Ordinanza collegiale 8 aprile 2022
Sentenza 6 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 08/04/2022, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2022
N. 01624/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1624 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Maraglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per la giudiziale esecuzione
della sentenza -OMISSIS-, resa dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, emessa in data -OMISSIS-, notificata in forma esecutiva in data 10.06.2021, passata in giudicato per assenza di interposizione di gravame, di conferma della sentenza del Tribunale di Taranto -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri;
- ritenuta la preliminare necessità del deposito, da parte ricorrente, di documentazione comprovante l’avvenuta notifica dei titoli esecutivi all’Amministrazione intimata, presso la sua sede reale;
- ritenuto di assegnare alla parte ricorrente termine di gg. 7 – decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza – per il deposito della suddetta documentazione;
- ritenuto di rinviare, per le ulteriori determinazioni, all’udienza camerale del 28.4.2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Seconda, ordina gli adempimenti istruttori descritti in narrativa, e rinvia per le ulteriori determinazioni all’udienza camerale del 28.4.2022.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.