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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la sentenza che segue.
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 il 26 giugno 2021 al numero 5267 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
, , nonché Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi, in virtù di procure alle liti stese a Pt_3
margine dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione depositata il
15 luglio 2022, dagli avv.ti Corrada Andria e Daniela Andria ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei propri difensori, sito in Salerno
alla via F. Cantarella n.7
ATTORI
E
, in persona del Ministro pro tempore, _1
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, Ufficio
1 distrettuale di Salerno, presso cui domicilia in Salerno al Corso Vittorio
Emanuele, 58
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del TR
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Alberto Donati
con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Treviso, via L.
Sartori, 2
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale delle parti, le cui conclusioni sono integralmente richiamate in questa sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22 giugno 2021, e Parte_1 [...]
in proprio e nella loro qualità di genitori del minore Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio il , Pt_3 _1
pretendendo [“(…) al risarcimento in favore degli istanti in proprio e nella
spiegata qualità dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali, patiti dal
figlio in conseguenza dell'evento per cui è causa (..)”] il risarcimento dei danni patiti dal proprio figlio in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi il
5 dicembre 2018, alle ore 11.00 circa, presso il campo di pallavolo dell' , con sede nel comune di Controparte_3
Battipaglia, durante l'ora di “educazione fisica”.
In particolare, gli attori hanno esposto che: a) nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, nel corso della partita di pallavolo, era Parte_3
stato attinto da un sasso lanciatogli da un altro allievo presente sul campo,
2 subendo lesioni all'occhio sinistro;
b) era stato soccorso dai sanitari del
“118”, giunti sul posto, e trasportato presso il vicino nosocomio “Maria SS.
Addolorata” di Eboli, ove gli era stata diagnosticata “abrasione cor. O. sn”;
c) successivamente, era stato sottoposto a una visita specialistica sino alla stabilizzazione delle condizioni cliniche;
d) il minore aveva riportato postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 6%, come accertato nella relazione medico legale del dott. e) di aver inoltrato una Persona_1
richiesta risarcitoria all' , sede di Battipaglia Controparte_3
e sede di Salerno, alla nonché al P_ [...]
, interrompendo così i termini prescrizionali;
f) Controparte_4
infine, di aver formulato proposta di stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, proposta che, però, non aveva ricevuto un positivo riscontro.
Sulla scorta di siffatte premesse, gli attori hanno censurato l'omessa predisposizione degli accorgimenti utili a impedire il getto pericoloso delle pietre collocate sul campo di pallavolo, dolendosi, in particolare,
dell'inidonea vigilanza posta in essere dal docente di educazione fisica, anche in rapporto all'esiguo numero di studenti presenti sul campo, nonché della mancata imposizione di prescrizioni e indicazioni volte a neutralizzare il rischio di eventi come quello effettivamente verificatosi.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione tempestivamente depositata il 28 ottobre 2021 (termine ultimo fissato per il giorno 29 ottobre
2021), il ha chiesto il rigetto della pretesa _1
risarcitoria, assumendone l'infondatezza in fatto e in diritto, valorizzando,
all'uopo, l'adeguatezza della vigilanza esercitata dal docente e
3 l'imprevedibilità dell'evento lesivo, repentino, imprevedibile e, pertanto,
inevitabile nonostante lo sforzo di diligenza profuso.
In via preliminare, però, il convenuto ha chiesto il differimento CP_1
dell'udienza al fine di citare in giudizio il proprio assicuratore della responsabilità civile, , al fine di essere tenuto indenne Controparte_5
da peso economico di un'eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti, pretendendo, altresì, la refusione delle cd. spese di resistenza.
Evocata in giudizio, , ha sviluppato un impianto difensivo in P_
larga parte sovrapponibile a quello costruito dall'amministrazione statale,
non muovendo alcuna contestazione al rapporto assicurativo, ammettendo l'operatività della garanzia assicurativa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., una volta divenuto maggiorenne, si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione depositata il 15 luglio 2022, richiamando le conclusioni già Parte_3
rassegnate nel libello introduttivo del giudizio e negli scritti difensivi successivamente depositati.
Espletata l'istruttoria orale e disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, lo scrivente, cui la causa è stata successivamente assegnata,
ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
discussione all'esito della quale, in assenza delle parti, ha dato lettura della presente sentenza.
Orbene, va premesso che gli attori, in proprio e nella qualità di genitori di hanno lamentato la riconducibilità causale dell'evento Parte_3
patito dal ridetto all'illecito compiuto da un altro allievo Parte_3
dell' , allievo che, secondo la prospettazione Controparte_3
attorea, durante lo svolgimento delle attività correlate all'“educazione fisica”,
4 avrebbe gettato un sasso in direzione del minore, colpendone l'occhio sinistro e provocandone la lesione.
Di questo illecito gli attori hanno chiamato a rispondere, sul piano della responsabilità risarcitoria, il , prospettando l'omessa _1
vigilanza del docente di educazione fisica e l'integrazione dei requisiti costituitivi della fattispecie di responsabilità presunta di cui all'art. 2048 c.c.
Ora, è appena il caso di osservare che il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore si trova in rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la conseguenza che, per effetto dell'art. 61 della legge 312 del 1980, sono riferibili direttamente all'amministrazione statale i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti;
ne deriva, ulteriormente, che sussiste la legittimazione passiva di detto nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a CP_1
“culpa in vigilando” degli stessi docenti. In particolare, in tema di responsabilità civile degli insegnanti per omessa vigilanza, la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze dell'applicabilità nei loro confronti della presunzione stabilita dall'art. 2048, comma secondo, c.c., nei giudizi di danno per “culpa in vigilando”, è attuata dall'indicato art. 61 non sul piano sostanziale, ovvero incidendo sull'operatività dello stesso art. 2048, comma secondo, c.c. nei menzionati giudizi, ma esclusivamente sul piano processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale dal processo, nel quale l'unico legittimato passivo è la compagine ministeriale (si confronti Cass. n.
10042 del 2006).
Né tale conclusione risulta smentita dall'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 275 del 1999,
la quale ha conferito ai ridetti istituti autonomia gestionale ed amministrativa,
5 ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato. Sicché – è stato osservato - del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l'orario scolastico continua tuttora a rispondere, ai sensi degli artt. 28 Cost. e
2048 c.c., il e non l'istituto (si veda in tal senso, Cass. n. 19158 del CP_1
2012), a nulla rilevando che sia stato quest'ultimo a stipulare una polizza a copertura della responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato a rispondere (Cass. n. 2335 del 2018; Cass. n.
3275 del 2016).
Dunque, correttamente gli attori hanno evocato in giudizio l'amministrazione statale.
Ciò premesso, la disposizione normativa che si staglia a governo della vicenda risarcitoria che ci impegna è quella di cui all'art. 2048 c.c. In
particolare, il secondo comma della norma in parola prevede che “i precettori
e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono
sotto la loro vigilanza”.
Com'è noto, l'art. 2048 c.c. introduce una presunzione di responsabilità di
culpa in vigilando a carico dell'insegnante cui gli alunni sono affidati, fatta salva la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure disciplinari idonee ad evitare l'insorgenza di una situazione di pericolo (si veda Cass. n. 14216
del 2018; nella giurisprudenza di merito si veda Trib. Aquila n. 410 del
2023).
Ne consegue, in punto di riparto dell'onere probatorio, che il danneggiato è
tenuto ad allegare e provare il fatto illecito dell'allievo da cui è derivato il danno di cui domanda il risarcimento (fatto costitutivo), mentre è onere dell'amministrazione convenuta provare che l'insegnante non avrebbe potuto
6 impedire tale fatto (fatto impeditivo), fornendo la prova della vigilanza svolta dall'insegnante nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, non avrebbe potuto essere impedito attraverso un tempestivo intervento (così
Cass. n. 1683 del 1997: “Gli insegnanti delle scuole elementari rispondono
dei danni cagionati dall'atto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono
sottoposti alla loro vigilanza, se non provano ex art. 2048 cod. civ. di non
aver potuto impedire il fatto e, quindi, dimostrando di avere esercitato la
vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che nonostante l'adempimento di
tale dovere il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità abbia
impedito loro un tempestivo efficace intervento”).
Profondendo un maggiore impegno esplicativo in ordine alla prova liberatoria, va osservato che la giurisprudenza della Corte di cassazione considera, sì, dirimente la dimostrazione, da parte dell'insegnante,
dell'esercizio della vigilanza nella misura dovuta nonché della imprevedibilità
e repentinità in concreto dell'azione dannosa, ma costantemente avverte che,
ove manchino le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può neppure invocare l'imprevedibilità del fatto. Ne deriva che questa ha portata liberatoria solo nell'ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l'evento nonostante l'approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze (si confrontino Cass. n. 9542 del 2009;
Cass. n. 5668 del 2001; Cass. n. 7821 del 1997; Cass. n. 1683 del 1997; già
Cass. n. 318 del 1990).
Dunque, oltre alla dimostrazione, da parte dell'insegnante, di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, è necessario anche
7 dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (Cass. n. 23202 del 2015;
Cass. n. 9542 cit.; Cass. n 2839 del 2005; Cass. n. 916 del 1999; Cass. n.
2657 del 2003).
Con precipuo riferimento, poi, alla valutazione del fatto repentino, la Corte di cassazione ritiene che lo stesso non valga di per sé solo a escludere la responsabilità del precettore, laddove quello stesso fatto fosse comunque prevedibile e, quindi, in quanto tale, prevenibile da parte del soggetto preposto alla vigilanza. Non sembra, infatti, “che un gesto, solo perché
repentino o improvviso sia anche imprevedibile, mentre l'esperienza
quotidiana insegna che, in genere, nella condotta dei ragazzi sono sempre
prevedibili gesti inconsulti e pericolosi anche se improvvisi” (già Cass. n.
826 del 1981).
Il criterio funzionale in base al quale i giudici discriminano tra gesti repentini e inevitabili e gesti che non lo sono ruota intorno al concetto di prevedibilità,
il quale a sua volta è legato al diligente esercizio del dovere di sorveglianza.
Prevedibilità e sorveglianza sono tuttavia criteri relativi: essi vanno rapportati all'organizzazione implementata in concreto nello svolgimento delle attività
didattiche. In ragione di ciò, in tanto un fatto può essere considerato imprevedibile in quanto, pur essendosi predisposte tutte le necessarie cautele ed essendosi esercitato in modo diligente il dovere di sorveglianza, il suo verificarsi non possa essere evitato (Cass. n. 9542 cit.).
Come si può notare, la prova liberatoria è stata caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. In definitiva, gli insegnanti non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in positivo di aver
8 adottato in via preventiva cautele idonee, secondo una valutazione ex ante, a scongiurare situazioni di pericolo.
Tracciate le coordinate ermeneutiche fondamentali e giungendo all'esame del caso di specie, questo giudice ritiene che, all'esito del dibattito processuale,
sia emersa la prova, univoca e pregnante, del fatto illecito dedotto a fondamento dell'esperita pretesa risarcitoria, scilicet il getto del sasso da parte di alunno dell'istituto scolastico più volte menzionato durante l'orario deputato all' “educazione fisica” e la lesione dell'occhio dell'odierno attore,
oggi maggiorenne.
Ed invero, il teste di parte attrice, , ha dichiarato: “Ho visto che Testimone_1
dopo aver finito la partita, un ragazzo prende un sasso da terra e lo tira
addosso a e lo colpisce al viso vicino all'occhio; sono Parte_3
accorsi i compagni del ed in seguito anche la bidella che l'ha Pt_3
soccorso e poi è arrivata l'ambulanza”. Ancora, la teste di parte convenuta,
, dal canto suo, ha riferito quanto segue: “Preciso che Testimone_2
stavamo in un campetto all'esterno, ed i ragazzi in circolo giocavano a
“sette e si schiaccia” propedeutico alla pallavolo;
ogni ragazzo che viene
colpito dal pallone deve lasciare il gioco;
nasce una discussione fra il
ed un altro ragazzo in quanto il non voleva lasciare Parte_3 Pt_3
il gioco;
io sono intervenuta per calmarli;
in seguito, l'altro ragazzo ha
colpito con un calcio una pietra che è finita nell'occhio del . Pt_3
Ora, in disparte la delucidazione delle concrete modalità con le quali il sasso
è stato scagliato, i testi escussi hanno tutti confermato la violenta condotta dell'alunno durante l'orario scolastico, condotta che ha sprigionato le energie causali determinanti l'evento lesivo, id est la lesione dell'occhio sinistro dell'attore.
9 Le parti convenute, dal canto loro, non hanno fornito la prova liberatoria richiesta dalla norma di cui all'art. 2048 c.c., non dimostrando l'imprevedibilità dell'evento lesivo e, in ogni caso, l'adozione preventiva delle idonee misure disciplinari e organizzative volte a neutralizzare il rischio d'insorgenza di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi della serie causale.
Piuttosto, la circostanza di fatto rappresentata dalla testimone Tes_2
– docente impegnata nella cura degli alunni -, relativa alla
[...]
discussione accesasi tra e l'autore del contegno illecito nei Parte_3
momenti immediatamente antecedenti al getto del sasso, corrobora il quadro istruttorio a sostegno dell'affermazione della responsabilità della compagine ministeriale, pur al cospetto di una condotta lesiva subitanea come quella verificatasi nel caso di specie. A ben vedere, infatti, la circostanza indicata consente di ritenere provata la colposa omissione del dovere di vigilanza da parte della docente, rappresentante organica dell'amministrazione statale, la quale, pur avendo avuto la percezione di “segnali d'allarme” - chiaramente espressi dalla concitazione del momento, come tali idonei a sottrarre l'evento dall'area dell'imprevedibilità -, non solo non ha spiegato un immediato ed efficace intervento correttivo nei confronti degli alunni, ma non ha neppure adottato, in via preventiva, quelle possibili misure disciplinari o organizzative idonee prevenire situazioni di pericolo, idonee, cioè, a sterilizzare il rischio che il litigio accesosi durante la pratica sportiva sfociasse in repentine azioni violente (come, ad esempio, l'allontanamento forzato degli alunni dal campo di gioco).
10 Del resto, la testimone ha pure dato atto della maturata consapevolezza circa l'elevato coefficiente di difficoltà nell'esercizio delle funzioni di vigilanza
(“Era una classe vivace e c'erano due o tre elementi non facili da gestire”).
In tale ottica, deve escludersi che l'illecito perpetrato dall'alunno, sebbene repentino, abbia rappresentato un evento imprevedibile, dovendosi affermare,
in ogni caso, il mancato assolvimento dell'onere della prova liberatoria, come illuminato dagli itinerari interpretativi della giurisprudenza di legittimità.
Tanto puntualizzato, non appare condivisibile la tesi espressa dalla parte convenuta secondo cui il fatto non assumerebbe rilievo sul piano risarcitorio,
in quanto qualificabile in termini di infortunio sportivo.
Sul punto è opportuno rammentare che, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta;
la responsabilità non sussiste, invece, se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta,
l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia, il
11 nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano (Cass. n. 12012 del 2002).
Nel caso in esame, gli esiti istruttori non consentono di discorrere di infortunio sportivo, in quanto il getto violento di sassolini presenti sul campo da pallavolo non rivela, di certo, un collegamento funzionale con le fasi del gioco, non rappresentandone in alcun modo un normale sviluppo dell'azione di una partita.
Pertanto, deve ritenersi integrata la prova del fatto illecito dell'alunno, che consente di formulare un giudizio di responsabilità risarcitoria nei confronti dell'amministrazione statale, organicamente rappresentata dal docente di educazione fisica, autore di una colposa omissione nella vigilanza dei discenti affidati alla sua cura.
Per la quantificazione dei danni si richiama la consulenza tecnica in atti, la quale è, a parere di questo giudice, fondata su un percorso motivazionale congruo e immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette [il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e
qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal
complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in
considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio,
le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo,
Cass. n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto ad
esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni
del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di
12 esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che
recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito,
limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini
svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222
del 2009; Cass., n. 10668 del 2005)].
Procedendo con ordine, giova, innanzitutto, valutare i danni qualificabili in termini di invalidità permanente e temporanea conseguenti alla lesione alla salute.
In tema, giova premettere che il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto:
ciò che muta è la durata e l'esito del detto danno.
Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità
permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità. Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non
13 possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità ' di locupletazione (si veda Cass. n. 3806
del 2004).
Fatte queste premesse, deve segnalarsi che il consulente dell'ufficio ha determinato entrambe le conseguenze della lesione della salute patita a causa del sinistro, avendo riscontrato che le lesioni patite hanno implicato un'inabilità temporanea: a) parziale al 75% di tre giorni;
c) parziale al 50% di
15 giorni.
Nell'elaborato, poi, viene dato atto del riscontro di un postumo permanente,
determinabile nella misura del due per cento.
Ora, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è
necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato, per la responsabilità extracontrattuale,
dall'art. 2056 c.c. In tale prospettiva, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una
14 quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali, e non già rispondenti ad arbitrio (quand'anche "equo").
E così, in tale prospettiva, ritiene questo giudice, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso si veda Cass. n.
14402 del 2011) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione
del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica"
predisposte dal Tribunale di AN (aggiornate da ultimo all'anno 2024), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione.
E così, i postumi permanenti, riconosciuti nella misura del due per cento,
residuati all'esito della guarigione, vanno liquidati nell'importo complessivo,
già rivalutato all'attualità, di euro 3.460,00 tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (14 anni).
Quanto, poi, al danno biologico da invalidità temporanea, questo va liquidato,
sempre all'attualità, in complessivi euro 1.121,25, stimandosi equo il riconoscimento di euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, in ragione dei trattamenti praticati.
Ne consegue che l'importo liquidabile a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute è pari a euro 4.581,25, valore già espresso in moneta attuale.
Detto importo, però, non risulta corrispondente a quanto spettante alla parte attrice, imponendosene una riduzione.
La piena comprensione dell'assunto che precede richiede una breve riflessione sui recentissimi itinerari interpretativi percorsi dalla
15 giurisprudenza di legittimità. Non potendo, però, in questa sede, fare una digressione sull'evoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato la concezione (e la liquidazione) del danno alla salute, sia sufficiente rammentare che il processo di "sistemazione teorica" del danno non patrimoniale non si è arrestato con le pronunce dell'11 novembre del 2008,
ma è proseguito nell'elaborazione giurisprudenziale successiva, in seno alla quale ha preso piede, con sempre maggiore consistenza, un orientamento che,
incrinando la concezione unitaria messa a punto dalle sezioni unite
(all'insegnamento delle sezioni unite si sono, peraltro uniformate Cass. n.
25351 del 2015; Cass. n. 20111 del 2014; Cass. n. 21716 del 2013; Cass. n.
11950 del 2013; Cass. n. 15414 del 2011), ha nuovamente scomposto il danno non patrimoniale in due pregiudizi distinti: uno “interno” all'individuo,
rappresentato dalla sofferenza interiore, e uno “esterno”, dato dalle ripercussioni dell'evento lesivo sulle sue abitudini di vita, proiettate in una dimensione dinamico-relazionale.
In particolare, la "rimodulazione" dello statuto teorico del danno non patrimoniale si deve soprattutto alle sentenze della Corte di cassazione n. 901
e n. 7513 del 2018.
In dottrina è stato osservato che, tra le pieghe argomentative di queste pronunce, la natura c.d. 'unitaria' del danno non patrimoniale viene intesa come unitarietà del metodo di liquidazione, il quale non può prescindere dalla
“reale fenomenologia del danno alla persona”, che ne disvela una "duplice essenza": la sofferenza interiore (intesa "in tutti i suoi aspetti, quali il dolore,
la vergogna, il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza"), e il
"danno dinamico-relazionale" (altrimenti detto alla vita di relazione o esistenziale), dato dalla “significativa alterazione della vita quotidiana”.
16 Ora, in presenza di lesione della salute, l'acquisita concezione del danno biologico come danno-conseguenza conduce a ritenere che il "danno esistenziale" (o, se si preferisce, "dinamico-relazionale") rappresenti la sintesi descrittiva del manifestarsi del pregiudizio nella vita di relazione del danneggiato, di modo che il riconoscimento di un'autonoma voce a tale titolo costituirebbe una "sicura duplicazione risarcitoria".
In tema, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, vedasi la sentenza della
Corte di cassazione n. 28988 dell'11 novembre 2019), pur movendosi nell'ottica della sovrapposizione del danno biologico e del danno esistenziale
(nel senso della comune afferenza concettuale dei due sintagmi all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), ha, però, precisato che l'incremento dei valori tabellari cui è
improntata la liquidazione del danno biologico (la c.d. "personalizzazione")
può giustificarsi "soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed
eccezionali' (...) le quali rendano il danno concreto più grave (...) rispetto
alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado
sofferti da persone della stessa età".
Del resto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità è
pienamente aderente all'espresso e non equivoco contenuto del testo dell'art.
138, punto 2, lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle
assicurazioni), secondo cui "per danno biologico si intende la lesione
temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile
di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
danneggiato”.
17 In conclusione, la liquidazione del danno biologico congloba, generalmente,
il ristoro delle ripercussioni sulla vita di relazione, salvo l'aumento del ristoro, fino al trenta per cento, sulla scorta della valutazione della lesione di specifici aspetti dinamico relazionali, correlati, dunque, alle condizioni soggettive del danneggiato (l'art. 138, comma terzo, del codice delle assicurazioni prevede, infatti, che “qualora la menomazione accertata incida
in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali
documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del
danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...),
può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle
condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%").
Su diversa direttrice si colloca il danno morale, pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, reclamando, quindi, un'autonoma liquidazione,
emancipata dalla tradizionale logica ancillare rispetto al danno biologico,
prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, vedasi Cass. n.
18641 del 2011; Cass. n. 2228 del 2012; Cass. n. 20292 del 2012; Cass. n.
910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019).
In definitiva, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è
conglobabile nel danno biologico, A tale conclusione la Corte di cassazione giunge non solo sulla scorta di considerazioni ontologiche, ma anche all'esito dell'interpretazione coordinata del nuovo art. 139 del codice delle assicurazioni private (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 124 del 2017), che, nel far riferimento ai presupposti per la personalizzazione, menziona sia gli aspetti dinamico-relazionali, sia la sofferenza soggettiva di particolare intensità) e della sentenza della Corte
cost. n. 235 del 2014, la quale, nel consentire un incremento della
18 liquidazione tabellare, fino a un massimo del venti per cento, in considerazione vuoi dei profili dinamico-relazionali, vuoi della sofferenza interiore, detta una regola eccezionale, applicabile al solo settore delle lesioni micropermanenti, la quale non implicherebbe il disconoscimento del danno morale come figura autonoma di pregiudizio. Più di recente, però, il percorso interpretativo della Corte di cassazione si è arricchito di un nuovo e condivisibile passaggio argomentativo relativo alla corretta applicazione delle cd. tabelle di AN, le quali precludono – osserva la Corte - la considerazione autonoma del danno morale, atteso che le stesse evidenziano,
per ogni livello di invalidità, un unico valore che ingloba il risarcimento del danno biologico e di quello morale (si confronti Cass. n. 25164 del 2020). Il
precipitato logico giuridico di quanto precede è rappresentato dal fatto che,
nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il
quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di AN, che consentono la liquidazione di entrambe le voci di danno, addivenendo all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento,
e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando,
conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno,
19 procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione del danno biologico, per dare conto di specifici aspetti dinamico relazionali lesi, che alla liquidazione del danno morale occorre che l'attore abbia assolto due oneri:
quello di allegazione e quello di prova.
Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Nel caso di specie, gli attori si sono limitati a evocare la sofferenza soggettiva, senza allegare, però, quelle specifiche situazioni di disvalore idonee a suggerire, in via presuntiva, il patimento del danno morale inteso come “pretium doloris” [questo Tribunale condivide l'indirizzo esegetico secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la "cosa" oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli "elementi di fatto" costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito. Se, infatti, l'attore, da un lato, non ha certamente l'onere di designare
20 con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, ha,
dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353 del 2004; Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità e individualità ontologica (“Chi domanda in giudizio il risarcimento
del danno ha l'onere – osserva a Corte di cassazione - di descrivere in modo
concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule
vuote e stereotipe come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e
subendi". Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex
art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di
provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti
concretamente solo in corso di causa)].
A ciò si aggiunga che non risultano neppure dedotte circostanze riferibili alla concreta esperienza di vita, in grado imporre un appesantimento del valore monetario corrispondente al danno biologico. In tema, è noto, infatti, che le peculiari condizioni soggettive legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative «alle dinamiche emotive della
vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti
funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di
apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione
"economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una
differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari,
rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi
Cass. n. 21939 del 2017)].
Se così è, alla stregua delle osservazioni che precedono, questo giudice ritiene che l'importo innanzi determinato a titolo di danno non patrimoniale,
pari a euro 3.460,00, espresso in moneta attuale, non sia perfettamente
21 rispondente alla concreta entità del danno patito, in quanto, valorizzando anche il profilo del pregiudizio morale, è idoneo a ristorare la parte di un pregiudizio non fornito di adeguato supporto probatorio.
S'impone, dunque, una variazione equitativa in diminuzione del valore monetario del danno non patrimoniale come sopra determinato, eliminando la componente corrispondente alla sofferenza soggettiva dall'importo liquidato a titolo d'invalidità permanente, pari al venticinque per cento (sulla base del calcolo previsto alla quinta pagina della relazione di accompagnamento alla
Tabelle del Tribunale di AN) e giungendo così alla somma di euro
3.716,25 (3.460,00-865,00+1.121,25), limitata al ristoro del solo danno biologico da invalidità permanente e temporanea.
Tirando le fila, il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute – comprensivo del danno biologico permanente e del danno da invalidità temporanea – rispetto al quale è stata raggiunta la prova nel presente giudizio ammonta a euro 3.716,25, espresso in moneta attuale.
In ragione della richiesta formulata, giova rammentare, poi, che nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi altresì conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né
sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione,
dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di
22 rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex multis già Cass. sez. un. n.
1712 del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, questo giudicante reputa opportuno condannare l'amministrazione convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284
c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (5 dicembre 2018) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice
“FOI”) alla data del 5 dicembre 2018, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data
(sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287
del 1987 e 5307 del 1984), fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato
(“FOI”).
Quanto al danno patrimoniale correlato alle spese mediche – patito dai genitori di tenuti all'assistenza e alla cura del figlio minore Parte_3
- considerata la documentazione prodotta in atti, sottoposta al vaglio di congruità del nominato consulente, è possibile stimare il valore monetario di tale pregiudizio in euro 63,91.
Deve essere applicata a detta somma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del 12 dicembre 2018 (a rigore, la rivalutazione dovrebbe decorrere dalla data dei singoli esborsi, ma, al fine di evitare eccessive frammentazioni, essa si può far decorrere, in omaggio a considerazioni di carattere equitativo, dalla data di una delle ultime spese
23 documentate, avvenuta il 12 dicembre 2018), sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. E così, la somma riconoscibile a ristoro del danno patrimoniale, liquidata in moneta attuale, è pari a euro 75,22.
Come per il danno non patrimoniale, sull'importo determinato per il ristoro di quello patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma di euro 63,91 via via rivalutata anno per anno, dalla data del 12
dicembre 2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, poi, gli interessi decorrono sulla somma nell'ammontare rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza.
Esaurita la disamina del merito delle pretese risarcitorie esperite dagli attori,
giova rammentare che il ha preteso di essere tenuto _1
indenne dal peso economico della statuizione di condanna resa nei suoi confronti in ragione del rapporto di assicurazione instaurato con la chiamata in causa, rapporto che l'assicuratore ha espressamente ammesso,
evidenziando finanche l'operatività della polizza (“Quanto alla domanda di
Con garanzia spiegata dal nei confronti di , la deducente rileva CP_6
l'operatività della polizza invocata entro i limiti massimale, e con
Con l'applicazione di scoperti e franchigie ivi previsti. Fermo quanto sopra,
presta adesione alla domanda di manleva formulata dal convenuto. Ne
consegue l'immediata cessazione della materia del contendere tra assicurato
ed assicuratore, di talché, tra di loro, non potrà che esserci compensazione
integrale delle spese di lite”). A ciò si aggiunga, da un lato, che la sezione contrattuale di riferimento (“sezione II – Responsabilità civile”, pag. 3 di 9)
esclude l'applicazione di franchigie e, dall'altro lato, il cd. quadro sinottico dei massimali afferenti alla polizza assicurativa in discorso, id est il contratto
24 n. 27364 (secondo documento allegato) indica un massimale che, nel caso di specie, non risulta superato.
In definitiva, va TR
condannata a rifondere, in esecuzione del (incontestato) rapporto assicurativo al convenuto le somme che quest'ultimo sarà tenuto a pagare in CP_1
esecuzione della presente sentenza a titolo di capitale, interessi e oneri di lite,
comprese le spese di consulenza tecnica d'ufficio (in ogni caso, nei limiti dei massimali di polizza), intese in termini di cd. spese di soccombenza.
Ora, nel corpo della comparsa di costituzione e risposta depositata il 28
ottobre 2021, l'amministrazione statale ha preteso anche la refusione delle cd. spese di resistenza.
Sul punto, in linea generale, giova rammentare (si confrontino Cass. n.
18076 del 2020; Cass. n. 10595 del 2018) che l'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, credito, questo, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo),
credito che, ex adverso, scaturisce dal contratto di assicurazione e incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, già indicate come comprese nel dovere assicurativo dell'odierna chiamata in causa), che trae alimento dal contratto di assicurazione ed
25 incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.: dette spese costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato e integrano le componenti del pagamento assistito dalla copertura assicurativa, e sono, quindi, da comprendere nel massimale di polizza (Cass.
n. 5242 del 2004; Cass. n. 13088 del 1995).
Dunque, secondo siffatta impostazione: a) le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale (senza soggiacere, alla regola c.d.
del « quarto », prevista dal comma terzo dell'art. 1917 c.c.); b) le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito,
ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato e all'assicuratore (con la precisazione che tali spese possano anche eccedere il limite del massimale,
nella proporzione stabilita dal comma terzo dell'art. 1917 c.c.; c) le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, infine, non costituiscono né
conseguenze del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.
È stato osservato che la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub
(a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b). I due crediti e, quindi, le due condanne, infatti,
hanno fonti e presupposti diversi (si confronti Cass. n. 4275 del 2024).
Ora, nel caso di specie, il ha rassegnato le proprie _1
conclusioni, pretendendo, innanzitutto (“a tenere indenne l'Amministrazione
da ogni somma che fosse eventualmente tenuta a corrispondere a favore di
parte attrice per il titolo dedotto in lite”), la tutela del proprio credito alla
26 rifusione delle cc.dd. spese di soccombenza, spese che integrano – come già
ricordato – l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato e che, dunque, non si sottraggono al dovere assicurativo dell'impresa di assicurazione (si veda
supra).
Tuttavia, le pieghe argomentative della comparsa evocano altresì la domanda di condanna dell'assicuratore alla rifusione delle spese di resistenza in giudizio, apparendo chiaro e univoco il riferimento alle stesse all'ottava pagina dell'atto processuale (“a tenere indenne l'Amministrazione
da ogni somma che fosse eventualmente tenuta a corrispondere a favore di
parte attrice per il titolo dedotto in lite, nonché alla refusione delle spese di
resistenza sopportate dal convenuto ”). CP_1
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha però precisato che il rimborso delle spese in parola è subordinato alla prova del loro effettivo esborso da parte dell'assicurato, nei limiti di quanto effettivamente provato.
Secondo questa opzione esegetica, l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato, di cui all'art. 1917 c.c., non può intendersi in senso ampio, ossia comprensivo anche di quello di anticipazione delle spese di resistenza, pur se non effettivamente pagate. Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, i due obblighi hanno funzione e contenuto diversi, con la conseguenza che dall'obbligo — su richiesta dell'assicurato — di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato non può desumersene uno analogo di pagamento preventivo delle spese «legali», anche se l'assicurato non le abbia ancora effettivamente sostenute.
Del resto – viene osservato -, l'art. 1914 c.c., nel disciplinare le spese di salvataggio (della cui stessa natura partecipano quelle di resistenza),
prevede che siano a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio «fatte»
27 dall'assicurato [“Le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, c.c.
sono dovute all'assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova
e nei limiti di quanto effettivamente provato” (Cass. n. 26683 del 2023;
Cass. n. 21290 del 2022; Cass. n. 4786 del 2021; Cass. n. 2525 del 1998)].
Nel caso in esame, ritiene questo Tribunale che l'assicurato non abbia fornito la prova, univoca e pregnante, delle spese di resistenza in giudizio,
spese che, del resto, non sono state neppure compiutamente indicate nel corpo degli scritti difensivi.
Ne deriva il rigetto della specifica pretesa in discorso.
Non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza della parte convenuta e di quella chiamata in causa nei confronti degli attori
[si rintraccia, infatti, una comunanza d'interessi, attesa l'identità delle questioni sollevate in ordine all'infondatezza della pretesa attorea (Cass. n.
27476 del 2018)] e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo,
tenuto conto del decisum, dell'attività difensiva concretamente svolta e delle questioni oggetto di trattazione. Quanto alle spese, va riconosciuto il diritto al rimborso solo di ciò che risulta documentato (Cass. n. 31030 del 2019).
Non si ritiene, poi, di dover esercitare la facultas di far luogo all'aumento dell'unitario compenso in ragione dell'assistenza prestata a più parti processuali (art. 4 d.m. n. 55 del 2014), ponendo mente al fatto che la prestazione professionale svolta a favore dei diversi attori non ha comportato la trattazione di diverse e specifiche questioni di fatto e di diritto, dovendosi evidenziare la sostanziale unitarietà del costrutto argomentativo.
Si stima equa, invece, la compensazione integrale delle spese di lite tra convenuto e chiamata in causa, tenuto conto della sostanziale adesione di
28 quest'ultima alla richiesta di “manleva” esperita dall'amministrazione statale.
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in virtù di separato decreto del 18 luglio 2024, vanno poste a definitivo carico di società e P_ [...]
. _1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore istanza disattesa,
assorbita ogni questione non oggetto di trattazione:
a) accoglie la domanda di accertamento e dichiara la responsabilità del nella causazione del sinistro per cui è causa;
_1
b) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dal lesione alla salute e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di _1 Parte_3
della somma complessiva di euro 3.716,25, espressa in moneta attuale,
oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del 5 dicembre 2018 e, quindi, applicati anno per anno, a partire dal 5 dicembre 2018 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
c) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno patrimoniale dal lesione alla salute e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento, in favore di e _1 Parte_1 Parte_2
29 della somma complessiva di euro 75,22, somma espressa in Pt_2
moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del 12 dicembre 2018, e, quindi,
applicati anno per anno, a partire dal 12 dicembre 2018 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
d) accoglie nei termini di cui in motivazione la domanda di garanzia esperita dal e, per l'effetto, condanna _1 [...]
a rifondere al TR
, nei limiti del massimale convenuto, le _1
somme che quest'ultimo sarà tenuto a pagare in esecuzione della presente sentenza a titolo di capitale, interessi e oneri di lite, comprese le spese di consulenza tecnica d'ufficio;
e) condanna il e _1 [...]
, alla rifusione delle spese di lite TR
sostenute dagli attori, spese che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.552,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali;
f) dispone che le spese siano distratte a favore dei procuratori,
dichiaratisi antistatari;
g) compensa le spese processuali tra società e P_ [...]
; _1
h) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, liquidate in virtù di separato decreto del 18 luglio 2024, a definitivo carico del
30 e di _1 TR
.
[...]
Così deciso in Salerno il 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
31
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 il 26 giugno 2021 al numero 5267 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
, , nonché Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi, in virtù di procure alle liti stese a Pt_3
margine dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione depositata il
15 luglio 2022, dagli avv.ti Corrada Andria e Daniela Andria ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei propri difensori, sito in Salerno
alla via F. Cantarella n.7
ATTORI
E
, in persona del Ministro pro tempore, _1
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, Ufficio
1 distrettuale di Salerno, presso cui domicilia in Salerno al Corso Vittorio
Emanuele, 58
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del TR
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Alberto Donati
con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Treviso, via L.
Sartori, 2
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale delle parti, le cui conclusioni sono integralmente richiamate in questa sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22 giugno 2021, e Parte_1 [...]
in proprio e nella loro qualità di genitori del minore Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio il , Pt_3 _1
pretendendo [“(…) al risarcimento in favore degli istanti in proprio e nella
spiegata qualità dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali, patiti dal
figlio in conseguenza dell'evento per cui è causa (..)”] il risarcimento dei danni patiti dal proprio figlio in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi il
5 dicembre 2018, alle ore 11.00 circa, presso il campo di pallavolo dell' , con sede nel comune di Controparte_3
Battipaglia, durante l'ora di “educazione fisica”.
In particolare, gli attori hanno esposto che: a) nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, nel corso della partita di pallavolo, era Parte_3
stato attinto da un sasso lanciatogli da un altro allievo presente sul campo,
2 subendo lesioni all'occhio sinistro;
b) era stato soccorso dai sanitari del
“118”, giunti sul posto, e trasportato presso il vicino nosocomio “Maria SS.
Addolorata” di Eboli, ove gli era stata diagnosticata “abrasione cor. O. sn”;
c) successivamente, era stato sottoposto a una visita specialistica sino alla stabilizzazione delle condizioni cliniche;
d) il minore aveva riportato postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 6%, come accertato nella relazione medico legale del dott. e) di aver inoltrato una Persona_1
richiesta risarcitoria all' , sede di Battipaglia Controparte_3
e sede di Salerno, alla nonché al P_ [...]
, interrompendo così i termini prescrizionali;
f) Controparte_4
infine, di aver formulato proposta di stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, proposta che, però, non aveva ricevuto un positivo riscontro.
Sulla scorta di siffatte premesse, gli attori hanno censurato l'omessa predisposizione degli accorgimenti utili a impedire il getto pericoloso delle pietre collocate sul campo di pallavolo, dolendosi, in particolare,
dell'inidonea vigilanza posta in essere dal docente di educazione fisica, anche in rapporto all'esiguo numero di studenti presenti sul campo, nonché della mancata imposizione di prescrizioni e indicazioni volte a neutralizzare il rischio di eventi come quello effettivamente verificatosi.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione tempestivamente depositata il 28 ottobre 2021 (termine ultimo fissato per il giorno 29 ottobre
2021), il ha chiesto il rigetto della pretesa _1
risarcitoria, assumendone l'infondatezza in fatto e in diritto, valorizzando,
all'uopo, l'adeguatezza della vigilanza esercitata dal docente e
3 l'imprevedibilità dell'evento lesivo, repentino, imprevedibile e, pertanto,
inevitabile nonostante lo sforzo di diligenza profuso.
In via preliminare, però, il convenuto ha chiesto il differimento CP_1
dell'udienza al fine di citare in giudizio il proprio assicuratore della responsabilità civile, , al fine di essere tenuto indenne Controparte_5
da peso economico di un'eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti, pretendendo, altresì, la refusione delle cd. spese di resistenza.
Evocata in giudizio, , ha sviluppato un impianto difensivo in P_
larga parte sovrapponibile a quello costruito dall'amministrazione statale,
non muovendo alcuna contestazione al rapporto assicurativo, ammettendo l'operatività della garanzia assicurativa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., una volta divenuto maggiorenne, si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione depositata il 15 luglio 2022, richiamando le conclusioni già Parte_3
rassegnate nel libello introduttivo del giudizio e negli scritti difensivi successivamente depositati.
Espletata l'istruttoria orale e disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, lo scrivente, cui la causa è stata successivamente assegnata,
ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
discussione all'esito della quale, in assenza delle parti, ha dato lettura della presente sentenza.
Orbene, va premesso che gli attori, in proprio e nella qualità di genitori di hanno lamentato la riconducibilità causale dell'evento Parte_3
patito dal ridetto all'illecito compiuto da un altro allievo Parte_3
dell' , allievo che, secondo la prospettazione Controparte_3
attorea, durante lo svolgimento delle attività correlate all'“educazione fisica”,
4 avrebbe gettato un sasso in direzione del minore, colpendone l'occhio sinistro e provocandone la lesione.
Di questo illecito gli attori hanno chiamato a rispondere, sul piano della responsabilità risarcitoria, il , prospettando l'omessa _1
vigilanza del docente di educazione fisica e l'integrazione dei requisiti costituitivi della fattispecie di responsabilità presunta di cui all'art. 2048 c.c.
Ora, è appena il caso di osservare che il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore si trova in rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la conseguenza che, per effetto dell'art. 61 della legge 312 del 1980, sono riferibili direttamente all'amministrazione statale i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti;
ne deriva, ulteriormente, che sussiste la legittimazione passiva di detto nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a CP_1
“culpa in vigilando” degli stessi docenti. In particolare, in tema di responsabilità civile degli insegnanti per omessa vigilanza, la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze dell'applicabilità nei loro confronti della presunzione stabilita dall'art. 2048, comma secondo, c.c., nei giudizi di danno per “culpa in vigilando”, è attuata dall'indicato art. 61 non sul piano sostanziale, ovvero incidendo sull'operatività dello stesso art. 2048, comma secondo, c.c. nei menzionati giudizi, ma esclusivamente sul piano processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale dal processo, nel quale l'unico legittimato passivo è la compagine ministeriale (si confronti Cass. n.
10042 del 2006).
Né tale conclusione risulta smentita dall'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 275 del 1999,
la quale ha conferito ai ridetti istituti autonomia gestionale ed amministrativa,
5 ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato. Sicché – è stato osservato - del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l'orario scolastico continua tuttora a rispondere, ai sensi degli artt. 28 Cost. e
2048 c.c., il e non l'istituto (si veda in tal senso, Cass. n. 19158 del CP_1
2012), a nulla rilevando che sia stato quest'ultimo a stipulare una polizza a copertura della responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato a rispondere (Cass. n. 2335 del 2018; Cass. n.
3275 del 2016).
Dunque, correttamente gli attori hanno evocato in giudizio l'amministrazione statale.
Ciò premesso, la disposizione normativa che si staglia a governo della vicenda risarcitoria che ci impegna è quella di cui all'art. 2048 c.c. In
particolare, il secondo comma della norma in parola prevede che “i precettori
e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono
sotto la loro vigilanza”.
Com'è noto, l'art. 2048 c.c. introduce una presunzione di responsabilità di
culpa in vigilando a carico dell'insegnante cui gli alunni sono affidati, fatta salva la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure disciplinari idonee ad evitare l'insorgenza di una situazione di pericolo (si veda Cass. n. 14216
del 2018; nella giurisprudenza di merito si veda Trib. Aquila n. 410 del
2023).
Ne consegue, in punto di riparto dell'onere probatorio, che il danneggiato è
tenuto ad allegare e provare il fatto illecito dell'allievo da cui è derivato il danno di cui domanda il risarcimento (fatto costitutivo), mentre è onere dell'amministrazione convenuta provare che l'insegnante non avrebbe potuto
6 impedire tale fatto (fatto impeditivo), fornendo la prova della vigilanza svolta dall'insegnante nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, non avrebbe potuto essere impedito attraverso un tempestivo intervento (così
Cass. n. 1683 del 1997: “Gli insegnanti delle scuole elementari rispondono
dei danni cagionati dall'atto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono
sottoposti alla loro vigilanza, se non provano ex art. 2048 cod. civ. di non
aver potuto impedire il fatto e, quindi, dimostrando di avere esercitato la
vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che nonostante l'adempimento di
tale dovere il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità abbia
impedito loro un tempestivo efficace intervento”).
Profondendo un maggiore impegno esplicativo in ordine alla prova liberatoria, va osservato che la giurisprudenza della Corte di cassazione considera, sì, dirimente la dimostrazione, da parte dell'insegnante,
dell'esercizio della vigilanza nella misura dovuta nonché della imprevedibilità
e repentinità in concreto dell'azione dannosa, ma costantemente avverte che,
ove manchino le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può neppure invocare l'imprevedibilità del fatto. Ne deriva che questa ha portata liberatoria solo nell'ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l'evento nonostante l'approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze (si confrontino Cass. n. 9542 del 2009;
Cass. n. 5668 del 2001; Cass. n. 7821 del 1997; Cass. n. 1683 del 1997; già
Cass. n. 318 del 1990).
Dunque, oltre alla dimostrazione, da parte dell'insegnante, di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, è necessario anche
7 dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (Cass. n. 23202 del 2015;
Cass. n. 9542 cit.; Cass. n 2839 del 2005; Cass. n. 916 del 1999; Cass. n.
2657 del 2003).
Con precipuo riferimento, poi, alla valutazione del fatto repentino, la Corte di cassazione ritiene che lo stesso non valga di per sé solo a escludere la responsabilità del precettore, laddove quello stesso fatto fosse comunque prevedibile e, quindi, in quanto tale, prevenibile da parte del soggetto preposto alla vigilanza. Non sembra, infatti, “che un gesto, solo perché
repentino o improvviso sia anche imprevedibile, mentre l'esperienza
quotidiana insegna che, in genere, nella condotta dei ragazzi sono sempre
prevedibili gesti inconsulti e pericolosi anche se improvvisi” (già Cass. n.
826 del 1981).
Il criterio funzionale in base al quale i giudici discriminano tra gesti repentini e inevitabili e gesti che non lo sono ruota intorno al concetto di prevedibilità,
il quale a sua volta è legato al diligente esercizio del dovere di sorveglianza.
Prevedibilità e sorveglianza sono tuttavia criteri relativi: essi vanno rapportati all'organizzazione implementata in concreto nello svolgimento delle attività
didattiche. In ragione di ciò, in tanto un fatto può essere considerato imprevedibile in quanto, pur essendosi predisposte tutte le necessarie cautele ed essendosi esercitato in modo diligente il dovere di sorveglianza, il suo verificarsi non possa essere evitato (Cass. n. 9542 cit.).
Come si può notare, la prova liberatoria è stata caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. In definitiva, gli insegnanti non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in positivo di aver
8 adottato in via preventiva cautele idonee, secondo una valutazione ex ante, a scongiurare situazioni di pericolo.
Tracciate le coordinate ermeneutiche fondamentali e giungendo all'esame del caso di specie, questo giudice ritiene che, all'esito del dibattito processuale,
sia emersa la prova, univoca e pregnante, del fatto illecito dedotto a fondamento dell'esperita pretesa risarcitoria, scilicet il getto del sasso da parte di alunno dell'istituto scolastico più volte menzionato durante l'orario deputato all' “educazione fisica” e la lesione dell'occhio dell'odierno attore,
oggi maggiorenne.
Ed invero, il teste di parte attrice, , ha dichiarato: “Ho visto che Testimone_1
dopo aver finito la partita, un ragazzo prende un sasso da terra e lo tira
addosso a e lo colpisce al viso vicino all'occhio; sono Parte_3
accorsi i compagni del ed in seguito anche la bidella che l'ha Pt_3
soccorso e poi è arrivata l'ambulanza”. Ancora, la teste di parte convenuta,
, dal canto suo, ha riferito quanto segue: “Preciso che Testimone_2
stavamo in un campetto all'esterno, ed i ragazzi in circolo giocavano a
“sette e si schiaccia” propedeutico alla pallavolo;
ogni ragazzo che viene
colpito dal pallone deve lasciare il gioco;
nasce una discussione fra il
ed un altro ragazzo in quanto il non voleva lasciare Parte_3 Pt_3
il gioco;
io sono intervenuta per calmarli;
in seguito, l'altro ragazzo ha
colpito con un calcio una pietra che è finita nell'occhio del . Pt_3
Ora, in disparte la delucidazione delle concrete modalità con le quali il sasso
è stato scagliato, i testi escussi hanno tutti confermato la violenta condotta dell'alunno durante l'orario scolastico, condotta che ha sprigionato le energie causali determinanti l'evento lesivo, id est la lesione dell'occhio sinistro dell'attore.
9 Le parti convenute, dal canto loro, non hanno fornito la prova liberatoria richiesta dalla norma di cui all'art. 2048 c.c., non dimostrando l'imprevedibilità dell'evento lesivo e, in ogni caso, l'adozione preventiva delle idonee misure disciplinari e organizzative volte a neutralizzare il rischio d'insorgenza di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi della serie causale.
Piuttosto, la circostanza di fatto rappresentata dalla testimone Tes_2
– docente impegnata nella cura degli alunni -, relativa alla
[...]
discussione accesasi tra e l'autore del contegno illecito nei Parte_3
momenti immediatamente antecedenti al getto del sasso, corrobora il quadro istruttorio a sostegno dell'affermazione della responsabilità della compagine ministeriale, pur al cospetto di una condotta lesiva subitanea come quella verificatasi nel caso di specie. A ben vedere, infatti, la circostanza indicata consente di ritenere provata la colposa omissione del dovere di vigilanza da parte della docente, rappresentante organica dell'amministrazione statale, la quale, pur avendo avuto la percezione di “segnali d'allarme” - chiaramente espressi dalla concitazione del momento, come tali idonei a sottrarre l'evento dall'area dell'imprevedibilità -, non solo non ha spiegato un immediato ed efficace intervento correttivo nei confronti degli alunni, ma non ha neppure adottato, in via preventiva, quelle possibili misure disciplinari o organizzative idonee prevenire situazioni di pericolo, idonee, cioè, a sterilizzare il rischio che il litigio accesosi durante la pratica sportiva sfociasse in repentine azioni violente (come, ad esempio, l'allontanamento forzato degli alunni dal campo di gioco).
10 Del resto, la testimone ha pure dato atto della maturata consapevolezza circa l'elevato coefficiente di difficoltà nell'esercizio delle funzioni di vigilanza
(“Era una classe vivace e c'erano due o tre elementi non facili da gestire”).
In tale ottica, deve escludersi che l'illecito perpetrato dall'alunno, sebbene repentino, abbia rappresentato un evento imprevedibile, dovendosi affermare,
in ogni caso, il mancato assolvimento dell'onere della prova liberatoria, come illuminato dagli itinerari interpretativi della giurisprudenza di legittimità.
Tanto puntualizzato, non appare condivisibile la tesi espressa dalla parte convenuta secondo cui il fatto non assumerebbe rilievo sul piano risarcitorio,
in quanto qualificabile in termini di infortunio sportivo.
Sul punto è opportuno rammentare che, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta;
la responsabilità non sussiste, invece, se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta,
l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia, il
11 nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano (Cass. n. 12012 del 2002).
Nel caso in esame, gli esiti istruttori non consentono di discorrere di infortunio sportivo, in quanto il getto violento di sassolini presenti sul campo da pallavolo non rivela, di certo, un collegamento funzionale con le fasi del gioco, non rappresentandone in alcun modo un normale sviluppo dell'azione di una partita.
Pertanto, deve ritenersi integrata la prova del fatto illecito dell'alunno, che consente di formulare un giudizio di responsabilità risarcitoria nei confronti dell'amministrazione statale, organicamente rappresentata dal docente di educazione fisica, autore di una colposa omissione nella vigilanza dei discenti affidati alla sua cura.
Per la quantificazione dei danni si richiama la consulenza tecnica in atti, la quale è, a parere di questo giudice, fondata su un percorso motivazionale congruo e immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette [il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e
qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal
complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in
considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio,
le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo,
Cass. n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto ad
esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni
del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di
12 esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che
recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito,
limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini
svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222
del 2009; Cass., n. 10668 del 2005)].
Procedendo con ordine, giova, innanzitutto, valutare i danni qualificabili in termini di invalidità permanente e temporanea conseguenti alla lesione alla salute.
In tema, giova premettere che il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto:
ciò che muta è la durata e l'esito del detto danno.
Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità
permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità. Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non
13 possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità ' di locupletazione (si veda Cass. n. 3806
del 2004).
Fatte queste premesse, deve segnalarsi che il consulente dell'ufficio ha determinato entrambe le conseguenze della lesione della salute patita a causa del sinistro, avendo riscontrato che le lesioni patite hanno implicato un'inabilità temporanea: a) parziale al 75% di tre giorni;
c) parziale al 50% di
15 giorni.
Nell'elaborato, poi, viene dato atto del riscontro di un postumo permanente,
determinabile nella misura del due per cento.
Ora, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è
necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato, per la responsabilità extracontrattuale,
dall'art. 2056 c.c. In tale prospettiva, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una
14 quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali, e non già rispondenti ad arbitrio (quand'anche "equo").
E così, in tale prospettiva, ritiene questo giudice, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso si veda Cass. n.
14402 del 2011) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione
del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica"
predisposte dal Tribunale di AN (aggiornate da ultimo all'anno 2024), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione.
E così, i postumi permanenti, riconosciuti nella misura del due per cento,
residuati all'esito della guarigione, vanno liquidati nell'importo complessivo,
già rivalutato all'attualità, di euro 3.460,00 tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (14 anni).
Quanto, poi, al danno biologico da invalidità temporanea, questo va liquidato,
sempre all'attualità, in complessivi euro 1.121,25, stimandosi equo il riconoscimento di euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, in ragione dei trattamenti praticati.
Ne consegue che l'importo liquidabile a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute è pari a euro 4.581,25, valore già espresso in moneta attuale.
Detto importo, però, non risulta corrispondente a quanto spettante alla parte attrice, imponendosene una riduzione.
La piena comprensione dell'assunto che precede richiede una breve riflessione sui recentissimi itinerari interpretativi percorsi dalla
15 giurisprudenza di legittimità. Non potendo, però, in questa sede, fare una digressione sull'evoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato la concezione (e la liquidazione) del danno alla salute, sia sufficiente rammentare che il processo di "sistemazione teorica" del danno non patrimoniale non si è arrestato con le pronunce dell'11 novembre del 2008,
ma è proseguito nell'elaborazione giurisprudenziale successiva, in seno alla quale ha preso piede, con sempre maggiore consistenza, un orientamento che,
incrinando la concezione unitaria messa a punto dalle sezioni unite
(all'insegnamento delle sezioni unite si sono, peraltro uniformate Cass. n.
25351 del 2015; Cass. n. 20111 del 2014; Cass. n. 21716 del 2013; Cass. n.
11950 del 2013; Cass. n. 15414 del 2011), ha nuovamente scomposto il danno non patrimoniale in due pregiudizi distinti: uno “interno” all'individuo,
rappresentato dalla sofferenza interiore, e uno “esterno”, dato dalle ripercussioni dell'evento lesivo sulle sue abitudini di vita, proiettate in una dimensione dinamico-relazionale.
In particolare, la "rimodulazione" dello statuto teorico del danno non patrimoniale si deve soprattutto alle sentenze della Corte di cassazione n. 901
e n. 7513 del 2018.
In dottrina è stato osservato che, tra le pieghe argomentative di queste pronunce, la natura c.d. 'unitaria' del danno non patrimoniale viene intesa come unitarietà del metodo di liquidazione, il quale non può prescindere dalla
“reale fenomenologia del danno alla persona”, che ne disvela una "duplice essenza": la sofferenza interiore (intesa "in tutti i suoi aspetti, quali il dolore,
la vergogna, il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza"), e il
"danno dinamico-relazionale" (altrimenti detto alla vita di relazione o esistenziale), dato dalla “significativa alterazione della vita quotidiana”.
16 Ora, in presenza di lesione della salute, l'acquisita concezione del danno biologico come danno-conseguenza conduce a ritenere che il "danno esistenziale" (o, se si preferisce, "dinamico-relazionale") rappresenti la sintesi descrittiva del manifestarsi del pregiudizio nella vita di relazione del danneggiato, di modo che il riconoscimento di un'autonoma voce a tale titolo costituirebbe una "sicura duplicazione risarcitoria".
In tema, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, vedasi la sentenza della
Corte di cassazione n. 28988 dell'11 novembre 2019), pur movendosi nell'ottica della sovrapposizione del danno biologico e del danno esistenziale
(nel senso della comune afferenza concettuale dei due sintagmi all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), ha, però, precisato che l'incremento dei valori tabellari cui è
improntata la liquidazione del danno biologico (la c.d. "personalizzazione")
può giustificarsi "soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed
eccezionali' (...) le quali rendano il danno concreto più grave (...) rispetto
alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado
sofferti da persone della stessa età".
Del resto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità è
pienamente aderente all'espresso e non equivoco contenuto del testo dell'art.
138, punto 2, lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle
assicurazioni), secondo cui "per danno biologico si intende la lesione
temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile
di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
danneggiato”.
17 In conclusione, la liquidazione del danno biologico congloba, generalmente,
il ristoro delle ripercussioni sulla vita di relazione, salvo l'aumento del ristoro, fino al trenta per cento, sulla scorta della valutazione della lesione di specifici aspetti dinamico relazionali, correlati, dunque, alle condizioni soggettive del danneggiato (l'art. 138, comma terzo, del codice delle assicurazioni prevede, infatti, che “qualora la menomazione accertata incida
in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali
documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del
danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...),
può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle
condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%").
Su diversa direttrice si colloca il danno morale, pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, reclamando, quindi, un'autonoma liquidazione,
emancipata dalla tradizionale logica ancillare rispetto al danno biologico,
prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, vedasi Cass. n.
18641 del 2011; Cass. n. 2228 del 2012; Cass. n. 20292 del 2012; Cass. n.
910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019).
In definitiva, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è
conglobabile nel danno biologico, A tale conclusione la Corte di cassazione giunge non solo sulla scorta di considerazioni ontologiche, ma anche all'esito dell'interpretazione coordinata del nuovo art. 139 del codice delle assicurazioni private (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 124 del 2017), che, nel far riferimento ai presupposti per la personalizzazione, menziona sia gli aspetti dinamico-relazionali, sia la sofferenza soggettiva di particolare intensità) e della sentenza della Corte
cost. n. 235 del 2014, la quale, nel consentire un incremento della
18 liquidazione tabellare, fino a un massimo del venti per cento, in considerazione vuoi dei profili dinamico-relazionali, vuoi della sofferenza interiore, detta una regola eccezionale, applicabile al solo settore delle lesioni micropermanenti, la quale non implicherebbe il disconoscimento del danno morale come figura autonoma di pregiudizio. Più di recente, però, il percorso interpretativo della Corte di cassazione si è arricchito di un nuovo e condivisibile passaggio argomentativo relativo alla corretta applicazione delle cd. tabelle di AN, le quali precludono – osserva la Corte - la considerazione autonoma del danno morale, atteso che le stesse evidenziano,
per ogni livello di invalidità, un unico valore che ingloba il risarcimento del danno biologico e di quello morale (si confronti Cass. n. 25164 del 2020). Il
precipitato logico giuridico di quanto precede è rappresentato dal fatto che,
nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il
quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di AN, che consentono la liquidazione di entrambe le voci di danno, addivenendo all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento,
e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando,
conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno,
19 procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione del danno biologico, per dare conto di specifici aspetti dinamico relazionali lesi, che alla liquidazione del danno morale occorre che l'attore abbia assolto due oneri:
quello di allegazione e quello di prova.
Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Nel caso di specie, gli attori si sono limitati a evocare la sofferenza soggettiva, senza allegare, però, quelle specifiche situazioni di disvalore idonee a suggerire, in via presuntiva, il patimento del danno morale inteso come “pretium doloris” [questo Tribunale condivide l'indirizzo esegetico secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la "cosa" oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli "elementi di fatto" costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito. Se, infatti, l'attore, da un lato, non ha certamente l'onere di designare
20 con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, ha,
dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353 del 2004; Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità e individualità ontologica (“Chi domanda in giudizio il risarcimento
del danno ha l'onere – osserva a Corte di cassazione - di descrivere in modo
concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule
vuote e stereotipe come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e
subendi". Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex
art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di
provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti
concretamente solo in corso di causa)].
A ciò si aggiunga che non risultano neppure dedotte circostanze riferibili alla concreta esperienza di vita, in grado imporre un appesantimento del valore monetario corrispondente al danno biologico. In tema, è noto, infatti, che le peculiari condizioni soggettive legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative «alle dinamiche emotive della
vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti
funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di
apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione
"economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una
differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari,
rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi
Cass. n. 21939 del 2017)].
Se così è, alla stregua delle osservazioni che precedono, questo giudice ritiene che l'importo innanzi determinato a titolo di danno non patrimoniale,
pari a euro 3.460,00, espresso in moneta attuale, non sia perfettamente
21 rispondente alla concreta entità del danno patito, in quanto, valorizzando anche il profilo del pregiudizio morale, è idoneo a ristorare la parte di un pregiudizio non fornito di adeguato supporto probatorio.
S'impone, dunque, una variazione equitativa in diminuzione del valore monetario del danno non patrimoniale come sopra determinato, eliminando la componente corrispondente alla sofferenza soggettiva dall'importo liquidato a titolo d'invalidità permanente, pari al venticinque per cento (sulla base del calcolo previsto alla quinta pagina della relazione di accompagnamento alla
Tabelle del Tribunale di AN) e giungendo così alla somma di euro
3.716,25 (3.460,00-865,00+1.121,25), limitata al ristoro del solo danno biologico da invalidità permanente e temporanea.
Tirando le fila, il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute – comprensivo del danno biologico permanente e del danno da invalidità temporanea – rispetto al quale è stata raggiunta la prova nel presente giudizio ammonta a euro 3.716,25, espresso in moneta attuale.
In ragione della richiesta formulata, giova rammentare, poi, che nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi altresì conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né
sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione,
dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di
22 rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex multis già Cass. sez. un. n.
1712 del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, questo giudicante reputa opportuno condannare l'amministrazione convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284
c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (5 dicembre 2018) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice
“FOI”) alla data del 5 dicembre 2018, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data
(sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287
del 1987 e 5307 del 1984), fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato
(“FOI”).
Quanto al danno patrimoniale correlato alle spese mediche – patito dai genitori di tenuti all'assistenza e alla cura del figlio minore Parte_3
- considerata la documentazione prodotta in atti, sottoposta al vaglio di congruità del nominato consulente, è possibile stimare il valore monetario di tale pregiudizio in euro 63,91.
Deve essere applicata a detta somma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del 12 dicembre 2018 (a rigore, la rivalutazione dovrebbe decorrere dalla data dei singoli esborsi, ma, al fine di evitare eccessive frammentazioni, essa si può far decorrere, in omaggio a considerazioni di carattere equitativo, dalla data di una delle ultime spese
23 documentate, avvenuta il 12 dicembre 2018), sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. E così, la somma riconoscibile a ristoro del danno patrimoniale, liquidata in moneta attuale, è pari a euro 75,22.
Come per il danno non patrimoniale, sull'importo determinato per il ristoro di quello patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma di euro 63,91 via via rivalutata anno per anno, dalla data del 12
dicembre 2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, poi, gli interessi decorrono sulla somma nell'ammontare rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza.
Esaurita la disamina del merito delle pretese risarcitorie esperite dagli attori,
giova rammentare che il ha preteso di essere tenuto _1
indenne dal peso economico della statuizione di condanna resa nei suoi confronti in ragione del rapporto di assicurazione instaurato con la chiamata in causa, rapporto che l'assicuratore ha espressamente ammesso,
evidenziando finanche l'operatività della polizza (“Quanto alla domanda di
Con garanzia spiegata dal nei confronti di , la deducente rileva CP_6
l'operatività della polizza invocata entro i limiti massimale, e con
Con l'applicazione di scoperti e franchigie ivi previsti. Fermo quanto sopra,
presta adesione alla domanda di manleva formulata dal convenuto. Ne
consegue l'immediata cessazione della materia del contendere tra assicurato
ed assicuratore, di talché, tra di loro, non potrà che esserci compensazione
integrale delle spese di lite”). A ciò si aggiunga, da un lato, che la sezione contrattuale di riferimento (“sezione II – Responsabilità civile”, pag. 3 di 9)
esclude l'applicazione di franchigie e, dall'altro lato, il cd. quadro sinottico dei massimali afferenti alla polizza assicurativa in discorso, id est il contratto
24 n. 27364 (secondo documento allegato) indica un massimale che, nel caso di specie, non risulta superato.
In definitiva, va TR
condannata a rifondere, in esecuzione del (incontestato) rapporto assicurativo al convenuto le somme che quest'ultimo sarà tenuto a pagare in CP_1
esecuzione della presente sentenza a titolo di capitale, interessi e oneri di lite,
comprese le spese di consulenza tecnica d'ufficio (in ogni caso, nei limiti dei massimali di polizza), intese in termini di cd. spese di soccombenza.
Ora, nel corpo della comparsa di costituzione e risposta depositata il 28
ottobre 2021, l'amministrazione statale ha preteso anche la refusione delle cd. spese di resistenza.
Sul punto, in linea generale, giova rammentare (si confrontino Cass. n.
18076 del 2020; Cass. n. 10595 del 2018) che l'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, credito, questo, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo),
credito che, ex adverso, scaturisce dal contratto di assicurazione e incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, già indicate come comprese nel dovere assicurativo dell'odierna chiamata in causa), che trae alimento dal contratto di assicurazione ed
25 incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.: dette spese costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato e integrano le componenti del pagamento assistito dalla copertura assicurativa, e sono, quindi, da comprendere nel massimale di polizza (Cass.
n. 5242 del 2004; Cass. n. 13088 del 1995).
Dunque, secondo siffatta impostazione: a) le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale (senza soggiacere, alla regola c.d.
del « quarto », prevista dal comma terzo dell'art. 1917 c.c.); b) le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito,
ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato e all'assicuratore (con la precisazione che tali spese possano anche eccedere il limite del massimale,
nella proporzione stabilita dal comma terzo dell'art. 1917 c.c.; c) le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, infine, non costituiscono né
conseguenze del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.
È stato osservato che la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub
(a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b). I due crediti e, quindi, le due condanne, infatti,
hanno fonti e presupposti diversi (si confronti Cass. n. 4275 del 2024).
Ora, nel caso di specie, il ha rassegnato le proprie _1
conclusioni, pretendendo, innanzitutto (“a tenere indenne l'Amministrazione
da ogni somma che fosse eventualmente tenuta a corrispondere a favore di
parte attrice per il titolo dedotto in lite”), la tutela del proprio credito alla
26 rifusione delle cc.dd. spese di soccombenza, spese che integrano – come già
ricordato – l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato e che, dunque, non si sottraggono al dovere assicurativo dell'impresa di assicurazione (si veda
supra).
Tuttavia, le pieghe argomentative della comparsa evocano altresì la domanda di condanna dell'assicuratore alla rifusione delle spese di resistenza in giudizio, apparendo chiaro e univoco il riferimento alle stesse all'ottava pagina dell'atto processuale (“a tenere indenne l'Amministrazione
da ogni somma che fosse eventualmente tenuta a corrispondere a favore di
parte attrice per il titolo dedotto in lite, nonché alla refusione delle spese di
resistenza sopportate dal convenuto ”). CP_1
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha però precisato che il rimborso delle spese in parola è subordinato alla prova del loro effettivo esborso da parte dell'assicurato, nei limiti di quanto effettivamente provato.
Secondo questa opzione esegetica, l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato, di cui all'art. 1917 c.c., non può intendersi in senso ampio, ossia comprensivo anche di quello di anticipazione delle spese di resistenza, pur se non effettivamente pagate. Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, i due obblighi hanno funzione e contenuto diversi, con la conseguenza che dall'obbligo — su richiesta dell'assicurato — di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato non può desumersene uno analogo di pagamento preventivo delle spese «legali», anche se l'assicurato non le abbia ancora effettivamente sostenute.
Del resto – viene osservato -, l'art. 1914 c.c., nel disciplinare le spese di salvataggio (della cui stessa natura partecipano quelle di resistenza),
prevede che siano a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio «fatte»
27 dall'assicurato [“Le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, c.c.
sono dovute all'assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova
e nei limiti di quanto effettivamente provato” (Cass. n. 26683 del 2023;
Cass. n. 21290 del 2022; Cass. n. 4786 del 2021; Cass. n. 2525 del 1998)].
Nel caso in esame, ritiene questo Tribunale che l'assicurato non abbia fornito la prova, univoca e pregnante, delle spese di resistenza in giudizio,
spese che, del resto, non sono state neppure compiutamente indicate nel corpo degli scritti difensivi.
Ne deriva il rigetto della specifica pretesa in discorso.
Non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza della parte convenuta e di quella chiamata in causa nei confronti degli attori
[si rintraccia, infatti, una comunanza d'interessi, attesa l'identità delle questioni sollevate in ordine all'infondatezza della pretesa attorea (Cass. n.
27476 del 2018)] e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo,
tenuto conto del decisum, dell'attività difensiva concretamente svolta e delle questioni oggetto di trattazione. Quanto alle spese, va riconosciuto il diritto al rimborso solo di ciò che risulta documentato (Cass. n. 31030 del 2019).
Non si ritiene, poi, di dover esercitare la facultas di far luogo all'aumento dell'unitario compenso in ragione dell'assistenza prestata a più parti processuali (art. 4 d.m. n. 55 del 2014), ponendo mente al fatto che la prestazione professionale svolta a favore dei diversi attori non ha comportato la trattazione di diverse e specifiche questioni di fatto e di diritto, dovendosi evidenziare la sostanziale unitarietà del costrutto argomentativo.
Si stima equa, invece, la compensazione integrale delle spese di lite tra convenuto e chiamata in causa, tenuto conto della sostanziale adesione di
28 quest'ultima alla richiesta di “manleva” esperita dall'amministrazione statale.
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in virtù di separato decreto del 18 luglio 2024, vanno poste a definitivo carico di società e P_ [...]
. _1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore istanza disattesa,
assorbita ogni questione non oggetto di trattazione:
a) accoglie la domanda di accertamento e dichiara la responsabilità del nella causazione del sinistro per cui è causa;
_1
b) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dal lesione alla salute e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di _1 Parte_3
della somma complessiva di euro 3.716,25, espressa in moneta attuale,
oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del 5 dicembre 2018 e, quindi, applicati anno per anno, a partire dal 5 dicembre 2018 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
c) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno patrimoniale dal lesione alla salute e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento, in favore di e _1 Parte_1 Parte_2
29 della somma complessiva di euro 75,22, somma espressa in Pt_2
moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del 12 dicembre 2018, e, quindi,
applicati anno per anno, a partire dal 12 dicembre 2018 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
d) accoglie nei termini di cui in motivazione la domanda di garanzia esperita dal e, per l'effetto, condanna _1 [...]
a rifondere al TR
, nei limiti del massimale convenuto, le _1
somme che quest'ultimo sarà tenuto a pagare in esecuzione della presente sentenza a titolo di capitale, interessi e oneri di lite, comprese le spese di consulenza tecnica d'ufficio;
e) condanna il e _1 [...]
, alla rifusione delle spese di lite TR
sostenute dagli attori, spese che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.552,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali;
f) dispone che le spese siano distratte a favore dei procuratori,
dichiaratisi antistatari;
g) compensa le spese processuali tra società e P_ [...]
; _1
h) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, liquidate in virtù di separato decreto del 18 luglio 2024, a definitivo carico del
30 e di _1 TR
.
[...]
Così deciso in Salerno il 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
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