Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14/04/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03169/2025REG.PROV.COLL.
N. 07096/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7096 del 2024, proposto dalla
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Filippo Traviglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del Prefetto pro tempore , il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , l’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione I, 19 febbraio 2024, n. 171, resa tra le parti, non notificata e concernente l’informazione antimafia interdittiva e i provvedimenti conseguenti;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità dell’informativa antimafia interdittiva e dei provvedimenti conseguenti emanati nei confronti dell’appellante.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, la -OMISSIS-, (di seguito anche “C”), ha chiesto l’annullamento della conferma di diniego all’iscrizione nella white list , dell’informazione antimafia interdittiva e dei successivi provvedimenti emessi nei suoi confronti.
Dopo aver respinto in sede cautelare la richiesta di sospensione degli atti impugnati con decreto monocratico 14 maggio 2018, n. 190 e con ordinanza cautelare 28 maggio 2018, n. 214, non impugnata, il Tar ha rigettato il ricorso con sentenza 19 luglio 2024, n. 171, con la quale ha ritenuto sussistenti i profili di inquinamento del tessuto imprenditoriale della società ricorrente in considerazione della sua contiguità soggiacente e compiacente con ambienti della ‘ndrangheta presente anche nel territorio piemontese.
3. Con appello notificato il 10 settembre 2024 e depositato il 23 settembre successivo, la C ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, deducendo che:
- l’appellante è una società -OMISSIS- che svolge attività di produzione e posa in opera di asfalti stradali e di marciapiedi, impermeabilizzazioni civili ed industriali in tutte le loro applicazioni, posa di cavi e tubazioni, esecuzione di fognature, scavi e di opere edili in genere nonché di produzione, fabbricazione e vendita di bitumi, di leganti per uso stradale e di asfalti colati speciali anche colorati;
- la signora -OMISSIS-, -OMISSIS- del signor -OMISSIS-, condannato in via definitiva per -OMISSIS- e deceduto -OMISSIS-, detiene -OMISSIS- del capitale sociale, mentre il restante -OMISSIS- è detenuto dal -OMISSIS-, signor -OMISSIS-;
- la società è amministrata da un consiglio d’amministrazione composto dai -OMISSIS- e dalla -OMISSIS-, signora -OMISSIS-;
- con provvedimento -OMISSIS-, la Prefettura ha espresso diniego all’iscrizione della società nella white list , motivato essenzialmente con riguardo ai sospetti circa un’influenza esercitata dal signor -OMISSIS-, -OMISSIS- dell’amministratrice -OMISSIS- e -OMISSIS- delle titolari, all’epoca, della quota di maggioranza della società;
- a seguito di riesame disposto dal Tar Piemonte in sede cautelare, l’Amministrazione ha confermato il diniego, la cui legittimità è stata definitivamente accertata da questa Sezione con sentenza 27 febbraio 2017 n. 905, che ha riformato la decisione del Tribunale territoriale, ritenendo decisiva la “ presenza di -OMISSIS- quale deus ex machina dei rapporti economici ed imprenditoriale della -OMISSIS- ”;
- dopo la morte del suo fondatore, la società ha presentato una nuova istanza di iscrizione in white list , segnalando la totale estraneità dell’impresa e di tutti i suoi soci ed amministratori da qualsiasi contesto criminale e l’attivazione, sin -OMISSIS-, dell’Organismo di Vigilanza ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- a seguito della partecipazione procedimentale dell’operatore economico interessato, con nota n. prot. -OMISSIS-, la Prefettura, vista la richiesta della Camera di Commercio di Torino in data -OMISSIS-, ha confermato il diniego, impugnato dinanzi al Tar Piemonte, che ha respinto il ricorso ed il ricorso per motivi aggiunti con sentenza 19 febbraio 2024, n. 171.
4. Per la riforma della sentenza impugnata, l’appellante affida il proprio gravame a tre motivi di censura indicati come A), B), e C9, con ulteriori partizioni interne, con i quali, anche in chiave critica della decisione del primo giudice, ripropone i mezzi di doglianza dedotti in primo grado, lamentando:
“ A.- Erroneità della sentenza appellata, nei capi con cui sono stati respinti tutti i motivi del ricorso per motivi aggiunti, dedotti avverso il provvedimento antimafia interdittivo di conferma della sussistenza di elementi che fanno ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui alla nota della Prefettura di Torino prot. Fasc. -OMISSIS-, nonché nel capo con cui è stato respinto il motivo del ricorso per motivi aggiunti dedotto avverso l’annotazione del provvedimento nel casellario Anac. ”: l’appellante, partendo dalla riproposizione delle censure dedotte con i quattro mezzi di gravame affidati al ricorso per motivi aggiunti in primo grado deduce, in sostanza, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente attribuito funzione decisiva al ruolo ricoperto negli anni dal signor -OMISSIS- per la conferma della persistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, atteso che: i ) sarebbe insussistente l’attualità del rischio di inquinamento, non potendo al riguardo valutarsi quanto emerso in altri procedimenti (penali) e risultando reciso ogni rapporto con la preesistente gestione della società a seguito della morte del suo fondatore, ii ) sarebbe mancato un compiuto esame delle controdeduzioni presentate dall’impresa in sede di partecipazione procedimentale, iii ) non sarebbe stata adeguatamente considerata la possibilità di consentire l’accesso a misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’articolo 94- bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , iv ) non è stata adeguatamente delibata la censura contro l’annotazione da parte dell’ANAC nel casellario informatico degli operatori economici;
“ B.- Erroneità della sentenza appellata, nei capi con cui sono stati respinti tutti i motivi del ricorso principale, dedotti avverso il provvedimento di conferma del diniego di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1, c. 52 della Legge n. 190/2012 (c.d. “white list”)” di cui alla nota della Prefettura di Torino prot. -OMISSIS-, comunicata in data -OMISSIS- ”: secondo l’appellante, il primo giudice i ) non avrebbe adeguatamente considerato che il provvedimento di diniego contiene elementi ulteriori rispetto a quelli comunicati col preavviso di rigetto ex articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ii ) non avrebbe esaminato i motivi dal secondo al quinto del ricorso principale, con i quali era stato tra l’altro dedotto che il signor -OMISSIS- non è mai stato condannato per il reato di cui all’articolo 416- bis , iii ) avrebbe omesso l’esame del sesto motivo di ricorso principale, con cui era stata messa in luce l’irrilevanza, rispetto al fatturato complessivo, delle attività commerciali intrattenute con realtà imprenditoriali soggetti successivamente colpite da interdittive;
“ C - Erroneità della sentenza appellata, nei capi con cui sono state respinte le richieste risarcitorie formulate da -OMISSIS- ”: sul presupposto che siano illegittimi gli atti impugnati, con tale mezzo la C chiede il risarcimento dei danni subiti dalla loro emanazione.
5. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con atto depositato il 1° ottobre 2024 ed hanno prodotto memoria difensiva il 4 ottobre successivo, con la quale hanno chiesto il rigetto dell’appello.
6. La C ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 7 febbraio 2025, con cui ha preso posizione sulle difese di controparte ed ha insistito per l’accoglimento del gravame ed ha depositato in data 11 marzo 2025 istanza di rinvio, avendo presentato al competente Tribunale il 10 marzo 2025 richiesta di applicazione del controllo giudiziario ex articolo 34- bis , comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15; all’udienza del 10 aprile 2025, la causa è passata in decisione.
6.1. Prima di esaminare i singoli mezzi di doglianza, deve essere respinta la richiesta di rinvio, secondo quanto già indicato nel verbale di udienza, avendo il procedimento penale e quello amministrativo ambiti diversi. Non si ricade in nessuna delle ragioni eccezionali che, a norma del c.p.a., consentono il rinvio dell’udienza.
7. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l’esercizio del sindacato di legittimità nella materia disciplinata dal d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia).
7.1. Da questo punto di vista, osserva la Sezione che la ratio della normativa è proprio quella di evitare il “rischio” di contaminazione con la criminalità organizzata, che può verificarsi anche senza la necessaria ed immediata connivenza (contiguità soggiacente) dell’operatore economico oggetto di interesse da parte delle organizzazioni malavitose (in tema, la giurisprudenza ha più volte affermato che “ la pluralità ed eterogeneità dei dati sintomatici di un pericolo di infiltrazione, anche solo in forma di contiguità c.d. soggiacente, è infatti tale, ad una valutazione congiunta degli stessi, da far ritenere non implausibile e non irragionevole la valutazione ritenuta dall’Amministrazione in relazione al complessivo quadro indiziario ”; così, Consiglio di Stato, Sezione III, 29 dicembre 2022, n. 11600; cfr., altresì, Consiglio di Stato, Sezione III, 15 novembre 2022, n. 10033 e 3 novembre 2022, n. 9629).
7.2. Quanto alla durata dei rapporti tra appartenenti alla impresa (soci o dipendenti) con ambienti della criminalità organizzata, il loro carattere occasionale da cui potrebbe dedursi l’illegittimità del provvedimento interdittivo può consentire, al più, all’impresa di essere ammessa al controllo giudiziario (Cassazione penale, VI, 16 luglio 2021, n. 27704), il cui buon esito consente “ all’impresa ad esso (volontariamente) sottoposta di continuare ad operare, nella prospettiva finale del superamento della situazione sulla cui base è stata emessa l’interdittiva. ” (Consiglio di Sato, Adunanza plenaria, 13 febbraio 2023, n. 7, che ha anche fissato i confini del rapporto tra provvedimento prefettizio e controllo giudiziario, stabilendo che questo “ sopravviene ad una situazione di condizionamento mafioso in funzione del suo superamento ed al fine di evitare la definitiva espulsione dal mercato dell’impresa permeata dalle organizzazioni malavitose” , aggiungendo che ” da un lato il rapporto di successione tra i due istituti si coglie con immediatezza laddove il condizionamento mafioso non possa ritenersi definitivamente accertato, pendente la contestazione mossa in sede giurisdizionale contro la ricostruzione dell’autorità prefettizia; dall’altro lato la medesima vicenda successoria di istituti non è comunque impedita quando il condizionamento possa invece ritenersi accertato con effetto di giudicato, con il rigetto dell’impugnazione contro l’interdittiva ”).
7.3. Da un concorrente angolo prospettico, la giurisprudenza ha stabilito che gli elementi posti a base dell’informativa antimafia (ed anche della revoca o al diniego dell’iscrizione nelle white list ), non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa (a partire da Consiglio di Stato, Sezione III, 3 maggio 2016, n. 1743, ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 19 maggio 2022, n. 3973, 11 aprile 2022, n. 2712, 22 aprile 2022, n. 2985).
Specularmente, è stata più volte ribadita l’autonomia tra la sfera dell’indagine penale e quella del procedimento amministrativo che conduca ad un provvedimento interdittivo, considerata la funzione di misura preventiva e non inquisitoria del secondo.
7.4. Con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, la Sezione ha stabilito quanto segue:
“ 3.- La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).
3.1. Lo stesso legislatore - art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (qui in avanti, per brevità, anche codice antimafia) - riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di «eventuali tentativi» di infiltrazione mafiosa «tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate».
3.2- Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di queste ad influenzare la gestione dell’impresa sono all’evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
3.3- Il pericolo – anche quello di infiltrazione mafiosa – è per definizione la probabilità di un evento e, cioè, l’elevata possibilità e non mera possibilità o semplice eventualità che esso si verifichi.
3.4- Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 31 marzo 2023, n. 3338).
7.5. E ciò pur nella consapevolezza che “ il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, “non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo antimafia, ad un diritto della paura, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011: si pensi, per tutti, ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa, che “può” – si badi: può – desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali «unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata»” (cfr. Consiglio di Stato, III, n. 6105/2019) ”.
Va altresì tenuto conto che la giurisprudenza ha stabilito che “ la funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini ” e che “ solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758) ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 3 ottobre 2023, n. 8644).
8. Inquadrata nei canoni ermeneutici che precedono la fattispecie e passando all’esame delle censure mosse alla sentenza appellata, ritiene il Collegio che la sentenza meriti conferma secondo una valutazione che si sviluppa entro le citate direttrici della giurisprudenza in materia.
9. Va premesso che il presente procedimento origina dal precedente diniego di iscrizione nella white list del 2015, la cui legittimità è stata accertata con sentenza 27 febbraio 2017, n. 905, con la quale la Sezione ha stabilito che:
1) “ alcune circostanze fattuali appaiono del tutto pacifiche: fin dalla sua fondazione la società si è caratterizzata per la sua conduzione familiare essendo stata costituita tra -OMISSIS-, sua -OMISSIS-, -OMISSIS-, i suoi -OMISSIS-, -OMISSIS-, e suo -OMISSIS-, -OMISSIS-; nel -OMISSIS- i -OMISSIS- ed il -OMISSIS- di -OMISSIS- hanno assunto la carica di -OMISSIS-; nel-OMISSIS- -OMISSIS- ha ceduto le proprie quote societarie ai -OMISSIS- in concomitanza con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere; -OMISSIS- -OMISSIS- è stato condannato dalla Corte d’Assise di Torino alla reclusione -OMISSIS- <nell’ambito di una vendetta tra cosche>” ;
2) “ la cessione delle quote di -OMISSIS- ai -OMISSIS- è avvenuta non già per una programmata e spontanea dismissione da parte del cedente, ma in un contesto in cui il medesimo era stato attinto da misura custodiale in carcere per gravi fatti di mafia, e di conseguenza impossibilitato a curare personalmente i propri affari. Le attività economiche di -OMISSIS-, sino al momento della restrizione in carcere, erano state gestite congiuntamente ai -OMISSIS- ed al -OMISSIS-, i quali oltre che soci, erano, già del -OMISSIS-, -OMISSIS-, dunque pienamente coinvolti nel processo decisionale e gestionale, oltre che nell’assetto proprietario ”;
3) “ pretendere, oltre alla prova della mafiosità del dominus della società, anche la prova del coinvolgimento della società in fatti illeciti sintomatici della matrice mafiosa del soggetto societario, significherebbe trasformare l’informativa antimafia, da strumento di prevenzione avanzata nei rapporti con la PA, quale essa è, a strumento di accertamento di responsabilità secondo logiche puramente penalistiche ”;
4) “ l’oggetto dell’informativa è il tentativo di infiltrazione mafiosa, non della società in altri corpi estranei, ma al proprio interno, al fine del condizionamento di scelte e indirizzi imprenditoriali ”;
5) anche in relazione all’età del fondatore della società (-OMISSIS-) “ non appaiono – ad opinione del collegio – manifestamente irragionevoli le puntuali valutazioni compiute dalla Prefettura e dagli organi istruttori, in ordine alla tempistica della dismissione delle proprie partecipazioni societarie da parte di -OMISSIS-, dismissione avvenuta nel-OMISSIS-, in concomitanza con l’esecuzione a suo carico dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere ”.
9.1. Quanto alla fattispecie in esame, osserva il Collegio che l’interdittiva per cui è causa è atto plurimotivato, fondandosi sui seguenti e concorrenti elementi, ciascuno dei quali sufficiente a supportarlo sul piano motivazionale, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale territoriale:
“ la compagine societaria è rimasta immutata rispetto a quella risultante ai tempi dell'adozione del diniego di iscrizione nella white list, la cui legittimità è stata affermata dal Consiglio di Stato ”, tanto che “ gli attuali soci e componenti del Consiglio di Amministrazione della società in esame già rivestivano le medesime cariche anche in epoca antecedente al decesso di -OMISSIS- ”;
“ la -OMISSIS-, quindi, continua ad essere un'impresa a conduzione interamente familiare: -OMISSIS- e -OMISSIS-, attuali -OMISSIS- e soci della -OMISSIS-, hanno condiviso la gestione con un personaggio della caratura criminale di -OMISSIS- sin dalla fondazione della società e, pur se incensurati, hanno condotto la propria attività imprenditoriale in un contesto caratterizzato dalla piena adesione, giudizialmente accertata, di quest'ultimo agli ambienti della criminalità organizzata di matrice `ndranghetista ”;
“ il tentativo di condizionamento mafioso, al quale il legislatore ricollega in via esclusiva l'adozione di un provvedimento a carattere interdittivo, si è realizzato attraverso lo stesso atto di fondazione della -OMISSIS- da parte di un soggetto intraneo agli ambienti della `ndrangheta e condannato in via definitiva per fatti di assoluta gravità e la successiva condivisione, protrattasi per un lungo periodo di tempo ed formalmente interrotta a causa della restrizione in carcere comminata a -OMISSIS- della gestione della società con gli odierni soci ed amministratori, peraltro suoi stretti familiari ”;
“ l'elemento fondante il diniego si concentra tutto sulla sostanziale identità dell'attuale compagine con quella che costituiva la società quando -OMISSIS- ne era il dominus e comunque quando si verificavano fatti di evidente collegamento con la criminalità: -OMISSIS- erano amministratori quando venivano rinvenuti i codici e i regolamenti di affiliazione alla `ndrangheta ”;
“ al funerale del -OMISSIS-, deceduto -OMISSIS- dopo i fatti di mafia per i quali il -OMISSIS- fu condannato, partecipano eminentissimi soggetti della `ndrangheta radicata in Piemonte; con alcuni di questi la -OMISSIS- di -OMISSIS- ha rapporti imprenditoriali ”;
“ sono emersi significativi rapporti commerciali intrattenuti dalla -OMISSIS- con soggetti altamente controindicati ai fini antimafia: si fa in particolare riferimento a quanto riportato dal GICO della Guardia di Finanza nella nota -OMISSIS- che richiama -OMISSIS- un'operazione con la -OMISSIS-, in relazione alla quale lo scrivente ha adottato un'informazione antimafia interdittiva con nota -OMISSIS- la cui legittimità è stata affermata dal TAR Piemonte in sede cautelare con ordinanza del 24/2/2017 e peraltro confermata di recente con provvedimento in data 5/2/2018. -OMISSIS- risalgono due operazioni effettuate con la -OMISSIS-, interdetta con provvedimento -OMISSIS-, sulla legittimità del quale il Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciato con sentenza dell'11/9/2017. Si registrano altresì sei operazioni con la -OMISSIS-, anch'essa interdetta dal Prefetto di Milano con provvedimento definitivamente avallato dal Consiglio di Stato con sentenza del 31/8/2016. Con la società -OMISSIS-, emerge, per stessa ammissione della società, un rapporto ancora più qualificato, ossia il distacco di personale. Si evidenzia, al riguardo, che la promiscuità di forze umane e di mezzi con imprese gestite dai medesimi soggetti riconducibili alla criminalità e già colpite, a loro volta, da interdittiva antimafia rientra a pieno titolo fra gli elementi sintomatici del pericolo di condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata rassegnata dalla sentenza n.1743/2016 della III Sezione del Consiglio di Stato ”;
“ fra i motivi che hanno fondato le interdittive sia della -OMISSIS-, sia della -OMISSIS- emergono i collegamenti con la famiglia -OMISSIS-, e segnatamente con -OMISSIS-, presente al già citato funerale di -OMISSIS-, -OMISSIS- dell'-OMISSIS-. Per i medesimi legami con la famiglia -OMISSIS- è stata interdetta la -OMISSIS- — anch'essa in rapporti con la -OMISSIS- - con provvedimento -OMISSIS-, anch'esso riconosciuto legittimo dal Consiglio di Stato, e confermato con provvedimento prefettizio in data -OMISSIS- ”;
“ dall'istruttoria condotta a seguito dell'istanza di riesame del provvedimento interdittivo è emerso che la -OMISSIS- è risultata affidataria di subappalti pubblici aggiudicati nel periodo di validità del diniego di iscrizione nella white list, taluni dei quali concernenti c.d. settori sensibili, per i quali è obbligatoria l'iscrizione nell'elenco proprio perché ritenuti dal legislatore maggiormente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa. Tale circostanza evidenzia un'inclinazione della società e dei suoi legali rappresentanti all'inosservanza del provvedimento legalmente dato ”;
“ -OMISSIS-, a prescindere dall'assenza di un'imputazione ai sensi dell'art. 416 bis c.p., non era un mero indiziato di appartenenza mafiosa, ma è stato condannato con sentenza definitiva per gravissimi reati maturati in un evidente contesto di tipo mafioso e in collegamento con la nota e potente cosca -OMISSIS- ”.
10. Richiamata la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo la quale “ per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento ”, sicché “ il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze” (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437 ” (Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 11/2023; in terminis , tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 maggio 2024), ritiene il Collegio che la sentenza impugnata abbia correttamente applicato la disciplina normativa in materia.
11. Con il primo mezzo di gravame, la società C lamenta l’erroneità della sentenza che ha ritenuto legittimo il provvedimento di conferma emanato in carenza di una rivalutazione complessiva in concreto e che sarebbe “ ancora fondato solo ed esclusivamente, dal fatto che, -OMISSIS-, gli attuali soci erano soci del signor -OMISSIS-, venuto peraltro a mancare oramai da -OMISSIS- ” (pagina 10 dell’appello) e la cui pericolosità sociale deve pertanto escludersi, con la conseguenza che agli attuali soci non resterebbe che spogliarsi della proprietà dell’impresa per dimostrare l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
Secondo l’appellante, inoltre, sarebbe improprio ed inconferente il richiamo operato dalla Prefettura alla decisione -OMISSIS- del Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione--OMISSIS-, confermata in appello, che ha messo in luce l’attuale condizione di rischio che permea l’impresa.
Sempre con il primo motivo, l’appellante lamenta le modalità di svolgimento del contraddittorio procedimentale, la mancata valorizzazione delle misure adottate dalla società per dotarsi di un modello di organizzazione e gestione, l’erroneità delle argomentazioni del Prefetto per negare l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa e l’illegittimità dell’iscrizione da parte di ANAC nel casellario informatico.
11.1. Il motivo è infondato, anche considerando che, quanto all’ultimo atto citato, si tratta di atto dovuto in quanto legato all’interdittiva, che “ determina una particolare forma di incapacità giuridica in ambito pubblico, e dunque la insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che, sul loro cd. “lato esterno”, determinino rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione ” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 16 ottobre 2020, n. 23.
11.2. Il punto centrale da cui muovere concerne le vicende giudiziarie che hanno riguardato il signor -OMISSIS-, fondatore della società -OMISSIS- di -OMISSIS-, poi trasformata nell’attuale -OMISSIS-, e gestore dell’azienda anche tramite l’apporto dei familiari che ne hanno proseguito l’amministrazione dopo la sua morte.
Se da un lato, come osserva l’appellante, si deve rilevare che nei suoi confronti non è mai stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 416- bis c.p. in nessuna delle sue forme (né come affiliato, né come promotore, né come partecipante, né come concorrente esterno), è pur vero che il signor -OMISSIS- è stato condannato in via definitiva alla pena -OMISSIS- di reclusione, in buona parte scontata in regime di detenzione domiciliare sostanzialmente a causa delle -OMISSIS-, per -OMISSIS- aver preso parte ad un agguato tra cosche.
A ciò si aggiunga che durante una perquisizione presso la sede sociale sono stati ritrovati codici e regolamenti di affiliazione alla ‘ndrangheta, il che conferma, come stabilito dal Tar, “ una chiara scelta di campo della famiglia tutta ”, i cui componenti erano già soci al momento del rinvenimento della citata documentazione.
In questa prospettiva, non può essere sminuita la caratura criminale del fondatore della società appellante né dequotato il ruolo da lui svolto nella gestione dell’impresa -OMISSIS- poi proseguita dai suoi familiari.
Correttamente da questo punto di vista il Tribunale territoriale ha rilevato “ l’assoluta continuità gestionale tra la vecchia e la nuova società, posto che, da un lato, i soci venuti meno rispetto all’epoca di gestione di -OMISSIS- (-OMISSIS-) hanno abbandonato l’attività economica per mere cause di forza maggiore (detenzione, morte) mentre quelli non colpiti da eventi ineludibili sono tutti ed in modo identico rimasti in società con ruoli gestori, esattamente come avveniva nella fase che ha visto prima la presenza di -OMISSIS- e poi una sua uscita evidentemente resa necessaria per salvaguardare l’attività economica a fronte del consolidarsi delle vicenda penale ”, senza trascurare il fatto “ che soggetti che, poi, nel tempo, si sono aggiunti alla compagine societaria altri non sono che -OMISSIS- di -OMISSIS-, nonché -OMISSIS-e di -OMISSIS- e -OMISSIS-, le quali, come ben evidenziato nell’atto impugnato ed anche nei provvedimenti con cui il giudice penale, -OMISSIS-, ha negato le misure di prevenzione collaborativa, hanno fatto il loro ingresso nella società in giovane età, senza alcuna disponibilità economica e senza alcuna qualificazione tecnica che giustifichi i ruoli assunti. ”
In questo quadro di riferimento, non assume rilievo decisivo per stabilire l’illegittimità del diniego opposto dalla Prefettura la circostanza che non siano stati nel prosieguo contestati ulteriori reati al signor -OMISSIS-, tenuto conto della -OMISSIS- e che, come osserva il primo giudice, “ un soggetto ben può essere strutturalmente contiguo alla criminalità senza specifica affiliazione ”.
Come già osservato, il Tar ha condivisibilmente ritenuto legittimo il provvedimento, avendo adeguatamente valorizzato il fatto che “ -OMISSIS-, al funerale del -OMISSIS-, si siano presentati numerosi affiliati di ‘ndrangheta, con tutte le considerazioni sociologiche che ciò comporta. ”
11.3. Quanto al rapporto tra interdittiva e controllo giudiziario di cui ai provvedimenti dell’a.g.o. in atti, il primo giudice ha correttamente stabilito che “ pur essendo i due atti certamente connessi, essi possono seguire sviluppi autonomi; la probabilità di infiltrazione mafiosa comporta l’adozione dell’interdittiva che rappresentata a sua volta presupposto per la richiesta della misura di controllo; quest’ultima, ove il rischio di infiltrazione sia giudicato “occasionale”, può consentire all’impresa un percorso di recupero guidato che ne conservi il valore economico; il diniego di ammissione alla misura sull’assunto che il rischio sarebbe non occasionale, e dunque la realtà economica non recuperabile, tuttavia, non solo non contraddice gli esiti dell’interdittiva ma, se mai, li rafforza. ”
11.4. In ordine, poi, al contraddittorio procedimentale, va preliminarmente osservato che l’articolo 92, comma 2- bis , del decreto legislativo n. 159/2011, stabilisce quanto segue: “ Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione. ”
La natura dell’istituto così disciplinato, che per certi aspetti mutua la propria ratio dall’articolo 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente la comunicazione di avvio del procedimento e applicabile in via generale a qualsiasi provvedimento amministrativo, è stata ben inquadrata dalla giurisprudenza della Sezione, secondo cui, anche con riguardo all’inapplicabilità dell’articolo 21- octies , comma 2, “ l’avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011 non è una comunicazione di avvio del procedimento, poiché esso impone al Prefetto l'obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario della informazione interdittiva solo dopo che il procedimento preordinato all'adozione del provvedimento finale sia stato avviato e, in massima parte, istruito ("sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2") e prima che sia destinato a sfociare in uno dei possibili esiti alternativamente previsti (informazione di tipo interdittivo o misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis) ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 18 ottobre 2024, n. 8390).
La partecipazione procedimentale non ha valore assoluto e inderogabile (Consiglio di Stato, Sezione III, ordinanza cautelare 13 giugno 2022, n. 2666 e già prima della modifica normativa, sentenza 31 gennaio 2020, n. 820) e può essere omessa, laddove sussistano “ particolari esigenze di celerità del procedimento ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 9 luglio 2024, n. 6111).
Il Tar ha osservato sul punto che nella fattispecie il contraddittorio procedimentale “ è stato regolarmente condotto, la parte ha potuto addurre le sue argomentazioni; il preavviso di rigetto non reca affatto un unico argomento ma una, se pur sintetica, argomentata motivazione delle ragioni di diniego che già pone in evidenza le gravissime vicende che hanno interessato -OMISSIS-, la struttura esclusivamente familiare della società, la sua genesi, la gestione delle cariche sociali, le precedenti vicende giudiziarie che hanno investito la società stessa; ovvio poi che, legittimamente ed anche alla luce delle contestazioni mosse in fase procedimentale, le motivazioni siano state sviluppate maggiormente. ”
11.5. Quanto poi alle misure adottate dalla società C per verificare la correttezza del suo operato, il primo giudice ha correttamente rilevato che -OMISSIS- l’appellante opera sotto il controllo di un modello di organizzazione e gestione, che, tuttavia, in un primo tempo “ ha prodotto una certa dose di modulistica ed astratta enunciazione di principi ” e pochi verbali privi di acquisizioni documentali
correlate e riscontrabili, limitandosi “ a recepire dichiarazioni della stessa -OMISSIS- e dell’-OMISSIS-, sig.ra -OMISSIS- ”, e senza che mai, neanche in epoca successiva, “ vi sia mai stato un accesso ai cantieri, pur astrattamente previsto dal contratto sottoscritto tra le parti. ”
11.6. Anche la censura con cui l’appellante lamenta l’illegittimità della mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa non può essere accolta. Dalle risultanze delle attività di indagini di polizia per come emergono dalle riunioni del Gruppo Interforze si ricava un quadro nel quale i contatti con realtà criminali sono tutt’altro che occasionali, dovendosi, al contrario, inferire una situazione di sostanziale contiguità con ambienti mafiosi.
11.7. Del pari immune dai vizi denunciati è la parte della sentenza concernente l’annotazione nel casellario informatico degli operatori economici, laddove il primo giudice ha stabilito correttamente che “ l’incapacità a contrarre con l’amministrazione è effetto automatico e vincolato del provvedimento di diniego di iscrizione in white list, sicché l’annotazione è un mero atto dovuto e conseguenziale rispetto alla sua adozione; per altro la ricorrente ha avuto plurime occasioni di contraddittorio sulle circostanze poste a fondamento dei provvedimenti interdittivi, interloquendo ampiamente nelle competenti sedi, e non si comprende, non aggiungendo ANAC alcunché al contenuto degli atti annotati, su quali questioni la stessa avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio. ”
12. Con il gruppo di censure contenute nel secondo motivo di appello, la società C ripropone le doglianze dedotte in primo grado con il primo motivo di ricorso principale, lamentando che il provvedimento definitivo rimanda a questioni non contenute nel preavviso di rigetto.
In sostanza, la società C sostiene che nel provvedimento definitivo risultano indicati anche i seguenti elementi non contenuti nel preavviso: “ i) la presunta sussistenza di “rapporti commerciali intrattenuti da -OMISSIS- a loro volta rilevanti sotto il profilo della prevenzione antimafia” (soggetti dei quali, peraltro, non viene rivelata la generalità; ii) la presenza, fra i soci, delle signore -OMISSIS- e -OMISSIS- (che, all’epoca della fondazione della società, erano -OMISSIS- e che quindi non potevano essere permeabili a infiltrazioni mafiose); iii) la presunta presenza di rapporti fra -OMISSIS- e soggetti <altamente controindicati ai fini antimafia> ”.
12.1. Anche da questo punto di vista la sentenza resiste alle critiche mosse dall’appellante.
Assumendo il diniego, come sopra osservato, natura di atto plurimotivato, la sussistenza anche di un solo dato di controindicazione risulta sufficiente sul piano dell’apporto motivazionale.
Ma in ogni caso, immune da censure è il passaggio della decisione impugnata, nella quale viene precisato che “ il preavviso di rigetto non reca affatto un unico argomento ma una, se pur sintetica, argomentata motivazione delle ragioni di diniego che già pone in evidenza le gravissime vicende che hanno interessato -OMISSIS-, la struttura esclusivamente familiare della società, la sua genesi, la gestione delle cariche sociali, le precedenti vicende giudiziarie che hanno investito la società stessa; ovvio poi che, legittimamente ed anche alla luce delle contestazioni mosse in fase procedimentale, le motivazioni siano state sviluppate maggiormente. ”
12.2. Infondata è altresì la doglianza secondo cui il Tar avrebbe apoditticamente stabilito che dopo la morte del signor -OMISSIS- non vi è stata una discontinuità gestionale dell’azienda.
Al riguardo, correttamente il primo giudice ha messo in rilievo una serie di elementi che militano nel senso della sussistenza, in capo all’appellante, della decisione di non recidere i rapporti di contiguità con la ‘ndrangheta sviluppati nel tempo dal fondatore della società.
Condivisibilmente, il Tribunale territoriale ha stabilito quanto segue: “ è indubbio che la problematica che affligge la società abbia una connotata origine di tipo familiare, come per altro sostanzialmente fisiologico in qualsivoglia contesto di matrice ‘ndranghetista. Ciò detto, contrariamente a quanto assunto in ricorso, il diniego di iscrizione non si limita ad evidenziare come l’-OMISSIS- della società sia la -OMISSIS- di -OMISSIS-, soggetto pacificamente condannato in via definitiva per aver preso parte ad un agguato tra cosche con condanna per -OMISSIS- (dato eclatante e che certamente è la più che giustificata origine di scrupolosi vagli di rischio di infiltrazione nelle attività economiche che a quel soggetto ed alla sua famiglia hanno fatto capo), ma, in termini assai più ampi e problematici, riscontra come la vicenda societaria della -OMISSIS- sia, in se stessa, una vicenda che trova unica origine e successiva costante gestione nel contesto familiare del -OMISSIS- di cui gli eredi si sono posti in sostanziale continuità ”. Il ragionamento del Tar è condivisibile, alla luce della trasformazione societaria e della presenza dei familiari nella nuova compagine, che non manifesta alcun elemento di vera presa di distanza dalla precedente gestione.
In ogni caso, al di là di alcuni passaggi delle decisioni del giudice ordinario in cui si fa riferimento ad attività lecita svolta dalla società nella prima sua configurazione e ferma restando l’autonomia del procedimento penale da quello amministrativo già posta in rilievo, dalla lettura degli atti di causa emerge un quadro in cui il ruolo svolto dal signor -OMISSIS- ha avuto una sua pregnanza anche dopo la sua morte, per come correttamente ricostruito dal Tar, indipendentemente dalla dall’uscita dalla società della signora -OMISSIS-, -OMISSIS- del fondatore, e di sua -OMISSIS- -OMISSIS-.
In buona sostanza, la natura familiare della società, la gravità del reato per cui è stato condannato in via definitiva il suo fondatore in un contesto di guerra tra cosche, indipendentemente dalla mancata contestazione del reato di cui all’articolo 416- bis c.p., i rapporti, ancorché limitati quantitativamente, con realtà imprenditoriali successivamente colpite da interdittiva e la sostanziale continuità gestoria denotano in concreto il rischio di inquinamento mafioso.
13. Al rigetto dei motivi di appello fin qui esaminati consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria contenuta nel terzo motivo di appello rubricato come C, non sussistendone in tutta evidenza i presupposti.
14. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
Sussistono, tuttavia, sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 7096/2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante e delle altre persone fisiche e giuridiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.