Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3688 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca Presidente relatore dott.ssa Chiara Giammarco Consigliere dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 4636/2024, trattenuto in decisione alla udienza cartolare del 6-3-2025 a seguito dello scambio e il deposito in telematico di note scritte tra le parti come da decreto del 17-2-2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Grazia Tiberia Pomponi, con indirizzo P.E.C.:
, per procura allegata telematicamente al Email_1 ricorso in appello – appellante. E
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Marianna Rita De Cinque, con indirizzo P.E.C.: , e dall'Avv. Floriana Daniele, con Email_2 indirizzo P.E.C.: per procura allegata telematicamente alla Email_3 comparsa di costituzione – appellata. E Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma – Intervenuto.
[...]
nato a [...] il [...], con ricorso depositato il 16-9-2024 ha proposto Parte_2 appello avverso la sentenza n. 11087/2024 del 28-6-2024 (non notificata), con la quale il
Tribunale ordinario di Roma ha rigettato la sua domanda, proposta in data 9-11-2023, volta ad ottenere la revoca dell'assegno divorzile di euro 1.700,00 mensili oltre la rivalutazione ISTAT, posto a suo carico in favore di , nata a [...] il [...], dalla CP_1 sentenza di divorzio del 2-11-2018 pronunciata dal medesimo Tribunale su domanda congiunta delle parti e sulla base delle condizioni tra le stesse concordate;
il Tribunale con la sentenza qui impugnata ha condannato al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 per compensi oltre accessori.
[...] Con l'odierno appello ha chiesto dichiarare la nullità della sentenza di primo Parte_1 grado per difetto assoluto di motivazione, in subordine di revocare l'assegno divorzile ed in ulteriore subordine di ridurre l'assegno divorzile ad una somma non superiore ad euro 500,00 mensili dalla data del deposito del ricorso di primo grado o ad altra somma ritenuta di giustizia. Si è costituita chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso di appello e CP_1 comunque di rigettare il ricorso medesimo e condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; gli atti sono stati passati al P.G. per il parere in data 5-2-2025.
Diritto E' fondato, nei termini che seguono, l'appello di nella parte in cui censura la Parte_1 sentenza di primo grado per non avere considerato che si è nel tempo realizzata una distanza a suo sfavore tra le posizioni economiche dei due ex coniugi, “alterando il sinallagma posto a fondamento dell'accordo divorzile”. Si osserva innanzitutto che la domanda proposta in questo processo da non Parte_1
è sovrapponibile, e come tale inammissibile, al giudizio dal medesimo già instaurato nel
R.G. 4636/2024
2020 per la revoca dell'assegno divorzile, atteso “che in data 23.8.2024 è stata pubblicata dalla Corte di Cassazione l'ordinanza che ha respinto il ricorso promosso dal signor Pt_1
(pag. 6 comparsa di costituzione appellata ). CP_1
Infatti, con il ricorso di primo grado di questo procedimento (ricorso in data 6-11-2023)
[...] ha fondato la domanda di modifica delle condizioni economiche di divorzio, su fatti Pt_1 successivi a quel primo giudizio (deciso nel merito con decreto 12-4-2021 dal Tribunale di
Roma e con decreto 6-6-2022 della C.A. di Roma), quali, alla data della domanda, la rivalutazione dell'assegno di divorzio rispetto ad una minore perequazione della sua pensione, dalla quale veniva decurtato l'assegno di divorzio che l provvedeva a CP_2 corrispondere direttamente in favore di;
sopravvenuti oneri erariali a suo CP_1 carico;
l'autonoma pensione di cui beneficiava , anch'essa incrementata per CP_1 la rivalutazione;
l'aggravamento delle condizioni di salute, le maturate spese di abitazione ed uno stato economico del ricorrente divenuto insostenibile;
il fatto che CP_1 ancora abitava nella ex casa familiare di proprietà della stessa.
Posto che è nuovo, perché specificatamente sollevato soltanto in questo grado di giudizio, e come tale è inammissibile (artt. 345 e 473-bis.35 c.p.c.), il fatto dedotto dall'appellante che ha affittato per euro 225,00 al mese il box della sua casa, Parte_1 CP_1 ritiene invece la Corte sufficientemente specifico e dettagliato, nonché provato, il seguente profilo: ha prodotto in primo grado, quale più recente certificazione, la distinta Parte_1 CP_2 con data di valuta 1-4-2023, da cui deriva che la sua pensione lorda a tale data era pari ad euro 4.364,14; questa misura va dunque considerata quale ammontare della sua pensione alla data del ricorso di primo grado (6-11-2023); risulta dalla stessa certificazione del CP_2
1-4-2023 che per effetto della decurtazione dell'assegno di divorzio, divenuto pari ad euro 1.868,03 dalla originaria misura di euro 1.700,00 per effetto della maturata rivalutazione ISTAT, la sua pensione lorda si riduceva ad euro 2.496,11 (euro 4.364,14 – 1.868,03); viceversa risulta dalla certificazione con data di valuta 2-11-2023, dunque alla data CP_2 della domanda, prodotta in primo grado dalla stessa , che questa beneficiava CP_1 di pensione di vecchiaia a quella data pari al netto ad euro 919,67; ne consegue che alla data della domanda di primo grado rispetto alla capacità retributiva mensile, peraltro al lordo di tasse ed imposte, di pari ad euro 2.496,11, corrispondeva una capacità Parte_1 retributiva mensile di per la maggiore somma di euro 2.787,70 (ovvero CP_1 l'assegno di divorzio di euro 1.868,03 + la pensione di vecchiaia di euro 919,67). Tenuto conto che è gravato di spese di alloggio mentre non ha Parte_1 CP_1 oneri di abitazione poiché vive nella casa di sua proprietà (la circostanza è ammessa dalla appellata, pag. 20 comparsa di costituzione), ritiene dunque il Collegio di dover ridurre in via equitativa, al fine di perequare le posizioni delle parti, e considerato anche il tempo fin qui trascorso (l'appellante ha dedotto con l'appello che la distanza economica tra le parti
“continua e ancora continuerà anche in futuro ad accrescersi”), l'assegno di divorzio nella minore misura di euro 1.500,00 mensili, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. A causa del soltanto parziale accoglimento dell'appello, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio. Non è stata proposta dall'appellante domanda di ripetizione delle spese di lite poste a suo carico dal Tribunale e peraltro non è stato dedotto né provato che tali spese siano state effettivamente corrisposte a seguito della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello di
[...]
rigettato nel resto, ed in riforma della sentenza di primo grado, così provvede: Pt_1
R.G. 4636/2024 3
- riduce l'assegno di divorzio posto a carico di in favore di Parte_1 CP_1 nella misura di euro 1.500,00 mensili a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, con la rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
- compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio e del grado di appello.
Roma 3-6-2025 Il Presidente estensore
Alberto Tilocca
R.G. 4636/2024