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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 01/09/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 104-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Rossella Mastropietro Presidente
Dott. Augusto Salustri giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 104-1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)
- letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata dei beni di
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F. cf. ) residente CP_1 C.F._1 in Colleretto Giacosa (TO), via Umberto I n.35, rappresentata e difesa dall'avv. Rachele Dulio (C.F. ) del Foro di Ivrea con C.F._2 studio in Chivasso (TO), Vicolo sant'Antonio n.1 ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la residenza del ricorrente in un Comune situato nel circondario del Tribunale di
Ivrea;
− rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal CCII ed è legittimato, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
2
− rilevato che al ricorso è allegata la relazione sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dall'istante a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del medesimo, redatta dal gestore della crisi avv.
Eleonora Bedin, su incarico dell;
Parte_1
− rilevato che alla data del deposito del ricorso si evincono debiti complessivi per Euro 76.004,74 sia nei confronti di privati che nei confronti della pubblica amministrazione, di cui euro 69.124,74 al privilegio, ed euro
6.880,00 al chirografo (cfr. pagina 5-6 ricorso introduttivo) oltre alle spese in prededuzione, a fronte di un reddito medio netto mensile dell'istante di circa euro 2.100,00 per quattordici mensilità (al netto delle trattenute per pignoramento di SORIS s.p.a), quale percepimento del reddito di lavoro della parte istante (cfr. doc. 15).
− osservato che la debitrice è pertanto soggetta alla disciplina delle procedure concorsuali ex art. 1,2, e 268 CCII e che si trova in una comprovata situazione di sovraindebitamento, poiché a fronte di una esposizione debitoria complessiva di Euro 76.004,74 (come sopra dettagliata) il patrimonio della ricorrente è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni;
la stessa potrà destinare all'attivo della procedura una quota del proprio reddito eccedente il fabbisogno mensile per il nucleo famigliare ovvero Euro 400,00 mensili;
− rilevato che in considerazione della composizione del nucleo famigliare della ricorrente (attualmente composto dalla medesima e dalla figlia maggiorenne studentessa non ancora economicamente autosufficiente), nonché tenuto conto delle spese necessarie al mantenimento al predetto, si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità della debitrice la somma pari ad Euro 1.700,00 con destinazione, quindi, alla procedura di Euro 400 x
36 mensilità e complessivi Euro 14.400,00 nel corso delle tre annualità;
− osservato che la ricorrente non è titolare di alcun bene immobile e/o mobile ma unicamente del conto corrente presso ER NC s.p.a (già Ubi NC spa, ex Intesa San Paolo s.p.a) su cui viene accreditato lo stipendio e di una carta di credito di NC Bper NC s.p.a. n. 8541; 3
-al riguardo si osserva che non sussiste possibilità di escludere dalla procedura di esdebitazione cespiti che fanno capo al ricorrente, salva diversa valutazione che compirà il liquidatore qualora ritenesse non conveniente provvedere alla liquidazione di tali beni e negli stretti limiti indicati dal CCII ai sensi dell'art. 268 co. IV;
-considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
- verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e
269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominata l'Avv. Eleonora Bedin, già nominata OCC;
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di , nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) residente in [...]
n.35
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti
NOMINA
Liquidatore l'avv. Eleonora Bedin
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII. 4
ORDINA all'istante e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
AVVERTE
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII
a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il ricorrente- debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunziare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del ricorrente- debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
− ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente- debitore, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore.
DISPONE che il liquidatore:
− entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
− entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
5
− provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
− provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro
1.700,00, ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento della debitrice e del suo nucleo familiare
DISPONE ALTRESÌ che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII;
il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.
DISPONE 6
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del
Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi, e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese;
l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29.08.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Rossella Mastropietro)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Rossella Mastropietro Presidente
Dott. Augusto Salustri giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 104-1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)
- letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata dei beni di
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F. cf. ) residente CP_1 C.F._1 in Colleretto Giacosa (TO), via Umberto I n.35, rappresentata e difesa dall'avv. Rachele Dulio (C.F. ) del Foro di Ivrea con C.F._2 studio in Chivasso (TO), Vicolo sant'Antonio n.1 ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la residenza del ricorrente in un Comune situato nel circondario del Tribunale di
Ivrea;
− rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal CCII ed è legittimato, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
2
− rilevato che al ricorso è allegata la relazione sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dall'istante a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del medesimo, redatta dal gestore della crisi avv.
Eleonora Bedin, su incarico dell;
Parte_1
− rilevato che alla data del deposito del ricorso si evincono debiti complessivi per Euro 76.004,74 sia nei confronti di privati che nei confronti della pubblica amministrazione, di cui euro 69.124,74 al privilegio, ed euro
6.880,00 al chirografo (cfr. pagina 5-6 ricorso introduttivo) oltre alle spese in prededuzione, a fronte di un reddito medio netto mensile dell'istante di circa euro 2.100,00 per quattordici mensilità (al netto delle trattenute per pignoramento di SORIS s.p.a), quale percepimento del reddito di lavoro della parte istante (cfr. doc. 15).
− osservato che la debitrice è pertanto soggetta alla disciplina delle procedure concorsuali ex art. 1,2, e 268 CCII e che si trova in una comprovata situazione di sovraindebitamento, poiché a fronte di una esposizione debitoria complessiva di Euro 76.004,74 (come sopra dettagliata) il patrimonio della ricorrente è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni;
la stessa potrà destinare all'attivo della procedura una quota del proprio reddito eccedente il fabbisogno mensile per il nucleo famigliare ovvero Euro 400,00 mensili;
− rilevato che in considerazione della composizione del nucleo famigliare della ricorrente (attualmente composto dalla medesima e dalla figlia maggiorenne studentessa non ancora economicamente autosufficiente), nonché tenuto conto delle spese necessarie al mantenimento al predetto, si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità della debitrice la somma pari ad Euro 1.700,00 con destinazione, quindi, alla procedura di Euro 400 x
36 mensilità e complessivi Euro 14.400,00 nel corso delle tre annualità;
− osservato che la ricorrente non è titolare di alcun bene immobile e/o mobile ma unicamente del conto corrente presso ER NC s.p.a (già Ubi NC spa, ex Intesa San Paolo s.p.a) su cui viene accreditato lo stipendio e di una carta di credito di NC Bper NC s.p.a. n. 8541; 3
-al riguardo si osserva che non sussiste possibilità di escludere dalla procedura di esdebitazione cespiti che fanno capo al ricorrente, salva diversa valutazione che compirà il liquidatore qualora ritenesse non conveniente provvedere alla liquidazione di tali beni e negli stretti limiti indicati dal CCII ai sensi dell'art. 268 co. IV;
-considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
- verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e
269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominata l'Avv. Eleonora Bedin, già nominata OCC;
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di , nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) residente in [...]
n.35
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti
NOMINA
Liquidatore l'avv. Eleonora Bedin
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII. 4
ORDINA all'istante e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
AVVERTE
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII
a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il ricorrente- debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunziare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del ricorrente- debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
− ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente- debitore, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore.
DISPONE che il liquidatore:
− entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
− entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
5
− provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
− provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro
1.700,00, ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento della debitrice e del suo nucleo familiare
DISPONE ALTRESÌ che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII;
il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.
DISPONE 6
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del
Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi, e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese;
l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29.08.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Rossella Mastropietro)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)