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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4613/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4613/2021 promossa da:
(C.F. ) società soggetta all'attività di Parte_1 P.IVA_1
direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede in Roma, via Bergamini n. 50, in persona del procuratore speciale avv. nella sua qualità di Direttore Parte_2
Centrale Legale pro tempore della società, in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato ing. per atto a Rogito Notar Persona_1 Per_2
di Roma del 27 febbraio 2020, n.16314 Rep. e Racc. 10949, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Goffredo Tatozzi del Foro di Chieti (cf ) C.F._1
elettivamente domiciliata in Piazza Porta Ripa di Francavilla al Mare presso il difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Federico Terrenzi del foro di Pescara, ed elettivamente domiciliato in Pescara, in V.le G.
Bovio 189, presso e nello studio del difensore
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 698 emessa e pubblicata in data 18 maggio 2021,
pagina 1 di 25 comunicata a mezzo pec in data 25 maggio 2021
Conclusioni
Come rassegnate all'udienza in trattazione scritta del 6/12/23, da intendersi richiamate all'udienza del 5/3/25, in cui era disposta la ricostruzione degli atti del fascicolo del
Giudice di Pace, con remissione in decisione senza termini dal 25/3/25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 698 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Pescara, pubblicata in data 18 maggio 2021, con cui veniva accolta parzialmente la domanda proposta da avverso l'attuale appellante. Controparte_1
Lamenta l'appellante l' assoluta mancanza della motivazione, per violazione degli artt. 111
Costituzione e 132 c.p.c.; che la decisione dell'intera controversia, che presenta diverse e rilevanti questioni di fatto e di diritto, esposte negli scritti difensivi e desumibili dai numerosi documenti in atti (comprese le tantissime sentenze di merito e di legittimità citate ed allegate in atti), si fonderebbe su asserzioni meramente scolastiche ed evidentemente generiche sulla sussistenza della responsabilità della ai sensi dell'art. Parte_3
2051 c.c.
Sempre secondo l'appellante, sebbene sia consentito al Giudice di Pace di redigere un sentenza succintamente motivata, è innegabile che non sia sufficiente la mera asserzione acritica sulla fondatezza merituale della domanda attorea, senza che venga effettuato alcun riferimento, neppure implicito o indiretto, alle argomentate tesi difensive esposte da entrambe le parti processuali ed ai relativi mezzi di prova indicati (essenzialmente documentali), ovvero senza che venga compiuta alcuna argomentazione o valutazione logico-giuridica in ordine ai fatti rilevanti asseritamente posti a fondamento della causa.
Nel caso che ci occupa, in definitiva, vi sarebbe solo l'accertamento del fatto storico dell'investimento di una griglia in ferro (nella realtà mai contestato), ma mancano la valutazione confutativa delle tesi difensive della parte convenuta, l'esame critico delle prove documentali prodotte (ed in particolare di quella allegate al fascicolo di parte pagina 2 di 25 convenuta), la decisione in ordine alla sollevata eccezione di inammissibilità (o di inattendibilità) del teste avverso Mercante, l'indicazione degli elementi posti a fondamento della decisione, il giudizio esplicativo sulla rilevanza delle norme di legge applicabili, e manca, soprattutto, qualsiasi riferimento all'iter argomentativo seguito per giungere alla decisione di riconoscere la somma indicata in sentenza.
Non è ragionevolmente possibile che una decisione (a parte la ricostruzione storica dei fatti mai contestata) si fondi sulle semplicistiche considerazioni secondo cui “la responsabilità della convenuta, ex art 2051c.c., sta nel fatto che in qualità di custode della strada doveva garantire la sicurezza della circolazione” e che “la convenuta non ha provato la riconducibilità del sinistro ad un fatto non ascrivibile a sua colpa o all'inesistenza di una propria negligenza per omessa vigilanza”. Ora, se è vero che alla fattispecie oggetto di causa è astrattamente applicabile l'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità oggettiva del custode, è altrettanto vero che, sulla base dell'inequivocabile dato letterale della norma, il custode non risponde ove provi che il fatto si è verificato per “caso fortuito”.
In realtà, il semplice richiamo alla dettagliata ricostruzione dei fatti (corroborata dalla documentazione versata in atti dalla convenuta) effettuata con la comparsa di risposta (e precisata con la comparsa conclusionale) renderebbe superflue ulteriori (se non ridondanti) considerazioni sulla assenza di responsabilità della odierna comparente. In effetti, il primo
Giudice si è limitato a richiamare dei concetti scolastici in materia di responsabilità ex art
2051 cod civ senza valutare le prove offerte dalla difesa della convenuta e senza effettuare alcuna valutazione e/o argomentazione tratta quantomeno dagli indiscutibili principi di diritto fissati in via interpretativa dalla Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza di merito
(così come richiamati dalle numerose recenti decisioni citate nei precedenti scritti difensivi della difesa dell'appellante). Ed infatti, le copiose prove documentali in atti (soprattutto quelle fornite dalla odierna appellante) devono ritenersi sufficienti a far ritenere inoperante a carico della concessionaria odierna appellante la presunzione ex art. 2051 c.c.. Peraltro, si tratta di documenti allegati in copia dalla che non sono mai Parte_1
stati specificamente (e formalmente) disconosciuti dalla controparte nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente piena valenza probatoria (conformemente, Cass. Civ., sez.
III, 25 febbraio 2009, n. 4476)
pagina 3 di 25 In particolare, dal registro dei eventi avvenuti dalle 00,00 alle 23,59 del 13 giugno 2019 relativo sia a tutto il tratto del VII Tronco (doc. n.1 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio) che al tratto specifico “Pescara Nord – All. A14/A25” (doc. n.2), NON
RISULTANO alla sala radio della società segnalazioni di alcun tipo, relative a Parte_1 problematiche verificatesi agli utenti nel tratto di strada in questione, prima dell'evento di cui è causa indicato sul registro PER LA PRIMA VOLTA proprio alle ore 16,54 (ovvero al momento della PRIMA ed UNICA comunicazione effettuata alla società ) con la Parte_1 dicitura “MATERIALI DISPERSI”.
Immediatamente dopo, alle ore 17,00, risulta indicato nel registro il sinistro di cui è causa con dicitura “Incidente”. A ciò aggiungasi che dal dettaglio del singolo evento in atti (doc.
n.3), risulta che alle 16,54 la Polizia Stradale abbia chiamato il COA della per Parte_1
avvisare della presenza di materiali sulla carreggiata, presumibilmente su segnalazione proprio dell'attore (o del conducente del primo mezzo interessato all'investimento della griglia nel medesimo contesto temporale), mentre il personale della convenuta è immediatamente intervenuto in loco (v. “h 17,00 … 3 vetture hanno investito la griglia di scolo – al momento segnalato con coni”) per segnalare l'ostacolo, che è stato rimosso a distanza di un brevissimo lasso di tempo (v. “h 17,25 griglia ripristinata” e “fonte: 17,24
Viabilità CE”). La società convenuta, inoltre, ha provveduto a segnalare l'evento nello stesso momento in cui è avvenuta la comunicazione alla sala radio della società convenuta, tanto che dalle 16,54 sui PMV (pannelli a messaggio variabile) che interessano la specifica tratta autostradale) è stato immesso specifico messaggio di pericolo, come risulta dall'allegato estratto ove il messaggio “SEGNALATO AL KM 371” è stato Pt_4
inserito sul pannello posto al KM 362,5 (Pescara Nord itinere SUD) e su quello al km 364,2
(Città S. GE ).
Queste circostanze venivano del resto confermate integralmente dal teste avverso della Polizia Stradale. Testimone_1
In effetti, anche il sig. (conducente dell'altro mezzo coinvolto nel sinistro) Controparte_2
ha confermato che il personale della società oggi appellante è immediatamente intervenuto per segnalare l'ostacolo “con le bandierine”, come risulta dalle dichiarazioni raccolte nel verbale della Polizia. E' indiscutibile, quindi, che la odierna appellante ha provato con pagina 4 di 25 insindacabile certezza che non si è verificato in quel tratto di strada Parte_5
nella giornata del 13 giugno 2019, né vi sono state SEGNALAZIONI di sorta (al Centro
Operativo della o alla Polizia Stradale) sulla esistenza di ostacoli nel Parte_3
tratto di strada percorso dal conducente del veicolo attoreo (Pescara Nord / allacciamento
A14-A25) PRIMA della segnalazione per l'evento di cui è causa (effettuata alle 16,54 al
KM 371,9 dalla Polizia Stradale a seguito proprio della chiamata eseguita dall'attore o dal conducente del veicolo che per primo ha impattato la griglia di ferro nel medesimo contesto temporale - e si tratta di circostanza non contestata). Peraltro, il Giudice non ha ritenuto nemmeno di considerare che il sinistro è avvenuto in pieno giorno, con piena viabilità e su un tratto rettilineo (elementi tutti emersi dal prontuario di intervento della Polizia e che dovrebbero escludere aprioristicamente la oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità della situazione asseritamente pericolosa). E' evidente che il Giudice non ha inteso né esaminare tutte le suesposte consistenti prove, orali e documentali, né esprimere un giudizio sulla loro (ritenuta) irrilevanza! Occorrerebbe, poi, rilevare che il
Giudice di pace non ha ritenuto di assumere alcuna decisione sulla eccepita inammissibilità
(ovvero inattendibilità) del teste (così come tempestivamente rilevata Testimone_2 dalla difesa della convenuta all'udienza del 23 ottobre 2020 e ribadita nella conclusionale di primo grado con richiamo a rilevanti decisioni del Supremo Consesso), siccome resa dal proprietario di altro mezzo rimasto coinvolto nel medesimo sinistro oggetto di causa (come risulta dal verbale della Polizia Stradale versato in atti), che ha espressamente confessato nel corso della sua deposizione di aver avanzato richiesta di risarcimento danni nei confronti della convenuta, sì da ritenersi che abbia quantomeno un evidente interesse anche economico alla sentenza di condanna che potrebbe giovare alle sua posizione soggettiva
(conformemente, Cass. Civ., sez. III, 18 aprile 2016, n. 7623, Cass. Civ., sez. III, 29 settembre 2015, n. 19258 e Trib. Lecce, 22 maggio 2017, n. 2107 – ed ancora, Cass. Civ., sez. III, 14 febbraio 2013, n. 3642, richiamate nella conclusionale di primo grado). In effetti, la società concessionaria si è liberata dalla responsabilità avendo provato che l'inadempimento è derivato da causa ad essa non imputabile ex art. 1218 c.c., poiché la stessa non è stata in grado di intervenire per essersi l'evento dannoso verificato in modo assolutamente repentino ed imprevedibile, nonostante la normale attività di controllo e la pagina 5 di 25 diligenza impiegata per garantire l'intervento più tempestivo possibile (desumibile sempre dai report in atti, ove sono indicati con precisione tutti gli eventi occorsi nella giornata del
13 maggio 2019), tant'è che non vi furono segnalazioni precedenti o successive all'evento, nè vi furono sinistri con modalità analoghe (salvo quelli verificatesi nel medesimo contesto temporale). La responsabilità per le cose in custodia ex art. 2051 c.c. è configurabile solo qualora il danno sia stato arrecato o dal dinamismo intrinseco della cosa stessa, ovvero da un agente dannoso in essa insorta, mentre deve escludersene l'applicabilità nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno
(soprattutto nel caso in cui l'evento derivi dalla attività di terzi),
In sostanza, il giudice avrebbe dovuto ritenere che la situazione di pericolo concreto oggetto di causa sia derivata da un comportamento riferibile (anche incolpevolmente) ad altro utente (che presumibilmente ha sollevato con il suo passaggio la griglia dal suo naturale alloggiamento), ovvero ad una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, la società convenuta non ha potuto rimuovere e/o segnalare, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (come provato - ripetesi - proprio dalla assenza di altri sinistri o segnalazioni precedenti o anche successive all'evento di cui è causa). Ad ogni buon conto, risulta per tabulas che la società Parte_1
si sia immediatamente attivata dopo aver ricevuto le diverse segnalazioni, tanto che l'ostacolo è stato immediatamente segnalato sul pannelli a messaggio variabile (allo stesso orario della prima segnalazione) ed il personale della è intervenuto sul luogo del Parte_1 sinistro appena pochi minuti dopo l'avviso al COA, prima effettuando manualmente attività di segnalazione (con bandierine e con i coni spartitraffico) e poi ripristinando la griglia.
D'altra parte, è ragionevole ritenere che la griglia sia stata in qualche modo spostata dalla sua sede da un mezzo che - atteso il normale transito di autoveicoli in questione a quell'ora della sera - precedeva di poco l'autovettura attorea (rectius, quella del primo mezzo coinvolto) e che non ha potuto rimuovere o segnalare per tempo. La Parte_1
domanda andava, dunque, rigettata proprio sulla base dei principi di diritto fissati dalla
Cassazione.
In via gradata, si rilevava che il Giudice di Pace ha ritenuto (implicitamente) non fondata la pagina 6 di 25 domanda subordinata della appellante sul concorso di colpa dell'attore, sostenendo che nessuna colpa potesse essere attribuita al conducente del veicolo attoreo posto che “la
Polizia Stradale nel ricostruire la dinamica del sinistro non ha riscontrato alcuna responsabilità dei conducenti dei vicoli coinvolti”. Nel caso oggetto di causa, invece, la società ha dimostrato documentalmente che la condotta del danneggiato ha Parte_1
fornito un apporto causale alla produzione dell'incidente, soprattutto ove si consideri che il sinistro è avvenuto in un tratto interessato da cantiere stradale regolarmente CP_3 segnalato, all'altezza dello scambio di carreggiata, con VISIBILITÀ buona siccome avvenuto in PIENO GIORNO, oltre che con condizioni di traffico NORMALE, sì da potersi escludere ex se che una griglia di ferro non fosse molto visibile con largo anticipo
(come risulta anche dal verbale di intervento della Polizia Stradale).
Invero, qualora l'originario attore avesse condotto il mezzo ad una velocità inferiore a quella eccessiva presumibilmente tenuta in prossimità di uno scambio di carreggiata ed avesse tenuto la distanza regolamentare dal mezzo che lo precedeva avrebbe potuto ragionevolmente evitare l'ostacolo (da ritenersi visibile a distanza diverse decine di metri), arrestandosi in tempo sulla propria corsia,
In definitiva, se avesse usato le dovute prudenza e perizia avrebbe evitato l'impatto con l'ostacolo. A ciò aggiungasi che la controparte non ha provato di aver compiuto tutto il possibile per prevenire la collisione. Ed infatti, “premesso che il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l'entità del risarcimento secondo l'art. 1227 comma 1 c.c., comprende qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento, e, quindi, non soltanto un comportamento coevo o successivo al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purché legato da nesso eziologico con l'evento medesimo, allorquando il fatto colposo del danneggiante è antecedente al fatto illecito - cioè all'inadempimento ed alle sue conseguenze dannose nella responsabilità contrattuale ed alla condotta integrante il fatto ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. ed alle sue conseguenze nella responsabilità extracontrattuale - la sua efficacia di concausa del danno cagionato dall'illecito, se è indubbio che possa estrinsecarsi con riferimento al danno - conseguenza della condotta di inadempimento o della condotta realizzante il fatto ingiusto, può altrettanto indubbiamente estrinsecarsi anche direttamente rispetto alla condotta costituente pagina 7 di 25 l'illecito, cioè può giocare ed essere apprezzata come concausa della condotta di inadempimento stesso o di quella determinativa del fatto ingiusto, id est come concausa delle relative condotte illecite” (Cass. Civ., Sez. III, 15 marzo 2006, n. 5677).
In via del tutto subordinata, ulteriormente lamentava l'appellante che, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda con il riconoscimento alla controparte di una somma di molto inferiore a quella richiesta in citazione, doveva essere disposta la compensazione totale delle spese di lite del precedente grado di giudizio (che deve estendersi anche a quelle di appello, quantomeno in ragione del riconoscimento di un concorso di colpa).
L'appellato ha confutato l'appello alla stregua delle seguenti argomentazioni
A) Il Giudice di primo grado, in sentenza, ha correttamente ritenuto sussistente il fatto storico dedotto in giudizio dall'attore espressamente confermato dalla stessa nel Parte_1
proprio atto di appello laddove a pagina 5 – ma anche a più riprese nelle pagine successive
– afferma che “il fatto storico della presenza di un tombino fuori sede sulla rete viaria e il suo conseguente investimento da parte dell'appellato, sono evidenze non contestate”.
B) Altrettanto correttamente, dopo aver accertato la sussistenza del fatto storico ed il conseguente nesso causale tra evento e danno, il Giudice di Pace adito ha ritenuto applicabile, al caso sottoposto alla sua attenzione, la disciplina dettata dall'art. 2051 c.c. per la responsabilità da cose in custodia, pacificamente utilizzabile “anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito” (cfr. Cass. n.
20427/2008; n. 1691/2009; n. 2308/2007).
C)In considerazione dell'inversione dell'onere probatorio, dunque, non è necessario che il danneggiato fornisca dimostrazione della non prevedibilità e del carattere insidioso della cosa, né della condotta omissiva-commissiva del custode, mentre su quest'ultimo incombe la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la pagina 8 di 25 valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (Cass. civ. sez. III del 9.3.2020 n. 6651). La sentenza del primo Giudice, anche sotto quest'ultimo profilo, ha esattamente rilevato come la convenuta Parte_1
non abbia fornito alcuna prova. La società concessionaria, infatti, per liberarsi della
[...]
responsabilità ex art. 2051 c.c. avrebbe dovuto dimostrare di aver espletato con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa "tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione" sulla stessa gravanti in base a specifiche norme di legge ed in base al principio del "neminem laedere" di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivile a condotta attiva e/o omissiva della società (Cass. 2007/2308). Invero, la società appellante, in primo grado, non ha nemmeno tentato di dar la prova di aver eseguito, nel tratto di strada ove è avvenuto il sinistro, quelle attività di manutenzione, controllo e vigilanza su di essa gravanti e non ha dimostrato l'esistenza di un caso fortuito, inteso, come sopra detto, quale fattore esterno, imprevedibile ed eccezionale, tale da interrompere il nesso di causalità. Attività di manutenzione, di vigilanza e di controllo che avrebbe dovuto essere ancor più scrupolosa, nel caso di specie, perché, come incontestato, nel tratto di strada teatro del sinistro la aveva imposto un percorso su un'unica CP_4
carreggiata a doppio senso di marcia, al posto delle canoniche due corsie per carreggiata, con evidente maggior rischio di sinistri per gli utenti della strada, data l'assenza di vie di fuga utili per evitare eventuali ostacoli sulla strada
SULLA IMPUGNAZIONE PER CONTRADDITORIETA' ED ILLOGICITA' DELLA
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO. Con il secondo motivo l'appellante lamenta una presunta contrarietà ed illogicità della motivazione per non aver preso in considerazione la documentazione prodotta, idonea, a suo parere, a provare il caso fortuito, nonché per la mancata decisione in ordine all'eccezione di inammissibilità del teste Mercante. A parer dell'appellante le copiose prove documentali da essa prodotte sarebbero state sufficienti a far ritenere inoperante la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c.. A pagina 8 del proprio atto di appello, l'appellante sostiene che “dal registro degli eventi avvenuti dalle ore 00,00 alle ore 23,59 del 13 giugno 2019, non risultavano alla sala radio della società segnalazioni relative a problematiche verificatesi agli utenti nel tratto di strada coinvolto, prima dell'evento di cui è causa, indicato nel registro per la prima pagina 9 di 25 volta proprio alle ore 16,54 con la dicitura “materiali dispersi” e, successivamente, alle ore
17 sotto la voce “incidente”. Afferma, inoltre, che una volta avvenuto Parte_1
l'incidente, l'ostacolo era stato tempestivamente rimosso a cura del personale sociale della società alle ore 17,24 nonché tempestivamente segnalato agli utenti sui pannelli a messaggio variabile fin dal momento del sinistro. In buona sostanza, l'odierna appellante vorrebbe impropriamente dimostrare che, nel caso di specie, l'assenza di precedenti segnalazioni, l'intervento di ripristino avvenuto nella mezz'ora successiva al sinistro, nonché la sua tempestiva segnalazione agli altri utenti della strada sui pannelli a messaggio variabile, rappresentino elementi di per sé idonei a dimostrare il caso fortuito e dunque l'assenza di una sua responsabilità.
Anche su questo punto, la scelta del Giudice di disattendere in toto gli elementi evidenziati dall'appellante è da considerarsi, oltre che legittima, del tutto coerente con la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. Difatti, nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., la
Giurisprudenza è ormai pacifica nel distingure “tra situazioni di pericolo che derivano da difetti intrinseci alla cosa, di cui l'amministrazione dovrà rispondere ai sensi dell'art. 2051
c.c., e situazioni di pericolo in cui il danno sia derivato da cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili né eliminabili nell'immediatezza, nemmeno utilizzando la più diligente attività di manutenzione, e che possono anche essere conseguenza della condotta di altri utenti della strada. Queste ultime circostanze sono da ritenersi idonee a spezzare il nesso di causalità tra res e danno solo se la circostanza è allegata e provata dalla
PA.” (tra le tantissime v. Cassazione n. 4035/2021). In buona sostanza, affinché il proprietario possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. In presenza di una causa cd. intrinseca al bene (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'onere probatorio a carico del gestore della strada pubblica è più gravoso, emergendo con più evidenza la violazione dell'obbligo di manutenzione e cura della cosa e l'assenza del caso fortuito. Nell'ipotesi, invece, di cause cd. estrinseche, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, il gelicidio, la presenza di sostanza oleosa sul manto stradale ecc., “l'emergere dell'agente dannoso può anche considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo pagina 10 di 25 ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo” (così Cass. n. 15042\08; Cass. n.
16057/2012). Orbene, ciò che pervicacemente la si ostinerebbe a Parte_6
non comprendere è che nel caso oggetto del giudizio il danno è stato prodotto proprio da una classica causa intrinseca ed immanente alla strada. La fuoriuscita di un tombino dal suo alloggio, in un tratto di strada a scorrimento veloce e, per di più, limitato nel transito ad una sola carreggiata dalla presenza di un cantiere lavori, risulta chiaramente un'alterazione di un fattore immanente e connesso alla struttura della strada e, pertanto, certamente prevedibile ed evitabile con l'osservanza dell'ordinaria diligenza e della doverosa attività manutentiva, lungi dal poter minimamente rappresentare un “caso fortuito”. D'altronde si dovesse ragionare nel senso invocato dall'appellante, si dovrebbe arrivare all'assurda conclusione che, in tutte le situazioni analoghe a quella che qui interessa, la possibilità di scongiurare il rischio di incidenti cagionati da elementi strutturali, sarebbe subordinata proprio al verificarsi di un primo incidente, di per sé idoneo a segnalare alla sala radio ostacoli sulla rete viaria e suscettibile quindi di innescare il tempestivo intervento manutentivo del custode. Invero ciò che l'appellante omette inspiegabilmente di considerare e di provare è che il particolare rapporto di custodia che la lega al tratto stradale interessato, le imponeva primariamente di effettuare un'attività manutentiva di carattere preventivo e non successivo, tale che, sul luogo del sinistro – e in particolare anche per la specifica presenza di un cantiere lavori – il tombino coinvolto, essendo elemento intrinseco alla strada, non avrebbe dovuto in alcun modo fuoriuscire dalla propria sede. Il fatto che, successivamente, la stessa sia intervenuta a rimuovere l'ostacolo – Parte_1
ancorché ciò non sia contestato dalla scrivente difesa – non costituisce riprova del caso fortuito, ma semplice adempimento di un'obbligazione volta a scongiurare il verificarsi di ulteriori eventi dannosi: in buona sostanza in questa sede non si discute certo sull'intervento successivo, ma sul dovuto intervento preventivo cui era tenuta la società appellante sul manto stradale e la cui omissione ha determinato la presenza dell'insidia provocando, dunque, l'evento dannoso. Di guisa che, contrariamente a quanto affermato da a pag. 13 del proprio atto di appello, la stessa società non può oltremodo Parte_1 ritenersi liberata dalla responsabilità in quanto l'inadempimento certamente non è derivato pagina 11 di 25 da causa ad essa non imputabile, secondo gli ordinari canoni di cui all'art. 1218 c.c.
Essendo chiara ed incontestata la dinamica e la causa concreta del danno, bene ha fatto, pertanto, il Giudice di Pace a non prendere in considerazione la documentazione prodotta da talia, perché inconferente ai fini della decisione. Parte_1
D'altronde, per univoca giurisprudenza di legittimità “La valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni piuttosto che di altri, come la scelta, tra i vari elementi probatori, di quelli ritenuti adatti a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti riservati al giudice del merito.
Quest'ultimo, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra limiti se non quello di specificare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento od a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con l'iter logico giuridico seguito e, dunque, con la decisione adottata.” (cfr. per l'affermazione del principio, ex plurimis, Cass. n. 9275/2018; Cass. n. 16056/2016; Cass. n.
17097/2010; Cass. n. 12362/2006; Cass. n. 11233/2003). Sulla scia delle considerazioni che precedono, poi, l'appellante prosegue lamentando la circostanza che il Giudice di prime cure, con la propria decisione, abbia omesso di considerare che il sinistro di specie è avvenuto in pieno giorno e su un tratto rettilineo;
elementi, questi, che secondo Parte_1
dovrebbero aprioristicamente escludere la oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità della situazione pericolosa. Anche tali considerazioni risulterebbero prive di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale. Invero, occorre rilevare che le accertate caratteristiche del luogo ove è avvenuto il sinistro (che ha visto coinvolte ben 4 autovetture e non solo quella del ) renderebbero ragione al anche sotto il profilo CP_1 CP_1 dell'art. 2043 c.c. circa la sussistenza della c.d. insidia o trabocchetto. Il teste Tes_3
infatti, ha confermato tutte le dichiarazioni fornite anche dagli altri conducenti
[...]
dei veicoli coinvolti nel sinistro in questione nonché i successivi accertamenti operati dalla
Polizia di Stato ed, infine, le informazioni rese dal COA e dalla sala radio Autostradale. Lo stesso, sentito sul capitolo 3 delle deduzioni d'udienza nel processo di primo grado riferiva
“Io non ho visto niente, ho sentito la botta. Io ho sentito il botto e la mia macchina che si pagina 12 di 25 alzava, la gomma posteriore destra scoppiare. Ho fatto in tempo ad uscire dalla galleria e a fermarmi subito a destra all'altezza del cantiere presente sul posto” ed ancora “non ho visto niente sulla sede stradale prima di avvertire il botto, perché la galleria era buia”.
Successivamente sentito sul capitolo 4, aggiungeva “Ricordo che c'erano altre autovetture che hanno impattato contro una grata. Io non ho visto la grata ma mi è stato riferito dal personale che stava svolgendo i lavori sull'autostrada. Ricordo che alcuni dei mezzi che mi vengono indicati mi precedevano e c'erano altri alle mie spalle”. Orbene, per comune esperienza giuridica, “la nozione di insidia o trabocchetto si risolve come un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale accertamento, con riferimento ai danni cagionati da cose in custodia, è reso superfluo dalla riconducibilità della fattispecie all'art. 2051 c.c., che prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ferma restando la facoltà del custode di provare che il danno è stato determinato da cause create dal danneggiato, da lui non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più efficiente attività di manutenzione” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 30 settembre 2009, n. 20943; Cass. Civ. Sez. III, 30 luglio 2011, n. 15375). La giurisprudenza appena citata, risulta avallare limpidamente le ragioni formulate dall'appellato. Invero, il , al momento del sinistro, procedeva CP_1
rispettando il limite di velocità – come peraltro risulta dagli accertamenti della Polizia di
Stato – sull'unica corsia sulla quale era obbligato a transitare a causa dei lavori, senza la possibilità alcuna di percorrere altre porzioni della rete viaria e senza la possibilità, dunque, di evitare l'ostacolo presente proprio all'intersezione del cambio di corsia: ciò che già di per se basta ad escludere l'eventualità che il danno sia stato determinato, anche in minima parte, dal concorso del soggetto danneggiato. Inoltre, lo si ripete, posta la qualificazione del tombino quale fattore intrinseco e immanente alla strada, come specificato nella sentenza appena citata, un'efficiente e preventiva attività di manutenzione avrebbe certamente potuto evitare la fuoriuscita dello stesso dalla propria sede naturale.
A confermare la situazione di pericolo concreto, derivante dalla presenza di una vera e propria “insidia”, intervengono nuovamente le dichiarazioni del teste Mercante, il quale riferiva, addirittura, che la grata rialzata era posta immediatamente dopo l'uscita di una galleria, sicché il gioco di luci e ombre venutosi a creare, rendeva ancor più arduo evitare pagina 13 di 25 l'ostacolo. Nel concreto, dunque, per le ragioni esposte dinanzi, deve ritenersi che ricorrano tutti i presupposti di cui alle citate fattispecie di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. e dunque che, la presenza di un tombino fuori sede, addebitabile alla esclusiva colpa e responsabilità di
, non fosse oltremodo visibile dall'utente della strada, che procedeva rispettando Parte_1
l'ordinaria attenzione nell'avvicinamento all'intersezione. Non può nemmeno essere sottaciuto, poi, che l'odierna appellante, nella prosecuzione del proprio discorso, continua a contraddirsi anche laddove, se da un lato, con le considerazioni anzidette, afferma che una situazione di pericolo concreto non sussisterebbe nel caso di specie poiché il sinistro avveniva di giorno su un tratto rettilineo;
dall'altro, e precisamente a pagina 14 del proprio atto di appello, con l'ennesimo e ridondante tentativo di sottolineare la tempestività del proprio intervento post-sinistro, afferma, di contro, che una situazione di pericolo concreto effettivamente si veniva a creare, ancorché però cagionata da altro utente della strada che, nel precedere la marcia del , aveva provocato l'improvvisa alterazione della rete CP_1 viaria, con l'assurda e paradossale conseguenza di voler ritenere fattore estraneo, eccezionale ed imprevedibile il normale passaggio di un auto su un tombino (sic!). Invero, le alterazioni provocate dagli utenti possono essere, per esempio, quelle derivanti dalla perdita di materiali da parte di un veicolo che vengono poi a impegnare la rete viaria;
una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa potrebbe altresì verificarsi, ad esempio, dalla presenza di animali sul tratto stradale. La specifica presenza di un tombino fuoriuscito dalla propria sede, invece, non può mai rientrare nel novero dei fattori estrinseci alla strada essendo, chiaramente, un elemento intrinseco, immanente e connesso alla struttura della medesima.
Per quanto attiene il teste, si rilevava quanto segue :“La valutazione in ordine all'attendibilità del teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie (Cass. Civ. 29 settembre 2015, n.
19215) in quanto, in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse pagina 14 di 25 giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la presenza del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni) e soggettiva (come la credibilità delle dichiarazioni in base alle qualità personali)…” (cfr. Cass. Civ. 21 agosto
2004, n. 16529; conformi: Cass. Civ. 30 marzo 2010, n. 7763; Cass. Civ. Ord. 9 agosto
2019, n. 21239). In buona sostanza, nel processo di primo grado e, come emerge dalla sentenza impugnata, le dichiarazioni del teste Mercante, prese in considerazione nella parte motiva del provvedimento, si riferiscono non alla dinamica dell'incidente per cui oggi è causa, ma esclusivamente ad elementi di carattere oggettivo, anch'essi non contestati da afferenti lo stato dei luoghi: nello specifico, riferisce Parte_1 semplicisticamente il Giudice di prime cure, “Nel corso dell'istruttoria, il teste Mercante, anch'esso coinvolto nel sinistro, ha riferito che la grata si trovava subito dopo l'uscita della galleria e che non era visibile, anche perché la galleria era buia”. Tale unico elemento preso in considerazione dal Giudice di prime cure, risulta elemento meramente oggettivo e connaturato allo stato dei luoghi sicché, al di là del fatto che lo stesso Mercante, come riferito da , abbia anch'esso proposto richiesta di risarcimento danni, il suo Parte_1
apporto nel merito del processo decisionale del primo Giudicante, risulta essere quasi assente, se non nella misura in cui riferisce della presenza di una galleria in prossimità dell'ostacolo. Del resto, la ricostruzione della intera dinamica del sinistro non è stata contestata da e viene interamente basata dal Giudice di prime Parte_1
cure sulla ricostruzione offerta da altro teste, il (non Mercante), peraltro fornita Tes_1
sia oralmente sia in forma documentale, tramite rapporto di Polizia Stradale sicché mal si comprende l'insistenza dell'appellante sulle doglianze relative all'inammissibilità del teste, le quali risultano, piuttosto, pretestuose e oltremodo inutili.
CONCORSO DI COLPA
Le considerazioni dell'appellante secondo cui l'odierna parte convenuta in appello, nel processo di primo grado, non avrebbe nemmeno provato di aver fatto tutto il possibile per prevenire il danno, oltre che apparire prima facie assurde, risultano prive di fondamento fattuale e giuridico. Invero, con le proprie doglianze, l'appellante afferma che il sinistro pagina 15 di 25 sarebbe avvenuto di giorno ma omette di considerare che lo stesso avveniva,
CIRCOSTANZA INCONTESTATA E RISULTANTE DAGLI ATTI, proprio all'uscita di una galleria sicché il gioco di luci ed ombre rendeva estremamente difficile individuare l'offendicula; afferma poi che l'incidente sarebbe avvenuto in condizioni di traffico
“normale” ma omette altresì di considerare che, comunque, l'autostrada costituisce strada a scorrimento veloce, ciò che di per sé, rende estremamente difficoltoso e oltremodo rischioso effettuare repentine manovre;
da ultimo sostiene che il pericolo era facilmente evitabile essendo presente su un tratto rettilineo, ma non considera che ancorché il tratto fosse rettilineo, quella su cui si trovava il era l'unica corsia percorribile, posta la CP_1 presenza del cantiere che precludeva l'accesso ad altre corsie. Di guisa che, non si comprende come l'appellante possa ritenere che l'ostacolo fosse “evitabile”. In più si aggiunga che lo stesso tombino fuori sede era precisamente posizionato in prossimità dello scambio di carreggiata! Da quanto appena esposto, risulta evidente allora che il , al CP_1 momento dell'incidente e durante il transito sulla carreggiata interessata, non solo rispettava tutte le norme del codice della strada, ma viaggiava nell'unico modo che gli era permesso, sull'unica corsia disponibile cui era costretto a causa dei lavori, rispettando il limite di velocità e adottando, dunque, tutte le norme di comune prudenza del caso: la condotta del non fornisce chiaramente alcun apporto causale alla determinazione CP_1
del sinistro de quo. Mal si comprende, dunque, come possa la controparte ritenere l'apporto causale del nel sinistro in questione, una volta dato atto che non solo lo stesso CP_1
procedeva la propria marcia in piena osservanza di legge, ma che la marcia stessa era limitata proprio dai lavori disposti dal custode: nel caso di specie la verifica della violazione di norme di comune prudenza, così come lamentata dall'appellante, non ha ragione di esistere. In secondo luogo, si riteneva doveroso citare la giurisprudenza di legittimità nella parte in cui, pur riferendosi alla fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 1227, tratta il tema della diligenza e correttezza in relazione all'inevitabilità del danno, poiché costituisce argumentum a fortiori per le ragioni del . Invero, secondo CP_1
tali pronunce “L'art. 1227, nel porre la condizione dell'inevitabilità da parte del creditore con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere a quest'ultimo la mera inerzia di fronte all'altrui comportamento dannoso ma, secondo i principi di correttezza e buona pagina 16 di 25 fede, gli impone una condotta attiva diretta a limitare le conseguenze dannose del comportamento della controparte, intendendosi comprese nell'ordinaria diligenza soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevole rischio o rilevanti sacrifici” (Cass. Civ. Sez. L., 19 dicembre 2016, n. 26157). Ed ancora “…l'art. 1227 c.c., nel porre la condizione della “inevitabilità”, con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere al creditore stesso un comportamento inerte ed omissivo di fronte all'altrui comportamento dannoso, ovvero il semplice astenersi dall'aggravare, con il fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi di correttezza e buona fede di cui all'ìart. 1175 c.c., gli impone altresì una condotta attiva o positiva funzionale a limitare le conseguenze dannose del detto comportamento, dovendosi peraltro intendere ricomprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività non gravose, non eccezionali, non comportanti rischi notevoli e/o rilevanti sacrifici” (Cass. Civ. Sez. III,
30 marzo 2005, n. 6735; Cass. Civ. Sez. I, 17 maggio 2006, n. 11498). Orbene, la giurisprudenza appena citata, se da un lato afferma che il dovere di correttezza e buona fede siano canoni da cui lo stesso danneggiato non è dispensato – per evitare o, comunque, aggravare il danno – anche laddove il nesso causale dell'evento dannoso sia prevalentemente imputabile ad altri, dall'altro è chiara nel sottolineare come un comportamento tenuto secondo correttezza, non può e non deve mai risultare, per il danneggiato, eccessivamente gravoso, eccezionale, ovvero notevolmente rischioso o determinante rilevanti sacrifici. Nel caso di specie, in definitiva, emergono diversi fattori: il rispetto del limite di velocità, il corretto posizionamento all'interno della propria corsia da parte dell'utente, l'impossibilità di impegnare altri punti della carreggiata, lo scorrimento
“veloce” dell'autostrada, il posizionamento della grata rialzata proprio in prossimità dell'uscita di una galleria, nonché, da ultimo, la tempestività della segnalazione dell'ostacolo alle forze dell'ordine nonostante l'avvenuto trauma incidentale. Tutti elementi, questi, che non solo escludono chiaramente il concorso del danneggiato ai sensi del primo comma di cui all'art. 1227 c.c., ma dimostrano anche, di tutta evidenza, la correttezza del comportamento post-sinistro dell'utente della strada, anche ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, che ha permesso, peraltro, alla società appellante di riparare prontamente il tombino e scongiurare ulteriori danni. In definitiva, per le ragioni pagina 17 di 25 suesposte, non possono dirsi in alcun modo integrati, nel caso di specie, gli estremi per un concorso di colpa ex art. 1227 c.c., in capo al . CP_1
Sull'ultimo motivo anche le richieste formulate sul punto dalla controparte risulterebbero infondate. Invero, come risulta dagli atti di causa, per mero errore di battitura, col proprio atto di citazione il , conveniva la chiedendo il risarcimento dei CP_1 Parte_1 danni sofferti per € 2.812,10, o nella somma maggiore o minore risultante dall'istruttoria, sulla base di un preventivo di riparazione. Nel fascicolo di parte, invece, veniva da subito prodotta la fattura di riparazione per la somma complessiva di € 1.792,18. Da ciò consegue che, l'importo liquidato dal Giudice di Pace è esattamente quello richiesto dall'attore e giustificato dalla documentazione fiscale prodotta in allegato all'atto introduttivo.
Il caso che ci occupa va verificato alla stregua dei più recenti orientamenti della Suprema
Corte, che come di seguito si sintetizzano.
L'art. 2051 cod.civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.. E' principio consolidato quello secondo cui il danno si considera cagionato dalla cosa, anche se essa non sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere;
anche relativamente alle cose prive di dinamismo è configurabile una relazione di custodia;
perciò che la cosa sia pericolosa ovvero che non lo sia, che sia seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no non rileva, perché anche le cose in sè innocue possono cagionare un danno, in quanto potenzialmente suscettibili in determinate condizioni di creare pregiudizio;
e la fattispecie può allora comprendere, sempre dando luogo alla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., una gamma potenzialmente indefinita di situazioni (Cass. 01/02/2018, n.
2480, § 18).
Da quanto precede deriva che “presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità pagina 18 di 25 speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01). “Incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa
(casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza della Corte di Cassazione(cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn.
2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso
(Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che ulteriormente ribadito da Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile”.
Nel caso che occupa occorre anzitutto individuare se sussistono i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. A differenza dell'art. 2043 c.c. quindi, l'art. 2051 c.c. si applica ai casi in cui le cose stesse generino da sé sole l'evento dannoso, indipendentemente dall'intervento umano e a prescindere dalle caratteristiche obiettive della cosa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode
(proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire,
pagina 19 di 25 ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n.
11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798).
L'analisi di detti presupposti evidenzia la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051
c.c., la quale è basata non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da qualunque connotato di colpa nel contegno del custode. Sul punto la definitiva conferma delle Sezioni Unite con la decisione n. 20943 del 30-06-22 con cui è stato ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". Dunque, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile. Il custode per liberarsi da responsabilità dovrà provare il caso fortuito. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto, attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.
Sul piano strutturale, il "caso fortuito" può essere costituito da un fatto naturale ad effetti giuridici, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure da un atto giuridico (cioè dal fatto del danneggiato o dal fatto di un terzo), la cui incidenza causale nella determinazione dell'evento può essere esclusiva o concorrente e che assume giuridica rilevanza, in quanto pagina 20 di 25 comportamento umano, solo in caso di colpa del soggetto agente.
Vanno dunque valutate le risultanze istruttorie alla stregua di questi principi, dovendosi in proposito evidenziare che in occasione di precedente rimessione in decisione, sorgeva la necessità di rimettere la causa in istruttoria, ai fini della ricostruzione del fascicolo di primo grado mancante.
Occorre anzitutto evidenziare che il rapporto custodiale dell'ente convenuto rispetto all' non è oggetto di contestazione, essendo oggetto di dibattito invece se nel caso Parte_7
concreto, come sostiene la società appellante, questa abbia fornito la prova liberatoria che l'evento non è ad essa ascrivibile.
Ebbene, in punto di fatto- a prescindere dalla contestata testimonianza del teste Mercante, coinvolto a propria volta in un incidente a causa dell'impatto con la griglia, di cui la parte appellante assume la incapacità a testimoniare- elementi certi ed incontestati oltre che documentali sono dati dal fatto che l'attuale appellato, nel circolare in autostrada in un tratto a corsia unica ( per lavori in corso ), veniva ad impattare contro una griglia presente sul piano viario in prossimità dello scambio di carreggiata. Urtavano contro la griglia sia l'automobilista che lo precedeva che un ulteriore veicolo. Vedasi in tal senso anche la dichiarazione testimoniale del della polizia di Stato che ebbe a redigere il Tes_1 prontuario dell'incidente il quale ha anche precisato che agli automobilisti non venne elevata alcuna contravvenzione. Risulta poi attestato dalle produzioni documentali svolte nell'interesse di che la griglia contro cui impattarono le vetture era una griglia Parte_1
di scolo divelta dalla sede naturale.
Si possono poi ritenere fondati, in quanto oggetto di riscontro documentale, gli asserti dell'appellante secondo cui il giorno dei fatti sul tratto di strada in questione, la problematica veniva registrata per la prima volta alle ore 16,54 (ovvero al momento della prima ed unica comunicazione effettuata alla società ) con la dicitura “materiali Parte_1 dispersi'' e che nel dettaglio del singolo evento risulta che alle 16,54 la Polizia Stradale abbia chiamato il COA della per avvisare della presenza di materiali sulla Parte_1 carreggiata, presumibilmente su segnalazione proprio dell'attore (o del conducente del primo mezzo interessato all'investimento della griglia nel medesimo contesto temporale), mentre il personale della convenuta è immediatamente intervenuto in loco (v. “h 17,00 … 3 pagina 21 di 25 vetture hanno investito la griglia di scolo – al momento segnalato con coni”) per segnalare l'ostacolo, che è stato rimosso a distanza di un brevissimo lasso di tempo, ovvero di qualche minuto dall'intervento del personale sociale (v. “h 17,25 griglia ripristinata” e
“fonte: 17,24 Viabilità CE”).
Quanto all'utilizzabilità delle dichiarazioni del Mercante il quale tra le altre cose precisa di non aver visto nulla prima di avvertire il botto perché la galleria era buia, vi è da dire anzitutto che la dedotta incapacità a testimoniare non sussiste.
Invero, per giurisprudenza costante, l'interesse che impedisce la testimonianza deve essere personale, concreto ed attuale, tanto da legittimare una partecipazione al giudizio. Si esclude, invece, l'applicabilità della norma nei confronti di coloro che nella causa abbiano un interesse di mero fatto, situazione che si verifica, ad esempio, quando la persona chiamata a testimoniare sia parte di una autonoma controversia in merito a questioni analoghe a quelle oggetto del processo in cui si vuole sia sentita. Vedasi in particolare Cass. civ. n. 26044/2023 secondo cui sussiste mero interesse di mero fatto con esclusione dell'incapacità di due parti a rendersi reciproca testimonianza in cause connesse per identità di questioni.
Nel caso di specie non sussiste evidentemente l'ipotesi dell'incapacità del teste la cui testimonianza va invece vagliata ai fini dell'attendibilità.
Ebbene, le dichiarazioni del teste corroborano circostanze confermate dalle complessive risultanze istruttorie ovvero il coinvolgimento di più vetture, il verificarsi del fatto su corsia autostradale utilizzata a doppio senso di marcia per essersi l'automobilista imbattuto in una griglia presente sulla sede viaria, in prossimità dello scambio di carreggiata.
Tuttavia i riferimenti alla vicina galleria si devono apprezzare come non utilizzabili in quanto non trovanti riscontro nella ricostruzione della polizia né nella stessa descrizione dei fatti svolta da parte attrice.
In ogni caso, ponendo a base della decisione la considerazione degli elementi univoci emergenti dalla ricostruzione dell'incidente, ovvero la presenza sulla carreggiata di una griglia di scolo fuoriuscita dalla sua sede naturale e dunque non costituente materiale lasciato in loco da altri utenti della strada, il verificarsi del fatto su un tratto di autostrada utilizzato per il doppio senso di marcia per concomitanti lavori, non vi sono gli estremi per poter ricondurre l'episodio al caso fortuito. pagina 22 di 25 Invero, attesa la provenienza della griglia, attestata dalla stessa documentazione di pertinenza dell' , non può parlarsi di materiale estraneo all' ma al Parte_7 Parte_7
contrario di materiale facente parte di quanto oggetto di diretta custodia da parte della convenuta, tenuta alla sua manutenzione oltre che sorveglianza. Del resto in presenza di cantiere stradale il dovere di controllare adeguatamente la sicurezza dei luoghi avrebbe dovuto connotarsi di particolare attenzione.
Peraltro la giurisprudenza valuta la colpa in custodia prescindendo da profili di colpa imputabili in concreto all'amministrazione convenuta poiché “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ovverosia, di aver posto in essere una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e conforme allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto - fortuito in senso stretto- o di un atto -del danneggiato o del terzo- che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
Ebbene, nel caso di specie occorre prendere atto che non vi sono le condizioni basilari per poter affermare che il fatto si è verificato per un fattore esterno del tutto fortuito che potrebbe essere correlato alla presenza improvvisa e non prevenibile di un elemento di pericolo presente sul piano viario, per quanto già sopra rilevato.
Si aggiunga che in ogni caso la parte convenuta si è premunita di dare prova di essersi immediatamente attivata dopo il verificarsi dell'incidente per gli interventi di messa in sicurezza, senza invece nulla provare o quanto meno dedurre, su adempimenti di carattere preventivo legati all'obbligo di manutenzione e sorveglianza ed a quello di controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, tanto più in concomitanza di lavori e di condizioni particolari di transito imposte dal cantiere.
Sotto altro profilo, poi, neppure è stato provato quanto deduce l'appellante, secondo cui la società avrebbe dimostrato documentalmente che la condotta del danneggiato ha Parte_1
pagina 23 di 25 fornito un apporto causale alla produzione dell'incidente, soprattutto ove si consideri che il sinistro è avvenuto in un tratto rettilineo interessato da cantiere stradale regolarmente segnalato, all'altezza dello scambio di carreggiata, con visibilità buona siccome avvenuto in pieno giorno, oltre che con condizioni di traffico normale, sì da potersi escludere ex se che una griglia di ferro non fosse molto visibile con largo anticipo. In contrario senso va considerato che gli asserti di parte convenuta non si basano su dati concreti, o tecnici, e che sono in ogni caso contraddetti dalle valutazioni della Polizia, che pur non avendo constatato direttamente l'incidente, ma potendo esaminare lo stato dei luoghi ed i danni riportati dai mezzi imbattutisi nella grata, ben riteneva di non dover contravvenzionare gli automobilisti coinvolti, ai quali dunque non risulterebbe attribuibile responsabilità alcuna per eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza. Il fatto che non si siano verificati tamponamenti ed i danni limitati corroborano le valutazioni della polizia.
Non vi sono del resto elementi per ritenere che la grata presentasse una sagoma ed ingombro tali da rendere la stessa facilmente avvistabile.
Per quanto sin qui osservato si ritiene di rigettare l'appello, con conferma della impugnata sentenza e vittoria di spese per l'appellato.
Si deve peraltro evidenziare che le doglianze espresse dall'appellante circa la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado, risultano esse stesse infondate poiché il Giudice di Pace, sebbene in forma stringata, esplicava le ragioni di diritto della decisione ed i principi applicati, dopo aver ricostruito la fattispecie concreta.
Neppure merita accoglimento la censura sulle spese, dal momento che sebbene in citazione l'attore chiedesse il risarcimento dei danni sofferti per € 2.812,10, o nella somma maggiore o minore risultante dall'istruttoria, sulla base di un preventivo di riparazione, comunque provvedeva a produrre la fattura di riparazione per la somma complessiva di € 1.792,18, per cui appare chiaro che l'importo liquidato dal Giudice di Pace corrisponde a quello richiesto dall'attore e giustificato dalla documentazione prodotta.
P.Q.M.
pagina 24 di 25 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello, rigetta l' impugnazione confermando la sentenza appellata.
Condanna inoltre l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte che liquida in euro 1701,00 per onorari oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Pescara, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4613/2021 promossa da:
(C.F. ) società soggetta all'attività di Parte_1 P.IVA_1
direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede in Roma, via Bergamini n. 50, in persona del procuratore speciale avv. nella sua qualità di Direttore Parte_2
Centrale Legale pro tempore della società, in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato ing. per atto a Rogito Notar Persona_1 Per_2
di Roma del 27 febbraio 2020, n.16314 Rep. e Racc. 10949, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Goffredo Tatozzi del Foro di Chieti (cf ) C.F._1
elettivamente domiciliata in Piazza Porta Ripa di Francavilla al Mare presso il difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Federico Terrenzi del foro di Pescara, ed elettivamente domiciliato in Pescara, in V.le G.
Bovio 189, presso e nello studio del difensore
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 698 emessa e pubblicata in data 18 maggio 2021,
pagina 1 di 25 comunicata a mezzo pec in data 25 maggio 2021
Conclusioni
Come rassegnate all'udienza in trattazione scritta del 6/12/23, da intendersi richiamate all'udienza del 5/3/25, in cui era disposta la ricostruzione degli atti del fascicolo del
Giudice di Pace, con remissione in decisione senza termini dal 25/3/25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 698 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Pescara, pubblicata in data 18 maggio 2021, con cui veniva accolta parzialmente la domanda proposta da avverso l'attuale appellante. Controparte_1
Lamenta l'appellante l' assoluta mancanza della motivazione, per violazione degli artt. 111
Costituzione e 132 c.p.c.; che la decisione dell'intera controversia, che presenta diverse e rilevanti questioni di fatto e di diritto, esposte negli scritti difensivi e desumibili dai numerosi documenti in atti (comprese le tantissime sentenze di merito e di legittimità citate ed allegate in atti), si fonderebbe su asserzioni meramente scolastiche ed evidentemente generiche sulla sussistenza della responsabilità della ai sensi dell'art. Parte_3
2051 c.c.
Sempre secondo l'appellante, sebbene sia consentito al Giudice di Pace di redigere un sentenza succintamente motivata, è innegabile che non sia sufficiente la mera asserzione acritica sulla fondatezza merituale della domanda attorea, senza che venga effettuato alcun riferimento, neppure implicito o indiretto, alle argomentate tesi difensive esposte da entrambe le parti processuali ed ai relativi mezzi di prova indicati (essenzialmente documentali), ovvero senza che venga compiuta alcuna argomentazione o valutazione logico-giuridica in ordine ai fatti rilevanti asseritamente posti a fondamento della causa.
Nel caso che ci occupa, in definitiva, vi sarebbe solo l'accertamento del fatto storico dell'investimento di una griglia in ferro (nella realtà mai contestato), ma mancano la valutazione confutativa delle tesi difensive della parte convenuta, l'esame critico delle prove documentali prodotte (ed in particolare di quella allegate al fascicolo di parte pagina 2 di 25 convenuta), la decisione in ordine alla sollevata eccezione di inammissibilità (o di inattendibilità) del teste avverso Mercante, l'indicazione degli elementi posti a fondamento della decisione, il giudizio esplicativo sulla rilevanza delle norme di legge applicabili, e manca, soprattutto, qualsiasi riferimento all'iter argomentativo seguito per giungere alla decisione di riconoscere la somma indicata in sentenza.
Non è ragionevolmente possibile che una decisione (a parte la ricostruzione storica dei fatti mai contestata) si fondi sulle semplicistiche considerazioni secondo cui “la responsabilità della convenuta, ex art 2051c.c., sta nel fatto che in qualità di custode della strada doveva garantire la sicurezza della circolazione” e che “la convenuta non ha provato la riconducibilità del sinistro ad un fatto non ascrivibile a sua colpa o all'inesistenza di una propria negligenza per omessa vigilanza”. Ora, se è vero che alla fattispecie oggetto di causa è astrattamente applicabile l'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità oggettiva del custode, è altrettanto vero che, sulla base dell'inequivocabile dato letterale della norma, il custode non risponde ove provi che il fatto si è verificato per “caso fortuito”.
In realtà, il semplice richiamo alla dettagliata ricostruzione dei fatti (corroborata dalla documentazione versata in atti dalla convenuta) effettuata con la comparsa di risposta (e precisata con la comparsa conclusionale) renderebbe superflue ulteriori (se non ridondanti) considerazioni sulla assenza di responsabilità della odierna comparente. In effetti, il primo
Giudice si è limitato a richiamare dei concetti scolastici in materia di responsabilità ex art
2051 cod civ senza valutare le prove offerte dalla difesa della convenuta e senza effettuare alcuna valutazione e/o argomentazione tratta quantomeno dagli indiscutibili principi di diritto fissati in via interpretativa dalla Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza di merito
(così come richiamati dalle numerose recenti decisioni citate nei precedenti scritti difensivi della difesa dell'appellante). Ed infatti, le copiose prove documentali in atti (soprattutto quelle fornite dalla odierna appellante) devono ritenersi sufficienti a far ritenere inoperante a carico della concessionaria odierna appellante la presunzione ex art. 2051 c.c.. Peraltro, si tratta di documenti allegati in copia dalla che non sono mai Parte_1
stati specificamente (e formalmente) disconosciuti dalla controparte nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente piena valenza probatoria (conformemente, Cass. Civ., sez.
III, 25 febbraio 2009, n. 4476)
pagina 3 di 25 In particolare, dal registro dei eventi avvenuti dalle 00,00 alle 23,59 del 13 giugno 2019 relativo sia a tutto il tratto del VII Tronco (doc. n.1 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio) che al tratto specifico “Pescara Nord – All. A14/A25” (doc. n.2), NON
RISULTANO alla sala radio della società segnalazioni di alcun tipo, relative a Parte_1 problematiche verificatesi agli utenti nel tratto di strada in questione, prima dell'evento di cui è causa indicato sul registro PER LA PRIMA VOLTA proprio alle ore 16,54 (ovvero al momento della PRIMA ed UNICA comunicazione effettuata alla società ) con la Parte_1 dicitura “MATERIALI DISPERSI”.
Immediatamente dopo, alle ore 17,00, risulta indicato nel registro il sinistro di cui è causa con dicitura “Incidente”. A ciò aggiungasi che dal dettaglio del singolo evento in atti (doc.
n.3), risulta che alle 16,54 la Polizia Stradale abbia chiamato il COA della per Parte_1
avvisare della presenza di materiali sulla carreggiata, presumibilmente su segnalazione proprio dell'attore (o del conducente del primo mezzo interessato all'investimento della griglia nel medesimo contesto temporale), mentre il personale della convenuta è immediatamente intervenuto in loco (v. “h 17,00 … 3 vetture hanno investito la griglia di scolo – al momento segnalato con coni”) per segnalare l'ostacolo, che è stato rimosso a distanza di un brevissimo lasso di tempo (v. “h 17,25 griglia ripristinata” e “fonte: 17,24
Viabilità CE”). La società convenuta, inoltre, ha provveduto a segnalare l'evento nello stesso momento in cui è avvenuta la comunicazione alla sala radio della società convenuta, tanto che dalle 16,54 sui PMV (pannelli a messaggio variabile) che interessano la specifica tratta autostradale) è stato immesso specifico messaggio di pericolo, come risulta dall'allegato estratto ove il messaggio “SEGNALATO AL KM 371” è stato Pt_4
inserito sul pannello posto al KM 362,5 (Pescara Nord itinere SUD) e su quello al km 364,2
(Città S. GE ).
Queste circostanze venivano del resto confermate integralmente dal teste avverso della Polizia Stradale. Testimone_1
In effetti, anche il sig. (conducente dell'altro mezzo coinvolto nel sinistro) Controparte_2
ha confermato che il personale della società oggi appellante è immediatamente intervenuto per segnalare l'ostacolo “con le bandierine”, come risulta dalle dichiarazioni raccolte nel verbale della Polizia. E' indiscutibile, quindi, che la odierna appellante ha provato con pagina 4 di 25 insindacabile certezza che non si è verificato in quel tratto di strada Parte_5
nella giornata del 13 giugno 2019, né vi sono state SEGNALAZIONI di sorta (al Centro
Operativo della o alla Polizia Stradale) sulla esistenza di ostacoli nel Parte_3
tratto di strada percorso dal conducente del veicolo attoreo (Pescara Nord / allacciamento
A14-A25) PRIMA della segnalazione per l'evento di cui è causa (effettuata alle 16,54 al
KM 371,9 dalla Polizia Stradale a seguito proprio della chiamata eseguita dall'attore o dal conducente del veicolo che per primo ha impattato la griglia di ferro nel medesimo contesto temporale - e si tratta di circostanza non contestata). Peraltro, il Giudice non ha ritenuto nemmeno di considerare che il sinistro è avvenuto in pieno giorno, con piena viabilità e su un tratto rettilineo (elementi tutti emersi dal prontuario di intervento della Polizia e che dovrebbero escludere aprioristicamente la oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità della situazione asseritamente pericolosa). E' evidente che il Giudice non ha inteso né esaminare tutte le suesposte consistenti prove, orali e documentali, né esprimere un giudizio sulla loro (ritenuta) irrilevanza! Occorrerebbe, poi, rilevare che il
Giudice di pace non ha ritenuto di assumere alcuna decisione sulla eccepita inammissibilità
(ovvero inattendibilità) del teste (così come tempestivamente rilevata Testimone_2 dalla difesa della convenuta all'udienza del 23 ottobre 2020 e ribadita nella conclusionale di primo grado con richiamo a rilevanti decisioni del Supremo Consesso), siccome resa dal proprietario di altro mezzo rimasto coinvolto nel medesimo sinistro oggetto di causa (come risulta dal verbale della Polizia Stradale versato in atti), che ha espressamente confessato nel corso della sua deposizione di aver avanzato richiesta di risarcimento danni nei confronti della convenuta, sì da ritenersi che abbia quantomeno un evidente interesse anche economico alla sentenza di condanna che potrebbe giovare alle sua posizione soggettiva
(conformemente, Cass. Civ., sez. III, 18 aprile 2016, n. 7623, Cass. Civ., sez. III, 29 settembre 2015, n. 19258 e Trib. Lecce, 22 maggio 2017, n. 2107 – ed ancora, Cass. Civ., sez. III, 14 febbraio 2013, n. 3642, richiamate nella conclusionale di primo grado). In effetti, la società concessionaria si è liberata dalla responsabilità avendo provato che l'inadempimento è derivato da causa ad essa non imputabile ex art. 1218 c.c., poiché la stessa non è stata in grado di intervenire per essersi l'evento dannoso verificato in modo assolutamente repentino ed imprevedibile, nonostante la normale attività di controllo e la pagina 5 di 25 diligenza impiegata per garantire l'intervento più tempestivo possibile (desumibile sempre dai report in atti, ove sono indicati con precisione tutti gli eventi occorsi nella giornata del
13 maggio 2019), tant'è che non vi furono segnalazioni precedenti o successive all'evento, nè vi furono sinistri con modalità analoghe (salvo quelli verificatesi nel medesimo contesto temporale). La responsabilità per le cose in custodia ex art. 2051 c.c. è configurabile solo qualora il danno sia stato arrecato o dal dinamismo intrinseco della cosa stessa, ovvero da un agente dannoso in essa insorta, mentre deve escludersene l'applicabilità nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno
(soprattutto nel caso in cui l'evento derivi dalla attività di terzi),
In sostanza, il giudice avrebbe dovuto ritenere che la situazione di pericolo concreto oggetto di causa sia derivata da un comportamento riferibile (anche incolpevolmente) ad altro utente (che presumibilmente ha sollevato con il suo passaggio la griglia dal suo naturale alloggiamento), ovvero ad una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, la società convenuta non ha potuto rimuovere e/o segnalare, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (come provato - ripetesi - proprio dalla assenza di altri sinistri o segnalazioni precedenti o anche successive all'evento di cui è causa). Ad ogni buon conto, risulta per tabulas che la società Parte_1
si sia immediatamente attivata dopo aver ricevuto le diverse segnalazioni, tanto che l'ostacolo è stato immediatamente segnalato sul pannelli a messaggio variabile (allo stesso orario della prima segnalazione) ed il personale della è intervenuto sul luogo del Parte_1 sinistro appena pochi minuti dopo l'avviso al COA, prima effettuando manualmente attività di segnalazione (con bandierine e con i coni spartitraffico) e poi ripristinando la griglia.
D'altra parte, è ragionevole ritenere che la griglia sia stata in qualche modo spostata dalla sua sede da un mezzo che - atteso il normale transito di autoveicoli in questione a quell'ora della sera - precedeva di poco l'autovettura attorea (rectius, quella del primo mezzo coinvolto) e che non ha potuto rimuovere o segnalare per tempo. La Parte_1
domanda andava, dunque, rigettata proprio sulla base dei principi di diritto fissati dalla
Cassazione.
In via gradata, si rilevava che il Giudice di Pace ha ritenuto (implicitamente) non fondata la pagina 6 di 25 domanda subordinata della appellante sul concorso di colpa dell'attore, sostenendo che nessuna colpa potesse essere attribuita al conducente del veicolo attoreo posto che “la
Polizia Stradale nel ricostruire la dinamica del sinistro non ha riscontrato alcuna responsabilità dei conducenti dei vicoli coinvolti”. Nel caso oggetto di causa, invece, la società ha dimostrato documentalmente che la condotta del danneggiato ha Parte_1
fornito un apporto causale alla produzione dell'incidente, soprattutto ove si consideri che il sinistro è avvenuto in un tratto interessato da cantiere stradale regolarmente CP_3 segnalato, all'altezza dello scambio di carreggiata, con VISIBILITÀ buona siccome avvenuto in PIENO GIORNO, oltre che con condizioni di traffico NORMALE, sì da potersi escludere ex se che una griglia di ferro non fosse molto visibile con largo anticipo
(come risulta anche dal verbale di intervento della Polizia Stradale).
Invero, qualora l'originario attore avesse condotto il mezzo ad una velocità inferiore a quella eccessiva presumibilmente tenuta in prossimità di uno scambio di carreggiata ed avesse tenuto la distanza regolamentare dal mezzo che lo precedeva avrebbe potuto ragionevolmente evitare l'ostacolo (da ritenersi visibile a distanza diverse decine di metri), arrestandosi in tempo sulla propria corsia,
In definitiva, se avesse usato le dovute prudenza e perizia avrebbe evitato l'impatto con l'ostacolo. A ciò aggiungasi che la controparte non ha provato di aver compiuto tutto il possibile per prevenire la collisione. Ed infatti, “premesso che il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l'entità del risarcimento secondo l'art. 1227 comma 1 c.c., comprende qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento, e, quindi, non soltanto un comportamento coevo o successivo al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purché legato da nesso eziologico con l'evento medesimo, allorquando il fatto colposo del danneggiante è antecedente al fatto illecito - cioè all'inadempimento ed alle sue conseguenze dannose nella responsabilità contrattuale ed alla condotta integrante il fatto ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. ed alle sue conseguenze nella responsabilità extracontrattuale - la sua efficacia di concausa del danno cagionato dall'illecito, se è indubbio che possa estrinsecarsi con riferimento al danno - conseguenza della condotta di inadempimento o della condotta realizzante il fatto ingiusto, può altrettanto indubbiamente estrinsecarsi anche direttamente rispetto alla condotta costituente pagina 7 di 25 l'illecito, cioè può giocare ed essere apprezzata come concausa della condotta di inadempimento stesso o di quella determinativa del fatto ingiusto, id est come concausa delle relative condotte illecite” (Cass. Civ., Sez. III, 15 marzo 2006, n. 5677).
In via del tutto subordinata, ulteriormente lamentava l'appellante che, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda con il riconoscimento alla controparte di una somma di molto inferiore a quella richiesta in citazione, doveva essere disposta la compensazione totale delle spese di lite del precedente grado di giudizio (che deve estendersi anche a quelle di appello, quantomeno in ragione del riconoscimento di un concorso di colpa).
L'appellato ha confutato l'appello alla stregua delle seguenti argomentazioni
A) Il Giudice di primo grado, in sentenza, ha correttamente ritenuto sussistente il fatto storico dedotto in giudizio dall'attore espressamente confermato dalla stessa nel Parte_1
proprio atto di appello laddove a pagina 5 – ma anche a più riprese nelle pagine successive
– afferma che “il fatto storico della presenza di un tombino fuori sede sulla rete viaria e il suo conseguente investimento da parte dell'appellato, sono evidenze non contestate”.
B) Altrettanto correttamente, dopo aver accertato la sussistenza del fatto storico ed il conseguente nesso causale tra evento e danno, il Giudice di Pace adito ha ritenuto applicabile, al caso sottoposto alla sua attenzione, la disciplina dettata dall'art. 2051 c.c. per la responsabilità da cose in custodia, pacificamente utilizzabile “anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito” (cfr. Cass. n.
20427/2008; n. 1691/2009; n. 2308/2007).
C)In considerazione dell'inversione dell'onere probatorio, dunque, non è necessario che il danneggiato fornisca dimostrazione della non prevedibilità e del carattere insidioso della cosa, né della condotta omissiva-commissiva del custode, mentre su quest'ultimo incombe la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la pagina 8 di 25 valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (Cass. civ. sez. III del 9.3.2020 n. 6651). La sentenza del primo Giudice, anche sotto quest'ultimo profilo, ha esattamente rilevato come la convenuta Parte_1
non abbia fornito alcuna prova. La società concessionaria, infatti, per liberarsi della
[...]
responsabilità ex art. 2051 c.c. avrebbe dovuto dimostrare di aver espletato con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa "tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione" sulla stessa gravanti in base a specifiche norme di legge ed in base al principio del "neminem laedere" di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivile a condotta attiva e/o omissiva della società (Cass. 2007/2308). Invero, la società appellante, in primo grado, non ha nemmeno tentato di dar la prova di aver eseguito, nel tratto di strada ove è avvenuto il sinistro, quelle attività di manutenzione, controllo e vigilanza su di essa gravanti e non ha dimostrato l'esistenza di un caso fortuito, inteso, come sopra detto, quale fattore esterno, imprevedibile ed eccezionale, tale da interrompere il nesso di causalità. Attività di manutenzione, di vigilanza e di controllo che avrebbe dovuto essere ancor più scrupolosa, nel caso di specie, perché, come incontestato, nel tratto di strada teatro del sinistro la aveva imposto un percorso su un'unica CP_4
carreggiata a doppio senso di marcia, al posto delle canoniche due corsie per carreggiata, con evidente maggior rischio di sinistri per gli utenti della strada, data l'assenza di vie di fuga utili per evitare eventuali ostacoli sulla strada
SULLA IMPUGNAZIONE PER CONTRADDITORIETA' ED ILLOGICITA' DELLA
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO. Con il secondo motivo l'appellante lamenta una presunta contrarietà ed illogicità della motivazione per non aver preso in considerazione la documentazione prodotta, idonea, a suo parere, a provare il caso fortuito, nonché per la mancata decisione in ordine all'eccezione di inammissibilità del teste Mercante. A parer dell'appellante le copiose prove documentali da essa prodotte sarebbero state sufficienti a far ritenere inoperante la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c.. A pagina 8 del proprio atto di appello, l'appellante sostiene che “dal registro degli eventi avvenuti dalle ore 00,00 alle ore 23,59 del 13 giugno 2019, non risultavano alla sala radio della società segnalazioni relative a problematiche verificatesi agli utenti nel tratto di strada coinvolto, prima dell'evento di cui è causa, indicato nel registro per la prima pagina 9 di 25 volta proprio alle ore 16,54 con la dicitura “materiali dispersi” e, successivamente, alle ore
17 sotto la voce “incidente”. Afferma, inoltre, che una volta avvenuto Parte_1
l'incidente, l'ostacolo era stato tempestivamente rimosso a cura del personale sociale della società alle ore 17,24 nonché tempestivamente segnalato agli utenti sui pannelli a messaggio variabile fin dal momento del sinistro. In buona sostanza, l'odierna appellante vorrebbe impropriamente dimostrare che, nel caso di specie, l'assenza di precedenti segnalazioni, l'intervento di ripristino avvenuto nella mezz'ora successiva al sinistro, nonché la sua tempestiva segnalazione agli altri utenti della strada sui pannelli a messaggio variabile, rappresentino elementi di per sé idonei a dimostrare il caso fortuito e dunque l'assenza di una sua responsabilità.
Anche su questo punto, la scelta del Giudice di disattendere in toto gli elementi evidenziati dall'appellante è da considerarsi, oltre che legittima, del tutto coerente con la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. Difatti, nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., la
Giurisprudenza è ormai pacifica nel distingure “tra situazioni di pericolo che derivano da difetti intrinseci alla cosa, di cui l'amministrazione dovrà rispondere ai sensi dell'art. 2051
c.c., e situazioni di pericolo in cui il danno sia derivato da cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili né eliminabili nell'immediatezza, nemmeno utilizzando la più diligente attività di manutenzione, e che possono anche essere conseguenza della condotta di altri utenti della strada. Queste ultime circostanze sono da ritenersi idonee a spezzare il nesso di causalità tra res e danno solo se la circostanza è allegata e provata dalla
PA.” (tra le tantissime v. Cassazione n. 4035/2021). In buona sostanza, affinché il proprietario possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. In presenza di una causa cd. intrinseca al bene (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'onere probatorio a carico del gestore della strada pubblica è più gravoso, emergendo con più evidenza la violazione dell'obbligo di manutenzione e cura della cosa e l'assenza del caso fortuito. Nell'ipotesi, invece, di cause cd. estrinseche, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, il gelicidio, la presenza di sostanza oleosa sul manto stradale ecc., “l'emergere dell'agente dannoso può anche considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo pagina 10 di 25 ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo” (così Cass. n. 15042\08; Cass. n.
16057/2012). Orbene, ciò che pervicacemente la si ostinerebbe a Parte_6
non comprendere è che nel caso oggetto del giudizio il danno è stato prodotto proprio da una classica causa intrinseca ed immanente alla strada. La fuoriuscita di un tombino dal suo alloggio, in un tratto di strada a scorrimento veloce e, per di più, limitato nel transito ad una sola carreggiata dalla presenza di un cantiere lavori, risulta chiaramente un'alterazione di un fattore immanente e connesso alla struttura della strada e, pertanto, certamente prevedibile ed evitabile con l'osservanza dell'ordinaria diligenza e della doverosa attività manutentiva, lungi dal poter minimamente rappresentare un “caso fortuito”. D'altronde si dovesse ragionare nel senso invocato dall'appellante, si dovrebbe arrivare all'assurda conclusione che, in tutte le situazioni analoghe a quella che qui interessa, la possibilità di scongiurare il rischio di incidenti cagionati da elementi strutturali, sarebbe subordinata proprio al verificarsi di un primo incidente, di per sé idoneo a segnalare alla sala radio ostacoli sulla rete viaria e suscettibile quindi di innescare il tempestivo intervento manutentivo del custode. Invero ciò che l'appellante omette inspiegabilmente di considerare e di provare è che il particolare rapporto di custodia che la lega al tratto stradale interessato, le imponeva primariamente di effettuare un'attività manutentiva di carattere preventivo e non successivo, tale che, sul luogo del sinistro – e in particolare anche per la specifica presenza di un cantiere lavori – il tombino coinvolto, essendo elemento intrinseco alla strada, non avrebbe dovuto in alcun modo fuoriuscire dalla propria sede. Il fatto che, successivamente, la stessa sia intervenuta a rimuovere l'ostacolo – Parte_1
ancorché ciò non sia contestato dalla scrivente difesa – non costituisce riprova del caso fortuito, ma semplice adempimento di un'obbligazione volta a scongiurare il verificarsi di ulteriori eventi dannosi: in buona sostanza in questa sede non si discute certo sull'intervento successivo, ma sul dovuto intervento preventivo cui era tenuta la società appellante sul manto stradale e la cui omissione ha determinato la presenza dell'insidia provocando, dunque, l'evento dannoso. Di guisa che, contrariamente a quanto affermato da a pag. 13 del proprio atto di appello, la stessa società non può oltremodo Parte_1 ritenersi liberata dalla responsabilità in quanto l'inadempimento certamente non è derivato pagina 11 di 25 da causa ad essa non imputabile, secondo gli ordinari canoni di cui all'art. 1218 c.c.
Essendo chiara ed incontestata la dinamica e la causa concreta del danno, bene ha fatto, pertanto, il Giudice di Pace a non prendere in considerazione la documentazione prodotta da talia, perché inconferente ai fini della decisione. Parte_1
D'altronde, per univoca giurisprudenza di legittimità “La valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni piuttosto che di altri, come la scelta, tra i vari elementi probatori, di quelli ritenuti adatti a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti riservati al giudice del merito.
Quest'ultimo, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra limiti se non quello di specificare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento od a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con l'iter logico giuridico seguito e, dunque, con la decisione adottata.” (cfr. per l'affermazione del principio, ex plurimis, Cass. n. 9275/2018; Cass. n. 16056/2016; Cass. n.
17097/2010; Cass. n. 12362/2006; Cass. n. 11233/2003). Sulla scia delle considerazioni che precedono, poi, l'appellante prosegue lamentando la circostanza che il Giudice di prime cure, con la propria decisione, abbia omesso di considerare che il sinistro di specie è avvenuto in pieno giorno e su un tratto rettilineo;
elementi, questi, che secondo Parte_1
dovrebbero aprioristicamente escludere la oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità della situazione pericolosa. Anche tali considerazioni risulterebbero prive di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale. Invero, occorre rilevare che le accertate caratteristiche del luogo ove è avvenuto il sinistro (che ha visto coinvolte ben 4 autovetture e non solo quella del ) renderebbero ragione al anche sotto il profilo CP_1 CP_1 dell'art. 2043 c.c. circa la sussistenza della c.d. insidia o trabocchetto. Il teste Tes_3
infatti, ha confermato tutte le dichiarazioni fornite anche dagli altri conducenti
[...]
dei veicoli coinvolti nel sinistro in questione nonché i successivi accertamenti operati dalla
Polizia di Stato ed, infine, le informazioni rese dal COA e dalla sala radio Autostradale. Lo stesso, sentito sul capitolo 3 delle deduzioni d'udienza nel processo di primo grado riferiva
“Io non ho visto niente, ho sentito la botta. Io ho sentito il botto e la mia macchina che si pagina 12 di 25 alzava, la gomma posteriore destra scoppiare. Ho fatto in tempo ad uscire dalla galleria e a fermarmi subito a destra all'altezza del cantiere presente sul posto” ed ancora “non ho visto niente sulla sede stradale prima di avvertire il botto, perché la galleria era buia”.
Successivamente sentito sul capitolo 4, aggiungeva “Ricordo che c'erano altre autovetture che hanno impattato contro una grata. Io non ho visto la grata ma mi è stato riferito dal personale che stava svolgendo i lavori sull'autostrada. Ricordo che alcuni dei mezzi che mi vengono indicati mi precedevano e c'erano altri alle mie spalle”. Orbene, per comune esperienza giuridica, “la nozione di insidia o trabocchetto si risolve come un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale accertamento, con riferimento ai danni cagionati da cose in custodia, è reso superfluo dalla riconducibilità della fattispecie all'art. 2051 c.c., che prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ferma restando la facoltà del custode di provare che il danno è stato determinato da cause create dal danneggiato, da lui non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più efficiente attività di manutenzione” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 30 settembre 2009, n. 20943; Cass. Civ. Sez. III, 30 luglio 2011, n. 15375). La giurisprudenza appena citata, risulta avallare limpidamente le ragioni formulate dall'appellato. Invero, il , al momento del sinistro, procedeva CP_1
rispettando il limite di velocità – come peraltro risulta dagli accertamenti della Polizia di
Stato – sull'unica corsia sulla quale era obbligato a transitare a causa dei lavori, senza la possibilità alcuna di percorrere altre porzioni della rete viaria e senza la possibilità, dunque, di evitare l'ostacolo presente proprio all'intersezione del cambio di corsia: ciò che già di per se basta ad escludere l'eventualità che il danno sia stato determinato, anche in minima parte, dal concorso del soggetto danneggiato. Inoltre, lo si ripete, posta la qualificazione del tombino quale fattore intrinseco e immanente alla strada, come specificato nella sentenza appena citata, un'efficiente e preventiva attività di manutenzione avrebbe certamente potuto evitare la fuoriuscita dello stesso dalla propria sede naturale.
A confermare la situazione di pericolo concreto, derivante dalla presenza di una vera e propria “insidia”, intervengono nuovamente le dichiarazioni del teste Mercante, il quale riferiva, addirittura, che la grata rialzata era posta immediatamente dopo l'uscita di una galleria, sicché il gioco di luci e ombre venutosi a creare, rendeva ancor più arduo evitare pagina 13 di 25 l'ostacolo. Nel concreto, dunque, per le ragioni esposte dinanzi, deve ritenersi che ricorrano tutti i presupposti di cui alle citate fattispecie di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. e dunque che, la presenza di un tombino fuori sede, addebitabile alla esclusiva colpa e responsabilità di
, non fosse oltremodo visibile dall'utente della strada, che procedeva rispettando Parte_1
l'ordinaria attenzione nell'avvicinamento all'intersezione. Non può nemmeno essere sottaciuto, poi, che l'odierna appellante, nella prosecuzione del proprio discorso, continua a contraddirsi anche laddove, se da un lato, con le considerazioni anzidette, afferma che una situazione di pericolo concreto non sussisterebbe nel caso di specie poiché il sinistro avveniva di giorno su un tratto rettilineo;
dall'altro, e precisamente a pagina 14 del proprio atto di appello, con l'ennesimo e ridondante tentativo di sottolineare la tempestività del proprio intervento post-sinistro, afferma, di contro, che una situazione di pericolo concreto effettivamente si veniva a creare, ancorché però cagionata da altro utente della strada che, nel precedere la marcia del , aveva provocato l'improvvisa alterazione della rete CP_1 viaria, con l'assurda e paradossale conseguenza di voler ritenere fattore estraneo, eccezionale ed imprevedibile il normale passaggio di un auto su un tombino (sic!). Invero, le alterazioni provocate dagli utenti possono essere, per esempio, quelle derivanti dalla perdita di materiali da parte di un veicolo che vengono poi a impegnare la rete viaria;
una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa potrebbe altresì verificarsi, ad esempio, dalla presenza di animali sul tratto stradale. La specifica presenza di un tombino fuoriuscito dalla propria sede, invece, non può mai rientrare nel novero dei fattori estrinseci alla strada essendo, chiaramente, un elemento intrinseco, immanente e connesso alla struttura della medesima.
Per quanto attiene il teste, si rilevava quanto segue :“La valutazione in ordine all'attendibilità del teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie (Cass. Civ. 29 settembre 2015, n.
19215) in quanto, in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse pagina 14 di 25 giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la presenza del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni) e soggettiva (come la credibilità delle dichiarazioni in base alle qualità personali)…” (cfr. Cass. Civ. 21 agosto
2004, n. 16529; conformi: Cass. Civ. 30 marzo 2010, n. 7763; Cass. Civ. Ord. 9 agosto
2019, n. 21239). In buona sostanza, nel processo di primo grado e, come emerge dalla sentenza impugnata, le dichiarazioni del teste Mercante, prese in considerazione nella parte motiva del provvedimento, si riferiscono non alla dinamica dell'incidente per cui oggi è causa, ma esclusivamente ad elementi di carattere oggettivo, anch'essi non contestati da afferenti lo stato dei luoghi: nello specifico, riferisce Parte_1 semplicisticamente il Giudice di prime cure, “Nel corso dell'istruttoria, il teste Mercante, anch'esso coinvolto nel sinistro, ha riferito che la grata si trovava subito dopo l'uscita della galleria e che non era visibile, anche perché la galleria era buia”. Tale unico elemento preso in considerazione dal Giudice di prime cure, risulta elemento meramente oggettivo e connaturato allo stato dei luoghi sicché, al di là del fatto che lo stesso Mercante, come riferito da , abbia anch'esso proposto richiesta di risarcimento danni, il suo Parte_1
apporto nel merito del processo decisionale del primo Giudicante, risulta essere quasi assente, se non nella misura in cui riferisce della presenza di una galleria in prossimità dell'ostacolo. Del resto, la ricostruzione della intera dinamica del sinistro non è stata contestata da e viene interamente basata dal Giudice di prime Parte_1
cure sulla ricostruzione offerta da altro teste, il (non Mercante), peraltro fornita Tes_1
sia oralmente sia in forma documentale, tramite rapporto di Polizia Stradale sicché mal si comprende l'insistenza dell'appellante sulle doglianze relative all'inammissibilità del teste, le quali risultano, piuttosto, pretestuose e oltremodo inutili.
CONCORSO DI COLPA
Le considerazioni dell'appellante secondo cui l'odierna parte convenuta in appello, nel processo di primo grado, non avrebbe nemmeno provato di aver fatto tutto il possibile per prevenire il danno, oltre che apparire prima facie assurde, risultano prive di fondamento fattuale e giuridico. Invero, con le proprie doglianze, l'appellante afferma che il sinistro pagina 15 di 25 sarebbe avvenuto di giorno ma omette di considerare che lo stesso avveniva,
CIRCOSTANZA INCONTESTATA E RISULTANTE DAGLI ATTI, proprio all'uscita di una galleria sicché il gioco di luci ed ombre rendeva estremamente difficile individuare l'offendicula; afferma poi che l'incidente sarebbe avvenuto in condizioni di traffico
“normale” ma omette altresì di considerare che, comunque, l'autostrada costituisce strada a scorrimento veloce, ciò che di per sé, rende estremamente difficoltoso e oltremodo rischioso effettuare repentine manovre;
da ultimo sostiene che il pericolo era facilmente evitabile essendo presente su un tratto rettilineo, ma non considera che ancorché il tratto fosse rettilineo, quella su cui si trovava il era l'unica corsia percorribile, posta la CP_1 presenza del cantiere che precludeva l'accesso ad altre corsie. Di guisa che, non si comprende come l'appellante possa ritenere che l'ostacolo fosse “evitabile”. In più si aggiunga che lo stesso tombino fuori sede era precisamente posizionato in prossimità dello scambio di carreggiata! Da quanto appena esposto, risulta evidente allora che il , al CP_1 momento dell'incidente e durante il transito sulla carreggiata interessata, non solo rispettava tutte le norme del codice della strada, ma viaggiava nell'unico modo che gli era permesso, sull'unica corsia disponibile cui era costretto a causa dei lavori, rispettando il limite di velocità e adottando, dunque, tutte le norme di comune prudenza del caso: la condotta del non fornisce chiaramente alcun apporto causale alla determinazione CP_1
del sinistro de quo. Mal si comprende, dunque, come possa la controparte ritenere l'apporto causale del nel sinistro in questione, una volta dato atto che non solo lo stesso CP_1
procedeva la propria marcia in piena osservanza di legge, ma che la marcia stessa era limitata proprio dai lavori disposti dal custode: nel caso di specie la verifica della violazione di norme di comune prudenza, così come lamentata dall'appellante, non ha ragione di esistere. In secondo luogo, si riteneva doveroso citare la giurisprudenza di legittimità nella parte in cui, pur riferendosi alla fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 1227, tratta il tema della diligenza e correttezza in relazione all'inevitabilità del danno, poiché costituisce argumentum a fortiori per le ragioni del . Invero, secondo CP_1
tali pronunce “L'art. 1227, nel porre la condizione dell'inevitabilità da parte del creditore con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere a quest'ultimo la mera inerzia di fronte all'altrui comportamento dannoso ma, secondo i principi di correttezza e buona pagina 16 di 25 fede, gli impone una condotta attiva diretta a limitare le conseguenze dannose del comportamento della controparte, intendendosi comprese nell'ordinaria diligenza soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevole rischio o rilevanti sacrifici” (Cass. Civ. Sez. L., 19 dicembre 2016, n. 26157). Ed ancora “…l'art. 1227 c.c., nel porre la condizione della “inevitabilità”, con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere al creditore stesso un comportamento inerte ed omissivo di fronte all'altrui comportamento dannoso, ovvero il semplice astenersi dall'aggravare, con il fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi di correttezza e buona fede di cui all'ìart. 1175 c.c., gli impone altresì una condotta attiva o positiva funzionale a limitare le conseguenze dannose del detto comportamento, dovendosi peraltro intendere ricomprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività non gravose, non eccezionali, non comportanti rischi notevoli e/o rilevanti sacrifici” (Cass. Civ. Sez. III,
30 marzo 2005, n. 6735; Cass. Civ. Sez. I, 17 maggio 2006, n. 11498). Orbene, la giurisprudenza appena citata, se da un lato afferma che il dovere di correttezza e buona fede siano canoni da cui lo stesso danneggiato non è dispensato – per evitare o, comunque, aggravare il danno – anche laddove il nesso causale dell'evento dannoso sia prevalentemente imputabile ad altri, dall'altro è chiara nel sottolineare come un comportamento tenuto secondo correttezza, non può e non deve mai risultare, per il danneggiato, eccessivamente gravoso, eccezionale, ovvero notevolmente rischioso o determinante rilevanti sacrifici. Nel caso di specie, in definitiva, emergono diversi fattori: il rispetto del limite di velocità, il corretto posizionamento all'interno della propria corsia da parte dell'utente, l'impossibilità di impegnare altri punti della carreggiata, lo scorrimento
“veloce” dell'autostrada, il posizionamento della grata rialzata proprio in prossimità dell'uscita di una galleria, nonché, da ultimo, la tempestività della segnalazione dell'ostacolo alle forze dell'ordine nonostante l'avvenuto trauma incidentale. Tutti elementi, questi, che non solo escludono chiaramente il concorso del danneggiato ai sensi del primo comma di cui all'art. 1227 c.c., ma dimostrano anche, di tutta evidenza, la correttezza del comportamento post-sinistro dell'utente della strada, anche ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, che ha permesso, peraltro, alla società appellante di riparare prontamente il tombino e scongiurare ulteriori danni. In definitiva, per le ragioni pagina 17 di 25 suesposte, non possono dirsi in alcun modo integrati, nel caso di specie, gli estremi per un concorso di colpa ex art. 1227 c.c., in capo al . CP_1
Sull'ultimo motivo anche le richieste formulate sul punto dalla controparte risulterebbero infondate. Invero, come risulta dagli atti di causa, per mero errore di battitura, col proprio atto di citazione il , conveniva la chiedendo il risarcimento dei CP_1 Parte_1 danni sofferti per € 2.812,10, o nella somma maggiore o minore risultante dall'istruttoria, sulla base di un preventivo di riparazione. Nel fascicolo di parte, invece, veniva da subito prodotta la fattura di riparazione per la somma complessiva di € 1.792,18. Da ciò consegue che, l'importo liquidato dal Giudice di Pace è esattamente quello richiesto dall'attore e giustificato dalla documentazione fiscale prodotta in allegato all'atto introduttivo.
Il caso che ci occupa va verificato alla stregua dei più recenti orientamenti della Suprema
Corte, che come di seguito si sintetizzano.
L'art. 2051 cod.civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.. E' principio consolidato quello secondo cui il danno si considera cagionato dalla cosa, anche se essa non sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere;
anche relativamente alle cose prive di dinamismo è configurabile una relazione di custodia;
perciò che la cosa sia pericolosa ovvero che non lo sia, che sia seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no non rileva, perché anche le cose in sè innocue possono cagionare un danno, in quanto potenzialmente suscettibili in determinate condizioni di creare pregiudizio;
e la fattispecie può allora comprendere, sempre dando luogo alla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., una gamma potenzialmente indefinita di situazioni (Cass. 01/02/2018, n.
2480, § 18).
Da quanto precede deriva che “presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità pagina 18 di 25 speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01). “Incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa
(casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza della Corte di Cassazione(cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn.
2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso
(Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che ulteriormente ribadito da Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile”.
Nel caso che occupa occorre anzitutto individuare se sussistono i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. A differenza dell'art. 2043 c.c. quindi, l'art. 2051 c.c. si applica ai casi in cui le cose stesse generino da sé sole l'evento dannoso, indipendentemente dall'intervento umano e a prescindere dalle caratteristiche obiettive della cosa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode
(proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire,
pagina 19 di 25 ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n.
11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798).
L'analisi di detti presupposti evidenzia la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051
c.c., la quale è basata non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da qualunque connotato di colpa nel contegno del custode. Sul punto la definitiva conferma delle Sezioni Unite con la decisione n. 20943 del 30-06-22 con cui è stato ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". Dunque, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile. Il custode per liberarsi da responsabilità dovrà provare il caso fortuito. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto, attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.
Sul piano strutturale, il "caso fortuito" può essere costituito da un fatto naturale ad effetti giuridici, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure da un atto giuridico (cioè dal fatto del danneggiato o dal fatto di un terzo), la cui incidenza causale nella determinazione dell'evento può essere esclusiva o concorrente e che assume giuridica rilevanza, in quanto pagina 20 di 25 comportamento umano, solo in caso di colpa del soggetto agente.
Vanno dunque valutate le risultanze istruttorie alla stregua di questi principi, dovendosi in proposito evidenziare che in occasione di precedente rimessione in decisione, sorgeva la necessità di rimettere la causa in istruttoria, ai fini della ricostruzione del fascicolo di primo grado mancante.
Occorre anzitutto evidenziare che il rapporto custodiale dell'ente convenuto rispetto all' non è oggetto di contestazione, essendo oggetto di dibattito invece se nel caso Parte_7
concreto, come sostiene la società appellante, questa abbia fornito la prova liberatoria che l'evento non è ad essa ascrivibile.
Ebbene, in punto di fatto- a prescindere dalla contestata testimonianza del teste Mercante, coinvolto a propria volta in un incidente a causa dell'impatto con la griglia, di cui la parte appellante assume la incapacità a testimoniare- elementi certi ed incontestati oltre che documentali sono dati dal fatto che l'attuale appellato, nel circolare in autostrada in un tratto a corsia unica ( per lavori in corso ), veniva ad impattare contro una griglia presente sul piano viario in prossimità dello scambio di carreggiata. Urtavano contro la griglia sia l'automobilista che lo precedeva che un ulteriore veicolo. Vedasi in tal senso anche la dichiarazione testimoniale del della polizia di Stato che ebbe a redigere il Tes_1 prontuario dell'incidente il quale ha anche precisato che agli automobilisti non venne elevata alcuna contravvenzione. Risulta poi attestato dalle produzioni documentali svolte nell'interesse di che la griglia contro cui impattarono le vetture era una griglia Parte_1
di scolo divelta dalla sede naturale.
Si possono poi ritenere fondati, in quanto oggetto di riscontro documentale, gli asserti dell'appellante secondo cui il giorno dei fatti sul tratto di strada in questione, la problematica veniva registrata per la prima volta alle ore 16,54 (ovvero al momento della prima ed unica comunicazione effettuata alla società ) con la dicitura “materiali Parte_1 dispersi'' e che nel dettaglio del singolo evento risulta che alle 16,54 la Polizia Stradale abbia chiamato il COA della per avvisare della presenza di materiali sulla Parte_1 carreggiata, presumibilmente su segnalazione proprio dell'attore (o del conducente del primo mezzo interessato all'investimento della griglia nel medesimo contesto temporale), mentre il personale della convenuta è immediatamente intervenuto in loco (v. “h 17,00 … 3 pagina 21 di 25 vetture hanno investito la griglia di scolo – al momento segnalato con coni”) per segnalare l'ostacolo, che è stato rimosso a distanza di un brevissimo lasso di tempo, ovvero di qualche minuto dall'intervento del personale sociale (v. “h 17,25 griglia ripristinata” e
“fonte: 17,24 Viabilità CE”).
Quanto all'utilizzabilità delle dichiarazioni del Mercante il quale tra le altre cose precisa di non aver visto nulla prima di avvertire il botto perché la galleria era buia, vi è da dire anzitutto che la dedotta incapacità a testimoniare non sussiste.
Invero, per giurisprudenza costante, l'interesse che impedisce la testimonianza deve essere personale, concreto ed attuale, tanto da legittimare una partecipazione al giudizio. Si esclude, invece, l'applicabilità della norma nei confronti di coloro che nella causa abbiano un interesse di mero fatto, situazione che si verifica, ad esempio, quando la persona chiamata a testimoniare sia parte di una autonoma controversia in merito a questioni analoghe a quelle oggetto del processo in cui si vuole sia sentita. Vedasi in particolare Cass. civ. n. 26044/2023 secondo cui sussiste mero interesse di mero fatto con esclusione dell'incapacità di due parti a rendersi reciproca testimonianza in cause connesse per identità di questioni.
Nel caso di specie non sussiste evidentemente l'ipotesi dell'incapacità del teste la cui testimonianza va invece vagliata ai fini dell'attendibilità.
Ebbene, le dichiarazioni del teste corroborano circostanze confermate dalle complessive risultanze istruttorie ovvero il coinvolgimento di più vetture, il verificarsi del fatto su corsia autostradale utilizzata a doppio senso di marcia per essersi l'automobilista imbattuto in una griglia presente sulla sede viaria, in prossimità dello scambio di carreggiata.
Tuttavia i riferimenti alla vicina galleria si devono apprezzare come non utilizzabili in quanto non trovanti riscontro nella ricostruzione della polizia né nella stessa descrizione dei fatti svolta da parte attrice.
In ogni caso, ponendo a base della decisione la considerazione degli elementi univoci emergenti dalla ricostruzione dell'incidente, ovvero la presenza sulla carreggiata di una griglia di scolo fuoriuscita dalla sua sede naturale e dunque non costituente materiale lasciato in loco da altri utenti della strada, il verificarsi del fatto su un tratto di autostrada utilizzato per il doppio senso di marcia per concomitanti lavori, non vi sono gli estremi per poter ricondurre l'episodio al caso fortuito. pagina 22 di 25 Invero, attesa la provenienza della griglia, attestata dalla stessa documentazione di pertinenza dell' , non può parlarsi di materiale estraneo all' ma al Parte_7 Parte_7
contrario di materiale facente parte di quanto oggetto di diretta custodia da parte della convenuta, tenuta alla sua manutenzione oltre che sorveglianza. Del resto in presenza di cantiere stradale il dovere di controllare adeguatamente la sicurezza dei luoghi avrebbe dovuto connotarsi di particolare attenzione.
Peraltro la giurisprudenza valuta la colpa in custodia prescindendo da profili di colpa imputabili in concreto all'amministrazione convenuta poiché “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ovverosia, di aver posto in essere una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e conforme allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto - fortuito in senso stretto- o di un atto -del danneggiato o del terzo- che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
Ebbene, nel caso di specie occorre prendere atto che non vi sono le condizioni basilari per poter affermare che il fatto si è verificato per un fattore esterno del tutto fortuito che potrebbe essere correlato alla presenza improvvisa e non prevenibile di un elemento di pericolo presente sul piano viario, per quanto già sopra rilevato.
Si aggiunga che in ogni caso la parte convenuta si è premunita di dare prova di essersi immediatamente attivata dopo il verificarsi dell'incidente per gli interventi di messa in sicurezza, senza invece nulla provare o quanto meno dedurre, su adempimenti di carattere preventivo legati all'obbligo di manutenzione e sorveglianza ed a quello di controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, tanto più in concomitanza di lavori e di condizioni particolari di transito imposte dal cantiere.
Sotto altro profilo, poi, neppure è stato provato quanto deduce l'appellante, secondo cui la società avrebbe dimostrato documentalmente che la condotta del danneggiato ha Parte_1
pagina 23 di 25 fornito un apporto causale alla produzione dell'incidente, soprattutto ove si consideri che il sinistro è avvenuto in un tratto rettilineo interessato da cantiere stradale regolarmente segnalato, all'altezza dello scambio di carreggiata, con visibilità buona siccome avvenuto in pieno giorno, oltre che con condizioni di traffico normale, sì da potersi escludere ex se che una griglia di ferro non fosse molto visibile con largo anticipo. In contrario senso va considerato che gli asserti di parte convenuta non si basano su dati concreti, o tecnici, e che sono in ogni caso contraddetti dalle valutazioni della Polizia, che pur non avendo constatato direttamente l'incidente, ma potendo esaminare lo stato dei luoghi ed i danni riportati dai mezzi imbattutisi nella grata, ben riteneva di non dover contravvenzionare gli automobilisti coinvolti, ai quali dunque non risulterebbe attribuibile responsabilità alcuna per eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza. Il fatto che non si siano verificati tamponamenti ed i danni limitati corroborano le valutazioni della polizia.
Non vi sono del resto elementi per ritenere che la grata presentasse una sagoma ed ingombro tali da rendere la stessa facilmente avvistabile.
Per quanto sin qui osservato si ritiene di rigettare l'appello, con conferma della impugnata sentenza e vittoria di spese per l'appellato.
Si deve peraltro evidenziare che le doglianze espresse dall'appellante circa la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado, risultano esse stesse infondate poiché il Giudice di Pace, sebbene in forma stringata, esplicava le ragioni di diritto della decisione ed i principi applicati, dopo aver ricostruito la fattispecie concreta.
Neppure merita accoglimento la censura sulle spese, dal momento che sebbene in citazione l'attore chiedesse il risarcimento dei danni sofferti per € 2.812,10, o nella somma maggiore o minore risultante dall'istruttoria, sulla base di un preventivo di riparazione, comunque provvedeva a produrre la fattura di riparazione per la somma complessiva di € 1.792,18, per cui appare chiaro che l'importo liquidato dal Giudice di Pace corrisponde a quello richiesto dall'attore e giustificato dalla documentazione prodotta.
P.Q.M.
pagina 24 di 25 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello, rigetta l' impugnazione confermando la sentenza appellata.
Condanna inoltre l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte che liquida in euro 1701,00 per onorari oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Pescara, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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