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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/06/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1525/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1525/2025 V.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato all'originale, dall'Avv. Francesca Stella presso il cui studio in Follonica (GR), Via
Bruno Buozzi n. 50, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: , rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2
allegato al ricorso, dall'Avv. Daniele Petteruti presso il cui studio in Siena, Via Montanini n. 8, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.6.2025, per l'Avv. Francesca Stella e per l'Avv. Parte_1 Controparte_1
Daniele Petteruti, concludevano chiedendo l'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 4
a) La figlia resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori ma con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, con cui continuerà a vivere mantenendo con essa la residenza anagrafica in Sovicille (SI), Vicolo Delle Ginestre, 58;
b) starà con la madre da lunedì al giovedì mattina quando la madre si occuperà di Per_1 accompagnarla a scuola. Giovedì pomeriggio il padre si occuperà di prenderla all'uscita di scuola e tenerla con sé fino al venerdì mattina quando entrerà a scuola. La madre Per_1 riprenderà all'uscita di scuola del venerdì. Per_1
A settimane alterne, starà con la madre da lunedì al giovedì mattina ed ella si occuperà Per_1 di accompagnarla a scuola. Giovedì il padre si occuperà di prenderla all'uscita di scuola e la terrà con sé fino alle ore 19.30 di domenica.
Quanto al periodo natalizio: ciascun genitore trascorrerà con la figlia il periodo dal 23 Per_1
al 30 dicembre e il periodo dal 31 al 6 gennaio, alternandosi annualmente.
Quanto al periodo pasquale: ciascun genitore trascorrerà con la figlia il periodo dal Per_1
Venerdì Santo alla Pasqua e dal lunedì di Pasquetta alla fine delle vacanze scolastiche, alternandosi annualmente.
Quanto alle restanti festività e relativi ponti: ciascun genitore trascorrerà con la figlia le Per_1
diverse festività prevedibili, alternandosi annualmente.
Quanto al presente punto sarà valido salvo accordo diverso raggiunto tra le parti, di volta in volta.
Quanto al periodo estivo, a partire dal 1 luglio e fino al 31 agosto di ciascun anno, la minore trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori un periodo consecutivo di due settimane.
La minore trascorrerà con il padre anche una settimana durante il periodo delle festività natalizie o comunque durante la stagione invernale.
c) Il genitore a cui spetta tenere la minore ai sensi del calendario di frequentazione sopra indicato e riportato nel piano genitoriale, in caso di sopravvenuta e seria impossibilità a seguirla direttamente per motivi di lavoro o salute prima di affidarla a terzi sotto la propria responsabilità è tenuto a sentire l'altro genitore per verificare se questo è disponibile a prendersi cura della figlia anche fuori dalla periodizzazione calendarizzata.
d) Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ludiche e culturali dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
Per_1 3 / 4
e) Entrambi i genitori si impegnano a dare pronta comunicazione all'altro genitore di tutte le informazioni importanti riguardanti la minore (es. salute, scuola, sport);
f) Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma di € Parte_1 Controparte_1
400,00 mensili, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
g) L'assegno unico verrà richiesto e percepito al 100% dalla SI.ra . Controparte_1
h) Le spese straordinarie (scolastiche e ludiche e mediche non mutuabili) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
i) I coniugi si danno reciproco atto di essere economicamente indipendenti per cui nulla viene stabilito in ordine al mantenimento;
j) I coniugi si rilasciano sin d'ora la reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e alla carta di identità valida per l'espatrio, per sé o per la figlia minore;
k) Ogni e qualsiasi altro rapporto è già stato regolato tra le parti.
Pubblico Ministero: visto in data 22.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.4.2025, e esponevano che Parte_1 Controparte_1
avevano contratto matrimonio in Lucera (FG), in data 5.2.2011, matrimonio trascritto presso il
Comune di Lucera (FG) al Registro degli atti di matrimonio per l'anno 2011, Atto n. 4, Parte II, serie C, che dalla loro unione era nata a [...] il [...] la figlia che il Controparte_2
rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di
Siena con provvedimento del 22.2.2023 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.6.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi. I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 CP_1
Scioglimento matrimonio.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 4 / 4
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal provvedimento del 22.02.2023 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle eSIenze affettive ed evolutive della figlia minore.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
e (C.F.: , celebrato C.F._1 Controparte_1 C.F._2
in Lucera (FG) in data 5.2.2011 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Lucera (FG) per l'anno 2011, Atto n. 4, Parte II, serie C, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di conSIlio del 18 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1525/2025 V.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato all'originale, dall'Avv. Francesca Stella presso il cui studio in Follonica (GR), Via
Bruno Buozzi n. 50, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: , rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2
allegato al ricorso, dall'Avv. Daniele Petteruti presso il cui studio in Siena, Via Montanini n. 8, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.6.2025, per l'Avv. Francesca Stella e per l'Avv. Parte_1 Controparte_1
Daniele Petteruti, concludevano chiedendo l'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 4
a) La figlia resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori ma con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, con cui continuerà a vivere mantenendo con essa la residenza anagrafica in Sovicille (SI), Vicolo Delle Ginestre, 58;
b) starà con la madre da lunedì al giovedì mattina quando la madre si occuperà di Per_1 accompagnarla a scuola. Giovedì pomeriggio il padre si occuperà di prenderla all'uscita di scuola e tenerla con sé fino al venerdì mattina quando entrerà a scuola. La madre Per_1 riprenderà all'uscita di scuola del venerdì. Per_1
A settimane alterne, starà con la madre da lunedì al giovedì mattina ed ella si occuperà Per_1 di accompagnarla a scuola. Giovedì il padre si occuperà di prenderla all'uscita di scuola e la terrà con sé fino alle ore 19.30 di domenica.
Quanto al periodo natalizio: ciascun genitore trascorrerà con la figlia il periodo dal 23 Per_1
al 30 dicembre e il periodo dal 31 al 6 gennaio, alternandosi annualmente.
Quanto al periodo pasquale: ciascun genitore trascorrerà con la figlia il periodo dal Per_1
Venerdì Santo alla Pasqua e dal lunedì di Pasquetta alla fine delle vacanze scolastiche, alternandosi annualmente.
Quanto alle restanti festività e relativi ponti: ciascun genitore trascorrerà con la figlia le Per_1
diverse festività prevedibili, alternandosi annualmente.
Quanto al presente punto sarà valido salvo accordo diverso raggiunto tra le parti, di volta in volta.
Quanto al periodo estivo, a partire dal 1 luglio e fino al 31 agosto di ciascun anno, la minore trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori un periodo consecutivo di due settimane.
La minore trascorrerà con il padre anche una settimana durante il periodo delle festività natalizie o comunque durante la stagione invernale.
c) Il genitore a cui spetta tenere la minore ai sensi del calendario di frequentazione sopra indicato e riportato nel piano genitoriale, in caso di sopravvenuta e seria impossibilità a seguirla direttamente per motivi di lavoro o salute prima di affidarla a terzi sotto la propria responsabilità è tenuto a sentire l'altro genitore per verificare se questo è disponibile a prendersi cura della figlia anche fuori dalla periodizzazione calendarizzata.
d) Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ludiche e culturali dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
Per_1 3 / 4
e) Entrambi i genitori si impegnano a dare pronta comunicazione all'altro genitore di tutte le informazioni importanti riguardanti la minore (es. salute, scuola, sport);
f) Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma di € Parte_1 Controparte_1
400,00 mensili, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
g) L'assegno unico verrà richiesto e percepito al 100% dalla SI.ra . Controparte_1
h) Le spese straordinarie (scolastiche e ludiche e mediche non mutuabili) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
i) I coniugi si danno reciproco atto di essere economicamente indipendenti per cui nulla viene stabilito in ordine al mantenimento;
j) I coniugi si rilasciano sin d'ora la reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e alla carta di identità valida per l'espatrio, per sé o per la figlia minore;
k) Ogni e qualsiasi altro rapporto è già stato regolato tra le parti.
Pubblico Ministero: visto in data 22.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.4.2025, e esponevano che Parte_1 Controparte_1
avevano contratto matrimonio in Lucera (FG), in data 5.2.2011, matrimonio trascritto presso il
Comune di Lucera (FG) al Registro degli atti di matrimonio per l'anno 2011, Atto n. 4, Parte II, serie C, che dalla loro unione era nata a [...] il [...] la figlia che il Controparte_2
rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di
Siena con provvedimento del 22.2.2023 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.6.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi. I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 CP_1
Scioglimento matrimonio.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 4 / 4
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal provvedimento del 22.02.2023 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle eSIenze affettive ed evolutive della figlia minore.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
e (C.F.: , celebrato C.F._1 Controparte_1 C.F._2
in Lucera (FG) in data 5.2.2011 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Lucera (FG) per l'anno 2011, Atto n. 4, Parte II, serie C, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di conSIlio del 18 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dott. Michele Moggi