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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3595 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2009/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 04/11/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PIERGENTILI RAFFAELLA Pt_1
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. DE SALVATORE Controparte_1
LA e EL AN
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 766 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 442 cpc ha chiesto accertarsi Controparte_1
l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito pari ad € 7.849,00 di cui alla richiesta avanzata dall' con nota del 18.1.2023, quale importo Pt_1 erogato e non dovuto per il periodo da gennaio 2021 a gennaio 2023 sulla prestazione assistenziale ivi indicata (pensione categoria invalidità civile n.
07239208) per sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in relazione ai redditi dal medesimo dichiarati per l'anno 2020.
2. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso e dichiarato l'irripetibilità dell'indebito preteso dall' con la nota sopra Pt_1 indicata.
2.1 Ha richiamato il primo giudice la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ai sensi della quale l'indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti reddituali è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni previste dalla legge, a meno che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere;
ha, poi, rilevato essere nel caso di specie la pretesa restitutoria dell' infondata, trattandosi di somme erogate Pt_1 antecedentemente alla comunicazione dell'asserito indebito, con esclusione della sussistenza del dolo del ricorrente, avendo lo stesso presentato puntuali dichiarazioni reddituali all'Ente competente ed avendo l' chiesto la restituzione delle somme proprio sulla base delle CP_2 informazioni acquisite dall'archivio dell'Agenzia delle Entrate in ordine ai mod. 730 inoltrati dal ricorrente.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello L' lamentando l'erronea Pt_1 valutazione della fattispecie e degli atti di causa alla luce della normativa vigente.
2 3.1 Lamenta l' che pur avendo il Tribunale applicato i principi CP_2 dettati dalla Suprema Corte, gli stessi portano ad una implicita
“abrogazione” delle disposizioni che prevedono dei limiti reddituali per la concessione ed erogazione di alcune prestazioni assistenziali, tenuto conto che ai fini della concessione dell'assegno mensile rilevano i redditi ai fini
IRPEF, per la cui conoscenza l' deve attendere i dati raccolti CP_2 dall'Agenzia delle Entrate, che sono accertati e comunicati all'Agenzia solo l'anno successivo a quello di produzione, potendo quindi l' accertarne Pt_1
l'esistenza solo l'anno seguente l'erogazione della prestazione;
richiama, al riguardo, l'art. 35, commi da 8 a 13, della L. n. 14 del 2009, come modificata dal D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122 del 2010, applicabile sia alle prestazioni previdenziali che assistenziali, ai sensi del quale per le prestazioni previdenziale ed assistenziali rilevano i redditi comunicati l'anno precedente (tranne che per le prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario dei pensionati).
4. Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata ha chiesto l'accoglimento della domanda di prime cure per l'inesistenza dell'indebito pari ad € 7.849,23 oggetto di appello incidentale, avendo lo stesso conseguito redditi conformi a legge e non superiori a quanto previsto in materia di pensione di invalidità, essendo destituita di fondamento l'affermazione della controparte circa la titolarità da parte dello stesso dell'assegno di invalidità e non della pensione, stante la nota di contestazione del debito che recita “….la sua pensione n. 07239208…”.
5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
3 7. Costituisce circostanza pacifica – riconosciuta dallo stesso CP_2 appellante – che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è costante nel ritenere che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti reddituali è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni previste dalla legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”.
7.1 L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione
(come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. sent. n. 28771 del 2018).
7.2 L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (Cass. sent. n. 26036 del 2019).
7.3 Ciò premesso occorre ora chiarire cosa si intende per “dolo” del beneficiario e quando esso vada ad incidere sulla recuperabilità dell'indebito, includendo per certo l'accezione di dolo anche l'omessa
4 denuncia di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, sempre che l'omissione non riguardi circostanze già note all'istituto.
7.4 E, al riguardo, il Supremo Collegio ha affermato, con la pronuncia n.
13223 del 2020, che: In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).
7.5 Occorre, poi, menzionare l'art. 35, commi 8 – 10 bis, del D.L. n. 207 del 2008, convertito in L. n. 14 del 2009 (nel testo modificato dall'art. 13 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010), richiamato dallo stesso
Istituto nell'atto di appello (ma nella versione precedente le modifiche apportate dal legislatore nel 2010), ai sensi del quale:
…….
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo
5 di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento
è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
10…….
10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo
13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.
7.7 Consegue, in applicazione della suddetta normativa e dei principi affermati al riguardo dal Supremo Collegio, che il titolare di prestazione assistenziale è tenuto a comunicare all' Previdenziale i propri dati CP_3 reddituali solo qualora tali dati non siano già stati comunicati all'Agenzia
6 delle Entrate con la dichiarazione fiscale (da effettuarsi l'anno successivo a quello di produzione dei redditi) e che sussiste, quindi, una ipotesi di dolo dell'accipiens solo in caso di omessa comunicazione all' di dati Pt_1 reddituali non comunicati all'Agenzia (essendo in caso di comunicazione al fisco i redditi conoscibili dall' ). CP_2
7.8 Ne deriva che, nel caso di specie, in cui l'odierno appellante ha comunicato la propria situazione reddituale all'Agenzia delle Entrate (v. doc. 1 e 2 del ricorso di primo grado – mod. unico 2021 – periodo d'imposta 2020 e mod. unico 2022 – periodo di imposta 2021) ed in cui l' ha riconosciuto di aver appreso i redditi del signor dalle CP_2 CP_1 suddette dichiarazioni fiscali, non sussiste per certo una ipotesi di dolo dell'attuale appellato, con conseguente tutela del suo affidamento, per essere stata la prestazione assistenziale - normalmente destinata al soddisfacimento di bisogni alimentari – percepita dallo stesso in buona fede, laddove l'indebito è stato richiesto solo nel 2023, con riferimento a pregresse annualità.
8. L'appello deve essere, per tutto quanto sopra esposto, respinto e la sentenza impugnata confermata, con assorbimento della domanda proposta con l'appello incidentale subordinato.
9. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
2.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore
7 importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 04/11/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
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