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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14058 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 56783/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 56783/2023 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. DELL'ARIA COSIMO
da C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. DELL'ARIA COSIMO
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.10.25, depositate in data 16.07.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con l'obbligo di reciproco rispetto;
il IG. , Parte_1 corrisponderà alla IG.ra a titolo di mantenimento la somma di € 1.900,00 mensili Controparte_1 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Tale somma sarà versata mensilmente entro il 5 di ogni mese, a partire dalla firma del presente atto che il IG. , sosterrà le spese Parte_1 relative alla IG.ra all'immobile di via XX settembre 1 in Roma ed in Controparte_1 particolare le spese delle utenze, (luce e Gas e tele fono abitazione e antifurto) le spese condominiali ordinarie e le spese relative alla domestica per 12 ore settimanali e contributi INPS oltre alle spese relative all'assicurazione e bollo dell'automobile e dell'assicurazione sanitaria, il tutto pari a circa €
1.600 mensili. Il pagamento dei suddetti oneri sarà effettuato dal S lg. in forma Parte_1 diretta e ne sarà rilasciata copia di avvenuto pagamento alla IG.ra ; la casa Controparte_1 coniugale posta a Roma, In Via Venti Settembre, 1, rimane alla moglie quale proprietaria esclusiva dell'immobile, completa di tutti gli arredi;
i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio; i coniugi rinunciano, sin da ora ed irrevocabilmente, all'impugnazione della emananda sentenza”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 19.02.1998 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 67, parte 2, serie
A00, anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 1/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 56783/2023 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. DELL'ARIA COSIMO
da C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. DELL'ARIA COSIMO
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.10.25, depositate in data 16.07.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con l'obbligo di reciproco rispetto;
il IG. , Parte_1 corrisponderà alla IG.ra a titolo di mantenimento la somma di € 1.900,00 mensili Controparte_1 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Tale somma sarà versata mensilmente entro il 5 di ogni mese, a partire dalla firma del presente atto che il IG. , sosterrà le spese Parte_1 relative alla IG.ra all'immobile di via XX settembre 1 in Roma ed in Controparte_1 particolare le spese delle utenze, (luce e Gas e tele fono abitazione e antifurto) le spese condominiali ordinarie e le spese relative alla domestica per 12 ore settimanali e contributi INPS oltre alle spese relative all'assicurazione e bollo dell'automobile e dell'assicurazione sanitaria, il tutto pari a circa €
1.600 mensili. Il pagamento dei suddetti oneri sarà effettuato dal S lg. in forma Parte_1 diretta e ne sarà rilasciata copia di avvenuto pagamento alla IG.ra ; la casa Controparte_1 coniugale posta a Roma, In Via Venti Settembre, 1, rimane alla moglie quale proprietaria esclusiva dell'immobile, completa di tutti gli arredi;
i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio; i coniugi rinunciano, sin da ora ed irrevocabilmente, all'impugnazione della emananda sentenza”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 19.02.1998 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 67, parte 2, serie
A00, anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 1/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi