Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 29/04/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1814/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConIGlio, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Elisabetta Massini Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 1814/2024
tra
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
NO, Voc. Il Colle n°64, rappresentata e difesa dall'Avv. STANCATI Silvia ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Via Mazzini n. 106, presso il Difensore;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Palombaro, 9, rappresentato e difeso dall'Avv. SCALEGGI Sonia ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in NO (PG), Via F.lli Ceci n. 25, presso il Difensore;
- RICORRENTI –
pagina 1 di 6
Persona_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.10.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , minorenne. Per_1
In particolare, hanno esposto che:
- le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla cui unione è nato il figlio;
Per_1
- al momento della nascita di , la era coniugata con che lo riconosceva Per_1 Parte_1 CP_1 legalmente;
- in data 22.10.2017 decedeva;
CP_2
- con sentenza n. 729/2022 pubblicata in data 8.11.2022 il Tribunale di Spoleto dichiarava che non CP_2
è padre di;
Controparte_3
- in conseguenza della sopracitata sentenza, il minore perdeva il cognome “ ” e acquisiva il cognome della CP_1
madre;
- in data 8.10.24 ha riconosciuto legalmente il minore, mantenendo al bambino il cognome della Parte_2
madre;
- con l'atto introduttivo del presente procedimento, pertanto, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di regolamentare la responsabilità genitoriale sul figlio minore, alle seguenti condizioni congiunte:
“1) Il figlio sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, mentre la eserciteranno separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione che si imporranno nei tempi di permanenza del minore presso ciascuno di loro.
pagina 2 di 6 2) Il figlio avrà residenza abituale in NO (PG), Fraz. San Valentino della Collina, Vocabolo Il Colle n. 64, dove abiterà con la madre SI.ra e, quindi, con collocamento prevalente presso di essa. Parte_1
3) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , dal mese di Ottobre 2024, a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio la somma di € 315,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo Per_1
gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra Parte_1
avente le seguenti coordinate IBAN: [...] , Agenzia di NO (PG). CP_4
L'assegno unico per il figlio sarà percepito in via integrale al 100% dalla IG.ra . Per_1 Parte_1
Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di indennizzo per Pt_2 Parte_1 il pregresso mantenimento in favore del minore. Il pagamento della somma predetta verrà effettuato in n. 4 rate, dell'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna, di cui la prima rata verrà corrisposta contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, le ulteriori n. 3 rate verranno versate nei successivi tre mesi dalla firma del presente accordo con data di scadenza di ciascuna rata corrispondente al giorno della firma dell'accordo. Si precisa che il mancato pagamento anche di una sola rata da parte del Profidia comporterà la decadenza dal beneficio del termine con facoltà per la IG.ra di procedere esecutivamente per l'intero Parte_1
residuo. Con l'adempimento delle obbligazioni di pagamento sopra descritte, le parti dichiarano di aver così definito ogni loro pregressa questione relativa al contributo di mantenimento del figlio e pertanto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo connesso e conseguente.
4) Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie al figlio, nella misura del
50% ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa in materia in vigore presso il Tribunale di Perugia, da intendersi parte integrante del presente accordo. Per le voci di spesa da concordare preventivamente tra i genitori, come indicate nel predetto Protocollo, la mancata risposta da parte di uno dei genitori, entro 15 giorni dalla richiesta scritta dell'altro, equivarrà ad accettazione e l'eventuale dissenso dovrà essere adeguatamente motivato. Tali spese straordinarie dovranno essere documentalmente provate. Le parti concordano che le relative detrazioni fiscali verranno ripartite al 50%.
Dal momento della firma del presente accordo, saranno escluse dal rimborso le voci di spesa straordinarie sostenute mediante contributi pubblici.
5) Il figlio frequenta attualmente la classe V A della Scuola Primaria “IV Novembre”, sita in NO (PG), Piazza della Vittoria n. 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:25.
6) Il padre, in coincidenza della settimana in cui trascorre il week-end con la madre, terrà con sé il figlio Per_1
il martedì dalle ore 16:15 fino alle ore 22:00 in orario estivo e fino alle 21:30 in orario invernale ed il Per_1
pagina 3 di 6 venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 22:00. Il bambino nei predetti giorni verrà prelevato dal padre e riaccompagnato dal medesimo presso l'abitazione della madre, ovvero riaccompagnato a scuola la mattina successiva, previo accordo con la madre. Nel caso di impedimento del padre, il bambino potrà essere prelevato e/o riaccompagnato presso la madre dalla sorella o dallo zio paterno o tramite Parte_3 Persona_2
persone di fiducia, previo avviso alla madre.
Inoltre, il SI. terrà con sé il figlio, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato mattina sino alla Pt_2
domenica sera, riportandolo dalla madre entro le ore 21:30 nel periodo scolastico ed entro le ore 22:30 nel periodo estivo. Resta inteso che il pernottamento di con il padre verrà attuato in via graduale, tenuto conto della Per_1 volontà del minore e della valutazione del Servizio Specialistico dell'Età Evolutiva del Comune di NO. Ciascun genitore, nei giorni di permanenza del figlio presso di sé, dovrà occuparsi di ogni aspetto scolastico (compiti, ricerche, ecc.), ricreativo (feste di compleanno, spettacoli, saggi, ecc) di e dovrà consentire e favorire i Per_1
contatti telefonici giornalieri tra il figlio e l'altro genitore, anche mediante videochiamate.
7) Durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e, dunque, il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale 2024 con il padre e la mattina di Natale alle ore 10:00 il Profidia Per_1
riporterà alla madre, con la quale il figlio trascorrerà anche il giorno di Santo Stefano;
la Vigilia di Per_1
Capodanno 2024 RA permarrà con il padre, il Primo dell'anno 2025 dalle ore 10:00 con la madre e l'Epifania
2025 con la madre, e così via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori. Anche in occasione delle festività
Pasquali il minore sarà con ciascun genitore il giorno di Pasqua o di ET, ad anni alterni tra loro, a cominciare da Pasqua 2025 con la madre e ET con il padre. Rimane ferma la facoltà per ciascun genitore di sentire telefonicamente il figlio, anche mediante videochiamate, almeno una volta al giorno durante i giorni di permanenza del medesimo presso l'altro.
8) Durante le vacanze estive, a partire dall'estate 2025, il SI. e la SI.ra terranno con loro il figlio Pt_2 Parte_1
per quindici giorni, anche non consecutivi;
tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il Per_1 mese di maggio di ogni anno, cercando in ogni caso di farlo coincidere con il periodo di ferie godute da essi genitori.
Nel restante periodo delle vacanze scolastiche varrà la regolamentazione di cui al precedente punto 6).
9) Il figlio festeggerà il proprio compleanno con un genitore a pranzo e con l'altro a cena, ad anni alterni Per_1
tra loro, oppure lo festeggerà prima con l'uno e poi con l'altro genitore in due giorni distinti, salvo diversi accordi tra i genitori, anche rispetto alla possibilità di organizzare un'unica festa e di dividere le spese al 50% e comunque tenendo conto anche della volontà del minore.
pagina 4 di 6 Le festività nazionali e locali verranno trascorse dal figlio con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni. Il minore parteciperà, poi, a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno, onomastico, Festa del Papà, Festa della
Mamma, ecc.) e dei familiari del rispettivo ramo parentale, a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere.
10) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto del figlio minore.
11) Le parti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse al presente procedimento.
12) Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei rispettivi avvocati al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza in data 5 febbraio 2025 hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni concordate.
Ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c, degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data 6.11.2024.
Considerato in diritto
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse figlio minore della coppia e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i Per_1
presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età del minore.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 5 di 6 Spese compensate in ragione dell'accordo tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di conIGlio del Tribunale di Spoleto, il 12.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Elisabetta Massini dott.ssa Claudia Matteini
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