CASS
Ordinanza 4 marzo 2021
Ordinanza 4 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/03/2021, n. 5998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5998 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 16046-2020 proposto da: LU LF HY, TT RA, AM AL, PO IA, AC SA VA, COSIMATI GI MA, AN DO, SU ME, DA LA, AG LO, NU OR, LI AR, EC AR, CARUSO PIERO, PURRAZZO VA, VA SS, TOMEUCCI IOLANDA, AC GI, OR AV, DI MA EN ES, ME UR MA CONCETTA, DI PASQUA Civile Ord. Sez. U Num. 5998 Anno 2021 Presidente: VIRGILIO GI Relatore: CARRATO DO Data pubblicazione: 04/03/2021 / NI, PR IN, RU IO CONCETTO, IN PP, AI DO DO, OT VIE, LL TT RA, LA DI, MA GE IA, CC TA, ZZ ND, IN VI, AT ND, DI AT ND, LA UC, AR UR , MA RENATO, BALAN MANA, BASSAN PAOLO, CC MA RI, IS NC, JUGANARIU EL, IU RI LINA PIA, PORTA IA, ES CA, DI BE GILUIGI, NI GI OB, ZI RI, DA ES, NC DO LUIGI, OS AR, LZ LA, BO MA RI, RACITI NG BE GI, D'AQUILA MANO, RI LO, AL AN, SETTE AR, VITA GAETANO, AN MA, LI RO AL, RUGGIRELLO ANDREA, NG AL, EO AR, AR IS, LL GI AN, CA AL, AS ES, AR ME, SA VI, UT NZ, EL RI, IC AL, BO DANIELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 347, presso lo studio dell'avvocato ES PORZIO, rappresentati e difesi dall'avvocato ORAZIO PAPALE;
- ricorrenti -
contro ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE;
- intimati -
Ric. 2020 n. 16046 sez. SU - ud. 12-01-2021 -2- per correzione di errore materiale della sentenza n. 13437/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 17/05/2019. - vista l'istanza di correzione materiale della richiamata sentenza n. 13437/2019 proposta da MA LF ed altri, sulla scorta della quale è stata disposta l'iscrizione a ruolo del prelativo procedimento ai sensi dell'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.; - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 gennaio 2021 dal Consigliere relatore dott. Aldo Carrato;
- ritenuto che la sentenza di queste Sezioni unite n. 13437/2019 - pronunciando sul ricorso, iscritto al n. R.G. 1424/2019, proposto da MA LF ed altri avverso la sentenza n. 161/2018 del Consiglio nazionale Forense - contiene, nell'intestazione, tra i numerosi ricorrenti anche il nominativo AR IE IC anziché quello esatto di AR SE AN;
- considerato che la proposta del relatore (formulata nel senso dell'accoglimento dell'avanzata istanza ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.) è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
- rilevato che la relativa istanza di correzione di errore materiale è palesemente fondata nel senso con la stessa indicato;
- ritenuto, quindi, che ricorrono i presupposti dell'art. 391-bis c.p.c., come novellato dall'art.
1-bis del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, aggiunto dalla legge di conversione 26 ottobre 2015, n. 197, per disporre la richiesta correzione di errore materiale, mandando alla cancelleria per i conseguenti adempimenti;
- considerato, infine, che non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi, per l'appunto, di procedimento di correzione di errore materiale;
Ric. 2020 n. 16046 sez. SU - ud. 12-01-2021 -3- Il sidente t o Curzio (11,p0
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza di queste Sezioni unite n. 13437/2019, ordinando che, nella sua intestazione, il nominativo del ricorrente AR IE IC deve essere sostituito con quello di AR SE AN. Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite, il 12 gennaio 2021.
- ricorrenti -
contro ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE;
- intimati -
Ric. 2020 n. 16046 sez. SU - ud. 12-01-2021 -2- per correzione di errore materiale della sentenza n. 13437/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 17/05/2019. - vista l'istanza di correzione materiale della richiamata sentenza n. 13437/2019 proposta da MA LF ed altri, sulla scorta della quale è stata disposta l'iscrizione a ruolo del prelativo procedimento ai sensi dell'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.; - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 gennaio 2021 dal Consigliere relatore dott. Aldo Carrato;
- ritenuto che la sentenza di queste Sezioni unite n. 13437/2019 - pronunciando sul ricorso, iscritto al n. R.G. 1424/2019, proposto da MA LF ed altri avverso la sentenza n. 161/2018 del Consiglio nazionale Forense - contiene, nell'intestazione, tra i numerosi ricorrenti anche il nominativo AR IE IC anziché quello esatto di AR SE AN;
- considerato che la proposta del relatore (formulata nel senso dell'accoglimento dell'avanzata istanza ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.) è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
- rilevato che la relativa istanza di correzione di errore materiale è palesemente fondata nel senso con la stessa indicato;
- ritenuto, quindi, che ricorrono i presupposti dell'art. 391-bis c.p.c., come novellato dall'art.
1-bis del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, aggiunto dalla legge di conversione 26 ottobre 2015, n. 197, per disporre la richiesta correzione di errore materiale, mandando alla cancelleria per i conseguenti adempimenti;
- considerato, infine, che non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi, per l'appunto, di procedimento di correzione di errore materiale;
Ric. 2020 n. 16046 sez. SU - ud. 12-01-2021 -3- Il sidente t o Curzio (11,p0
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza di queste Sezioni unite n. 13437/2019, ordinando che, nella sua intestazione, il nominativo del ricorrente AR IE IC deve essere sostituito con quello di AR SE AN. Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite, il 12 gennaio 2021.