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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/09/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1568/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CAPUZZI ROCCO per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1568 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Capuzzi, C.F. , PEC: CodiceFiscale_2
, ed elettivamente domiciliato Email_1 CP_2 P.IVA_1
m 15, int.1, in virtù della procura rilasciata anche su foglio separato dal quale viene estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto sottoscritto con la firma digitalizzata, contenente l'informativa ai sensi dell'Art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 dello stesso decreto nonché l'autorizzazione ai sensi della vigente normativa sulla Privacy attesto che la presente procura è stata rilasciata al professionista incaricato nella stessa data apposta in margine all'atto giudiziale cui essa si riferisce e di cui è stata data contestuale lettura, RICORRENTE E Controparte_3
(C.F. = ),
[...] P.IVA_2 Direttor ro tempore per il Lazio, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandra Maria Colombino, C.F. - PEC - C.F._3 Email_2 fax 06 88466503 RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento rendita per malattia professionale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.10.2024, ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere dipendente dell , Controparte_4 nonché titolare della rendita , per la malattia professionale, “limitaz CP_1 e sinistra con risentimento colonna vertebrale" con invalidità accertata nella misura del 10% (rendita n. 412722909 con decorrenza 05.06.2001); che nel 2005 e nel 2009, erano state riconosciute altre due malattie professionali: 1) 2005 - Malattia professionale n. 501339520, “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti tipo cronico di entità lieve moderata” grado 15% - 2) 2009 - Malattia professionale n. 506029162, “coxartrosi bilaterale” grado 10%; di essere stato sottoposto a visita in data 07/08/2024 per la revisione dell'invalidità conseguente alle patologie riconosciute;
che con CP_ nota del 20/08/2024, l' gli aveva comunicato il riconoscimento di una maggiorazione dal 40 al 45%; che l'opposizio oposta in data 18.9.2024 per il tramite del patronato e sulla base del certificato dello specialista ortopedico era stata respinta con nota 11.1.2024. Ritenuta e dedotta l'illegittimità del provvedimento sul presupposto che non si fosse tenuto conto della gravità di tutte le patologie contratte e richiamato il contenuto della certificazione medica a firma Dott. ha quindi sostenuto che per ciascuna delle seguenti patologia avrebbe Per_1 dovuto rico orrispondente grado di invalidità:
1. artropatia delle spalle con apprezzabile limitazione funzionale (GLOBALMENTE LIMITATA DI 1/3), valutabile in punti 12;
2. discopatie dorso lombo sacrali punti 10;
3. Coxartrosi bilaterale con discreta riduzione articolare, limitazione funzionale e della deambulazione a causa di coxalgia persistente punti 20;
4. disturbi dell'adattamento ad andamento cronico di entità grave in soggetto con disregolazione emotiva, disturbo di personalità con contenuti paranoidei ed interpretativi punti 25; per una invalidità totale pari al 66%. Tutto ciò esposto ha concluso chiedendo "- ordinare all' di esibire e depositare tutta la CP_1 documentazione relativa alla parte ricorrente;
- accertare e dichi icorrente ha diritto alla giusta percentuale di menomazione per le patologie riconosciute in aderenza alle effettive gravi condizioni di salute per le menomazioni sofferte e meglio descritte nella certificazione del Dr. per tutti i motivi spiegati in premessa Per_1
e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della
CP_1 rendita permanente nella 6%, ovvero nella giusta misura dovuta superiore a quanto attribuita dall' nel provvedimento impugnato, anche attraverso la Consulenza Tecnica d'Ufficio, condannando
CP_1 l' a rendita dovuta ed accertata oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino
CP_1 all'effettivo soddisfo". L' si è costituito rappresentando che la rendita era stata costituita in data 07.03.2013 con
CP_1 decorrenza dal 27 07 2009 per un grado di invalidità complessivo del 33%; che successivamente era stato riconosciuto l'aggravamento fino al 40%, con decorrenza dal 1° aprile 2014; che in data 8.7.2024 era stata avviata la procedura di revisione al quindicesimo anno dalla decorrenza rendita, conclusasi, in data 09 08 2024 con il riconoscimento del maggior grado del 45%, con decorrenza dal 01.09.2024 come da provvedimento del 20.08.2024; che la pretesa attorea aveva ad oggetto la maggiore quantificazione dei postumi a carico del ricorrente scaturenti da
- "coxartrosi bilaterale" con danno del 12%,
- "periartrite scapolo omerale bilaterale" con danno del 18%, "disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso" con danno del 15%, per un totale complessivo pari al 45%. Dedotta la legittimità del provvedimento finale adottato dall'istituto ha peraltro osservato che la pretesa di riconoscimento di un danno pari al 66%, era stata fondata dal ricorrente includendo nel quadro complessivo delle menomazioni (punto 2, pagina 3, ricorso) l'ulteriore patologia costituita da "discopatie dorso-lombo-sacrali punti 10"; che tuttavia tale patologia non era mai stata riconosciuta dall' neanche a seguito dell'azione giudiziaria proposta dal ricorrente e respinta CP_1 dal Tribunale di con sentenza n°613 del 25 maggio 2022 (pronuncia che aveva appunto negato il riconoscimento come malattia professionale di una "spondilo disco artrosi diffusa cervicale e lombosacrale con sofferenze neuro radicolari a livello cervicale") confermata dalla successiva sentenza della Corte di Appello di Roma n°1408 del 30 marzo 2023 (in atti). La causa, istruita con prove documentali e CTU medico legale, è stata definita in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Va osservato che in ragione dell'eccezione sollevata dall'istituto l'incarico affidato al CTU ha avuto ad oggetto la risposta al seguente quesito: "Esaminati gli atti di causa e la documentazione medica anche eventualmente prodotta dalle parti, sottoposto ove occorra a visita il ricorrente, dica il CTU quale sia il corretto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivato dalle malattie professionali riconosciute al ricorrente (esclusa quindi la patologia "discopatie dorso-lombo-sacrali"), quantifichi l'invalidità con riferimento al D.Lgs n. 38/2000 ed alle voci tabellari di cui al DM 12.7.2000, DM 9 aprile 2008, e al DM 27 settembre 2014". A fronte delle rimostranze di parte ricorrente volte all'integrazione del quesito con l'inserimento della patologia consistente in "discopatie dorso-lombo-sacrali" tra le patologie da valutare ai fini della determinazione complessiva del danno, questo giudice ha adottato il provvedimento emesso in data 7.5.2025 del seguente tenore: "viste le istanze depositate da parte ricorrente in data
19/3/2025, 31/03/2025 e 5/5/2025 tutte tendenti all'integrazione del quesito sottoposto all'ausiliario; rilevato che parte ricorrente ha proposto ricorso per il riconoscimento del maggior grado di infermità rispetto a quello del 45% riconosciuto dall con CP_1 provvedimento del 20/08/2024 (confermato in data 11/10/2024); rilevato che con il ricorso introduttivo il ricorrente aveva rivendicato il riconoscimento di una percentuale complessiva del 66% quale portatore delle seguenti patologie: "1. artropatia delle spalle con apprezzabile limitazione funzionale (GLOBALMENTE LIMITATA DI 1/3), valutabile in punti 12; 2. discopatie dorso lombo sacrali punti 10; 3. Coxartrosi bilaterale con discreta riduzione articolare, limitazione funzionale e della deambulazione a causa di coxalgia persistente punti
20; 4. disturbi dell'adattamento ad andamento cronico di entità grave in soggetto con disregolazione emotiva, disturbo di personalità con contenuti paranoidei ed interpretativi punti 25"; rilevato che con la propria memoria di costituzione l'istituto assicurativo ha eccepito che la "menomazione (punto 2, pagina 3, ricorso "discopatie Per_2 CP_5 dorso-lombo-sacrali punti 10", patologia precedentemente non ammessa a tutela dall CP_1 neppure a seguito di domanda giudiziale, rigettata dal Tribunale di Velletri con sentenza n°613 del 25 maggio 2022 (che nega l'esistenza di "spondilo disco artrosi diffusa cervicale e lombosacrale con sofferenze neuro radicolari a livello cervicale") confermata dalla successiva sentenza della Corte di Appello di Roma n°1408 del 30 marzo 2023" (si veda in proposito sent. Trib. Velletri 613 del 25.5.2022 e sent. Corte di Appello di Roma n. 1408 del 17.4.2023 concernenti entrambe il rigetto delle domande di riconoscimento della patologia
“spondilodiscoartrosi diffusa cervicale e lombosacrale con sofferenze neuro radicolari a livello cervicale” quale malattia professionale); rammentato che con il provvedimento di conferimento dell'incarico era stato sottoposto al CTU il seguente quesito: "Esaminati gli atti di causa e la documentazione medica anche eventualmente prodotta dalle parti, sottoposto ove occorra a visita il ricorrente, dica il CTU quale sia il corretto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivato dalle malattie professionali riconosciute al ricorrente (esclusa quindi la patologia "discopatie dorso-lombo-sacrali"), quantifichi l'invalidità con riferimento al D.Lgs n. 38/2000 ed alle voci tabellari di cui al DM 12.7.2000, DM 9 aprile 2008, e al DM 27 settembre 2014"; considerato che la richiesta di integrazione del quesito ha ad oggetto la valutazione della patologia consistente in "discopatie dorso lombari" che si assumono già riconosciute dall;
considerato che a dimostrazione di tale assunto il CP_1 ricorrente fa richiamo alle seguenti certificazioni CP_1
- certificato 15/09/2005 di riconoscimento rendita per "riferite artralgie spalla ds … in soggetto con periatrite scapolo-omerale e artrosi del rachide cervico dorso lombare": infortunio n. 412722909 del 05/06/2001;
- certificato del 15/07/1993, per "colpo di frusta (cervicale)" mai prodotto;
- certificato del 13/06/2002 concernente il riconoscimento del 10% riguardante l'infortunio n. 412722909 del 05/06/2001;
- relazione di visita medica per revisione del 20/10/2005, non prodotta, concernente una presunta menomazione del dorso lombare e periartrite scapolo-omerale, da mettere in correlazione all'infortunio n. 412722909 del 05/06/2001 ("Limitazione articolare di spalla dx e sin. di media entità con risentimento colonna vertebrale") e all'infortunio n. 501339520 del 04/11/2005;
- certificato del 04/11/2005, attestante la malattia professionale risalente al 05/06/2001, per la patologia "artralgia spalla dx e sx e artrosi rachide cervico dorso lombare";
- certificato del 20/08/2024, di conferma della limitazione articolare spalla dx e sx con risentimento colonna vertebrale;
rilevato che - con il provvedimento fatto oggetto di contestazione - la percentuale del 45% era stata riconosciuta dall per le seguenti patologie: CP_1 "Deficit funzionale delle anche di circa ½ Grado: 015% Infortunio: 501339520 del
04/11/2005 Grado 015% Sindrome ansioso depressiva di entità medio-alta Infortunio: 412722909 del 05/06/2001 Grado 018% Limitazione articolare di spalla dx e sin. di media entità con risentimento colonna vertebrale"; ritenuto che dalla documentazione prodotta non emerge alcun riconoscimento delle "discopatie dorso lombari" quale autonoma e separata malattia professionale;
ritenuto che
il giudizio sia da intendere limitato alla valutazione delle predette patologie e che l'istanza genericamente riferita alle "discopatie dorso lombari" può ritenersi giustificata nei soli limiti in cui la medesima patologia possa ritenersi connessa all'infortunio n. 412722909 del
05/06/2001 già riconosciuto dall'istituto;
P.Q.M.
INVITA il CTU a verificare il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivato dalle malattie professionali riconosciute al ricorrente facendo riferimento alle patologie già riconosciute dall comprendendovi in CP_1 particolare la Limitazione articolare di spalla dx e sin. di media entità con risentimento colonna vertebrale". Così delimitato l'incarico al consulente, quest'ultimo ha così risposto al quesito:
…, tenuto conto dei fascicoli processuali, alla luce di quanto evidenziato dal sottoscritto nonché alla luce di quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria esibita e tenuto conto delle infermità evidenziate nel corso delle indagini peritali e sulla base della diagnosi medico-legale sopraesposta, posso così rispondere ai quesiti postimi dal Giudice:
1) le malattie (la limitazione articolare della spalla destra e sinistra di media entità con risentimento della colonna vertebrale, la coxartrosi bilaterale con deficit funzionale delle anche di circa la metà e la sindrome ansioso depressiva di entità medio alta) denunciate dal ricorrente sono da attribuire a causa preponderante e necessaria;
2) le malattie professionali riscontrate nel ricorrente dipendono da un rischio specifico della lavorazione cui è stato addetto e sono valutabili, complessivamente, nella misura del 50% (cinquanta per cento), avuto riguardo dei parametri tabellari indicati nel Decreto legislativo n. 38 del 23.02.2000 (codice 224 limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi:
3%; codice 227 esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino a
4%; codice 193 Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare: fino a 25%; codice 273 anchilosi completa coxo-femorale con arto in posizione favorevole: 30%; codice 181 Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia: fino a 15%) e dell'effettiva incidenza funzionale emersa dall'obiettività clinica riscontrata in sede di operazioni peritali”. Alla luce della relazione di consulenza medico-legale, il corretto grado di invalidità ascrivibile al ricorrente è del 50%. Il ricorrente ha quindi diritto all'indennizzo in forma di capitale in ragione del danno biologico nella misura del 50% a decorrere dalla data della visita di revisione con conseguente condanna dell' alla erogazione dell'indennizzo di cui all'art.13 d.lgs. n.38/2000 CP_1 nella misura di legge, oltre interessi legali. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_3
( e per l'effetto dichiara che per effetto delle malattie professionali consistenti in CP_1 limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi;
esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla;
patologia vertebrale con deficit funzionale;
discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, anchilosi completa coxo-femorale e Disturbo post- traumatico da stress cronico, il ricorrente ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica valutabile, alla data della visita di revisione in misura pari al 50%;
- per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. CP_1
n. 38/2000 nella misura di legge indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico", oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.850,00 per compensi CP_1 professionali, oltre spese di CTU come separatamente liquidate, rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 17 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1568/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CAPUZZI ROCCO per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1568 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Capuzzi, C.F. , PEC: CodiceFiscale_2
, ed elettivamente domiciliato Email_1 CP_2 P.IVA_1
m 15, int.1, in virtù della procura rilasciata anche su foglio separato dal quale viene estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto sottoscritto con la firma digitalizzata, contenente l'informativa ai sensi dell'Art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 dello stesso decreto nonché l'autorizzazione ai sensi della vigente normativa sulla Privacy attesto che la presente procura è stata rilasciata al professionista incaricato nella stessa data apposta in margine all'atto giudiziale cui essa si riferisce e di cui è stata data contestuale lettura, RICORRENTE E Controparte_3
(C.F. = ),
[...] P.IVA_2 Direttor ro tempore per il Lazio, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandra Maria Colombino, C.F. - PEC - C.F._3 Email_2 fax 06 88466503 RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento rendita per malattia professionale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.10.2024, ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere dipendente dell , Controparte_4 nonché titolare della rendita , per la malattia professionale, “limitaz CP_1 e sinistra con risentimento colonna vertebrale" con invalidità accertata nella misura del 10% (rendita n. 412722909 con decorrenza 05.06.2001); che nel 2005 e nel 2009, erano state riconosciute altre due malattie professionali: 1) 2005 - Malattia professionale n. 501339520, “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti tipo cronico di entità lieve moderata” grado 15% - 2) 2009 - Malattia professionale n. 506029162, “coxartrosi bilaterale” grado 10%; di essere stato sottoposto a visita in data 07/08/2024 per la revisione dell'invalidità conseguente alle patologie riconosciute;
che con CP_ nota del 20/08/2024, l' gli aveva comunicato il riconoscimento di una maggiorazione dal 40 al 45%; che l'opposizio oposta in data 18.9.2024 per il tramite del patronato e sulla base del certificato dello specialista ortopedico era stata respinta con nota 11.1.2024. Ritenuta e dedotta l'illegittimità del provvedimento sul presupposto che non si fosse tenuto conto della gravità di tutte le patologie contratte e richiamato il contenuto della certificazione medica a firma Dott. ha quindi sostenuto che per ciascuna delle seguenti patologia avrebbe Per_1 dovuto rico orrispondente grado di invalidità:
1. artropatia delle spalle con apprezzabile limitazione funzionale (GLOBALMENTE LIMITATA DI 1/3), valutabile in punti 12;
2. discopatie dorso lombo sacrali punti 10;
3. Coxartrosi bilaterale con discreta riduzione articolare, limitazione funzionale e della deambulazione a causa di coxalgia persistente punti 20;
4. disturbi dell'adattamento ad andamento cronico di entità grave in soggetto con disregolazione emotiva, disturbo di personalità con contenuti paranoidei ed interpretativi punti 25; per una invalidità totale pari al 66%. Tutto ciò esposto ha concluso chiedendo "- ordinare all' di esibire e depositare tutta la CP_1 documentazione relativa alla parte ricorrente;
- accertare e dichi icorrente ha diritto alla giusta percentuale di menomazione per le patologie riconosciute in aderenza alle effettive gravi condizioni di salute per le menomazioni sofferte e meglio descritte nella certificazione del Dr. per tutti i motivi spiegati in premessa Per_1
e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della
CP_1 rendita permanente nella 6%, ovvero nella giusta misura dovuta superiore a quanto attribuita dall' nel provvedimento impugnato, anche attraverso la Consulenza Tecnica d'Ufficio, condannando
CP_1 l' a rendita dovuta ed accertata oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino
CP_1 all'effettivo soddisfo". L' si è costituito rappresentando che la rendita era stata costituita in data 07.03.2013 con
CP_1 decorrenza dal 27 07 2009 per un grado di invalidità complessivo del 33%; che successivamente era stato riconosciuto l'aggravamento fino al 40%, con decorrenza dal 1° aprile 2014; che in data 8.7.2024 era stata avviata la procedura di revisione al quindicesimo anno dalla decorrenza rendita, conclusasi, in data 09 08 2024 con il riconoscimento del maggior grado del 45%, con decorrenza dal 01.09.2024 come da provvedimento del 20.08.2024; che la pretesa attorea aveva ad oggetto la maggiore quantificazione dei postumi a carico del ricorrente scaturenti da
- "coxartrosi bilaterale" con danno del 12%,
- "periartrite scapolo omerale bilaterale" con danno del 18%, "disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso" con danno del 15%, per un totale complessivo pari al 45%. Dedotta la legittimità del provvedimento finale adottato dall'istituto ha peraltro osservato che la pretesa di riconoscimento di un danno pari al 66%, era stata fondata dal ricorrente includendo nel quadro complessivo delle menomazioni (punto 2, pagina 3, ricorso) l'ulteriore patologia costituita da "discopatie dorso-lombo-sacrali punti 10"; che tuttavia tale patologia non era mai stata riconosciuta dall' neanche a seguito dell'azione giudiziaria proposta dal ricorrente e respinta CP_1 dal Tribunale di con sentenza n°613 del 25 maggio 2022 (pronuncia che aveva appunto negato il riconoscimento come malattia professionale di una "spondilo disco artrosi diffusa cervicale e lombosacrale con sofferenze neuro radicolari a livello cervicale") confermata dalla successiva sentenza della Corte di Appello di Roma n°1408 del 30 marzo 2023 (in atti). La causa, istruita con prove documentali e CTU medico legale, è stata definita in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Va osservato che in ragione dell'eccezione sollevata dall'istituto l'incarico affidato al CTU ha avuto ad oggetto la risposta al seguente quesito: "Esaminati gli atti di causa e la documentazione medica anche eventualmente prodotta dalle parti, sottoposto ove occorra a visita il ricorrente, dica il CTU quale sia il corretto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivato dalle malattie professionali riconosciute al ricorrente (esclusa quindi la patologia "discopatie dorso-lombo-sacrali"), quantifichi l'invalidità con riferimento al D.Lgs n. 38/2000 ed alle voci tabellari di cui al DM 12.7.2000, DM 9 aprile 2008, e al DM 27 settembre 2014". A fronte delle rimostranze di parte ricorrente volte all'integrazione del quesito con l'inserimento della patologia consistente in "discopatie dorso-lombo-sacrali" tra le patologie da valutare ai fini della determinazione complessiva del danno, questo giudice ha adottato il provvedimento emesso in data 7.5.2025 del seguente tenore: "viste le istanze depositate da parte ricorrente in data
19/3/2025, 31/03/2025 e 5/5/2025 tutte tendenti all'integrazione del quesito sottoposto all'ausiliario; rilevato che parte ricorrente ha proposto ricorso per il riconoscimento del maggior grado di infermità rispetto a quello del 45% riconosciuto dall con CP_1 provvedimento del 20/08/2024 (confermato in data 11/10/2024); rilevato che con il ricorso introduttivo il ricorrente aveva rivendicato il riconoscimento di una percentuale complessiva del 66% quale portatore delle seguenti patologie: "1. artropatia delle spalle con apprezzabile limitazione funzionale (GLOBALMENTE LIMITATA DI 1/3), valutabile in punti 12; 2. discopatie dorso lombo sacrali punti 10; 3. Coxartrosi bilaterale con discreta riduzione articolare, limitazione funzionale e della deambulazione a causa di coxalgia persistente punti
20; 4. disturbi dell'adattamento ad andamento cronico di entità grave in soggetto con disregolazione emotiva, disturbo di personalità con contenuti paranoidei ed interpretativi punti 25"; rilevato che con la propria memoria di costituzione l'istituto assicurativo ha eccepito che la "menomazione (punto 2, pagina 3, ricorso "discopatie Per_2 CP_5 dorso-lombo-sacrali punti 10", patologia precedentemente non ammessa a tutela dall CP_1 neppure a seguito di domanda giudiziale, rigettata dal Tribunale di Velletri con sentenza n°613 del 25 maggio 2022 (che nega l'esistenza di "spondilo disco artrosi diffusa cervicale e lombosacrale con sofferenze neuro radicolari a livello cervicale") confermata dalla successiva sentenza della Corte di Appello di Roma n°1408 del 30 marzo 2023" (si veda in proposito sent. Trib. Velletri 613 del 25.5.2022 e sent. Corte di Appello di Roma n. 1408 del 17.4.2023 concernenti entrambe il rigetto delle domande di riconoscimento della patologia
“spondilodiscoartrosi diffusa cervicale e lombosacrale con sofferenze neuro radicolari a livello cervicale” quale malattia professionale); rammentato che con il provvedimento di conferimento dell'incarico era stato sottoposto al CTU il seguente quesito: "Esaminati gli atti di causa e la documentazione medica anche eventualmente prodotta dalle parti, sottoposto ove occorra a visita il ricorrente, dica il CTU quale sia il corretto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivato dalle malattie professionali riconosciute al ricorrente (esclusa quindi la patologia "discopatie dorso-lombo-sacrali"), quantifichi l'invalidità con riferimento al D.Lgs n. 38/2000 ed alle voci tabellari di cui al DM 12.7.2000, DM 9 aprile 2008, e al DM 27 settembre 2014"; considerato che la richiesta di integrazione del quesito ha ad oggetto la valutazione della patologia consistente in "discopatie dorso lombari" che si assumono già riconosciute dall;
considerato che a dimostrazione di tale assunto il CP_1 ricorrente fa richiamo alle seguenti certificazioni CP_1
- certificato 15/09/2005 di riconoscimento rendita per "riferite artralgie spalla ds … in soggetto con periatrite scapolo-omerale e artrosi del rachide cervico dorso lombare": infortunio n. 412722909 del 05/06/2001;
- certificato del 15/07/1993, per "colpo di frusta (cervicale)" mai prodotto;
- certificato del 13/06/2002 concernente il riconoscimento del 10% riguardante l'infortunio n. 412722909 del 05/06/2001;
- relazione di visita medica per revisione del 20/10/2005, non prodotta, concernente una presunta menomazione del dorso lombare e periartrite scapolo-omerale, da mettere in correlazione all'infortunio n. 412722909 del 05/06/2001 ("Limitazione articolare di spalla dx e sin. di media entità con risentimento colonna vertebrale") e all'infortunio n. 501339520 del 04/11/2005;
- certificato del 04/11/2005, attestante la malattia professionale risalente al 05/06/2001, per la patologia "artralgia spalla dx e sx e artrosi rachide cervico dorso lombare";
- certificato del 20/08/2024, di conferma della limitazione articolare spalla dx e sx con risentimento colonna vertebrale;
rilevato che - con il provvedimento fatto oggetto di contestazione - la percentuale del 45% era stata riconosciuta dall per le seguenti patologie: CP_1 "Deficit funzionale delle anche di circa ½ Grado: 015% Infortunio: 501339520 del
04/11/2005 Grado 015% Sindrome ansioso depressiva di entità medio-alta Infortunio: 412722909 del 05/06/2001 Grado 018% Limitazione articolare di spalla dx e sin. di media entità con risentimento colonna vertebrale"; ritenuto che dalla documentazione prodotta non emerge alcun riconoscimento delle "discopatie dorso lombari" quale autonoma e separata malattia professionale;
ritenuto che
il giudizio sia da intendere limitato alla valutazione delle predette patologie e che l'istanza genericamente riferita alle "discopatie dorso lombari" può ritenersi giustificata nei soli limiti in cui la medesima patologia possa ritenersi connessa all'infortunio n. 412722909 del
05/06/2001 già riconosciuto dall'istituto;
P.Q.M.
INVITA il CTU a verificare il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivato dalle malattie professionali riconosciute al ricorrente facendo riferimento alle patologie già riconosciute dall comprendendovi in CP_1 particolare la Limitazione articolare di spalla dx e sin. di media entità con risentimento colonna vertebrale". Così delimitato l'incarico al consulente, quest'ultimo ha così risposto al quesito:
…, tenuto conto dei fascicoli processuali, alla luce di quanto evidenziato dal sottoscritto nonché alla luce di quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria esibita e tenuto conto delle infermità evidenziate nel corso delle indagini peritali e sulla base della diagnosi medico-legale sopraesposta, posso così rispondere ai quesiti postimi dal Giudice:
1) le malattie (la limitazione articolare della spalla destra e sinistra di media entità con risentimento della colonna vertebrale, la coxartrosi bilaterale con deficit funzionale delle anche di circa la metà e la sindrome ansioso depressiva di entità medio alta) denunciate dal ricorrente sono da attribuire a causa preponderante e necessaria;
2) le malattie professionali riscontrate nel ricorrente dipendono da un rischio specifico della lavorazione cui è stato addetto e sono valutabili, complessivamente, nella misura del 50% (cinquanta per cento), avuto riguardo dei parametri tabellari indicati nel Decreto legislativo n. 38 del 23.02.2000 (codice 224 limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi:
3%; codice 227 esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino a
4%; codice 193 Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare: fino a 25%; codice 273 anchilosi completa coxo-femorale con arto in posizione favorevole: 30%; codice 181 Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia: fino a 15%) e dell'effettiva incidenza funzionale emersa dall'obiettività clinica riscontrata in sede di operazioni peritali”. Alla luce della relazione di consulenza medico-legale, il corretto grado di invalidità ascrivibile al ricorrente è del 50%. Il ricorrente ha quindi diritto all'indennizzo in forma di capitale in ragione del danno biologico nella misura del 50% a decorrere dalla data della visita di revisione con conseguente condanna dell' alla erogazione dell'indennizzo di cui all'art.13 d.lgs. n.38/2000 CP_1 nella misura di legge, oltre interessi legali. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_3
( e per l'effetto dichiara che per effetto delle malattie professionali consistenti in CP_1 limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi;
esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla;
patologia vertebrale con deficit funzionale;
discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, anchilosi completa coxo-femorale e Disturbo post- traumatico da stress cronico, il ricorrente ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica valutabile, alla data della visita di revisione in misura pari al 50%;
- per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. CP_1
n. 38/2000 nella misura di legge indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico", oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.850,00 per compensi CP_1 professionali, oltre spese di CTU come separatamente liquidate, rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 17 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO