Decreto cautelare 18 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 10 marzo 2021
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 14/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00627/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00255/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
- del provvedimento prot. Interno n.-OMISSIS- del 9 febbraio 2021, notificato il 10 febbraio 2021, con cui l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce ha adottato una Informazione Interdittiva Antimafia nei confronti della Ditta individuale ricorrente, ritenendo sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84 e 91 del Decreto Legislativo. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, tra cui le note informative richiamate nel provvedimento ed il parere del Gruppo Interforze del 4 febbraio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avvocato dello Stato G. Matteo per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 17 febbraio 2021 e depositato in pari data, la Ditta individuale ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. Interno n.-OMISSIS- del 9 febbraio 2021, notificato il 10 febbraio 2021, con cui l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce ha adottato una Informazione Interdittiva Antimafia nei confronti della Ditta odierna ricorrente, ritenendo sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84 e 91 del Decreto Legislativo. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), nonché ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, tra cui le note informative richiamate nel provvedimento ed il parere del Gruppo Interforze del 4 febbraio 2021.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Falsa ed erronea applicazione degli artt. 84 e 91 del Decreto Legislativo n. 159/11. Violazione e falsa applicazione della Legge n. 241/90 per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, insussistenza dei presupposti, difetto istruttorio, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta.
2. Con decreto cautelare n. 100/2021, pubblicato il 18 febbraio 2021, il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che, alla stregua degli elementi e della documentazione acquisiti - allo stato - agli atti di causa, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge (fumus boni juris e pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione, anche perché la possibilità di subentro immediato di altre Ditte negli appalti revocati o revocandi è solo “astratta”, a dire della medesima ricorrente) per la concessione dell’invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria. ”
Ha fissato, quindi, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, la Camera di Consiglio del 9 Marzo 2021, previa abbreviazione alla metà dei termini processuali ex art. 53 c.p.a..
3. Il 24 febbraio 2021, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce; si sono costituiti in giudizio.
4. Il 3 marzo 2021, il difensore della parte ricorrente ha depositato una istanza di discussione da remoto ex art. 25 D.L. n. 137/2020.
5. Il 5 marzo 2021, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, per le Amministrazioni resistenti ha depositato una memoria difensiva, concludendo per il rigetto dell’istanza cautelare, perché priva dei requisiti di legge, nonché per il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto,
6. Con ordinanza cautelare n. 119/2021, pubblicata il 10 marzo 2021, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, ove si tenga conto – da un lato – del rilievo che l’informazione interdittiva antimafia si basa istituzionalmente sulla ritenuta sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della impresa interessata, cioè su una nozione che delinea una fattispecie di mero pericolo, propria del diritto della prevenzione, essendo finalizzata, come misura di “cautela avanzata”, a prevenire un evento anche solo potenziale, purché probabile e desumibile dalla effettiva presenza di taluni elementi di fatto sintomatici (e non puramente immaginari) tali da integrare un quadro complessivo di carattere indiziario (grave preciso e concordante) di una qualche contiguità, connivenza o condivisione di intenti criminali, discrezionalmente apprezzabile dal Prefetto come idoneo a far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa dell’impresa destinataria (così, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III , 16/10/2020 , n. 6284); e – dall’altro – che non si ravvisa nella specie, a carico del provvedimento prefettizio impugnato la sussistenza dei denunciati vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per erroneità/falsità dei presupposti e/o per travisamento dei fatti e/o per difetto di istruttoria e/o per carenza di motivazione e/o per sviamento di potere e nemmeno la prospetta violazione dei principi generali di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, tenuto conto sia del rilievo significativo della vicenda dell’avvenuto rinvenimento in data 31 ottobre 2020 da parte del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Taranto, all’interno di un loculo di tumulazione del Cimitero di Sava, di un arsenale di armi in perfetto stato di funzionamento e manutenzione di provenienza furtiva, sia del fatto che – notoriamente – (alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile espresso ex multis da Consiglio di Stato, Sez. III, 17 dicembre 2020, n. 8134) il condizionamento mafioso, ossia il legame dell’attività di impresa con gli affari e gli interessi della criminalità organizzata locale, può essere realizzato non esclusivamente attraverso la presenza di soggetti che svolgono ruoli apicali nell’impresa, ma anche tramite uno o più esponenti di spicco della malavita o comunque soggetti contigui aventi precedenti legati alla criminalità organizzata che siano (o siano stati) assunti alle dipendenze dell’impresa stessa senza alcun criterio selettivo (nel caso che occupa -OMISSIS- e -OMISSIS- –quest’ultimo assunto, a seguito della propria rimessione in libertà avvenuta il 12 febbraio 2019, in data 2 aprile 2019, dapprima dalla Ditta individuale ricorrente e, successivamente, a far data dal 7 maggio 2019, dalla -OMISSIS- – lavoratori entrambi adibiti alla mansione di custodi del Cimitero e legati tra loro da rapporti di frequentazione anche extralavorativa), sia che – allo stato – appaiono manifestamente infondate le prospettate questioni di legittimità costituzionale di allegato contrasto con il diritto europeo. “
7. Il 2 maggio 2022, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, per le Amministrazioni resistenti, ha depositato il sopravvenuto provvedimento della Prefettura di Lecce prot. n.-OMISSIS- del 26 aprile 2022, di revoca della impugnata Interdittiva antimafia prot. nr.-OMISSIS- del 9 febbraio 2021 e contestuale iscrizione della Ditta ricorrente nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 1, comma 52 della legge 190/12 (c.d. white list), chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
8. Nella pubblica udienza del 17 luglio 2024, fissata per la trattazione del merito, il Presidente di questa Sezione, a fronte della dichiarazione del difensore della parte ricorrente, che sulla scorta di una possibile sopravvenuta carenza di interesse della parte alla decisione del ricorso, ha fatto presente di aver rinunciato al mandato ad litem e di non essere stato sostituito da altro difensore, ha ritenuto opportuno disporre il rinvio della trattazione della causa all'udienza pubblica del 9 aprile 2025.
9. Nella pubblica udienza del 9 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Ciò premesso, il ricorso è divenuto manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., alla stregua della circostanza per la quale, nelle more del giudizio, la Prefettura di Lecce ha emesso, a seguito di istanza di aggiornamento e riesame presentata dall’interesato il 4 aprile 2022, ex art. 91 comma 5 del Decreto Lgs. n. 159/2011, il provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 26 aprile 2022, di revoca della Informazione Interdittiva Antimafia adottata nei confronti della Ditta individuale ricorrente con l’impugnato provvedimento prot. nr.-OMISSIS- del 9 febbraio 2021, con contestuale iscrizione della medesima Ditta ricorrente nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 1, comma 52 della legge 190/12 (c.d. white list): circostanza che può annoverarsi tra quei fatti, intervenuti in corso di causa, idonei a rendere chiara e definitiva l’inutilità (sul piano pratico) di un’eventuale pronuncia di annullamento dei provvedimenti impugnati e a concretare, pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse al gravame della parte ricorrente, la quale, inoltre, nel particolare caso di specie, non ha azionato la domanda risarcitoria per equivalente monetario e nemmeno ha dichiarato un interesse ai fini risarcitori, in presenza dei quali il Collegio sarebbe stato tenuto ad accertare l’allegata illegittimità degli avversati provvedimenti e atti indicati in epigrafe, in ossequio al dettato dell’art. 34, comma 3, c.p.a., a tenore del quale: “ Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori ” (Cfr: Adunanza Plenaria C.d.S. n. 8/2022).
A tal proposito, questo Collegio ritiene di aderire alla costante giurisprudenza amministrativa secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica in ragione di una delle seguenti ragioni: “ i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione .” (vedi: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2023 n.5298; Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 marzo 2023, n. 2768; Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824).
Per quanto precede, nell’ipotesi di specie, la definitiva revoca del gravato provvedimento di Interdittiva antimafia, con contestuale iscrizione della Ditta ricorrente nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 1, comma 52 della legge 190/12 (c.d. white list), comporta che quest’ultima non potrebbe ritrarre alcun vantaggio dal suo annullamento giurisdizionale, non avendo neppure dichiarato di avervi un interesse a fini risarcitori, il Collegio non può che dichiarare il gravame proposto improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm..
11. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per evidente sopravvenuta carenza di interesse.
12. Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.