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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/04/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di impugnazione di lodo ex artt. 828, 829 c.p.c. n. 1245/2022 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 22.6.2022, vertente
TRA
c.f. con sede legale in Frattaminore (NA), via Parte_1 P.IVA_1
Spagnuolo n. 14, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro- tempore, sig.ra , rappresentata e difesa dall'avv. Ivano Simone, Parte_2 elettivamente domiciliata presso il difensore, in Bologna via Clavature n. 18, appellante principale
E
(ora ), Controparte_1 Controparte_2
c.f. con sede in Roma, via C. Canuleio n. 66, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t., sig. rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Controparte_3
Donà, Alessandro Janna e Alessandro Verga, elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi, in Padova, via Morgagni n. 44, appellata e appellante incidentale avente ad oggetto: impugnazione per nullità, ex artt. 828, 829 c.p.c., del lodo pronunciato il 9.4.2022 e comunicato in data 11.4.2022 dal Collegio Arbitrale composto dagli avv.ti Giampiero Berti (Presidente), Nicola Cospite (Arbitro), Daniele
Spinelli (Arbitro), pronunciato a maggioranza con il voto contrario dell'avv. Daniele
1 Spinelli, a definizione del giudizio arbitrale promosso da Controparte_1 nei confronti di Parte_1 causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi con decorrenza dall'udienza di p.c. del 9.5.2024 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante principale [ : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in prima fase rescindente, accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale qui impugnato, emesso inter partes in data 9.4.2022 e trasmesso in data 11.4.2022 dal Collegio Arbitrale composto dagli
Avv.ti Giampiero Berti (Presidente), Nicola Cospite (Arbitro), Daniele Spinelli
(Arbitro), a maggioranza, con il voto contrario dell'avv. Daniele Spinelli, in quanto:
(i) ha giudicato in aperta violazione e fuori dai limiti della convenzione arbitrale;
(ii)
è manifestamente contraddittorio e violatorio dei principi e norme in materia di risoluzione del contratto e recesso, viziato da omessa pronuncia ed omessa motivazione ed intervenuta violazione dei principi del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), ed altresì violatorio dell'art. 112 c.p.c. ovvero del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
(iii) elusivo dei più elementari principi giuridici in materia di riconoscimento del controcredito e compensazione e violatorio dell'art. 115 c.p.c.; iv) violatorio dei principi di interpretazione dei contratti e della legittima acquisizione e valutazione delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.) in ordine alla valutazione delle risultanze della ctu – v) – violatorio dei principi in materia di giurisdizione e competenza. In ogni caso, ricorrono le condizioni ed i presupposti di cui ai punti 9,
10 e 11 del primo comma dell'art. 829 c.p.c.. Voglia procedere alla fase rescissoria, nominando nuovo consulente d'ufficio che risponda esaustivamente agli stessi quesiti formulati dagli arbitri, integrati da quelli proposti da Voglia Parte_1 conseguentemente, in riforma del lodo arbitrale impugnato, accogliere, al termine della rinnovazione della CTU, le conclusioni già svolte nel procedimento arbitrale, per quanto ivi non già accolto, e in particolare, contrariis reiectis: In via principale:
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'illegittimità e l'infondatezza, fattuale e giuridica, di tutte le domande ex adverso svolte da Controparte_1 con l'atto di accesso all'arbitrato;
2. accertare e dichiarare, in specie, che, per i motivi esposti: (i) la risoluzione contrattuale intimata da Controparte_1 nei confronti di è illegittima, infondata e strumentale;
(ii) Controparte_4 conseguentemente e comunque, il credito a qualunque titolo rivendicato da
è infondato, non è maturato, né esigibile, è Controparte_1
2 sproporzionato e non è provato e, comunque, le relative somme non sono dovute da parte di (iii) non sussistono, risultano infondati, indimostrati e Parte_1 sproporzionati, oltre che quantificati unilateralmente, e comunque non sono imputabili a le voci, i costi, gli oneri, i danni e quindi gli importi a Parte_1 diverso titolo qualificati e rivendicati da e, pertanto, Controparte_1 non è dovuto alcun pagamento né alcun ristoro, risarcimento, rimborso o indennizzo;
(iv) non sono comunque applicabili con riferimento alle voci richieste da gli interessi ex D.lgs. 231/2002, né può farsi luogo Controparte_1 all'applicazione della rivalutazione monetaria;
3. di conseguenza, rigettare tutte le pretese e richieste avanzate da nei confronti di Controparte_1 in quanto, appunto, inammissibili, illegittime e infondate, oltre che Parte_1 non provate, dichiarando al contempo che nulla era dovuto, nè è più dovuto, da
a a qualunque titolo e/o per Parte_1 Controparte_1 qualsivoglia ragione;
4. accertare e dichiarare che Controparte_5 si è resa gravemente inadempiente nell'esecuzione della sua prestazione di corrispondere il corrispettivo contrattuale e colpevole di violazione dei principi di buona fede e correttezza nella condotta contrattuale complessiva e/o comunque inadempiente dei propri obblighi;
5. conseguentemente, innanzitutto, con ogni più opportuna determinazione e dispositivo in merito allo svincolo degli assegni e, dunque, in particolare, delle somme oggetto di sequestro giudiziario, accertare e riconoscere il diritto di al percepimento ed incasso dei seguenti assegni Pt_1 oggetto di sequestro giudiziario, salvo buon fine: - assegno bancario non trasferibile
n. 0022081587 08 senza data emesso per l'importo di euro 100.000,00 a favore di da e tratto sul c/c n. 23125 in essere Parte_1 Controparte_5 presso la filiale di Rovigo della Controparte_6
; - assegno bancario non trasferibile n.0022081588 09 senza data emesso per
[...]
l'importo di € 150.000,00 a favore di da Parte_1 Controparte_5
e pure tratto sul c/c n. 23125 in essere presso la filiale di Rovigo della
[...]
;
6. in ogni caso, condannare Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
a corrispondere in favore di l'importo di € 946.614,39 (oltre IVA se Parte_1
e in quanto dovuta), secondo le voci, i titoli e le quantificazioni analiticamente rappresentate nella comparsa di costituzione e risposta di cui al precedente giudizio
r.g. n. 85157/2010 e con riserva di aggiornamento, oltre il ristoro del danno all'immagine, nella misura che risulterà dovuta nel corso del procedimento e/o di
3 giustizia, anche secondo una valutazione condotta in via equitativa ex art. 1226 c.c.
e che dunque verrà accertata nel corso del procedimento, oltre agli interessi ex D.L.gs
n. 231/02 se ritenuto applicabile alla fattispecie in questione ovvero secondo la natura
e il tasso di legge, e rivalutazione monetaria. In via subordinata:
7. nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento (in tutto o in parte) in favore di
[...] degli importi dalla stessa richiesti, ridurne comunque i valori e Controparte_1 compensare, fino a reciproca concorrenza, l'eventuale debito rinvenuto a carico di con il maggiore
contro
-credito dalla medesima vantato nei Parte_1 confronti di condannando Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrisponderne il residuo importo in favore di Con ogni più Parte_1 opportuna determinazione e dispositivo in merito allo svincolo degli assegni e, dunque, in particolare, delle somme oggetto di sequestro giudiziario. Con vittoria delle spese di lite”.
➢ conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [ Controparte_1
:
[...]
“Rigettarsi l'impugnazione di e tutte le richieste ivi formulate e, al Parte_1 contempo, in accoglimento dell'impugnazione incidentale di Controparte_1
dichiararsi nullo il lodo del 9.4.2022 nelle parti oggetto di detta impugnazione
[...] incidentale, con conseguente accoglimento, nella fase rescissoria del giudizio, di tutte le conclusioni precisate nel procedimento arbitrale, qui trascritte: 1) accertarsi e dichiararsi, a causa dell'inadempimento della l'intervenuta Parte_1 risoluzione di diritto, a far data dal 21 dicembre 2007 (o far dal data dal diverso momento che sarà accertato), dei contratti di subappalto e di fornitura conclusi tra la e la il 7 febbraio 2006, nonché della Parte_1 Controparte_5 scrittura integrativa dei suddetti contratti conclusa fra le parti in data 2 marzo 2007;
2) in ogni caso, anche in ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione, accertare e dichiarare che, a causa dell'inadempimento della convenuta, nulla è dovuto da
a e, per l'effetto, accertare e dichiarare Controparte_1 Parte_1 che la in persona del legale rappresentante pro-tempore, non ha Parte_1 diritto alla consegna dei seguenti assegni: assegno bancario non trasferibile n.
0022081587 08 senza data emesso per l'importo euro 100.000,00= a favore di da e tratto sul c/c n. 23125 in essere Parte_1 Controparte_1 presso la filiale di Rovigo della Controparte_6
e assegno bancario non trasferibile n. 0022081588 09 senza data emesso per
[...]
4 l'importo euro 150.000,00= a favore di da Parte_1 Controparte_1
e pure tratto sul c/c n. 23125 in essere presso la filiale di Rovigo della
[...]
; 3) in ogni caso, anche in ipotesi di Controparte_6 rigetto della domanda di risoluzione, accertare e dichiarare che, a causa dell'inadempimento della convenuta, ha diritto alla Controparte_1 restituzione e comunque a trattenere definitivamente gli assegni di cui al sequestro giudiziario concesso inaudita altera parte dal Tribunale di Napoli – sez. distaccata di
Frattamaggiore - in data 16 dicembre 2009 e confermato con ordinanza depositata in data 9 febbraio 2010, vale a dire: assegno bancario non trasferibile n. 0022081587
08 senza data emesso per l'importo euro 100.000,00= a favore di da Parte_1
e tratto sul c/c n. 23125 in essere presso la filiale di Controparte_5
Rovigo della e assegno Controparte_6 bancario non trasferibile n. 0022081588 09 senza data emesso per l'importo euro
150.000,00= a favore di da e pure tratto Parte_1 Controparte_5 sul c/c n. 23125 in essere presso la filiale di Rovigo della Controparte_6
; 4) in ogni caso, anche in ipotesi di rigetto della domanda
[...] di risoluzione, per tutto quanto esposto negli atti depositati, accertare e dichiarare che, a causa dell'inadempimento della convenuta, la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, deve a in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, la somma di euro 614.992,23, oltre Iva, se
e per come dovuta nella misura di legge sull'importo di euro 465.492,23 – pari ad euro 465.492,23 oltre Iva se e per come dovuta nella misura di legge per risarcimento danni ed euro 149.500,00 a titolo di penale – ovvero quella somma, maggiore o minore che verrà accertata, anche a seguito di CTU, a titolo di risarcimento del danno
e di penale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di mora dal dovuto (e cioè dal prodursi del danno), o in subordine dalla domanda al saldo;
conseguentemente condannare in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, la in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore al pagamento, previa compensazione legale o, in subordine, giudiziale della somma corrispondente al residuo corrispettivo che sarebbe spettato da contratto alla [residuo pari ad euro 67.021,26, somma Parte_1 corrispondente alla differenza tra corrispettivo pattuito (euro 1.558.687,26) e corrispettivo versato (1.491.666,00)] e pertanto condannare la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare alla Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, la somma di euro
[...]
5 547.970,97, oltre Iva se e per come dovuta in misura di legge sull'importo di
465.492,23, o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di mora dal dovuto (e cioè dal prodursi del danno), o in subordine dalla domanda, al saldo;
5) quanto alle domande riconvenzionali formulate da in via preliminare dichiararsi Parte_1
l'incompetenza del Collegio Arbitrale e l'inapplicabilità delle clausole compromissorie contenute nel contratto di fornitura e nel contratto di subappalto del 17.2.2006, relativamente alla domanda di risarcimento di un asserito “danno all'immagine” e per il ristoro di ipotetici “maggiori oneri sostenuti”, con conseguente inammissibilità di tali domande, e comunque respingersi tutte le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e infondate per tutte le ragioni esposte nel giudizio;
6) in via istruttoria, accogliersi tutte le istanze formulate nel giudizio arbitrale e non ammesse dal Collegio e respingersi quelle avanzate da controparte;
7) con vittoria di spese e competenze di causa anche relativi al ricorso per sequestro ante causam;
con vittoria di competenze e spese di lite di ogni fase e grado di giudizio, relativamente anche al giudizio arbitrale, che devono essere addebitate integralmente a ”. Pt_1
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. con domanda di arbitrato e contestuale nomina di Controparte_1 arbitro datata 29.6.2017, notificata alla controparte contrattuale, il Parte_1
30.6.2017, proposta in riassunzione del giudizio R.G. n. 85157/2010 dalla stessa promosso avanti al Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Frattamaggiore, conclusosi con sentenza n. 3863/2017 del 30.3.2017, che accogliendo l'eccezione preliminare della convenuta aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale in ragione della sussistenza di clausola arbitrale, premesso di aver sottoscritto con la
Provincia di Padova (il 24.2.2005) un contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Brenta e di avere, quindi, a tal fine stipulato (il 17.2.2006) con la (società specializzata nella realizzazione di Pt_1 lavori di carpenteria) un contratto di fornitura di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione delle carpenterie metalliche del ponte (verso il corrispettivo della somma di € 900.000,00, oltre iva) e un ulteriore contratto per l'esecuzione (in subappalto) dei lavori relativi alla costruzione d'officina al finito, con trasporto e varo, delle relative strutture in acciaio (verso il corrispettivo di € 800.000,00, oltre iva), nonché ancora, il 2.3.2007, un atto integrativo dei predetti, chiedeva al nominando
Collegio arbitrale:
6 i) l'accertamento e la dichiarazione della intervenuta risoluzione di diritto, a far data dal 21.12.2007 (o dal diverso momento accertato in corso di causa), di tutti i contratti stipulati con in dipendenza dei ritardi e degli inadempimenti Parte_1 di cui questa si era resa responsabile;
ii) che anche in ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione si provvedesse ad accertare e dichiarare che a causa dell'inadempimento della convenuta Parte_1 nulla era a quest'ultima ulteriormente dovuto e che pertanto la medesima non
[...] aveva diritto di ottenere la consegna di due assegni (precisamente identificati in atti) dell'importo rispettivamente di € 100.000,00 e di € 150.000,00 depositati da presso l'avv. Tosca Sambinello di Rovigo;
Controparte_1
iii) che venisse accertato e dichiarato che a causa dell'inadempimento della convenuta, aveva diritto di ottenere la restituzione, e Controparte_1 comunque di poter trattenere definitivamente i predetti assegni, fatti oggetto di sequestro giudiziario concesso inaudita altera parte dal Tribunale di Napoli, Sezione
Distaccata di Frattamaggiore, in data 16.12.2009, poi confermato con ordinanza depositata il 9.2.2010; iv) che in ogni caso – e dunque anche in ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione – venisse accertato e dichiarato che a causa dell'inadempimento di aveva diritto di ottenere dalla convenuta Parte_1 Controparte_1 la somma di € 614.992,23 (oltre iva, se e per come dovuta nella misura di legge sull'importo di € 465.492,23), di cui € 465.492,23 (oltre eventuale iva) a titolo di risarcimento danni ed € 149.500,00 a titolo di penale, ovvero quella somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa anche a seguito di C.T.U., oltre a rivalutazione monetaria e interessi di mora dal dovuto (ossia dal prodursi del danno)
o, in subordine, dalla domanda al saldo;
v) che la convenuta fosse conseguentemente condannata – previa eventuale compensazione legale, o in subordine giudiziale, con la somma pari al residuo corrispettivo che sarebbe spettato da contratto a (somma quantificata Parte_1 in € 67.021,26, corrispondente alla differenza tra il corrispettivo pattuito di €
1.558.687,26 e quello versato di € 1.491.666,00) – al pagamento in favore di della somma di € 547.970,97 (oltre iva se e per come Controparte_1 dovuta in misura di legge sull'importo di € 465.492,23), o di quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora dal dovuto, ossia dal prodursi del danno o, in subordine, dalla domanda al saldo;
7 vi) che la convenuta fosse infine condannata al pagamento delle spese e compensi di causa, anche relativi al ricorso per sequestro ante causam.
2. si costituiva nel giudizio arbitrale con atto di contestazione e Parte_1 contestuale nomina di arbitro datato 10.7.2017, col quale censurava le domande e pretese avanzate da per tutti i motivi, le eccezioni e le Controparte_1 deduzioni già svolte nel procedimento avanti al Tribunale di Napoli, Sezione
Distaccata di Frattamaggiore, riportati nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 23.7.2010, che veniva trascritta e resa parte integrante dell'atto di contestazione di domanda arbitrale. Nello specifico, Pt_1 chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'illegittimità e l'infondatezza, in fatto e in diritto, di tutte le domande formulate dall'attrice e, nello specifico, di accertare e dichiarare:
i) che la risoluzione contrattuale intimata da nei Controparte_1 propri confronti era illegittima, infondata e strumentale;
ii) che il credito rivendicato da era infondato, non Controparte_1 maturato, né esigibile, sproporzionato e non provato;
iii) che non sussistevano, risultavano infondati, indimostrati e sproporzionati, oltre che quantificati unilateralmente, e comunque a sé non imputabili, le voci, i costi, gli oneri, i danni e quindi gli importi a diverso titolo qualificati e rivendicati da
[...]
e, pertanto, che non era dovuto alcun pagamento né alcun ristoro, Controparte_1 risarcimento, rimborso o indennizzo;
iv) che non erano applicabili nella fattispecie gli interessi ex D.L.gs. n. 231/2002, né poteva farsi luogo all'applicazione della rivalutazione monetaria.
Formulava inoltre domanda riconvenzionale diretta ad accertare e dichiarare l'inadempimento di all'obbligazione di pagamento del Controparte_1 corrispettivo contrattuale, nonché la violazione dei principi di buona fede e correttezza nella condotta contrattuale complessiva, chiedendone quindi la condanna a corrisponderle la somma di € 946.614,39 (oltre iva, se e in quanto dovuta) secondo le voci e i titoli meglio precisati in atti, oltre alla somma di € 1.000.000,00 a titolo di ristoro del danno d'immagine, con riserva di rivalutazione e riquantificazione, in considerazione dell'eventuale evoluzione cronologica della vicenda, o quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa, anche secondo una valutazione condotta in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi ex D.L.gs. n. 231/2002, se ritenuti applicabili al caso di specie ovvero secondo la misura e il tasso di legge, e rivalutazione monetaria.
8 Per l'effetto, chiedeva al Collegio Arbitrale di adottare ogni più opportuna determinazione in merito allo svincolo degli assegni e, in particolare, delle somme oggetto di sequestro giudiziario. In via subordinata, per il denegato caso di riconoscimento totale, o parziale, degli importi richiesti da Controparte_1 chiedeva di ridurne i valori e compensare, fino a reciproca concorrenza, l'eventuale debito determinato a proprio carico con il maggior controcredito vantato nei confronti dell'attrice, condannando per l'effetto a corrisponderle il Controparte_1 residuo importo.
Concludeva, infine, con la richiesta di condanna dell'attrice al pagamento di tutte le spese del procedimento e di tutti gli emolumenti dovuti al Collegio Arbitrale, nonché delle proprie spese e competenze di difesa tecnico-giuridica.
3. Il procedimento arbitrale veniva istruito mediante assunzione di prove orali per testi e a mezzo di C.T.U. in relazione al seguente quesito: “Dica il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa e acquisite le necessarie informazioni anche presso pubblici uffici: 1) se e quali opere di competenza di non siano state Parte_1 eseguite o siano state eseguite con ritardo ad essa imputabile, determinando i costi che tale eventuale inadempimento avrebbe comportato per Controparte_1
2) se e quali opere di competenza di propedeutiche
[...] Controparte_1
a quelle di non siano state eseguite o lo siano state con ritardo ad Parte_1 essa imputabile, determinando i costi che tale eventuale inadempimento avrebbe comportato per 3) quali opere di competenza di Parte_1 [...] avrebbero dovuto essere eseguite entro il mese di dicembre 2007 Controparte_1 per consentire il montaggio del carter e in quanto tempo esse avrebbero potuto essere realizzate, determinandone il costo;
4) se i materiali di cui alla fattura n. 157 del 17.07.2006 di fossero congrui per quantità e qualità rispetto alla Parte_1 lavorazione richiesta, ossia in funzione della realizzazione del carter per il ponte sul fiume Brenta, e se tali materiali fossero utilizzabili in tutto o in parte anche per scopi diversi da quello per il quale erano stati acquistati e in caso positivo dica in che misura
e per quale valore;
5) quali costi abbia sostenuto per la Controparte_1 realizzazione e installazione del carter, nonché quali sarebbero stati i costi relativi al carter in base al contratto di subappalto”, e quindi deciso con il lodo qui impugnato, con il quale il Collegio arbitrale, a maggioranza – avendo l'arbitro di nomina Parte_1 depositato Relazione di dissenso – ha così statuito: “1) rigetta la domanda di
[...] diretta alla dichiarazione di risoluzione per Controparte_1 inadempimento di dei contratti inter partes di subappalto e di Parte_1
9 fornitura del 17.2.2006, nonché dell'accordo integrativo dei medesimi del 2.3.2007;
2) dichiara che è tenuta a pagare a le Parte_1 Controparte_1 seguenti somme: € 78.446,56 (iva compresa) a titolo di rimborso dei costi di lavorazione, trasporto e montaggio del carter non eseguiti;
€ 3.120,00 per i carterini;
€ 49.440,00 per il decapaggio;
€ 22.032,00 per il piano di varo;
€ 61.500,00 a titolo di penale per il ritardo nella costruzione della struttura portante del ponte, in totale
€ 214.538,56; 3) dichiara che è tenuta a pagare a Controparte_1 la somma di € 116.666,66 a titolo di trattenute in garanzia per la Parte_1 quota parte di fornitura e opere in subappalto effettivamente svolte da Parte_1
4) operata la compensazione tra le due predette somme, condanna
[...] Parte_1
a pagare a la somma di € 97.871,90, oltre interessi
[...] Controparte_1
e rivalutazione dalla domanda al saldo;
5) dichiara che Controparte_5 ha diritto di trattenere definitivamente i due assegni oggetto di sequestro giudiziario disposto dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Frattamaggiore, il 16.12.2009 confermato il 9.2.2010, ossia: assegno bancario non trasferibile n. 0022081587 08, senza data, emesso per l'importo euro 100.000,00= a favore di da Parte_1
e tratto sul c/c n. 23125 in essere presso la filiale di Controparte_5
Rovigo della , e assegno Controparte_6 bancario non trasferibile n. 0022081588 09, senza data, emesso per l'importo euro
150.000,00= a favore di da e pure tratto Parte_1 Controparte_5 sul c/c n. 23125 in essere presso la filiale di Rovigo della Controparte_6
; 6) dichiara la propria incompetenza a decidere sulla
[...] domanda di di risarcimento danni all'immagine; 7) pone a carico delle Parte_1 parti per metà ciascuna le spese della consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing.
, già liquidate in € 14.000,00 a titolo di compenso, oltre CP e Persona_1
IVA, e in € 277,50 per spese, con provvedimento dell'8.9.2021; 8) compensa integralmente le spese legali tra le parti, comprese quelle del ricorso per sequestro ante causam;
9) determina le spese del procedimento arbitrale, da pagare agli arbitri per un terzo ciascuno, in € 90.000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA, compresi gli acconti già versati, oltre il compenso per la segretaria quantificato in € 2.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e
IVA, compreso l'acconto già versato, che pone a carico delle parti per metà ciascuna, ferma la loro responsabilità solidale verso gli arbitri”.
10 4. Il lodo è stato impugnato in via principale da e in via incidentale Parte_1 da rispettivamente lamentando in fase rescindente i Controparte_1 seguenti vizi:
A) Parte_1
i) pronuncia del lodo fuori dei limiti della convenzione di arbitrato e violazione degli artt. 816 e 829, n. 4, c.p.c., per essersi gli arbitri riuniti in un luogo diverso dalla sede dell'arbitrato nonostante la previsione espressa della clausola compromissoria;
ii) manifesta contraddittorietà e violazione dei principi e delle norme in materia di risoluzione del contratto e recesso;
omessa pronuncia e omessa motivazione;
violazione dei principi del contraddittorio (art. 101 c.p.c.); violazione dell'art. 112
c.p.c., ossia del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
in ogni caso, violazione dei punti 9, 10 e 11 del primo comma dell'art. 829 c.p.c. (n. 9: “se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio”; n. 10: “se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia”; n. 11:
“se il lodo contiene disposizioni contraddittorie”);
iii) ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa pronuncia e motivazione;
ulteriori e differenti profili di manifesta contraddittorietà; elusione dei principi giuridici in materia di riconoscimento del controcredito e compensazione;
violazione dell'art. 115 c.p.c. (il lodo, partendo dall'errata valutazione per cui entrambe le parti avrebbero cessato di dare esecuzione ai contratti, cristallizzando alla fine di dicembre
2007 i reciproci adempimenti e inadempimenti, non solo non ha riconosciuto a il corrispettivo per il montaggio e la posa che questa si era comunque Parte_1 resa disponibile ad eseguire e che avrebbe potuto ancora eseguire, ma ha omesso di riconoscere alla stessa il corrispettivo per la lavorazione del in tal modo Per_2 violando anche la regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, posto che non aveva formulato una specifica domanda accertativa circa Controparte_1 la mancata lavorazione dello stesso); iv) violazione dei principi di interpretazione dei contratti e della legittima acquisizione e valutazione delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.) in ordine alla valutazione delle risultanze della C.T.U.; erroneità della relazione peritale;
mancata rinnovazione della C.T.U. e necessità della sua rinnovazione;
violazione dell'art. 829, co. 1, n. 9, c.p.c.;
v) omessa pronuncia e motivazione in merito ai danni subiti e rivendicati da violazione dei principi in materia di giurisdizione e competenza (il Parte_1
11 lodo non contiene alcuna analisi e conseguente pronuncia in merito ai danni rivendicati dalla , la quale pure aveva formalizzato, nelle conclusioni Pt_1 rassegnate nell'ambito del procedimento arbitrale, domanda di condanna di al pagamento dell'importo di € 946.614,39 (oltre iva, se ed in Controparte_1 quanto dovuta), secondo le voci, i titoli e le quantificazioni analiticamente rappresentate e documentate nella comparsa di costituzione e risposta di cui al precedente giudizio svoltosi avanti all'Autorità Giudiziaria r.g.n. 85157/2010);
B) Controparte_1
i) violazione dell'art. 829, co. 3, c.p.c., in relazione all'art. 1362 c.c.; violazione ed errata applicazione del principio di non contestazione (115 c.p.c.) nella parte in cui ha escluso che le opere “civili propedeutiche al varo” rientrassero nel contratto di subappalto (cfr. pp. 26 e 27 del lodo);
ii) violazione dell'art. 829, co. 3, c.p.c. in relazione all'art. degli artt. 1453 e ss.
c.c.; violazione ed errata applicazione dell'art. 1362 c.c. sotto un ulteriore profilo nella parte in cui ha rigettato la domanda di di risoluzione dei Controparte_1 contratti per grave inadempimento di , riscontrando “un reciproco Pt_1 inadempimento” poiché “non aveva realizzato il carter”, mentre Pt_1 CP_1
“non aveva ultimato le opere edili propedeutiche all'installazione del
[...] carter”, trascurando di operare in una prospettiva sinergica la disamina complessiva dei numerosi altri inadempimenti di Parte_1
iii) violazione dell'art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c.; nullità del lodo per non aver pronunciato sulle eccezioni proposte da nella parte in cui Controparte_1 ha riconosciuto in favore di parte delle “trattenute in garanzia” sul Parte_1 presupposto che si riferissero a lavori dalla stessa eseguiti;
iv) Violazione dell'art. 829, co. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1672 e 1458 c.c.; violazione ed errata applicazione della regola sul diritto al corrispettivo a seguito dello scioglimento consensuale del contratto, secondo cui l'appaltatore, ove il contratto si risolva per motivi non imputabili a una delle parti, ha diritto soltanto al corrispettivo per la parte di opera realizzata.
5. Fissata l'udienza di p.c. per la data del 9.5.2024, con previsione di trattazione cartolare;
precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione e quindi decisa nei termini che di seguito si espongono.
II
Ragioni della decisione.
12 A) L'appello (principale) di Parte_1
1. Il primo motivo – rubricato: “1) Pronuncia fuori dei limiti della convenzione di arbitrato: violazione degli artt. 816 e 829 n. 4 c.p.c.” – denuncia la nullità del lodo in ragione del fatto che alcune riunioni del Collegio arbitrale sarebbero state tenute dagli arbitri in Padova, anziché in Rovigo, come indicato nella clausola compromissoria.
1.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
1.2 Va in primo luogo rilevato come il parametro normativo ritenuto violato (art. 829, co. 1, n. 4, c.p.c.) non sia in realtà pertinente alla contestazione in esame. Detta disposizione, laddove sanziona con la nullità il lodo arbitrale che “ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato”, va invero interpretata nel senso che gli arbitri hanno l'obbligo di decidere su tutto il thema decidendum ad essi sottoposto e non oltre i limiti di esso (Cass., sez. 1, 18.9.2023, n. 26756). Si tratta, quindi, di una situazione del tutto diversa da quella dedotta dall'appellante, affatto sussumibile nella norma richiamata.
1.3 Sempre in via preliminare va ancora considerato che l'appellante non ha allegato quale pregiudizio le sia derivato dalla riunione degli Arbitri in un luogo diverso da quello indicato nella clausola compromissoria (“Il Collegio si riunirà a Rovigo e l'arbitrato sarà rituale secondo diritto”), affermando, anzi, essa stessa che si tratterebbe di una violazione solo formale. Ne consegue l'inammissibilità della censura, considerato che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza del denunciato error in procedendo.
1.4 La doglianza è inammissibile anche sotto altro profilo, ricorrendo la preclusione di cui all'art. 829, co. 2, c.p.c., non avendo la difesa di Parte_1 tempestivamente eccepito nella prima istanza o difesa utile la pretesa violazione della richiamata regola disciplinante lo svolgimento del procedimento arbitrale (cfr., Cass.,
Sez. 1, 18.9.2023, n. 26765; Cass., Sez. 1, 7.11.2022, n. 32740), eccezione il cui elemento presupposto era peraltro pienamente in grado di apprezzare, avendo partecipato alla riunione tenutasi presso lo studio in Padova di uno degli Arbitri.
1.5 La censura è in ogni caso infondata tenuto conto del fatto che l'art. 816 c.p.c. consente agli Arbitri di tenere udienza anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato se la convenzione di arbitrato non dispone diversamente, e nella specie le due clausole compromissorie azionate in causa nulla dispongono in merito.
13 2. Il secondo motivo – rubricato: “Manifesta contraddittorietà e violazione di principi e norme in materia di risoluzione del contratto e recesso;
omessa pronuncia ed omessa motivazione;
intervenuta violazione dei principi del contraddittorio (art. 101 c.p.c.); violazione dell'art. 112 c.p.c., ovvero principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
in ogni caso, violazione dei punti 9, 10 e 11 del primo comma dell'art. 829 c.p.c.” – impugna il lodo ex art. 829, co. 1, n. 9, 10 e 11 c.p.c., nella parte in cui, dapprima respinge la domanda principale di di Controparte_1 risoluzione dei contratti di riferimento per grave inadempimento della controparte contrattuale, (v. punto 1) del dispositivo: “rigetta la domanda di Parte_1 diretta alla dichiarazione di risoluzione per Controparte_1 inadempimento di dei contratti inter partes di subappalto e di Parte_1 fornitura del 17.2.2006, nonché dell'accordo integrativo dei medesimi del 2.3.2007”)
– negando, quindi, in tal modo, la sussistenza del presupposto sulla base del quale l'attrice aveva basato la propria richiesta risarcitoria – e poi, da un lato riconosce a il diritto a un ristoro, e dall'altro nega a il diritto a vedersi pagato CP_1 Pt_1 il pieno corrispettivo maturato. Risulterebbe, per l'effetto, evidente la contraddittorietà del lodo, in quanto gli arbitri, dopo aver rigettato la domanda di accertamento della legittimità della risoluzione dei contratti dichiarata da
[...]
hanno ritenuto di dover esaminare le reciproche domande sulla base Controparte_1 del solo presupposto che a far data dal 21.12.2007 entrambe avevano spontaneamente cessato di dare esecuzione ai contratti, cristallizzando a tale data i rispettivi adempimenti e inadempimenti, e questo nonostante l'assenza di altre domande delle parti dirette ad accertare la causa dello scioglimento e la – per contro chiara ancora in data 14.1.2008 – disponibilità manifestata da di voler Parte_1 dare corso al contratto per quanto di sua spettanza, con la conseguenza che una volta accertata l'illegittimità della dichiarazione di risoluzione espressa sostenuta da
(sul presupposto inadempimento di all'obbligazione Controparte_1 Pt_1 di montare il carter del ponte) doveva logicamente concludersi che l'eccezione (di inadempimento) formulata da era fondata ed era alla stessa dovuto l'intero Pt_1 corrispettivo, poiché se avesse posto in essere le condizioni per il CP_1 montaggio del carter il contratto sarebbe regolarmente proseguito e Pt_1 avrebbe potuto completare l'opera.
2.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
14 2.2 Va in primo luogo osservato che l'intero motivo si basa, nella sostanza, sulla contestazione del ragionamento seguito dagli arbitri, basato sul rilievo che, da un lato la dichiarazione di risoluzione espressa per colpevole inadempimento della controparte formulata dall'attrice non è fondata, e dall'altro che ciò nondimeno sussiste il diritto di quest'ultima al risarcimento dei danni, costituiti dal valore delle lavorazioni contrattualmente previste, ma non eseguite dalla , né da questa Pt_1 più realizzabili in ragione della avvenuta risoluzione consensuale dei contratti per mutuo consenso, essendosi entrambe le parti (dalla fine di dicembre 2007) astenute dal procedere oltre completando quanto di rispettiva competenza. Tale ragionamento, in tesi di parte impugnante risulterebbe viziato per manifesta contraddittorietà e violazione dei principi e delle norme in materia di risoluzione del contratto e di recesso;
omessa pronuncia ed omessa motivazione;
violazione dei principi del rispetto del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), nonché, in ogni caso, per violazione delle previsioni di cui all'art. 829, co. 1, n. 9, 10, 11 c.p.c. Viene, in altri termini, contestato, pur in difetto dell'espresso richiamo alla previsione di cui all'art. 829, co.
3, c.p.c. (corrispondente al secondo comma del testo in vigore ante 2.3.2006) e della puntuale individuazione delle norme di legge nello specifico disattese, la violazione delle norme di diritto disciplinanti la risoluzione del contratto e, di fatto, il comportamento tenuto dalle parti nella relativa esecuzione, nonché, sulla base degli stessi fatti, la violazione delle disposizioni dettate dal primo comma dell'art. 829, co.
1, nn. 9, 10, 11 c.p.c.
2.3 Quanto alla prima doglianza (fondata sulla impugnazione delle regole di diritto relative al merito della controversia sub specie di violazione delle norme in materia di risoluzione [artt. 1453 e ss. c.c.] e di recesso unilaterale [1373 c.c.] del contratto), si tratta di una contestazione che, pur astrattamente ammissibile – invero, nel caso in esame la convenzione di arbitrato [contenuta negli artt. 11 del contratto di fornitura e nell'art. 17 del contratto di subappalto], essendo stata stipulata il
17.2.2006 [prima, quindi, dell'entrata in vigore del D.L.gs 2.2.2006, n. 40], risulta regolata dal previgente art. 829 c.p.c., comma 2 [secondo cui “l'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”], costituente la legge che, in applicazione del sopravvenuto nuovo testo dell'art. 829 c.p.c., comma 3, ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in
15 mancanza di contraria previsione delle parti (cfr. Cass. S.U., sentenze 9 maggio
2016, n. 9284, 9285, 9341) – presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondata.
Riguardo al primo si osserva che il vizio di violazione falsa applicazione di norme di diritto va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione specifica delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella pronuncia impugnata (nella specie il lodo) che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito al giudice dell'impugnazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del
2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).
Riguardo al secondo va invece rilevato come il ragionamento seguito dagli arbitri risulti in realtà lineare ed esente da vizi interpretativi dei fatti di causa, avendo il collegio nello specifico ritenuto:
a) che la domanda dell'attrice ( di accertamento della Controparte_1 legittimità e fondatezza della propria domanda di risoluzione dei contratti di riferimento in ragione dell'omesso montaggio del carter da parte di Parte_1 non fosse accoglibile (cfr. Lodo, pag. 44 – 52: “(omissis) l'inadempimento lamentato da
è costituito dalla mancata fornitura e dal mancato montaggio del Controparte_1 carter. Se il mancato montaggio non è contestato (in quanto non ha ovviamente Parte_1 mai sostenuto il contrario, stante l'evidenza dei fatti), ciò che invece la convenuta contesta è il fatto di aver avuto comunque a disposizione (avendolo appositamente acquistato) il materiale oggetto di fornitura. Sul punto riesce a dimostrare tramite i documenti prodotti Parte_1 che il materiale durante la durata del rapporto con era stato Controparte_1 approvvigionato. Tale circostanza viene infatti confermata dal verbale del 23.05.2006 (allegato sub 26 dalla convenuta), redatto presso lo stabilimento di a Frattaminore alla Parte_1 presenza dell'Ing. in qualità di Direttore dei Lavori, del per l'attrice CP_7 Parte_3
e del sig. per la convenuta, nel quale si legge che “si è proceduti all'accertamento CP_8 dell'approvvigionamento delle materie prime per tutta la struttura da realizzare”, nonché dal verbale d'incontro del 17.07.2006 (si veda il doc. n. 46 di parte convenuta), redatto alla presenza dell'Ing. e di un incaricato per parte, nel quale al punto 9 viene precisato CP_7 che “L' prende atto della presenza presso lo stabilimento delle Controparte_9 Pt_1 lamiere necessarie per la realizzazione del carter”. L'Ing. ha peraltro Testimone_1 confermato anche all'udienza del 10.06.2019, nella quale è stato sentito come testimone, di
16 aver constatato l'esistenza dei materiali di costruzione del carter, rispondendo al cap. 11 della memoria di da parte sua ha fatto rilevare che il Parte_4 costo di tale materiale, pari a € 200.000,00 (v. il contratto di fornitura del 17.2.2006), le era stato addebitato da con la fatt. n. 157/2006 del 17.7.2006 per € 200.000,00, Parte_1 meno ritenuta a garanzia 5% pari a € 10.000,00, € 190.000,00 più Iva, totale € 228.000,00
(doc. 6 ), e che tale fattura era stata da essa pagata a attraverso parte Pt_1 Pt_1 dell'importo dell'assegno di € 350.000,00 consegnatole alla firma dell'atto integrativo del
2.3.2007 (v. imputazione fatta dalla stessa risultante dal doc. 8 di Pt_1 CP_1
. La contestazione che formula in ordine al materiale
[...] Controparte_1 necessario per costruire il carter è che la convenuta non ha dato prova di avere il carter pronto nel periodo di novembre-dicembre 2007, quando l'attrice insisteva con affinché Parte_1 procedesse al relativo montaggio. Sul punto, la difesa di è molto chiara, in Parte_1 quanto sostiene che il proprio onere probatorio avrebbe dovuto semmai essere assolto nel momento in cui davvero il cantiere fosse stato pronto per la consegna del carter. E qui occorre prendere in esame l'inadempimento che addebita all'attrice, ossia il dislivello Parte_1 tra la spalla del ponte e la soletta di impalcato. (omissis) La prova principale che la convenuta fornisce è rappresentata infatti dal verbale del 13.12.2007, nel quale viene dato atto dell'impossibilità per di iniziare le lavorazioni di montaggio del carter. Viste le Parte_1 contestazioni sollevate dall'attrice anche in relazione a tale ultimo verbale (così come era stato contestato quello dell'11.05.2007), si ritiene di dover adottare il medesimo criterio di valutazione dell'attendibilità di quanto riportato tramite un confronto con tutti gli altri elementi probatori emersi nel corso del giudizio. Ebbene, se il contenuto del verbale dell'11.05.2007 è stato smentito da documentazione fotografica e testimonianze, lo stesso non può dirsi in merito al verbale del 13.12.2007, il cui contenuto viene anzi confermato dai testi di entrambe le parti.
Non è infatti solo l'Ing. a confermare che quanto riportato nel verbale (seppur Testimone_1 in maniera piuttosto generica nella descrizione, ma chiarendo che “non è stato ancora realizzato dalla l'accesso al ponte per consentire il montaggio del carter”) CP_1 corrisponde a quanto dallo stesso riscontrato nella data di redazione del verbale, ma sono anche i testi di parte attrice a confermare l'esistenza del dislivello. Le testimonianze divergono in merito all'entità dello stesso e ai tempi necessari per porvi rimedio, ma sul punto può ritenersi congrua la valutazione operata dal CTU, che ha indicato in 40 centimetri la misura del dislivello (essendo stata la misura indicata da due testimoni) e in due giorni il tempo necessario per rimuovere tale dislivello. Non coglie nel segno, a parere del Collegio, l'osservazione di
(espressa anche nella comunicazione del 14.12.2007, allegata sub Controparte_1
45), secondo cui sarebbero state a carico di tutte le “opere provvisionali e le Parte_1 strutture ausiliarie, ogni altra lavorazione ed onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni di Capitolato”, in quanto si reputa assodato il fatto che alla convenuta non competessero comunque opere edili. Quanto, seppur genericamente, riportato nel verbale del 13.12.2007 trova dunque conferma anche nelle dichiarazioni rese dai
17 testimoni citati da pertanto il Collegio deve prenderne atto come Controparte_1 circostanza pacifica. Peraltro, dalle testimonianze è emersa anche un'ulteriore circostanza, ossia che non era possibile procedere al montaggio del carter accedendo dall'altra sponda del
Brenta. Il Geom. , rispondendo ad una richiesta di chiarimenti, precisava infatti Persona_3
“che l'unico punto di accesso per andare sopra il ponte era quello in cui c'era il dislivello”. E non risulta comunque che abbia mai insistito sostenendo che dal Controparte_1 lato opposto del ponte vi fosse la possibilità di accedere, essendosi invece sempre limitata a replicare a in merito alla questione del dislivello. Alla luce degli elementi Parte_1 raccolti, il Collegio non può che riscontrare un reciproco inadempimento. Da un lato
[...] non aveva ultimato le opere edili propedeutiche all'installazione del carter. Controparte_1
Dallo scambio di corrispondenza si notano anche alcune contraddizioni nella versione dell'attrice: se infatti al 30.10.2007 dichiarava che avrebbe terminato le lavorazioni relative alla soletta di impalcato entro il 19.11.2007 (si veda doc. n. 19 di parte convenuta), nella comunicazione del 14.12.2007 – in risposta a che il giorno precedente Parte_1 lamentava ancora il dislivello – ricordava alla convenuta come il Controparte_1 contratto di subappalto prevedesse a carico del subappaltatore anche le “opere provvisionali e le strutture ausiliarie, ogni altra lavorazione ed onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte” (come da doc. n. 45 di parte attrice). Dall'altro lato non aveva Parte_1 realizzato il carter e tale circostanza viene confermata dalla stessa convenuta nella lettera del
13.12.2007 (che produce quale doc. n. 22), nella quale – oltre a lamentare l'impossibilità di dar corso al montaggio delle ulteriori opere di propria competenza per il perdurante inadempimento di – conclude precisando espressamente “che per Controparte_1 il futuro procederemo alla realizzazione delle opere di nostra competenza solo dietro vostra comunicazione scritta contenente l'esatta descrizione dello stato dei luoghi e delle opere da voi realizzate”. Tenuto conto che l'ultima opera rimasta a carico di era Parte_1 rappresentata per l'appunto dalla realizzazione e dal montaggio del carter, l'affermazione della convenuta riportata nella comunicazione del 13.12.2007 non può che essere interpretata come la conferma del fatto che il carter in tale data non fosse pronto (circostanza che Parte_1 riconduce comunque all'inadempimento di . Sul punto, la Controparte_1 giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che, nei contratti con prestazioni corrispettive, ove una delle parti giustifichi la propria inadempienza con l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico ma anche e soprattutto dei rapporti di proporzionalità e corrispettività esistenti tra le prestazioni inadempiute, per stabilire se l'inadempimento o la prospettiva di inadempimento di una parte giustifichi il rifiuto di esecuzione della prestazione dovuta dall'altra; a tal fine il giudice non deve avere riguardo alle sole obbligazioni principali dedotte in contratto (e quindi, nell'appalto così come nel subappalto, il pagamento del compenso per il committente/subappaltante ed il compimento dell'opera per
l'appaltatore/subappaltatore), ma anche a quelle secondarie cui le parti, nell'esplicamento
18 della loro autonomia contrattuale, abbiano attribuito carattere di essenzialità sul piano sinallagmatico (fra le altre, Cass. 336/13, 19879/11, 20678/05, 21479/05). Ai fini della valutazione della sussistenza dell'inadempimento nei contratti sinallagmatici, quindi, il giudice deve tener conto di tutte le circostanze rilevanti e, segnatamente, delle eventuali negligenze di entrambe le parti, l'una nei confronti dell'altra. Ebbene, durante tutto il corso del rapporto le parti hanno tenuto condotte tali da portarle ad addebitarsi reciproci inadempimenti: Parte_1 lamentava ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze,
[...] Controparte_1 lamentava ritardi nell'esecuzione delle opere a carico della convenuta. Ai soli fini della determinazione della legittimità o meno della risoluzione dichiarata da Controparte_1
il Collegio ritiene di doversi soffermare principalmente sul comportamento delle parti nel
[...] periodo di novembre/dicembre 2007 (comportamento dal quale si è giunti alla risoluzione dei contratti). Tentando di compiere una valutazione come quella che la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata richiede, si può sostenere che l'inadempimento addebitato a
– ossia la mancata eliminazione del dislivello che impediva Controparte_1
l'accesso al ponte da parte della convenuta – fosse un inadempimento di lieve entità (lieve se rapportata all'oggetto del contratto di subappalto nella sua interezza), colmabile secondo i testimoni, ma soprattutto secondo il CTU (al cui parere e alle cui valutazioni tecniche il Collegio ritiene di riportarsi) in due giorni di lavoro. Dall'altro lato vi è l'inadempimento addebitato a
ossia la mancata realizzazione del carter, quindi la mancata lavorazione delle Parte_1 lamiere che la convenuta aveva acquistato in funzione del cantiere oggetto di causa e che le aveva già pagato, come sopra evidenziato. Sul punto, nessuna delle Controparte_1 parti ha mai indicato precisamente quanto tempo sarebbe occorso per predisporre il carter e, di conseguenza, tale aspetto non è stato reso neppure oggetto di quesito da sottoporre al CTU.
Tuttavia, nel proprio elaborato peritale l'Ing. ha affrontato l'argomento, per Persona_1 replicare ad alcune osservazioni del CTP di parte convenuta. Per esempio, a pag. 60 della perizia il CTU – per giustificare l'inutilità di un accesso presso la sede di per Parte_1 verificare in loco la presenza dei materiali lavorati – si può leggere quanto segue: “dato che il loro materiale di partenza (le lamiere in acciaio inox da 1,5 mm) fa parte delle normali scorte
a magazzino, e che lo si può calandrare (cioè curvare) in pochissimo tempo, se anche il CTU ne riscontrasse la presenza sul posto potrebbe permanere il dubbio che quel materiale sia stato preparato appositamente per l'occasione”. A detta del CTU, quindi, il tempo necessario per lavorare i materiali e predisporre il carter sarebbe stato inferiore al tempo necessario per avvertire che sarebbe sceso a constatare la situazione e al tempo necessario Parte_1 per arrivare a Frattaminore. Questa supposizione trova conferma poi nella replica del CTU alle osservazioni del CTP Ing. Alle pagine 86 e 87 dell'elaborato, infatti, l'Ing. Per_4 Persona_1 risponde alle contestazioni sul mancato sopralluogo lamentato dal consulente di parte convenuta, il quale – volendo insistere sull'importanza dell'accesso alla sede di Parte_1
e sul fatto che non vi sarebbe stato il tempo materiale per preparare il carter in vista del suo arrivo – sostiene che la produzione del carter avrebbe richiesto almeno quattro settimane di
19 lavoro, con squadre di vari operai impegnati nella costruzione dei manufatti, ridicolizzando quasi l'affermazione del CTU che aveva invece accennato al fatto che sarebbero stati sufficienti due giorni. E proprio a pag. 86 e all'inizio di pag. 87, per replicare dettagliatamente alle osservazioni del consulente di parte, il CTU si adopera dunque nella descrizione dei lavori che avrebbero portato alla realizzazione del carter e alla quantificazione del tempo necessario ad eseguirli, arrivando alla conclusione che sarebbero bastate poche ore. Il Collegio Arbitrale non può che prenderne atto e considerare quindi l'inadempimento di colmabile in Parte_1 poche ore. Dovendo soppesare l'entità dei reciproci inadempimenti, ne consegue un giudizio di equivalenza atteso che entrambe le attività a carico dell'una e dell'altra parte avrebbero richiesto un paio di giorni di tempo o addirittura meno. Facendo ricorso ad un altro criterio di valutazione che la giurisprudenza sopra citata suggerisce al giudicante, considerando
l'elemento cronologico è indubbio che l'obbligazione che avrebbe dovuto essere adempiuta per prima è quella a carico di trattandosi di opera propedeutica al Controparte_1 montaggio del carter, ossia un'opera senza la quale è stato reso impossibile a Parte_1 eseguire l'obbligazione a proprio carico. Se il mero dato cronologico non può essere ritenuto determinante nella valutazione comparativa delle condotte dei contraenti, è pur vero che nel caso di specie la valutazione sull'importanza delle singole inadempienze nel loro rapporto di dipendenza e di proporzionalità non conduce ad un risultato diverso, atteso che – a parità di importanza in termini di tempo, stando alle indicazioni fornite per entrambe dal CTU – una delle obbligazioni (quella di dipendeva dall'altra. Nel caso di specie, Parte_1 [...] non ha consentito – con la propria condotta – il montaggio del carter da parte Controparte_1 di Per quanto esposto, la domanda di accertamento di intervenuta risoluzione Parte_1 dei contratti di fornitura e di subappalto avanzata dall'attrice non appare meritevole di accoglimento”);
b) che non vi fosse una contrapposta domanda della convenuta ( Parte_1 di risoluzione dei contratti per inadempimento della committente né Controparte_1 comunque di accertamento – per il caso di mancato accoglimento della domanda di risoluzione formulata da – delle ragioni che avevano Controparte_1 condotto allo scioglimento dei vincoli contrattuali tra le parti (cfr. Lodo, pag. 52 – 55:
“Dal rigetto della domanda attorea di accertamento e dichiarazione di intervenuta risoluzione di diritto per causa addebitabile a discendono le seguenti considerazioni e Parte_1 conseguenti decisioni in ordine a tutte le domande formulate da entrambe le parti. Occorre innanzitutto sottolineare che il Collegio non è stato chiamato ad esprimersi – in caso di mancato accoglimento della domanda di risoluzione formulata da – sulle Controparte_1 ragioni che hanno condotto allo scioglimento dei vincoli contrattuali tra le parti. La convenuta, infatti, si è limitata a chiedere il rigetto della domanda di accertamento e dichiarazione di intervenuta risoluzione per l'inadempimento ad essa contestato, senza chiedere a sua volta che venisse accertata e dichiarata la risoluzione per inadempimento di Controparte_1
La volontà di ottenere una pronuncia in tal senso non si può nemmeno ricavare
[...]
20 implicitamente dal contenuto delle altre domande formulate da atteso che – Parte_1 per riassumerle – quest'ultima si è costituita nel procedimento arbitrale al fine di chiedere: -
l'accertamento dell'illegittimità e dell'infondatezza della risoluzione contrattuale intimata da
- l'accertamento dell'insussistenza del credito a qualunque titolo Controparte_1 vantato nei suoi confronti da - l'accertamento della non Controparte_1 imputabilità a suo carico delle voci di costo, degli oneri e dei danni lamentati dall'attrice; -
l'accertamento dell'inadempimento di “nell'esecuzione della sua Controparte_1 prestazione di corrispondere il corrispettivo contrattuale” (mentre nessuna menzione viene fatta da in ordine alla mancata realizzazione di opere propedeutiche da parte Parte_1 dell'attrice che avrebbero impedito alla convenuta di eseguire le proprie prestazioni); - la conseguente consegna in suo favore degli assegni di € 100.000,00 quale residuo corrispettivo
e di € 150.000,00 a titolo di trattenute a garanzia;
- la condanna di Controparte_1 al pagamento della somma di € 946.614,39 (oltre IVA se ed in quanto dovuta) per una serie di voci che si andranno in seguito a trattare. Da nessuna delle domande di può Parte_1 ricavarsi la volontà di ottenere la dichiarazione di risoluzione dei contratti per causa imputabile
a Ed è pacifico in giurisprudenza che la domanda di risoluzione del Controparte_1 contratto non possa ritenersi implicitamente contenuta nella richiesta di rigetto della domanda attorea e di condanna della controparte al risarcimento del danno (fra le altre, Cassazione civile, sez. III, 08.05.2012, n. 6926). Anche volendo valutare se nelle difese di Parte_1 possa ravvisarsi una implicita eccezione di inadempimento (desumibile da quanto sostenuto nel corso del giudizio), si osserva come negli atti di causa la convenuta abbia sì riconosciuto espressamente di non aver provveduto al montaggio del carter a causa degli ostacoli frapposti da ma come abbia sempre sostenuto di aver eseguito tutte le altre Controparte_1 opere di propria competenza, tanto da riassumere le ragioni di fondatezza delle proprie domande riconvenzionali (pag. 16 della replica conclusionale) con l'espressione non Pt_1 ha percepito le somme per attività eseguite, peraltro oggetto di accordo” (con evidente riferimento ai due assegni di cui chiede la consegna). Dalle affermazioni della convenuta emerge la convinzione di avere diritto al residuo corrispettivo a fronte del corretto adempimento alle proprie obbligazioni (fatta eccezione per il montaggio del carter, in ordine al quale già nell'atto di costituzione con contestuale nomina di arbitro, a pag. 28, Parte_1
– nel ribadire il proprio diritto al saldo di € 100.000,00 – precisa “fatta salva la
[...] valutazione, in termini economici, del solo intervento di montaggio del carter che non è stato eseguito anche per ragioni estranee alla volontà della ”). Se dunque un'eccezione di Pt_1 inadempimento possa anche ricavarsi dalle difese della convenuta, la stessa si limiterebbe alla prestazione specifica del montaggio del carter. Ma, come sopra già evidenziato, alla data del
13.12.2007 confermava espressamente di non aver iniziato neppure le Parte_1 lavorazioni del carter. In ogni caso, la valutazione imposta al Collegio dovrebbe fondarsi sui criteri indicati dalla giurisprudenza (tra le più recenti, Cassazione civile, sez. III, 29.01.2021,
n. 2154): “Per stabilire, in concreto, se l'eccezione di inadempimento (articolo 1460 del codice
21 civile) sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico- sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte”. Se il dislivello ha sicuramente determinato un impedimento al montaggio del carter, non si può sostenere che abbia ostacolato la lavorazione delle lamiere presso lo stabilimento della convenuta. La causalità e la proporzionalità che la Corte di Cassazione impone di valutare potrebbe anche ritenersi sussistente tra l'inadempimento di e il mancato montaggio Controparte_1 del carter da parte di ma l'inadempimento della convenuta è iniziato in una Parte_1 fase precedente, ossia quella di costruzione del carter, che nella comunicazione del 13.12.2007 pretenderebbe di subordinare ad una controprestazione dell'attrice dalla quale Parte_1 in realtà non dipende direttamente (incidendo infatti il dislivello solo sulla fase del montaggio del carter e non sulla sua realizzazione)”);
c) che i contratti (di fornitura, di subappalto e l'integrazione del 2.3.2007) avessero esaurito i propri effetti, essendosi le parti astenute dal darvi ulteriore esecuzione (rilievo che gli arbitri potevano comunque fare, considerato che è rilevabile d'ufficio la risoluzione consensuale del contratto, se rilevante ai fini della decisione, per essere lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale), sicché si rendeva necessario procedere alla disamina di quali fossero le posizioni di credito-debito tra le parti alla data della intervenuta risoluzione dei rapporti (21.12.2017), pervenendo, per l'effetto, alle liquidazioni di cui ai punti da 2) a 5) del dispositivo del lodo, non dipendendo il credito risarcitorio di dal colpevole inadempimento di Controparte_1 con riguardo alla realizzazione del carter (omissione realizzativa Parte_1 effettivamente esistente, ma comparativamente non di gravità tale da giustificare la risoluzione dei contratti), ma dalla mancata, o inadeguata, realizzazione delle lavorazioni indicate a pag. 61 del lodo (cfr. Lodo, pag. 55 – 68: “Il Collegio, pertanto, dopo aver rigettato la domanda di accertamento della legittimità della risoluzione dichiarata da in assenza di altre domande delle parti dirette ad accertare la Controparte_1 causa dello scioglimento dei vincoli contrattuali, ritiene di dover esaminare le domande avanzate dalle parti sul presupposto che – a far data dal 21.12.2007 – entrambe hanno cessato di dare esecuzione ai contratti, cristallizzando a tale data i reciproci adempimenti e inadempimenti (omissis)”).
2.4 Quanto agli altri pretesi profili di nullità, anche questi risultano infondati.
Il presupposto di partenza “in fatto” è sempre lo stesso: in tesi di parte il Pt_1 lodo sarebbe contraddittorio perché, nonostante la reiezione della domanda di
[...]
[...] di risoluzione dei contratti per inadempimento della Controparte_10 controparte, sarebbe stato negato a quest'ultima il “diritto al pieno corrispettivo maturato”, ed anzi sulla relativa domanda di pagamento il lodo non si sarebbe pronunciato, così configurandosi una “omissione di pronuncia”, o quanto meno una
“mancata motivazione”. Inoltre, una volta rigettata la domanda di risoluzione per inadempimento, il Collegio Arbitrale non avrebbe potuto ritenere risolto il contratto e
“non avrebbe dovuto riconoscere nulla a . In ciò consisterebbe l'ulteriore CP_1 vizio di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
2.4.1 Ciò posto, va in primo luogo esclusa la rilevanza dei fatti in contestazione sub art. 829, co. 1, n. 10, c.p.c., concernente la pronuncia in rito che definisce il procedimento per un impedimento processuale, nella specie all'evidenza insussistente.
2.4.2 Quanto alla nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c. (nullità per il caso in cui il lodo contenga disposizioni contraddittorie), deve richiamarsi il principio costantemente affermato in giurisprudenza per cui detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cass., Sez. II, 9.6.2021, n.
16077; Cass., sez. I, 5.2.2021, n. 2747; Cass., Sez. I, 28.5.2014, n. 11895).
Tale “impossibilità assoluta” nel caso in esame all'evidenza non sussiste, e a ben vedere risulta esclusa dalla stessa società appellante, che dimostra di aver ben compreso l'iter logico della decisione, sebbene ritenga di non condividerlo.
2.4.3 Anche la contestata violazione dell'art. 112 c.p.c. non appare riconducibile ad alcuno dei motivi di cui all'art. 829 c.p.c.
In ogni caso, in disparte la “non pertinenza” al paradigma normativo invocato dall'appellante, è sufficiente una semplice lettura del lodo e delle conclusioni assunte dalle parti nel giudizio arbitrale (riportate da pag. 14 a pag. 20 del lodo) per rendersi conto dell'infondatezza della doglianza: aveva invero chiesto Controparte_1 che, “anche in ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione”, venisse accertato: a) che “nulla è dovuto da a;
b) che Controparte_1 Parte_1
“ha diritto alla restituzione e comunque a trattenere Controparte_1
23 definitivamente” gli ultimi due assegni (rispettivamente di 100.000,00 euro e di
150.000,00 euro) previsti dall'accordo integrativo già menzionato a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dell'opera; c) che doveva a Pt_1 CP_1 la somma di euro 614.992,23, in parte a titolo di risarcimento per i costi
[...] sopportati per le lavorazioni non eseguite dalla controparte e in parte a titolo di penale per il ritardo, con relativa condanna della medesima , la quale aveva a Pt_1 propria volta chiesto, tra l'altro, la condanna di al pagamento Controparte_1 del “corrispettivo contrattuale”, nonché l'accertamento che nulla era ed è dovuto a
“a qualunque titolo e/o per qualsivoglia ragione”. Controparte_1
A fronte di tali domande, il lodo, pur rigettando la domanda risolutoria per grave inadempimento, ha riconosciuto a il ristoro dei danni subiti a Controparte_1 causa degli inadempimenti di già verificatisi al momento della estinzione del Pt_1 rapporto (per il mancato decapaggio, per i carterini, per il piano di varo: cfr. rispettivamente punti A3, A5 e A1 del lodo), nonché l'applicazione della penale prevista dal contratto per il ritardo con cui aveva eseguito alcune delle Pt_1 lavorazioni commessele (cfr. pp. 64 e 65). Ha altresì accertato che “a far data dal
21.12.2007” entrambe le parti “hanno cessato di dare esecuzione ai contratti, cristallizzando a tale data i reciproci adempimenti e inadempimenti” (pag. 55), evidenziando che “l'inadempimento della convenuta” “è iniziato in una fase precedente, ossia quella di costruzione del carter, che nella comunicazione del
13.12.2007 pretendeva di subordinare a una controprestazione Parte_1 dell'attrice dalla quale in realtà non dipendeva direttamente (incidendo infatti il dislivello solo sulla fase del montaggio del carter e non della sua realizzazione)” (pag.
55). Ha ancora aggiunto che “alla data del 13.12.2007 confermava Parte_1 espressamente di non aver iniziato neppure le lavorazioni del carter” (pag. 54), precisando pure, nella medesima comunicazione del 13.12.2007, che “per il futuro procederemo alla realizzazione delle opere di nostra competenza solo dietro Vostra comunicazione scritta” (pag. 57 del lodo).
In relazione alla domanda di di ottenere il pagamento del corrispettivo per Pt_1
l'attività eseguita, il lodo ha dunque ritenuto “pacifico” che alla data dell'interruzione del rapporto non aveva ancora cominciato la lavorazione delle lamiere per Pt_1 realizzare il carter e che il trasporto e il montaggio del carter non erano stati eseguiti da Parte_1
Risulta, pertanto, coerente e conforme a logica il rigetto della domanda di Pt_1 di pagamento del “corrispettivo contrattuale”, dal momento che essa non poteva
24 pretendere un corrispettivo per quanto non eseguito – a maggior ragione considerato che non aveva avanzato alcuna domanda a titolo di mancato guadagno diretta ad addebitare a la risoluzione dei contratti (cfr. pp. 57 e 58 Controparte_1 del lodo) – risultando “pacifico che la rata a saldo di cui all'atto integrativo (per l'importo di € 100.000,00) debba intendersi una quota parte del maggior importo corrispondente alla lavorazione e trasporto e al montaggio del carter”, che Pt_1 non ha eseguito (pag. 57). Al contempo, è stato riconosciuto a Controparte_1
“il rimborso di quanto corrisposto a per la lavorazione, il trasporto e Parte_1 il montaggio del carter che la convenuta non ha mai realizzato” (pag. 62 del lodo).
Così stando le cose non si configura alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., né una
“omessa pronuncia”, avendo il Collegio arbitrale pronunciato su tutte le domande proposte dalle parti, tanto più che aveva precisato e riconosciuto nel corso Pt_1 del giudizio arbitrale che dall'importo residuo del corrispettivo previsto dal contratto di subappalto andava detratto il costo dell'intervento di montaggio del carter non eseguito da (cfr. Lodo, pag. 53/54: “Anche volendo valutare se nelle difese di Pt_1 possa ravvisarsi una implicita eccezione di inadempimento (desumibile da Parte_1 quanto sostenuto nel corso del giudizio), si osserva come negli atti di causa la convenuta abbia sì riconosciuto espressamente di non aver provveduto al montaggio del carter a causa degli ostacoli frapposti da ma come abbia sempre sostenuto di aver Controparte_1 eseguito tutte le altre opere di propria competenza, tanto da riassumere le ragioni di fondatezza delle proprie domande riconvenzionali (pag. 16 della replica conclusionale) con
l'espressione non ha percepito le somme per attività eseguite, peraltro oggetto di Pt_1 accordo” (con evidente riferimento ai due assegni di cui chiede la consegna). Dalle affermazioni della convenuta emerge la convinzione di avere diritto al residuo corrispettivo a fronte del corretto adempimento alle proprie obbligazioni (fatta eccezione per il montaggio del carter, in ordine al quale già nell'atto di costituzione con contestuale nomina di arbitro, a pag. 28,
– nel ribadire il proprio diritto al saldo di € 100.000,00 – precisa “fatta salva la Parte_1 valutazione, in termini economici, del solo intervento di montaggio del carter che non è stato eseguito anche per ragioni estranee alla volontà della ”. Se dunque un'eccezione di Pt_1 inadempimento possa anche ricavarsi dalle difese della convenuta, la stessa si limiterebbe alla prestazione specifica del montaggio del carter. Ma, come sopra già evidenziato, alla data del
13.12.2007 confermava espressamente di non aver iniziato neppure le Parte_1 lavorazioni del carter”).
In sintesi, diversamente da quanto contestato, il Collegio non ha addebitato a alcun danno da risoluzione, bensì, da un lato si è pronunciato “sulle partite Pt_1 di dare e avere tra le parti” a seguito dell'estinzione del rapporto (pag. 62 del lodo)
e, dall'altro ha riconosciuto a il ristoro per i pregiudizi subiti a Controparte_1
25 causa dei pregressi inadempimenti di , già maturati al momento Pt_1 dell'interruzione del rapporto.
Come noto, il vizio di ultra ed extra petizione si configura soltanto se viene attribuito un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, rimanendo il giudice libero, non soltanto di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate dalle parti, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (cfr. Cass.,
Sez. Lav., 5.10.1998, n. 9887).
L'appellante sostiene che, una volta rigettata la domanda di risoluzione per grave inadempimento di , il lodo non avrebbe potuto dichiarare risolto il contratto Pt_1 per altri motivi (volontà comune delle parti o recesso della committente).
L'assunto, come già detto, non ha pregio alla luce dell'insegnamento della Suprema
Corte, che in più occasioni ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel caso in cui si attribuisca alla parte un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato rispetto a quello richiesto, con la conseguenza che, proposta una domanda di risoluzione per inadempimento del contratto, non è ultra petita la pronuncia che ritenga il contratto risolto, non già per inadempimento del convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione (derivante da condizioni oggettive o soggettive delle parti), statuendo sui reciproci rapporti di dare e avere tra le stesse (cfr. Cass., Sez. II, ord. 15.6.2020, n. 11466; cfr., anche, Cass., Sez. I,
6.3.2020, n. 6480). Con l'ulteriore considerazione che la risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, essendo lo scioglimento per mutuo consenso un fatto “oggettivamente estintivo” dei diritti nascenti dal negozio, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato d'ufficio dal giudice (cfr. Cass.,
Sez. Lav., 28.9.2018, n. 23586; Cass., Sez. II, 20.6.2012, n. 10201), con valutazione che costituisce apprezzamento di merito (cfr. Cass., Sez. III, 27.11.2006, n. 25126), come tale insindacabile ai sensi dell'art. 829 c.p.c.
Da ultimo, è appena il caso di aggiungere che anche laddove si ritenesse precluso al lodo di dichiarare comunque risolto il rapporto, nonostante la reiezione della domanda risolutoria per grave inadempimento, non ne deriverebbe comunque alcuna utilità alla , la quale non potrebbe pretendere il pagamento di un corrispettivo per Pt_1
26 attività non eseguite, né potrebbe esimersi dal ristorare i danni subiti da CP_1 per gli inadempimenti già maturati in precedenza.
[...]
2.4.4 Quanto, infine, al contestato vizio di nullità ex art. 829, comma 1, n. 9,
c.p.c., consistente – in tesi – nel non aver potuto prendere posizione sulla “valenza” delle condotte contrattuali a cui gli arbitri hanno attribuito significato risolutorio, apprezzando la convergenza delle volontà delle parti di non dare più attuazione al rapporto, non se ne ravvisa la sussistenza, essendo stato certamente dibattuto il tema dell'esaurimento dei rapporti contrattuali di riferimento, in ordine al quale le parti non hanno subito preclusioni nel dedurre le ragioni per cui i contratti avrebbero dovuto invece ritenersi ancora efficaci.
3. Il terzo motivo – rubricato: “Ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa pronuncia e motivazione;
ulteriori e differenti profili di manifesta contraddittorietà; elusione dei più elementari principi giuridici in materia di riconoscimento del controcredito e compensazione;
violazione dell'art. 115 c.p.c.” – denuncia la nullità del lodo sub specie di violazione delle indicate disposizioni nella parte in cui, esaminate le domande avanzate dalle parti sul presupposto che a far data dal
21.12.2007 entrambe avevano cessato di dare esecuzione ai contratti, cristallizzando a tale data i reciproci adempimenti e inadempimenti, non solo non ha riconosciuto alla il corrispettivo per il montaggio e la posa, che l'appaltatrice avrebbe ben Pt_1 potuto ancora eseguire, ma ha addirittura omesso di riconoscere alla stessa il corrispettivo per la lavorazione del carter, con ciò violando anche la regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, dal momento che on aveva CP_1 formulato una specifica domanda accertativa al Collegio circa la mancata lavorazione dello stesso, con la conseguenza che processualmente la circostanza doveva ritenersi pacifica e preclusa ogni indagine probatoria sul punto. Il lodo sarebbe poi ulteriormente viziato per omessa pronuncia, o quanto meno per omessa motivazione, laddove ha ritenuto comparabili in punto di gravità i due inadempimenti (di CP_1 alla realizzazione dell'opera di eliminazione del dislivello e di alla Pt_1 realizzazione del carter), non cogliendo, o comunque minimizzando, l'intento “doloso o comunque proditorio” di all'evidenza volto, non tanto a contestare un CP_1 inadempimento dopotutto non significativo della controparte, ma a procurarsi un
“pretesto” per escluderla dal cantiere in violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto.
3.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
27 3.2 In disparte il rilievo preliminare che non risulta neppure specificata la ragione di nullità, tra quelle previste dall'art. 829 c.p.c., che viene fatta valere, e che, come nel precedente, vengono articolate censure eterogenee, l'una sovrapposta all'altra, le censure risultano all'evidenza inammissibili in quanto attinenti unicamente alla valutazione dei fatti e delle prove compiuta dagli arbitri, che non può però essere sindacata nella fase (rescindente) del giudizio, non essendo consentito attraverso l'indicazione di (solo) generiche violazioni di legge far rientrare nei casi tassativi di cui all'art. 829 c.c. doglianze sostanzialmente attinenti all'apprezzamento insindacabile delle risultanze probatorie e dei fatti compiuto dagli arbitri.
3.3 Si tratta comunque di rilievi infondati.
lamenta una supposta “omessa pronuncia e motivazione” in quanto il Pt_1
Collegio arbitrale non le avrebbe riconosciuto “il corrispettivo per la lavorazione del carter”, con ciò in tesi violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) sul presupposto che non avrebbe Controparte_1 formulato una specifica domanda di accertamento circa tale mancata lavorazione.
Ora, l'attrice ( aveva chiesto di accertare che nulla era dovuto Controparte_1 alla convenuta ( , la quale, a sua volta, aveva formulato una domanda Parte_1 speculare di accertamento negativo, il che già esclude la contestata violazione dell'art. 112 c.p.c.; va poi aggiunto che nel quantificare i danni Controparte_1 sofferti a causa degli inadempimenti di , aveva espressamente allegato e Pt_1 documentato il costo per “l'acquisto delle lamiere necessarie per la realizzazione del carter” e “per la realizzazione del carter” (cfr. pag. 7 della domanda di arbitrato), con ciò deducendo, appunto, la mancata esecuzione delle relative lavorazioni da parte di
. Senza poi dire che durante tutto il corso del procedimento arbitrale è stata Pt_1 contestata da la circostanza che avesse realizzato il Controparte_1 Pt_1 carter.
Altrettanto infondato è poi il presupposto (di fatto) su cui viene fondata la censura,
e cioè che avesse realizzato il carter. Sul punto, come già detto, il lodo ha Pt_1 escluso tale circostanza, rilevando, con motivazione lineare ed esente da censure, che la si era soltanto approvvigionata del materiale, ma non lo aveva Pt_1 lavorato per realizzare il carter. È dunque logico e coerente con tali accertamenti che non sia stato riconosciuto alcunché a per la lavorazione non effettuata. Pt_1
Infondata è anche la doglianza circa le “trattenute in garanzia” che il Collegio arbitrale avrebbe riconosciuto in favore di in misura ridotta, nonostante Pt_1 CP_1 avesse chiesto di incamerarle integralmente. Non costituisce, infatti,
[...]
28 violazione dell'art. 112 c.p.c. l'accoglimento di una domanda che rientri in quella di maggiore ampiezza ritualmente proposta dalla parte (cfr. Cass., Sez. II, 18.9.2013,
n. 21397).
Quanto alla pretesa “contraddittorietà” del lodo e alla “omessa pronuncia” denunciate con riguardo al supposto “riconoscimento” da parte di del Controparte_1 credito vantato da di 67.000,00 €, che non sarebbe stato conteggiato in Pt_1 favore di questa, si osserva come nel giudizio arbitrale che non vi sia stato in realtà alcun “riconoscimento” di tale credito di , la quale fraintende il significato e Pt_1 la ragione del conteggio dei danni di conseguenti alla Controparte_1 risoluzione per inadempimento richiesta e che sono stati quantificati (nella domanda di arbitrato e, ancor prima, nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli) detraendo dall'importo dei costi sostenuti per completare l'opera, a seguito dell'interruzione del rapporto con , il residuo corrispettivo di 67.021,26 € Pt_1 previsto dal contratto, che sarebbe stato pagato nel caso in cui il contratto fosse stato interamente eseguito. Non di “riconoscimento” si tratta, quindi, bensì della detrazione dai danni conseguenti alla risoluzione per inadempimento di un importo (il residuo del corrispettivo contrattuale) che avrebbe comunque dovuto Controparte_1 sostenere ove il rapporto con fosse proseguito fino alla sua naturale Pt_1 scadenza. In altri termini, tale importo non costituiva un pregiudizio risarcibile da addebitare a , poiché nell'ipotesi di esatto adempimento del contratto Pt_1 sarebbe stato comunque a carico di in quanto tenuta al Controparte_1 pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per l'attività eseguita dalla subappaltatrice. Non si configura, quindi, e non è stato dedotto, né riconosciuto, un corrispondente credito di , giacché quest'ultima non ha eseguito parte delle Pt_1 lavorazioni previste da contratto (realizzazione, trasporto e montaggio del carter), come accertato dal lodo.
Al riguardo va poi ancora rilevato:
a) che il presunto “riconoscimento” di credito non è mai stato dedotto durante l'arbitrato e, come noto, è precluso l'inserimento fra i motivi di impugnazione del lodo di specifiche questioni non portate all'attenzione degli arbitri (cfr. Cass., Sez. I,
22.5.2003, n. 8038), ed è logico che non può contestarsi un difetto di motivazione del lodo relativamente a un punto che non è stato oggetto di rilievo e di trattazione nel corso del procedimento arbitrale;
29 b) è riservata al giudice di merito, e quindi nella specie agli arbitri, l'interpretazione delle domande formulate dalle parti (cfr., ex multis, Cass., Sez. II, 25.10.1988, n.
5777);
c) il riconoscimento di debito non è fonte di obbligazione, determinando un'astrazione meramente processuale della causa debendi, con conseguente irrilevanza del supposto riconoscimento nel caso concreto, avendo il lodo pronunciato, all'esito dell'istruttoria compiuta, sulle reciproche posizioni debitorie delle parti;
d) il riconoscimento di debito, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede anche, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse (cfr., ex multis, Cass., Sez. III, 24.11.2010, n. 23822), di talché non è configurabile alcun riconoscimento nell'atto processuale del difensore, privo del potere di disporre del diritto.
4. Il quarto motivo – rubricato: “Intervenuta violazione dei principi di interpretazione dei contratti e della legittima acquisizione e valutazione delle prove
(artt. 115 e 116 c.p.c.) in ordine alla valutazione delle risultanze della CTU;
evidente erroneità della relazione peritale;
mancata rinnovazione della CTU e la necessità di rinnovazione;
violazione del punto 9 del primo comma dell'art. 829 c.p.c.” – denuncia la violazione dei “principi di interpretazione dei contratti e di legittima acquisizione e valutazione delle prove in ordine alla valutazione delle risultanze della C.T.U.” e la mancata rinnovazione della stessa.
4.1 Si tratta di un motivo che, come i precedenti n. due e tre, presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza, e va pertanto respinto, risolvendosi in un ulteriore sindacato di merito della controversia attraverso la contestazione della valutazione dei fatti e del materiale probatorio operata dal Collegio arbitrale.
4.2 Sotto il primo profilo va ricordato che l'interpretazione data dagli arbitri al contenuto di una clausola contrattuale può essere contestata attraverso l'impugnazione per nullità del lodo esclusivamente per violazione di regole di diritto,
e non invece attraverso la prospettazione di un'interpretazione diversa senza la specifica indicazione dei criteri ermeneutici violati (cfr., ex multis, Cass., sez. I,
2.5.2006, n. 10131; Cass., Sez. I, 7.2.2007, n. 2715), né può in proposito ritenersi sufficiente il generico richiamo alla pretesa violazione dei “principi di interpretazione dei contratti”, essendo necessario indicare esattamente gli specifici canoni normativi in concreto violati, nonché il punto e il modo in cui il lodo si sia da essi discostato.
30 La Suprema Corte, per costante orientamento, non ritiene invero ammissibile una semplice critica della decisione sfavorevole formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa, e più favorevole, interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante, traducendosi questa, in sostanza, nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, inammissibile in sede di legittimità (Cass., sez. I, 22.9.2000,
n. 12550), precisando che “l'interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicchè non è consentito al giudice dell'impugnazione sindacare la logicità della motivazione (ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione), né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti”
(Cass., Sez. I, 7.2.2007, n. 2717; cfr. anche Cass., Sez. VI, 21.4.2017, n. 10127), ed ancora, che il giudice dell'impugnazione ex art. 829 c.p.c. non può accertare, nella fase rescindente del giudizio, le prestazioni delle parti e gli obblighi in capo ad esse, così come desumibili da accordi delle stesse, dal momento che tale compito è riservato agli arbitri (cfr., ex multis, Cass, Sez. I, 20.9.2000, n. 12430).
In altri termini, il lodo è impugnabile soltanto se gli arbitri non espongono le ragioni della decisione, ma non anche se le medesime ragioni non sono del tutto convincenti,
e nella specie l'appellante si muove esattamente in tale seconda prospettiva contestando l'esito, per lei sfavorevole, del giudizio arbitrale, dal momento che non evidenzia a supporto alcuna specifica violazione di diritto.
4.3 Sotto il secondo profilo deve invece escludersi la sussistenza della lamentata violazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c., dal momento che risulta aver potuto dedurre in maniera ampia, Parte_1 discutendo anche in ordine alla formulazione del quesito, come può constatarsi dai verbali delle riunioni della procedura arbitrale e dagli scritti difensivi depositati. Che poi il Collegio arbitrale abbia ritenuto di rigettare la richiesta della convenuta in arbitrato di rinnovare la C.T.U., ritenendo questa completa, precisa e ben motivata,
è questione che attiene alla valutazione dei fatti e del materiale probatorio riservata appunto in via esclusiva al Collegio arbitrale. Invero, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire in più occasioni che “ai fini della configurabilità del vizio di cui al n. 9 dell'articolo 829 c.p.c. vengono in rilievo le sole violazioni del contraddittorio che si traducono nell'impedimento per una delle parti di svolgere le proprie difese in modo paritario rispetto all'altra, oppure di svolgere le proprie difese in modo pieno di fronte
31 agli arbitri, anche nella fase istruttoria” (Cass., Sez. II, 4.6.2021, n. 15613), aggiungendosi che alla denuncia del vizio deve seguire l'indicazione dello specifico pregiudizio arrecato al diritto di difesa (cfr., tra le molte, Appello Venezia, Sez. I,
14.1.2021, n. 52).
Mette poi conto di osservare che “il giudizio preventivo sull'ammissibilità e sulla rilevanza delle prove richieste deve essere ispirato ad esigenze di razionalità ed economia processuale rientranti nella valutazione discrezionale del giudice” e non sussiste alcun obbligo degli arbitri di motivare le ragioni per il rigetto delle istanze istruttorie;
ed ancora, che “la mancata ammissione di prova testimoniale e il rifiuto di riconvocazione a chiarimenti del consulente tecnico d'ufficio opposti dagli arbitri non sono indicativi di violazione del principio del contraddittorio, ma costituiscono applicazione del potere di preventiva valutazione discrezionale dell'ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori, spettante anche ai ridetti arbitri” (Cass., sez. II,
21.9.2001, n. 11936).
I rilievi svolti dall'appellante a sostegno del motivo di impugnazione qui in esame sono in ogni caso irrilevanti, e comunque errati. Il lodo dedica invero ampio spazio alla valutazione delle prove, svolgendo confutazioni logiche e congruenti rispetto alle richieste e alle difese di , riproposte tout court nell'atto di impugnazione. Pt_1
Va poi confermata la correttezza della valutazione fatta dagli arbitri per cui, trattandosi di un'opera pubblica, il termine può decorrere soltanto dal momento in cui il collaudo è divenuto definitivo a norma di legge (decorsi dunque due anni dalla relativa emissione), e non dalla predisposizione del certificato da parte del collaudatore, a cui, per legge, deve seguire la sottoscrizione da parte dell'impresa e l'approvazione dell'Amministrazione. In disparte il rilievo che il regime speciale di cui all'art. 1667 c.c. si applica soltanto nel caso in cui l'opera sia stata completata, mentre laddove sia lasciata incompiuta dall'appaltatore, come nel caso di specie, trovano applicazione le regole generali in tema di responsabilità per inadempimento, senza alcun termine di decadenza (cfr. Cass., Sez. II, 15.2.2006, n. 3302; Cass., Sez. II,
16.10.1998, n. 10255).
Appare infine opportuno sottolineare che la consulenza tecnica non può essere utilizzata al fine di fornire la prova di fatti che la parte ha l'onere di dimostrare e non può quindi pretendersi l'ammissione di una consulenza tecnica allo scopo di ottenere la prova che la parte è tenuta a dare. D'altro canto, anche in relazione al richiesto sopralluogo presso lo stabilimento di per verificare la costruzione del carter, Pt_1 gli arbitri hanno condiviso i rilievi del C.T.U. circa “l'inutilità di un accesso presso la
32 sede di per verificare in loco la presenza dei materiali lavorati”, poiché Parte_1
“il tempo necessario per lavorare i materiali e predisporre il carter sarebbe stato inferiore al tempo necessario per avvertire che sarebbe sceso a Parte_1 constatare la situazione e al tempo necessario per arrivare a Frattaminore” (cfr. Lodo, pag. 50). Il lodo è chiaro e dettagliato nell'evidenziare che “non fornisce Pt_1 prova alcuna in merito alla costruzione dei pezzi” (p. 59) e che, anzi, da una comunicazione del 13.12.2007 “ confermava espressamente di non Parte_1 aver iniziato neppure le lavorazioni del carter” (pag. 54). Quanto al verbale del
17.7.2006, questo non dimostra la realizzazione del carter, come evidenziato dal
C.T.U. rilevando come da tale verbale risulti che le lamine in acciaio inox oggetto della fornitura per il carter, non erano state lavorate (cfr. C.T.U., pag. 60 e 90).
5. Il quinto motivo – rubricato: “Omessa pronuncia e motivazione in merito ai danni rivendicati da;
violazione dei principi in materia di giurisdizione e Pt_1 competenza” – denuncia che il lodo non conterrebbe alcuna analisi, e alcuna conseguente pronuncia, in merito ai danni rivendicati da , che aveva chiesto Pt_1
– tra l'altro – la condanna di al pagamento dell'importo di € Controparte_1
946.614,39 (oltre iva) secondo le voci, i titoli e le quantificazioni rappresentate nella comparsa di costituzione e risposta di cui al precedente giudizio R.G. n. 85157/2010 svoltosi avanti all'Autorità giudiziaria di Napoli. Denuncia altresì la violazione dei principi “in materia di giurisdizione e competenza” perché il Collegio arbitrale avrebbe ritenuto estranea all'ambito delle clausole compromissorie la pretesa risarcitoria conseguente al lamentato danno all'immagine.
5.1 Il motivo è inammissibile, in primo luogo per omessa indicazione dello specifico vizio di nullità che inficerebbe il lodo, e in secondo luogo, e comunque, in quanto attiene unicamente alla valutazione di merito dei fatti e delle prove compiuta dagli arbitri.
5.2 E' comunque infondato, bastando a tal fine esaminare la pertinente parte del lodo (pag. 65 – 68), dalla quale si evince come gli arbitri abbiano compiutamente esaminato la domanda risarcitoria avanzata da e l'abbiano motivatamente Pt_1 disattesa per “totale carenza probatoria” e, con riferimento a talune pretese voci di Per_ danno, anche per inadeguata allegazione dei fatti costitutivi della pretesa (cfr. , pag. 65 – 68: “(omissis) Per quanto riguarda le domande riconvenzionali formulate da
quest'ultima chiede la condanna dell'attrice al pagamento della somma Parte_1 complessiva di € 946.614,39 oltre IVA oltre al risarcimento del danno d'immagine nella misura di giustizia, anche in via equitativa. La somma di € 946.614,39 si compone delle seguenti voci:
- € 27.429,99 a titolo di interessi per ritardo nel pagamento delle fatture emesse nei confronti
33 di - € 250.000,00 quale somma dei due assegni di € 100.000,00 Controparte_1
e di € 150.000.00 di cui si è già ampiamente trattato;
- € 15.081,24 a titolo di interessi sugli importi insoluti;
- € 330.241,53 quali maggiori oneri di esecuzione conseguenti agli inadempimenti di - € 70.868,83 quali interessi sui maggiori oneri Controparte_1 sopra quantificati;
- € 252.991,81 a titolo di danni subiti per ritardi. A tali voci, per la somma complessiva di € 946.614,39, aggiunge anche l'importo di € 47.892,47 a titolo Parte_1 di aggiornamento degli interessi per ritardato pagamento di quanto ritenuto dovuto in proprio favore. Quanto agli interessi per ritardo nel pagamento delle fatture, occorre prendere atto di come le parti, con l'atto integrativo del 02.03.2007, abbiano concordato modalità e termini di pagamento del corrispettivo dovuto in favore di prevedendo il versamento di Parte_1
€ 350.000,00 alla firma dell'accordo (somma con la quale sono state saldate le fatture sino a quel momento emesse). Se si fosse dovuto tenere conto degli interessi, proprio l'accordo integrativo sarebbe stata la sede in cui darne atto, aggiungendo il relativo importo alle somme all'epoca già fatturate e non ancora corrisposte a Per tale ragione la domanda Parte_1 di pagamento degli interessi avanzata nel presente procedimento non appare meritevole di accoglimento. Con riferimento alla somma di € 250.000,00 portata dai due assegni, il Collegio si è già espresso sostenendo che la somma di € 100.000,00 non debba essere riconosciuta a
mentre la somma di € 150.000,00 deve essere solo parzialmente riconosciuta, Parte_1 con la conseguenza che l'assegno dovrà comunque rimanere nella disponibilità di
[...]
la quale dovrà versare alla convenuta la somma di € 116.666,66 per le Controparte_1 trattenute a garanzia riferite a forniture e opere effettivamente adempiute da Parte_1
Per quanto riguarda i maggiori oneri di esecuzione conseguenti agli inadempimenti di
la convenuta individua un importo considerevole (pari ad € Controparte_1
330.241,53) quale somma delle voci da A a F riportate nella lettera datata 08.10.2007 (si veda doc. n. 18 di , in cui vengono indicati i singoli importi riferiti a specifiche Parte_1 lavorazioni, ma non viene fornita alcuna prova né di tali esborsi né della necessità di sostenerli.
Non si rinviene, infatti, tra gli allegati di alcuna fattura o altro documento Parte_1 idoneo a fornire un principio di prova o, quanto meno, un elemento di valutazione da offrire al
Collegio per valutare la sussistenza degli asseriti maggiori oneri. In assenza di prove, tali importi non possono essere riconosciuti, così come, di conseguenza, non possono essere riconosciuti gli interessi e la rivalutazione richiesti in relazioni ad essi. Quanto alla voce “danni subiti per ritardi” riportati alla lettera H della comunicazione datata 08.10.2007 (doc. n. 18 di parte convenuta), si osserva anche in questo caso come difetti integralmente la benché minima prova della richiesta avanzata. Alla lettera H si richiama una nota allegata, che tuttavia nel fascicolo di parte di non è stata rinvenuta. A ciò si aggiunga che neppure dal Parte_1 contenuto degli atti depositati riescono a ricavarsi informazioni utili per capire quantomeno cosa intenda la convenuta per “danni per ritardi”. La totale carenza probatoria a riguardo impedirebbe al Collegio una congrua valutazione del danno, anche qualora fosse provato. Ma, nel caso di specie, è addirittura impossibile comprendere a cosa corrispondano i danni per
34 ritardo lamentati dalla convenuta. In merito all'importo di € 47.892,57 a titolo di interessi per ritardato pagamento aggiornati alla data del 31.07.2007, in virtù dell'accordo integrativo del
02.03.2007 (che aveva rideterminato le scadenze di pagamento, con saldo immediato delle fatture rimaste insolute, senza menzione e quindi senza aggiunta degli interessi) non può essere riconosciuto al pari della domanda sopra già trattata. Quanto all'asserito danno all'immagine chiesto da (da valutarsi anche in via equitativa), il Collegio ritiene Parte_1 che colga nel segno l'eccezione sollevata da in merito Controparte_1 all'incompetenza degli arbitri, atteso il contenuto della clausola compromissoria riportata nei contratti di fornitura e subappalto, che deferisce ad un Collegio arbitrale le controversie in tema di validità, interpretazione o esecuzione dei contratti”).
5.3 Ugualmente infondata è anche la censura afferente all'incompetenza dichiarata dal Collegio arbitrale in relazione alla domanda risarcitoria per lesione del diritto all'immagine.
Costituisce invero orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la clausola compromissoria, riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto, va interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie che trovano la propria causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione quindi delle controversie che in quel contratto hanno unicamente un presupposto storico (cfr. Cass., Sez. II, 3.2.2012, n. 1674; Cass., Sez. VI,
13.10.2016, n. 20673).
Risulta per contro inconferente l'opinione giurisprudenziale richiamata dall'appellante
(v. atto d'appello, pag. 68/69) riferendosi alla particolare fattispecie in cui la lesione del diritto all'immagine risulti ricollegabile all'inadempimento di precise obbligazioni assunte con il contratto, come nel caso di diffusione di dati oggetto di un obbligo di riservatezza. Quello lamentato da è invece un danno che non attiene Pt_1 all'inadempimento di specifiche obbligazioni contrattuali, “riferendosi a condotte di che nulla avrebbero a che vedere con l'esecuzione dei Controparte_1 contratti da parte dell'attrice”, come puntualmente evidenziato a pagina 68 del lodo.
Ciò è indubbio, dal momento che ha domandato il risarcimento di un Pt_1 supposto “danno all'immagine” arrecatole da pretese affermazioni di
[...] alla Provincia “e negli atti giudiziari e diffuse con Controparte_11 insistenza negli ambienti della pubblica amministrazione” (cfr. p. 34 dell'atto di contestazione di domanda arbitrale di ). Pt_1
B) L'appello incidentale di Controparte_1
6. Il primo motivo dell'appello incidentale – rubricato: “1. Motivo di impugnazione ex art. 829, comma 3, c.p.c. (violazione di regole di diritto): violazione ed errata
35 applicazione dell'art. 1362 c.c.; violazione ed errata applicazione del principio di non contestazione” – denuncia il lodo nella parte in cui ha escluso che le opere “civili propedeutiche al varo” rientrassero nel contratto di subappalto (cfr. pp. 26 e 27 del lodo), adducendo due ragioni: a) che “ è un'impresa di Controparte_1 costruzioni civili, mentre è una impresa che si occupa di carpenteria Parte_1 metallica”; b) che non ha contestato una comunicazione di Controparte_1
dell'agosto 2006, in cui quest'ultima dichiarava che non avrebbe eseguito Pt_1 opere provvisionali civili “in quanto oneri a noi non imputabili”. In tal modo il lodo sarebbe incorso nella violazione ed errata applicazione dell'art. 1362 c.c. e del principio di non contestazione. Il contratto di subappalto non farebbe infatti alcuna distinzione tra opere provvisionali edili o di altro tipo, da ritenersi tutte poste a carico di . Ciò emergerebbe con particolare chiarezza dall'art. 6 del contratto di Pt_1 subappalto (cfr. allegato D del doc. n. 4 del fascicolo dell'arbitrato), a mente del quale il prezzo comprende “le opere provvisionali e le strutture ausiliarie, ogni altra lavorazione ed onere per dare compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni di capitolato” il manufatto, nonché dall'art. 8, in forza del quale “sono compresi nel presente contratto ed adeguatamente compensati con il corrispettivo pattuito tutti gli adempimenti occorrenti alla completa esecuzione delle opere, anche se non espressamente indicati” con un elenco “a titolo esplicativo” che comprende pure “l'esecuzione di opere, somministrazioni, prestazioni, anche complementari, in quantità e qualità adeguate per dare compiute ed ultimate in ogni loro parte le opere”.
6.1 Il motivo è infondato.
6.2 Gli arbitri hanno ritenuto in parte qua (e cioè con riguardo alle opere civili propedeutiche al varo) di non poter trascurare il dato di fatto che
[...]
è un'impresa di costruzioni civili, mentre è Controparte_1 Parte_1 un'impresa che si occupa di carpenteria metallica e che proprio sulla scorta delle proprie caratteristiche, nell'agosto 2006, inviava una comunicazione Parte_1 all'attrice (allegata quale doc. n. 47 dalla convenuta) nella quale elencava le fasi del piano di varo e concludeva precisando “Vi confermiamo che provvederemo alla realizzazione di tutte le opere provvisionali, purché non siano opere civili, in quanto oneri a noi non imputabili”. Se su tale distribuzione dei ruoli vi fosse stata contestazione da parte di è facile ipotizzare che dal mese Controparte_1 di agosto 2006 (data della comunicazione) vi sarebbero stati scambi di corrispondenza e note di richiamo sulla specifica questione delle opere edili, vista la frequenza delle comunicazioni che le parti sono state solite scambiarsi durante tutta
36 la durata del loro rapporto, con continue repliche e controrepliche in merito ad ogni singola contestazione. Sul punto, l'affermazione di che specificava di Parte_1 non occuparsi delle opere provvisionali civili non risulta essere stata espressamente contestata, con la conseguenza che il Collegio – anche in ragione della valutazione dell'attività tipica svolta da entrambe le parti – ha ritenuto di poterle escludere dalle prestazioni a carico di e dunque dalle doglianze sollevate dall'attrice. Parte_1
Conseguentemente non appare necessario quantificare i costi relativi a tali opere.
6.3 La ragione decisoria è lineare ed esente dalla censura in esame, polarizzata su una personale (e però non univoca) lettura del testo del contratto, ma trascurante le
(prevalenti) considerazioni di ordine logico-funzionale e di valutazione della concreta attuazione del rapporto poste dal Collegio arbitrale a fondamento della valutazione di esclusione delle opere edili dal perimetro delle opere oggetto del subappalto a
Parte_1
Non ricorre in ogni caso alcuna apprezzabile violazione delle norme in materia di interpretazione del contratto, e certamente non quella invocata di cui all'art. 1362
c.c.
Invero, il richiamato testo del contratto di subappalto non afferma affatto quanto pretende che affermi in maniera univoca. CP_1
Non ricorre, quindi, la chiara violazione del canone interpretativo asseritamente violato. E' infatti solo allorché le espressioni usate dalle parti facciano emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime che il giudice del merito deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici. Diversamente, deve utilizzare gli altri criteri interpretativi normativamente previsti per capire, oltre il significato letterale delle parole,
l'intenzione effettiva delle parti e il significato più ragionevole all'interno del contesto contrattuale. In altre parole, deve interpretare le clausole nel modo più coerente con la natura e con lo scopo del contratto.
Ora, considerato che era una società specializzata nella realizzazione di Pt_1 lavorazioni di carpenteria metallica;
che la stessa ha agito quale subappaltatrice di
(a sua volta specializzata nella realizzazione di opere Controparte_1 edili) nell'esecuzione di un contratto pubblico, e non quale cessionaria del contratto;
che le lavorazioni edili che vorrebbe ora imputare alla responsabilità esclusiva di Pt_5
fuoriuscivano dal perimetro delle competenze e delle certificazioni di Pt_1 quest'ultima, che pertanto non avrebbe potuto comunque legittimamente realizzarle, né quale subappaltatrice, né quale cessionaria (ipotesi peraltro non verificatasi); che
37 tutte le opere edili relative all'appalto di riferimento non sono state realizzate dalla e che nella vertenza attinente al carter non è mai stata posta in discussione Pt_1
l'attribuzione alla (sola) dell'onere di realizzare l'intervento Controparte_1 edilizio strumentalmente indispensabile all'installazione del carter, deve confermarsi la valutazione fatta dagli arbitri per cui la realizzazione delle opere edili strumentali alla realizzazione del ponte spettava alla e non già alla Controparte_1
, donde l'insussistenza del vizio in contestazione. Pt_1
7. Il secondo motivo – rubricato: “2. Motivo di impugnazione ex art. 829, comma
3, c.p.c. (violazione di regole di diritto): violazione ed errata applicazione degli artt.
1453 e ss. c.c.; violazione ed errata applicazione dell'art. 1362 c.c. sotto un ulteriore profilo” – impugna il lodo per violazione di norme di diritto nella parte in cui ha rigettato la domanda di di risoluzione dei contratti per grave Controparte_1 inadempimento di ritenendo sussistente “un reciproco inadempimento” Pt_1 poiché “non aveva realizzato il carter”, mentre “non Pt_1 Controparte_1 aveva ultimato le opere edili propedeutiche all'installazione del carter” (consistenti nel colmare il dislivello tra la sponda del ponte e la soletta di impalcato). La decisione sarebbe viziata per contrarietà alle disposizioni di cui agli artt. 1362, 1453 e ss. c.c., ed in particolare: quanto al primo profilo normativo per le ragioni già esposte nel precedente motivo, e quanto al secondo in quanto non sarebbero stati considerati tutti gli inadempimenti in cui era incorsa la nell'esecuzione dell'appalto. Pt_1
7.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
7.2 Va in primo luogo rilevato che al di là della (in realtà generica e quindi nella sostanza solo apparente) contestazione della violazione di norme di diritto (sub specie di violazione degli artt. 1362, 1453 e ss. c.c.), C.S. censura il merito della decisione,
e segnatamente il concreto apprezzamento operato dagli arbitri dei fatti di causa.
Le doglianze in esame non risultano in ogni caso fondate:
- quanto alla prima contestazione vanno richiamate le stesse considerazioni svolte in relazione al precedente motivo;
- quanto alla seconda (omessa considerazione di tutte le violazioni commesse da
, va considerato che C.S. ha agito per ottenere l'accertamento della Parte_1 legittimità della propria iniziativa risolutoria fondata sulla mancata riattivazione da parte di dell'operatività di cantiere, e segnatamente per la mancata Pt_1 installazione del carter, e non anche per ottenere la dichiarazione giudiziale della risoluzione di tutti e ciascuno dei contratti stipulati con per grave Pt_1
38 inadempimento di quest'ultima, facendo quindi valere tutte le pretese mancanze, carenze e ritardi di cui la subappaltatrice si sarebbe resa responsabile, che sono stati dedotti in sede di arbitrato esclusivamente quale fonte di pretesa creditoria. E' appena il caso di aggiungere che non si verte di inadempimenti rilevanti ex art. 1455
c.c., considerato che i rapporti di fornitura e di subappaltato sono continuati fino al
21.12.2007 con la quasi completa realizzazione dell'opera (salve le difformità poi riconosciute dagli arbitri) senza che C.S. si fosse mai fino a quel momento determinata a risolvere il contratto. Si tratta in ogni caso di una contestazione inconducente, posto che i diversi profili di danno fatti valere da C.S sono stati analiticamente esaminati dal Collegio arbitrale e riconosciuti parzialmente fondati e meritevoli di ristoro, mentre non risulta neppure allegato dall'appellante quale vantaggio differenziale potrebbe in concreto ritrarre nella prospettiva in esame dalla dichiarazione di risoluzione di tutti i contratti di riferimento per grave inadempimento della controparte.
8. Il terzo motivo – rubricato: “3. Motivo di impugnazione ex art. 829, comma 1,
n. 12, c.p.c.: nullità del lodo per non aver pronunciato su eccezioni proposte da
– denuncia quale ulteriore ragione di nullità del lodo il Controparte_1 riconoscimento, in favore di , di parte delle “trattenute in garanzia” sul Pt_1 presupposto che si riferissero a lavori eseguiti dalla stessa, trascurandosi il dato che nel procedimento arbitrale aveva eccepito l'inesigibilità di tali Controparte_1 trattenute, poiché l'art. 14 del contratto di subappalto prevede che “in caso di grave inadempimento, ovvero qualora il subappaltatore non ottemperi tempestivamente alla diffida, il contratto si riterrà immediatamente risolto senza necessità di ulteriori atti e con l'incameramento, a titolo di penale, delle garanzie contrattuali, fermo restando l'obbligo del risarcimento del maggior danno” (cfr. allegato D del doc. n. 4 del fascicolo dell'arbitrato). Il lodo sarebbe poi viziato per aver determinato l'importo percepito da in un ammontare superiore al dovuto. Parte_1
8.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza in relazione a tutti i profili in contestazione e va pertanto respinto.
8.2 Quanto alle ritenute a garanzia (per complessivi € 116.666,66), queste sono state correttamente riconosciute e svincolate dal Collegio arbitrale siccome riferite a forniture ed opere effettivamente realizzate da prima della risoluzione Parte_1 dei contratti di riferimento per mutuo dissenso ed essendosi verificato il relativo presupposto, e cioè il completamento dell'opera, non potendo ritenersi a tale riguardo preclusiva, in difetto di una specifica disposizione convenzionale, o normativa, la
39 circostanza che il verbale di verifica sia stato sottoscritto solo in seguito, quando l'opera (il ponte) fu completata avvalendosi di imprese terze (v. comparsa di risposta di pag. 51). Per contro, la pretesa di C.S. di non doverle riconoscere alla Pt_5 subappaltatrice non trova adeguato riscontro, non essendo stato risolto per grave inadempimento della controparte il contratto di subappalto, unica condizione contrattuale che potesse legittimare la committente a trattenere le ritenute a garanzia.
8.3 Quanto al dedotto errore di computo, l'impugnazione è inammissibile, non essendo l'impugnazione per nullità del lodo il mezzo per far valere errori di calcolo, emendabili solo mediante l'istanza agli arbitri di rettifica, o in caso di mancata rettifica tramite un'istanza al tribunale competente (l'articolo 826 del codice di procedura civile prevede che entro un anno dalla comunicazione del lodo le parti possano chiedere agli arbitri di correggere omissioni o errori materiali o di calcolo. Gli arbitri provvedono alla correzione, sentite le parti, e comunicano la correzione. Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione può essere presentata al tribunale).
9. Il quarto motivo – rubricato: “4. Motivo di impugnazione ex art. 829, comma
3, c.p.c. (violazione di regole di diritto): violazione ed errata applicazione dell'art. 1672 c.c. e dell'art. 1458 c.c.; violazione ed errata applicazione della regola sul diritto al corrispettivo a seguito dello scioglimento consensuale del contratto” – denuncia il lodo nella parte in cui ha riconosciuto a una parte delle “trattenute in Pt_1 garanzia” (nella misura di 116.666,66 euro), in tal modo violando e falsamente applicato l'art. 1672 c.c., a mente del quale l'appaltatore, ove il contratto si risolva per motivi non imputabili ad una delle parti, ha diritto soltanto al corrispettivo per la parte di opera realizzata.
Il motivo è all'evidenza infondato, atteso che le ritenute in garanzia in concreto riconosciute alla fanno riferimento ad opere da questa realizzate prima del Pt_1
21.12.2007.
III
Le spese di lite.
Considerato che, sia l'appello principale, che l'appello incidentale, vengono respinti, ritiene il Collegio di compensare interamente tra le parti le spese del grado.
Poiché le impugnazioni (principale e incidentale) sono state proposte successivamente al 30 gennaio 2013 e sono entrambe integralmente rigettate, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della appellante
40 principale ( e della appellante incidentale ( Parte_1 Controparte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
[...] stessa impugnazione (rispettivamente principale e incidentale) a norma del comma
1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di impugnazione ex artt. 828, 829
c.p.c. n. 1245/2022 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello principale (di Parte_1
e l'appello incidentale (di ;
[...] Controparte_1
b) compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante principale ( e Parte_1 della appellante incidentale ( dei presupposti di cui Controparte_1 all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (rispettivamente principale e incidentale) a norma del comma 1- bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 26.9.2024
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
41
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di impugnazione di lodo ex artt. 828, 829 c.p.c. n. 1245/2022 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 22.6.2022, vertente
TRA
c.f. con sede legale in Frattaminore (NA), via Parte_1 P.IVA_1
Spagnuolo n. 14, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro- tempore, sig.ra , rappresentata e difesa dall'avv. Ivano Simone, Parte_2 elettivamente domiciliata presso il difensore, in Bologna via Clavature n. 18, appellante principale
E
(ora ), Controparte_1 Controparte_2
c.f. con sede in Roma, via C. Canuleio n. 66, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t., sig. rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Controparte_3
Donà, Alessandro Janna e Alessandro Verga, elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi, in Padova, via Morgagni n. 44, appellata e appellante incidentale avente ad oggetto: impugnazione per nullità, ex artt. 828, 829 c.p.c., del lodo pronunciato il 9.4.2022 e comunicato in data 11.4.2022 dal Collegio Arbitrale composto dagli avv.ti Giampiero Berti (Presidente), Nicola Cospite (Arbitro), Daniele
Spinelli (Arbitro), pronunciato a maggioranza con il voto contrario dell'avv. Daniele
1 Spinelli, a definizione del giudizio arbitrale promosso da Controparte_1 nei confronti di Parte_1 causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi con decorrenza dall'udienza di p.c. del 9.5.2024 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante principale [ : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in prima fase rescindente, accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale qui impugnato, emesso inter partes in data 9.4.2022 e trasmesso in data 11.4.2022 dal Collegio Arbitrale composto dagli
Avv.ti Giampiero Berti (Presidente), Nicola Cospite (Arbitro), Daniele Spinelli
(Arbitro), a maggioranza, con il voto contrario dell'avv. Daniele Spinelli, in quanto:
(i) ha giudicato in aperta violazione e fuori dai limiti della convenzione arbitrale;
(ii)
è manifestamente contraddittorio e violatorio dei principi e norme in materia di risoluzione del contratto e recesso, viziato da omessa pronuncia ed omessa motivazione ed intervenuta violazione dei principi del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), ed altresì violatorio dell'art. 112 c.p.c. ovvero del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
(iii) elusivo dei più elementari principi giuridici in materia di riconoscimento del controcredito e compensazione e violatorio dell'art. 115 c.p.c.; iv) violatorio dei principi di interpretazione dei contratti e della legittima acquisizione e valutazione delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.) in ordine alla valutazione delle risultanze della ctu – v) – violatorio dei principi in materia di giurisdizione e competenza. In ogni caso, ricorrono le condizioni ed i presupposti di cui ai punti 9,
10 e 11 del primo comma dell'art. 829 c.p.c.. Voglia procedere alla fase rescissoria, nominando nuovo consulente d'ufficio che risponda esaustivamente agli stessi quesiti formulati dagli arbitri, integrati da quelli proposti da Voglia Parte_1 conseguentemente, in riforma del lodo arbitrale impugnato, accogliere, al termine della rinnovazione della CTU, le conclusioni già svolte nel procedimento arbitrale, per quanto ivi non già accolto, e in particolare, contrariis reiectis: In via principale:
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'illegittimità e l'infondatezza, fattuale e giuridica, di tutte le domande ex adverso svolte da Controparte_1 con l'atto di accesso all'arbitrato;
2. accertare e dichiarare, in specie, che, per i motivi esposti: (i) la risoluzione contrattuale intimata da Controparte_1 nei confronti di è illegittima, infondata e strumentale;
(ii) Controparte_4 conseguentemente e comunque, il credito a qualunque titolo rivendicato da
è infondato, non è maturato, né esigibile, è Controparte_1
2 sproporzionato e non è provato e, comunque, le relative somme non sono dovute da parte di (iii) non sussistono, risultano infondati, indimostrati e Parte_1 sproporzionati, oltre che quantificati unilateralmente, e comunque non sono imputabili a le voci, i costi, gli oneri, i danni e quindi gli importi a Parte_1 diverso titolo qualificati e rivendicati da e, pertanto, Controparte_1 non è dovuto alcun pagamento né alcun ristoro, risarcimento, rimborso o indennizzo;
(iv) non sono comunque applicabili con riferimento alle voci richieste da gli interessi ex D.lgs. 231/2002, né può farsi luogo Controparte_1 all'applicazione della rivalutazione monetaria;
3. di conseguenza, rigettare tutte le pretese e richieste avanzate da nei confronti di Controparte_1 in quanto, appunto, inammissibili, illegittime e infondate, oltre che Parte_1 non provate, dichiarando al contempo che nulla era dovuto, nè è più dovuto, da
a a qualunque titolo e/o per Parte_1 Controparte_1 qualsivoglia ragione;
4. accertare e dichiarare che Controparte_5 si è resa gravemente inadempiente nell'esecuzione della sua prestazione di corrispondere il corrispettivo contrattuale e colpevole di violazione dei principi di buona fede e correttezza nella condotta contrattuale complessiva e/o comunque inadempiente dei propri obblighi;
5. conseguentemente, innanzitutto, con ogni più opportuna determinazione e dispositivo in merito allo svincolo degli assegni e, dunque, in particolare, delle somme oggetto di sequestro giudiziario, accertare e riconoscere il diritto di al percepimento ed incasso dei seguenti assegni Pt_1 oggetto di sequestro giudiziario, salvo buon fine: - assegno bancario non trasferibile
n. 0022081587 08 senza data emesso per l'importo di euro 100.000,00 a favore di da e tratto sul c/c n. 23125 in essere Parte_1 Controparte_5 presso la filiale di Rovigo della Controparte_6
; - assegno bancario non trasferibile n.0022081588 09 senza data emesso per
[...]
l'importo di € 150.000,00 a favore di da Parte_1 Controparte_5
e pure tratto sul c/c n. 23125 in essere presso la filiale di Rovigo della
[...]
;
6. in ogni caso, condannare Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
a corrispondere in favore di l'importo di € 946.614,39 (oltre IVA se Parte_1
e in quanto dovuta), secondo le voci, i titoli e le quantificazioni analiticamente rappresentate nella comparsa di costituzione e risposta di cui al precedente giudizio
r.g. n. 85157/2010 e con riserva di aggiornamento, oltre il ristoro del danno all'immagine, nella misura che risulterà dovuta nel corso del procedimento e/o di
3 giustizia, anche secondo una valutazione condotta in via equitativa ex art. 1226 c.c.
e che dunque verrà accertata nel corso del procedimento, oltre agli interessi ex D.L.gs
n. 231/02 se ritenuto applicabile alla fattispecie in questione ovvero secondo la natura
e il tasso di legge, e rivalutazione monetaria. In via subordinata:
7. nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento (in tutto o in parte) in favore di
[...] degli importi dalla stessa richiesti, ridurne comunque i valori e Controparte_1 compensare, fino a reciproca concorrenza, l'eventuale debito rinvenuto a carico di con il maggiore
contro
-credito dalla medesima vantato nei Parte_1 confronti di condannando Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrisponderne il residuo importo in favore di Con ogni più Parte_1 opportuna determinazione e dispositivo in merito allo svincolo degli assegni e, dunque, in particolare, delle somme oggetto di sequestro giudiziario. Con vittoria delle spese di lite”.
➢ conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [ Controparte_1
:
[...]
“Rigettarsi l'impugnazione di e tutte le richieste ivi formulate e, al Parte_1 contempo, in accoglimento dell'impugnazione incidentale di Controparte_1
dichiararsi nullo il lodo del 9.4.2022 nelle parti oggetto di detta impugnazione
[...] incidentale, con conseguente accoglimento, nella fase rescissoria del giudizio, di tutte le conclusioni precisate nel procedimento arbitrale, qui trascritte: 1) accertarsi e dichiararsi, a causa dell'inadempimento della l'intervenuta Parte_1 risoluzione di diritto, a far data dal 21 dicembre 2007 (o far dal data dal diverso momento che sarà accertato), dei contratti di subappalto e di fornitura conclusi tra la e la il 7 febbraio 2006, nonché della Parte_1 Controparte_5 scrittura integrativa dei suddetti contratti conclusa fra le parti in data 2 marzo 2007;
2) in ogni caso, anche in ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione, accertare e dichiarare che, a causa dell'inadempimento della convenuta, nulla è dovuto da
a e, per l'effetto, accertare e dichiarare Controparte_1 Parte_1 che la in persona del legale rappresentante pro-tempore, non ha Parte_1 diritto alla consegna dei seguenti assegni: assegno bancario non trasferibile n.
0022081587 08 senza data emesso per l'importo euro 100.000,00= a favore di da e tratto sul c/c n. 23125 in essere Parte_1 Controparte_1 presso la filiale di Rovigo della Controparte_6
e assegno bancario non trasferibile n. 0022081588 09 senza data emesso per
[...]
4 l'importo euro 150.000,00= a favore di da Parte_1 Controparte_1
e pure tratto sul c/c n. 23125 in essere presso la filiale di Rovigo della
[...]
; 3) in ogni caso, anche in ipotesi di Controparte_6 rigetto della domanda di risoluzione, accertare e dichiarare che, a causa dell'inadempimento della convenuta, ha diritto alla Controparte_1 restituzione e comunque a trattenere definitivamente gli assegni di cui al sequestro giudiziario concesso inaudita altera parte dal Tribunale di Napoli – sez. distaccata di
Frattamaggiore - in data 16 dicembre 2009 e confermato con ordinanza depositata in data 9 febbraio 2010, vale a dire: assegno bancario non trasferibile n. 0022081587
08 senza data emesso per l'importo euro 100.000,00= a favore di da Parte_1
e tratto sul c/c n. 23125 in essere presso la filiale di Controparte_5
Rovigo della e assegno Controparte_6 bancario non trasferibile n. 0022081588 09 senza data emesso per l'importo euro
150.000,00= a favore di da e pure tratto Parte_1 Controparte_5 sul c/c n. 23125 in essere presso la filiale di Rovigo della Controparte_6
; 4) in ogni caso, anche in ipotesi di rigetto della domanda
[...] di risoluzione, per tutto quanto esposto negli atti depositati, accertare e dichiarare che, a causa dell'inadempimento della convenuta, la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, deve a in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, la somma di euro 614.992,23, oltre Iva, se
e per come dovuta nella misura di legge sull'importo di euro 465.492,23 – pari ad euro 465.492,23 oltre Iva se e per come dovuta nella misura di legge per risarcimento danni ed euro 149.500,00 a titolo di penale – ovvero quella somma, maggiore o minore che verrà accertata, anche a seguito di CTU, a titolo di risarcimento del danno
e di penale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di mora dal dovuto (e cioè dal prodursi del danno), o in subordine dalla domanda al saldo;
conseguentemente condannare in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, la in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore al pagamento, previa compensazione legale o, in subordine, giudiziale della somma corrispondente al residuo corrispettivo che sarebbe spettato da contratto alla [residuo pari ad euro 67.021,26, somma Parte_1 corrispondente alla differenza tra corrispettivo pattuito (euro 1.558.687,26) e corrispettivo versato (1.491.666,00)] e pertanto condannare la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare alla Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, la somma di euro
[...]
5 547.970,97, oltre Iva se e per come dovuta in misura di legge sull'importo di
465.492,23, o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di mora dal dovuto (e cioè dal prodursi del danno), o in subordine dalla domanda, al saldo;
5) quanto alle domande riconvenzionali formulate da in via preliminare dichiararsi Parte_1
l'incompetenza del Collegio Arbitrale e l'inapplicabilità delle clausole compromissorie contenute nel contratto di fornitura e nel contratto di subappalto del 17.2.2006, relativamente alla domanda di risarcimento di un asserito “danno all'immagine” e per il ristoro di ipotetici “maggiori oneri sostenuti”, con conseguente inammissibilità di tali domande, e comunque respingersi tutte le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e infondate per tutte le ragioni esposte nel giudizio;
6) in via istruttoria, accogliersi tutte le istanze formulate nel giudizio arbitrale e non ammesse dal Collegio e respingersi quelle avanzate da controparte;
7) con vittoria di spese e competenze di causa anche relativi al ricorso per sequestro ante causam;
con vittoria di competenze e spese di lite di ogni fase e grado di giudizio, relativamente anche al giudizio arbitrale, che devono essere addebitate integralmente a ”. Pt_1
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. con domanda di arbitrato e contestuale nomina di Controparte_1 arbitro datata 29.6.2017, notificata alla controparte contrattuale, il Parte_1
30.6.2017, proposta in riassunzione del giudizio R.G. n. 85157/2010 dalla stessa promosso avanti al Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Frattamaggiore, conclusosi con sentenza n. 3863/2017 del 30.3.2017, che accogliendo l'eccezione preliminare della convenuta aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale in ragione della sussistenza di clausola arbitrale, premesso di aver sottoscritto con la
Provincia di Padova (il 24.2.2005) un contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Brenta e di avere, quindi, a tal fine stipulato (il 17.2.2006) con la (società specializzata nella realizzazione di Pt_1 lavori di carpenteria) un contratto di fornitura di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione delle carpenterie metalliche del ponte (verso il corrispettivo della somma di € 900.000,00, oltre iva) e un ulteriore contratto per l'esecuzione (in subappalto) dei lavori relativi alla costruzione d'officina al finito, con trasporto e varo, delle relative strutture in acciaio (verso il corrispettivo di € 800.000,00, oltre iva), nonché ancora, il 2.3.2007, un atto integrativo dei predetti, chiedeva al nominando
Collegio arbitrale:
6 i) l'accertamento e la dichiarazione della intervenuta risoluzione di diritto, a far data dal 21.12.2007 (o dal diverso momento accertato in corso di causa), di tutti i contratti stipulati con in dipendenza dei ritardi e degli inadempimenti Parte_1 di cui questa si era resa responsabile;
ii) che anche in ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione si provvedesse ad accertare e dichiarare che a causa dell'inadempimento della convenuta Parte_1 nulla era a quest'ultima ulteriormente dovuto e che pertanto la medesima non
[...] aveva diritto di ottenere la consegna di due assegni (precisamente identificati in atti) dell'importo rispettivamente di € 100.000,00 e di € 150.000,00 depositati da presso l'avv. Tosca Sambinello di Rovigo;
Controparte_1
iii) che venisse accertato e dichiarato che a causa dell'inadempimento della convenuta, aveva diritto di ottenere la restituzione, e Controparte_1 comunque di poter trattenere definitivamente i predetti assegni, fatti oggetto di sequestro giudiziario concesso inaudita altera parte dal Tribunale di Napoli, Sezione
Distaccata di Frattamaggiore, in data 16.12.2009, poi confermato con ordinanza depositata il 9.2.2010; iv) che in ogni caso – e dunque anche in ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione – venisse accertato e dichiarato che a causa dell'inadempimento di aveva diritto di ottenere dalla convenuta Parte_1 Controparte_1 la somma di € 614.992,23 (oltre iva, se e per come dovuta nella misura di legge sull'importo di € 465.492,23), di cui € 465.492,23 (oltre eventuale iva) a titolo di risarcimento danni ed € 149.500,00 a titolo di penale, ovvero quella somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa anche a seguito di C.T.U., oltre a rivalutazione monetaria e interessi di mora dal dovuto (ossia dal prodursi del danno)
o, in subordine, dalla domanda al saldo;
v) che la convenuta fosse conseguentemente condannata – previa eventuale compensazione legale, o in subordine giudiziale, con la somma pari al residuo corrispettivo che sarebbe spettato da contratto a (somma quantificata Parte_1 in € 67.021,26, corrispondente alla differenza tra il corrispettivo pattuito di €
1.558.687,26 e quello versato di € 1.491.666,00) – al pagamento in favore di della somma di € 547.970,97 (oltre iva se e per come Controparte_1 dovuta in misura di legge sull'importo di € 465.492,23), o di quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora dal dovuto, ossia dal prodursi del danno o, in subordine, dalla domanda al saldo;
7 vi) che la convenuta fosse infine condannata al pagamento delle spese e compensi di causa, anche relativi al ricorso per sequestro ante causam.
2. si costituiva nel giudizio arbitrale con atto di contestazione e Parte_1 contestuale nomina di arbitro datato 10.7.2017, col quale censurava le domande e pretese avanzate da per tutti i motivi, le eccezioni e le Controparte_1 deduzioni già svolte nel procedimento avanti al Tribunale di Napoli, Sezione
Distaccata di Frattamaggiore, riportati nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 23.7.2010, che veniva trascritta e resa parte integrante dell'atto di contestazione di domanda arbitrale. Nello specifico, Pt_1 chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'illegittimità e l'infondatezza, in fatto e in diritto, di tutte le domande formulate dall'attrice e, nello specifico, di accertare e dichiarare:
i) che la risoluzione contrattuale intimata da nei Controparte_1 propri confronti era illegittima, infondata e strumentale;
ii) che il credito rivendicato da era infondato, non Controparte_1 maturato, né esigibile, sproporzionato e non provato;
iii) che non sussistevano, risultavano infondati, indimostrati e sproporzionati, oltre che quantificati unilateralmente, e comunque a sé non imputabili, le voci, i costi, gli oneri, i danni e quindi gli importi a diverso titolo qualificati e rivendicati da
[...]
e, pertanto, che non era dovuto alcun pagamento né alcun ristoro, Controparte_1 risarcimento, rimborso o indennizzo;
iv) che non erano applicabili nella fattispecie gli interessi ex D.L.gs. n. 231/2002, né poteva farsi luogo all'applicazione della rivalutazione monetaria.
Formulava inoltre domanda riconvenzionale diretta ad accertare e dichiarare l'inadempimento di all'obbligazione di pagamento del Controparte_1 corrispettivo contrattuale, nonché la violazione dei principi di buona fede e correttezza nella condotta contrattuale complessiva, chiedendone quindi la condanna a corrisponderle la somma di € 946.614,39 (oltre iva, se e in quanto dovuta) secondo le voci e i titoli meglio precisati in atti, oltre alla somma di € 1.000.000,00 a titolo di ristoro del danno d'immagine, con riserva di rivalutazione e riquantificazione, in considerazione dell'eventuale evoluzione cronologica della vicenda, o quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa, anche secondo una valutazione condotta in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi ex D.L.gs. n. 231/2002, se ritenuti applicabili al caso di specie ovvero secondo la misura e il tasso di legge, e rivalutazione monetaria.
8 Per l'effetto, chiedeva al Collegio Arbitrale di adottare ogni più opportuna determinazione in merito allo svincolo degli assegni e, in particolare, delle somme oggetto di sequestro giudiziario. In via subordinata, per il denegato caso di riconoscimento totale, o parziale, degli importi richiesti da Controparte_1 chiedeva di ridurne i valori e compensare, fino a reciproca concorrenza, l'eventuale debito determinato a proprio carico con il maggior controcredito vantato nei confronti dell'attrice, condannando per l'effetto a corrisponderle il Controparte_1 residuo importo.
Concludeva, infine, con la richiesta di condanna dell'attrice al pagamento di tutte le spese del procedimento e di tutti gli emolumenti dovuti al Collegio Arbitrale, nonché delle proprie spese e competenze di difesa tecnico-giuridica.
3. Il procedimento arbitrale veniva istruito mediante assunzione di prove orali per testi e a mezzo di C.T.U. in relazione al seguente quesito: “Dica il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa e acquisite le necessarie informazioni anche presso pubblici uffici: 1) se e quali opere di competenza di non siano state Parte_1 eseguite o siano state eseguite con ritardo ad essa imputabile, determinando i costi che tale eventuale inadempimento avrebbe comportato per Controparte_1
2) se e quali opere di competenza di propedeutiche
[...] Controparte_1
a quelle di non siano state eseguite o lo siano state con ritardo ad Parte_1 essa imputabile, determinando i costi che tale eventuale inadempimento avrebbe comportato per 3) quali opere di competenza di Parte_1 [...] avrebbero dovuto essere eseguite entro il mese di dicembre 2007 Controparte_1 per consentire il montaggio del carter e in quanto tempo esse avrebbero potuto essere realizzate, determinandone il costo;
4) se i materiali di cui alla fattura n. 157 del 17.07.2006 di fossero congrui per quantità e qualità rispetto alla Parte_1 lavorazione richiesta, ossia in funzione della realizzazione del carter per il ponte sul fiume Brenta, e se tali materiali fossero utilizzabili in tutto o in parte anche per scopi diversi da quello per il quale erano stati acquistati e in caso positivo dica in che misura
e per quale valore;
5) quali costi abbia sostenuto per la Controparte_1 realizzazione e installazione del carter, nonché quali sarebbero stati i costi relativi al carter in base al contratto di subappalto”, e quindi deciso con il lodo qui impugnato, con il quale il Collegio arbitrale, a maggioranza – avendo l'arbitro di nomina Parte_1 depositato Relazione di dissenso – ha così statuito: “1) rigetta la domanda di
[...] diretta alla dichiarazione di risoluzione per Controparte_1 inadempimento di dei contratti inter partes di subappalto e di Parte_1
9 fornitura del 17.2.2006, nonché dell'accordo integrativo dei medesimi del 2.3.2007;
2) dichiara che è tenuta a pagare a le Parte_1 Controparte_1 seguenti somme: € 78.446,56 (iva compresa) a titolo di rimborso dei costi di lavorazione, trasporto e montaggio del carter non eseguiti;
€ 3.120,00 per i carterini;
€ 49.440,00 per il decapaggio;
€ 22.032,00 per il piano di varo;
€ 61.500,00 a titolo di penale per il ritardo nella costruzione della struttura portante del ponte, in totale
€ 214.538,56; 3) dichiara che è tenuta a pagare a Controparte_1 la somma di € 116.666,66 a titolo di trattenute in garanzia per la Parte_1 quota parte di fornitura e opere in subappalto effettivamente svolte da Parte_1
4) operata la compensazione tra le due predette somme, condanna
[...] Parte_1
a pagare a la somma di € 97.871,90, oltre interessi
[...] Controparte_1
e rivalutazione dalla domanda al saldo;
5) dichiara che Controparte_5 ha diritto di trattenere definitivamente i due assegni oggetto di sequestro giudiziario disposto dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Frattamaggiore, il 16.12.2009 confermato il 9.2.2010, ossia: assegno bancario non trasferibile n. 0022081587 08, senza data, emesso per l'importo euro 100.000,00= a favore di da Parte_1
e tratto sul c/c n. 23125 in essere presso la filiale di Controparte_5
Rovigo della , e assegno Controparte_6 bancario non trasferibile n. 0022081588 09, senza data, emesso per l'importo euro
150.000,00= a favore di da e pure tratto Parte_1 Controparte_5 sul c/c n. 23125 in essere presso la filiale di Rovigo della Controparte_6
; 6) dichiara la propria incompetenza a decidere sulla
[...] domanda di di risarcimento danni all'immagine; 7) pone a carico delle Parte_1 parti per metà ciascuna le spese della consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing.
, già liquidate in € 14.000,00 a titolo di compenso, oltre CP e Persona_1
IVA, e in € 277,50 per spese, con provvedimento dell'8.9.2021; 8) compensa integralmente le spese legali tra le parti, comprese quelle del ricorso per sequestro ante causam;
9) determina le spese del procedimento arbitrale, da pagare agli arbitri per un terzo ciascuno, in € 90.000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA, compresi gli acconti già versati, oltre il compenso per la segretaria quantificato in € 2.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e
IVA, compreso l'acconto già versato, che pone a carico delle parti per metà ciascuna, ferma la loro responsabilità solidale verso gli arbitri”.
10 4. Il lodo è stato impugnato in via principale da e in via incidentale Parte_1 da rispettivamente lamentando in fase rescindente i Controparte_1 seguenti vizi:
A) Parte_1
i) pronuncia del lodo fuori dei limiti della convenzione di arbitrato e violazione degli artt. 816 e 829, n. 4, c.p.c., per essersi gli arbitri riuniti in un luogo diverso dalla sede dell'arbitrato nonostante la previsione espressa della clausola compromissoria;
ii) manifesta contraddittorietà e violazione dei principi e delle norme in materia di risoluzione del contratto e recesso;
omessa pronuncia e omessa motivazione;
violazione dei principi del contraddittorio (art. 101 c.p.c.); violazione dell'art. 112
c.p.c., ossia del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
in ogni caso, violazione dei punti 9, 10 e 11 del primo comma dell'art. 829 c.p.c. (n. 9: “se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio”; n. 10: “se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia”; n. 11:
“se il lodo contiene disposizioni contraddittorie”);
iii) ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa pronuncia e motivazione;
ulteriori e differenti profili di manifesta contraddittorietà; elusione dei principi giuridici in materia di riconoscimento del controcredito e compensazione;
violazione dell'art. 115 c.p.c. (il lodo, partendo dall'errata valutazione per cui entrambe le parti avrebbero cessato di dare esecuzione ai contratti, cristallizzando alla fine di dicembre
2007 i reciproci adempimenti e inadempimenti, non solo non ha riconosciuto a il corrispettivo per il montaggio e la posa che questa si era comunque Parte_1 resa disponibile ad eseguire e che avrebbe potuto ancora eseguire, ma ha omesso di riconoscere alla stessa il corrispettivo per la lavorazione del in tal modo Per_2 violando anche la regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, posto che non aveva formulato una specifica domanda accertativa circa Controparte_1 la mancata lavorazione dello stesso); iv) violazione dei principi di interpretazione dei contratti e della legittima acquisizione e valutazione delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.) in ordine alla valutazione delle risultanze della C.T.U.; erroneità della relazione peritale;
mancata rinnovazione della C.T.U. e necessità della sua rinnovazione;
violazione dell'art. 829, co. 1, n. 9, c.p.c.;
v) omessa pronuncia e motivazione in merito ai danni subiti e rivendicati da violazione dei principi in materia di giurisdizione e competenza (il Parte_1
11 lodo non contiene alcuna analisi e conseguente pronuncia in merito ai danni rivendicati dalla , la quale pure aveva formalizzato, nelle conclusioni Pt_1 rassegnate nell'ambito del procedimento arbitrale, domanda di condanna di al pagamento dell'importo di € 946.614,39 (oltre iva, se ed in Controparte_1 quanto dovuta), secondo le voci, i titoli e le quantificazioni analiticamente rappresentate e documentate nella comparsa di costituzione e risposta di cui al precedente giudizio svoltosi avanti all'Autorità Giudiziaria r.g.n. 85157/2010);
B) Controparte_1
i) violazione dell'art. 829, co. 3, c.p.c., in relazione all'art. 1362 c.c.; violazione ed errata applicazione del principio di non contestazione (115 c.p.c.) nella parte in cui ha escluso che le opere “civili propedeutiche al varo” rientrassero nel contratto di subappalto (cfr. pp. 26 e 27 del lodo);
ii) violazione dell'art. 829, co. 3, c.p.c. in relazione all'art. degli artt. 1453 e ss.
c.c.; violazione ed errata applicazione dell'art. 1362 c.c. sotto un ulteriore profilo nella parte in cui ha rigettato la domanda di di risoluzione dei Controparte_1 contratti per grave inadempimento di , riscontrando “un reciproco Pt_1 inadempimento” poiché “non aveva realizzato il carter”, mentre Pt_1 CP_1
“non aveva ultimato le opere edili propedeutiche all'installazione del
[...] carter”, trascurando di operare in una prospettiva sinergica la disamina complessiva dei numerosi altri inadempimenti di Parte_1
iii) violazione dell'art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c.; nullità del lodo per non aver pronunciato sulle eccezioni proposte da nella parte in cui Controparte_1 ha riconosciuto in favore di parte delle “trattenute in garanzia” sul Parte_1 presupposto che si riferissero a lavori dalla stessa eseguiti;
iv) Violazione dell'art. 829, co. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1672 e 1458 c.c.; violazione ed errata applicazione della regola sul diritto al corrispettivo a seguito dello scioglimento consensuale del contratto, secondo cui l'appaltatore, ove il contratto si risolva per motivi non imputabili a una delle parti, ha diritto soltanto al corrispettivo per la parte di opera realizzata.
5. Fissata l'udienza di p.c. per la data del 9.5.2024, con previsione di trattazione cartolare;
precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione e quindi decisa nei termini che di seguito si espongono.
II
Ragioni della decisione.
12 A) L'appello (principale) di Parte_1
1. Il primo motivo – rubricato: “1) Pronuncia fuori dei limiti della convenzione di arbitrato: violazione degli artt. 816 e 829 n. 4 c.p.c.” – denuncia la nullità del lodo in ragione del fatto che alcune riunioni del Collegio arbitrale sarebbero state tenute dagli arbitri in Padova, anziché in Rovigo, come indicato nella clausola compromissoria.
1.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
1.2 Va in primo luogo rilevato come il parametro normativo ritenuto violato (art. 829, co. 1, n. 4, c.p.c.) non sia in realtà pertinente alla contestazione in esame. Detta disposizione, laddove sanziona con la nullità il lodo arbitrale che “ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato”, va invero interpretata nel senso che gli arbitri hanno l'obbligo di decidere su tutto il thema decidendum ad essi sottoposto e non oltre i limiti di esso (Cass., sez. 1, 18.9.2023, n. 26756). Si tratta, quindi, di una situazione del tutto diversa da quella dedotta dall'appellante, affatto sussumibile nella norma richiamata.
1.3 Sempre in via preliminare va ancora considerato che l'appellante non ha allegato quale pregiudizio le sia derivato dalla riunione degli Arbitri in un luogo diverso da quello indicato nella clausola compromissoria (“Il Collegio si riunirà a Rovigo e l'arbitrato sarà rituale secondo diritto”), affermando, anzi, essa stessa che si tratterebbe di una violazione solo formale. Ne consegue l'inammissibilità della censura, considerato che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza del denunciato error in procedendo.
1.4 La doglianza è inammissibile anche sotto altro profilo, ricorrendo la preclusione di cui all'art. 829, co. 2, c.p.c., non avendo la difesa di Parte_1 tempestivamente eccepito nella prima istanza o difesa utile la pretesa violazione della richiamata regola disciplinante lo svolgimento del procedimento arbitrale (cfr., Cass.,
Sez. 1, 18.9.2023, n. 26765; Cass., Sez. 1, 7.11.2022, n. 32740), eccezione il cui elemento presupposto era peraltro pienamente in grado di apprezzare, avendo partecipato alla riunione tenutasi presso lo studio in Padova di uno degli Arbitri.
1.5 La censura è in ogni caso infondata tenuto conto del fatto che l'art. 816 c.p.c. consente agli Arbitri di tenere udienza anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato se la convenzione di arbitrato non dispone diversamente, e nella specie le due clausole compromissorie azionate in causa nulla dispongono in merito.
13 2. Il secondo motivo – rubricato: “Manifesta contraddittorietà e violazione di principi e norme in materia di risoluzione del contratto e recesso;
omessa pronuncia ed omessa motivazione;
intervenuta violazione dei principi del contraddittorio (art. 101 c.p.c.); violazione dell'art. 112 c.p.c., ovvero principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
in ogni caso, violazione dei punti 9, 10 e 11 del primo comma dell'art. 829 c.p.c.” – impugna il lodo ex art. 829, co. 1, n. 9, 10 e 11 c.p.c., nella parte in cui, dapprima respinge la domanda principale di di Controparte_1 risoluzione dei contratti di riferimento per grave inadempimento della controparte contrattuale, (v. punto 1) del dispositivo: “rigetta la domanda di Parte_1 diretta alla dichiarazione di risoluzione per Controparte_1 inadempimento di dei contratti inter partes di subappalto e di Parte_1 fornitura del 17.2.2006, nonché dell'accordo integrativo dei medesimi del 2.3.2007”)
– negando, quindi, in tal modo, la sussistenza del presupposto sulla base del quale l'attrice aveva basato la propria richiesta risarcitoria – e poi, da un lato riconosce a il diritto a un ristoro, e dall'altro nega a il diritto a vedersi pagato CP_1 Pt_1 il pieno corrispettivo maturato. Risulterebbe, per l'effetto, evidente la contraddittorietà del lodo, in quanto gli arbitri, dopo aver rigettato la domanda di accertamento della legittimità della risoluzione dei contratti dichiarata da
[...]
hanno ritenuto di dover esaminare le reciproche domande sulla base Controparte_1 del solo presupposto che a far data dal 21.12.2007 entrambe avevano spontaneamente cessato di dare esecuzione ai contratti, cristallizzando a tale data i rispettivi adempimenti e inadempimenti, e questo nonostante l'assenza di altre domande delle parti dirette ad accertare la causa dello scioglimento e la – per contro chiara ancora in data 14.1.2008 – disponibilità manifestata da di voler Parte_1 dare corso al contratto per quanto di sua spettanza, con la conseguenza che una volta accertata l'illegittimità della dichiarazione di risoluzione espressa sostenuta da
(sul presupposto inadempimento di all'obbligazione Controparte_1 Pt_1 di montare il carter del ponte) doveva logicamente concludersi che l'eccezione (di inadempimento) formulata da era fondata ed era alla stessa dovuto l'intero Pt_1 corrispettivo, poiché se avesse posto in essere le condizioni per il CP_1 montaggio del carter il contratto sarebbe regolarmente proseguito e Pt_1 avrebbe potuto completare l'opera.
2.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
14 2.2 Va in primo luogo osservato che l'intero motivo si basa, nella sostanza, sulla contestazione del ragionamento seguito dagli arbitri, basato sul rilievo che, da un lato la dichiarazione di risoluzione espressa per colpevole inadempimento della controparte formulata dall'attrice non è fondata, e dall'altro che ciò nondimeno sussiste il diritto di quest'ultima al risarcimento dei danni, costituiti dal valore delle lavorazioni contrattualmente previste, ma non eseguite dalla , né da questa Pt_1 più realizzabili in ragione della avvenuta risoluzione consensuale dei contratti per mutuo consenso, essendosi entrambe le parti (dalla fine di dicembre 2007) astenute dal procedere oltre completando quanto di rispettiva competenza. Tale ragionamento, in tesi di parte impugnante risulterebbe viziato per manifesta contraddittorietà e violazione dei principi e delle norme in materia di risoluzione del contratto e di recesso;
omessa pronuncia ed omessa motivazione;
violazione dei principi del rispetto del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), nonché, in ogni caso, per violazione delle previsioni di cui all'art. 829, co. 1, n. 9, 10, 11 c.p.c. Viene, in altri termini, contestato, pur in difetto dell'espresso richiamo alla previsione di cui all'art. 829, co.
3, c.p.c. (corrispondente al secondo comma del testo in vigore ante 2.3.2006) e della puntuale individuazione delle norme di legge nello specifico disattese, la violazione delle norme di diritto disciplinanti la risoluzione del contratto e, di fatto, il comportamento tenuto dalle parti nella relativa esecuzione, nonché, sulla base degli stessi fatti, la violazione delle disposizioni dettate dal primo comma dell'art. 829, co.
1, nn. 9, 10, 11 c.p.c.
2.3 Quanto alla prima doglianza (fondata sulla impugnazione delle regole di diritto relative al merito della controversia sub specie di violazione delle norme in materia di risoluzione [artt. 1453 e ss. c.c.] e di recesso unilaterale [1373 c.c.] del contratto), si tratta di una contestazione che, pur astrattamente ammissibile – invero, nel caso in esame la convenzione di arbitrato [contenuta negli artt. 11 del contratto di fornitura e nell'art. 17 del contratto di subappalto], essendo stata stipulata il
17.2.2006 [prima, quindi, dell'entrata in vigore del D.L.gs 2.2.2006, n. 40], risulta regolata dal previgente art. 829 c.p.c., comma 2 [secondo cui “l'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”], costituente la legge che, in applicazione del sopravvenuto nuovo testo dell'art. 829 c.p.c., comma 3, ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in
15 mancanza di contraria previsione delle parti (cfr. Cass. S.U., sentenze 9 maggio
2016, n. 9284, 9285, 9341) – presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondata.
Riguardo al primo si osserva che il vizio di violazione falsa applicazione di norme di diritto va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione specifica delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella pronuncia impugnata (nella specie il lodo) che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito al giudice dell'impugnazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del
2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).
Riguardo al secondo va invece rilevato come il ragionamento seguito dagli arbitri risulti in realtà lineare ed esente da vizi interpretativi dei fatti di causa, avendo il collegio nello specifico ritenuto:
a) che la domanda dell'attrice ( di accertamento della Controparte_1 legittimità e fondatezza della propria domanda di risoluzione dei contratti di riferimento in ragione dell'omesso montaggio del carter da parte di Parte_1 non fosse accoglibile (cfr. Lodo, pag. 44 – 52: “(omissis) l'inadempimento lamentato da
è costituito dalla mancata fornitura e dal mancato montaggio del Controparte_1 carter. Se il mancato montaggio non è contestato (in quanto non ha ovviamente Parte_1 mai sostenuto il contrario, stante l'evidenza dei fatti), ciò che invece la convenuta contesta è il fatto di aver avuto comunque a disposizione (avendolo appositamente acquistato) il materiale oggetto di fornitura. Sul punto riesce a dimostrare tramite i documenti prodotti Parte_1 che il materiale durante la durata del rapporto con era stato Controparte_1 approvvigionato. Tale circostanza viene infatti confermata dal verbale del 23.05.2006 (allegato sub 26 dalla convenuta), redatto presso lo stabilimento di a Frattaminore alla Parte_1 presenza dell'Ing. in qualità di Direttore dei Lavori, del per l'attrice CP_7 Parte_3
e del sig. per la convenuta, nel quale si legge che “si è proceduti all'accertamento CP_8 dell'approvvigionamento delle materie prime per tutta la struttura da realizzare”, nonché dal verbale d'incontro del 17.07.2006 (si veda il doc. n. 46 di parte convenuta), redatto alla presenza dell'Ing. e di un incaricato per parte, nel quale al punto 9 viene precisato CP_7 che “L' prende atto della presenza presso lo stabilimento delle Controparte_9 Pt_1 lamiere necessarie per la realizzazione del carter”. L'Ing. ha peraltro Testimone_1 confermato anche all'udienza del 10.06.2019, nella quale è stato sentito come testimone, di
16 aver constatato l'esistenza dei materiali di costruzione del carter, rispondendo al cap. 11 della memoria di da parte sua ha fatto rilevare che il Parte_4 costo di tale materiale, pari a € 200.000,00 (v. il contratto di fornitura del 17.2.2006), le era stato addebitato da con la fatt. n. 157/2006 del 17.7.2006 per € 200.000,00, Parte_1 meno ritenuta a garanzia 5% pari a € 10.000,00, € 190.000,00 più Iva, totale € 228.000,00
(doc. 6 ), e che tale fattura era stata da essa pagata a attraverso parte Pt_1 Pt_1 dell'importo dell'assegno di € 350.000,00 consegnatole alla firma dell'atto integrativo del
2.3.2007 (v. imputazione fatta dalla stessa risultante dal doc. 8 di Pt_1 CP_1
. La contestazione che formula in ordine al materiale
[...] Controparte_1 necessario per costruire il carter è che la convenuta non ha dato prova di avere il carter pronto nel periodo di novembre-dicembre 2007, quando l'attrice insisteva con affinché Parte_1 procedesse al relativo montaggio. Sul punto, la difesa di è molto chiara, in Parte_1 quanto sostiene che il proprio onere probatorio avrebbe dovuto semmai essere assolto nel momento in cui davvero il cantiere fosse stato pronto per la consegna del carter. E qui occorre prendere in esame l'inadempimento che addebita all'attrice, ossia il dislivello Parte_1 tra la spalla del ponte e la soletta di impalcato. (omissis) La prova principale che la convenuta fornisce è rappresentata infatti dal verbale del 13.12.2007, nel quale viene dato atto dell'impossibilità per di iniziare le lavorazioni di montaggio del carter. Viste le Parte_1 contestazioni sollevate dall'attrice anche in relazione a tale ultimo verbale (così come era stato contestato quello dell'11.05.2007), si ritiene di dover adottare il medesimo criterio di valutazione dell'attendibilità di quanto riportato tramite un confronto con tutti gli altri elementi probatori emersi nel corso del giudizio. Ebbene, se il contenuto del verbale dell'11.05.2007 è stato smentito da documentazione fotografica e testimonianze, lo stesso non può dirsi in merito al verbale del 13.12.2007, il cui contenuto viene anzi confermato dai testi di entrambe le parti.
Non è infatti solo l'Ing. a confermare che quanto riportato nel verbale (seppur Testimone_1 in maniera piuttosto generica nella descrizione, ma chiarendo che “non è stato ancora realizzato dalla l'accesso al ponte per consentire il montaggio del carter”) CP_1 corrisponde a quanto dallo stesso riscontrato nella data di redazione del verbale, ma sono anche i testi di parte attrice a confermare l'esistenza del dislivello. Le testimonianze divergono in merito all'entità dello stesso e ai tempi necessari per porvi rimedio, ma sul punto può ritenersi congrua la valutazione operata dal CTU, che ha indicato in 40 centimetri la misura del dislivello (essendo stata la misura indicata da due testimoni) e in due giorni il tempo necessario per rimuovere tale dislivello. Non coglie nel segno, a parere del Collegio, l'osservazione di
(espressa anche nella comunicazione del 14.12.2007, allegata sub Controparte_1
45), secondo cui sarebbero state a carico di tutte le “opere provvisionali e le Parte_1 strutture ausiliarie, ogni altra lavorazione ed onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni di Capitolato”, in quanto si reputa assodato il fatto che alla convenuta non competessero comunque opere edili. Quanto, seppur genericamente, riportato nel verbale del 13.12.2007 trova dunque conferma anche nelle dichiarazioni rese dai
17 testimoni citati da pertanto il Collegio deve prenderne atto come Controparte_1 circostanza pacifica. Peraltro, dalle testimonianze è emersa anche un'ulteriore circostanza, ossia che non era possibile procedere al montaggio del carter accedendo dall'altra sponda del
Brenta. Il Geom. , rispondendo ad una richiesta di chiarimenti, precisava infatti Persona_3
“che l'unico punto di accesso per andare sopra il ponte era quello in cui c'era il dislivello”. E non risulta comunque che abbia mai insistito sostenendo che dal Controparte_1 lato opposto del ponte vi fosse la possibilità di accedere, essendosi invece sempre limitata a replicare a in merito alla questione del dislivello. Alla luce degli elementi Parte_1 raccolti, il Collegio non può che riscontrare un reciproco inadempimento. Da un lato
[...] non aveva ultimato le opere edili propedeutiche all'installazione del carter. Controparte_1
Dallo scambio di corrispondenza si notano anche alcune contraddizioni nella versione dell'attrice: se infatti al 30.10.2007 dichiarava che avrebbe terminato le lavorazioni relative alla soletta di impalcato entro il 19.11.2007 (si veda doc. n. 19 di parte convenuta), nella comunicazione del 14.12.2007 – in risposta a che il giorno precedente Parte_1 lamentava ancora il dislivello – ricordava alla convenuta come il Controparte_1 contratto di subappalto prevedesse a carico del subappaltatore anche le “opere provvisionali e le strutture ausiliarie, ogni altra lavorazione ed onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte” (come da doc. n. 45 di parte attrice). Dall'altro lato non aveva Parte_1 realizzato il carter e tale circostanza viene confermata dalla stessa convenuta nella lettera del
13.12.2007 (che produce quale doc. n. 22), nella quale – oltre a lamentare l'impossibilità di dar corso al montaggio delle ulteriori opere di propria competenza per il perdurante inadempimento di – conclude precisando espressamente “che per Controparte_1 il futuro procederemo alla realizzazione delle opere di nostra competenza solo dietro vostra comunicazione scritta contenente l'esatta descrizione dello stato dei luoghi e delle opere da voi realizzate”. Tenuto conto che l'ultima opera rimasta a carico di era Parte_1 rappresentata per l'appunto dalla realizzazione e dal montaggio del carter, l'affermazione della convenuta riportata nella comunicazione del 13.12.2007 non può che essere interpretata come la conferma del fatto che il carter in tale data non fosse pronto (circostanza che Parte_1 riconduce comunque all'inadempimento di . Sul punto, la Controparte_1 giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che, nei contratti con prestazioni corrispettive, ove una delle parti giustifichi la propria inadempienza con l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico ma anche e soprattutto dei rapporti di proporzionalità e corrispettività esistenti tra le prestazioni inadempiute, per stabilire se l'inadempimento o la prospettiva di inadempimento di una parte giustifichi il rifiuto di esecuzione della prestazione dovuta dall'altra; a tal fine il giudice non deve avere riguardo alle sole obbligazioni principali dedotte in contratto (e quindi, nell'appalto così come nel subappalto, il pagamento del compenso per il committente/subappaltante ed il compimento dell'opera per
l'appaltatore/subappaltatore), ma anche a quelle secondarie cui le parti, nell'esplicamento
18 della loro autonomia contrattuale, abbiano attribuito carattere di essenzialità sul piano sinallagmatico (fra le altre, Cass. 336/13, 19879/11, 20678/05, 21479/05). Ai fini della valutazione della sussistenza dell'inadempimento nei contratti sinallagmatici, quindi, il giudice deve tener conto di tutte le circostanze rilevanti e, segnatamente, delle eventuali negligenze di entrambe le parti, l'una nei confronti dell'altra. Ebbene, durante tutto il corso del rapporto le parti hanno tenuto condotte tali da portarle ad addebitarsi reciproci inadempimenti: Parte_1 lamentava ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze,
[...] Controparte_1 lamentava ritardi nell'esecuzione delle opere a carico della convenuta. Ai soli fini della determinazione della legittimità o meno della risoluzione dichiarata da Controparte_1
il Collegio ritiene di doversi soffermare principalmente sul comportamento delle parti nel
[...] periodo di novembre/dicembre 2007 (comportamento dal quale si è giunti alla risoluzione dei contratti). Tentando di compiere una valutazione come quella che la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata richiede, si può sostenere che l'inadempimento addebitato a
– ossia la mancata eliminazione del dislivello che impediva Controparte_1
l'accesso al ponte da parte della convenuta – fosse un inadempimento di lieve entità (lieve se rapportata all'oggetto del contratto di subappalto nella sua interezza), colmabile secondo i testimoni, ma soprattutto secondo il CTU (al cui parere e alle cui valutazioni tecniche il Collegio ritiene di riportarsi) in due giorni di lavoro. Dall'altro lato vi è l'inadempimento addebitato a
ossia la mancata realizzazione del carter, quindi la mancata lavorazione delle Parte_1 lamiere che la convenuta aveva acquistato in funzione del cantiere oggetto di causa e che le aveva già pagato, come sopra evidenziato. Sul punto, nessuna delle Controparte_1 parti ha mai indicato precisamente quanto tempo sarebbe occorso per predisporre il carter e, di conseguenza, tale aspetto non è stato reso neppure oggetto di quesito da sottoporre al CTU.
Tuttavia, nel proprio elaborato peritale l'Ing. ha affrontato l'argomento, per Persona_1 replicare ad alcune osservazioni del CTP di parte convenuta. Per esempio, a pag. 60 della perizia il CTU – per giustificare l'inutilità di un accesso presso la sede di per Parte_1 verificare in loco la presenza dei materiali lavorati – si può leggere quanto segue: “dato che il loro materiale di partenza (le lamiere in acciaio inox da 1,5 mm) fa parte delle normali scorte
a magazzino, e che lo si può calandrare (cioè curvare) in pochissimo tempo, se anche il CTU ne riscontrasse la presenza sul posto potrebbe permanere il dubbio che quel materiale sia stato preparato appositamente per l'occasione”. A detta del CTU, quindi, il tempo necessario per lavorare i materiali e predisporre il carter sarebbe stato inferiore al tempo necessario per avvertire che sarebbe sceso a constatare la situazione e al tempo necessario Parte_1 per arrivare a Frattaminore. Questa supposizione trova conferma poi nella replica del CTU alle osservazioni del CTP Ing. Alle pagine 86 e 87 dell'elaborato, infatti, l'Ing. Per_4 Persona_1 risponde alle contestazioni sul mancato sopralluogo lamentato dal consulente di parte convenuta, il quale – volendo insistere sull'importanza dell'accesso alla sede di Parte_1
e sul fatto che non vi sarebbe stato il tempo materiale per preparare il carter in vista del suo arrivo – sostiene che la produzione del carter avrebbe richiesto almeno quattro settimane di
19 lavoro, con squadre di vari operai impegnati nella costruzione dei manufatti, ridicolizzando quasi l'affermazione del CTU che aveva invece accennato al fatto che sarebbero stati sufficienti due giorni. E proprio a pag. 86 e all'inizio di pag. 87, per replicare dettagliatamente alle osservazioni del consulente di parte, il CTU si adopera dunque nella descrizione dei lavori che avrebbero portato alla realizzazione del carter e alla quantificazione del tempo necessario ad eseguirli, arrivando alla conclusione che sarebbero bastate poche ore. Il Collegio Arbitrale non può che prenderne atto e considerare quindi l'inadempimento di colmabile in Parte_1 poche ore. Dovendo soppesare l'entità dei reciproci inadempimenti, ne consegue un giudizio di equivalenza atteso che entrambe le attività a carico dell'una e dell'altra parte avrebbero richiesto un paio di giorni di tempo o addirittura meno. Facendo ricorso ad un altro criterio di valutazione che la giurisprudenza sopra citata suggerisce al giudicante, considerando
l'elemento cronologico è indubbio che l'obbligazione che avrebbe dovuto essere adempiuta per prima è quella a carico di trattandosi di opera propedeutica al Controparte_1 montaggio del carter, ossia un'opera senza la quale è stato reso impossibile a Parte_1 eseguire l'obbligazione a proprio carico. Se il mero dato cronologico non può essere ritenuto determinante nella valutazione comparativa delle condotte dei contraenti, è pur vero che nel caso di specie la valutazione sull'importanza delle singole inadempienze nel loro rapporto di dipendenza e di proporzionalità non conduce ad un risultato diverso, atteso che – a parità di importanza in termini di tempo, stando alle indicazioni fornite per entrambe dal CTU – una delle obbligazioni (quella di dipendeva dall'altra. Nel caso di specie, Parte_1 [...] non ha consentito – con la propria condotta – il montaggio del carter da parte Controparte_1 di Per quanto esposto, la domanda di accertamento di intervenuta risoluzione Parte_1 dei contratti di fornitura e di subappalto avanzata dall'attrice non appare meritevole di accoglimento”);
b) che non vi fosse una contrapposta domanda della convenuta ( Parte_1 di risoluzione dei contratti per inadempimento della committente né Controparte_1 comunque di accertamento – per il caso di mancato accoglimento della domanda di risoluzione formulata da – delle ragioni che avevano Controparte_1 condotto allo scioglimento dei vincoli contrattuali tra le parti (cfr. Lodo, pag. 52 – 55:
“Dal rigetto della domanda attorea di accertamento e dichiarazione di intervenuta risoluzione di diritto per causa addebitabile a discendono le seguenti considerazioni e Parte_1 conseguenti decisioni in ordine a tutte le domande formulate da entrambe le parti. Occorre innanzitutto sottolineare che il Collegio non è stato chiamato ad esprimersi – in caso di mancato accoglimento della domanda di risoluzione formulata da – sulle Controparte_1 ragioni che hanno condotto allo scioglimento dei vincoli contrattuali tra le parti. La convenuta, infatti, si è limitata a chiedere il rigetto della domanda di accertamento e dichiarazione di intervenuta risoluzione per l'inadempimento ad essa contestato, senza chiedere a sua volta che venisse accertata e dichiarata la risoluzione per inadempimento di Controparte_1
La volontà di ottenere una pronuncia in tal senso non si può nemmeno ricavare
[...]
20 implicitamente dal contenuto delle altre domande formulate da atteso che – Parte_1 per riassumerle – quest'ultima si è costituita nel procedimento arbitrale al fine di chiedere: -
l'accertamento dell'illegittimità e dell'infondatezza della risoluzione contrattuale intimata da
- l'accertamento dell'insussistenza del credito a qualunque titolo Controparte_1 vantato nei suoi confronti da - l'accertamento della non Controparte_1 imputabilità a suo carico delle voci di costo, degli oneri e dei danni lamentati dall'attrice; -
l'accertamento dell'inadempimento di “nell'esecuzione della sua Controparte_1 prestazione di corrispondere il corrispettivo contrattuale” (mentre nessuna menzione viene fatta da in ordine alla mancata realizzazione di opere propedeutiche da parte Parte_1 dell'attrice che avrebbero impedito alla convenuta di eseguire le proprie prestazioni); - la conseguente consegna in suo favore degli assegni di € 100.000,00 quale residuo corrispettivo
e di € 150.000,00 a titolo di trattenute a garanzia;
- la condanna di Controparte_1 al pagamento della somma di € 946.614,39 (oltre IVA se ed in quanto dovuta) per una serie di voci che si andranno in seguito a trattare. Da nessuna delle domande di può Parte_1 ricavarsi la volontà di ottenere la dichiarazione di risoluzione dei contratti per causa imputabile
a Ed è pacifico in giurisprudenza che la domanda di risoluzione del Controparte_1 contratto non possa ritenersi implicitamente contenuta nella richiesta di rigetto della domanda attorea e di condanna della controparte al risarcimento del danno (fra le altre, Cassazione civile, sez. III, 08.05.2012, n. 6926). Anche volendo valutare se nelle difese di Parte_1 possa ravvisarsi una implicita eccezione di inadempimento (desumibile da quanto sostenuto nel corso del giudizio), si osserva come negli atti di causa la convenuta abbia sì riconosciuto espressamente di non aver provveduto al montaggio del carter a causa degli ostacoli frapposti da ma come abbia sempre sostenuto di aver eseguito tutte le altre Controparte_1 opere di propria competenza, tanto da riassumere le ragioni di fondatezza delle proprie domande riconvenzionali (pag. 16 della replica conclusionale) con l'espressione non Pt_1 ha percepito le somme per attività eseguite, peraltro oggetto di accordo” (con evidente riferimento ai due assegni di cui chiede la consegna). Dalle affermazioni della convenuta emerge la convinzione di avere diritto al residuo corrispettivo a fronte del corretto adempimento alle proprie obbligazioni (fatta eccezione per il montaggio del carter, in ordine al quale già nell'atto di costituzione con contestuale nomina di arbitro, a pag. 28, Parte_1
– nel ribadire il proprio diritto al saldo di € 100.000,00 – precisa “fatta salva la
[...] valutazione, in termini economici, del solo intervento di montaggio del carter che non è stato eseguito anche per ragioni estranee alla volontà della ”). Se dunque un'eccezione di Pt_1 inadempimento possa anche ricavarsi dalle difese della convenuta, la stessa si limiterebbe alla prestazione specifica del montaggio del carter. Ma, come sopra già evidenziato, alla data del
13.12.2007 confermava espressamente di non aver iniziato neppure le Parte_1 lavorazioni del carter. In ogni caso, la valutazione imposta al Collegio dovrebbe fondarsi sui criteri indicati dalla giurisprudenza (tra le più recenti, Cassazione civile, sez. III, 29.01.2021,
n. 2154): “Per stabilire, in concreto, se l'eccezione di inadempimento (articolo 1460 del codice
21 civile) sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico- sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte”. Se il dislivello ha sicuramente determinato un impedimento al montaggio del carter, non si può sostenere che abbia ostacolato la lavorazione delle lamiere presso lo stabilimento della convenuta. La causalità e la proporzionalità che la Corte di Cassazione impone di valutare potrebbe anche ritenersi sussistente tra l'inadempimento di e il mancato montaggio Controparte_1 del carter da parte di ma l'inadempimento della convenuta è iniziato in una Parte_1 fase precedente, ossia quella di costruzione del carter, che nella comunicazione del 13.12.2007 pretenderebbe di subordinare ad una controprestazione dell'attrice dalla quale Parte_1 in realtà non dipende direttamente (incidendo infatti il dislivello solo sulla fase del montaggio del carter e non sulla sua realizzazione)”);
c) che i contratti (di fornitura, di subappalto e l'integrazione del 2.3.2007) avessero esaurito i propri effetti, essendosi le parti astenute dal darvi ulteriore esecuzione (rilievo che gli arbitri potevano comunque fare, considerato che è rilevabile d'ufficio la risoluzione consensuale del contratto, se rilevante ai fini della decisione, per essere lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale), sicché si rendeva necessario procedere alla disamina di quali fossero le posizioni di credito-debito tra le parti alla data della intervenuta risoluzione dei rapporti (21.12.2017), pervenendo, per l'effetto, alle liquidazioni di cui ai punti da 2) a 5) del dispositivo del lodo, non dipendendo il credito risarcitorio di dal colpevole inadempimento di Controparte_1 con riguardo alla realizzazione del carter (omissione realizzativa Parte_1 effettivamente esistente, ma comparativamente non di gravità tale da giustificare la risoluzione dei contratti), ma dalla mancata, o inadeguata, realizzazione delle lavorazioni indicate a pag. 61 del lodo (cfr. Lodo, pag. 55 – 68: “Il Collegio, pertanto, dopo aver rigettato la domanda di accertamento della legittimità della risoluzione dichiarata da in assenza di altre domande delle parti dirette ad accertare la Controparte_1 causa dello scioglimento dei vincoli contrattuali, ritiene di dover esaminare le domande avanzate dalle parti sul presupposto che – a far data dal 21.12.2007 – entrambe hanno cessato di dare esecuzione ai contratti, cristallizzando a tale data i reciproci adempimenti e inadempimenti (omissis)”).
2.4 Quanto agli altri pretesi profili di nullità, anche questi risultano infondati.
Il presupposto di partenza “in fatto” è sempre lo stesso: in tesi di parte il Pt_1 lodo sarebbe contraddittorio perché, nonostante la reiezione della domanda di
[...]
[...] di risoluzione dei contratti per inadempimento della Controparte_10 controparte, sarebbe stato negato a quest'ultima il “diritto al pieno corrispettivo maturato”, ed anzi sulla relativa domanda di pagamento il lodo non si sarebbe pronunciato, così configurandosi una “omissione di pronuncia”, o quanto meno una
“mancata motivazione”. Inoltre, una volta rigettata la domanda di risoluzione per inadempimento, il Collegio Arbitrale non avrebbe potuto ritenere risolto il contratto e
“non avrebbe dovuto riconoscere nulla a . In ciò consisterebbe l'ulteriore CP_1 vizio di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
2.4.1 Ciò posto, va in primo luogo esclusa la rilevanza dei fatti in contestazione sub art. 829, co. 1, n. 10, c.p.c., concernente la pronuncia in rito che definisce il procedimento per un impedimento processuale, nella specie all'evidenza insussistente.
2.4.2 Quanto alla nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c. (nullità per il caso in cui il lodo contenga disposizioni contraddittorie), deve richiamarsi il principio costantemente affermato in giurisprudenza per cui detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cass., Sez. II, 9.6.2021, n.
16077; Cass., sez. I, 5.2.2021, n. 2747; Cass., Sez. I, 28.5.2014, n. 11895).
Tale “impossibilità assoluta” nel caso in esame all'evidenza non sussiste, e a ben vedere risulta esclusa dalla stessa società appellante, che dimostra di aver ben compreso l'iter logico della decisione, sebbene ritenga di non condividerlo.
2.4.3 Anche la contestata violazione dell'art. 112 c.p.c. non appare riconducibile ad alcuno dei motivi di cui all'art. 829 c.p.c.
In ogni caso, in disparte la “non pertinenza” al paradigma normativo invocato dall'appellante, è sufficiente una semplice lettura del lodo e delle conclusioni assunte dalle parti nel giudizio arbitrale (riportate da pag. 14 a pag. 20 del lodo) per rendersi conto dell'infondatezza della doglianza: aveva invero chiesto Controparte_1 che, “anche in ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione”, venisse accertato: a) che “nulla è dovuto da a;
b) che Controparte_1 Parte_1
“ha diritto alla restituzione e comunque a trattenere Controparte_1
23 definitivamente” gli ultimi due assegni (rispettivamente di 100.000,00 euro e di
150.000,00 euro) previsti dall'accordo integrativo già menzionato a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dell'opera; c) che doveva a Pt_1 CP_1 la somma di euro 614.992,23, in parte a titolo di risarcimento per i costi
[...] sopportati per le lavorazioni non eseguite dalla controparte e in parte a titolo di penale per il ritardo, con relativa condanna della medesima , la quale aveva a Pt_1 propria volta chiesto, tra l'altro, la condanna di al pagamento Controparte_1 del “corrispettivo contrattuale”, nonché l'accertamento che nulla era ed è dovuto a
“a qualunque titolo e/o per qualsivoglia ragione”. Controparte_1
A fronte di tali domande, il lodo, pur rigettando la domanda risolutoria per grave inadempimento, ha riconosciuto a il ristoro dei danni subiti a Controparte_1 causa degli inadempimenti di già verificatisi al momento della estinzione del Pt_1 rapporto (per il mancato decapaggio, per i carterini, per il piano di varo: cfr. rispettivamente punti A3, A5 e A1 del lodo), nonché l'applicazione della penale prevista dal contratto per il ritardo con cui aveva eseguito alcune delle Pt_1 lavorazioni commessele (cfr. pp. 64 e 65). Ha altresì accertato che “a far data dal
21.12.2007” entrambe le parti “hanno cessato di dare esecuzione ai contratti, cristallizzando a tale data i reciproci adempimenti e inadempimenti” (pag. 55), evidenziando che “l'inadempimento della convenuta” “è iniziato in una fase precedente, ossia quella di costruzione del carter, che nella comunicazione del
13.12.2007 pretendeva di subordinare a una controprestazione Parte_1 dell'attrice dalla quale in realtà non dipendeva direttamente (incidendo infatti il dislivello solo sulla fase del montaggio del carter e non della sua realizzazione)” (pag.
55). Ha ancora aggiunto che “alla data del 13.12.2007 confermava Parte_1 espressamente di non aver iniziato neppure le lavorazioni del carter” (pag. 54), precisando pure, nella medesima comunicazione del 13.12.2007, che “per il futuro procederemo alla realizzazione delle opere di nostra competenza solo dietro Vostra comunicazione scritta” (pag. 57 del lodo).
In relazione alla domanda di di ottenere il pagamento del corrispettivo per Pt_1
l'attività eseguita, il lodo ha dunque ritenuto “pacifico” che alla data dell'interruzione del rapporto non aveva ancora cominciato la lavorazione delle lamiere per Pt_1 realizzare il carter e che il trasporto e il montaggio del carter non erano stati eseguiti da Parte_1
Risulta, pertanto, coerente e conforme a logica il rigetto della domanda di Pt_1 di pagamento del “corrispettivo contrattuale”, dal momento che essa non poteva
24 pretendere un corrispettivo per quanto non eseguito – a maggior ragione considerato che non aveva avanzato alcuna domanda a titolo di mancato guadagno diretta ad addebitare a la risoluzione dei contratti (cfr. pp. 57 e 58 Controparte_1 del lodo) – risultando “pacifico che la rata a saldo di cui all'atto integrativo (per l'importo di € 100.000,00) debba intendersi una quota parte del maggior importo corrispondente alla lavorazione e trasporto e al montaggio del carter”, che Pt_1 non ha eseguito (pag. 57). Al contempo, è stato riconosciuto a Controparte_1
“il rimborso di quanto corrisposto a per la lavorazione, il trasporto e Parte_1 il montaggio del carter che la convenuta non ha mai realizzato” (pag. 62 del lodo).
Così stando le cose non si configura alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., né una
“omessa pronuncia”, avendo il Collegio arbitrale pronunciato su tutte le domande proposte dalle parti, tanto più che aveva precisato e riconosciuto nel corso Pt_1 del giudizio arbitrale che dall'importo residuo del corrispettivo previsto dal contratto di subappalto andava detratto il costo dell'intervento di montaggio del carter non eseguito da (cfr. Lodo, pag. 53/54: “Anche volendo valutare se nelle difese di Pt_1 possa ravvisarsi una implicita eccezione di inadempimento (desumibile da Parte_1 quanto sostenuto nel corso del giudizio), si osserva come negli atti di causa la convenuta abbia sì riconosciuto espressamente di non aver provveduto al montaggio del carter a causa degli ostacoli frapposti da ma come abbia sempre sostenuto di aver Controparte_1 eseguito tutte le altre opere di propria competenza, tanto da riassumere le ragioni di fondatezza delle proprie domande riconvenzionali (pag. 16 della replica conclusionale) con
l'espressione non ha percepito le somme per attività eseguite, peraltro oggetto di Pt_1 accordo” (con evidente riferimento ai due assegni di cui chiede la consegna). Dalle affermazioni della convenuta emerge la convinzione di avere diritto al residuo corrispettivo a fronte del corretto adempimento alle proprie obbligazioni (fatta eccezione per il montaggio del carter, in ordine al quale già nell'atto di costituzione con contestuale nomina di arbitro, a pag. 28,
– nel ribadire il proprio diritto al saldo di € 100.000,00 – precisa “fatta salva la Parte_1 valutazione, in termini economici, del solo intervento di montaggio del carter che non è stato eseguito anche per ragioni estranee alla volontà della ”. Se dunque un'eccezione di Pt_1 inadempimento possa anche ricavarsi dalle difese della convenuta, la stessa si limiterebbe alla prestazione specifica del montaggio del carter. Ma, come sopra già evidenziato, alla data del
13.12.2007 confermava espressamente di non aver iniziato neppure le Parte_1 lavorazioni del carter”).
In sintesi, diversamente da quanto contestato, il Collegio non ha addebitato a alcun danno da risoluzione, bensì, da un lato si è pronunciato “sulle partite Pt_1 di dare e avere tra le parti” a seguito dell'estinzione del rapporto (pag. 62 del lodo)
e, dall'altro ha riconosciuto a il ristoro per i pregiudizi subiti a Controparte_1
25 causa dei pregressi inadempimenti di , già maturati al momento Pt_1 dell'interruzione del rapporto.
Come noto, il vizio di ultra ed extra petizione si configura soltanto se viene attribuito un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, rimanendo il giudice libero, non soltanto di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate dalle parti, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (cfr. Cass.,
Sez. Lav., 5.10.1998, n. 9887).
L'appellante sostiene che, una volta rigettata la domanda di risoluzione per grave inadempimento di , il lodo non avrebbe potuto dichiarare risolto il contratto Pt_1 per altri motivi (volontà comune delle parti o recesso della committente).
L'assunto, come già detto, non ha pregio alla luce dell'insegnamento della Suprema
Corte, che in più occasioni ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel caso in cui si attribuisca alla parte un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato rispetto a quello richiesto, con la conseguenza che, proposta una domanda di risoluzione per inadempimento del contratto, non è ultra petita la pronuncia che ritenga il contratto risolto, non già per inadempimento del convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione (derivante da condizioni oggettive o soggettive delle parti), statuendo sui reciproci rapporti di dare e avere tra le stesse (cfr. Cass., Sez. II, ord. 15.6.2020, n. 11466; cfr., anche, Cass., Sez. I,
6.3.2020, n. 6480). Con l'ulteriore considerazione che la risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, essendo lo scioglimento per mutuo consenso un fatto “oggettivamente estintivo” dei diritti nascenti dal negozio, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato d'ufficio dal giudice (cfr. Cass.,
Sez. Lav., 28.9.2018, n. 23586; Cass., Sez. II, 20.6.2012, n. 10201), con valutazione che costituisce apprezzamento di merito (cfr. Cass., Sez. III, 27.11.2006, n. 25126), come tale insindacabile ai sensi dell'art. 829 c.p.c.
Da ultimo, è appena il caso di aggiungere che anche laddove si ritenesse precluso al lodo di dichiarare comunque risolto il rapporto, nonostante la reiezione della domanda risolutoria per grave inadempimento, non ne deriverebbe comunque alcuna utilità alla , la quale non potrebbe pretendere il pagamento di un corrispettivo per Pt_1
26 attività non eseguite, né potrebbe esimersi dal ristorare i danni subiti da CP_1 per gli inadempimenti già maturati in precedenza.
[...]
2.4.4 Quanto, infine, al contestato vizio di nullità ex art. 829, comma 1, n. 9,
c.p.c., consistente – in tesi – nel non aver potuto prendere posizione sulla “valenza” delle condotte contrattuali a cui gli arbitri hanno attribuito significato risolutorio, apprezzando la convergenza delle volontà delle parti di non dare più attuazione al rapporto, non se ne ravvisa la sussistenza, essendo stato certamente dibattuto il tema dell'esaurimento dei rapporti contrattuali di riferimento, in ordine al quale le parti non hanno subito preclusioni nel dedurre le ragioni per cui i contratti avrebbero dovuto invece ritenersi ancora efficaci.
3. Il terzo motivo – rubricato: “Ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa pronuncia e motivazione;
ulteriori e differenti profili di manifesta contraddittorietà; elusione dei più elementari principi giuridici in materia di riconoscimento del controcredito e compensazione;
violazione dell'art. 115 c.p.c.” – denuncia la nullità del lodo sub specie di violazione delle indicate disposizioni nella parte in cui, esaminate le domande avanzate dalle parti sul presupposto che a far data dal
21.12.2007 entrambe avevano cessato di dare esecuzione ai contratti, cristallizzando a tale data i reciproci adempimenti e inadempimenti, non solo non ha riconosciuto alla il corrispettivo per il montaggio e la posa, che l'appaltatrice avrebbe ben Pt_1 potuto ancora eseguire, ma ha addirittura omesso di riconoscere alla stessa il corrispettivo per la lavorazione del carter, con ciò violando anche la regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, dal momento che on aveva CP_1 formulato una specifica domanda accertativa al Collegio circa la mancata lavorazione dello stesso, con la conseguenza che processualmente la circostanza doveva ritenersi pacifica e preclusa ogni indagine probatoria sul punto. Il lodo sarebbe poi ulteriormente viziato per omessa pronuncia, o quanto meno per omessa motivazione, laddove ha ritenuto comparabili in punto di gravità i due inadempimenti (di CP_1 alla realizzazione dell'opera di eliminazione del dislivello e di alla Pt_1 realizzazione del carter), non cogliendo, o comunque minimizzando, l'intento “doloso o comunque proditorio” di all'evidenza volto, non tanto a contestare un CP_1 inadempimento dopotutto non significativo della controparte, ma a procurarsi un
“pretesto” per escluderla dal cantiere in violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto.
3.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
27 3.2 In disparte il rilievo preliminare che non risulta neppure specificata la ragione di nullità, tra quelle previste dall'art. 829 c.p.c., che viene fatta valere, e che, come nel precedente, vengono articolate censure eterogenee, l'una sovrapposta all'altra, le censure risultano all'evidenza inammissibili in quanto attinenti unicamente alla valutazione dei fatti e delle prove compiuta dagli arbitri, che non può però essere sindacata nella fase (rescindente) del giudizio, non essendo consentito attraverso l'indicazione di (solo) generiche violazioni di legge far rientrare nei casi tassativi di cui all'art. 829 c.c. doglianze sostanzialmente attinenti all'apprezzamento insindacabile delle risultanze probatorie e dei fatti compiuto dagli arbitri.
3.3 Si tratta comunque di rilievi infondati.
lamenta una supposta “omessa pronuncia e motivazione” in quanto il Pt_1
Collegio arbitrale non le avrebbe riconosciuto “il corrispettivo per la lavorazione del carter”, con ciò in tesi violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) sul presupposto che non avrebbe Controparte_1 formulato una specifica domanda di accertamento circa tale mancata lavorazione.
Ora, l'attrice ( aveva chiesto di accertare che nulla era dovuto Controparte_1 alla convenuta ( , la quale, a sua volta, aveva formulato una domanda Parte_1 speculare di accertamento negativo, il che già esclude la contestata violazione dell'art. 112 c.p.c.; va poi aggiunto che nel quantificare i danni Controparte_1 sofferti a causa degli inadempimenti di , aveva espressamente allegato e Pt_1 documentato il costo per “l'acquisto delle lamiere necessarie per la realizzazione del carter” e “per la realizzazione del carter” (cfr. pag. 7 della domanda di arbitrato), con ciò deducendo, appunto, la mancata esecuzione delle relative lavorazioni da parte di
. Senza poi dire che durante tutto il corso del procedimento arbitrale è stata Pt_1 contestata da la circostanza che avesse realizzato il Controparte_1 Pt_1 carter.
Altrettanto infondato è poi il presupposto (di fatto) su cui viene fondata la censura,
e cioè che avesse realizzato il carter. Sul punto, come già detto, il lodo ha Pt_1 escluso tale circostanza, rilevando, con motivazione lineare ed esente da censure, che la si era soltanto approvvigionata del materiale, ma non lo aveva Pt_1 lavorato per realizzare il carter. È dunque logico e coerente con tali accertamenti che non sia stato riconosciuto alcunché a per la lavorazione non effettuata. Pt_1
Infondata è anche la doglianza circa le “trattenute in garanzia” che il Collegio arbitrale avrebbe riconosciuto in favore di in misura ridotta, nonostante Pt_1 CP_1 avesse chiesto di incamerarle integralmente. Non costituisce, infatti,
[...]
28 violazione dell'art. 112 c.p.c. l'accoglimento di una domanda che rientri in quella di maggiore ampiezza ritualmente proposta dalla parte (cfr. Cass., Sez. II, 18.9.2013,
n. 21397).
Quanto alla pretesa “contraddittorietà” del lodo e alla “omessa pronuncia” denunciate con riguardo al supposto “riconoscimento” da parte di del Controparte_1 credito vantato da di 67.000,00 €, che non sarebbe stato conteggiato in Pt_1 favore di questa, si osserva come nel giudizio arbitrale che non vi sia stato in realtà alcun “riconoscimento” di tale credito di , la quale fraintende il significato e Pt_1 la ragione del conteggio dei danni di conseguenti alla Controparte_1 risoluzione per inadempimento richiesta e che sono stati quantificati (nella domanda di arbitrato e, ancor prima, nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli) detraendo dall'importo dei costi sostenuti per completare l'opera, a seguito dell'interruzione del rapporto con , il residuo corrispettivo di 67.021,26 € Pt_1 previsto dal contratto, che sarebbe stato pagato nel caso in cui il contratto fosse stato interamente eseguito. Non di “riconoscimento” si tratta, quindi, bensì della detrazione dai danni conseguenti alla risoluzione per inadempimento di un importo (il residuo del corrispettivo contrattuale) che avrebbe comunque dovuto Controparte_1 sostenere ove il rapporto con fosse proseguito fino alla sua naturale Pt_1 scadenza. In altri termini, tale importo non costituiva un pregiudizio risarcibile da addebitare a , poiché nell'ipotesi di esatto adempimento del contratto Pt_1 sarebbe stato comunque a carico di in quanto tenuta al Controparte_1 pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per l'attività eseguita dalla subappaltatrice. Non si configura, quindi, e non è stato dedotto, né riconosciuto, un corrispondente credito di , giacché quest'ultima non ha eseguito parte delle Pt_1 lavorazioni previste da contratto (realizzazione, trasporto e montaggio del carter), come accertato dal lodo.
Al riguardo va poi ancora rilevato:
a) che il presunto “riconoscimento” di credito non è mai stato dedotto durante l'arbitrato e, come noto, è precluso l'inserimento fra i motivi di impugnazione del lodo di specifiche questioni non portate all'attenzione degli arbitri (cfr. Cass., Sez. I,
22.5.2003, n. 8038), ed è logico che non può contestarsi un difetto di motivazione del lodo relativamente a un punto che non è stato oggetto di rilievo e di trattazione nel corso del procedimento arbitrale;
29 b) è riservata al giudice di merito, e quindi nella specie agli arbitri, l'interpretazione delle domande formulate dalle parti (cfr., ex multis, Cass., Sez. II, 25.10.1988, n.
5777);
c) il riconoscimento di debito non è fonte di obbligazione, determinando un'astrazione meramente processuale della causa debendi, con conseguente irrilevanza del supposto riconoscimento nel caso concreto, avendo il lodo pronunciato, all'esito dell'istruttoria compiuta, sulle reciproche posizioni debitorie delle parti;
d) il riconoscimento di debito, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede anche, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse (cfr., ex multis, Cass., Sez. III, 24.11.2010, n. 23822), di talché non è configurabile alcun riconoscimento nell'atto processuale del difensore, privo del potere di disporre del diritto.
4. Il quarto motivo – rubricato: “Intervenuta violazione dei principi di interpretazione dei contratti e della legittima acquisizione e valutazione delle prove
(artt. 115 e 116 c.p.c.) in ordine alla valutazione delle risultanze della CTU;
evidente erroneità della relazione peritale;
mancata rinnovazione della CTU e la necessità di rinnovazione;
violazione del punto 9 del primo comma dell'art. 829 c.p.c.” – denuncia la violazione dei “principi di interpretazione dei contratti e di legittima acquisizione e valutazione delle prove in ordine alla valutazione delle risultanze della C.T.U.” e la mancata rinnovazione della stessa.
4.1 Si tratta di un motivo che, come i precedenti n. due e tre, presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza, e va pertanto respinto, risolvendosi in un ulteriore sindacato di merito della controversia attraverso la contestazione della valutazione dei fatti e del materiale probatorio operata dal Collegio arbitrale.
4.2 Sotto il primo profilo va ricordato che l'interpretazione data dagli arbitri al contenuto di una clausola contrattuale può essere contestata attraverso l'impugnazione per nullità del lodo esclusivamente per violazione di regole di diritto,
e non invece attraverso la prospettazione di un'interpretazione diversa senza la specifica indicazione dei criteri ermeneutici violati (cfr., ex multis, Cass., sez. I,
2.5.2006, n. 10131; Cass., Sez. I, 7.2.2007, n. 2715), né può in proposito ritenersi sufficiente il generico richiamo alla pretesa violazione dei “principi di interpretazione dei contratti”, essendo necessario indicare esattamente gli specifici canoni normativi in concreto violati, nonché il punto e il modo in cui il lodo si sia da essi discostato.
30 La Suprema Corte, per costante orientamento, non ritiene invero ammissibile una semplice critica della decisione sfavorevole formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa, e più favorevole, interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante, traducendosi questa, in sostanza, nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, inammissibile in sede di legittimità (Cass., sez. I, 22.9.2000,
n. 12550), precisando che “l'interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicchè non è consentito al giudice dell'impugnazione sindacare la logicità della motivazione (ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione), né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti”
(Cass., Sez. I, 7.2.2007, n. 2717; cfr. anche Cass., Sez. VI, 21.4.2017, n. 10127), ed ancora, che il giudice dell'impugnazione ex art. 829 c.p.c. non può accertare, nella fase rescindente del giudizio, le prestazioni delle parti e gli obblighi in capo ad esse, così come desumibili da accordi delle stesse, dal momento che tale compito è riservato agli arbitri (cfr., ex multis, Cass, Sez. I, 20.9.2000, n. 12430).
In altri termini, il lodo è impugnabile soltanto se gli arbitri non espongono le ragioni della decisione, ma non anche se le medesime ragioni non sono del tutto convincenti,
e nella specie l'appellante si muove esattamente in tale seconda prospettiva contestando l'esito, per lei sfavorevole, del giudizio arbitrale, dal momento che non evidenzia a supporto alcuna specifica violazione di diritto.
4.3 Sotto il secondo profilo deve invece escludersi la sussistenza della lamentata violazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c., dal momento che risulta aver potuto dedurre in maniera ampia, Parte_1 discutendo anche in ordine alla formulazione del quesito, come può constatarsi dai verbali delle riunioni della procedura arbitrale e dagli scritti difensivi depositati. Che poi il Collegio arbitrale abbia ritenuto di rigettare la richiesta della convenuta in arbitrato di rinnovare la C.T.U., ritenendo questa completa, precisa e ben motivata,
è questione che attiene alla valutazione dei fatti e del materiale probatorio riservata appunto in via esclusiva al Collegio arbitrale. Invero, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire in più occasioni che “ai fini della configurabilità del vizio di cui al n. 9 dell'articolo 829 c.p.c. vengono in rilievo le sole violazioni del contraddittorio che si traducono nell'impedimento per una delle parti di svolgere le proprie difese in modo paritario rispetto all'altra, oppure di svolgere le proprie difese in modo pieno di fronte
31 agli arbitri, anche nella fase istruttoria” (Cass., Sez. II, 4.6.2021, n. 15613), aggiungendosi che alla denuncia del vizio deve seguire l'indicazione dello specifico pregiudizio arrecato al diritto di difesa (cfr., tra le molte, Appello Venezia, Sez. I,
14.1.2021, n. 52).
Mette poi conto di osservare che “il giudizio preventivo sull'ammissibilità e sulla rilevanza delle prove richieste deve essere ispirato ad esigenze di razionalità ed economia processuale rientranti nella valutazione discrezionale del giudice” e non sussiste alcun obbligo degli arbitri di motivare le ragioni per il rigetto delle istanze istruttorie;
ed ancora, che “la mancata ammissione di prova testimoniale e il rifiuto di riconvocazione a chiarimenti del consulente tecnico d'ufficio opposti dagli arbitri non sono indicativi di violazione del principio del contraddittorio, ma costituiscono applicazione del potere di preventiva valutazione discrezionale dell'ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori, spettante anche ai ridetti arbitri” (Cass., sez. II,
21.9.2001, n. 11936).
I rilievi svolti dall'appellante a sostegno del motivo di impugnazione qui in esame sono in ogni caso irrilevanti, e comunque errati. Il lodo dedica invero ampio spazio alla valutazione delle prove, svolgendo confutazioni logiche e congruenti rispetto alle richieste e alle difese di , riproposte tout court nell'atto di impugnazione. Pt_1
Va poi confermata la correttezza della valutazione fatta dagli arbitri per cui, trattandosi di un'opera pubblica, il termine può decorrere soltanto dal momento in cui il collaudo è divenuto definitivo a norma di legge (decorsi dunque due anni dalla relativa emissione), e non dalla predisposizione del certificato da parte del collaudatore, a cui, per legge, deve seguire la sottoscrizione da parte dell'impresa e l'approvazione dell'Amministrazione. In disparte il rilievo che il regime speciale di cui all'art. 1667 c.c. si applica soltanto nel caso in cui l'opera sia stata completata, mentre laddove sia lasciata incompiuta dall'appaltatore, come nel caso di specie, trovano applicazione le regole generali in tema di responsabilità per inadempimento, senza alcun termine di decadenza (cfr. Cass., Sez. II, 15.2.2006, n. 3302; Cass., Sez. II,
16.10.1998, n. 10255).
Appare infine opportuno sottolineare che la consulenza tecnica non può essere utilizzata al fine di fornire la prova di fatti che la parte ha l'onere di dimostrare e non può quindi pretendersi l'ammissione di una consulenza tecnica allo scopo di ottenere la prova che la parte è tenuta a dare. D'altro canto, anche in relazione al richiesto sopralluogo presso lo stabilimento di per verificare la costruzione del carter, Pt_1 gli arbitri hanno condiviso i rilievi del C.T.U. circa “l'inutilità di un accesso presso la
32 sede di per verificare in loco la presenza dei materiali lavorati”, poiché Parte_1
“il tempo necessario per lavorare i materiali e predisporre il carter sarebbe stato inferiore al tempo necessario per avvertire che sarebbe sceso a Parte_1 constatare la situazione e al tempo necessario per arrivare a Frattaminore” (cfr. Lodo, pag. 50). Il lodo è chiaro e dettagliato nell'evidenziare che “non fornisce Pt_1 prova alcuna in merito alla costruzione dei pezzi” (p. 59) e che, anzi, da una comunicazione del 13.12.2007 “ confermava espressamente di non Parte_1 aver iniziato neppure le lavorazioni del carter” (pag. 54). Quanto al verbale del
17.7.2006, questo non dimostra la realizzazione del carter, come evidenziato dal
C.T.U. rilevando come da tale verbale risulti che le lamine in acciaio inox oggetto della fornitura per il carter, non erano state lavorate (cfr. C.T.U., pag. 60 e 90).
5. Il quinto motivo – rubricato: “Omessa pronuncia e motivazione in merito ai danni rivendicati da;
violazione dei principi in materia di giurisdizione e Pt_1 competenza” – denuncia che il lodo non conterrebbe alcuna analisi, e alcuna conseguente pronuncia, in merito ai danni rivendicati da , che aveva chiesto Pt_1
– tra l'altro – la condanna di al pagamento dell'importo di € Controparte_1
946.614,39 (oltre iva) secondo le voci, i titoli e le quantificazioni rappresentate nella comparsa di costituzione e risposta di cui al precedente giudizio R.G. n. 85157/2010 svoltosi avanti all'Autorità giudiziaria di Napoli. Denuncia altresì la violazione dei principi “in materia di giurisdizione e competenza” perché il Collegio arbitrale avrebbe ritenuto estranea all'ambito delle clausole compromissorie la pretesa risarcitoria conseguente al lamentato danno all'immagine.
5.1 Il motivo è inammissibile, in primo luogo per omessa indicazione dello specifico vizio di nullità che inficerebbe il lodo, e in secondo luogo, e comunque, in quanto attiene unicamente alla valutazione di merito dei fatti e delle prove compiuta dagli arbitri.
5.2 E' comunque infondato, bastando a tal fine esaminare la pertinente parte del lodo (pag. 65 – 68), dalla quale si evince come gli arbitri abbiano compiutamente esaminato la domanda risarcitoria avanzata da e l'abbiano motivatamente Pt_1 disattesa per “totale carenza probatoria” e, con riferimento a talune pretese voci di Per_ danno, anche per inadeguata allegazione dei fatti costitutivi della pretesa (cfr. , pag. 65 – 68: “(omissis) Per quanto riguarda le domande riconvenzionali formulate da
quest'ultima chiede la condanna dell'attrice al pagamento della somma Parte_1 complessiva di € 946.614,39 oltre IVA oltre al risarcimento del danno d'immagine nella misura di giustizia, anche in via equitativa. La somma di € 946.614,39 si compone delle seguenti voci:
- € 27.429,99 a titolo di interessi per ritardo nel pagamento delle fatture emesse nei confronti
33 di - € 250.000,00 quale somma dei due assegni di € 100.000,00 Controparte_1
e di € 150.000.00 di cui si è già ampiamente trattato;
- € 15.081,24 a titolo di interessi sugli importi insoluti;
- € 330.241,53 quali maggiori oneri di esecuzione conseguenti agli inadempimenti di - € 70.868,83 quali interessi sui maggiori oneri Controparte_1 sopra quantificati;
- € 252.991,81 a titolo di danni subiti per ritardi. A tali voci, per la somma complessiva di € 946.614,39, aggiunge anche l'importo di € 47.892,47 a titolo Parte_1 di aggiornamento degli interessi per ritardato pagamento di quanto ritenuto dovuto in proprio favore. Quanto agli interessi per ritardo nel pagamento delle fatture, occorre prendere atto di come le parti, con l'atto integrativo del 02.03.2007, abbiano concordato modalità e termini di pagamento del corrispettivo dovuto in favore di prevedendo il versamento di Parte_1
€ 350.000,00 alla firma dell'accordo (somma con la quale sono state saldate le fatture sino a quel momento emesse). Se si fosse dovuto tenere conto degli interessi, proprio l'accordo integrativo sarebbe stata la sede in cui darne atto, aggiungendo il relativo importo alle somme all'epoca già fatturate e non ancora corrisposte a Per tale ragione la domanda Parte_1 di pagamento degli interessi avanzata nel presente procedimento non appare meritevole di accoglimento. Con riferimento alla somma di € 250.000,00 portata dai due assegni, il Collegio si è già espresso sostenendo che la somma di € 100.000,00 non debba essere riconosciuta a
mentre la somma di € 150.000,00 deve essere solo parzialmente riconosciuta, Parte_1 con la conseguenza che l'assegno dovrà comunque rimanere nella disponibilità di
[...]
la quale dovrà versare alla convenuta la somma di € 116.666,66 per le Controparte_1 trattenute a garanzia riferite a forniture e opere effettivamente adempiute da Parte_1
Per quanto riguarda i maggiori oneri di esecuzione conseguenti agli inadempimenti di
la convenuta individua un importo considerevole (pari ad € Controparte_1
330.241,53) quale somma delle voci da A a F riportate nella lettera datata 08.10.2007 (si veda doc. n. 18 di , in cui vengono indicati i singoli importi riferiti a specifiche Parte_1 lavorazioni, ma non viene fornita alcuna prova né di tali esborsi né della necessità di sostenerli.
Non si rinviene, infatti, tra gli allegati di alcuna fattura o altro documento Parte_1 idoneo a fornire un principio di prova o, quanto meno, un elemento di valutazione da offrire al
Collegio per valutare la sussistenza degli asseriti maggiori oneri. In assenza di prove, tali importi non possono essere riconosciuti, così come, di conseguenza, non possono essere riconosciuti gli interessi e la rivalutazione richiesti in relazioni ad essi. Quanto alla voce “danni subiti per ritardi” riportati alla lettera H della comunicazione datata 08.10.2007 (doc. n. 18 di parte convenuta), si osserva anche in questo caso come difetti integralmente la benché minima prova della richiesta avanzata. Alla lettera H si richiama una nota allegata, che tuttavia nel fascicolo di parte di non è stata rinvenuta. A ciò si aggiunga che neppure dal Parte_1 contenuto degli atti depositati riescono a ricavarsi informazioni utili per capire quantomeno cosa intenda la convenuta per “danni per ritardi”. La totale carenza probatoria a riguardo impedirebbe al Collegio una congrua valutazione del danno, anche qualora fosse provato. Ma, nel caso di specie, è addirittura impossibile comprendere a cosa corrispondano i danni per
34 ritardo lamentati dalla convenuta. In merito all'importo di € 47.892,57 a titolo di interessi per ritardato pagamento aggiornati alla data del 31.07.2007, in virtù dell'accordo integrativo del
02.03.2007 (che aveva rideterminato le scadenze di pagamento, con saldo immediato delle fatture rimaste insolute, senza menzione e quindi senza aggiunta degli interessi) non può essere riconosciuto al pari della domanda sopra già trattata. Quanto all'asserito danno all'immagine chiesto da (da valutarsi anche in via equitativa), il Collegio ritiene Parte_1 che colga nel segno l'eccezione sollevata da in merito Controparte_1 all'incompetenza degli arbitri, atteso il contenuto della clausola compromissoria riportata nei contratti di fornitura e subappalto, che deferisce ad un Collegio arbitrale le controversie in tema di validità, interpretazione o esecuzione dei contratti”).
5.3 Ugualmente infondata è anche la censura afferente all'incompetenza dichiarata dal Collegio arbitrale in relazione alla domanda risarcitoria per lesione del diritto all'immagine.
Costituisce invero orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la clausola compromissoria, riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto, va interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie che trovano la propria causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione quindi delle controversie che in quel contratto hanno unicamente un presupposto storico (cfr. Cass., Sez. II, 3.2.2012, n. 1674; Cass., Sez. VI,
13.10.2016, n. 20673).
Risulta per contro inconferente l'opinione giurisprudenziale richiamata dall'appellante
(v. atto d'appello, pag. 68/69) riferendosi alla particolare fattispecie in cui la lesione del diritto all'immagine risulti ricollegabile all'inadempimento di precise obbligazioni assunte con il contratto, come nel caso di diffusione di dati oggetto di un obbligo di riservatezza. Quello lamentato da è invece un danno che non attiene Pt_1 all'inadempimento di specifiche obbligazioni contrattuali, “riferendosi a condotte di che nulla avrebbero a che vedere con l'esecuzione dei Controparte_1 contratti da parte dell'attrice”, come puntualmente evidenziato a pagina 68 del lodo.
Ciò è indubbio, dal momento che ha domandato il risarcimento di un Pt_1 supposto “danno all'immagine” arrecatole da pretese affermazioni di
[...] alla Provincia “e negli atti giudiziari e diffuse con Controparte_11 insistenza negli ambienti della pubblica amministrazione” (cfr. p. 34 dell'atto di contestazione di domanda arbitrale di ). Pt_1
B) L'appello incidentale di Controparte_1
6. Il primo motivo dell'appello incidentale – rubricato: “1. Motivo di impugnazione ex art. 829, comma 3, c.p.c. (violazione di regole di diritto): violazione ed errata
35 applicazione dell'art. 1362 c.c.; violazione ed errata applicazione del principio di non contestazione” – denuncia il lodo nella parte in cui ha escluso che le opere “civili propedeutiche al varo” rientrassero nel contratto di subappalto (cfr. pp. 26 e 27 del lodo), adducendo due ragioni: a) che “ è un'impresa di Controparte_1 costruzioni civili, mentre è una impresa che si occupa di carpenteria Parte_1 metallica”; b) che non ha contestato una comunicazione di Controparte_1
dell'agosto 2006, in cui quest'ultima dichiarava che non avrebbe eseguito Pt_1 opere provvisionali civili “in quanto oneri a noi non imputabili”. In tal modo il lodo sarebbe incorso nella violazione ed errata applicazione dell'art. 1362 c.c. e del principio di non contestazione. Il contratto di subappalto non farebbe infatti alcuna distinzione tra opere provvisionali edili o di altro tipo, da ritenersi tutte poste a carico di . Ciò emergerebbe con particolare chiarezza dall'art. 6 del contratto di Pt_1 subappalto (cfr. allegato D del doc. n. 4 del fascicolo dell'arbitrato), a mente del quale il prezzo comprende “le opere provvisionali e le strutture ausiliarie, ogni altra lavorazione ed onere per dare compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni di capitolato” il manufatto, nonché dall'art. 8, in forza del quale “sono compresi nel presente contratto ed adeguatamente compensati con il corrispettivo pattuito tutti gli adempimenti occorrenti alla completa esecuzione delle opere, anche se non espressamente indicati” con un elenco “a titolo esplicativo” che comprende pure “l'esecuzione di opere, somministrazioni, prestazioni, anche complementari, in quantità e qualità adeguate per dare compiute ed ultimate in ogni loro parte le opere”.
6.1 Il motivo è infondato.
6.2 Gli arbitri hanno ritenuto in parte qua (e cioè con riguardo alle opere civili propedeutiche al varo) di non poter trascurare il dato di fatto che
[...]
è un'impresa di costruzioni civili, mentre è Controparte_1 Parte_1 un'impresa che si occupa di carpenteria metallica e che proprio sulla scorta delle proprie caratteristiche, nell'agosto 2006, inviava una comunicazione Parte_1 all'attrice (allegata quale doc. n. 47 dalla convenuta) nella quale elencava le fasi del piano di varo e concludeva precisando “Vi confermiamo che provvederemo alla realizzazione di tutte le opere provvisionali, purché non siano opere civili, in quanto oneri a noi non imputabili”. Se su tale distribuzione dei ruoli vi fosse stata contestazione da parte di è facile ipotizzare che dal mese Controparte_1 di agosto 2006 (data della comunicazione) vi sarebbero stati scambi di corrispondenza e note di richiamo sulla specifica questione delle opere edili, vista la frequenza delle comunicazioni che le parti sono state solite scambiarsi durante tutta
36 la durata del loro rapporto, con continue repliche e controrepliche in merito ad ogni singola contestazione. Sul punto, l'affermazione di che specificava di Parte_1 non occuparsi delle opere provvisionali civili non risulta essere stata espressamente contestata, con la conseguenza che il Collegio – anche in ragione della valutazione dell'attività tipica svolta da entrambe le parti – ha ritenuto di poterle escludere dalle prestazioni a carico di e dunque dalle doglianze sollevate dall'attrice. Parte_1
Conseguentemente non appare necessario quantificare i costi relativi a tali opere.
6.3 La ragione decisoria è lineare ed esente dalla censura in esame, polarizzata su una personale (e però non univoca) lettura del testo del contratto, ma trascurante le
(prevalenti) considerazioni di ordine logico-funzionale e di valutazione della concreta attuazione del rapporto poste dal Collegio arbitrale a fondamento della valutazione di esclusione delle opere edili dal perimetro delle opere oggetto del subappalto a
Parte_1
Non ricorre in ogni caso alcuna apprezzabile violazione delle norme in materia di interpretazione del contratto, e certamente non quella invocata di cui all'art. 1362
c.c.
Invero, il richiamato testo del contratto di subappalto non afferma affatto quanto pretende che affermi in maniera univoca. CP_1
Non ricorre, quindi, la chiara violazione del canone interpretativo asseritamente violato. E' infatti solo allorché le espressioni usate dalle parti facciano emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime che il giudice del merito deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici. Diversamente, deve utilizzare gli altri criteri interpretativi normativamente previsti per capire, oltre il significato letterale delle parole,
l'intenzione effettiva delle parti e il significato più ragionevole all'interno del contesto contrattuale. In altre parole, deve interpretare le clausole nel modo più coerente con la natura e con lo scopo del contratto.
Ora, considerato che era una società specializzata nella realizzazione di Pt_1 lavorazioni di carpenteria metallica;
che la stessa ha agito quale subappaltatrice di
(a sua volta specializzata nella realizzazione di opere Controparte_1 edili) nell'esecuzione di un contratto pubblico, e non quale cessionaria del contratto;
che le lavorazioni edili che vorrebbe ora imputare alla responsabilità esclusiva di Pt_5
fuoriuscivano dal perimetro delle competenze e delle certificazioni di Pt_1 quest'ultima, che pertanto non avrebbe potuto comunque legittimamente realizzarle, né quale subappaltatrice, né quale cessionaria (ipotesi peraltro non verificatasi); che
37 tutte le opere edili relative all'appalto di riferimento non sono state realizzate dalla e che nella vertenza attinente al carter non è mai stata posta in discussione Pt_1
l'attribuzione alla (sola) dell'onere di realizzare l'intervento Controparte_1 edilizio strumentalmente indispensabile all'installazione del carter, deve confermarsi la valutazione fatta dagli arbitri per cui la realizzazione delle opere edili strumentali alla realizzazione del ponte spettava alla e non già alla Controparte_1
, donde l'insussistenza del vizio in contestazione. Pt_1
7. Il secondo motivo – rubricato: “2. Motivo di impugnazione ex art. 829, comma
3, c.p.c. (violazione di regole di diritto): violazione ed errata applicazione degli artt.
1453 e ss. c.c.; violazione ed errata applicazione dell'art. 1362 c.c. sotto un ulteriore profilo” – impugna il lodo per violazione di norme di diritto nella parte in cui ha rigettato la domanda di di risoluzione dei contratti per grave Controparte_1 inadempimento di ritenendo sussistente “un reciproco inadempimento” Pt_1 poiché “non aveva realizzato il carter”, mentre “non Pt_1 Controparte_1 aveva ultimato le opere edili propedeutiche all'installazione del carter” (consistenti nel colmare il dislivello tra la sponda del ponte e la soletta di impalcato). La decisione sarebbe viziata per contrarietà alle disposizioni di cui agli artt. 1362, 1453 e ss. c.c., ed in particolare: quanto al primo profilo normativo per le ragioni già esposte nel precedente motivo, e quanto al secondo in quanto non sarebbero stati considerati tutti gli inadempimenti in cui era incorsa la nell'esecuzione dell'appalto. Pt_1
7.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
7.2 Va in primo luogo rilevato che al di là della (in realtà generica e quindi nella sostanza solo apparente) contestazione della violazione di norme di diritto (sub specie di violazione degli artt. 1362, 1453 e ss. c.c.), C.S. censura il merito della decisione,
e segnatamente il concreto apprezzamento operato dagli arbitri dei fatti di causa.
Le doglianze in esame non risultano in ogni caso fondate:
- quanto alla prima contestazione vanno richiamate le stesse considerazioni svolte in relazione al precedente motivo;
- quanto alla seconda (omessa considerazione di tutte le violazioni commesse da
, va considerato che C.S. ha agito per ottenere l'accertamento della Parte_1 legittimità della propria iniziativa risolutoria fondata sulla mancata riattivazione da parte di dell'operatività di cantiere, e segnatamente per la mancata Pt_1 installazione del carter, e non anche per ottenere la dichiarazione giudiziale della risoluzione di tutti e ciascuno dei contratti stipulati con per grave Pt_1
38 inadempimento di quest'ultima, facendo quindi valere tutte le pretese mancanze, carenze e ritardi di cui la subappaltatrice si sarebbe resa responsabile, che sono stati dedotti in sede di arbitrato esclusivamente quale fonte di pretesa creditoria. E' appena il caso di aggiungere che non si verte di inadempimenti rilevanti ex art. 1455
c.c., considerato che i rapporti di fornitura e di subappaltato sono continuati fino al
21.12.2007 con la quasi completa realizzazione dell'opera (salve le difformità poi riconosciute dagli arbitri) senza che C.S. si fosse mai fino a quel momento determinata a risolvere il contratto. Si tratta in ogni caso di una contestazione inconducente, posto che i diversi profili di danno fatti valere da C.S sono stati analiticamente esaminati dal Collegio arbitrale e riconosciuti parzialmente fondati e meritevoli di ristoro, mentre non risulta neppure allegato dall'appellante quale vantaggio differenziale potrebbe in concreto ritrarre nella prospettiva in esame dalla dichiarazione di risoluzione di tutti i contratti di riferimento per grave inadempimento della controparte.
8. Il terzo motivo – rubricato: “3. Motivo di impugnazione ex art. 829, comma 1,
n. 12, c.p.c.: nullità del lodo per non aver pronunciato su eccezioni proposte da
– denuncia quale ulteriore ragione di nullità del lodo il Controparte_1 riconoscimento, in favore di , di parte delle “trattenute in garanzia” sul Pt_1 presupposto che si riferissero a lavori eseguiti dalla stessa, trascurandosi il dato che nel procedimento arbitrale aveva eccepito l'inesigibilità di tali Controparte_1 trattenute, poiché l'art. 14 del contratto di subappalto prevede che “in caso di grave inadempimento, ovvero qualora il subappaltatore non ottemperi tempestivamente alla diffida, il contratto si riterrà immediatamente risolto senza necessità di ulteriori atti e con l'incameramento, a titolo di penale, delle garanzie contrattuali, fermo restando l'obbligo del risarcimento del maggior danno” (cfr. allegato D del doc. n. 4 del fascicolo dell'arbitrato). Il lodo sarebbe poi viziato per aver determinato l'importo percepito da in un ammontare superiore al dovuto. Parte_1
8.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza in relazione a tutti i profili in contestazione e va pertanto respinto.
8.2 Quanto alle ritenute a garanzia (per complessivi € 116.666,66), queste sono state correttamente riconosciute e svincolate dal Collegio arbitrale siccome riferite a forniture ed opere effettivamente realizzate da prima della risoluzione Parte_1 dei contratti di riferimento per mutuo dissenso ed essendosi verificato il relativo presupposto, e cioè il completamento dell'opera, non potendo ritenersi a tale riguardo preclusiva, in difetto di una specifica disposizione convenzionale, o normativa, la
39 circostanza che il verbale di verifica sia stato sottoscritto solo in seguito, quando l'opera (il ponte) fu completata avvalendosi di imprese terze (v. comparsa di risposta di pag. 51). Per contro, la pretesa di C.S. di non doverle riconoscere alla Pt_5 subappaltatrice non trova adeguato riscontro, non essendo stato risolto per grave inadempimento della controparte il contratto di subappalto, unica condizione contrattuale che potesse legittimare la committente a trattenere le ritenute a garanzia.
8.3 Quanto al dedotto errore di computo, l'impugnazione è inammissibile, non essendo l'impugnazione per nullità del lodo il mezzo per far valere errori di calcolo, emendabili solo mediante l'istanza agli arbitri di rettifica, o in caso di mancata rettifica tramite un'istanza al tribunale competente (l'articolo 826 del codice di procedura civile prevede che entro un anno dalla comunicazione del lodo le parti possano chiedere agli arbitri di correggere omissioni o errori materiali o di calcolo. Gli arbitri provvedono alla correzione, sentite le parti, e comunicano la correzione. Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione può essere presentata al tribunale).
9. Il quarto motivo – rubricato: “4. Motivo di impugnazione ex art. 829, comma
3, c.p.c. (violazione di regole di diritto): violazione ed errata applicazione dell'art. 1672 c.c. e dell'art. 1458 c.c.; violazione ed errata applicazione della regola sul diritto al corrispettivo a seguito dello scioglimento consensuale del contratto” – denuncia il lodo nella parte in cui ha riconosciuto a una parte delle “trattenute in Pt_1 garanzia” (nella misura di 116.666,66 euro), in tal modo violando e falsamente applicato l'art. 1672 c.c., a mente del quale l'appaltatore, ove il contratto si risolva per motivi non imputabili ad una delle parti, ha diritto soltanto al corrispettivo per la parte di opera realizzata.
Il motivo è all'evidenza infondato, atteso che le ritenute in garanzia in concreto riconosciute alla fanno riferimento ad opere da questa realizzate prima del Pt_1
21.12.2007.
III
Le spese di lite.
Considerato che, sia l'appello principale, che l'appello incidentale, vengono respinti, ritiene il Collegio di compensare interamente tra le parti le spese del grado.
Poiché le impugnazioni (principale e incidentale) sono state proposte successivamente al 30 gennaio 2013 e sono entrambe integralmente rigettate, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della appellante
40 principale ( e della appellante incidentale ( Parte_1 Controparte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
[...] stessa impugnazione (rispettivamente principale e incidentale) a norma del comma
1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di impugnazione ex artt. 828, 829
c.p.c. n. 1245/2022 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello principale (di Parte_1
e l'appello incidentale (di ;
[...] Controparte_1
b) compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante principale ( e Parte_1 della appellante incidentale ( dei presupposti di cui Controparte_1 all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (rispettivamente principale e incidentale) a norma del comma 1- bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 26.9.2024
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
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