Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2478/2022 R.G., avente ad oggetto: diritto assunzione e risarcimento danni;
cambio appalto
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio dell'Avv.to/ Parte_1 C.F._1 degli Avv.ti FOTI LONGO MONICA
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to PAPANIA CP_1 P.IVA_1
ROSARIO
RESISTENTE/I
E NEI CONFRONTI DI
, con l'Avv.to VIGILANTI LUCIO CARMELO CP_2
, contumace Controparte_3
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Parte ricorrente ha adito questo Ufficio formulando le seguenti conclusioni:
Seconda Sezione Civile – Lavoro
“1) accertare e dichiarare l'inadempimento di rispetto all'obbligo di CP_1
assunzione del ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato per minimo 18
ore settimanali, con conseguente condanna della medesima a procedere CP_1
all'assunzione del ricorrente, con decorrenza di anzianità retributiva e contributiva a far data dall'1 marzo 2018, con la mansione di ausiliare del traffico inquadrato al IV
livello del CCNL Commercio/Terziario;
2) condannare al risarcimento del danno nella misura equivalente alla CP_1
retribuzione, oltre contributi previdenziali e ratei di tredicesima e quattordicesima, che sarebbe stata corrisposta alla ricorrente per l'espletamento dell'attività lavorativa di
ausiliare del traffico inquadrato al IV livello del CCNL Commercio/Terziario nella misura di € 957,68 mensili, oltre accessori, dall'1 marzo 2018 sino alla data di effettiva
assunzione o, in subordine, sino alla scadenza del contratto di affidamento del servizio
da parte del Comune di Acicastello, comprese eventuali proroghe del medesimo
affidamento;
3) condannare la resistente alle spese del presente giudizio”.
Si è costituita la società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituito l' . CP_2
Non si è costituito il del quale va dichiarata la contumacia. Controparte_3
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
II
Nel merito, il ricorso è infondato.
I testi escussi, che sono apparsi del tutto credibili ed attendibili, avendo narrato dei fatti di causa con assoluta spontaneità, ricostruzioni logiche e coerenti, hanno evidenziato che il ricorrente fu chiamato varie volte per procedere all'assunzione, ma che i ripetuti inviti formulati dai detti dipendenti della società, volti ad acquisire la documentazione
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necessaria ovvero al colloquio propedeutico alla stipula del contratto, rimasero sempre privi di riscontro da parte del ricorrente, che di fatto non si presentò, né invio quanto necessario.
La teste ha sul punto riferito: “D.R. Mi sono occupata nel 2018 delle fasi Tes_1
propedeutiche all'assunzione dei lavoratori per il servizio svolto presso il Comune di
. CP_3
D.R. In particolare richiedevo al personale da assumere i documenti necessari.
D.R. Ricordo che il ricorrente fornì solo parzialmente i documenti richiesti.
D.R. Ricordo che provai a contattarlo periodicamente per chiedergli dapprima i
documenti mancanti e poi per ricordargli della necessità di sostenere il colloquio ai fini
della assunzione.
D.R. Ricordo che solo una volta riuscii a parlargli. Le altre volte non rispondeva al
telefono.
D.R. Lo richiamai anche dopo la data prevista per il colloquio, ma senza alcun esito.
D.R. Ricordo che lo chiamavo ogni mese. Inizia all'incirca nel marzo del 2018 e continuai fino al gennaio dell'anno successivo.
D.R. Oltre al telefono ho inviato diverse mail al ricorrente”.
Il teste ha riferito: “D. R. Sono stato dipendente della Tes_2 CP_1
attualmente sono collaboratore.
D.R. Ho proceduto alle fasi propedeutiche alla assunzione dei lavoratori presso il
Comune di . CP_3
D.R. Non ho mai incontrato il ricorrente.
D.R. Ho effettuato i colloqui del personale da assumere.
D.R. Il ricorrente non si è mai presentato per il colloquio.
D.R. Ricordo che chiedevo sempre alla mia collega di contattare il Parte_2
ricorrente per procedere alla assunzione ma solo una volta siamo riusciti a contattarlo.
Le altre volte non rispondeva al telefono.
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…D.R. Poiché avevamo necessità di assumere personale, continuammo a cercare il
ricorrente, fino perlomeno al dicembre 2018. Ma senza alcun esito.
D.R. Dalle informazioni assunte abbiamo appreso che il ricorrente ha continuato a lavorare per la con sede a Palermo”. CP_4
Tali affermazioni, come già anticipato, appaiono credibili ed attendibili.
Va inoltre considerato – ed il dato è assorbente, unitamente a quanto risulta dalle citate prove testimoniali – che parte ricorrente non si è presentata per rendere l'interrogatorio formale, senza giustificato motivo.
Possono dunque considerarsi provati i capitoli dedotti ex art. 232 c.p.c. – tenuto conto dell'esito delle prove testimoniali – i quali così erano stati formulati:
“Vero è che sono alle dipendenze della soc. coop. dal 09/07/2014 fino ad CP_4
oggi;
2- Vero è che dal 2018 lavoro a Palermo presso la sede locale della soc. coop.
[...]
CP_5
3- Vero è che con riferimento alla procedura di riassunzione avviata da CP_1
nell'ambito della concessione del servizio pubblico di sosta a pagamento nel Comune di
CP_ Acicastello, ho trasmesso alla soltanto la copia provvisoria del documento di
riconoscimento e la comunicazione obbligatoria unificato Unilav, che mi vengono
mostrate e che riconosco, come da allegato 5 del fascicolo di parte;
4- Vero è che, nonostante sia stato informato nel mese di marzo del 2018 da CP_1
CP_ di dovermi presentare presso la sede locale della sita in Acicastello alla via
Cesare Battisti n. 14, per il colloquio di preassunzione e la firma del contratto di
lavoro, con conseguente immissione in servizio, sono rimasto assente al colloquio;
5- Vero che dal mese di marzo 2018 e per l'intera annualità, ricevevo ogni mese una telefonata da ma io omettevo di rispondere alla chiamata”. CP_1
Appare pertanto evidente che la mancata assunzione del ricorrente è dipesa al suo inadempimento e che pertanto nessuna censura può muoversi nei confronti della società.
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Il contegno integrato dal detto ricorrente depone nel senso di una chiara manifestazione di volontà di non voler contrarre alcun rapporto di lavoro con la convenuta ed appare anche significativo, in tal senso, che lo stesso ricorso sia stato proposto - in modo probabilmente strumentale o avventato – dopo 4 anni dai fatti (le assunzioni per cambio di appalto si sono avute nel marzo del 2018, mentre il ricorso è stato proposto nel marzo del 2022), dopo la sostanziale ed evidente dismissione/rinunzia del diritto alla stipula del contratto di lavoro.
Del resto, prima del ricorso, non risulta che il ricorrente abbia reclamato alcunché nei confronti della società ovvero l'abbia messa in mora, per l'adempimento di quanto oggi reclamato.
Il ricorso va pertanto rigettato, non apparendo neppure collimanti al caso di specie i precedenti giurisprudenziali ivi citati.
Le spese seguono la soccombenza in favore delle parti convenute costituite (pur in applicazione dei minimi e delle riduzioni di legge, anche in considerazione della qualità
delle parti), mentre nulla va statuito nei riguardi del contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore di
[...]
CP_ e di , che si liquidano, rispettivamente, in €.3809 per ed €.1701 CP_2 CP_1
per , oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge;
CP_2
Così depositato, in Catania, lì 10/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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