TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 16/10/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3316/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Strambi Ferrini Maria Grazia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
31/08/1979 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Capra Carlo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/09/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Ticineto (AL) il
04/09/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II -
Serie A, Anno 2010.
pagina 1 di 4 Dall'unione sono nate le figlie e , rispettivamente in data 07/12/2011 e Per_1 Per_2
27/07/2016, entrambe ancora minori.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Ticineto (AL) il 04/09/2010, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2010 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento;
2. ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra che vi abiterà con le figlie minori;
Parte_2
3. AFFIDA in modo condiviso ad entrambi i genitori le figlie minori, con la collocazione prevalente presso la madre;
4. DISPONE il seguente regime di visite del genitore non collocatario:
a) a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 19,30 fino alla domenica alle ore 21,00;
b) un pomeriggio infrasettimanale (il martedì o il giovedì): dalle ore 17,00 all'uscita da scuola, le minori saranno recuperate dalla madre se non impossibilitata da legittimi pagina 2 di 4 impedimenti (quali motivi di lavoro, salute etc.) e portate presso il domicilio del padre ove vi resteranno fino alle ore 21,00 quando il papà le riporterà al loro domicilio a Ticineto;
è altresì facoltà, del sig. nelle predette settimane, stare con le figlie minori, Pt_1 compatibilmente ai propri impegni lavorativi, dal venerdì alle ore 17,00 fino al sabato alle ore 13,00. Nella predetta ipotesi, sarà cura del sig. preavvisare la signora Parte_1
dell'esercizio della facoltà. Il viaggio di andata sarà sempre a cura della Parte_2 madre se non impossibilitata da legittimi impedimenti (quali motivi di lavoro salute etc.) e quello di ritorno a cura del padre;
c) dal settembre 2025 e per tutta la durata dell'anno scolastico: oltre a quanto previsto ai punti che precedono, la figlia starà con il padre, un giorno infrasettimanale, Per_1 dall'uscita da scuola fino alla mattina del giorno dopo, in concomitanza con il rientro scolastico;
d) festività del Natale e Santo Stefano/Pasqua e Pasquetta: ad anni alterni (Natale 2025 con la mamma;
Pasqua 2026: con il papà). Le minori passeranno altresì con il padre la metà delle vacanze pasquali e natalizie;
e) altre festività (25.04.; 01.05; 1.06; 01.11; 08.12), compresi gli eventuali ponti scolastici ed i compleanni: ad anni alterni.
DÀ ATTO che I genitori si riservano la facoltà, se le figlie lo richiederanno, di valutare consensualmente la possibilità di trascorrere tutti insieme, riunendo nell'occasione il nucleo familiare, almeno un delle giornate festive (il giorno di Natale e/o di Pasqua) e i compleanni delle bimbe;
f) vacanze: 4 settimane di cui due ad agosto (anche non consecutive), una a giugno e l'altra a luglio. Il tutto con un termine di preavviso di almeno due mesi;
5. DÀ ATTO che sarà facoltà della signora richiedere, con idoneo Parte_2 preavviso, modifiche occasionali al regime di turnazione concordato determinate da motivi di lavoro, studio, corsi di aggiornamento e/o altri impegni sopravvenuti ivi compresa la possibilità, una volta all'anno, di assentarsi per una settimana. Nelle predette ipotesi, il sig.
sarà esonerato dalla turnazione del primo fine settimana che seguirà; Parte_1
6. DISPONE che il sig. versi un contributo al mantenimento per le figlie minori Parte_1 di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili per ciascuna delle figlie, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% alle spese straordinarie così come individuate dal
Protocollo adottato presso il Tribunale di Vercelli;
7. DÀ ATTO che l'assegno unico, che viene percepito dal sig. , confluirà in Parte_1 automatico su un nuovo conto corrente che le parti apriranno con operatività congiunta, la cui provvista dovrà essere mensilmente accantonata tramite formule bancarie di risparmio.
Nello stesso conto andranno altresì, versati i contributi annui a carico di ciascuna parte di euro 365,00 per figlia (e così euro 730,00 per entrambe), oltre alle regalie in denaro che le figlie riceveranno in occasione delle festività. Le somme accantonate potranno essere svincolate al raggiungimento della maggiore età delle figlie minori, per le esigenze di studio e/o formazione lavorativa o quant'altro quali si profileranno. Resta inteso che fino all'apertura del predetto conto, l'accantonamento proseguirà sul conto corrente intestato al signor , il cui estratto conto dovrà essere trimestralmente trasmesso alla signora Parte_1
; Parte_3
pagina 3 di 4 8. DÀ ATTO che al fine di regolamentare ogni assetto patrimoniale derivante dalla crisi del rapporto coniugale e così risolvere ogni questione alla predetta direttamente e/o indirettamente connessa, il sig. trasferirà alla signora la Parte_1 Parte_2 proprietà dell'autovettura targata DR065FV, senza oneri (comprese le spese di trapasso che saranno ad esclusivo carico dello stesso). All'uopo, i ricorrenti dichiarano fin da ora di volersi avvalere della tassazione del presente atto con esenzione da ogni tributo a norma dell'art. 19 L. 74/1987, come ritenuto applicabile alle fattispecie contenute nel presente atto con sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 e come confermato dalla circolare 16 marzo
2000 n. 49/E del Ministero delle Finanze, trattandosi di trasferimento di bene mobile registrato effettuato al fine della regolamentazione degli assetti patrimoniali derivanti dalla crisi del rapporto coniugale;
9. DÀ ATTO che il sig. provvederà al ritiro dalla casa coniugale dei beni Parte_1 personali come identificati in separato elenco condiviso e controfirmato dalle parti;
10. DÀ ATTO che, per quanto possa occorrere, i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3316/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Strambi Ferrini Maria Grazia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
31/08/1979 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Capra Carlo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/09/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Ticineto (AL) il
04/09/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II -
Serie A, Anno 2010.
pagina 1 di 4 Dall'unione sono nate le figlie e , rispettivamente in data 07/12/2011 e Per_1 Per_2
27/07/2016, entrambe ancora minori.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Ticineto (AL) il 04/09/2010, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2010 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento;
2. ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra che vi abiterà con le figlie minori;
Parte_2
3. AFFIDA in modo condiviso ad entrambi i genitori le figlie minori, con la collocazione prevalente presso la madre;
4. DISPONE il seguente regime di visite del genitore non collocatario:
a) a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 19,30 fino alla domenica alle ore 21,00;
b) un pomeriggio infrasettimanale (il martedì o il giovedì): dalle ore 17,00 all'uscita da scuola, le minori saranno recuperate dalla madre se non impossibilitata da legittimi pagina 2 di 4 impedimenti (quali motivi di lavoro, salute etc.) e portate presso il domicilio del padre ove vi resteranno fino alle ore 21,00 quando il papà le riporterà al loro domicilio a Ticineto;
è altresì facoltà, del sig. nelle predette settimane, stare con le figlie minori, Pt_1 compatibilmente ai propri impegni lavorativi, dal venerdì alle ore 17,00 fino al sabato alle ore 13,00. Nella predetta ipotesi, sarà cura del sig. preavvisare la signora Parte_1
dell'esercizio della facoltà. Il viaggio di andata sarà sempre a cura della Parte_2 madre se non impossibilitata da legittimi impedimenti (quali motivi di lavoro salute etc.) e quello di ritorno a cura del padre;
c) dal settembre 2025 e per tutta la durata dell'anno scolastico: oltre a quanto previsto ai punti che precedono, la figlia starà con il padre, un giorno infrasettimanale, Per_1 dall'uscita da scuola fino alla mattina del giorno dopo, in concomitanza con il rientro scolastico;
d) festività del Natale e Santo Stefano/Pasqua e Pasquetta: ad anni alterni (Natale 2025 con la mamma;
Pasqua 2026: con il papà). Le minori passeranno altresì con il padre la metà delle vacanze pasquali e natalizie;
e) altre festività (25.04.; 01.05; 1.06; 01.11; 08.12), compresi gli eventuali ponti scolastici ed i compleanni: ad anni alterni.
DÀ ATTO che I genitori si riservano la facoltà, se le figlie lo richiederanno, di valutare consensualmente la possibilità di trascorrere tutti insieme, riunendo nell'occasione il nucleo familiare, almeno un delle giornate festive (il giorno di Natale e/o di Pasqua) e i compleanni delle bimbe;
f) vacanze: 4 settimane di cui due ad agosto (anche non consecutive), una a giugno e l'altra a luglio. Il tutto con un termine di preavviso di almeno due mesi;
5. DÀ ATTO che sarà facoltà della signora richiedere, con idoneo Parte_2 preavviso, modifiche occasionali al regime di turnazione concordato determinate da motivi di lavoro, studio, corsi di aggiornamento e/o altri impegni sopravvenuti ivi compresa la possibilità, una volta all'anno, di assentarsi per una settimana. Nelle predette ipotesi, il sig.
sarà esonerato dalla turnazione del primo fine settimana che seguirà; Parte_1
6. DISPONE che il sig. versi un contributo al mantenimento per le figlie minori Parte_1 di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili per ciascuna delle figlie, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% alle spese straordinarie così come individuate dal
Protocollo adottato presso il Tribunale di Vercelli;
7. DÀ ATTO che l'assegno unico, che viene percepito dal sig. , confluirà in Parte_1 automatico su un nuovo conto corrente che le parti apriranno con operatività congiunta, la cui provvista dovrà essere mensilmente accantonata tramite formule bancarie di risparmio.
Nello stesso conto andranno altresì, versati i contributi annui a carico di ciascuna parte di euro 365,00 per figlia (e così euro 730,00 per entrambe), oltre alle regalie in denaro che le figlie riceveranno in occasione delle festività. Le somme accantonate potranno essere svincolate al raggiungimento della maggiore età delle figlie minori, per le esigenze di studio e/o formazione lavorativa o quant'altro quali si profileranno. Resta inteso che fino all'apertura del predetto conto, l'accantonamento proseguirà sul conto corrente intestato al signor , il cui estratto conto dovrà essere trimestralmente trasmesso alla signora Parte_1
; Parte_3
pagina 3 di 4 8. DÀ ATTO che al fine di regolamentare ogni assetto patrimoniale derivante dalla crisi del rapporto coniugale e così risolvere ogni questione alla predetta direttamente e/o indirettamente connessa, il sig. trasferirà alla signora la Parte_1 Parte_2 proprietà dell'autovettura targata DR065FV, senza oneri (comprese le spese di trapasso che saranno ad esclusivo carico dello stesso). All'uopo, i ricorrenti dichiarano fin da ora di volersi avvalere della tassazione del presente atto con esenzione da ogni tributo a norma dell'art. 19 L. 74/1987, come ritenuto applicabile alle fattispecie contenute nel presente atto con sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 e come confermato dalla circolare 16 marzo
2000 n. 49/E del Ministero delle Finanze, trattandosi di trasferimento di bene mobile registrato effettuato al fine della regolamentazione degli assetti patrimoniali derivanti dalla crisi del rapporto coniugale;
9. DÀ ATTO che il sig. provvederà al ritiro dalla casa coniugale dei beni Parte_1 personali come identificati in separato elenco condiviso e controfirmato dalle parti;
10. DÀ ATTO che, per quanto possa occorrere, i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4