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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/06/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8157/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessia F. Arbustini, (C.F.
- pec - fax 0916110952) giusta C.F._2 Email_1 procura in calce al ricorso, conferita su foglio separato, ed elettivamente domiciliato presso il suo
Studio sito a Milano in corso Venezia n. 8
- ricorrente -
CONTRO
, C.F. , nata in [...] il [...], residente a CP_1 C.F._3
Bovisio-Masciago (MB) in via Melgacciata 24
- resistente contumace - Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI per Parte_1 voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Signori e in Parte_1 CP_1 data 20.09.2014 a Bovisio Masciago (MB);
2. ordinare al Comune di Bovisio Masciago di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento. pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 2543/2023 passata in giudicato.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il giudice delegato in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Il ricorrente non ha chiesto statuizioni ulteriori e ha dichiarato che dal matrimonio non sono nati figli. II. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la natura necessaria e la mancata costituzione in giudizio della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 20.9.2014 in BO AG (trascritto al nr. 12 parte I del registro
[...] atti di matrimonio di quel Comune anno 2012); II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di BO AG per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898;
III. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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