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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/10/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 133 del R.G.A.C. 2022, promossa da: avv. EMMA (C.F. ), rappresentata e difesa da sé Parte_1 C.F._1
medesima;
- attrice - contro
(P.IVA ), in persona del COroparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Lussana;
e
(P.IVA ), in persona del legale COroparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Chiodo;
-convenuti-
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha adito l'intestato Tribunale Parte_2 evocando in giudizio i convenuti in epigrafe ed invocandone la condanna all'integrale ristoro dei pregiudizi dalla medesima patiti in ragione della asserita condotta imperita e negligente tenuta dal personale sanitario operante presso Presidio Ospedaliero di Castrovillari, così come emerso all'esito del giudizio ex 696-bis c.p.c. (rubricato al n. R.G. 1656/2020).
Nello specifico, ha dedotto che: - in data 20.11.2018 era stata ricoverata presso l'Unità Operativa di
Ginecologia e Ostetrica del per un intervento programmato di COroparte_3 asportazione di cisti ovarica; - nell'occasione era stata “sottoposta ad esame ginecologico ed ecografico che documentava l'ovaio sinistro in sede nella norma e l'ovaio destro aumentato per la presenza di una cisti a pareti regolari e scarsamente visualizzata delle dimensioni di circa 52,7 x
49,2 millimetri” nonché ad un “prelievo ematico, un elettrocardiogramma e una radiografia del torace, con risultati nella norma”; - lo stesso giorno era stata “invitata a prendere visione e sottoscrivere il modello di consenso informato per intervento di asportazione di cisti ovarica con tecnica videolaparoscopica”; nella fase preoperatoria non era stato “eseguito alcun esame diagnostico strumentale al fine di confermare la diagnosi di ingresso: né una ecografia ginecologica, né una ecografia addominale, né una TAC”; - dopo circa 30 minuti dall'inizio dell'intervento i sanitari, a causa della presenza di “una voluminosa tumefazione cistica delle dimensioni di una grossa arancia…”, avevano modificato la tecnica operatoria (da laparoscopia a laparotomia) e “resisi conto che la tumefazione cistica non era di pertinenza ovarica ed era fortemente adesa” avevano richiesto l'intervento del Primario, il quale “per la prima volta” aveva formulato una diagnosi di “verosimile cisti renale localizzata al livello del polo inferiore del rene di destra, evidentemente ectopico….”; il sanitario, anziché sospendere l'intervento al fine di “avviare un percorso diagnostico volto a comprendere la natura della tumefazione, la sua estensione, i rapporti con le strutture circostanti” ed “in totale assenza di urgenza (in quel momento) e senza alcuna autorizzazione o consenso della paziente o di alcuno dei familiari (pur presenti nella sala
d'aspetto)”, aveva ritenuto opportuno proseguire, effettuando “la completa apertura del retroperitoneo, con l'esposizione della arteria iliaca comune di destra, del muscolo ileo-psoas destro, dell'uretere di destra e parte della vena cava inferiore”; alle ore 11.15 era stato chiamato al tavolo operatorio il chirurgo dott. il quale “constatava l'esistenza di una profonda Per_1 lacerazione al parenchima renale destro, con relativo copioso sanguinamento che rendeva inevitabile l'asportazione totale dell'organo” e “due trasfusioni, la prima in sala operatoria e la seconda in terapia intensiva, dove veniva trasportata dopo l'intervento”; in data 22.11.2018, accertata la stabilità dei parametri vitali, era stata nuovamente trasferita al reparto di ostetricia e ginecologia ove era rimasta fino al 29.11.2018; dopo le dimissioni era seguito un periodo di convalescenza a casa “in cui l'avv. impedita dal poter svolgere qualsiasi attività, Parte_1 lavorativa e finanche di ordinaria cura e igiene personale, unitamente al pensiero costante della menomazione fisica ed estetica subita, cadeva in un profondo stato di prostrazione psicologia, dal quale tutt'oggi residuano postumi […]” (v. pag. 1 e 2 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
Tanto premesso, - ritenendo la sussistenza di evidenti profili di colpa nell'operato del personale medico - ha invocato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: accertare e dichiarare che il danno subito da è riconducibile ad un comportamento colposo tenuto dai Parte_2 sanitari di turno in forza presso l'Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia del Presidio
Ospedaliero di Castrovillari e comunque alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti anche in punto di consenso informato e per l'effetto condannare l' COroparte_1
, in persona del Direttore Generale, Viale degli Alimena, 8, e , con
[...] COroparte_4 Codi sede legale in Market Square House, St. James Street, Nottingham NG1 (Regno Unito),
RT IV , in persona del legale rapp.te, con COroparte_5 P.IVA_3 sede in Milano, via Clerici, 14 ciascuna secondo le rispettive responsabilità, - al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per il mancato rispetto del consenso informato da liquidarsi in via equitativa, - nonché all'ulteriore danno biologico e psicopatologico liquidarsi nella somma di €
406.482,50 (salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) - oltre al danno morale da liquidarsi in via equitativa - agli interessi e alla rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio ivi comprese le spese anticipate per il ricorso ex art 696 bis cpc (contributo unificato marca di iscrizione e spese di CTU)”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata telematicamente in data 24.5.2022 si
è costituita in giudizio la la quale - preliminarmente - ha eccepito la COroparte_2 sua carenza di legittimazione passiva stante la mancata adozione dei decreti ministeriali attuativi della legge Gelli-Bianco; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda ritenuta infondata, con vittoria di spese e competenze di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 1.6.2022 si è costituita CO in giudizio l' (d'ora innanzi, anche solo ), la quale - COroparte_1 preliminarmente - ha eccepito l'inapplicabilità della procedura d'indennizzo diretto nei confronti della propria compagnia assicurativa;
nel merito, ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e conclusioni - di cui ha chiesto l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite - rilevando come alcuna condotta negligente, imperita o imprudente potesse essere ascritta ai sanitari del nosocomio di Castrovillari nella fattispecie per cui è causa. Ha quindi, insistito nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così disporre: - accertare l'inapplicabilità della procedura di indennizzo diretto nei confronti della compagnia assicurativa dell' , l' , e per l'effetto dichiarare la improcedibilità e/o COroparte_7 COroparte_4 improponibilità e/o inammissibilità del ricorso solo nei confronti di detta compagnia per i motivi sopra esposti con tutte le conseguenze di legge;
- rigettare il ricorso nei confronti dell' CP_7
, poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
- nella denegata ipotesi
[...] di accoglimento del medesimo ricorso, si chiede di tenere conto delle determinazioni poste nella
CTU per la liquidazione del danno, alla luce delle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte dell' . Sempre con vittoria di spese e competenze di giudizio”. COroparte_7
Disposto il mutamento del rito, il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale;
all'udienza “cartolare” del 5.6.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda diretta avanzata dall'attrice nei confronti della compagnia assicurativa.
Al riguardo, giova evidenziare come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte affermato che
“in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
5259 del 25.02.2021).
Orbene, nel caso in esame, non si è in presenza di uno dei casi eccezionalmente previsti dalla legge, in quanto sebbene l'art. 12 della Legge Gelli-Bianco (L. n. 24 del 2017) preveda al primo comma che “Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.”, il sesto comma del medesimo articolo precisa che “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”. Il decreto di cui al comma 6 dell'art. 10 citato, Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati) è stato pubblicato in G.U. n. 51 l'1.3.2024, con entrata in vigore del provvedimento il
16.3.2024.
Ne consegue che solo a partire dal 16.03.2024 è possibile applicare l'art. 12 citato e così ammettere l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa al fine di sentirla condannare al pagamento diretto, in forza della normativa speciale e quale diretta obbligata, del risarcimento dei danni subiti dal paziente presso la struttura sanitaria assicurata.
Né è predicibile una diversa soluzione, atteso che la natura processuale della norma implica, in virtù del principio tempus regit actum, la possibilità di applicare il disposto in esame ai fatti lesivi già realizzatesi al 16.03.2024, ma comunque a condizione che l'azione sia proposta successivamente a tale data.
Non appare, altresì, possibile ammettere l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione (prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale) invocando la partecipazione della compagnia assicurativa nelle fasi di mediazione e di Atp conciliativa, poiché la partecipazione in tali ambiti trova un fondamento diverso rispetto al giudizio di merito. In un'ottica conciliativa, infatti, la partecipazione della compagnia assicurativa può offrire ulteriori elementi per la definizione bonaria della controversia, ove sebbene sia possibile pattuire che l'assicurazione versi direttamente l'indennizzo all'assicurato, ciò avviene in forza delle modalità di attuazione del pagamento nel rapporto tra assicurazione e assicurato, ai sensi dell'art. 1917 comma 2 c.c., e non in forza di un rapporto diretto tra danneggiato terzo e assicurazione.
Pertanto, la domanda proposta dall'attrice nei confronti dell' deve COroparte_2 essere dichiarata inammissibile. CO
2. Venendo all'esame della domanda proposta dall'attrice nei confronti dell' la stessa è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito evidenziate.
2.1 Nessun dubbio sussiste in ordine all'inquadramento della responsabilità della struttura sanitaria CO (nella specie, dell' e, quindi, della cui lo stesso fa capo) COroparte_8 nell'alveo della responsabilità contrattuale, atteso che “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (così, fra le molte, Cass., Sez. 3, sentenza 14.6.2007, n. 13953).
D'altra parte, le conclusioni cui, sul punto, è pervenuta la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui alle fattispecie quali quella in esame - concernente un'ipotesi di presunta responsabilità della struttura sanitaria per il pregiudizio che parte attrice assume aver patito a causa della condotta colposa posta in essere dai suoi sanitari - debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale, trae ulteriore conferma nelle disposizioni introdotte dalla recente legge di riforma della responsabilità sanitaria (Legge n. 24 del 8.3.2017), la quale all'articolo 7, comma 1 prevede espressamente che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. CP_ È perciò astrattamente configurabile in capo all' Ospedaliero una duplice responsabilità: una diretta ed autonoma ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza delle obbligazioni ad essa facenti capo, ed un'altra ai sensi dell'art. 1228 c.c. ove conseguente all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato), comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 13066/2004).
Ne deriva che la responsabilità ai sensi dell'art. 1228 c.c. dell'ente gestore del servizio sanitario presuppone l'esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte dei medici della struttura intervenuti, che sono in rapporto di immedesimazione organica con l'ente ospedaliero
(vedi in tal senso Cass. 598/1999; Cass. 9085/2006), con conseguente applicabilità anche per le strutture sanitarie del regime di ripartizione dell'onere probatorio proprio dei contratti d'opera intellettuale professionale sotto il profilo della diligenza e del grado di colpa.
In applicazione dei principi generali sul riparto dell'onere della prova, incombe sul danneggiato l'onere di allegare l'inadempimento e di provare l'esistenza del contratto, l'evento lesivo
(unitamente alle conseguenze dannose che da esso sono in concreto derivate) e il nesso di condizionamento che lo avvince alla condotta tenuta dal danneggiante. Di contro, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare che l'evento stesso abbia costituito un fattore non prevedibile, né altrimenti evitabile con l'osservanza dello specifico standard di diligenza correlato al tipo di prestazione eseguita, giacché, in tal caso, potrà affermarsi o che l'inadempimento è in concreto mancato, oppure che lo stesso non ha costituito un antecedente causale dell'evento, che si è verificato, invece, in presenza di un caso fortuito, quale, ad esempio, quello costituito dal pregresso stato di salute del paziente (si veda Cass., Sez. 3, Sent. 29.9.2009, n. 20806, ma, più in generale sul tema del riparto dell'onus probandi in tema di responsabilità per inadempimento, la ben nota Cass.,
Sez. Un., Sent. 30.10.2001, n. 13533).
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Con specifico riferimento al nesso eziologico, poi, non appare ultroneo ricordare che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica costituisce onere dell'attore-paziente (che assume essere stato danneggiato dall'operato del professionista) dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico ed il danno di cui invoca il ristoro. Tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata causa del danno secondo il criterio del
"più probabile che non" - da lungo tempo consolidato in giurisprudenza nel vaglio civilistico del nesso di dipendenza tra condotta ed evento - che muove da un criterio di causalità adeguata o di regolarità causale (ex art. 1223 c.c.), con l'ulteriore temperamento del principio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, sì da segnare una evidente distanza dal vaglio di causalità in sede penale, riposando tale teoria sulla sufficienza di adeguati coefficienti probabilistici o statistici che, unitamente ad altri elementi istruttori comunque acquisiti al processo, consentano di affermare - con valutazione necessariamente ex ante del caso clinico - che un determinato evento lesivo non integri una conseguenza inverosimile del fatto censurato, bensì ne costituisca un esito più che probabile (Cass., Sez. Un., Sent. 11.1.2008, n. 577).
Conseguente corollario di detta prospettazione è che - se al termine dell'istruttoria non risulta provato il nesso tra condotta ed evento per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta - la domanda risarcitoria deve essere rigettata (Cass. n. 17143/2012, Cass. n. 4792/2013, Cass. n.
18392/2017 e Cass. 28991/2019). In particolare, la prova del nesso causale - quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione della prestazione sanitaria si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento.
Come efficacemente chiarito dalla Suprema Corte (ex multis, Cassazione civile, sez. III,
26/07/2017, n. 18392), quando resta incerta la causa dell'evento occorre distinguere fra la causalità relativa all'evento (causalità materiale) ed al consequenziale danno (causalità giuridica) e la causalità concernente la possibilità (rectius, impossibilità) della prestazione da parte del sanitario;
“emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato; il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra
l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, mentre resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano, rispettivamente, sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che
l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all'intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che l'intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile
l'esecuzione esperta dell'intervento chirurgico medesimo”.
La prova liberatoria in capo all'operatore sanitario, poi, deve essere più rigorosa quando l'intervento non presenti, in sé, particolari rischi specifici, essendo annoverabile tra quelli di routine, poiché in tal caso neppure l'eventuale insorgenza di complicanze intraoperatorie esonera il medico da responsabilità, essendo costui onerato di provare (e il giudice, conseguentemente, di accertare) che le stesse abbiano costituito fattore non prevedibile ed evitabile e integrino, pertanto, gli estremi del caso fortuito, sì da elidere del tutto il nesso di causalità materiale tra l'atto operatorio e l'esito lesivo che ne è derivato (Cass., Sez. 3, Sent. 29.9.2009, n. 20806).
La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non rileva, dunque, più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà.
Porre a carico dell'ente ospedaliero la prova dell'esatto adempimento della prestazione medica soddisfa in pieno quella linea evolutiva della giurisprudenza in tema di onere della prova che va accentuando il principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla (nell'obbligazione di mezzi, infatti, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione, sicché non vi è dubbio che la prova sia “vicina” a chi ha eseguito la prestazione;
tanto più che trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell'inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività al quale il debitore è tenuto).
2.2 Calando i suddetti principi alla fattispecie per cui è causa, ritiene questo Giudicante che le allegazioni attoree abbiano trovato riscontro nelle risultanze della CTU - espletata nel giudizio ex
696-bis c.p.c. (R.G. 1656/2020) - che si ritiene di dover integralmente richiamare e condividere in quanto immuni da vizi logici e suffragate da opportuni richiami alla letteratura scientifica ed alla documentazione medica relativa al ricovero dell'attrice (v. doc. 1 allegato al fascicolo di parte attrice).
In particolare, gli Ausiliari, dopo aver esaminato la documentazione medica e sottoposto l'attrice a visita medico-legale, sono giunti alle seguenti conclusioni: “- la OR al momento del Parte_1 ricovero presentava una cisti del rene destro ptosico;
tale condizione non richiede trattamento e non pregiudica il funzionamento del rene;
- l'ecografia praticata confermò erroneamente la presenza di una cisti ovarica destra;
tale errore, benché dovuto anche alla rarità della condizione, poteva essere evitato con una più accorta esecuzione dell'esame; - la condizione di cisti ovarica destra, stante il quadro ecografico di benignità e la negatività dei markers tumorali, non poneva indicazione all'intervento chirurgico;
- gli operatori tennero una condotta commissiva errata nel proseguire l'intervento quando, pur avendo compreso che non si trattava di una patologia di interesse ginecologico, decisero comunque di asportare una formazione di cui non conoscevano né la provenienza né la causa e che, evidentemente, non erano in grado di trattare;
- il consenso informato, incompleto e somministrato poco prima dell'intervento ormai deciso, non autorizzava gli operatori a compiere l'asportazione di una formazione di cui non conoscevano l'origine ma che sicuramente non era una cisti ovarica” (v. pag. 26 e pag. 27 relazione medico-legale). In particolare, dalla perizia medico-legale è emerso che “se la condizione da cui era affetta la
OR fosse stata correttamente diagnosticata non avrebbe richiesto alcun Parte_1 trattamento”.
Al riguardo, i consulenti hanno precisato che: “Dalla descrizione dell'intervento e dal referto dell'esame istologico si può concludere che la OR all'atto del ricovero, era affetta Parte_1 da una cisti renale semplice in concomitanza a rene destro ptosico. Si intende per ptosico un rene che dalla sua sede naturale, poco al di sotto del costato, è, per così dire “disceso”, nella cavità pelvica. Tale condizione, generalmente asintomatica, non necessita di trattamento ma, in presenza di sintomi, non comporta in alcun modo la necessità di asportare il rene. Anche la cisti renale semplice, generalmente asintomatica, non necessita di trattamento e non modifica la funzionalità del rene;
nei casi in cui, per le dimensioni eccessive, sia necessario rimuoverla, l'intervento può essere eseguito per via laparoscopica da chirurghi esperti nella chirurgia del rene. D'altra parte, gli indici di funzionalità renale (azotemia e creatininemia), valutati al ricovero, risultano perfettamente normali”.
In ogni caso, aggiungono i consulenti, “quand'anche la OR fosse stata affetta da Parte_1 una cisti ovarica di circa 5 cm con le caratteristiche descritte, non vi era indicazione all'intervento, ma sarebbe stato corretto attendere almeno due mesi prima di prendere in considerazione l'opzione chirurgica” (v. da pag. 20 a pag. 23 relazione medico legale).
Ed infatti, “una cisti ovarica a contenuto liquido (anecogeno), a pareti regolari, uniloculare, scarsamente vascolarizzata, come nel caso della OR non è quasi mai un tumore Parte_1 maligno ma è, generalmente una formazione cosiddetta “funzionale”, cioè, causata da un malfunzionamento temporaneo dell'ovaio e regredirà nel giro di poche settimane spontaneamente.
A tal proposito, una serie di linee guida internazionali – valga per tutte quella del prestigioso
[...]
- evidenziano che il comportamento corretto da COroparte_9 tenere in questi casi è quello di attendere circa 8 settimane, rivalutare la paziente e, solo nel caso in cui la formazione non sia regredita spontaneamente, valutare con molta cautela l'opportunità di rimuoverla chirurgicamente”, tanto più che, nel caso in esame, i “markers tumorali” valutati prima dell'intervento risultavano tutti negativi, indicando anch'essi la benignità della cisti” (v. pag. 22 relazione medico legale).
In ordine poi alla possibilità di evitare l'errore diagnostico, i consulenti hanno evidenziato che
“benché possa sembrare che scambiare una cisti renale per una cisti ovarica sia un errore madornale, in realtà, il riscontro di una formazione cistica in sede annessiale spinge l'operatore meno attento a porre immediatamente la diagnosi di cisti ovarica. D'altre parte, arrivare ad ipotizzare la presenza di una cisti renale di un rene ptosico è una diagnosi differenziale che difficilmente viene presa in considerazione. Non vi è in letteratura alcun riferimento a questo possibile errore diagnostico, che rappresenta, indubbiamente, un caso particolarmente raro”.
Tuttavia, osservano gli ausiliari, “se l'ecografia vaginale fosse stata integrata da un'ecografia transaddominale, a vescica piena, la diagnosi sarebbe stata facilitata. Quindi, se da una parte era facile commettere l'errore, dall'altra l'operatore ha peccato di superficialità.” (v. pag. 23 relazione medico-legale).
Per quanto riguarda la gestione dell'intervento chirurgico, i consulenti hanno ravvisato nella condotta dei sanitari un “errore commissivo” atteso che, “Dopo aver rilevato che la patologia da cui era affetta la OR non era quella ipotizzata e non era neanche di pertinenza Parte_1 ginecologica, ciononostante procedettero a rimuovere la cisti, senza conoscerne la provenienza e la natura. Di fatto, una cisti renale asintomatica, come abbiamo rappresentato in precedenza, non necessita di rimozione e, qualora risultasse necessario asportarla, l'intervento è piuttosto delicato
e deve essere affidato ad un chirurgo esperto. Le cisti renali, infatti, contrariamente alle cisti ovariche, non presentano un piano di clivaggio ben definito e la loro rimozione è accompagnata da sanguinamento” (v. pag. 25 relazione medico-legale).
Alla luce di quanto esposto, hanno così risposto ai quesiti formulati dal Giudice: “1-2) All'atto del ricovero la OR fu sottoposta ad esame ecografico della pelvi, che può essere Parte_1 considerato un esame routinario nella prassi clinica ginecologica. Dalla descrizione dell'intervento
e dal referto dell'esame istologico si può affermare, contrariamente a quanto erroneamente diagnosticato, che la OR all'atto del ricovero, era affetta da una cisti renale Parte_1 semplice in concomitanza a rene destro ptosico. Dall'analisi della documentazione depositata in atti risulta che le condizioni cliniche generali della signora fossero buone e che gli Parte_1 indici di funzionalità renale fossero normali. Considerando, quindi, questi elementi e il riscontro non frequente di rene ptosico, nel momento in cui si riscontra una formazione cistica in sede annessiale, difficilmente viene presa in considerazione in diagnosi differenziale la presenza di tale condizione clinica. Bisogna comunque sottolineare che se l'ecografia vaginale fosse stata integrata da un'ecografia transaddominale, a vescica piena, la diagnosi sarebbe stata facilitata. Quindi, una più accurata esecuzione dell'esame ecografico avrebbe evitato l'errore diagnostico. 3) La condizione di rene ptosico è generalmente asintomatica, non necessita di trattamento ma, anche in presenza di sintomi, non comporta in alcun modo la necessità di asportare il rene. Anche la cisti renale semplice, generalmente asintomatica, non necessita di trattamento e non modifica la funzionalità del rene;
nei casi in cui, per le dimensioni eccessive, sia necessario rimuoverla,
l'intervento può essere eseguito per via laparoscopica da chirurghi esperti nella chirurgia del rene.
Pertanto, è possibile affermare che la corretta diagnosi di rene ptosico avrebbe ragionevolmente evitato gli esiti di nefrectomia destra. 4-5-6) Una cisti ovarica a contenuto liquido, a pareti regolari, uniloculare, scarsamente vascolarizzata, come nel caso della OR è Parte_1 generalmente una formazione cosiddetta “funzionale” e il comportamento corretto da tenere in questi casi è quello di attendere circa 8 settimane, rivalutare la paziente e, solo nel caso in cui la formazione non sia regredita spontaneamente, valutare con molta cautela l'opportunità di rimuoverla chirurgicamente. Sulla base della documentazione sanitaria depositata in atti non è possibile stabilire in quale data, antecedente quella del ricovero, fosse stata diagnosticata la presenza di una cisti ovarica, in quanto non sono presenti referti o immagini ecografiche precedenti al ricovero. Ciò detto, quand'anche la OR fosse stata affetta da una cisti Parte_1 ovarica di circa 5 cm con le caratteristiche descritte, non vi era indicazione all'intervento, ma sarebbe stato corretto attendere almeno due mesi prima di prendere in considerazione l'opzione chirurgica. Inoltre, una volta iniziato l'intervento di rimozione della cisti, gli operatori misero in atto una condotta erronea commissiva nel proseguire l'intervento stesso quando, pur avendo compreso che non si trattava di una patologia di interesse ginecologico, decisero comunque di asportare una formazione di cui non conoscevano né la provenienza né la causa e che, evidentemente, non erano in grado di trattare. Allorché gli operatori si resero conto che la formazione cistica non era di pertinenza ovarica, avrebbero dovuto sospendere l'intervento. Infatti, fino al momento in cui gli operatori tentarono di rimuovere la cisti la paziente non presentava un quadro in cui era a rischio la sua vita o la sua salute. Fu il tentativo di rimuovere la cisti a causare
l'emorragia che condusse necessariamente all'asportazione del rene” Pertanto, “l'errata diagnosi e il conseguente intervento chirurgico condotto in maniera erronea dagli operatori sono in nesso di causa con quanto lamentato dalla signora Inoltre, è Parte_1 possibile affermare con una logica del più probabile che non, che la corretta diagnosi e/o un intervento condotto in maniera congrua avrebbero evitato la nefrectomia destra”.
2.3 Sulla scorta di tali univoche risultanze si può ritenere che sussiste il diritto dell'attrice al conseguimento del risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della condotta ascrivibile ai sanitari.
Anche a tal riguardo, ritiene questo Tribunale di dover muovere dalle risultanze della espletata Ctu medica, le cui valutazioni e conclusioni appaiono condivisibili, coerenti ed immuni da profili di contraddittorietà o illogicità (non avendo peraltro le parti prospettato elementi di valutazione ulteriori e diversi tali da validamente contrastarle, ed avendo - di converso - l'Ausiliario dato puntuale riscontro alle osservazioni mosse alla prima stesura della propria relazione).
La condotta medica errata ha determinato “un danno biologico allo stato attuale suscettibile di valutazione medico legale con percentuale pari al 28 (ventotto)%, secondo i attualmente Pt_3 in uso (Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico,
Giuffrè Editore, 2016) da ascrivere come perdita anatomica o funzionale di un rene, con adelfo normofunzionante e come danno estetico (“pregiudizio estetico da lieve a moderato II classe). Per ciò che attiene all'invalidità temporanea, si riconoscono 10 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 50% e
10 giorni al 25%. Inoltre, si rende necessario riconoscere un danno morale alla signora Parte_1 alla luce della sofferenza patita dalla vicenda clinica de quo, la cui valutazione, in mancanza di riferimenti tabellari, si rimanda per via equitativa al Giudice”.
Venendo, dunque, alla quantificazione del danno occorre evidenziare che la menomazione dell'integrità psicofisica in sé considerata generalmente si liquida equitativamente, come voce ontologicamente unitaria;
tale lesione integra il c.d. "danno biologico", dotato, secondo la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, di un significato così totalizzante da far rifluire in esso numerose figure di danno, in passato considerate autonome, quali il danno estetico, il danno alla vita di relazione etc.
Inoltre, si osserva che il risarcimento deve essere parametrato all'età dell'infortunato, atteso che occorre ristorare il pregiudizio subito non solo nel suo profilo statico (corrispondente alla lesione fisiologica in sé considerata), ma anche dinamico (e proiettato negli anni di effettiva sopravvivenza), in quanto e se incidente sulle utilità della vita e sulle corrispondenti occupazioni quotidiane.
Ebbene, l'importo risarcitorio viene liquidato, avendo riguardo ai valori risultanti dall'applicazione delle nuove tabelle di Milano 2024 le quali ben possono essere utilizzate come parametro di tipo equitativo generale.
Invero a tal proposito la Suprema corte ha precisato che “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226
c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali;
il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne
l'abbandono. Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art.
1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare")” (Cass. civ., sez. III, ord. n. n. 19506/2024).
Nel caso in esame, il danno non patrimoniale di carattere permanente residuato alla Parte_1 avuto riguardo all'invalidità del 28% ed all'età del soggetto all'epoca del fatto (45 anni compiuti), va quantificato nella somma di € 149.940,00 secondo i valori attuali (comprensivo dell'incremento del 44% per la componente sofferenziale del danno non patrimoniale da lesione del bene salute).
Deve ritenersi, infatti, che all'importo riconosciuto a titolo di “danno biologico/dinamico- relazionale” deve aggiungersi, come sopra fatto, il “danno da sofferenza soggettiva interiore”, il quale, sebbene bisognevole di accertamento e valutazione autonoma rispetto al danno biologico
(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022), ben può liquidarsi secondo gli importi previsti dalla Tabella con aumento percentualmente riconnesso al pregiudizio biologico (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024); tanto in quanto, nel caso di specie, la sofferenza soggettiva può dirsi comprovata da quanto emerso all'esito della CTU (v. pag. 30: “ Inoltre, si rende necessario riconoscere un danno morale alla signora alla luce della sofferenza patita Parte_1 dalla vicenda clinica de quo, la cui valutazione, in mancanza di riferimenti tabellari, si rimanda per via equitativa al Giudice” e pag. 17: “Anamnesi patologica prossima: conferma quanto riportato nell'atto di citazione. Lamenta dolorabilità all'addome e prurito in corrispondenza della cicatrice postoperatoria. Tono dell'umore depresso, sindrome ansiosa. Riferisce di provare paura riguardo il futuro e le sue condizioni di salute. Si sottopone mal volentieri ai controlli clinici.
L'intervento subìto ha impattato negativamente sulla qualità di vita, compreso il rapporto con il coniuge. Riferisce ultimo controllo della creatinina a Giugno 2020 (ricorda il valore 1)).
Tale voce omnicomprensiva di danno non patrimoniale può essere personalizzata, alla luce delle circostanze del caso concreto, fino ad un massimo del 31%: non sono emersi, tuttavia, nell'ambito dell'istruttoria elementi diversi da quelli valutati dal CTU, che permettano un'ulteriore personalizzazione della somma indicata.
D'altra parte, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze
"specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (v. Cass. n. 5865/21).
Nessuna ulteriore somma può, inoltre, riconoscersi a titolo di risarcimento del danno psichico, dovendosi condividere quanto affermato dagli Ausiliari, anche nella risposta alle osservazioni di parte attrice, in ordine alla sua insussistenza. Ed invero, per come correttamente osservato dal c.t.u., al di là della consulenza tecnica di parte, non risulta prodotto alcun certificato specialistico psichiatrico. Gli Ausiliari hanno, pertanto, condivisibilmente escluso la sussistenza di danni permanenti alla sfera psichica. All'importo sopra indicato di € 149.940,00 va aggiunto quello di € 1.150,00 a titolo di I.T.T (gg. 10 x € 115,00), € 1.725,00 a titolo di I.T.P. al 50% (gg. 30 x € 57,50) ed € 287,50 a titolo di I.T.P. al 25% (gg. 10 x € 24,75).
Il tutto per un valore totale finale di € 153.102,50.
3. Venendo, poi, all'esame del profilo con cui l'attrice ha dedotto la lesione del c.d. “consenso informato”, giova premettere come costituisca approdo giurisprudenziale pacifico l'ontologica diversità del diritto alla salute rispetto a quello alla autodeterminazione, rappresentando quest'ultimo, ad un tempo, una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, atteso il principio personalistico che anima la nostra
Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive.
Secondo la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che "la libertà personale è inviolabile" e che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".
Il consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, quale espressione di una scelta di valore nel modo di concepire il rapporto tra medico e paziente, nel senso che detto rapporto va incentrato sui diritti del paziente e sulla sua libertà di autodeterminazione terapeutica (in tal senso, ex multis, Corte appello Milano, sez. I, 04/02/2016, n.
423).
L'obbligo di informare pienamente il paziente, prescritto dall'art. 29 del codice di deontologia medica, ha rilevanza giuridica perché integra il contenuto del contratto e qualifica la diligenza del professionista nell'esecuzione della prestazione;
non è soggetto ad alcuna valutazione discrezionale e perciò comprende tutti gli aspetti diagnostici e prognostici dello stato di salute del paziente e quindi anche i rischi meno probabili, purché non del tutto anomali, in modo da consentirgli di capire non solo il suo attuale stato, ma anche le eventuali malattie che possono svilupparsi, le percentuali di esito fausto ed infausto delle stesse, nonché il programma diagnostico per seguire l'evoluzione delle condizioni del paziente e l'indicazione delle strutture specializzate ove svolgerlo, ovvero di specialisti esperti per formularlo, pur se a tal fine il paziente si deve allontanare dal luogo ove è in cura (in tal senso, Cass. 14638/2004).
In ordine alle modalità e ai caratteri del consenso, è stato affermato che il consenso deve essere personale (deve, quindi essere prestato dal paziente, ad esclusione evidentemente dei casi di incapacità di intendere e volere del paziente), oltre che specifico, esplicito, reale ed effettivo (sicché non è consentito il consenso presunto) e, infine, attuale (nei casi in cui ciò sia possibile).
Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, “ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi, in linea generale, distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno TR - l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di fisiche ovvero di salute - e c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente fisico-relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno TR (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico
e morale, da lesione del diritto alla persona, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè inerente alle conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate anche per presunzioni;
III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno TR, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione, sul piano puramente equitativo, mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in connessione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento e il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno TR, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente” (Cass., 12/06/2023, n. 16633; Cass., 11/11/2019, n. 28985);
Per ravvisare la sussistenza del nesso causale tra lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente (realizzatosi mediante l'omessa informazione da parte del medico) e i danni di cui si chiede il ristoro, deve potersi affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento terapeutico ove fosse stato compiutamente e tempestivamente informato, giacché altrimenti la condotta positiva omessa dal medico (informazione, ai fini dell'acquisizione di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato l'evento.
In altri termini, il giusto ristoro dei danni seguiti alla violazione del diritto all'autodeterminazione
(anche a prescindere dalla lesione del diritto alla salute ricollegabile a quella violazione, per essere stato l'intervento terapeutico necessario e correttamente eseguito) comunque “necessariamente presuppone l'accertamento che il paziente quel determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato” (Cassazione civile, sez. III, 9.2.2010, n. 2847). Tuttavia, “La paziente che sia stata sottoposta – a sua insaputa e fuori da una situazione di urgenza
– ad un intervento ben più complesso ed invasivo di quello programmato e consentito non deve provare che, ove fosse stata informata del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito. Al contrario, a fronte della allegazione della paziente che il suo consenso sarebbe stato circoscritto a quanto programmato e non oltre, è a carico della struttura l'onere di provare che ella avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento, non necessitato dall'urgenza, in quanto a fronte della violazione del diritto all'autodeterminazione, opera il principio del dissenso presunto del paziente in relazione a tutto ciò che si pone al di là e al di fuori rispetto ai trattamenti medico chirurgici che abbia consentito di effettuare sul proprio corpo, a meno che il diverso e più invasivo intervento sia giustificato da una situazione di urgenza”
(Cassazione civile sez. III, 21/01/2025, n.1443).
Nel caso di specie, dalla CTU e dalla documentazione prodotta è emerso che, prima dell'intervento, l'attrice ha firmato n. 5 consensi.
Come rilevato dagli Ausiliari “Mentre i primi 4 consensi, assolutamente generici (di fatto la paziente dichiara di essere stata informata e di accettare il trattamento ma non si sa di cosa esattamente sia stata informata e quale trattamento accetti) sono stati firmati in data 20/11/2018, il vero consenso informato, in cui la procedura e le possibili complicanze sono chiaramente esplicitate, porta la data del 21/11/2018, il giorno stesso dell'intervento. Poiché l'intervento è iniziato alle 9.20 è evidente che pochissimo tempo è stato lasciato alla paziente per valutare i pro e
i contro della procedura cui andava a sottoporsi. D'altra parte, nel consenso non vi è traccia della possibilità di evitare l'intervento immediato e di rivalutare la situazione dopo qualche tempo. L'informazione fornita alla paziente è stata quindi incompleta e frettolosa”.
Tuttavia, sottolineano i consulenti, “ciò che rileva è che la paziente, nel consenso, autorizzava i sanitari a asportare una cisti ovarica ed era a conoscenza delle modalità e delle possibili complicanze di questo intervento. In nessun modo la OR autorizzava i sanitari a Parte_1 procedere all'asportazione di lesioni a carico di altri apparati. Né può valere il criterio di una necessità dovuta all'urgenza “quoad vitam” o “quoad valetudinem”, poiché, fino al momento in cui gli operatori tentarono di rimuovere la cisti la paziente non presentava un quadro in cui era a rischio la sua vita o la sua salute. Fu il tentativo di rimuovere la cisti a causare l'emorragia che condusse all'asportazione del rene. Allorché gli operatori si resero conto che la formazione cistica non era di pertinenza ovarica, avrebbero dovuto sospendere l'intervento e lasciare alla OR la possibilità di decidere in maniera informata riguardo la propria salute”. Parte_1
Nel caso di specie, è da ritenersi che il diritto all'autodeterminazione del paziente sia stato leso, a causa dell'inadempimento contrattuale dei sanitari, che hanno acquisito il consenso informato dal paziente per un intervento diverso da quello eseguito, come risulta dal modulo sottoscritto contenuto nella cartella clinica ed accertato dai consulenti d'ufficio.
Né tantomeno l'asp ha provato che la paziente avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento, non necessitato dall'urgenza.
Nasce, quindi, l'obbligo di un risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'autodeterminazione per la cui liquidazione vanno richiamati i criteri orientativi elaborati in materia dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano nel 2024, sulla scorta dei quali può pervenirsi a configurare una lesione del diritto di autodeterminazione di “grave entità” (“liquidazione da € 10.461,00 ad € 23.245,00”) ricorrendo i seguenti elementi:
1. grave entità dei postumi e delle sofferenze fisiche conseguenti al trattamento erroneamente eseguito senza la dovuta informazione, per come riferito dai cc.tt.uu.; 2. invasività del trattamento eseguito (“perdita anatomica o funzionale di un rene, con adelfo normofunzionante” e presenza di “n° 2 cicatrici in regione addominale e pelvica: 1) in corrispondenza dell'incisione chirurgica lungo la linea xifo- pubica di circa 25 cm;
2) in corrispondenza dell'incisione chirurgica secondo Pfannenstiel di circa
15 cm. Le cicatrici hanno aspetto cheloide e discromico”;
3. grave violazione del dovere informativo per essere, nel caso di specie, completamente mancata l'informazione da parte dei sanitari che come evidenziato dagli Ausiliari, ben “avrebbero dovuto sospendere l'intervento e lasciare alla OR la possibilità di decidere in maniera informata riguardo la propria Parte_1 salute”.
A questo punto, facendo proprie le considerazioni sviluppate dai consulenti nell'elaborato peritale, si ritiene di quantificare - in via equitativa - in € 20.000,00 il danno subito dall'attrice per il mancato consenso informato relativo all'intervento praticato sulla sua persona.
Essendo state le singole voci di danno liquidate in moneta attuale, secondo le tabelle oggi in vigore, alle predette somme non va applicata alcuna rivalutazione monetaria. CO Pertanto, in accoglimento della domanda attorea l' va condannata a corrispondere - in favore di ed a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da costei subìto per i fatti Parte_2 testé illustrati - la complessiva somma di € 173.102,50, con interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata alla data dell'evento (20.11.2028) e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente decisione, oltre interessi legali da tale ultima data e sino al soddisfo.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite anche con riferimento alla
Consulenza tecnica preventiva (R.G. 1656/2020), le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del livello di complessità delle questioni trattate, del valore della causa parametrato al criterio del “decisum” (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.00,00) e dell'attività effettivamente prestata;
nello specifico e con riferimento alla procedura di atp: € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, oltre ad € 607,00 per esborsi documentati;
con riferimento, poi, al presente giudizio: € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria, € 2.500,00 per la fase decisionale, oltre ad € 607,00 per esborsi documentati).
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese della COroparte_1
C.T.U. espletata nel procedimento R.G. 1656/2020, così come liquidate con decreto del 17.11.2021, pubblicato il 18.11.2021.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
133/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'
[...]
COroparte_2
2. Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a COroparte_1 corrispondere - in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2 da costei patito - la somma di € 173.102,50, oltre interessi come in motivazione.
3. Condanna l , in persona del legale rappresentante pro COroparte_1 tempore, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 12.000,00, oltre ad € 1.214,00 per esborsi documentati ed accessori come per legge.
4. Condanna al pagamento - in favore di in persona del Parte_2 COroparte_10 legale rappresentante pro tempore - delle spese di lite relative al presente giudizio che liquida nella somma di € 8.000,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
5. Pone definitivamente a carico dell' , in persona del COroparte_1 legale rappresentante pro tempore, le spese della C.T.U. espletata nel procedimento R.G.
1656/2020, così come liquidate con decreto del 20.12.2022. Così deciso in Castrovillari, il 9 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 133 del R.G.A.C. 2022, promossa da: avv. EMMA (C.F. ), rappresentata e difesa da sé Parte_1 C.F._1
medesima;
- attrice - contro
(P.IVA ), in persona del COroparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Lussana;
e
(P.IVA ), in persona del legale COroparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Chiodo;
-convenuti-
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha adito l'intestato Tribunale Parte_2 evocando in giudizio i convenuti in epigrafe ed invocandone la condanna all'integrale ristoro dei pregiudizi dalla medesima patiti in ragione della asserita condotta imperita e negligente tenuta dal personale sanitario operante presso Presidio Ospedaliero di Castrovillari, così come emerso all'esito del giudizio ex 696-bis c.p.c. (rubricato al n. R.G. 1656/2020).
Nello specifico, ha dedotto che: - in data 20.11.2018 era stata ricoverata presso l'Unità Operativa di
Ginecologia e Ostetrica del per un intervento programmato di COroparte_3 asportazione di cisti ovarica; - nell'occasione era stata “sottoposta ad esame ginecologico ed ecografico che documentava l'ovaio sinistro in sede nella norma e l'ovaio destro aumentato per la presenza di una cisti a pareti regolari e scarsamente visualizzata delle dimensioni di circa 52,7 x
49,2 millimetri” nonché ad un “prelievo ematico, un elettrocardiogramma e una radiografia del torace, con risultati nella norma”; - lo stesso giorno era stata “invitata a prendere visione e sottoscrivere il modello di consenso informato per intervento di asportazione di cisti ovarica con tecnica videolaparoscopica”; nella fase preoperatoria non era stato “eseguito alcun esame diagnostico strumentale al fine di confermare la diagnosi di ingresso: né una ecografia ginecologica, né una ecografia addominale, né una TAC”; - dopo circa 30 minuti dall'inizio dell'intervento i sanitari, a causa della presenza di “una voluminosa tumefazione cistica delle dimensioni di una grossa arancia…”, avevano modificato la tecnica operatoria (da laparoscopia a laparotomia) e “resisi conto che la tumefazione cistica non era di pertinenza ovarica ed era fortemente adesa” avevano richiesto l'intervento del Primario, il quale “per la prima volta” aveva formulato una diagnosi di “verosimile cisti renale localizzata al livello del polo inferiore del rene di destra, evidentemente ectopico….”; il sanitario, anziché sospendere l'intervento al fine di “avviare un percorso diagnostico volto a comprendere la natura della tumefazione, la sua estensione, i rapporti con le strutture circostanti” ed “in totale assenza di urgenza (in quel momento) e senza alcuna autorizzazione o consenso della paziente o di alcuno dei familiari (pur presenti nella sala
d'aspetto)”, aveva ritenuto opportuno proseguire, effettuando “la completa apertura del retroperitoneo, con l'esposizione della arteria iliaca comune di destra, del muscolo ileo-psoas destro, dell'uretere di destra e parte della vena cava inferiore”; alle ore 11.15 era stato chiamato al tavolo operatorio il chirurgo dott. il quale “constatava l'esistenza di una profonda Per_1 lacerazione al parenchima renale destro, con relativo copioso sanguinamento che rendeva inevitabile l'asportazione totale dell'organo” e “due trasfusioni, la prima in sala operatoria e la seconda in terapia intensiva, dove veniva trasportata dopo l'intervento”; in data 22.11.2018, accertata la stabilità dei parametri vitali, era stata nuovamente trasferita al reparto di ostetricia e ginecologia ove era rimasta fino al 29.11.2018; dopo le dimissioni era seguito un periodo di convalescenza a casa “in cui l'avv. impedita dal poter svolgere qualsiasi attività, Parte_1 lavorativa e finanche di ordinaria cura e igiene personale, unitamente al pensiero costante della menomazione fisica ed estetica subita, cadeva in un profondo stato di prostrazione psicologia, dal quale tutt'oggi residuano postumi […]” (v. pag. 1 e 2 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
Tanto premesso, - ritenendo la sussistenza di evidenti profili di colpa nell'operato del personale medico - ha invocato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: accertare e dichiarare che il danno subito da è riconducibile ad un comportamento colposo tenuto dai Parte_2 sanitari di turno in forza presso l'Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia del Presidio
Ospedaliero di Castrovillari e comunque alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti anche in punto di consenso informato e per l'effetto condannare l' COroparte_1
, in persona del Direttore Generale, Viale degli Alimena, 8, e , con
[...] COroparte_4 Codi sede legale in Market Square House, St. James Street, Nottingham NG1 (Regno Unito),
RT IV , in persona del legale rapp.te, con COroparte_5 P.IVA_3 sede in Milano, via Clerici, 14 ciascuna secondo le rispettive responsabilità, - al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per il mancato rispetto del consenso informato da liquidarsi in via equitativa, - nonché all'ulteriore danno biologico e psicopatologico liquidarsi nella somma di €
406.482,50 (salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) - oltre al danno morale da liquidarsi in via equitativa - agli interessi e alla rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio ivi comprese le spese anticipate per il ricorso ex art 696 bis cpc (contributo unificato marca di iscrizione e spese di CTU)”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata telematicamente in data 24.5.2022 si
è costituita in giudizio la la quale - preliminarmente - ha eccepito la COroparte_2 sua carenza di legittimazione passiva stante la mancata adozione dei decreti ministeriali attuativi della legge Gelli-Bianco; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda ritenuta infondata, con vittoria di spese e competenze di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 1.6.2022 si è costituita CO in giudizio l' (d'ora innanzi, anche solo ), la quale - COroparte_1 preliminarmente - ha eccepito l'inapplicabilità della procedura d'indennizzo diretto nei confronti della propria compagnia assicurativa;
nel merito, ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e conclusioni - di cui ha chiesto l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite - rilevando come alcuna condotta negligente, imperita o imprudente potesse essere ascritta ai sanitari del nosocomio di Castrovillari nella fattispecie per cui è causa. Ha quindi, insistito nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così disporre: - accertare l'inapplicabilità della procedura di indennizzo diretto nei confronti della compagnia assicurativa dell' , l' , e per l'effetto dichiarare la improcedibilità e/o COroparte_7 COroparte_4 improponibilità e/o inammissibilità del ricorso solo nei confronti di detta compagnia per i motivi sopra esposti con tutte le conseguenze di legge;
- rigettare il ricorso nei confronti dell' CP_7
, poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
- nella denegata ipotesi
[...] di accoglimento del medesimo ricorso, si chiede di tenere conto delle determinazioni poste nella
CTU per la liquidazione del danno, alla luce delle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte dell' . Sempre con vittoria di spese e competenze di giudizio”. COroparte_7
Disposto il mutamento del rito, il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale;
all'udienza “cartolare” del 5.6.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda diretta avanzata dall'attrice nei confronti della compagnia assicurativa.
Al riguardo, giova evidenziare come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte affermato che
“in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
5259 del 25.02.2021).
Orbene, nel caso in esame, non si è in presenza di uno dei casi eccezionalmente previsti dalla legge, in quanto sebbene l'art. 12 della Legge Gelli-Bianco (L. n. 24 del 2017) preveda al primo comma che “Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.”, il sesto comma del medesimo articolo precisa che “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”. Il decreto di cui al comma 6 dell'art. 10 citato, Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati) è stato pubblicato in G.U. n. 51 l'1.3.2024, con entrata in vigore del provvedimento il
16.3.2024.
Ne consegue che solo a partire dal 16.03.2024 è possibile applicare l'art. 12 citato e così ammettere l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa al fine di sentirla condannare al pagamento diretto, in forza della normativa speciale e quale diretta obbligata, del risarcimento dei danni subiti dal paziente presso la struttura sanitaria assicurata.
Né è predicibile una diversa soluzione, atteso che la natura processuale della norma implica, in virtù del principio tempus regit actum, la possibilità di applicare il disposto in esame ai fatti lesivi già realizzatesi al 16.03.2024, ma comunque a condizione che l'azione sia proposta successivamente a tale data.
Non appare, altresì, possibile ammettere l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione (prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale) invocando la partecipazione della compagnia assicurativa nelle fasi di mediazione e di Atp conciliativa, poiché la partecipazione in tali ambiti trova un fondamento diverso rispetto al giudizio di merito. In un'ottica conciliativa, infatti, la partecipazione della compagnia assicurativa può offrire ulteriori elementi per la definizione bonaria della controversia, ove sebbene sia possibile pattuire che l'assicurazione versi direttamente l'indennizzo all'assicurato, ciò avviene in forza delle modalità di attuazione del pagamento nel rapporto tra assicurazione e assicurato, ai sensi dell'art. 1917 comma 2 c.c., e non in forza di un rapporto diretto tra danneggiato terzo e assicurazione.
Pertanto, la domanda proposta dall'attrice nei confronti dell' deve COroparte_2 essere dichiarata inammissibile. CO
2. Venendo all'esame della domanda proposta dall'attrice nei confronti dell' la stessa è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito evidenziate.
2.1 Nessun dubbio sussiste in ordine all'inquadramento della responsabilità della struttura sanitaria CO (nella specie, dell' e, quindi, della cui lo stesso fa capo) COroparte_8 nell'alveo della responsabilità contrattuale, atteso che “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (così, fra le molte, Cass., Sez. 3, sentenza 14.6.2007, n. 13953).
D'altra parte, le conclusioni cui, sul punto, è pervenuta la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui alle fattispecie quali quella in esame - concernente un'ipotesi di presunta responsabilità della struttura sanitaria per il pregiudizio che parte attrice assume aver patito a causa della condotta colposa posta in essere dai suoi sanitari - debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale, trae ulteriore conferma nelle disposizioni introdotte dalla recente legge di riforma della responsabilità sanitaria (Legge n. 24 del 8.3.2017), la quale all'articolo 7, comma 1 prevede espressamente che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. CP_ È perciò astrattamente configurabile in capo all' Ospedaliero una duplice responsabilità: una diretta ed autonoma ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza delle obbligazioni ad essa facenti capo, ed un'altra ai sensi dell'art. 1228 c.c. ove conseguente all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato), comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 13066/2004).
Ne deriva che la responsabilità ai sensi dell'art. 1228 c.c. dell'ente gestore del servizio sanitario presuppone l'esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte dei medici della struttura intervenuti, che sono in rapporto di immedesimazione organica con l'ente ospedaliero
(vedi in tal senso Cass. 598/1999; Cass. 9085/2006), con conseguente applicabilità anche per le strutture sanitarie del regime di ripartizione dell'onere probatorio proprio dei contratti d'opera intellettuale professionale sotto il profilo della diligenza e del grado di colpa.
In applicazione dei principi generali sul riparto dell'onere della prova, incombe sul danneggiato l'onere di allegare l'inadempimento e di provare l'esistenza del contratto, l'evento lesivo
(unitamente alle conseguenze dannose che da esso sono in concreto derivate) e il nesso di condizionamento che lo avvince alla condotta tenuta dal danneggiante. Di contro, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare che l'evento stesso abbia costituito un fattore non prevedibile, né altrimenti evitabile con l'osservanza dello specifico standard di diligenza correlato al tipo di prestazione eseguita, giacché, in tal caso, potrà affermarsi o che l'inadempimento è in concreto mancato, oppure che lo stesso non ha costituito un antecedente causale dell'evento, che si è verificato, invece, in presenza di un caso fortuito, quale, ad esempio, quello costituito dal pregresso stato di salute del paziente (si veda Cass., Sez. 3, Sent. 29.9.2009, n. 20806, ma, più in generale sul tema del riparto dell'onus probandi in tema di responsabilità per inadempimento, la ben nota Cass.,
Sez. Un., Sent. 30.10.2001, n. 13533).
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Con specifico riferimento al nesso eziologico, poi, non appare ultroneo ricordare che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica costituisce onere dell'attore-paziente (che assume essere stato danneggiato dall'operato del professionista) dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico ed il danno di cui invoca il ristoro. Tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata causa del danno secondo il criterio del
"più probabile che non" - da lungo tempo consolidato in giurisprudenza nel vaglio civilistico del nesso di dipendenza tra condotta ed evento - che muove da un criterio di causalità adeguata o di regolarità causale (ex art. 1223 c.c.), con l'ulteriore temperamento del principio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, sì da segnare una evidente distanza dal vaglio di causalità in sede penale, riposando tale teoria sulla sufficienza di adeguati coefficienti probabilistici o statistici che, unitamente ad altri elementi istruttori comunque acquisiti al processo, consentano di affermare - con valutazione necessariamente ex ante del caso clinico - che un determinato evento lesivo non integri una conseguenza inverosimile del fatto censurato, bensì ne costituisca un esito più che probabile (Cass., Sez. Un., Sent. 11.1.2008, n. 577).
Conseguente corollario di detta prospettazione è che - se al termine dell'istruttoria non risulta provato il nesso tra condotta ed evento per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta - la domanda risarcitoria deve essere rigettata (Cass. n. 17143/2012, Cass. n. 4792/2013, Cass. n.
18392/2017 e Cass. 28991/2019). In particolare, la prova del nesso causale - quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione della prestazione sanitaria si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento.
Come efficacemente chiarito dalla Suprema Corte (ex multis, Cassazione civile, sez. III,
26/07/2017, n. 18392), quando resta incerta la causa dell'evento occorre distinguere fra la causalità relativa all'evento (causalità materiale) ed al consequenziale danno (causalità giuridica) e la causalità concernente la possibilità (rectius, impossibilità) della prestazione da parte del sanitario;
“emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato; il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra
l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, mentre resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano, rispettivamente, sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che
l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all'intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che l'intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile
l'esecuzione esperta dell'intervento chirurgico medesimo”.
La prova liberatoria in capo all'operatore sanitario, poi, deve essere più rigorosa quando l'intervento non presenti, in sé, particolari rischi specifici, essendo annoverabile tra quelli di routine, poiché in tal caso neppure l'eventuale insorgenza di complicanze intraoperatorie esonera il medico da responsabilità, essendo costui onerato di provare (e il giudice, conseguentemente, di accertare) che le stesse abbiano costituito fattore non prevedibile ed evitabile e integrino, pertanto, gli estremi del caso fortuito, sì da elidere del tutto il nesso di causalità materiale tra l'atto operatorio e l'esito lesivo che ne è derivato (Cass., Sez. 3, Sent. 29.9.2009, n. 20806).
La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non rileva, dunque, più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà.
Porre a carico dell'ente ospedaliero la prova dell'esatto adempimento della prestazione medica soddisfa in pieno quella linea evolutiva della giurisprudenza in tema di onere della prova che va accentuando il principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla (nell'obbligazione di mezzi, infatti, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione, sicché non vi è dubbio che la prova sia “vicina” a chi ha eseguito la prestazione;
tanto più che trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell'inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività al quale il debitore è tenuto).
2.2 Calando i suddetti principi alla fattispecie per cui è causa, ritiene questo Giudicante che le allegazioni attoree abbiano trovato riscontro nelle risultanze della CTU - espletata nel giudizio ex
696-bis c.p.c. (R.G. 1656/2020) - che si ritiene di dover integralmente richiamare e condividere in quanto immuni da vizi logici e suffragate da opportuni richiami alla letteratura scientifica ed alla documentazione medica relativa al ricovero dell'attrice (v. doc. 1 allegato al fascicolo di parte attrice).
In particolare, gli Ausiliari, dopo aver esaminato la documentazione medica e sottoposto l'attrice a visita medico-legale, sono giunti alle seguenti conclusioni: “- la OR al momento del Parte_1 ricovero presentava una cisti del rene destro ptosico;
tale condizione non richiede trattamento e non pregiudica il funzionamento del rene;
- l'ecografia praticata confermò erroneamente la presenza di una cisti ovarica destra;
tale errore, benché dovuto anche alla rarità della condizione, poteva essere evitato con una più accorta esecuzione dell'esame; - la condizione di cisti ovarica destra, stante il quadro ecografico di benignità e la negatività dei markers tumorali, non poneva indicazione all'intervento chirurgico;
- gli operatori tennero una condotta commissiva errata nel proseguire l'intervento quando, pur avendo compreso che non si trattava di una patologia di interesse ginecologico, decisero comunque di asportare una formazione di cui non conoscevano né la provenienza né la causa e che, evidentemente, non erano in grado di trattare;
- il consenso informato, incompleto e somministrato poco prima dell'intervento ormai deciso, non autorizzava gli operatori a compiere l'asportazione di una formazione di cui non conoscevano l'origine ma che sicuramente non era una cisti ovarica” (v. pag. 26 e pag. 27 relazione medico-legale). In particolare, dalla perizia medico-legale è emerso che “se la condizione da cui era affetta la
OR fosse stata correttamente diagnosticata non avrebbe richiesto alcun Parte_1 trattamento”.
Al riguardo, i consulenti hanno precisato che: “Dalla descrizione dell'intervento e dal referto dell'esame istologico si può concludere che la OR all'atto del ricovero, era affetta Parte_1 da una cisti renale semplice in concomitanza a rene destro ptosico. Si intende per ptosico un rene che dalla sua sede naturale, poco al di sotto del costato, è, per così dire “disceso”, nella cavità pelvica. Tale condizione, generalmente asintomatica, non necessita di trattamento ma, in presenza di sintomi, non comporta in alcun modo la necessità di asportare il rene. Anche la cisti renale semplice, generalmente asintomatica, non necessita di trattamento e non modifica la funzionalità del rene;
nei casi in cui, per le dimensioni eccessive, sia necessario rimuoverla, l'intervento può essere eseguito per via laparoscopica da chirurghi esperti nella chirurgia del rene. D'altra parte, gli indici di funzionalità renale (azotemia e creatininemia), valutati al ricovero, risultano perfettamente normali”.
In ogni caso, aggiungono i consulenti, “quand'anche la OR fosse stata affetta da Parte_1 una cisti ovarica di circa 5 cm con le caratteristiche descritte, non vi era indicazione all'intervento, ma sarebbe stato corretto attendere almeno due mesi prima di prendere in considerazione l'opzione chirurgica” (v. da pag. 20 a pag. 23 relazione medico legale).
Ed infatti, “una cisti ovarica a contenuto liquido (anecogeno), a pareti regolari, uniloculare, scarsamente vascolarizzata, come nel caso della OR non è quasi mai un tumore Parte_1 maligno ma è, generalmente una formazione cosiddetta “funzionale”, cioè, causata da un malfunzionamento temporaneo dell'ovaio e regredirà nel giro di poche settimane spontaneamente.
A tal proposito, una serie di linee guida internazionali – valga per tutte quella del prestigioso
[...]
- evidenziano che il comportamento corretto da COroparte_9 tenere in questi casi è quello di attendere circa 8 settimane, rivalutare la paziente e, solo nel caso in cui la formazione non sia regredita spontaneamente, valutare con molta cautela l'opportunità di rimuoverla chirurgicamente”, tanto più che, nel caso in esame, i “markers tumorali” valutati prima dell'intervento risultavano tutti negativi, indicando anch'essi la benignità della cisti” (v. pag. 22 relazione medico legale).
In ordine poi alla possibilità di evitare l'errore diagnostico, i consulenti hanno evidenziato che
“benché possa sembrare che scambiare una cisti renale per una cisti ovarica sia un errore madornale, in realtà, il riscontro di una formazione cistica in sede annessiale spinge l'operatore meno attento a porre immediatamente la diagnosi di cisti ovarica. D'altre parte, arrivare ad ipotizzare la presenza di una cisti renale di un rene ptosico è una diagnosi differenziale che difficilmente viene presa in considerazione. Non vi è in letteratura alcun riferimento a questo possibile errore diagnostico, che rappresenta, indubbiamente, un caso particolarmente raro”.
Tuttavia, osservano gli ausiliari, “se l'ecografia vaginale fosse stata integrata da un'ecografia transaddominale, a vescica piena, la diagnosi sarebbe stata facilitata. Quindi, se da una parte era facile commettere l'errore, dall'altra l'operatore ha peccato di superficialità.” (v. pag. 23 relazione medico-legale).
Per quanto riguarda la gestione dell'intervento chirurgico, i consulenti hanno ravvisato nella condotta dei sanitari un “errore commissivo” atteso che, “Dopo aver rilevato che la patologia da cui era affetta la OR non era quella ipotizzata e non era neanche di pertinenza Parte_1 ginecologica, ciononostante procedettero a rimuovere la cisti, senza conoscerne la provenienza e la natura. Di fatto, una cisti renale asintomatica, come abbiamo rappresentato in precedenza, non necessita di rimozione e, qualora risultasse necessario asportarla, l'intervento è piuttosto delicato
e deve essere affidato ad un chirurgo esperto. Le cisti renali, infatti, contrariamente alle cisti ovariche, non presentano un piano di clivaggio ben definito e la loro rimozione è accompagnata da sanguinamento” (v. pag. 25 relazione medico-legale).
Alla luce di quanto esposto, hanno così risposto ai quesiti formulati dal Giudice: “1-2) All'atto del ricovero la OR fu sottoposta ad esame ecografico della pelvi, che può essere Parte_1 considerato un esame routinario nella prassi clinica ginecologica. Dalla descrizione dell'intervento
e dal referto dell'esame istologico si può affermare, contrariamente a quanto erroneamente diagnosticato, che la OR all'atto del ricovero, era affetta da una cisti renale Parte_1 semplice in concomitanza a rene destro ptosico. Dall'analisi della documentazione depositata in atti risulta che le condizioni cliniche generali della signora fossero buone e che gli Parte_1 indici di funzionalità renale fossero normali. Considerando, quindi, questi elementi e il riscontro non frequente di rene ptosico, nel momento in cui si riscontra una formazione cistica in sede annessiale, difficilmente viene presa in considerazione in diagnosi differenziale la presenza di tale condizione clinica. Bisogna comunque sottolineare che se l'ecografia vaginale fosse stata integrata da un'ecografia transaddominale, a vescica piena, la diagnosi sarebbe stata facilitata. Quindi, una più accurata esecuzione dell'esame ecografico avrebbe evitato l'errore diagnostico. 3) La condizione di rene ptosico è generalmente asintomatica, non necessita di trattamento ma, anche in presenza di sintomi, non comporta in alcun modo la necessità di asportare il rene. Anche la cisti renale semplice, generalmente asintomatica, non necessita di trattamento e non modifica la funzionalità del rene;
nei casi in cui, per le dimensioni eccessive, sia necessario rimuoverla,
l'intervento può essere eseguito per via laparoscopica da chirurghi esperti nella chirurgia del rene.
Pertanto, è possibile affermare che la corretta diagnosi di rene ptosico avrebbe ragionevolmente evitato gli esiti di nefrectomia destra. 4-5-6) Una cisti ovarica a contenuto liquido, a pareti regolari, uniloculare, scarsamente vascolarizzata, come nel caso della OR è Parte_1 generalmente una formazione cosiddetta “funzionale” e il comportamento corretto da tenere in questi casi è quello di attendere circa 8 settimane, rivalutare la paziente e, solo nel caso in cui la formazione non sia regredita spontaneamente, valutare con molta cautela l'opportunità di rimuoverla chirurgicamente. Sulla base della documentazione sanitaria depositata in atti non è possibile stabilire in quale data, antecedente quella del ricovero, fosse stata diagnosticata la presenza di una cisti ovarica, in quanto non sono presenti referti o immagini ecografiche precedenti al ricovero. Ciò detto, quand'anche la OR fosse stata affetta da una cisti Parte_1 ovarica di circa 5 cm con le caratteristiche descritte, non vi era indicazione all'intervento, ma sarebbe stato corretto attendere almeno due mesi prima di prendere in considerazione l'opzione chirurgica. Inoltre, una volta iniziato l'intervento di rimozione della cisti, gli operatori misero in atto una condotta erronea commissiva nel proseguire l'intervento stesso quando, pur avendo compreso che non si trattava di una patologia di interesse ginecologico, decisero comunque di asportare una formazione di cui non conoscevano né la provenienza né la causa e che, evidentemente, non erano in grado di trattare. Allorché gli operatori si resero conto che la formazione cistica non era di pertinenza ovarica, avrebbero dovuto sospendere l'intervento. Infatti, fino al momento in cui gli operatori tentarono di rimuovere la cisti la paziente non presentava un quadro in cui era a rischio la sua vita o la sua salute. Fu il tentativo di rimuovere la cisti a causare
l'emorragia che condusse necessariamente all'asportazione del rene” Pertanto, “l'errata diagnosi e il conseguente intervento chirurgico condotto in maniera erronea dagli operatori sono in nesso di causa con quanto lamentato dalla signora Inoltre, è Parte_1 possibile affermare con una logica del più probabile che non, che la corretta diagnosi e/o un intervento condotto in maniera congrua avrebbero evitato la nefrectomia destra”.
2.3 Sulla scorta di tali univoche risultanze si può ritenere che sussiste il diritto dell'attrice al conseguimento del risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della condotta ascrivibile ai sanitari.
Anche a tal riguardo, ritiene questo Tribunale di dover muovere dalle risultanze della espletata Ctu medica, le cui valutazioni e conclusioni appaiono condivisibili, coerenti ed immuni da profili di contraddittorietà o illogicità (non avendo peraltro le parti prospettato elementi di valutazione ulteriori e diversi tali da validamente contrastarle, ed avendo - di converso - l'Ausiliario dato puntuale riscontro alle osservazioni mosse alla prima stesura della propria relazione).
La condotta medica errata ha determinato “un danno biologico allo stato attuale suscettibile di valutazione medico legale con percentuale pari al 28 (ventotto)%, secondo i attualmente Pt_3 in uso (Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico,
Giuffrè Editore, 2016) da ascrivere come perdita anatomica o funzionale di un rene, con adelfo normofunzionante e come danno estetico (“pregiudizio estetico da lieve a moderato II classe). Per ciò che attiene all'invalidità temporanea, si riconoscono 10 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 50% e
10 giorni al 25%. Inoltre, si rende necessario riconoscere un danno morale alla signora Parte_1 alla luce della sofferenza patita dalla vicenda clinica de quo, la cui valutazione, in mancanza di riferimenti tabellari, si rimanda per via equitativa al Giudice”.
Venendo, dunque, alla quantificazione del danno occorre evidenziare che la menomazione dell'integrità psicofisica in sé considerata generalmente si liquida equitativamente, come voce ontologicamente unitaria;
tale lesione integra il c.d. "danno biologico", dotato, secondo la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, di un significato così totalizzante da far rifluire in esso numerose figure di danno, in passato considerate autonome, quali il danno estetico, il danno alla vita di relazione etc.
Inoltre, si osserva che il risarcimento deve essere parametrato all'età dell'infortunato, atteso che occorre ristorare il pregiudizio subito non solo nel suo profilo statico (corrispondente alla lesione fisiologica in sé considerata), ma anche dinamico (e proiettato negli anni di effettiva sopravvivenza), in quanto e se incidente sulle utilità della vita e sulle corrispondenti occupazioni quotidiane.
Ebbene, l'importo risarcitorio viene liquidato, avendo riguardo ai valori risultanti dall'applicazione delle nuove tabelle di Milano 2024 le quali ben possono essere utilizzate come parametro di tipo equitativo generale.
Invero a tal proposito la Suprema corte ha precisato che “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226
c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali;
il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne
l'abbandono. Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art.
1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare")” (Cass. civ., sez. III, ord. n. n. 19506/2024).
Nel caso in esame, il danno non patrimoniale di carattere permanente residuato alla Parte_1 avuto riguardo all'invalidità del 28% ed all'età del soggetto all'epoca del fatto (45 anni compiuti), va quantificato nella somma di € 149.940,00 secondo i valori attuali (comprensivo dell'incremento del 44% per la componente sofferenziale del danno non patrimoniale da lesione del bene salute).
Deve ritenersi, infatti, che all'importo riconosciuto a titolo di “danno biologico/dinamico- relazionale” deve aggiungersi, come sopra fatto, il “danno da sofferenza soggettiva interiore”, il quale, sebbene bisognevole di accertamento e valutazione autonoma rispetto al danno biologico
(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022), ben può liquidarsi secondo gli importi previsti dalla Tabella con aumento percentualmente riconnesso al pregiudizio biologico (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024); tanto in quanto, nel caso di specie, la sofferenza soggettiva può dirsi comprovata da quanto emerso all'esito della CTU (v. pag. 30: “ Inoltre, si rende necessario riconoscere un danno morale alla signora alla luce della sofferenza patita Parte_1 dalla vicenda clinica de quo, la cui valutazione, in mancanza di riferimenti tabellari, si rimanda per via equitativa al Giudice” e pag. 17: “Anamnesi patologica prossima: conferma quanto riportato nell'atto di citazione. Lamenta dolorabilità all'addome e prurito in corrispondenza della cicatrice postoperatoria. Tono dell'umore depresso, sindrome ansiosa. Riferisce di provare paura riguardo il futuro e le sue condizioni di salute. Si sottopone mal volentieri ai controlli clinici.
L'intervento subìto ha impattato negativamente sulla qualità di vita, compreso il rapporto con il coniuge. Riferisce ultimo controllo della creatinina a Giugno 2020 (ricorda il valore 1)).
Tale voce omnicomprensiva di danno non patrimoniale può essere personalizzata, alla luce delle circostanze del caso concreto, fino ad un massimo del 31%: non sono emersi, tuttavia, nell'ambito dell'istruttoria elementi diversi da quelli valutati dal CTU, che permettano un'ulteriore personalizzazione della somma indicata.
D'altra parte, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze
"specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (v. Cass. n. 5865/21).
Nessuna ulteriore somma può, inoltre, riconoscersi a titolo di risarcimento del danno psichico, dovendosi condividere quanto affermato dagli Ausiliari, anche nella risposta alle osservazioni di parte attrice, in ordine alla sua insussistenza. Ed invero, per come correttamente osservato dal c.t.u., al di là della consulenza tecnica di parte, non risulta prodotto alcun certificato specialistico psichiatrico. Gli Ausiliari hanno, pertanto, condivisibilmente escluso la sussistenza di danni permanenti alla sfera psichica. All'importo sopra indicato di € 149.940,00 va aggiunto quello di € 1.150,00 a titolo di I.T.T (gg. 10 x € 115,00), € 1.725,00 a titolo di I.T.P. al 50% (gg. 30 x € 57,50) ed € 287,50 a titolo di I.T.P. al 25% (gg. 10 x € 24,75).
Il tutto per un valore totale finale di € 153.102,50.
3. Venendo, poi, all'esame del profilo con cui l'attrice ha dedotto la lesione del c.d. “consenso informato”, giova premettere come costituisca approdo giurisprudenziale pacifico l'ontologica diversità del diritto alla salute rispetto a quello alla autodeterminazione, rappresentando quest'ultimo, ad un tempo, una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, atteso il principio personalistico che anima la nostra
Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive.
Secondo la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che "la libertà personale è inviolabile" e che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".
Il consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, quale espressione di una scelta di valore nel modo di concepire il rapporto tra medico e paziente, nel senso che detto rapporto va incentrato sui diritti del paziente e sulla sua libertà di autodeterminazione terapeutica (in tal senso, ex multis, Corte appello Milano, sez. I, 04/02/2016, n.
423).
L'obbligo di informare pienamente il paziente, prescritto dall'art. 29 del codice di deontologia medica, ha rilevanza giuridica perché integra il contenuto del contratto e qualifica la diligenza del professionista nell'esecuzione della prestazione;
non è soggetto ad alcuna valutazione discrezionale e perciò comprende tutti gli aspetti diagnostici e prognostici dello stato di salute del paziente e quindi anche i rischi meno probabili, purché non del tutto anomali, in modo da consentirgli di capire non solo il suo attuale stato, ma anche le eventuali malattie che possono svilupparsi, le percentuali di esito fausto ed infausto delle stesse, nonché il programma diagnostico per seguire l'evoluzione delle condizioni del paziente e l'indicazione delle strutture specializzate ove svolgerlo, ovvero di specialisti esperti per formularlo, pur se a tal fine il paziente si deve allontanare dal luogo ove è in cura (in tal senso, Cass. 14638/2004).
In ordine alle modalità e ai caratteri del consenso, è stato affermato che il consenso deve essere personale (deve, quindi essere prestato dal paziente, ad esclusione evidentemente dei casi di incapacità di intendere e volere del paziente), oltre che specifico, esplicito, reale ed effettivo (sicché non è consentito il consenso presunto) e, infine, attuale (nei casi in cui ciò sia possibile).
Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, “ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi, in linea generale, distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno TR - l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di fisiche ovvero di salute - e c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente fisico-relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno TR (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico
e morale, da lesione del diritto alla persona, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè inerente alle conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate anche per presunzioni;
III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno TR, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione, sul piano puramente equitativo, mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in connessione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento e il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno TR, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente” (Cass., 12/06/2023, n. 16633; Cass., 11/11/2019, n. 28985);
Per ravvisare la sussistenza del nesso causale tra lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente (realizzatosi mediante l'omessa informazione da parte del medico) e i danni di cui si chiede il ristoro, deve potersi affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento terapeutico ove fosse stato compiutamente e tempestivamente informato, giacché altrimenti la condotta positiva omessa dal medico (informazione, ai fini dell'acquisizione di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato l'evento.
In altri termini, il giusto ristoro dei danni seguiti alla violazione del diritto all'autodeterminazione
(anche a prescindere dalla lesione del diritto alla salute ricollegabile a quella violazione, per essere stato l'intervento terapeutico necessario e correttamente eseguito) comunque “necessariamente presuppone l'accertamento che il paziente quel determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato” (Cassazione civile, sez. III, 9.2.2010, n. 2847). Tuttavia, “La paziente che sia stata sottoposta – a sua insaputa e fuori da una situazione di urgenza
– ad un intervento ben più complesso ed invasivo di quello programmato e consentito non deve provare che, ove fosse stata informata del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito. Al contrario, a fronte della allegazione della paziente che il suo consenso sarebbe stato circoscritto a quanto programmato e non oltre, è a carico della struttura l'onere di provare che ella avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento, non necessitato dall'urgenza, in quanto a fronte della violazione del diritto all'autodeterminazione, opera il principio del dissenso presunto del paziente in relazione a tutto ciò che si pone al di là e al di fuori rispetto ai trattamenti medico chirurgici che abbia consentito di effettuare sul proprio corpo, a meno che il diverso e più invasivo intervento sia giustificato da una situazione di urgenza”
(Cassazione civile sez. III, 21/01/2025, n.1443).
Nel caso di specie, dalla CTU e dalla documentazione prodotta è emerso che, prima dell'intervento, l'attrice ha firmato n. 5 consensi.
Come rilevato dagli Ausiliari “Mentre i primi 4 consensi, assolutamente generici (di fatto la paziente dichiara di essere stata informata e di accettare il trattamento ma non si sa di cosa esattamente sia stata informata e quale trattamento accetti) sono stati firmati in data 20/11/2018, il vero consenso informato, in cui la procedura e le possibili complicanze sono chiaramente esplicitate, porta la data del 21/11/2018, il giorno stesso dell'intervento. Poiché l'intervento è iniziato alle 9.20 è evidente che pochissimo tempo è stato lasciato alla paziente per valutare i pro e
i contro della procedura cui andava a sottoporsi. D'altra parte, nel consenso non vi è traccia della possibilità di evitare l'intervento immediato e di rivalutare la situazione dopo qualche tempo. L'informazione fornita alla paziente è stata quindi incompleta e frettolosa”.
Tuttavia, sottolineano i consulenti, “ciò che rileva è che la paziente, nel consenso, autorizzava i sanitari a asportare una cisti ovarica ed era a conoscenza delle modalità e delle possibili complicanze di questo intervento. In nessun modo la OR autorizzava i sanitari a Parte_1 procedere all'asportazione di lesioni a carico di altri apparati. Né può valere il criterio di una necessità dovuta all'urgenza “quoad vitam” o “quoad valetudinem”, poiché, fino al momento in cui gli operatori tentarono di rimuovere la cisti la paziente non presentava un quadro in cui era a rischio la sua vita o la sua salute. Fu il tentativo di rimuovere la cisti a causare l'emorragia che condusse all'asportazione del rene. Allorché gli operatori si resero conto che la formazione cistica non era di pertinenza ovarica, avrebbero dovuto sospendere l'intervento e lasciare alla OR la possibilità di decidere in maniera informata riguardo la propria salute”. Parte_1
Nel caso di specie, è da ritenersi che il diritto all'autodeterminazione del paziente sia stato leso, a causa dell'inadempimento contrattuale dei sanitari, che hanno acquisito il consenso informato dal paziente per un intervento diverso da quello eseguito, come risulta dal modulo sottoscritto contenuto nella cartella clinica ed accertato dai consulenti d'ufficio.
Né tantomeno l'asp ha provato che la paziente avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento, non necessitato dall'urgenza.
Nasce, quindi, l'obbligo di un risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'autodeterminazione per la cui liquidazione vanno richiamati i criteri orientativi elaborati in materia dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano nel 2024, sulla scorta dei quali può pervenirsi a configurare una lesione del diritto di autodeterminazione di “grave entità” (“liquidazione da € 10.461,00 ad € 23.245,00”) ricorrendo i seguenti elementi:
1. grave entità dei postumi e delle sofferenze fisiche conseguenti al trattamento erroneamente eseguito senza la dovuta informazione, per come riferito dai cc.tt.uu.; 2. invasività del trattamento eseguito (“perdita anatomica o funzionale di un rene, con adelfo normofunzionante” e presenza di “n° 2 cicatrici in regione addominale e pelvica: 1) in corrispondenza dell'incisione chirurgica lungo la linea xifo- pubica di circa 25 cm;
2) in corrispondenza dell'incisione chirurgica secondo Pfannenstiel di circa
15 cm. Le cicatrici hanno aspetto cheloide e discromico”;
3. grave violazione del dovere informativo per essere, nel caso di specie, completamente mancata l'informazione da parte dei sanitari che come evidenziato dagli Ausiliari, ben “avrebbero dovuto sospendere l'intervento e lasciare alla OR la possibilità di decidere in maniera informata riguardo la propria Parte_1 salute”.
A questo punto, facendo proprie le considerazioni sviluppate dai consulenti nell'elaborato peritale, si ritiene di quantificare - in via equitativa - in € 20.000,00 il danno subito dall'attrice per il mancato consenso informato relativo all'intervento praticato sulla sua persona.
Essendo state le singole voci di danno liquidate in moneta attuale, secondo le tabelle oggi in vigore, alle predette somme non va applicata alcuna rivalutazione monetaria. CO Pertanto, in accoglimento della domanda attorea l' va condannata a corrispondere - in favore di ed a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da costei subìto per i fatti Parte_2 testé illustrati - la complessiva somma di € 173.102,50, con interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata alla data dell'evento (20.11.2028) e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente decisione, oltre interessi legali da tale ultima data e sino al soddisfo.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite anche con riferimento alla
Consulenza tecnica preventiva (R.G. 1656/2020), le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del livello di complessità delle questioni trattate, del valore della causa parametrato al criterio del “decisum” (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.00,00) e dell'attività effettivamente prestata;
nello specifico e con riferimento alla procedura di atp: € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, oltre ad € 607,00 per esborsi documentati;
con riferimento, poi, al presente giudizio: € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria, € 2.500,00 per la fase decisionale, oltre ad € 607,00 per esborsi documentati).
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese della COroparte_1
C.T.U. espletata nel procedimento R.G. 1656/2020, così come liquidate con decreto del 17.11.2021, pubblicato il 18.11.2021.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
133/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'
[...]
COroparte_2
2. Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a COroparte_1 corrispondere - in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2 da costei patito - la somma di € 173.102,50, oltre interessi come in motivazione.
3. Condanna l , in persona del legale rappresentante pro COroparte_1 tempore, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 12.000,00, oltre ad € 1.214,00 per esborsi documentati ed accessori come per legge.
4. Condanna al pagamento - in favore di in persona del Parte_2 COroparte_10 legale rappresentante pro tempore - delle spese di lite relative al presente giudizio che liquida nella somma di € 8.000,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
5. Pone definitivamente a carico dell' , in persona del COroparte_1 legale rappresentante pro tempore, le spese della C.T.U. espletata nel procedimento R.G.
1656/2020, così come liquidate con decreto del 20.12.2022. Così deciso in Castrovillari, il 9 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.