Articolo 1672 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1672.

(Impossibilita' di esecuzione dell'opera).

Se il contratto si scioglie perche' l'esecuzione dell'opera e' divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera gia' compiuta, nei limiti in cui e' per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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