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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1672.
(Impossibilita' di esecuzione dell'opera).
Se il contratto si scioglie perche' l'esecuzione dell'opera e' divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera gia' compiuta, nei limiti in cui e' per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.
(Impossibilita' di esecuzione dell'opera).
Se il contratto si scioglie perche' l'esecuzione dell'opera e' divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera gia' compiuta, nei limiti in cui e' per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.
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- 1. Appalto: le cause di estinzionehttps://www.studiocataldi.it/ · 28.693235
[…] In tal caso, l'art. 1672 c.c. statuisce che il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione al prezzo pattuito per l'opera intera. […]
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Giurisprudenza • 134
- 1. Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/01/2025, n. 117Provvedimento: […] di essersi il contratto di appalto stipulato fra le parti risolto ex art. 1672 c.c.. […] 7.Sotto il primo profilo va detto che l'art. 1672 cod. civ. stabilisce che: “Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui […] • il titolo dell'obbligazione di pagamento della parte di opera realizzata (ex art. 1672 cc) è il contratto;Leggi di più...
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