Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile,
composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1209/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 21 maggio 2025, promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...] ( C.F. ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di legale rappresentante dell' Controparte_1
, sezione di Palermo", sito in Palermo, viale Diana n. 3, elettivamente domiciliata in
[...]
Palermo, via N. Garzilli n. 36, presso lo studio degli avv.ti Stefano Giordano e Cristiana Donizetti
che la rappresentano e difendono, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro- OP P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Caterina
Cantiello e Simona Vitale le quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione tramite gli
E indirizzi di posta certificata e Email_1
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APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellata: come in atti 3
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 26 maggio 2020, il Tribunale di Palermo, decidendo sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da contro il e nei confronti Parte_1 Controparte_3
della , così disponeva: OP
“1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva del;
Controparte_3
2.Rigetta l'opposizione;
3.Conferma l'efficacia dell'Ordinanza Ingiunzione n. 3635 del 22.02.2018, adottata dalla
[...]
Difesa del suolo, controllo ambientale ed Controparte_4
energia-;
4.Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore del delle spese del giudizio, Controparte_3
quantificate in €.1.618,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
5.Condanna, altresì, parte ricorrente alla rifusione in favore della , OP
delle spese del giudizio, quantificate in €.1.618,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge ”.
Esponeva il primo giudice che con ricorso del 4.4.2018, aveva proposto Parte_1
opposizione al verbale di contestazione di illecito amministrativo nr. 5/140-1 di prot. del
30.05.2016 e alla conseguente ordinanza di ingiunzione di pagamento nr. 3635 del 22.02.2018,
notificata in data 07.03.2018 - con la quale le era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di €.6.000,00, oltre euro 8,52 per spese di notifica, per la violazione degli artt. 124 e
133 D.lgs. n. 152/06, avendo effettuato lo scarico di acque reflue domestiche o civili nel sottosuolo senza la preventiva autorizzazione comunale, in violazione dell'art.124 D.lgs. n. 152/06,
sanzionato dall'art.133 co. 2 del medesimo decreto - emessa a seguito di un controllo ispettivo di carattere igienico sanitario e amministrativo effettuato il 31 marzo 2016 dal
[...]
di Palermo, presso il "Rifugio per cani randagi, Controparte_5 [...]
, sezione di Palermo", sito in Palermo, viale Diana n. 3 (Parco della Controparte_1
Favorita), di cui la La era presidente e rappresentante legale. Pt_1
Rilevava in ordine alla eccepito difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_3
che, nel caso di specie, la legittimazione passiva andava individuata nella TT OP
, ai sensi dell'art. l'art.28 comma 8 L.R. 10/998 che disponeva: "In materia di accertamento
[...]
degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo l'entrata in vigore 4
della presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ordine alla competenza comunale in materia".
Affermava che dalla lettura del ricorso emergeva chiaramente che la aveva agito Parte_1
nella qualità di rappresentante legale della e, pertanto. aveva inteso conferire Controparte_1
il potere rappresentativo non solo quale persona fisica, ma anche quale legale rappresentante della società rappresentata e, conseguentemente, l'eccepita eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente era infondata .
Rilevava, altresì, che era infondata l'eccepita inammissibilità, l'improcedibilità e invalidità dell'opposizione per errata identificazione della parte resistente in quanto seppure la ricorrente aveva indicava erroneamente il , quale parte resistente, tuttavia, nel Controparte_3
corpo dell'atto, aveva identificato nella l'autorità irrogante del OP
provvedimento impugnato.
Affermava che non potevano ritenersi fondate le ragioni addotte dall'opponente a sostegno dell'esclusione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico previsto dal D.lgs. 152/06 e sul punto richiamava i criteri di assimilazione di cui al D.P.R. n. 227 del 2011.
L'art. 1 del citato decreto ne individuava l'ambito di applicazione, richiedendo la sussistenza di due presupposti: 1) la riconducibilità dello scarico alle categorie di imprese di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e, cioè, alle piccole e medie imprese (PMI); 2)
l'attestazione, da parte del titolare dell'impresa, dell'appartenenza alla categoria delle piccole e medie imprese mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.
445 del 2000, presentata allo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 5 dello stesso
D.P.R. n. 227 del 2011.
Sul piano oggettivo, precisava che, in assenza di disciplina regionale e fermo restando quanto previsto dall'art. 101, comma 7, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 2006, trovavano applicazione i criteri di assimilazione di cui al precedente comma 1. Tale comma prevedeva che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 dall'allegato 5 alla parte terza del decreto-legge la tipo numero 152 del 2006,
erano assimilate alle acque reflue domestiche: a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo 5
presentavano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'allegato A;
b) le acque provenienti da servizi igienici, cucine e mense;
c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività indicate nella tabella 2 dell'allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa. Nello
specifico l'opponente aveva richiamato l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 227/2011 cioè quegli scarichi di acque reflue che, seppur derivanti da un insediamento produttivo, per loro natura erano del tutto comparabili a quelli abitativi, in quanto rientranti nei limiti di accettabilità stabiliti nella
Tabella 1 dell'Allegato A al D.P.R. n. 227/2011 stesso.
Nel caso in esame i requisiti richiamati dalla succitata normativa mancavano sia con riferimento all'appartenenza dell'impresa esercitata alla categoria delle PMI, sia con riferimento all'attestazione di tale appartenenza con dichiarazione sostitutiva presentata allo sportello unico per le attività
produttive.
La normativa di cui al D.P.R. n. 227 del 2011 non trovava applicazione automatica e, dunque, non mutava in via generale le categorie delle acque di scarico. La sua applicazione era limitata alle imprese che avevano attestato, con dichiarazione sostitutiva presentata allo sportello unico per le attività produttive, l'appartenenza alla categoria delle PMI.
Sul punto risultava corretta, ad avviso del Tribunale, la valutazione operata dall'Ente resistente,
atteso che non poteva ravvisarsi nella fattispecie concreta la sussistenza dei presupposti richiesti da detta disposizione, perché la incompletezza rilevata non era meramente formale, ma consisteva in una sostanziale e totale omissione di un dato fondamentale.
L'assoluta prevalenza del profilo procedimentale su quello sostanziale emergeva anche dal tenore dell'art. 49 comma
4-quater del decreto-legge n. 78 del 2010, aggiunto dalla legge di conversione n. 122 del 2010, che costituiva il fondamento normativa dell'emanazione del richiamato D.P.R.
n. 227 del 2011. 6
L'assunto di inesistenza di ogni genere di scarico di acque reflue e allo smaltimento dei reflui prodotti, come rifiuto liquido, mediante le autobotti di ditta autorizzata, non risultava sufficientemente provato dall' opponente su cui incombeva l'onere.
Difatti la perizia di parte non aveva valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asseriva di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo,
con la conseguenza che non era invocabile dalla parte per sottrarsi all'onere probatorio cui essa era tenuta.
La documentazione costituita dai formulari rifiuti, in carenza anche di atti comprovanti convenzioni con ditte specializzate, non era idonea e sufficiente a provare che lo smaltimento dei reflui liquidi avvenisse esclusivamente con le modalità indicate da parte opponente.
In conclusione, all'esito del giudizio, era provata la responsabilità della ricorrente il cui ricorso andava rigettato. con conferma della Ordinanza Ingiunzione impugnata.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo la sussistenza della Parte_1
violazione dell'art. 5 D.P.R. 227/2011 e l' errata ricostruzione dei fatti con riferimento alla mancata attestazione dell'appartenenza dell'associazione denominata “Rifugio per cani randagi – Lega
Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Palermo” alla categoria delle piccole e medie imprese-
Invero il Tribunale era incorso in una clamorosa violazione della normativa interessata e in un'altrettanto clamorosa erroneità della ricostruzione dei fatti.
Il “Rifugio”, infatti, non aveva “attestato, con dichiarazione sostitutiva presentata allo sportello unico per le attività produttive, l'appartenenza alla categoria delle PMI ”, poiché era un'associazione (come riconosciuto, del resto, nella stessa ordinanza-ingiunzione) e non esercitava attività d'impresa.
Pertanto non avrebbe potuto presentare “allo sportello unico per le attività produttive ” alcuna
“attestazione di appartenenza alla categoria delle PMI ”, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 227/2011, dal momento che non era un'impresa (piccola, media o grande) e perciò non era neppure titolata a interloquire con lo sportello unico delle attività produttive.
Invero, nello svolgimento delle proprie difese, non aveva mai invocato la relativa causa di esclusione dall'obbligo di autorizzazione comunale.
Il primo Giudice, dunque, nel rigettare la sua domanda sulla base dell'”assoluta prevalenza del profilo procedimentale su quello sostanziale ”, aveva attribuito assorbente rilievo a un elemento (il profilo procedimentale) che, viceversa, risultava del tutto estraneo e inconferente rispetto al concreto oggetto della causa. 7
In definitiva la decisione della causa avrebbe dovuto prescindere dal profilo procedimentale di cui all'art. 1 D.P.R. 227/2011, essendo questo irrilevante nel caso di specie ( primo motivo ).
Sussisteva la violazione dell'art. 2697, comma 1, c.c., nonché dell'art. 6, comma 11, D.Lgs.150/2011, con riferimento al raggiungimento della prova della responsabilità dell'odierna appellante.
Invero il D.Lgs. 152/2006, all'art. 74, comma 1, lett. ff), stabiliva che per “scarico ” deve intendersi
“qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 ”. E che, proprio a seguito delle contestazioni formulate all'odierna appellante, erano stati effettuati degli accertamenti tecnici volti a stabilire la natura degli scarichi prodotti dal ”. CP_1
Era stata redatta una relazione tecnica, a firma della Dott.ssa datata 17 giugno Persona_1
2016 (v. doc. 4 del fascicolo di primo grado), nella quale era stato anzitutto chiarito come il ” CP_1
si era limitato a produrre reflui di tipo biologico derivanti dai servizi igienici e reflui derivanti dalle operazioni di lavaggio dei cani, pulizia e sanificazione degli ambienti. Dalla disamina del rapporto di prova effettuato, tali reflui potevano essere assimilati agli “scarichi domestici ” di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 227/2011; cioè quegli scarichi di acque reflue che, seppur derivanti da un insediamento non domestico, per loro natura erano del tutto comparabili a quelli abitativi, in quanto rientranti nei limiti di accettabilità stabiliti nella Tabella 1 dell'Allegato A al D.P.R. 227/2011 stesso.
In forza di tale disciplina, infatti, i dettami di cui al D.Lgs.152/2006 non potevano applicarsi a tali tipologie di attività, che per tipologia di reflui prodotti, semplicità di ciclo lavorativo, nonché per la limitatezza dei risvolti economici, erano state volutamente escluse dal Legislatore dai vincoli autorizzativi previsti proprio dal D.Lgs. 152/2006.
I reflui prodotti dal “Rifugio” in nessun caso dovevano soggiacere al predetto regime autorizzativo, in quanto essi, invero, venivano convogliati attraverso una rete di scarico interna al canile e stoccati in due vasche a tenuta, per poi essere smaltiti da imprese autorizzate come rifiuti liquidi.
Il “Rifugio” di fatto non effettuava (e non effettua) alcuno scarico di acque reflue,né in fognatura comunale, né tantomeno nel suolo o nel sottosuolo;
stoccando prima tali liquami, per poi provvedere,
periodicamente, al loro smaltimento come rifiuto liquido mediante le autobotti di una ditta autorizzata. 8
Nei modelli di “formulario rifiuti ” allegati alla relazione tecnica si trovavano indicati - oltre al produttore - il destinatario AMAP S.p.A. (con firma e timbro per la ricezione e presa in carico), il trasportatore Tecnospurghi S.n.c., nonché le “caratteristiche del rifiuto ”, definito quale “fanghi fossa settica ”, avente “stato fisico liquido ” e con “caratteristiche di pericolo ” pari a “nessuno ”.
Pertanto la sanzione comminata era priva di ogni fondamento logico e giuridico.
Il primo Giudice aveva tuttavia ritenuto che la tesi difensiva circa l'inesistenza di ogni genere di scarico di acque reflue e lo smaltimento dei reflui prodotti come rifiuto liquido, mediante le autobotti di ditta autorizzata, non risultava sufficientemente provato dall'opponente su cui incombeva l'onere.
Era pacifico che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa (che si configura come giudizio volto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria), era la Pubblica
Amministrazione che rivestiva la posizione di attrice sostanziale ed era altrettanto pacifico che incombeva su di essa fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, secondo i canoni generali dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c..
Se l'opponente aveva sollevato contestazioni in ordine all'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non la oneravano della prova dell'inesistenza di quei fatti;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo gravante sul destinatario della sanzione erano a carico della Pubblica Amministrazione
Invero, a mente dell'art. 6, comma 11, D.Lgs. 150/2011, “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente ” (e non già quando l'opponente abbia fornito prove sufficienti circa l'inesistenza della propria responsabilità).
Nella fattispecie, la Pubblica Amministrazione non aveva soddisfatto l'onere di provare in giudizio i presupposti di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria fatta valere nei confronti del ” (e CP_1
anzi,la ricorrente aveva fornito la prova di fatti estintivi e/o modificativi di quella pretesa), essendosi limitata a richiamare pedissequamente quanto già attestato unilateralmente nel verbale di contestazione e nell'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione.
Era, pertanto, contra legem il rigetto dell'opposizione fondato dal Tribunale sul “difetto di prova ” attribuito all'esponente: che, viceversa, da nessun onere probatoria era gravata ( secondo motivo ).
Sussisteva la violazione dell'art. 2697, comma 2, c.c., nonché dell'art. 117, con riguardo all'art. 6, par. 1, CEDU, con riferimento al raggiungimento della prova di fatti estintivi e/o modificativi della pretesa sanzionatoria 9
Il Tribunale aveva errato laddove aveva apoditticamente statuito che, in relazione ai fatti estintivi e/o modificativi della pretesa sanzionatoria dedotti dall'esponente, “la perizia di parte non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, senza nemmeno illustrare - anche solo in maniera sommaria - le ragioni per le quali detta fonte di prova dovrebbe reputarsi inattendibile e il dettato dell'art. 2697, comma 2, c.c. inadempiuto.
In tal modo, il primo Giudice aveva arbitrariamente e aprioristicamente attribuito una valenza probatoria preminente agli atti (il verbale di contestazione e l'ordinanza-ingiunzione) provenienti da una delle parti in causa, pretermettendo senza motivazione alcuna le fonti di prova addotte in giudizio dall'altra parte.
Un siffatto modus procedendi violava non solo le regole interne in tema di onere della prova, ma si poneva in netto contrasto con i principi dell'equo processo sanciti dall'art. 6, par. 1, CEDU, avente efficacia vincolante nel nostro ordinamento – come è noto – in virtù dell'art. 117 Cost..
Il diritto a un processo equo, infatti, implicava anzitutto il diritto di ottenere una decisione (utile alla definizione della controversia) accompagnata da una motivazione – esposta con sufficiente chiarezza
- riguardante tutti gli argomenti rilevanti ai fini del giudizio. In tal modo, veniva assicurata quella protezione contro l'arbitrarietà che soggiaceva all'intero sistema convenzionale e l'amministrazione della giustizia diventava trasparente .
Nella fattispecie, il Tribunale – in tema di valutazione della prova offerta dall'esponente - aveva omesso di esporre i motivi su cui si era fondata la propria decisione, con il risultato di pervenire a una pronuncia viziata da arbitrarietà e apoditticità e di incorrere così nella violazione dei succitati princìpi
di chiarezza, trasparenza e verificabilità della decisione, nei quali il giusto processo si sostanziava.
Il primo Giudice aveva pure leso anche il diritto dell'odierna appellante a vedere la propria causa trattata in maniera terza e imparziale.
Nella sentenza impugnata non si rinveniva alcuna argomentazione esplicativa in ordine all'inattendibilità delle prove offerte dall'esponente, essendosi il Tribunale limitato a disattendere quelle prove per fare passivamente proprie le tesi indimostrate di controparte e ciò, sebbene – ove avesse motivatamente ritenuto insufficienti le risultanze emergenti dalla relazione tecnica prodotta dall'esponente –ben avrebbe potuto/dovuto ovviare a quella eventuale insufficienza mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, terzo e indipendente, che conducesse le opportune verifiche sul tema. 10
L'operato del primo Giudice aveva invece violato il principio della parità delle armi implicato dall'art. 6, par. 1, CEDU;
il quale imponeva l'obbligo di evitare che una delle parti del processo si venisse a trovare in una situazione di sostanziale svantaggio rispetto all'altra.
La sentenza impugnata aveva errato anche laddove aveva ritenuto insufficienti le prove offerte dall'esponente, senza fornire alcuna motivazione sul punto e senza comunque ovviare a quella pretesa insufficienza disponendo una consulenza tecnica d'ufficio, per la quale, dunque, in subordine instava
( terzo motivo ).
La città di Palermo si costituiva in giudizio ed esponeva che la ricorrente, con CP_2
l'opposizione di primo grado, aveva sostenuto che “ il ” si limitava a produrre reflui di tipo CP_1
biologico derivanti dai servizi igienici e reflui derivanti dalle operazioni di lavaggio dei cani, pulizia e sanificazione degli ambienti “ e che “ tali reflui potevano essere assimilati agli scarichi domestici di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 227/2011, cioè a quegli scarichi di reflui che “ seppur derivanti da insediamento produttivo, per loro natura sono del tutto comparabili a quelli abitativi, in quanto rientranti nei limiti di accettabilità di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A al D.P.R. n. 227/2011
stesso “, onde non occorrerebbe l'autorizzazione allo scarico di cui al Dlgs 152/06.
La ricorrente per dare fondamento giuridico alla sua tesi di non applicabilità dell'obbligo di autorizzazione dei reflui di cui al Dlgs 152/06 aveva richiamato in primo grado espressamente la disciplina dettata dal D.P.R 227/2011, ma tale D.P.R. non lo poteva invocare a piacimento affermando, invece, adesso in appello, che “ mai l'odierna appellante ha invocato la relativa causa di esclusione ” e che il Giudice di prime cure avrebbe violato l'art.1 o altre norme del D.P.R. succitato,
e travisato i fatti.
La sentenza impugnata aveva giustamente rilevato che, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 227/2011, il decreto si applicava in presenza di due requisiti e cioè 1 ) appartenenza dello scarico ad un'attività di PMI;
2) attestazione di tale appartenenza mediante dichiarazione sostitutiva che il titolare deve rendere al
S.U.A.P. ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 227/2011 : erano queste le condizioni poste dal citato decreto per poter essere esentati dall'obbligo di autorizzazione degli scarichi previsto dal Dlgs 152/06.
Se la ricorrente , dopo aver invocato in primo grado l'applicazione del D.P.R. 227/2011, Pt_1
sosteneva adesso che i requisiti richiesti da tale decreto non potevano essere chiesti né posseduti da essa, riconosceva in sostanza che quanto scritto nella sentenza di primo grado era corretto poiché, infatti, aveva giustamente statuito che “ nel caso in esame i requisiti richiamati dalla succitata normativa mancano sia con riferimento dell'impresa esercitata alla categoria delle PMI sia con 11
riferimento all'attestazione di tale appartenenza con dichiarazione sostitutiva presentata allo sportello unico per le attività produttive”, e se la ricorrente/appellante non possedeva i requisiti del citato DPR
e/o non li poteva possedere significava che la stessa rientrava nell'ambito di applicazione dell'obbligo di autorizzazione dei reflui di cui al Dlgs 152/06, non certo che essa fosse esente da tale obbligo, che aveva violato, né che la sentenza impugnata era errata.
Era, invece, da respingere la tesi infondata per cui l'appellante anche se non poteva rispettare le condizioni richieste dal D.P.R. 227/2011 ( da lei invocato in primo grado a supporto di una presunta esclusione dell'obbligo di autorizzazione degli scarichi ) sarebbe comunque esente dal generale obbligo di autorizzazione degli scarichi previsto dal Dlgs 152/06, di certo non trattandosi di scarichi domestici né assimilabili ai domestici ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 227/2011 .
La ricorrente aveva inoltre sollevato l'eccezione secondo cui i reflui prodotti dal “Rifugio ” in nessun caso dovrebbero soggiacere al regime autorizzativo, in quanto essi vengono convogliati attraverso una rete di scarico interna al canile e stoccati in due vasche a tenuta, per poi essere smaltiti da imprese autorizzate come rifiuti liquidi ”.
La La TA non aveva prodotto atti utili a comprovare la fondatezza di tale eccezione, quali, ad esempio, le convenzioni con le ditte specializzate a smaltire i rifiuti liquidi oppure l'autorizzazione a smaltire i rifiuti liquidi rilasciata dall'autorità competente .
L'Amministrazione aveva dato prova adeguata e inconfutabile della violazione compiuta dalla ricorrente poiché l'ordinanza ingiunzione impugnata aveva richiamato facendolo proprio il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo in materia ambientale n. 5/140-1 del
30/05/2016 elevato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Palermo per CP_5
violazione delle disposizioni di cui all'art. 124 del D.L.vo 152/06, ( in quanto effettuava uno scarico di acque reflue domestiche o civili nel sottosuolo senza la preventiva autorizzazione , e tale CP_6
era atto pubblico ex art.
2.699 c.c. con fede privilegiata ex art.
2.700 c.c.. Per_2
In forza del suddetto verbale era stata accertata la presenza di uno scarico di acque reflue nel sottosuolo e la mancanza dell'autorizzazione comunale richiesta dal D.lvo 152/06 : ciò comportava che, pertanto, contrariamente a quanto assume l'appellante, erano stati pienamente rispettati sia l'art. 6 Dlgs 150/2011 sia l'art.
2.699 c.c. primo comma e non c'era violazione alcuna degli stessi avendo la P.A. provato pienamente la fondatezza della sua pretesa e dell'illecito sanzionato.
Era la ricorrente/appellante, invece, ad aver violato l'art.2697 comma 2 c.c. non avendo assolto al relativo onere probatorio poiché non aveva provato, quantomeno a sufficienza, quel che aveva 12
sostenuto con la sue eccezioni. Sul punto era ineccepibile la sentenza di primo grado nell'aver rilevato che la perizia di parte non aveva valore di prova come qualsiasi documento proveniente da un terzo
( ed a differenza del Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo in quanto atto pubblico proveniente dall'organo accertatore ) e nell'aver deciso che i formulari di rifiuti prodotti dalla ricorrente erano “ documentazione...non idonea e sufficiente a provare che lo smaltimento dei reflui liquidi avvenisse esclusivamente con le modalità descritte dall'opponente ” .
Il ben diverso valore probatorio del verbale di accertamento e contestazione d'illecito, atto pubblico redatto dall'organo accertatore, rispetto ad una perizia privata proveniente da un terzo estraneo al processo ( e non confermata in alcun modo nel giudizio di primo grado ) discendevano dalle regole sul valore degli atti come fonti di prova e non era una valutazione aprioristica e arbitraria del primo
Giudice che non aveva obbligo alcuno di nominare un consulente tecnico ( era onere dell'opponente chiederne la nomina per poter, eventualmente, dimostrare che l'eccezione sollevata fosse fondata ), e che non aveva violato i principi del giusto processo né di parità delle armi, come affermava l'appellante.
Pertanto il ricorso in appello era totalmente infondato in fatto e in diritto e non poteva che essere rigettato, con la conferma, invece, della sentenza impugnata.
All'odierna udienza del 14 maggio 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
Si ritiene di trattare prioritariamente e congiuntamente il secondo e terzo motivo di appello, strettamente connessi, in quanto il loro accoglimento renderebbe superfluo l'esame del primo motivo di appello
Si osserva, in punto di fatto, che dal verbale di constatazione in atti dei N.A.S. di Palermo, in data 30
maggio 2016, si rileva che dal controllo ispettivo di carattere igienico -sanitario c amministrativo eseguito il giorno 31 marzo 2016 è stata accertata la seguente violazione amministrativa:
“ art. 133/2° comma del Decreto Legislative Dr. 3/04/2006 nr. 152, in relazione al precedente art. 124 dello stesso decreto.
Nella qualità di legale rappresentante del1'associazione che gestisce il canile in rubrica indicato, effettuava uno scarico di acque reflue domestiche e civili nel sottosuolo, senza la preventiva autorizzazione comunale ”. 13
Dalla relazione di consulenza di parte, a firma della dott.sa risulta Persona_1
che il “ Rifugio per i cani randagi. per il cane “ non effettuava alcuno scarico CP_1
di acque reflue né in fognature comunali, né tantomeno sul suolo o sottosuolo, stoccando prima tali liquami, per provvedere infine al loro smaltimento come rifiuto liquido mediate autobotti di ditta autorizzata .
Allegata alla consulenza di parte vi è un esame chimico di un campione prelevato da un pozzetto, nonché formulario rifuiti della lega nazionale del cane indirizzato all' con CP_7
produttore Tecnospurghi s.r.l..
Le risultanze della predetta consuenza tecnica non sono state specificatamente contestate dall'appellata e sebbene abbiano un valore indiziario (Cass. n. 4437 del 19/05/1997), appaiono nella specie attendibili, considerato che allegata alla stessa vi è un formulario smaltimento rifiuti.
E' poi da rilevare che la circostanza che i liquami venivano dispersi nel sottosuolo non è stata attestata dai militari verbalizzanti come visualizzata personalmente ma è descritta nel verbale di constatazione come risultato degli accertamenti il cui verbale di sopralluogo non è stato prodotto.
Peraltro nel verbale di constatazione non si fa neppure alcun riferimento alle operazioni compiute che hanno condotto a contestare l'immissione dei reflui nel sottosuolo non consentendosi quindi di verificare se l'immissione dei reflui nel sottosuolo è stata verificata personalmente dai militari operanti, ovvero se trattasi di mera deduzione dedotta a seguito di un giudizio valutativo che sarebbe,
di per sé, inidoneo a fare fede fino a querela di falso (v. Cass. a S.U. n. 12545 del 25/11/1992; Cass.
n. 10376 del 17/04/2024; cfr. in materia: Cass. n. 9380 del 27/04/2011 ).
E' da escludere, in definitiva, che il verbale di constatazione in oggetto sia idoneo a fare fede fino a querela di falso del fatto che venivano dispersi reflui nel sottosuolo ad opera dell'appellante.
Pertanto, non potendo attribuirsi al verbale in oggetto l'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riferimento all'effettiva immissione dei reflui nel sottosuolo, esso può fare fede soltanto del compimento delle operazioni relative all'accertamento compiuto.
Tenuto conto di quanto suesposto, si ritiene, quindi, che manca la prova della sussistenza della violazione contestata con l'ordinanza ingiunzione consistente nell'avere effettuato uno scarico di acque reflue domestiche e civili nel sottosuolo, senza la preventiva autorizzazione comunale.
In proposito non appare superfluo rammentare che, a norma dell'art. 74 comma ff) Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 ( nel testo applicabile ratione temporis ) si intende per scarico qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza 14
soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Lo smaltimento dei reflui mediante immissione in vasca di stoccaggio non costituisce quindi
“scarico ” .
Nella specie non rileva la circostanza che l'appellante non abbia fornito la prova che i reflui prelevati dalle vasche di stoccaggio venivano smaltiti con l'osservanza della normativa settoriale in quanto l'eventuale violazione in proposito avrebbe dovuto formare oggetto di diversa contestazione.
Per le suesposte considerazioni va annullata l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, in base al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., e, tenuto conto delle tariffe ministeriali vigenti, si liquidano per il primo grado del giudizio in euro 1.700,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, e, per questo grado del giudizio, in euro 2.000,00, oltre spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 26 maggio 2020 dal Tribunale di Palermo. appellata da in proprio e quale legale rappresentante dell'Associazione “ Parte_1 [...]
” nei confronti della Parte_2 [...]
, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 3635 del 22 febbraio 2018 OP
impugnata.
Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado del giudizio in euro 1.700,00, oltre spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, e in questo grado del giudizio in euro 2.000,00,
oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 21 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE