Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2393/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa degli avv.ti Luigi Fraia e Francesco Parte_1
Fontana;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. Marcello Carnovale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.7.2019, parte ricorrente, premesso di aver verificato, nell'aprile 2019, la propria situazione contributiva e di aver rilevato che non risultavano accreditati i contributi pagati come lavoratore autonomo dal 1986 al 1991 per l'importo complessivo versato di lire 6.706.165, come risulta dai bollettini di pagamento allegati;
di aver
CP_ effettuato la segnalazione contributiva al fine di richiedere all' l'iscrizione dei predetti contributi, ma che le richieste venivano immotivatamente respinte;
ha chiesto di accertare che
CP_ il ricorrente ha versato i contributi dal 1.1.1986 al 31.12.1990 e di condannare l' ad accreditare i predetti contributi ai fini pensionistici. CP_ Si è costituito l' eccependo la inammissibilità dell'azione giudiziaria per carenza di interesse ad agire, in quanto il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza, nel caso di accoglimento della domanda, di aver diritto alla prestazione pensionistica;
nel merito ha concluso per il rigetto della domanda per assenza del diritto all'accredito contributivo richiesto.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
2. Preliminarmente, si osserva che sussiste l'interesse ad agire del ricorrente, atteso che il lavoratore vanta un diritto soggettivo pieno alla integrità contributiva: la posizione assicurativa
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3. Nel merito, all'esito della prima udienza di trattazione, con ordinanza del 3.7.2020, veniva rilevato che le ricevute di pagamento depositate non fossero inequivocamente riconducibili al periodo contributivo rivendicato. Ad integrazione della documentazione depositata, parte ricorrente ha dunque allegato telematicamente una domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi dell'art. 18 L. n. 724/1994 e ulteriori bollettini di pagamento. Tuttavia, non consta l'effettiva ricezione di detta domanda da parte dell' resistente. CP_1
L'incertezza probatoria determina il rigetto della domanda.
4. Le spese di lite sono compensate, stante l'assolvimento dell'onere autocertificativo imposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'applicazione della speciale deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 11/02/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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