Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/01/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il tribunale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2587/2023 R.G. promossa da:
, n. a (RG) il 11/02/1966 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente rappresentato/a e difeso/a dall'avv. GUERRERA ROSA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 28/05/1965, (C.F.: Controparte_1
), C.F._2
resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 26/11/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/02/2023 ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis,
473-bis 12 e 473-bis 47 e ss., codice di procedura civile Parte_1
5/12/1991, matrimonio dal quale il 13/03/1997 era nata la figlia maggiorenne non Per_1
autonoma economicamente.
Parte ricorrente esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliata.
non si costituiva. Controparte_1
Nominato il relatore, questi fissava la prima udienza di cui si dava comunicazione unitamente al ricorso al P.M.
Alla prima udienza il tentativo di conciliazione aveva esito negativo, quindi essendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni e ordinata ed espletata la discussione orale della causa, il relatore all'udienza del 26/11/2024 tratteneva la causa in decisione innanzi al collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla Controparte_1
prodotta copia Decreto di Omologa, n. 283/2010, di questo Tribunale con cui si è omologata la separazione personale
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò detto la domanda di mantenimento in favore della prole maggiorenne va Per_1
rigettata essendo incontroverso che la stessa a breve (marzo 2025) compirà il 28^ anno di età ed ben lungi dal completare il percorso universitario intrapreso, e al quale pare essersi iscritta solo nel 2023, dopo oltre 5 anni dall'epoca in cui presumibilmente ha completato gli studi liceali.
Ed infatti, aderisce questo tribunale all'orientamento della S. C. solo laddove giunti ad una certa età (nella specie quasi 28) occorre la dimostrazione di aver messo in atto il necessario impegno per raggiungere l'indipendenza e questa non si sia ottenuta per valide e motivate ragioni (vedi Cass. n. 17183/2020, e da ultimo vedi Cass. 27904/2021).
Come si legge nel ordinanza 17183/ del 2020 - <<…, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro ( …). La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro.
Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. A ciò si aggiunga che, del pari, dovrà tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche, tenuto conto - secondo buona fede - della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita>> (così testualmente Cass. 2020 n. 17183, cit.). Tanto premesso, e mancando l'allegazione e la prova di cause atte a giustificare le ragioni del mancato completamento del percorso di studi, ritiene il collegio che - Per_1
la quale al momento della decisione risulta aver completato le materie del primo anno ed una sola materia del secondo anno- abbia ormai fruito di un sufficiente arco temporale per portare utilmente a termine il suo percorso formativo post liceale e che quindi il mancato conseguimento dell'indipendenza economica non può più gravare sul genitore, soggetto, questo, che va assolto dall'onere di mantenimento.
Irripetibili le spese processuali non essendo configurabile soccombenza sulla domanda di status e stante il rigetto della domanda di mantenimento della figlia.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2587/2023
R.G.:
PRONUNCIA cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e a Comiso in data 5/12/1991, Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del comune di Comiso, al n. 150, parte II, Serie A, anno 1991.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune di Comiso di procedere all'annotazione nei registri dello stato civile.
RIGETTA la domanda di corresponsione di mantenimento per la figlia maggiorenne.
Irripetibili le spese generali.
Così deciso in Catania, il 24/01/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente estensore
Massimo Escher