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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 28/11/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 206/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO Presidente
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 206/2025 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 29.1.2025
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
ON IN, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Controparte_1 C.F._2
BA MA, giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Causa rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 10.7.2025, sostituita mediante deposito di note scritte contenenti le seguenti: pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori Pt_1
e il giorno 20 settembre 2004 a Roma, con
[...] Controparte_1 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune anno
2004, parte 2, serie C03, n. 00122, ordinandosi all'Ufficiale dello Stato
Civile di procedere alle relative annotazioni.
2. Dare atto che la signora in data 30.06.25 ha rilasciato in favore CP_1 del signor la casa coniugale (di esclusiva proprietà di Pt_1 quest'ultimo), con relativa consegna delle chiavi.
3. Dare atto, altresì, che il signor ha corrisposto alla signora Pt_1
l'importo di € 4.000,00 (euro quattromila/00) a mezzo assegno CP_1 circolare di data 26.06.25, a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 comma 8 legge 1 dicembre 1970 n. 898 dell'assegno divorzile. Le parti rappresentano sul punto di aver preso in considerazione tutti i parametri indicati dall'art. 5, comma 6 legge 1dicembre 1970 n. 898
(condizioni dei coniugi stessi, ragioni della decisione, contributo personale dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno, del reddito di entrambi), di averli rapportati alla durata del matrimonio (data di celebrazione 20 settembre 2004).
4. Dare atto che le parti, in virtù della pattuizione di cui sopra, dichiarano di aver definito i rapporti patrimoniali pendenti tra loro, mediante la corresponsione di un assegno in un'unica soluzione e di non aver, pertanto, più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo.
5. Spese, compensi, CNA ed IVA compensati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, ha evocato in Parte_1 giudizio la coniuge con la quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio civile in Roma il 20.9.2004, in regime di separazione dei beni
(atto iscritto nel registro di quel Comune all'anno 2004, parte 2, serie C03,
n. 00122) dalla quale si era poi si era separato con accordo di separazione pagina 2 di 5 consensuale avanti all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Dignano in data
15.7.2020, per sentir pronunciare la sentenza di divorzio con le conseguenti statuizioni. Ha dedotto il ricorrente: a) che dall'unione non erano nati figli;
b) l'occupazione senza titolo e contro la sua volontà della casa familiare da parte della moglie, essendo tale immobile di sua esclusiva proprietà; c) l'indipendenza economica dei coniugi.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di voler intimare alla sig.ra il CP_1 rilascio della casa familiare nel termine di 15 giorni e di nulla disporre a titolo di assegno divorzile attesa l'autosufficienza economica dei coniugi.
Costituendosi in giudizio, ha aderito alla Controparte_1 domanda di scioglimento del matrimonio, dichiarandosi disponibile al rilascio della casa familiare e chiedendo, in ogni caso, di disporre l'obbligo, in capo al marito, di corresponsione di un assegno divorzile mensile di euro
300,00 sino alla data della pensione con successiva riduzione di detto importo ad euro 150,00 - importi tutti rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
All'udienza del 22 aprile 2025 le parti rappresentavano al Giudice di aver raggiunto un'intesa sia sulla data del rilascio dell'immobile già adibito a casa familiare che sulla quantificazione di un assegno una tantum da corrispondersi da parte del ricorrente alla resistente all'atto del rilascio del predetto immobile. A seguito di un tanto, le parti depositavano l'atto contenente le conclusioni congiunte, così come sopra riprodotte.
Su questi presupposti, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la sua definizione.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n.2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla
Legge n.55/2015, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere effettivamente dichiarati qualora si accerti che
“la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale dei coniugi, ovvero è stata omologata la pagina 3 di 5 separazione consensuale, ovvero è intervenuta separazione di fatto ..” purché la stessa separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso si separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.”.
Nel caso in esame, i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti sussistono a pieno titolo.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che i coniugi si sono separati con accordo di separazione consensuale avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dignano in data 15.7.2020.
È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e tanto basta per accogliere la domanda di divorzio. Non vi sono poi ragioni per disattendere le conclusioni congiunte a cui le parti sono autonomamente addivenute per la definizione dei rapporti patrimoniali ancora pendenti tra loro, evidenziando, in particolare, che la quantificazione in € 4.000 dell'assegno una tantum, ex art. 5 comma 8 L. 898/1970, risulti equa e tenga conto di tutti i parametri previsti dalla citata legge.
Le spese di lite trovano integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. R.G. 206/2025, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Pt_1
e nel Comune di Roma in data
[...] Controparte_1
20.9.2004;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 00122, parte 2, pagina 4 di 5 serie C03 del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2004;
3) DA' ATTO che la signora in data 30.06.25 ha rilasciato in CP_1 favore del signor la casa coniugale (di esclusiva proprietà di Pt_1 quest'ultimo), con relativa consegna delle chiavi;
4) DA' ATTO che il signor ha corrisposto alla signora Pt_1 CP_1
l'importo di € 4.000,00 (euro quattromila/00) a mezzo assegno circolare d.d. 26.06.25, a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 comma 8 legge 1 dicembre 1970 n. 898 dell'assegno divorzile;
5) DA' ATTO che le parti dichiarano di aver definito i rapporti patrimoniali pendenti tra loro, mediante la corresponsione di un assegno in un'unica soluzione e di non aver, pertanto, più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo;
6) COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Presidente
dr. Fabio LUONGO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO Presidente
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 206/2025 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 29.1.2025
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
ON IN, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Controparte_1 C.F._2
BA MA, giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Causa rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 10.7.2025, sostituita mediante deposito di note scritte contenenti le seguenti: pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori Pt_1
e il giorno 20 settembre 2004 a Roma, con
[...] Controparte_1 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune anno
2004, parte 2, serie C03, n. 00122, ordinandosi all'Ufficiale dello Stato
Civile di procedere alle relative annotazioni.
2. Dare atto che la signora in data 30.06.25 ha rilasciato in favore CP_1 del signor la casa coniugale (di esclusiva proprietà di Pt_1 quest'ultimo), con relativa consegna delle chiavi.
3. Dare atto, altresì, che il signor ha corrisposto alla signora Pt_1
l'importo di € 4.000,00 (euro quattromila/00) a mezzo assegno CP_1 circolare di data 26.06.25, a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 comma 8 legge 1 dicembre 1970 n. 898 dell'assegno divorzile. Le parti rappresentano sul punto di aver preso in considerazione tutti i parametri indicati dall'art. 5, comma 6 legge 1dicembre 1970 n. 898
(condizioni dei coniugi stessi, ragioni della decisione, contributo personale dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno, del reddito di entrambi), di averli rapportati alla durata del matrimonio (data di celebrazione 20 settembre 2004).
4. Dare atto che le parti, in virtù della pattuizione di cui sopra, dichiarano di aver definito i rapporti patrimoniali pendenti tra loro, mediante la corresponsione di un assegno in un'unica soluzione e di non aver, pertanto, più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo.
5. Spese, compensi, CNA ed IVA compensati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, ha evocato in Parte_1 giudizio la coniuge con la quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio civile in Roma il 20.9.2004, in regime di separazione dei beni
(atto iscritto nel registro di quel Comune all'anno 2004, parte 2, serie C03,
n. 00122) dalla quale si era poi si era separato con accordo di separazione pagina 2 di 5 consensuale avanti all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Dignano in data
15.7.2020, per sentir pronunciare la sentenza di divorzio con le conseguenti statuizioni. Ha dedotto il ricorrente: a) che dall'unione non erano nati figli;
b) l'occupazione senza titolo e contro la sua volontà della casa familiare da parte della moglie, essendo tale immobile di sua esclusiva proprietà; c) l'indipendenza economica dei coniugi.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di voler intimare alla sig.ra il CP_1 rilascio della casa familiare nel termine di 15 giorni e di nulla disporre a titolo di assegno divorzile attesa l'autosufficienza economica dei coniugi.
Costituendosi in giudizio, ha aderito alla Controparte_1 domanda di scioglimento del matrimonio, dichiarandosi disponibile al rilascio della casa familiare e chiedendo, in ogni caso, di disporre l'obbligo, in capo al marito, di corresponsione di un assegno divorzile mensile di euro
300,00 sino alla data della pensione con successiva riduzione di detto importo ad euro 150,00 - importi tutti rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
All'udienza del 22 aprile 2025 le parti rappresentavano al Giudice di aver raggiunto un'intesa sia sulla data del rilascio dell'immobile già adibito a casa familiare che sulla quantificazione di un assegno una tantum da corrispondersi da parte del ricorrente alla resistente all'atto del rilascio del predetto immobile. A seguito di un tanto, le parti depositavano l'atto contenente le conclusioni congiunte, così come sopra riprodotte.
Su questi presupposti, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la sua definizione.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n.2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla
Legge n.55/2015, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere effettivamente dichiarati qualora si accerti che
“la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale dei coniugi, ovvero è stata omologata la pagina 3 di 5 separazione consensuale, ovvero è intervenuta separazione di fatto ..” purché la stessa separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso si separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.”.
Nel caso in esame, i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti sussistono a pieno titolo.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che i coniugi si sono separati con accordo di separazione consensuale avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dignano in data 15.7.2020.
È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e tanto basta per accogliere la domanda di divorzio. Non vi sono poi ragioni per disattendere le conclusioni congiunte a cui le parti sono autonomamente addivenute per la definizione dei rapporti patrimoniali ancora pendenti tra loro, evidenziando, in particolare, che la quantificazione in € 4.000 dell'assegno una tantum, ex art. 5 comma 8 L. 898/1970, risulti equa e tenga conto di tutti i parametri previsti dalla citata legge.
Le spese di lite trovano integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. R.G. 206/2025, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Pt_1
e nel Comune di Roma in data
[...] Controparte_1
20.9.2004;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 00122, parte 2, pagina 4 di 5 serie C03 del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2004;
3) DA' ATTO che la signora in data 30.06.25 ha rilasciato in CP_1 favore del signor la casa coniugale (di esclusiva proprietà di Pt_1 quest'ultimo), con relativa consegna delle chiavi;
4) DA' ATTO che il signor ha corrisposto alla signora Pt_1 CP_1
l'importo di € 4.000,00 (euro quattromila/00) a mezzo assegno circolare d.d. 26.06.25, a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 comma 8 legge 1 dicembre 1970 n. 898 dell'assegno divorzile;
5) DA' ATTO che le parti dichiarano di aver definito i rapporti patrimoniali pendenti tra loro, mediante la corresponsione di un assegno in un'unica soluzione e di non aver, pertanto, più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo;
6) COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Presidente
dr. Fabio LUONGO
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