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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4254/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4254/2019
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Ornella Carmen Burgaretta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P.IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Vittorio Camilleri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 02.10.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1317/2019 emesso in data 16.07.2019 dal Tribunale di
Siracusa nel procedimento iscritto al n. 3303/2019 r.g., in virtù del quale le è stato ingiunto di pagare, in favore della società la somma Controparte_1 complessiva di € 9.528,26, oltre interessi, spese e competenze del monitorio.
1.1. - A supporto dell'opposizione, l'opponente ha dedotto ed eccepito: a) la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, stante l'omessa produzione dell'estratto autentico del libro fatture e della fattura posta a fondamento della domanda monitoria;
b) la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria della controparte, non avendo quest'ultima prodotto un eventuale contratto di fornitura di energia elettrica stipulato inter partes; c) l'erroneità dei consumi fatturati dalla controparte, in quanto determinati secondo ignoti criteri di ricostruzione.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società Controparte_1
instando per il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in
[...]
diritto.
3. - Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e disposta C.T.U., la causa è stata posta in decisione all'udienza del 02.10.2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - Va premessa l'irrilevanza ai fini decisori delle doglianze sollevate dall'opponente in relazione all'asserita insussistenza delle condizioni di legge per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, tenuto conto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non può limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo dovendo invece sempre e comunque decidere nel merito la controversia.
5. - Ciò posto, va ricordato che la delibera n. 200/1999 dell'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas disciplina, nel Titolo IV, agli artt. 9, 10 e 11, la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura.
Dalla lettura degli articoli citati si evince chiaramente che il malfunzionamento viene ascritto a una “rottura” o a un “guasto” del gruppo di misura che determina un errore in
Pag. 2 di 11 eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente.
In tal caso, la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, e il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
Se, invece, il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo (cfr. art. 10, delib. cit.).
5.1. - La ricostruzione dei consumi deve essere effettuata sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura.
Tuttavia, qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura.
In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente (cfr. art. 11, delib. cit.).
La delibera n. 200/1999 è stata successivamente modificata dalle deliberazioni 14 luglio
2006, n. 148/06; 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08; 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09;
29 maggio 2015, 258/2015/R/com e 463/2016/R/com, ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto essenziale.
Il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di Misura Elettrica
2016-2019 (c.d. “TIME”), Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016, n.
458/2016/R/EEL, e s.m.i., ha previsto all'art. 16, co. 1, che “Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse
Pag. 3 di 11 ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99”.
Al comma 3 dello stesso art. 16, il TIME ha regolamentato le modalità di ricostruzione disponendo che: “Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo”.
5.2. - Con riguardo al caso in esame, i consumi di energia elettrica addebitati all'opponente si fondano sulle risultanze di cui al verbale n. 72/2017 dell'1.02.2017, concernente la verifica eseguita dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A., su richiesta dei
Carabinieri di Pachino, presso il punto di prelievo sito a Pachino, via Rossini, n. 31, contraddistinto con il n. POD IT001E97446021, associato alla fornitura di energia elettrica di fatto utilizzata dalla odierna opponente e risultata abusivamente allacciata alla rete elettrica di E-Distribuzione mediante un cavo della sezione di 2x5 mm2.
L'allaccio in questione, in particolare, escludeva la misurazione dell'energia elettrica e della potenza prelevate dall'utente, nonché la limitazione di potenza prelevata, il tutto senza autorizzazione di E-Distribuzione.
Detto comportamento, in specie, può ritenersi provato in base al verbale n. 72/2017 redatto dai verificatori di E-Distribuzione in data 01.02.2017 (cfr. doc. 4, fasc. opposta).
Va, al riguardo, evidenziato che, secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, va riconosciuta la natura di “incaricato di pubblico servizio” ai dipendenti di E-Distribuzione addetti al controllo e all'eventuale distacco del contatore, poiché tali operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale, ma richiedono attività
Pag. 4 di 11 intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio (cfr.
Cass. pen. n. 7566/2020).
Pertanto, non v'è dubbio che le attività dei dipendenti di E-distribuzione - rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica
- “rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato” (cfr. Cass. n. 7075/2020).
Ne consegue che al verbale di verifica in oggetto deve attribuirsi fede privilegiata e lo stesso, in mancanza di querela di falso, che parte opponente non ha proposto, costituisce piena prova dell'accertata manomissione e dei dati della lettura rilevati.
5.3. - Ciò posto, la delibera n. 200/1999 si riferisce espressamente alla “rottura” o al
“guasto” del gruppo di misura, ipotesi che evidentemente non comprendono le alterazioni fraudolente del misuratore.
Anche l'art. 16, co. 1, del TIME, sebbene aggiunga ai casi di malfunzionamento quelli di “prelievo irregolare”, fa pur sempre riferimento ad irregolarità di funzionamento del misuratore.
Dalla lettura complessiva dell'art. 16 si deduce, quindi, che anche i prelievi irregolari si inseriscono nello svolgimento del rapporto contrattuale secondo buona fede e attengono ad irregolarità non fraudolente di funzionamento del misuratore.
Sicché, il “prelievo fraudolento” non può equipararsi al “prelievo irregolare” e non può, dunque, ritenersi regolamentato dalle delibere dell'Autorità sopra indicate.
Ne consegue che non possono trovare applicazione i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalle delibere citate.
In particolare, non può assumersi a parametro il criterio temporale suppletivo della retrodatazione a trecentosessantacinque giorni prima della data di verifica, perché detto riferimento si ricollega all'obbligo del distributore di controllo annuale del misuratore, che previene gli inconvenienti di guasti accidentali del misuratore.
L'omissione di tale controllo, infatti, non può certamente costituire una esimente dell'utente nell'ipotesi di manomissione dolosa del misuratore o, peggio, di allaccio
Pag. 5 di 11 abusivo alla rete, sicché sarebbe illogica l'applicazione di un criterio temporale che è stato disposto a tutela dell'utente.
5.4. - In assenza di una disciplina normativa in tema di allacci abusivi e di manomissione dolosa dei misuratori, occorre individuare i criteri da seguire.
Certamente, per quanto concerne il periodo di ricostruzione, questo deve avere come termine iniziale di decorrenza la data dell'illecito, ove accertata.
Tale accertamento può essere svolto secondo criteri presuntivi e, in particolare, secondo un criterio di maggiore probabilità, sulla base del calo dei consumi rispetto ai consumi usuali dell'utente.
Ed infatti, proprio l'improvviso calo dei consumi non ascrivibile ad altre circostanze (il cui onere della prova grava sull'utente) evidenzia il momento a partire dal quale la registrazione del consumo di energia risulta alterata per difetto a causa della manomissione.
Qualora non sia possibile stabilire, anche in base ad un criterio di maggiore probabilità, la data della manomissione, si reputa doversi procedere al ricalcolo risalendo al quinquennio precedente, termine di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico.
Il termine finale è quello della verifica o della sostituzione del misuratore, se successiva alla verifica.
5.5. - In ordine al criterio quantitativo di ricostruzione del consumo di energia, va chiarito che qualsiasi criterio non può che essere di tipo presuntivo, in mancanza, appunto, di una registrazione del consumo effettivo e reale a causa dell'allaccio abusivo o della manomissione.
Né, si badi, possono trovare applicazione all'ipotesi del prelievo fraudolento i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il
Pag. 6 di 11 fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass. n. 19154/2018; Cass. n. 297/2020).
Ciò in quanto la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e, quindi, della fatturazione, presuppone proprio la registrazione dei consumi, mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento, è proprio tale registrazione ad essere falsata (in caso di manomissione del contatore), o del tutto assente (in caso di allaccio abusivo), sicché occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
In base ai principi generali sul riparto dell'onere della prova, l'onere della prova in ordine al consumo di energia, anche in via presuntiva, grava sul rivenditore di energia in quanto creditore, con l'importante precisazione che, “con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento dall'accertamento di prelievi abusivi [...] quando
“l'apparecchio-contatore risulta effettivamente manomesso”, l'utente è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto”, dovendo altresì “provare l'attività illecita del terzo” (così
Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata), non configurandosi alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione alla “inesistenza del credito vantato”, che è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni”
(così Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395; in senso conforme anche Cass. Sez.
6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092)” (cfr. Cass. n. 15771/2022).
5.5.1. - A proposito dei criteri di ricostruzione presuntiva, deve privilegiarsi, in primo luogo, il criterio che fonda la ricostruzione presuntiva dei consumi sull'errore di misurazione del contatore manomesso, ove tale errore sia stato rilevato dagli accertatori della società di distribuzione mediante un apposito misuratore di controllo e non specificatamente contestato: tale criterio, infatti, è quello che consente la maggiore approssimazione del dato ricostruito a quello reale. In tal caso, sarà sufficiente
Pag. 7 di 11 aumentare il consumo registrato sulla base dell'errore di misurazione (per difetto) rilevato dagli accertatori per tutto il periodo di accertato o presunto prelievo abusivo.
5.5.2. - In mancanza della rilevazione dell'errore di misurazione, la ricostruzione può essere condotta sulla base dei consumi storici dell'utenza nei periodi precedenti e/o successivi al periodo accertato o presunto di prelievo abusivo.
5.5.3. - In via residuale, può farsi ricorso al criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, ossia la massima potenza che può essere assorbita tramite il cavo di minor sezione tra la presa E-Distribuzione (in specie 2×6 mm2) e quello utilizzato dall'utente per il prelievo dell'energia (in specie 2×5 mm2), considerato al limite termico di funzionamento del cavo, come disciplinato dalle Norme CEI-UNEL 35024 vigenti per
Cavi unipolari in rame.
5.6. - Tornando al caso in esame, non può anzitutto revocarsi in dubbio l'esistenza di un rapporto di somministrazione tra le parti in relazione al punto di prelievo sito a Pachino, via Rossini, n. 31, contraddistinto con il n. POD IT001E97446021, associato alla fornitura di energia elettrica di fatto utilizzata dalla odierna opponente, come attestato dal verbale di verifica dell'1.02.2017, regolarmente sottoscritto dalla in seno al Pt_1
quale è stata proprio quest'ultima a qualificarsi come “persona che utilizza di fatto la fornitura” (cfr. doc. 4, fasc. opposta).
La circostanza che la non fosse titolare di alcun contratto di somministrazione Pt_1
non vale a privarla della legittimazione passiva, “atteso che, in presenza di un prelievo irregolare di energia elettrica riconducibile ad un allaccio diretto realizzato senza la preventiva stipula di un regolare contratto, il rapporto di fornitura sorge comunque in forza dell'art.
4.3 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, emanato ai sensi del D.L. n. 73 del
2007 (Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, e successive C.F._2
modifiche e integrazioni), in base al quale, nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto
e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede (a seconda dai casi) a inserire
i medesimi punti di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'acquirente unico,
Pag. 8 di 11 ovvero nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia” (cfr. Trib.
Cosenza, Sez. I, Sent. n. 975/2023; Trib. Catanzaro, Sez. II, Sent. n. 1507/2023).
Nel caso di specie, pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, si è costituito ex lege un rapporto di somministrazione di energia elettrica tra (quale auto-dichiaratasi Parte_1
“utilizzatrice di fatto” dell'utenza), e la società opposta, quale esercente il Servizio di
Maggior Tutela, nella qualità di fornitore di ultima istanza, come, peraltro, risulta confermato dalla denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. (cfr. doc. 6, fasc. opposta), laddove il Distributore ha comunicato alla locale Procura della
Repubblica che “Ai fini della corretta individuazione della parte offesa, si precisa che, stante l'assenza di un rapporto di fornitura con una qualsiasi Società di Vendita, gli oneri dell'energia elettrica irregolarmente prelevata sono posti automaticamente a carico dell'Esercente il Servizio di Salvaguardia o dell'Esercente la Maggior Tutela, indicato in indirizzo, nella qualità di fornitore di ultima istanza”.
Sulla scorta del citato verbale di verifica dell'1.02.2017, deve ritenersi provato non solo l'allaccio diretto dell'utenza alla rete del Distributore, ma anche la totale esclusione della misurazione dei quantitativi di potenza e di energia misurata, nonché della limitazione di potenza prelevata (cfr. doc. 4, fasc. opposta).
Deve, poi, ritenersi, che i consumi siano stati correttamente ricostruiti applicando il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile” determinata dalla sezione del cavo utilizzato dall'utente per il prelievo dell'energia (in specie 2×5 mm2). Sulla scorta degli accertamenti eseguiti dal nominato C.T.U., infatti, è emerso quanto segue: “Dalla tabella di E-distribuzione sulla ricostruzione dei consumi a seguito della verifica, si evince che l'energia misurata è pari a zero in tutto l'intervallo di periodo degli ultimi cinque anni decorrenti, a ritroso che vanno dal 02/02/2012 al 01/02/2017. Il metodo utilizzato da E-Distribuzione per la ricostruzione dei consumi relativo al periodo dal
02.02.2012 al 01.02.2017 è stato quello della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo. Vista la modalità del prelievo dell'allaccio diretto, abusivo, eseguito mediante un cavo della sezione di 2x5 mmq allacciato alla rete di E-
Distribuzione che bypassava la misurazione dell'energia elettrica prelevata dall'utente non può essere utilizzato altro metodo in quanto non esiste alcuno storico delle misure
Pag. 9 di 11 né alcun sistema che ne limiti la potenza nel prelievo. Il metodo scelto da E- distribuzione trova giusta causa nella ricostruzione dei consumi” (cfr. pag. 4, relazione di consulenza tecnica d'ufficio).
L'assenza totale di misurazione dell'energia prelevata non consente il ricorso a criteri alternativi, quale quello fondato sull'errore di misurazione.
D'altra parte, l'opponente non ha nemmeno dimostrato quali fossero i consumi storici della propria utenza relativi a periodi precedenti la manomissione, né ulteriori elementi documentali comprovanti - con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione - eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici, essendosi la predetta limitata a una del tutto generica contestazione del criterio presuntivo adottato dalla società opposta.
Contrariamente a quanto labialmente assunto in comparsa conclusionale, infine,
l'opponente non ha in alcun modo dimostrato la “sproporzione manifesta” del consumo ricostruito rispetto a quello effettivo (cfr. Cass. n. 13605/2019).
5.7. - Devono, per quanto sopra, ritenersi dimostrate sia la sussistenza che la consistenza del credito azionato dall'opposta, con la conseguenza che l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo, a norma dell'art. 653, co. 1, c.p.c.
6. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (sino ad € 26.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente e in favore dell'opposta, per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e del mancato deposito, da parte dell'opposta, degli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c.
6.1. - Le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente e, per essa, a carico dell'Erario, a norma dell'art. 131, co. 3, d.P.R. n. 115/2002, nella versione risultante a seguito di Corte cost.,
n. 217/2019, tenuto conto dell'ammissione di al beneficio del Parte_1
patrocinio a spese dello Stato.
Pag. 10 di 11
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4254/2019 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1317/2019 emesso in data 16.07.2019 dal Tribunale di
Siracusa nel procedimento iscritto al n. 3303/2019 r.g.
2) Visto l'art. 653, co. 1, c.p.c., dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo.
3) Condanna alla rifusione, in favore della società Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 3.387,00 a Controparte_1
titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% ed i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
4) Pone le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di e, per essa, a carico dell'Erario, a norma dell'art. Parte_1
131, co. 3, d.P.R. n. 115/2002, nella versione risultante a seguito di Corte cost.,
n. 217/2019,
Così deciso a Siracusa in data 21 marzo 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4254/2019
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Ornella Carmen Burgaretta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P.IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Vittorio Camilleri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 02.10.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1317/2019 emesso in data 16.07.2019 dal Tribunale di
Siracusa nel procedimento iscritto al n. 3303/2019 r.g., in virtù del quale le è stato ingiunto di pagare, in favore della società la somma Controparte_1 complessiva di € 9.528,26, oltre interessi, spese e competenze del monitorio.
1.1. - A supporto dell'opposizione, l'opponente ha dedotto ed eccepito: a) la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, stante l'omessa produzione dell'estratto autentico del libro fatture e della fattura posta a fondamento della domanda monitoria;
b) la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria della controparte, non avendo quest'ultima prodotto un eventuale contratto di fornitura di energia elettrica stipulato inter partes; c) l'erroneità dei consumi fatturati dalla controparte, in quanto determinati secondo ignoti criteri di ricostruzione.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società Controparte_1
instando per il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in
[...]
diritto.
3. - Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e disposta C.T.U., la causa è stata posta in decisione all'udienza del 02.10.2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - Va premessa l'irrilevanza ai fini decisori delle doglianze sollevate dall'opponente in relazione all'asserita insussistenza delle condizioni di legge per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, tenuto conto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non può limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo dovendo invece sempre e comunque decidere nel merito la controversia.
5. - Ciò posto, va ricordato che la delibera n. 200/1999 dell'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas disciplina, nel Titolo IV, agli artt. 9, 10 e 11, la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura.
Dalla lettura degli articoli citati si evince chiaramente che il malfunzionamento viene ascritto a una “rottura” o a un “guasto” del gruppo di misura che determina un errore in
Pag. 2 di 11 eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente.
In tal caso, la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, e il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
Se, invece, il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo (cfr. art. 10, delib. cit.).
5.1. - La ricostruzione dei consumi deve essere effettuata sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura.
Tuttavia, qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura.
In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente (cfr. art. 11, delib. cit.).
La delibera n. 200/1999 è stata successivamente modificata dalle deliberazioni 14 luglio
2006, n. 148/06; 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08; 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09;
29 maggio 2015, 258/2015/R/com e 463/2016/R/com, ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto essenziale.
Il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di Misura Elettrica
2016-2019 (c.d. “TIME”), Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016, n.
458/2016/R/EEL, e s.m.i., ha previsto all'art. 16, co. 1, che “Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse
Pag. 3 di 11 ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99”.
Al comma 3 dello stesso art. 16, il TIME ha regolamentato le modalità di ricostruzione disponendo che: “Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo”.
5.2. - Con riguardo al caso in esame, i consumi di energia elettrica addebitati all'opponente si fondano sulle risultanze di cui al verbale n. 72/2017 dell'1.02.2017, concernente la verifica eseguita dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A., su richiesta dei
Carabinieri di Pachino, presso il punto di prelievo sito a Pachino, via Rossini, n. 31, contraddistinto con il n. POD IT001E97446021, associato alla fornitura di energia elettrica di fatto utilizzata dalla odierna opponente e risultata abusivamente allacciata alla rete elettrica di E-Distribuzione mediante un cavo della sezione di 2x5 mm2.
L'allaccio in questione, in particolare, escludeva la misurazione dell'energia elettrica e della potenza prelevate dall'utente, nonché la limitazione di potenza prelevata, il tutto senza autorizzazione di E-Distribuzione.
Detto comportamento, in specie, può ritenersi provato in base al verbale n. 72/2017 redatto dai verificatori di E-Distribuzione in data 01.02.2017 (cfr. doc. 4, fasc. opposta).
Va, al riguardo, evidenziato che, secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, va riconosciuta la natura di “incaricato di pubblico servizio” ai dipendenti di E-Distribuzione addetti al controllo e all'eventuale distacco del contatore, poiché tali operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale, ma richiedono attività
Pag. 4 di 11 intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio (cfr.
Cass. pen. n. 7566/2020).
Pertanto, non v'è dubbio che le attività dei dipendenti di E-distribuzione - rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica
- “rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato” (cfr. Cass. n. 7075/2020).
Ne consegue che al verbale di verifica in oggetto deve attribuirsi fede privilegiata e lo stesso, in mancanza di querela di falso, che parte opponente non ha proposto, costituisce piena prova dell'accertata manomissione e dei dati della lettura rilevati.
5.3. - Ciò posto, la delibera n. 200/1999 si riferisce espressamente alla “rottura” o al
“guasto” del gruppo di misura, ipotesi che evidentemente non comprendono le alterazioni fraudolente del misuratore.
Anche l'art. 16, co. 1, del TIME, sebbene aggiunga ai casi di malfunzionamento quelli di “prelievo irregolare”, fa pur sempre riferimento ad irregolarità di funzionamento del misuratore.
Dalla lettura complessiva dell'art. 16 si deduce, quindi, che anche i prelievi irregolari si inseriscono nello svolgimento del rapporto contrattuale secondo buona fede e attengono ad irregolarità non fraudolente di funzionamento del misuratore.
Sicché, il “prelievo fraudolento” non può equipararsi al “prelievo irregolare” e non può, dunque, ritenersi regolamentato dalle delibere dell'Autorità sopra indicate.
Ne consegue che non possono trovare applicazione i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalle delibere citate.
In particolare, non può assumersi a parametro il criterio temporale suppletivo della retrodatazione a trecentosessantacinque giorni prima della data di verifica, perché detto riferimento si ricollega all'obbligo del distributore di controllo annuale del misuratore, che previene gli inconvenienti di guasti accidentali del misuratore.
L'omissione di tale controllo, infatti, non può certamente costituire una esimente dell'utente nell'ipotesi di manomissione dolosa del misuratore o, peggio, di allaccio
Pag. 5 di 11 abusivo alla rete, sicché sarebbe illogica l'applicazione di un criterio temporale che è stato disposto a tutela dell'utente.
5.4. - In assenza di una disciplina normativa in tema di allacci abusivi e di manomissione dolosa dei misuratori, occorre individuare i criteri da seguire.
Certamente, per quanto concerne il periodo di ricostruzione, questo deve avere come termine iniziale di decorrenza la data dell'illecito, ove accertata.
Tale accertamento può essere svolto secondo criteri presuntivi e, in particolare, secondo un criterio di maggiore probabilità, sulla base del calo dei consumi rispetto ai consumi usuali dell'utente.
Ed infatti, proprio l'improvviso calo dei consumi non ascrivibile ad altre circostanze (il cui onere della prova grava sull'utente) evidenzia il momento a partire dal quale la registrazione del consumo di energia risulta alterata per difetto a causa della manomissione.
Qualora non sia possibile stabilire, anche in base ad un criterio di maggiore probabilità, la data della manomissione, si reputa doversi procedere al ricalcolo risalendo al quinquennio precedente, termine di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico.
Il termine finale è quello della verifica o della sostituzione del misuratore, se successiva alla verifica.
5.5. - In ordine al criterio quantitativo di ricostruzione del consumo di energia, va chiarito che qualsiasi criterio non può che essere di tipo presuntivo, in mancanza, appunto, di una registrazione del consumo effettivo e reale a causa dell'allaccio abusivo o della manomissione.
Né, si badi, possono trovare applicazione all'ipotesi del prelievo fraudolento i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il
Pag. 6 di 11 fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass. n. 19154/2018; Cass. n. 297/2020).
Ciò in quanto la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e, quindi, della fatturazione, presuppone proprio la registrazione dei consumi, mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento, è proprio tale registrazione ad essere falsata (in caso di manomissione del contatore), o del tutto assente (in caso di allaccio abusivo), sicché occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
In base ai principi generali sul riparto dell'onere della prova, l'onere della prova in ordine al consumo di energia, anche in via presuntiva, grava sul rivenditore di energia in quanto creditore, con l'importante precisazione che, “con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento dall'accertamento di prelievi abusivi [...] quando
“l'apparecchio-contatore risulta effettivamente manomesso”, l'utente è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto”, dovendo altresì “provare l'attività illecita del terzo” (così
Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata), non configurandosi alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione alla “inesistenza del credito vantato”, che è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni”
(così Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395; in senso conforme anche Cass. Sez.
6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092)” (cfr. Cass. n. 15771/2022).
5.5.1. - A proposito dei criteri di ricostruzione presuntiva, deve privilegiarsi, in primo luogo, il criterio che fonda la ricostruzione presuntiva dei consumi sull'errore di misurazione del contatore manomesso, ove tale errore sia stato rilevato dagli accertatori della società di distribuzione mediante un apposito misuratore di controllo e non specificatamente contestato: tale criterio, infatti, è quello che consente la maggiore approssimazione del dato ricostruito a quello reale. In tal caso, sarà sufficiente
Pag. 7 di 11 aumentare il consumo registrato sulla base dell'errore di misurazione (per difetto) rilevato dagli accertatori per tutto il periodo di accertato o presunto prelievo abusivo.
5.5.2. - In mancanza della rilevazione dell'errore di misurazione, la ricostruzione può essere condotta sulla base dei consumi storici dell'utenza nei periodi precedenti e/o successivi al periodo accertato o presunto di prelievo abusivo.
5.5.3. - In via residuale, può farsi ricorso al criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, ossia la massima potenza che può essere assorbita tramite il cavo di minor sezione tra la presa E-Distribuzione (in specie 2×6 mm2) e quello utilizzato dall'utente per il prelievo dell'energia (in specie 2×5 mm2), considerato al limite termico di funzionamento del cavo, come disciplinato dalle Norme CEI-UNEL 35024 vigenti per
Cavi unipolari in rame.
5.6. - Tornando al caso in esame, non può anzitutto revocarsi in dubbio l'esistenza di un rapporto di somministrazione tra le parti in relazione al punto di prelievo sito a Pachino, via Rossini, n. 31, contraddistinto con il n. POD IT001E97446021, associato alla fornitura di energia elettrica di fatto utilizzata dalla odierna opponente, come attestato dal verbale di verifica dell'1.02.2017, regolarmente sottoscritto dalla in seno al Pt_1
quale è stata proprio quest'ultima a qualificarsi come “persona che utilizza di fatto la fornitura” (cfr. doc. 4, fasc. opposta).
La circostanza che la non fosse titolare di alcun contratto di somministrazione Pt_1
non vale a privarla della legittimazione passiva, “atteso che, in presenza di un prelievo irregolare di energia elettrica riconducibile ad un allaccio diretto realizzato senza la preventiva stipula di un regolare contratto, il rapporto di fornitura sorge comunque in forza dell'art.
4.3 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, emanato ai sensi del D.L. n. 73 del
2007 (Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, e successive C.F._2
modifiche e integrazioni), in base al quale, nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto
e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede (a seconda dai casi) a inserire
i medesimi punti di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'acquirente unico,
Pag. 8 di 11 ovvero nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia” (cfr. Trib.
Cosenza, Sez. I, Sent. n. 975/2023; Trib. Catanzaro, Sez. II, Sent. n. 1507/2023).
Nel caso di specie, pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, si è costituito ex lege un rapporto di somministrazione di energia elettrica tra (quale auto-dichiaratasi Parte_1
“utilizzatrice di fatto” dell'utenza), e la società opposta, quale esercente il Servizio di
Maggior Tutela, nella qualità di fornitore di ultima istanza, come, peraltro, risulta confermato dalla denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. (cfr. doc. 6, fasc. opposta), laddove il Distributore ha comunicato alla locale Procura della
Repubblica che “Ai fini della corretta individuazione della parte offesa, si precisa che, stante l'assenza di un rapporto di fornitura con una qualsiasi Società di Vendita, gli oneri dell'energia elettrica irregolarmente prelevata sono posti automaticamente a carico dell'Esercente il Servizio di Salvaguardia o dell'Esercente la Maggior Tutela, indicato in indirizzo, nella qualità di fornitore di ultima istanza”.
Sulla scorta del citato verbale di verifica dell'1.02.2017, deve ritenersi provato non solo l'allaccio diretto dell'utenza alla rete del Distributore, ma anche la totale esclusione della misurazione dei quantitativi di potenza e di energia misurata, nonché della limitazione di potenza prelevata (cfr. doc. 4, fasc. opposta).
Deve, poi, ritenersi, che i consumi siano stati correttamente ricostruiti applicando il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile” determinata dalla sezione del cavo utilizzato dall'utente per il prelievo dell'energia (in specie 2×5 mm2). Sulla scorta degli accertamenti eseguiti dal nominato C.T.U., infatti, è emerso quanto segue: “Dalla tabella di E-distribuzione sulla ricostruzione dei consumi a seguito della verifica, si evince che l'energia misurata è pari a zero in tutto l'intervallo di periodo degli ultimi cinque anni decorrenti, a ritroso che vanno dal 02/02/2012 al 01/02/2017. Il metodo utilizzato da E-Distribuzione per la ricostruzione dei consumi relativo al periodo dal
02.02.2012 al 01.02.2017 è stato quello della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo. Vista la modalità del prelievo dell'allaccio diretto, abusivo, eseguito mediante un cavo della sezione di 2x5 mmq allacciato alla rete di E-
Distribuzione che bypassava la misurazione dell'energia elettrica prelevata dall'utente non può essere utilizzato altro metodo in quanto non esiste alcuno storico delle misure
Pag. 9 di 11 né alcun sistema che ne limiti la potenza nel prelievo. Il metodo scelto da E- distribuzione trova giusta causa nella ricostruzione dei consumi” (cfr. pag. 4, relazione di consulenza tecnica d'ufficio).
L'assenza totale di misurazione dell'energia prelevata non consente il ricorso a criteri alternativi, quale quello fondato sull'errore di misurazione.
D'altra parte, l'opponente non ha nemmeno dimostrato quali fossero i consumi storici della propria utenza relativi a periodi precedenti la manomissione, né ulteriori elementi documentali comprovanti - con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione - eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici, essendosi la predetta limitata a una del tutto generica contestazione del criterio presuntivo adottato dalla società opposta.
Contrariamente a quanto labialmente assunto in comparsa conclusionale, infine,
l'opponente non ha in alcun modo dimostrato la “sproporzione manifesta” del consumo ricostruito rispetto a quello effettivo (cfr. Cass. n. 13605/2019).
5.7. - Devono, per quanto sopra, ritenersi dimostrate sia la sussistenza che la consistenza del credito azionato dall'opposta, con la conseguenza che l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo, a norma dell'art. 653, co. 1, c.p.c.
6. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (sino ad € 26.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente e in favore dell'opposta, per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e del mancato deposito, da parte dell'opposta, degli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c.
6.1. - Le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente e, per essa, a carico dell'Erario, a norma dell'art. 131, co. 3, d.P.R. n. 115/2002, nella versione risultante a seguito di Corte cost.,
n. 217/2019, tenuto conto dell'ammissione di al beneficio del Parte_1
patrocinio a spese dello Stato.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4254/2019 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1317/2019 emesso in data 16.07.2019 dal Tribunale di
Siracusa nel procedimento iscritto al n. 3303/2019 r.g.
2) Visto l'art. 653, co. 1, c.p.c., dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo.
3) Condanna alla rifusione, in favore della società Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 3.387,00 a Controparte_1
titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% ed i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
4) Pone le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di e, per essa, a carico dell'Erario, a norma dell'art. Parte_1
131, co. 3, d.P.R. n. 115/2002, nella versione risultante a seguito di Corte cost.,
n. 217/2019,
Così deciso a Siracusa in data 21 marzo 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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