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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Iª civile, in persona dei magistrati
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 115/2025 V.G. promossa da
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. ARTIGLIERI
EMILIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Oggetto: declaratoria di riconoscibilità in Italia di sentenza ecclesiastica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/02/2025 e Parte_1 adivano questa Corte, chiedendo che venisse delibata la Parte_2 decisione ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto in
Castiglione della Pescaia (GR) in data 3.7.2021 e che, pertanto, gli effetti di quella sentenza fossero dichiarati riconoscibili nello Stato italiano.
Il P.M. interveniva esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda. La causa veniva trattenuta in decisione all'esito della camera di consiglio del 18/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'entrata in vigore della nuova disciplina di diritto internazionale privato, di cui alla l. 218/95, non ha comportato l'abrogazione del sistema (previsto dall'art. 8 dell'Accordo tra
Italia e Santa Sede del 18.2.84, di modifica del Concordato lateranense, reso esecutivo con la l. 121/1985) per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità di matrimonio pronunziate dai tribunali ecclesiastici (Cass. Sez. I 20.11.2003 n. 17595); la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario emesse da un tribunale ecclesiastico è pertanto subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti cui l'art. 797 c.p.c. - e non già l'art. 64 della legge n. 218 del 1995, sulla riforma del diritto internazionale privato, che lo ha sostituito) - in quanto il rinvio al riguardo contenuto alla citata disposizione codicistica nell'art. 8, n. 2, del suddetto Accordo di revisione ha carattere formale e non materiale (Cass, 10.5.2006 n. 10796).
Alla stregua dunque dell'art. 797 cpc e dell'art. 8 n. 2 del detto Accordo, deve affermarsi la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento considerato che:
1) il giudice (Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Genova) che ha pronunziato la sentenza de qua era munito di competenza giurisdizionale;
2) la procedura si è ivi svolta con il rispetto dei princìpi del contraddittorio e delle garanzie di difesa per la parte convenuta;
3) la sentenza risulta definitiva secondo le norme di quell'ordinamento;
4) la sentenza non è contraria ad altra pronunziata da giudice italiano;
5) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano: infatti, pur essendo essa fondata sulla “esclusione della prole” da parte del non si pone la questione dell'affidamento del coniuge in Parte_2 buona fede, poiché il ricorso è stato proposto congiuntamente da entrambe le parti (cfr. Cass. n. 8764/2003).
Trattandosi di decisione divenuta, secondo le norme di quell'ordinamento, irrevocabile, vanno riconosciute come esistenti le condizioni per il riconoscimento di essa nell'ordinamento italiano, con relativo ordine impartito all'ufficiale dello stato civile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Firenze, Sez. Iª civile, dichiara presenti i requisiti per il riconoscimento della sentenza di nullità del matrimonio, contratto con rito concordatario in Castiglion della Pescaia in data 3.7.2021 da
[...]
e pronunziata in data 11.9.2024 dal Parte_1 Parte_2
Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Genova e resa esecutiva con provvedimento in data 7.1.2025 del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA (GR) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di matrimonio (atto n. 4, serie A parte 2 anno 2021).
Nulla per le spese.
Così deciso in data 18/03/2025 dalla Corte d'Appello di Firenze come sopra composta e riunita in camera di consiglio, su relazione della D.ssa Alessandra
Guerrieri
Il consigliere estensore La Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri D.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Iª civile, in persona dei magistrati
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 115/2025 V.G. promossa da
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. ARTIGLIERI
EMILIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Oggetto: declaratoria di riconoscibilità in Italia di sentenza ecclesiastica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/02/2025 e Parte_1 adivano questa Corte, chiedendo che venisse delibata la Parte_2 decisione ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto in
Castiglione della Pescaia (GR) in data 3.7.2021 e che, pertanto, gli effetti di quella sentenza fossero dichiarati riconoscibili nello Stato italiano.
Il P.M. interveniva esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda. La causa veniva trattenuta in decisione all'esito della camera di consiglio del 18/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'entrata in vigore della nuova disciplina di diritto internazionale privato, di cui alla l. 218/95, non ha comportato l'abrogazione del sistema (previsto dall'art. 8 dell'Accordo tra
Italia e Santa Sede del 18.2.84, di modifica del Concordato lateranense, reso esecutivo con la l. 121/1985) per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità di matrimonio pronunziate dai tribunali ecclesiastici (Cass. Sez. I 20.11.2003 n. 17595); la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario emesse da un tribunale ecclesiastico è pertanto subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti cui l'art. 797 c.p.c. - e non già l'art. 64 della legge n. 218 del 1995, sulla riforma del diritto internazionale privato, che lo ha sostituito) - in quanto il rinvio al riguardo contenuto alla citata disposizione codicistica nell'art. 8, n. 2, del suddetto Accordo di revisione ha carattere formale e non materiale (Cass, 10.5.2006 n. 10796).
Alla stregua dunque dell'art. 797 cpc e dell'art. 8 n. 2 del detto Accordo, deve affermarsi la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento considerato che:
1) il giudice (Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Genova) che ha pronunziato la sentenza de qua era munito di competenza giurisdizionale;
2) la procedura si è ivi svolta con il rispetto dei princìpi del contraddittorio e delle garanzie di difesa per la parte convenuta;
3) la sentenza risulta definitiva secondo le norme di quell'ordinamento;
4) la sentenza non è contraria ad altra pronunziata da giudice italiano;
5) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano: infatti, pur essendo essa fondata sulla “esclusione della prole” da parte del non si pone la questione dell'affidamento del coniuge in Parte_2 buona fede, poiché il ricorso è stato proposto congiuntamente da entrambe le parti (cfr. Cass. n. 8764/2003).
Trattandosi di decisione divenuta, secondo le norme di quell'ordinamento, irrevocabile, vanno riconosciute come esistenti le condizioni per il riconoscimento di essa nell'ordinamento italiano, con relativo ordine impartito all'ufficiale dello stato civile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Firenze, Sez. Iª civile, dichiara presenti i requisiti per il riconoscimento della sentenza di nullità del matrimonio, contratto con rito concordatario in Castiglion della Pescaia in data 3.7.2021 da
[...]
e pronunziata in data 11.9.2024 dal Parte_1 Parte_2
Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Genova e resa esecutiva con provvedimento in data 7.1.2025 del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA (GR) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di matrimonio (atto n. 4, serie A parte 2 anno 2021).
Nulla per le spese.
Così deciso in data 18/03/2025 dalla Corte d'Appello di Firenze come sopra composta e riunita in camera di consiglio, su relazione della D.ssa Alessandra
Guerrieri
Il consigliere estensore La Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri D.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.