Ordinanza cautelare 23 luglio 2024
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00224/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00893/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio per legge in Palermo, alla via MAno Stabile n. 182;
per l’annullamento
a) della determina del Comando Interregionale dell’Italia Sud Occidentale della Guardia di Finanza, prot.-OMISSIS-2024, del 24 aprile 2024, notificata al ricorrente in pari data, con la quale non è stata accolta la istanza di conferimento preordinata all’autorizzazione a formalizzare richiesta di trasferimento per “situazioni straordinarie” presso un Reparto del Corpo sito nella provincia di Napoli, ex Capitolo VI della circolare -OMISSIS- del Comando Generale;
b) ove necessario, del parere emesso dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo – Ufficio Comando – Sezione Personale, AA.GG. e AA.RR. prot. -OMISSIS-del 23 gennaio 2024;
c) ove necessario, del parere emesso dal Comando Provinciale Palermo – Ufficio Comando – Sezione Personale, Prot. Soc. e AA.GG. prot. -OMISSIS- del 10 febbraio 2024;
d) ove necessario, del parere emesso dal Comando Regionale Sicilia – Uff. Pers. AA.GG- Sez. AA.GG. prot. -OMISSIS-, del 26 marzo 2024;
e) in ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista la dichiarazione posta a verbale dalle parti che chiedono “ la cessazione della materia del contendere perché il ricorrente ha ricevuto il trasferimento per legge 104/92 ”;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AR MA EL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, nel corso dell’udienza di discussione, le parti dichiaravano la cessazione della materia del contendere perché il ricorrente avrebbe ricevuto il trasferimento anelato ai sensi della legge n. 104/1992;
Rilevato che l’istanza denegata dall’amministrazione era stata motivata quale “ situazione straordinaria ”, con presupposti differenti da quella prevista ai sensi della legge n. 104/1992;
Ritenuto, dunque, che sia venuto meno l’interesse alla definizione della controversia perché il ricorrente ha aliunde perseguito il bene della vita inizialmente denegato dall’amministrazione;
Rilevato che l’art. 35, comma 1 c.p.a. dispone che “ il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: […] c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito ”
Ritenuto che il ricorso sia improcedibile e che le spese del giudizio possano essere compensate, data la peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT VA, Presidente
LL RA SS, Primo Referendario
AR MA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR MA EL | RT VA |
IL SEGRETARIO