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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 334/2024 R.G.L. promossa da:
, residente in [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Marta Lanzilli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino,
Corso Montevecchio n. 68, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato difeso dall'avv. Tommaso Parisi per procura generale alle liti del 22.3.2024 a rogito notaio di Roma, ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale
Distrettuale dell'Istituto
APPELLATO
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 15.7.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 10.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1682/2024 pubblicata il 18.6.2024, il Tribunale di Torino ha respinto l'opposizione proposta da nei confronti dell'avviso di addebito n. 410 Parte_1
2023 00068525 62 000 dell'importo complessivo di euro 7.317,12 a titolo di contributi
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relativi alla gestione commercianti per l'anno 2017 (contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale), oltre a sanzioni e spese di notifica.
Il Tribunale, premesso che il ricorrente era iscritto alla gestione commercianti e aveva versato la contribuzione sulla base dei redditi ottenuti svolgendo l'attività di agente immobiliare, ha ritenuto che l avesse legittimamente assoggettato a CP_1 contribuzione anche i redditi ricavati dall'attività della Breglio s.a.s. di De RI DA &
C., di locazione di immobili, in quanto, ai sensi dell'art. 3 bis D.L. 384/1992 convertito in L. 438/1992, l'ammontare del contributo annuo per i soggetti iscritti alla gestione commercianti è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno medesimo. Ha quindi considerato irrilevante verificare se l'attività della
Breglio s.a.s. sia o meno un'attività di impresa e se quindi essa legittimerebbe l'iscrizione alla gestione commercianti, ritenendo inoltre non condivisibile la sentenza del Tribunale di Torino n. 7142/2022 pronunciata nei confronti del medesimo ricorrente, che (con riferimento all'avviso di addebito emesso nei confronti di
[...] per l'anno 2016) ha esaminato l'attività svolta dalla Breglio s.a.s. per stabilire Parte_1 se essa svolga o meno attività commerciale e quindi se l'attività svolta all'interno di detta società legittimi o meno l'iscrizione nella gestione commercianti.
2. Propone appello svolgendo due motivi di impugnazione. Resiste Parte_1
l . CP_1
All'udienza del 9.1.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.
3. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omesso rilievo, da parte del Tribunale, del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 1766/2023 del medesimo Tribunale. Con il secondo motivo deduce l'erroneità della sentenza per avere ritenuto assoggettabile a contribuzione i redditi societari in assenza di prestazione lavorativa, in quanto – circostanza pacifica – la Breglio s.a.s. non svolge attività di impresa ma si limita a percepire i canoni di locazione di alcuni immobili societari.
È fondato il primo motivo di appello.
I fatti di causa sono pacifici.
La contribuzione pretesa dall' è calcolata sui redditi percepiti dall'odierno CP_1
appellante dalla partecipazione alla Breglio s.a.s. di De RI DA & C., esposti nel riquadro RH delle dichiarazioni fiscali.
Non è contestato che la Breglio s.a.s. non svolga attività commerciale ma esclusivamente di locazione di alcuni immobili di cui essa è proprietaria.
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L' fonda la sua pretesa sull'art. 3 bis, D.L. 384/1992, convertito in L. 438/1992, CP_1 secondo il quale, per i soggetti di cui all'art. 1 L. 233/1990 (vale a dire i soggetti iscritti alla gestione artigiani-commercianti) l'ammontare della contribuzione dovuta è rapportata “alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno solare al quale i contributi stessi si riferiscono”.
Questa l'allegazione in fatto e in diritto posta a fondamento della contribuzione richiesta dall' per l'anno 2017, esattamente la stessa esaminata e decisa con la CP_1
sentenza n. 1766/2023 del medesimo Tribunale pronunciata fra le medesime parti, in relazione all'anno 2016, pacificamente passata in giudicato.
Secondo i principi enunciati dalla S.C., in materia tributaria ma estensibili anche al contenzioso contributivo, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo … Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo in materia tributaria nel principio dell'autonomia dei periodi di imposta, in quanto
l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso … si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili) e non anche agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria) assumono carattere tendenzialmente permanente” (Cass. S.U. 13916/2006).
In tal senso è l'ormai consolidato orientamento della S.C. secondo il quale “il giudicato formatosi sulla qualità soggettiva dell'obbligato in tanto può estendersi a periodi diversi da quello dedotto in giudizio in quanto si tratti di periodi d'imposta cronologicamente successivi, in riferimento ai soli quali può ritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesima qualità (Cass. n. 23032 del 2015). Dovendo pertanto ritenersi, in considerazione della natura giuridica lato sensu di tributi che deve attribuirsi ai
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contributi previdenziali … che, anche in materia di obbligazioni contributive,
l'accertamento concernente una qualità soggettiva della parte obbligata, che costituisca un elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva a carattere tendenzialmente permanente e comune a vari periodi del rapporto obbligatorio, può assumere valore di giudicato solo con riguardo a periodi contributivi cronologicamente successivi a quello oggetto dell'accertamento medesimo” (Cass. 2130/2018; Cass.
27009/2018 e giurisprudenza ivi richiamata, Cass. 37561/2021; cfr. anche sentenze di questa Corte territoriale n. 64/2022 e n. 132/2022).
Le pretese contributive in esame e quelle oggetto del precedente giudizio su cui è intervenuto il giudicato dipendono dalle caratteristiche dell'attività dell'odierno appellante quale agente immobiliare e dal fatto che l'appellante è altresì socio della
Breglio s.a.s., che esercita esclusivamente attività di locazione di immobile.
In merito a tale situazione giuridica e alla soluzione delle comuni questioni di fatto e di diritto, la sentenza passata in giudicato ha ritenuto che la Breglio s.a.s., lungi dall'esercitare un'attività rientrante fra quelle integranti l'impresa commerciale, si limiti ad un'attività di mero godimento degli immobili di proprietà, con conseguente insussistenza dell'obbligo contributivo alla gestione commercianti.
In difetto di allegazione contraria, non offerta nella presente causa, i presupposti di fatto della pretesa contributiva dell' risultano stabili ed invariati e il giudicato CP_1
formatosi nel precedente giudizio circa la qualità soggettiva della parte e la conseguente insussistenza dell'obbligo contributivo preclude il riesame dello stesso punto di diritto comune ad entrambe le cause, vincolando la presente decisione in ordine ai periodi successivi del rapporto obbligatorio.
Restando assorbito il secondo motivo di gravame, in accoglimento dell'appello, l'avviso di addebito dev'essere pertanto annullato.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, annulla l'avviso di addebito opposto;
condanna l a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi liquidate per CP_1
il primo in euro 3.727,00 e per il presente in euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario,
Iva e cpa.
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Così deciso all'udienza del 9.1.2025
LA CONSIGLIERA Est.
Dott.ssa Silvia Casarino
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LA PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi