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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 159/2023 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.SS Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 159/2023 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
10.02.2025
vertente tra
, nata a [...] il [...], residente in [...]d'Orlando (ME) Parte_1
C/da San Gregorio n. 80, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina C.F._1
Matta (C.F. - Pec ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_1
presso il suo studio in Palermo Piazza Giuseppe Verdi n.6, giusta procura in atti;
Appellante
e
P. Iva Gruppo Kruk Italia C.f. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.p.A., , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Raffaele Zurlo (C.F. – PEC: ed Andrea Ornati C.F._3 Email_2
(C.F. PEC: ) con studio in La Spezia (SP) alla Via C.F._4 Email_3
Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti per atto della Dr.SS , Notaio in Persona_1
Milano, del 15.03.2024, repertorio n. 9775, raccolta n. 2163, allegata in atti;
Appellata
e
già già CP_2 CP_3 Controparte_4 già C.F. con sede in Verona Viale dell'agricoltura 7, in persona del Controparte_5 P.IVA_3
legale rappresentante protempore,
Appellata contumace
oggetto: azione per accertamento negativo del credito e ripetizione d'indebito – appello avverso la sentenza n. 37/2022, emeSS dal Tribunale di Patti in data 26.01.2022 e pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante:
“Ritenere e dichiarare dichiarata l'erroneità della decisione impugnata per le ragioni suesposte e
per l'effetto ritenere e dichiarare fondati i motivi dedotti nel presente appello e per l'effetto,annullare
e/ o revocare e/o riformare la sentenza impugnata n.37/2022 emeSS dal Tribunale di Patti depositata
in cancelleria il 26.01.2022 nel giudizio iscritto al n.100370/2004 e per l'effetto accogliere le
conclusioni avanzate in primo grado che si riproducono:
2) Ritenere e dichiarare, per i motivi sopra esposti, che i criteri adottati dall'Istituto bancario sono
privi di legittimità ed in aperta violazione della normativa vigente e ciò con riferimento sia
all'applicazione dei tassi d'interesse, sia all'applicazione di spese e/o commissioni di massimo
scoperto, che non erano e non sono dovute, sia alla non corretta applicazione delle valute;
3) Più specificamente 2a) Riconoscere e dichiarare la nullità delle clausole dei conti correnti indicati in narrativa che,
quanto alla determinazione dei tassi dovuti dall'attrice, rinviano genericamente a quelli usualmente
applicati sulla piazza;
2b) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che alla convenuta sono dovuti solo gli interessi legali,
salva l'ipotesi prevista sub 2e), per il quale caso non sono dovuti interessi di sorta.
2c) Riconoscere e dichiarare la nullità delle clausole di conto corrente che prevedono la
capitalizzazione trimestrale dei tassi dovuti dal correntista;
2d) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che alla convenuta sono dovuti solo gli interessi
semplici e non già gli interessi composti (capitalizzati).;
2e) Riconoscere e dichiarare non dovuti gli interessi (ivi compresi anche ogni commissione e/o
spesa) applicati nella misura superiore alla soglia prevista dalla L. 108/96 e dei relativi decreti
emessi trimestralmente dal Ministro del Tesoro;
2f) Conseguentemente, ricorrendo l'ipotesi sopra evidenziata, ritenere e dichiarare che alla banca,
stante l'esplicito disposto di cui all'art. 1815 c.c., non sono dovuti interessi;
2g) Riconoscere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, non dovute le commissioni di massimo
scoperto pretese dalla convenuta;
2h) Riconoscere e dichiarare che la convenuta ha applicato illegittimamente i “giorni valuta” ad
libitum;
12) Riconoscere e dichiarare che il saldo dei conti correnti risultanti dalle scritture contabili dalla
convenuta non sono quelli effettivi;
13) Dare atto che la concludente è pronta, ove tutti i conti correnti dovessero presentare saldi
negativi, a provvedere al pagamento di quanto dovuto, nel termine che il decidente vorrà assegnare.
14) Ove, invece, detti conti correnti dovessero presentare tutti un saldo positivo, condannare la
convenuta al pagamento delle somme relative.
15) Per l'ipotesi in cui detti saldi dovessero, invece, presentarsi, alcuni a credito e altri a debito della
deducente, previa compensazione fra i saldi medesimi, dare atto della prontezza a pagare le somme dovute, ricorrendo le condizioni di cui al punto sub 5), o emettere la condanna nei confronti della
convenuta, ricorrendo l'ipotesi di cui al punto 6.
16) Condannare controparte alla corresponsione di interessi e rivalutazione su tutte le somme che
saranno oggetto di condanna alla restituzione o al risarcimento, a far data dalle rispettive epoche di
decorrenza, secondo le specifiche indicazioni sopra riportate.
Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre
rimborso spese generali (15% sui compensi difensivi) C.p.a. e IVA, come per legge, da distrarsi per
il presente grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore antistatario che dichiara di non avere
percepito compensi”
Per parte appellata:
“In via principale, nel merito, aderendo solo ed unicamente al primo motivo di appello, accertare e
dichiarare la nullità della sentenza impugnata in quanto resa in violazione dell'art. 301 cpc, per
mancata interruzione automatica del giudizio a seguito del decesso del difensore di controparte
avvenuta in data 31/10/2017, con rimessione degli atti al Giudice di primo grado. Spese di lite
compensate o, in subordine, liquidate secondo i valori tabellari minimi avuto riguardo alla modesta
complessità della causa e alla condotta processuale della parte opposta;
In via subordinata, nel
merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto
confermare la sentenza del Tribunale di Patti n. 37/2022 del 25/01/2022 pubblicata in data
26/01/2022.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 02.09.2002 conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Messina, la appartenente al Gruppo e, CP_6 Controparte_7
premesso di aver intrattenuto con la steSS vari rapporti, lamentava l'illegittimità dei criteri utilizzati per la quantificazione degli addebiti a titolo di interessi, commissioni, valute e spese.
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: 1)“In primo luogo, dichiarare che i criteri adottati dall' erano privi di legittimità e Controparte_8
in aperta violazione della normativa vigente;
ciò con riferimento sia all' applicazione dei tassi di
interesse, sia all'applicazione di spese e/o commissioni di massimo scoperto(non dovute), sia alla
non corretta applicazione delle valute;
E in modo più specifico: riconoscere e dichiarare la nullità
delle clausole dei conti correnti in atti che quanto alla determinazione dei tassi dovuti dalla
correntista rinviavano genericamente a quelli applicati su piazza;
di conseguenza ritenere e
dichiarare che alla convenuta erano dovuti soltanto interessi legali, salva l'ipotesi degli interessi
applicati sopra soglia;
riconoscere e dichiarare la nullità delle clausole di conto corrente che
prevedono la capitalizzazione trimestrale dei tassi dovuti dal correntista;
conseguentemente
dichiarare che alla convenuta erano dovuti soltanto gli interessi semplici e non già gli interessi
composti (capitalizzati);riconoscere e dichiarare non dovuti gli interessi applicati nella misura
superiore alla soglia prevista dalla Legge 108/ 1996 e dai relativi decreto emessi trimestralmente da
Ministro del Tesoro;
di conseguenza ritenere e dichiarare che alla banca, stante il disposto dell' art.
1815 c.c. non sono dovuti interessi;
riconoscere e dichiarare non dovute le commissioni di massimo
scoperto pretese dalla convenuta opposta;
riconoscere e dichiarare che la convenuta ha applicato
illegittimamente i giorni valuta “ad libitum”.
2) Riconoscere e dichiarare che il saldo dei conti correnti risultanti dalle scritture contabili della
convenuta non sono quelli effettivi;
3) Conseguentemente, previa ammissione di CTU, al fine di procedere al ricalcolo (a far data dalla
stipula di ogni contratto di apertura dei credito dei conti correnti o contratti similari) delle
competenze, degli interessi, delle spese, con relative decorrenze e valute, determinare l'effettivo saldo
creditorio o debitorio dei conti correnti, tenendo conto di quanto dedotto e richiesto con le domande
di cui sopra;
4) Dare atto che la concludente è pronta, ove i conti correnti dovessero presentare saldi negativi,
per pagare quanto dovuto nel termine da assegnare;
5) Nel caso in cui i conti correnti dovessero presentare un saldo positivo condannare la convenuta al pagamento delle somme relative;
6) Per l'ipotesi in cui i saldi dovessero presentarsi alcuni a credito e altri a debito, previa
compensazione dei saldi medesimi, dare atto della prontezza a pagare le somme dovute o emettere
la condanna della convenuta;
7) Ritenere e dichiarare che la aveva subito gravi danni a causa dell'illegittimo Parte_1
comportamento della convenuta che, abusando della sua posizione di supremazia, aveva preteso e
ottenuto somme non dovute;
8) Per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, oltre interessi e
rivalutazione a far data dal fatto illecito;
9) A fronte della segnalazione alla Centrale rischi dell'attuale posizione precaria dell'attrice
(presentandola come soggetto inaffidabile al sistema bancario) condannare la banca al risarcimento
di detti ulteriori danni;
10) Condannare la banca alla corresponsione di interessi e rivalutazione su tutte le somme oggetto
di condanna alla restituzione o al risarcimento, a far data dalle rispettive epoche di decorrenza;
11) Condannare l'avversaria al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre rimborso
spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
Si costituiva (già denominata , che contestava la fondatezza Controparte_5 Controparte_9
delle domande attrici e ne chiedeva il rigetto.
In via riconvenzionale, chiedeva al Tribunale di ingiungere alla , ai sensi dell'art. 186 ter Parte_1
c.p.c., il pagamento della somma di euro 30.805, 13, oltre agli interessi dal 8, 75 % dal 1° ottobre
2002 al saldo ed, infine, di dichiararne la responsabilità dell'attrice ex art. 96 c.p.c. oltre che in relazione alle affermazioni calunniose contenute nell'atto di citazione, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi, per la seconda causale, in altro giudizio;
con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
In data 27.05.2004, il Giudice disponeva, con ordinanza, la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 c.p.c, vista l'adesione alla questione pregiudiziale di incompetenza territoriale di entrambe le parti.
Con comparsa di riassunzione del 30 settembre 2004, l'odierna appellante riassumeva il giudizio incoato contro la davanti al Tribunale di Patti Sez. Distaccata di S. Agata di Militello, Controparte_5
giudice territorialmente competente.
Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e riproponendo le eccezioni e le difese formulate con la comparsa di risposta del 22 novembre 2002.
Nelle more, essendo intervenuta la fusione per incorporazione di in ed CP_5 Controparte_4
avendo quest'ultima ceduto i crediti ad Aspra Finance, a sua volta incorporata in
[...]
si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 24.04.2014 l' Controparte_4 [...]
Controparte_10
In data 8 maggio 2017, interveniva in giudizio in qualità di cessionaria, aderendo alla Controparte_1
posizione dell'originaria convenuta.
Disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza impugnata, il Tribunale,
preliminarmente, dichiarava legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento di nel Controparte_1
merito, rigettava le domande attoree nonché quelle formulate dalla banca convenuta ed, infine,
condannava la al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso tale sentenza, quest'ultima proponeva appello per i motivi di cui infra si dirà.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n.149), alla scadenza dei termini all'uopo assegnati la Corte, dichiarata la contumacia delle parti appellate, che non si erano costituite nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo , rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, secondo il rito della trattazione scritta, alla data del 22.04.2024 e, quindi, al
10.02.2025 per carico di ruolo del relatore.
Con comparsa del 24.01.2025, si costituiva aderendo unicamente al primo Controparte_1
motivo di appello di parte avversaria e chiedendo, nel merito, il rigetto integrale delle ulteriori doglianze con richiesta di compensazione delle spese di lite o, in subordine, da liquidare secondo i valori tabellari minimi.
Con ordinanza dell' 11-12.02.2025, preso atto delle note scritte depositate dalle parti costituite, la
Corte assumeva la causa in decisione con assegnazione dei termini previsti per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente, deve essere revocata la dichiarazione di contumacia di che Controparte_1
si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 24.01.2025.
§
2.- Con il primo motivo di gravame svolto sotto la rubrica “nullità degli atti processuali e della
sentenza per violazione dell'art. 301 c.p.c., in quanto emeSS senza interruzione per decesso
dell'unico difensore costituito per la sig.ra ”, parte appellante rileva che l'avv. Francesco Parte_1
Bruschetta – rimasto unico difensore di eSS attrice, a seguito del precedente decesso del codifensore avv. – era a sua volta deceduto in data 31.10.2017, ovvero prima che la causa, Persona_2
giusta ordinanza del 23.07.2018 , venisse posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. a decorrere dal 05.11.2018.
Eccepisce, pertanto, la nullità tanto del provvedimento con cui la causa era stata assunta in decisione poiché emesso in data successiva all'evento morte di cui all'art. 301 c.p.c., quanto di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza impugnata, alla luce del principio di diritto secondo cui “ La
morte, nel corso del giudizio, dell'unico difensore della parte costituita, ancorché avvenuta nelle
more della scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., comporta automaticamente l'interruzione
del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni
ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza
eventualmente pronunciata” (Cass. Civ. Sez. VI ordinanza n. 21002 dell'08.09.2017, Cass. civ. n.
24271/2013). . Tale nullità, conclude l'odierna deducente, travolge anche la parte contenente la condanna al pagamento delle spese processuali, determinando una riforma integrale del provvedimento impugnato.
Il motivo -cui ha aderito parte appellata, che ha conseguentemente chiesto la rimessione degli atti al primo decidente – è fondato.
In punto di diritto, occorre rilevare che nel vigente sistema processuale, la morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte si sia costituita nel giudizio, ne determina l'immediata ed automatica interruzione, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento interruttivo poSSno o meno aver avuto l'altra o le altre parti ed il giudice, e, quindi, senza che a perfezionare la fattispecie interruttiva sia neceSSrio che concorrano (come, invece, nel caso in cui la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio colpiscano personalmente alcuna delle parti costituite) la dichiarazione o la notificazione alle altre parti, prescritta dall'art. 301 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. 26/08/2021, n.
23486; Cass. 12/11/2018, n. 28846).
Tale evento preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata ove il processo sia irritualmente proseguito
(cfr. CaSSzione civile sez. III - 04/11/2024, n. 28257).
Orbene, nel caso di specie, in cui l'allora attrice aveva instaurato il giudizio di primo grado con il patrocinio di due difensori, se il decesso dell' avvocato non ne ha precluso la legittima Per_2
prosecuzione - posto che, come detto, la parte era assistita anche dall'avv.to Francesco Bruschetta -,
dall' allegato certificato di morte risulta, però, che in data 31.10.2017 e, aunque, quando ancora il giudizio era pendente, è deceduto anche il suindicato difensore.
A tale evento, non è seguita l'interruzione del giudizio, che invece è proseguito con l'assunzione della causa in decisione ed assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.
E', pertanto, innegabile la lesione del diritto di difesa (Cass. n. 29195/2024 ) , dato che, in conseguenza dell'intervenuto decesso del difensore e della omeSS dichiarazione di interruzione del giudizio di appello, parte attrice non ha potuto adeguatamente svolgere le proprie difese attraverso il deposito degli atti conclusivi.
In proposito, la Corte di CaSSzione ha affermato che “se la morte dell'unico difensore della parte
costituita interviene nel corso del giudizio, si determina l'automatica interruzione del processo, anche
se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza e ogni ulteriore attività processuale è
preclusa, con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata;
se anche il decesso si verifica in pendenza del termine per il deposito della memoria di replica, la
parte colpita dall'evento interruttivo (ed intereSSta a far valere la nullità della sentenza deliberata
nonostante il mancato deposito di tale atto processuale) non ha l'onere di dimostrare di avere subito
un "pregiudizio effettivo", perché quest'ultimo è insito nell'impedita facoltà di svolgere con
completezza il diritto di difesa” (Cass. n. 28257/2024).
Invero, “la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è
riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si
realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo” (Cass., Sez. Un., 25/11/2021,
n. 36596).
In accoglimento del primo motivo di appello, deve, pertanto, dichiararsi a la nullità della sentenza impugnata per la mancata interruzione del processo a seguito della morte dell'unico procuratore dell'odierna appellante, attrice in primo grado.
Occorre tuttavia precisare che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellata - tale nullità non rientra fra i casi nei quali il giudice di appello debba rimettere la causa al primo giudice (artt. 353 e
354 c.p.c.).
Invero, il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del procuratore, è tenuto a decidere la causa nel merito,
non rientrando tale nullità fra i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., con la conseguenza che la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza impugnata dichiarata nulla, pur essendo possibile basare la decisione sulle emergenze istruttorie e sui risultati della CTU svolta in primo grado, valutandoli autonomamente e quindi sostituendo motivazione a quella del primo decidente(Cass. n. 2764/2022;
Cass. n. 10912/2021)
In ragione di quanto sopra, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, questa Corte deve pronunciarsi sul merito della controversia nei termini che seguono.
§
3.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo decidente aveva dato atto del mancato deposito del contratto di conto corrente, invece acquisito agli atti di causa.
Osserva che, così argomentando, il Tribunale era incorso nella palese violazione e/o falsa applicazione dell'art.115 c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti, omettendo di valutare i documenti prodotti in atti e, conseguentemente,
pervenendo ad una erronea e viziata conclusione.
Rileva l'appellante che l'istanza ex art. 210 c.p.c era stata originariamente formulata per ottenere dalla banca la produzione del contratto ma che il successivo deposito da parte dell'istituto di credito al momento della costituzione aveva reso superfluo l'ordine di esibizione.
Pertanto, risultando prodotto tanto il contratto ,ad opera della controparte,, quanto gli estratti conto,
ad opera di eSS attrice, la documentazione doveva ritenersi completa.
Il motivo è fondato.
GI premettere, in punto di fatto, che l'allora attrice, dedotto il carattere indebito di talune poste passive, poiché espressione di interessi usurari e di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, dell'addebito di spese, commissioni o altre 'voci' non dovute, ha promosso azione di accertamento negativo del credito e conseguente domanda di condanna di controparte alla ripetizione d'indebito relativa ad una serie di rapporti bancari accesi presso il
Banco di Roma, appartenente al gruppo bancario Controparte_5 Nel dettaglio, come si ricava dagli atti del giudizio di primo grado, deduceva di essere “in condizione
di indicare uno solo dei rapporti intrattenuti con la banca (cui dovranno essere aggiunti gli altri
rilevamenti che ci si riserva di individuare anche a seguito dell'esibizione documentale da parte della
banca convenuta) n. 650173/05 con scopertura”(cfr. pagina 1 dell'atto di citazione); “il tutto come
risulta dagli estratti conto che in copia si producono e come potrà essere ulteriormente accertato
attraverso l'esame della documentazione in possesso della banca (contratti-fideiussioni- estratti
conto e altro), che il nominando CTU potrà acquisire d'ufficio”(cfr. pagina 4 dell'atto di citazione);
“in considerazione di quanto esposto e dagli estratti conto di cui si chiede la produzione a carico
dell'istituto oggi convenuto, risulterebbe che il debito apparente è notevolmente sovradimensionato
per…omissis”(cfr. pagina 6 dell'atto di citazione)”.
Con la memoria ex art. 183 comma V c.p.c. del 15.09.2005, la steSS chiedeva che la banca convenuta procedesse “all'esibizione della documentazione inerente i rapporti bancari intrattenuti sin dalla
data dell'apertura, ivi compresi tutti gli estratti conto eventualmente mancanti”.
Risulta, altresì, che la banca convenuta, nel costituirsi in giudizio , ha prodotto copia del contratto relativo al c/c n.650179/54, come dato atto dal c.t.u. (v. relazione in atti)
Ebbene, vale rammentare che , secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte in tema di ripartizione dell'onere probatorio, occorre distinguere l'ipotesi in cui ad agire in giudizio sia la banca
(proponendo un'azione di recupero credito) dall'ipotesi in cui ad agire giudizialmente sia il correntista
(proponendo un'azione di accertamento negativo del credito e/o di ripetizione di indebito).
Quando, infatti, è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli estratti conto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione opposta si deve pervenire nel caso in cui sia il correntista ad agire per l'accertamento negativo del credito nonché per far valere l'applicazione di interessi passivi ultra-legali, della commissione di massimo scoperto e per il conseguimento della ripetizione dell'eventuale indebito. Premesso, infatti, che è lo stesso legislatore ad ammettere che a certe condizioni le parti pattuiscano l'applicazione di interessi anatocistici, ultralegali e la commissione di massimo scoperto (art.1283
c.c., art.120 t.u.b., 1284 c.c. e art. 117 t.u.b.), ricade su colui che agisce, l'onere di dare la prova negativa dell'inesistenza di tali accordi senza poter invocare il principio della vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla posto che tale principio non trova applicazione CP_6
quando ciascuna delle parti acquisisce la disponibilità del documento al momento della sottoscrizione.
In particolare, si afferma, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in applicazione di clausole che assume essere nulle
“ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la
produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza
della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non
trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del
documento al momento della sua sottoscrizione” (Cfr. CaSSzione 33009/2019).
Sul punto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 14 maggio 2012,
n. 7501- ex multis Cass. n. 11294/2020).
Tale principio va, tuttavia, coniugato con l'altro principio vigente nell'attuale sistema processualcivilistico - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo – ossia con “il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento
probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più
esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza
delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio” (Cfr. CaSSzione civile, Sezioni Unite,
sentenza n. 28498 del 23.12.2005 secondo la quale “Il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. deve essere contemperato con il principio di acquisizione
probatoria, che trova fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, con
la conseguenza che anche il principio dispositivo delle prove - in forza del quale ogni parte è libera
di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del medesimo - va inteso in modo
differente, traducendosi nel dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del
materiale probatorio ritualmente acquisito - da qualunque parte processuale provenga - con una
valutazione non atomistica ma globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica, suscettibile
di sindacato, in sede di legittimità, per vizi di motivazione e, ove ne ricorrano gli estremi, per
scorretta applicazione delle norme riguardanti l'acquisizione della prova”).
Sulla scorta di tali principi, deve concludersi che, nel caso di specie, effettivamente gravava su parte attrice lo specifico onere di produrre non solo gli estratti conto periodici dalla data di instaurazione del rapporto, ma ,in primo luogo, il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, dal momento che solo attraverso tale scritto poteva dimostrare la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di eSS, nonché la nullità e/o illegittimità di ulteriori clausole.
Nondimeno, tale contratto era stato depositato dalla controparte e la sua acquisizione al processo ne comportava l'integrale utilizzo da parte del giudice sia a favore sia contro la parte che ne aveva chiesto l'ammissione.
Ha, pertanto, errato il Tribunale nell'affermare che la mancata produzione in giudizio ad iniziativa della comportava il mancato assolvimento dell'onere probatorio su detta parte gravante. Parte_1
A tale errore va posto rimedio in questo grado di giudizio, tenendo conto, ai fini della soluzione delle questioni devolute alla Corte, anche della produzione documentale operata dalla convenuta nel CP_6
giudizio di primo grado ed, in particolare, del contratto di c.c. ( che risulta allegato alla relazione del c.t.u.)
§ 4.- Con il terzo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice
aveva ritenuto il carattere esplorativo della c.t.u. , ritenendola erroneamente basata su criteri approssimativi e presuntivi.
Osserva sul punto che, essendo stati prodotti tutti i documenti neceSSri all'espletamento dell'incarico , era evidente l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rilevato l'impossibilità di accertamento del saldo finale.
Evidenzia, in proposito, che la consulenza era stata espletata in base alle risultanze del contratto e degli estratti conto presenti in atti, per cui, essendo basata su dati contabili certi e reali, non poteva essere in alcun modo considerata approssimativa o presuntiva.
In particolare, prosegue l'appellante , il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato le numerose violazioni commesse dalla banca e, applicando il tasso previsto in contratto senza capitalizzazione,
aveva rideterminato il saldo nella misura di appena € 11.996,99 a fronte di un saldo bancario di €
29.648,60, da cui detrarre l'importo dovuto per l'illegittima applicazione delle valute per € 7.052,62
e per le commissioni di massimo scoperto per € 2.810,68.
Pertanto, il saldo ricalcolato sarebbe pari ad appena € 2.133,69 e ciò senza alcun riconoscimento di debito, posto che il c.t.u., pur avendo verificato che nel corso del rapporto era stato superato il tasso soglia in numerosi trimestri, non aveva effettuato il ricalcolo con eliminazione degli interessi nei periodi III e IV trimestre 1998, tutto il 1999 e per i primi due trimestri del 2000, nonostante ciò fosse stato oggetto di specifico mandato peritale.
Per tali ragioni, l'allora attrice aveva chiesto un'integrazione della c.t.u. e tale istanza sarebbe stata reiterata in sede di comparsa conclusionale, ove il giudizio non fosse incorso nella nullità di cui al primo motivo e di cui l'odierna deducente insiste in questa sede.
Anche tale doglianza risulta fondata.
E' vero che la c.t.u. “non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di
quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine
esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cfr. ex multis Cass. n.3374/2008)
Nondimeno , nel caso di specie, alla luce della completa documentazione acquisita agli atti, non può
ritenersi che eSS avesse carattere esplorativo, essendo basata su dati contabili desunti dagli estratti conto e dal contratto di c.c..
Tuttavia, pur tenuto conto della possibilità, a dispetto della nullità del giudizio di primo grado, di utilizzare, a sostegno dell'autonoma decisione richiesta alla Corte, i risultati della c.t.u., l'esclusione del carattere esplorativo, erroneamente attribuito dal primo decidente all'elaborato peritale, non può
tradursi tout- court nell'integrale condivisione delle domande riproposte dall'appellante, come meglio si dirà a proposito del motivo di appello che segue.
§
5.- Con il quarto motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza per avere il primo decidente ignorato i principi in materia di anatocismo, divieto di jus variandi, massimo scoperto,
giorni valuta e superamento tasso soglia.
Sostiene che , ove il Tribunale non fosse incorso nell'erroneo ragionamento denunciato, avrebbe dovuto riconoscere la fondatezza delle domande svolte e, precisamente, di quelle volte ad ottenere l'accertamento:
a) dell'illegittima applicazione di tassi di interesse non convenuti tra le parti;
b) dell' addebito di spese e commissioni non pattuite;
c) dell'esercizio dello ius variandi , tramite l'applicazione di tassi di interesse diversi da quelli convenzionali;
d) dell'applicazione costante della capitalizzazione trimestrale, in contrasto con l'art. 1283 c.c.;
e) dell'applicazione di giorni di valuta calcolata in totale spregio a quanto contrattualmente convenuto;
f) dell''indeterminatezza, per genericità dell'oggetto della prestazione prevista, dalla clausola relativa alla c.m.s. , che ne comportava la nullità ai sensi dell'art.1419 c.c. o, in quanto sostituita dalla disciplina legale, la inefficacia ex art.1339 c.c
Aggiunge l'appellante che il c.t.u. aveva rilevato il superamento del tasso soglia in numerosi trimestri cfr. pag. 19 ctu (2 trimestri del 1998, tutto il 1999 e e 2 trimestri del 2000) nel corso del rapporto e che, pertanto, il saldo andava rideterminato previa riconduzione del tasso entro il limite c.d. soglia.
Il motivo deve ritenersi fondato solo in relazione ad alcuni dei profili in cui si articola la dedotta doglianza.
Non è corretto l'assunto dell'appellante circa l'applicazione di tassi di interesse non convenuti tra le parti.
Rammentato che le parti possono validamente convenire per iscritto la corresponsione di interessi ultralegali ,ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., va osservato che il c.t.u. ha accertato che il contratto di conto corrente stipulato in data 15.12.1994 fiSSva:
- il tasso creditore nella percentuale del 2,25%;
- quello debitore nella percentuale del 18% .
Risulta, altresì, che a fronte dell'apertura di linea di credito, richiesta dalla , le parti, con Parte_1
atto contestuale (v. allegato n. 3 c.t.u. ), hanno fiSSto il tasso debitore nella misura del 12.50%,
consacrando, quindi, in forma scritta l'accordo sugli interessi.
Deve, pertanto, ritenersi che , in forza delle previsionni contrattuali, i tassi di interesse fossero stati espreSSmente fiSSti dalle parti.
Eguale sorte di infondatezza sconta il profilo di doglianza che attiene all' addebito di spese e commissioni non pattuite .
Invero, l'allegazione, oltre che evidentemente generica - non individuando in alcun modo le spese e le commissione che si assumono illegittimamente addebitate - , non risulta confortata da alcun riscontro, di guisa che un eventuale approfondimento istruttorio sul punto si rivelerebbe meramente esplorativo. Anche la lamentata applicazione di giorni di valuta in violazione delle previsioni contrattuali sconta eguale profilo di genericità.
L' appellante, invero, si è limitata a denunciare esclusivamente la mancata considerazione da parte del giudice di primo grado dell'accertata applicazione dei giorni di valuta in violazione delle pattuizioni contrattuali, senza, però, supportare la censura tramite specifiche deduzioni ed argomentazioni volte all'individuazione del tipo di operazioni, cui si è fatto riferimento, o del quale periodo sia avvenuta l'illegittima applicazione nè quantificare la rilevanza in termini pratici.
In tale contesto, la chiesta c.t.u.- volta, appunto, a stabilire l'incidenza della segnalata condotta sulla determinazione del saldo - dovrebbe supplire alle deficienti allegazioni, così da rivelarsi inammissibile.
Invero, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con eSS a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ex ultimis Cass.n.
8498/2025)
E', invece, fondatala doglianza concernente la capitalizzazione trimestrale, di cui il consulente tecnico d'ufficio ha accertato l' applicazione al c.c., stipulato in data 15.12.1994 e, dunque, in data antecedente all'entrata in vigore (22.04.2022) della delibera CICR del 9.02.2000
Siffatta pratica deve ritenersi illegittima.
Vale, in proposito, rimarcare che le previsioni della delibera de qua trovano il loro fondamento sul piano normativo nell'art. 25 commi 2 e 3 del D.Lgs 342/1999, che, nel modificare l'art. 120 t.u.b.
(d.lgs. n. 385/1993), ha previsto che il CICR stabilisse «modalità e criteri per la produzione di
interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria», disponendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la steSS periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
Per quanto qui di specifico rilievo, il terzo comma del cit. art. 25 ha previsto che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, dovessero essere adeguate al disposto del detto atto normativo secondario, il quale avrebbe altresì stabilito le modalità e i tempi dell'adeguamento.
Il C.I.C.R ha poi stabilito (art. 2) che nel conto corrente dovesse essere stabilita la steSS periodicità
nel conteggio degli interessi creditori e debitori e che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000, con effetto dal successivo 1° luglio (art. 7, comma 1).
Più precisamente, ha previsto che :
-ove le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30
giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e previa comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque entro il 31 dicembre 2000 (art. 7, comma 2);
-ove, invece, le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate sarebbe stata neceSSria l'approvazione specifica da parte del correntista
(e quindi la conclusione di un nuovo accordo fondato sulla specifica adesione da parte di quel soggetto) (art. 7, I l 8 comma 3).
Tuttavia, l'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera steSS è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Per effetto di tale pronuncia, infatti, le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR sono radicalmente nulle con conseguente impraticabilità
del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 , teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicchè in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi ,è neceSSria un'espreSS pattuizione formulata nel rispetto dell'art.2
della predetta delibera (Cass. 9140/2020)
E' vero che la pronuncia di incostituzionalità ha riguardato esclusivamente la validazione delle clausole anatocistiche inserite nei vecchi contratti e non ha intereSSto il procedimento di loro adeguamento al nuovo regime .
Nondimeno il descritto meccanismo di traghettamento dei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera si collocava in un contesto giuridico in cui la capitalizzazione era da ritenere legittima per effetto della sanatoria introdotta dall'art. 25 cit.
Una volta affermatane la nullità, invece, il criterio posto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della delibera ,
“che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse , risulta
essere inapplicabile con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso
prima dell'entrata in vigore dell'art. 25 comma 2 d.lgs. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi
anatocistici è neceSSrio addivenire ad una nuova pattuizione “ (Cass.cit.)
In definitiva tanto nell'ipotesi di stipula di un contratto che le parti intendano munire di clausola anatocistica , tanto in quella in cui le parti vogliano inserire siffatta clausola in un vecchio contratto
è neceSSrio che il correntista esprima la propria volontà.
Ne deriva che, in assenza di tale pattuizione, la capitalizzazione di interessi anatocistici prevista in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000
- a differenza della mera determinazione di interessi a un tasso ultra-legale o della c.m.s. - è prassi di per sé illegittima, indipendentemente dall'essere conseguenza di pattuizione negoziale nulla.
“Quanto all'anatocismo, deve considerarsi che ove - come nella presente fattispecie - non vengano
in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c. (interessi
maturati dal giorno della domanda giudiziale e convenzione posteriore alla scadenza, sempre che si
tratti di interessi maturati per almeno sei mesi), il correntista attore in ripetizione dell'indebito che
si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto a dare dimostrazione delle
condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delib.
CICR 9 febbraio 2000; infatti, nel periodo indicato, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente
in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione (salvo che nei casi sopra richiamati), posto che
le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da
considerare nulle per violazione del cit. art. 1283 c.c. (Cass. 20 dicembre 2023, n. 35605, non
massimata in CED). Anche in questo caso, dunque, l'acquisizione del documento contrattuale era
superflua ai fini della rilevazione dell'illegittimità degli addebiti” (cfr. CaSSzione civile sez. I,
16/10/2024, (ud. 18/09/2024, dep. 16/10/2024), n.26867).
Ciò posto, deve, però, osservarsi che – come già anticipato -,alla riconosciuta fondatezza della domanda attorea in punto di illegittima applicazione dell'anatocismo non può seguire l'integrale recepimento delle conclusioni rassegnate in parte qua dal c.t.u.
Ciò in quanto, come si evince dal fascicolo di parte appellante, sono stati prodotti i gli estratti conto all. parte appellante del 27.02.2023), di guisa che la rideterminazione del saldo, previa espunzione degli addebiti a titolo di capitalizzazione, non può che riguardare il periodo documentato (
dall'1.07.1995 al 31.03.2002 ) e partire dal saldo del primo degli estratti conto.
Invero, nei rapporti di conto corrente bancario ,qualora il correntista agisce per la ripetizione di somme a suo dire indebitamente percette dalla banca in costanza di rapporto, previa la rideterminazione del saldo, sulla scorta dell'invocata nullità di talune clausole contrattuali che avevano condotto a quel saldo, l'onere probatorio – consistente nella produzione degli estratti – non può che gravare, in ossequio ai principi dettati dall'art. 2697 cod. civ., sullo stesso correntista, con la conseguenza che, qualora gli estratti siano prodotti a far data da un certo momento del rapporto, in cui vi siano appostazioni negative, in mancanza di diversa prova, occorre prendere a riferimento, ai fini dell'effettuazione della c.t.u., proprio quel saldo.
In altri termini, ove non siano stati depositati tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto,
come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti( Cass. n.37800/2022)
Fondato è pure il profilo di doglianza che riguarda l'indeterminatezza della clausola con cui è stata convenuta la c.m.s.
GI , in proposito, rilevare che il c.t.u. ha accertato che, secondo le previsioni contrattuali, la c.m.s.
era pari allo 0,75%
Ebbene , secondo il consolidato orientamento della Corte di CaSSzione, a cui il Collegio intende assicurare continuità, deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale,
senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della steSS, posto che, in tal caso, il correntista non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.
Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (Cass.n. 19825/2022 Ne discende che il saldo deve essere rideterminato previa eliminazione delle appostazioni effettuate a titolo di c.m.s.
Infondato è, infine, il profilo di doglianza che riguarda il preteso superamento del tasso soglia.
Sotto un primo profilo, non può non rilevarsi l'estrema genericità dell'allegazione contenuta nell'atto introduttivo, che non risulta in linea con gli oneri gravanti sulla parte che lamenti l'applicazione di interessi usurari.
La Suprema Corte , infatti, addoSS alla parte che intenda far valere il superamento del c.d. tasso soglia l'onere “di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto
applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con
gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento” (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n.
19597/2020).
Sotto altro e più dirimente profilo, va osservato che il contratto in questione è stato stipulato nel dicembre 1994 e, dunque, anteriormente all'entrata in vigore della L.108/1996, che ha previsto la fiSSzione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari.
Va premesso che le Sezioni Unite della Corte di CaSSzione con il noto arresto di cui alla sentenza n.
24675/2017 hanno superato il contrasto che si era registrato circa la sorte della pattuizione di un tasso di interesse che, a seguito dell'operatività del meccanismo previsto dalla steSS legge, si fosse rivelato superiore alla soglia.
Facendo riferimento tanto ai contratti di mutuo stipulati anteriormente all'entrata in vigore della L.
108/1996, quanto a quelli stipulati successivamente, originariamente recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata , però, nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi di mercato, che sono alla base del meccanismo di determinazione legale dei tassi usurari di cui all'art. 2 legge cit.(
basato sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie ), le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui allorchè il tasso degli interessi superi nel corso di svolgimento del rapporto la soglia dell'usura , come determinata in base alla L. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interesse stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato,
può essere qualificata , per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Hanno, altresì, precisato che ”far salva la validità ed efficacia della clausola contrattuale non
significa negare la praticabilità di altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge ove ne
ricorrano specifici presupposti;
significa soltanto negare che uno di tali strumenti sia costituito dalla
invalidità o inefficacia della clausola in questione”
Muovendosi nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, anche con una più recente pronuncia la Corte di
CaSSzione ha precisato che “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra
mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come
determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia
della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore
della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia
al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso
validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di
detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.”(Cass. 24743/2023) .
La legittimità iniziale del tasso convenzionalmente pattuito si protrae per tutta la durata del rapporto,
(anche ove, in corso di giudizio fosse accertato l'eventuale sopravvenuto contrasto di una residua parte di esso con a disposizione imperativa ) e ciò in quanto la norma di interpretazione autentica ( 28
febbraio 2001 n. 24, di conversione del d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, di interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108) attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso come usurario, al momento della pattuizione. La Corte ben conosce il diverso principio, di recente enunciato dalla Corte di CaSSzione, secondo cui “ Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato superi nel corso dello
svolgimento del rapporto la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n.
108/1996, tali interessi costituiscono in ogni caso importi indebiti, sicché la pretesa del mutuante di
riscuoterli secondo il tasso validamente concordato, ma divenuto successivamente usurario, è
contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto per l'oggettiva sproporzione della
prestazione richiesta.” (Cass. n.27545/2023).
Tuttavia, tale pronuncia, che, nella parte in cui qualifica la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi come contraria a buona fede, non si uniforma al principio enunciato dalle SS.UU., è rimasta al momento isolata, a fronte di altre pronunce, anche più recenti, che hanno pienamente e interamente aderito al dictum delle SS.UU.
Al riguardo, è sufficiente menzionare, oltre alla già richiamata pronuncia del 17/08/2023, n.24743,
la sentenza n. 18013/2024, nella quale è stato ribadito che “In ogni caso il controricorrente evidenzia
correttamente che la presenza del tasso usurario va individuata con riferimento al
tasso soglia esistente al momento della conclusione del rapporto e il superamento del
tasso soglia individuato successivamente integra una ipotesi di usura sopravvenuta che questa Corte
ha più volte considerato irrilevante (ex multis Cass., n. 24743/2023) anche in tema di contratto di
conto corrente” nonché la sentenza n.2720/2025, in cui la Corte di CaSSzione ,dopo aver richiamato le pronunce precedenti anche nella parte in cui si era affermato che “… né la pretesa del
mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata,
per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede
nell'esecuzione del contratto" (Cass. Sez. Un. 24675/2017), ha, ancora una volta, ribadito che ” In
definitiva la clausola contrattuale è illecita e viola l'art. 644 c.p. se il tasso supera la soglia di legge
nel momento della sua "pattuizione", ma non può diventarlo per effetto di una sopravvenienza
successiva, salvo non intercorrono tra le parti, appunto, una nuova pattuizione”. Ne discende che, poiché nella specie, parte attrice ha invocato la nullità della clausola di determinazione dell'interesse, divenuto usurario in corso di causa, la domanda non può essere accolta,
attesa la mancata pattuizione di interessi superiori al c.d. tasso soglia.
Ragioni di completezza , inducono a segnalare che ormai da tempo, la Corte di CaSSzione ha ritenuto
“ privo di giuridico fondamento il rilievo che la L 28 febbraio 2001, n. 24 di interpretazione autentica
della L 1996, n. 108, si applichi solo ai contratti di mutuo (e non quindi a quelli di conto corrente).
Di vero, la norma prescinde dalla qualificazione del rapporto in cui siano convenuti interessi usurari
e il generale richiamo all'art. 644 c.p. ne estende il campo di applicazione a tutte le fattispecie
negoziali in concreto penalmente sanzionabili" ( Cass.civ. n. 27009/2008, n. 9532/2010,
n.11632/2010, n. 6550/2013, n.12965/2016).
§
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la causa va rimeSS sul ruolo, rendendosi neceSSria una integrazione della c.t.u.,che provveda alla corretta rideterminazione del saldo del rapporto di c/c n.
6501179/54, relativamente al periodo 1.07.1995-31.03.2002 .
Tale calcolo dovrà essere effettuato partendo dal saldo documentato dal primo estratto conto disponibile (1.07.1995), applicando i tassi di interesse convenzionalmente pattuiti -tenendo conto delle eventuali variazioni nel corso del rapporto se più favorevoli al cliente ex art. 118 TUB - ed eliminando le appostazioni a titolo di anatocismo e di c.m.s.
Alla sentenza definitiva va riservata la statuizione sulle spese processuali, compresa la questione della regolamentazione delle spese del primo grado, censurata dall'appellante con l'ultimo motivo di gravame e che solo in quella sede potrà e dovrà essere vagliata alla luce della definizione dell'intera contesa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 159/2023 R.G., sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 37/2022, emeSS dal Tribunale di Patti in data 26.01.2022 e pubblicata in pari data, in parziale riforma della steSS ,così provvede:
1)revoca la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
2) in accoglimento del primo motivo di appello, dichiara la nullità della sentenza n. 37/2022, emeSS
dal Tribunale di Patti in data 26.01.2022 e pubblicata in pari data;
3) dichiara la nullità della clausola anatocistica e di quella relativa alla c.m.s. e, conseuguentemente,
la illegittimità delle appostazioni a titolo di anatocismo e di c.m.s;
4) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'ulteriore corso in ordine alla concreta rideterminazione del saldo parziale;
5) riserva di provvedere sulle spese processuali con la sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.SS Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 159/2023 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
10.02.2025
vertente tra
, nata a [...] il [...], residente in [...]d'Orlando (ME) Parte_1
C/da San Gregorio n. 80, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina C.F._1
Matta (C.F. - Pec ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_1
presso il suo studio in Palermo Piazza Giuseppe Verdi n.6, giusta procura in atti;
Appellante
e
P. Iva Gruppo Kruk Italia C.f. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.p.A., , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Raffaele Zurlo (C.F. – PEC: ed Andrea Ornati C.F._3 Email_2
(C.F. PEC: ) con studio in La Spezia (SP) alla Via C.F._4 Email_3
Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti per atto della Dr.SS , Notaio in Persona_1
Milano, del 15.03.2024, repertorio n. 9775, raccolta n. 2163, allegata in atti;
Appellata
e
già già CP_2 CP_3 Controparte_4 già C.F. con sede in Verona Viale dell'agricoltura 7, in persona del Controparte_5 P.IVA_3
legale rappresentante protempore,
Appellata contumace
oggetto: azione per accertamento negativo del credito e ripetizione d'indebito – appello avverso la sentenza n. 37/2022, emeSS dal Tribunale di Patti in data 26.01.2022 e pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante:
“Ritenere e dichiarare dichiarata l'erroneità della decisione impugnata per le ragioni suesposte e
per l'effetto ritenere e dichiarare fondati i motivi dedotti nel presente appello e per l'effetto,annullare
e/ o revocare e/o riformare la sentenza impugnata n.37/2022 emeSS dal Tribunale di Patti depositata
in cancelleria il 26.01.2022 nel giudizio iscritto al n.100370/2004 e per l'effetto accogliere le
conclusioni avanzate in primo grado che si riproducono:
2) Ritenere e dichiarare, per i motivi sopra esposti, che i criteri adottati dall'Istituto bancario sono
privi di legittimità ed in aperta violazione della normativa vigente e ciò con riferimento sia
all'applicazione dei tassi d'interesse, sia all'applicazione di spese e/o commissioni di massimo
scoperto, che non erano e non sono dovute, sia alla non corretta applicazione delle valute;
3) Più specificamente 2a) Riconoscere e dichiarare la nullità delle clausole dei conti correnti indicati in narrativa che,
quanto alla determinazione dei tassi dovuti dall'attrice, rinviano genericamente a quelli usualmente
applicati sulla piazza;
2b) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che alla convenuta sono dovuti solo gli interessi legali,
salva l'ipotesi prevista sub 2e), per il quale caso non sono dovuti interessi di sorta.
2c) Riconoscere e dichiarare la nullità delle clausole di conto corrente che prevedono la
capitalizzazione trimestrale dei tassi dovuti dal correntista;
2d) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che alla convenuta sono dovuti solo gli interessi
semplici e non già gli interessi composti (capitalizzati).;
2e) Riconoscere e dichiarare non dovuti gli interessi (ivi compresi anche ogni commissione e/o
spesa) applicati nella misura superiore alla soglia prevista dalla L. 108/96 e dei relativi decreti
emessi trimestralmente dal Ministro del Tesoro;
2f) Conseguentemente, ricorrendo l'ipotesi sopra evidenziata, ritenere e dichiarare che alla banca,
stante l'esplicito disposto di cui all'art. 1815 c.c., non sono dovuti interessi;
2g) Riconoscere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, non dovute le commissioni di massimo
scoperto pretese dalla convenuta;
2h) Riconoscere e dichiarare che la convenuta ha applicato illegittimamente i “giorni valuta” ad
libitum;
12) Riconoscere e dichiarare che il saldo dei conti correnti risultanti dalle scritture contabili dalla
convenuta non sono quelli effettivi;
13) Dare atto che la concludente è pronta, ove tutti i conti correnti dovessero presentare saldi
negativi, a provvedere al pagamento di quanto dovuto, nel termine che il decidente vorrà assegnare.
14) Ove, invece, detti conti correnti dovessero presentare tutti un saldo positivo, condannare la
convenuta al pagamento delle somme relative.
15) Per l'ipotesi in cui detti saldi dovessero, invece, presentarsi, alcuni a credito e altri a debito della
deducente, previa compensazione fra i saldi medesimi, dare atto della prontezza a pagare le somme dovute, ricorrendo le condizioni di cui al punto sub 5), o emettere la condanna nei confronti della
convenuta, ricorrendo l'ipotesi di cui al punto 6.
16) Condannare controparte alla corresponsione di interessi e rivalutazione su tutte le somme che
saranno oggetto di condanna alla restituzione o al risarcimento, a far data dalle rispettive epoche di
decorrenza, secondo le specifiche indicazioni sopra riportate.
Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre
rimborso spese generali (15% sui compensi difensivi) C.p.a. e IVA, come per legge, da distrarsi per
il presente grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore antistatario che dichiara di non avere
percepito compensi”
Per parte appellata:
“In via principale, nel merito, aderendo solo ed unicamente al primo motivo di appello, accertare e
dichiarare la nullità della sentenza impugnata in quanto resa in violazione dell'art. 301 cpc, per
mancata interruzione automatica del giudizio a seguito del decesso del difensore di controparte
avvenuta in data 31/10/2017, con rimessione degli atti al Giudice di primo grado. Spese di lite
compensate o, in subordine, liquidate secondo i valori tabellari minimi avuto riguardo alla modesta
complessità della causa e alla condotta processuale della parte opposta;
In via subordinata, nel
merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto
confermare la sentenza del Tribunale di Patti n. 37/2022 del 25/01/2022 pubblicata in data
26/01/2022.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 02.09.2002 conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Messina, la appartenente al Gruppo e, CP_6 Controparte_7
premesso di aver intrattenuto con la steSS vari rapporti, lamentava l'illegittimità dei criteri utilizzati per la quantificazione degli addebiti a titolo di interessi, commissioni, valute e spese.
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: 1)“In primo luogo, dichiarare che i criteri adottati dall' erano privi di legittimità e Controparte_8
in aperta violazione della normativa vigente;
ciò con riferimento sia all' applicazione dei tassi di
interesse, sia all'applicazione di spese e/o commissioni di massimo scoperto(non dovute), sia alla
non corretta applicazione delle valute;
E in modo più specifico: riconoscere e dichiarare la nullità
delle clausole dei conti correnti in atti che quanto alla determinazione dei tassi dovuti dalla
correntista rinviavano genericamente a quelli applicati su piazza;
di conseguenza ritenere e
dichiarare che alla convenuta erano dovuti soltanto interessi legali, salva l'ipotesi degli interessi
applicati sopra soglia;
riconoscere e dichiarare la nullità delle clausole di conto corrente che
prevedono la capitalizzazione trimestrale dei tassi dovuti dal correntista;
conseguentemente
dichiarare che alla convenuta erano dovuti soltanto gli interessi semplici e non già gli interessi
composti (capitalizzati);riconoscere e dichiarare non dovuti gli interessi applicati nella misura
superiore alla soglia prevista dalla Legge 108/ 1996 e dai relativi decreto emessi trimestralmente da
Ministro del Tesoro;
di conseguenza ritenere e dichiarare che alla banca, stante il disposto dell' art.
1815 c.c. non sono dovuti interessi;
riconoscere e dichiarare non dovute le commissioni di massimo
scoperto pretese dalla convenuta opposta;
riconoscere e dichiarare che la convenuta ha applicato
illegittimamente i giorni valuta “ad libitum”.
2) Riconoscere e dichiarare che il saldo dei conti correnti risultanti dalle scritture contabili della
convenuta non sono quelli effettivi;
3) Conseguentemente, previa ammissione di CTU, al fine di procedere al ricalcolo (a far data dalla
stipula di ogni contratto di apertura dei credito dei conti correnti o contratti similari) delle
competenze, degli interessi, delle spese, con relative decorrenze e valute, determinare l'effettivo saldo
creditorio o debitorio dei conti correnti, tenendo conto di quanto dedotto e richiesto con le domande
di cui sopra;
4) Dare atto che la concludente è pronta, ove i conti correnti dovessero presentare saldi negativi,
per pagare quanto dovuto nel termine da assegnare;
5) Nel caso in cui i conti correnti dovessero presentare un saldo positivo condannare la convenuta al pagamento delle somme relative;
6) Per l'ipotesi in cui i saldi dovessero presentarsi alcuni a credito e altri a debito, previa
compensazione dei saldi medesimi, dare atto della prontezza a pagare le somme dovute o emettere
la condanna della convenuta;
7) Ritenere e dichiarare che la aveva subito gravi danni a causa dell'illegittimo Parte_1
comportamento della convenuta che, abusando della sua posizione di supremazia, aveva preteso e
ottenuto somme non dovute;
8) Per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, oltre interessi e
rivalutazione a far data dal fatto illecito;
9) A fronte della segnalazione alla Centrale rischi dell'attuale posizione precaria dell'attrice
(presentandola come soggetto inaffidabile al sistema bancario) condannare la banca al risarcimento
di detti ulteriori danni;
10) Condannare la banca alla corresponsione di interessi e rivalutazione su tutte le somme oggetto
di condanna alla restituzione o al risarcimento, a far data dalle rispettive epoche di decorrenza;
11) Condannare l'avversaria al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre rimborso
spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
Si costituiva (già denominata , che contestava la fondatezza Controparte_5 Controparte_9
delle domande attrici e ne chiedeva il rigetto.
In via riconvenzionale, chiedeva al Tribunale di ingiungere alla , ai sensi dell'art. 186 ter Parte_1
c.p.c., il pagamento della somma di euro 30.805, 13, oltre agli interessi dal 8, 75 % dal 1° ottobre
2002 al saldo ed, infine, di dichiararne la responsabilità dell'attrice ex art. 96 c.p.c. oltre che in relazione alle affermazioni calunniose contenute nell'atto di citazione, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi, per la seconda causale, in altro giudizio;
con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
In data 27.05.2004, il Giudice disponeva, con ordinanza, la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 c.p.c, vista l'adesione alla questione pregiudiziale di incompetenza territoriale di entrambe le parti.
Con comparsa di riassunzione del 30 settembre 2004, l'odierna appellante riassumeva il giudizio incoato contro la davanti al Tribunale di Patti Sez. Distaccata di S. Agata di Militello, Controparte_5
giudice territorialmente competente.
Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e riproponendo le eccezioni e le difese formulate con la comparsa di risposta del 22 novembre 2002.
Nelle more, essendo intervenuta la fusione per incorporazione di in ed CP_5 Controparte_4
avendo quest'ultima ceduto i crediti ad Aspra Finance, a sua volta incorporata in
[...]
si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 24.04.2014 l' Controparte_4 [...]
Controparte_10
In data 8 maggio 2017, interveniva in giudizio in qualità di cessionaria, aderendo alla Controparte_1
posizione dell'originaria convenuta.
Disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza impugnata, il Tribunale,
preliminarmente, dichiarava legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento di nel Controparte_1
merito, rigettava le domande attoree nonché quelle formulate dalla banca convenuta ed, infine,
condannava la al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso tale sentenza, quest'ultima proponeva appello per i motivi di cui infra si dirà.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n.149), alla scadenza dei termini all'uopo assegnati la Corte, dichiarata la contumacia delle parti appellate, che non si erano costituite nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo , rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, secondo il rito della trattazione scritta, alla data del 22.04.2024 e, quindi, al
10.02.2025 per carico di ruolo del relatore.
Con comparsa del 24.01.2025, si costituiva aderendo unicamente al primo Controparte_1
motivo di appello di parte avversaria e chiedendo, nel merito, il rigetto integrale delle ulteriori doglianze con richiesta di compensazione delle spese di lite o, in subordine, da liquidare secondo i valori tabellari minimi.
Con ordinanza dell' 11-12.02.2025, preso atto delle note scritte depositate dalle parti costituite, la
Corte assumeva la causa in decisione con assegnazione dei termini previsti per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente, deve essere revocata la dichiarazione di contumacia di che Controparte_1
si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 24.01.2025.
§
2.- Con il primo motivo di gravame svolto sotto la rubrica “nullità degli atti processuali e della
sentenza per violazione dell'art. 301 c.p.c., in quanto emeSS senza interruzione per decesso
dell'unico difensore costituito per la sig.ra ”, parte appellante rileva che l'avv. Francesco Parte_1
Bruschetta – rimasto unico difensore di eSS attrice, a seguito del precedente decesso del codifensore avv. – era a sua volta deceduto in data 31.10.2017, ovvero prima che la causa, Persona_2
giusta ordinanza del 23.07.2018 , venisse posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. a decorrere dal 05.11.2018.
Eccepisce, pertanto, la nullità tanto del provvedimento con cui la causa era stata assunta in decisione poiché emesso in data successiva all'evento morte di cui all'art. 301 c.p.c., quanto di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza impugnata, alla luce del principio di diritto secondo cui “ La
morte, nel corso del giudizio, dell'unico difensore della parte costituita, ancorché avvenuta nelle
more della scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., comporta automaticamente l'interruzione
del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni
ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza
eventualmente pronunciata” (Cass. Civ. Sez. VI ordinanza n. 21002 dell'08.09.2017, Cass. civ. n.
24271/2013). . Tale nullità, conclude l'odierna deducente, travolge anche la parte contenente la condanna al pagamento delle spese processuali, determinando una riforma integrale del provvedimento impugnato.
Il motivo -cui ha aderito parte appellata, che ha conseguentemente chiesto la rimessione degli atti al primo decidente – è fondato.
In punto di diritto, occorre rilevare che nel vigente sistema processuale, la morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte si sia costituita nel giudizio, ne determina l'immediata ed automatica interruzione, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento interruttivo poSSno o meno aver avuto l'altra o le altre parti ed il giudice, e, quindi, senza che a perfezionare la fattispecie interruttiva sia neceSSrio che concorrano (come, invece, nel caso in cui la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio colpiscano personalmente alcuna delle parti costituite) la dichiarazione o la notificazione alle altre parti, prescritta dall'art. 301 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. 26/08/2021, n.
23486; Cass. 12/11/2018, n. 28846).
Tale evento preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata ove il processo sia irritualmente proseguito
(cfr. CaSSzione civile sez. III - 04/11/2024, n. 28257).
Orbene, nel caso di specie, in cui l'allora attrice aveva instaurato il giudizio di primo grado con il patrocinio di due difensori, se il decesso dell' avvocato non ne ha precluso la legittima Per_2
prosecuzione - posto che, come detto, la parte era assistita anche dall'avv.to Francesco Bruschetta -,
dall' allegato certificato di morte risulta, però, che in data 31.10.2017 e, aunque, quando ancora il giudizio era pendente, è deceduto anche il suindicato difensore.
A tale evento, non è seguita l'interruzione del giudizio, che invece è proseguito con l'assunzione della causa in decisione ed assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.
E', pertanto, innegabile la lesione del diritto di difesa (Cass. n. 29195/2024 ) , dato che, in conseguenza dell'intervenuto decesso del difensore e della omeSS dichiarazione di interruzione del giudizio di appello, parte attrice non ha potuto adeguatamente svolgere le proprie difese attraverso il deposito degli atti conclusivi.
In proposito, la Corte di CaSSzione ha affermato che “se la morte dell'unico difensore della parte
costituita interviene nel corso del giudizio, si determina l'automatica interruzione del processo, anche
se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza e ogni ulteriore attività processuale è
preclusa, con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata;
se anche il decesso si verifica in pendenza del termine per il deposito della memoria di replica, la
parte colpita dall'evento interruttivo (ed intereSSta a far valere la nullità della sentenza deliberata
nonostante il mancato deposito di tale atto processuale) non ha l'onere di dimostrare di avere subito
un "pregiudizio effettivo", perché quest'ultimo è insito nell'impedita facoltà di svolgere con
completezza il diritto di difesa” (Cass. n. 28257/2024).
Invero, “la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è
riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si
realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo” (Cass., Sez. Un., 25/11/2021,
n. 36596).
In accoglimento del primo motivo di appello, deve, pertanto, dichiararsi a la nullità della sentenza impugnata per la mancata interruzione del processo a seguito della morte dell'unico procuratore dell'odierna appellante, attrice in primo grado.
Occorre tuttavia precisare che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellata - tale nullità non rientra fra i casi nei quali il giudice di appello debba rimettere la causa al primo giudice (artt. 353 e
354 c.p.c.).
Invero, il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del procuratore, è tenuto a decidere la causa nel merito,
non rientrando tale nullità fra i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., con la conseguenza che la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza impugnata dichiarata nulla, pur essendo possibile basare la decisione sulle emergenze istruttorie e sui risultati della CTU svolta in primo grado, valutandoli autonomamente e quindi sostituendo motivazione a quella del primo decidente(Cass. n. 2764/2022;
Cass. n. 10912/2021)
In ragione di quanto sopra, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, questa Corte deve pronunciarsi sul merito della controversia nei termini che seguono.
§
3.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo decidente aveva dato atto del mancato deposito del contratto di conto corrente, invece acquisito agli atti di causa.
Osserva che, così argomentando, il Tribunale era incorso nella palese violazione e/o falsa applicazione dell'art.115 c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti, omettendo di valutare i documenti prodotti in atti e, conseguentemente,
pervenendo ad una erronea e viziata conclusione.
Rileva l'appellante che l'istanza ex art. 210 c.p.c era stata originariamente formulata per ottenere dalla banca la produzione del contratto ma che il successivo deposito da parte dell'istituto di credito al momento della costituzione aveva reso superfluo l'ordine di esibizione.
Pertanto, risultando prodotto tanto il contratto ,ad opera della controparte,, quanto gli estratti conto,
ad opera di eSS attrice, la documentazione doveva ritenersi completa.
Il motivo è fondato.
GI premettere, in punto di fatto, che l'allora attrice, dedotto il carattere indebito di talune poste passive, poiché espressione di interessi usurari e di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, dell'addebito di spese, commissioni o altre 'voci' non dovute, ha promosso azione di accertamento negativo del credito e conseguente domanda di condanna di controparte alla ripetizione d'indebito relativa ad una serie di rapporti bancari accesi presso il
Banco di Roma, appartenente al gruppo bancario Controparte_5 Nel dettaglio, come si ricava dagli atti del giudizio di primo grado, deduceva di essere “in condizione
di indicare uno solo dei rapporti intrattenuti con la banca (cui dovranno essere aggiunti gli altri
rilevamenti che ci si riserva di individuare anche a seguito dell'esibizione documentale da parte della
banca convenuta) n. 650173/05 con scopertura”(cfr. pagina 1 dell'atto di citazione); “il tutto come
risulta dagli estratti conto che in copia si producono e come potrà essere ulteriormente accertato
attraverso l'esame della documentazione in possesso della banca (contratti-fideiussioni- estratti
conto e altro), che il nominando CTU potrà acquisire d'ufficio”(cfr. pagina 4 dell'atto di citazione);
“in considerazione di quanto esposto e dagli estratti conto di cui si chiede la produzione a carico
dell'istituto oggi convenuto, risulterebbe che il debito apparente è notevolmente sovradimensionato
per…omissis”(cfr. pagina 6 dell'atto di citazione)”.
Con la memoria ex art. 183 comma V c.p.c. del 15.09.2005, la steSS chiedeva che la banca convenuta procedesse “all'esibizione della documentazione inerente i rapporti bancari intrattenuti sin dalla
data dell'apertura, ivi compresi tutti gli estratti conto eventualmente mancanti”.
Risulta, altresì, che la banca convenuta, nel costituirsi in giudizio , ha prodotto copia del contratto relativo al c/c n.650179/54, come dato atto dal c.t.u. (v. relazione in atti)
Ebbene, vale rammentare che , secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte in tema di ripartizione dell'onere probatorio, occorre distinguere l'ipotesi in cui ad agire in giudizio sia la banca
(proponendo un'azione di recupero credito) dall'ipotesi in cui ad agire giudizialmente sia il correntista
(proponendo un'azione di accertamento negativo del credito e/o di ripetizione di indebito).
Quando, infatti, è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli estratti conto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione opposta si deve pervenire nel caso in cui sia il correntista ad agire per l'accertamento negativo del credito nonché per far valere l'applicazione di interessi passivi ultra-legali, della commissione di massimo scoperto e per il conseguimento della ripetizione dell'eventuale indebito. Premesso, infatti, che è lo stesso legislatore ad ammettere che a certe condizioni le parti pattuiscano l'applicazione di interessi anatocistici, ultralegali e la commissione di massimo scoperto (art.1283
c.c., art.120 t.u.b., 1284 c.c. e art. 117 t.u.b.), ricade su colui che agisce, l'onere di dare la prova negativa dell'inesistenza di tali accordi senza poter invocare il principio della vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla posto che tale principio non trova applicazione CP_6
quando ciascuna delle parti acquisisce la disponibilità del documento al momento della sottoscrizione.
In particolare, si afferma, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in applicazione di clausole che assume essere nulle
“ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la
produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza
della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non
trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del
documento al momento della sua sottoscrizione” (Cfr. CaSSzione 33009/2019).
Sul punto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 14 maggio 2012,
n. 7501- ex multis Cass. n. 11294/2020).
Tale principio va, tuttavia, coniugato con l'altro principio vigente nell'attuale sistema processualcivilistico - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo – ossia con “il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento
probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più
esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza
delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio” (Cfr. CaSSzione civile, Sezioni Unite,
sentenza n. 28498 del 23.12.2005 secondo la quale “Il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. deve essere contemperato con il principio di acquisizione
probatoria, che trova fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, con
la conseguenza che anche il principio dispositivo delle prove - in forza del quale ogni parte è libera
di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del medesimo - va inteso in modo
differente, traducendosi nel dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del
materiale probatorio ritualmente acquisito - da qualunque parte processuale provenga - con una
valutazione non atomistica ma globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica, suscettibile
di sindacato, in sede di legittimità, per vizi di motivazione e, ove ne ricorrano gli estremi, per
scorretta applicazione delle norme riguardanti l'acquisizione della prova”).
Sulla scorta di tali principi, deve concludersi che, nel caso di specie, effettivamente gravava su parte attrice lo specifico onere di produrre non solo gli estratti conto periodici dalla data di instaurazione del rapporto, ma ,in primo luogo, il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, dal momento che solo attraverso tale scritto poteva dimostrare la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di eSS, nonché la nullità e/o illegittimità di ulteriori clausole.
Nondimeno, tale contratto era stato depositato dalla controparte e la sua acquisizione al processo ne comportava l'integrale utilizzo da parte del giudice sia a favore sia contro la parte che ne aveva chiesto l'ammissione.
Ha, pertanto, errato il Tribunale nell'affermare che la mancata produzione in giudizio ad iniziativa della comportava il mancato assolvimento dell'onere probatorio su detta parte gravante. Parte_1
A tale errore va posto rimedio in questo grado di giudizio, tenendo conto, ai fini della soluzione delle questioni devolute alla Corte, anche della produzione documentale operata dalla convenuta nel CP_6
giudizio di primo grado ed, in particolare, del contratto di c.c. ( che risulta allegato alla relazione del c.t.u.)
§ 4.- Con il terzo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice
aveva ritenuto il carattere esplorativo della c.t.u. , ritenendola erroneamente basata su criteri approssimativi e presuntivi.
Osserva sul punto che, essendo stati prodotti tutti i documenti neceSSri all'espletamento dell'incarico , era evidente l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rilevato l'impossibilità di accertamento del saldo finale.
Evidenzia, in proposito, che la consulenza era stata espletata in base alle risultanze del contratto e degli estratti conto presenti in atti, per cui, essendo basata su dati contabili certi e reali, non poteva essere in alcun modo considerata approssimativa o presuntiva.
In particolare, prosegue l'appellante , il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato le numerose violazioni commesse dalla banca e, applicando il tasso previsto in contratto senza capitalizzazione,
aveva rideterminato il saldo nella misura di appena € 11.996,99 a fronte di un saldo bancario di €
29.648,60, da cui detrarre l'importo dovuto per l'illegittima applicazione delle valute per € 7.052,62
e per le commissioni di massimo scoperto per € 2.810,68.
Pertanto, il saldo ricalcolato sarebbe pari ad appena € 2.133,69 e ciò senza alcun riconoscimento di debito, posto che il c.t.u., pur avendo verificato che nel corso del rapporto era stato superato il tasso soglia in numerosi trimestri, non aveva effettuato il ricalcolo con eliminazione degli interessi nei periodi III e IV trimestre 1998, tutto il 1999 e per i primi due trimestri del 2000, nonostante ciò fosse stato oggetto di specifico mandato peritale.
Per tali ragioni, l'allora attrice aveva chiesto un'integrazione della c.t.u. e tale istanza sarebbe stata reiterata in sede di comparsa conclusionale, ove il giudizio non fosse incorso nella nullità di cui al primo motivo e di cui l'odierna deducente insiste in questa sede.
Anche tale doglianza risulta fondata.
E' vero che la c.t.u. “non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di
quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine
esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cfr. ex multis Cass. n.3374/2008)
Nondimeno , nel caso di specie, alla luce della completa documentazione acquisita agli atti, non può
ritenersi che eSS avesse carattere esplorativo, essendo basata su dati contabili desunti dagli estratti conto e dal contratto di c.c..
Tuttavia, pur tenuto conto della possibilità, a dispetto della nullità del giudizio di primo grado, di utilizzare, a sostegno dell'autonoma decisione richiesta alla Corte, i risultati della c.t.u., l'esclusione del carattere esplorativo, erroneamente attribuito dal primo decidente all'elaborato peritale, non può
tradursi tout- court nell'integrale condivisione delle domande riproposte dall'appellante, come meglio si dirà a proposito del motivo di appello che segue.
§
5.- Con il quarto motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza per avere il primo decidente ignorato i principi in materia di anatocismo, divieto di jus variandi, massimo scoperto,
giorni valuta e superamento tasso soglia.
Sostiene che , ove il Tribunale non fosse incorso nell'erroneo ragionamento denunciato, avrebbe dovuto riconoscere la fondatezza delle domande svolte e, precisamente, di quelle volte ad ottenere l'accertamento:
a) dell'illegittima applicazione di tassi di interesse non convenuti tra le parti;
b) dell' addebito di spese e commissioni non pattuite;
c) dell'esercizio dello ius variandi , tramite l'applicazione di tassi di interesse diversi da quelli convenzionali;
d) dell'applicazione costante della capitalizzazione trimestrale, in contrasto con l'art. 1283 c.c.;
e) dell'applicazione di giorni di valuta calcolata in totale spregio a quanto contrattualmente convenuto;
f) dell''indeterminatezza, per genericità dell'oggetto della prestazione prevista, dalla clausola relativa alla c.m.s. , che ne comportava la nullità ai sensi dell'art.1419 c.c. o, in quanto sostituita dalla disciplina legale, la inefficacia ex art.1339 c.c
Aggiunge l'appellante che il c.t.u. aveva rilevato il superamento del tasso soglia in numerosi trimestri cfr. pag. 19 ctu (2 trimestri del 1998, tutto il 1999 e e 2 trimestri del 2000) nel corso del rapporto e che, pertanto, il saldo andava rideterminato previa riconduzione del tasso entro il limite c.d. soglia.
Il motivo deve ritenersi fondato solo in relazione ad alcuni dei profili in cui si articola la dedotta doglianza.
Non è corretto l'assunto dell'appellante circa l'applicazione di tassi di interesse non convenuti tra le parti.
Rammentato che le parti possono validamente convenire per iscritto la corresponsione di interessi ultralegali ,ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., va osservato che il c.t.u. ha accertato che il contratto di conto corrente stipulato in data 15.12.1994 fiSSva:
- il tasso creditore nella percentuale del 2,25%;
- quello debitore nella percentuale del 18% .
Risulta, altresì, che a fronte dell'apertura di linea di credito, richiesta dalla , le parti, con Parte_1
atto contestuale (v. allegato n. 3 c.t.u. ), hanno fiSSto il tasso debitore nella misura del 12.50%,
consacrando, quindi, in forma scritta l'accordo sugli interessi.
Deve, pertanto, ritenersi che , in forza delle previsionni contrattuali, i tassi di interesse fossero stati espreSSmente fiSSti dalle parti.
Eguale sorte di infondatezza sconta il profilo di doglianza che attiene all' addebito di spese e commissioni non pattuite .
Invero, l'allegazione, oltre che evidentemente generica - non individuando in alcun modo le spese e le commissione che si assumono illegittimamente addebitate - , non risulta confortata da alcun riscontro, di guisa che un eventuale approfondimento istruttorio sul punto si rivelerebbe meramente esplorativo. Anche la lamentata applicazione di giorni di valuta in violazione delle previsioni contrattuali sconta eguale profilo di genericità.
L' appellante, invero, si è limitata a denunciare esclusivamente la mancata considerazione da parte del giudice di primo grado dell'accertata applicazione dei giorni di valuta in violazione delle pattuizioni contrattuali, senza, però, supportare la censura tramite specifiche deduzioni ed argomentazioni volte all'individuazione del tipo di operazioni, cui si è fatto riferimento, o del quale periodo sia avvenuta l'illegittima applicazione nè quantificare la rilevanza in termini pratici.
In tale contesto, la chiesta c.t.u.- volta, appunto, a stabilire l'incidenza della segnalata condotta sulla determinazione del saldo - dovrebbe supplire alle deficienti allegazioni, così da rivelarsi inammissibile.
Invero, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con eSS a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ex ultimis Cass.n.
8498/2025)
E', invece, fondatala doglianza concernente la capitalizzazione trimestrale, di cui il consulente tecnico d'ufficio ha accertato l' applicazione al c.c., stipulato in data 15.12.1994 e, dunque, in data antecedente all'entrata in vigore (22.04.2022) della delibera CICR del 9.02.2000
Siffatta pratica deve ritenersi illegittima.
Vale, in proposito, rimarcare che le previsioni della delibera de qua trovano il loro fondamento sul piano normativo nell'art. 25 commi 2 e 3 del D.Lgs 342/1999, che, nel modificare l'art. 120 t.u.b.
(d.lgs. n. 385/1993), ha previsto che il CICR stabilisse «modalità e criteri per la produzione di
interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria», disponendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la steSS periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
Per quanto qui di specifico rilievo, il terzo comma del cit. art. 25 ha previsto che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, dovessero essere adeguate al disposto del detto atto normativo secondario, il quale avrebbe altresì stabilito le modalità e i tempi dell'adeguamento.
Il C.I.C.R ha poi stabilito (art. 2) che nel conto corrente dovesse essere stabilita la steSS periodicità
nel conteggio degli interessi creditori e debitori e che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000, con effetto dal successivo 1° luglio (art. 7, comma 1).
Più precisamente, ha previsto che :
-ove le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30
giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e previa comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque entro il 31 dicembre 2000 (art. 7, comma 2);
-ove, invece, le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate sarebbe stata neceSSria l'approvazione specifica da parte del correntista
(e quindi la conclusione di un nuovo accordo fondato sulla specifica adesione da parte di quel soggetto) (art. 7, I l 8 comma 3).
Tuttavia, l'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera steSS è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Per effetto di tale pronuncia, infatti, le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR sono radicalmente nulle con conseguente impraticabilità
del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 , teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicchè in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi ,è neceSSria un'espreSS pattuizione formulata nel rispetto dell'art.2
della predetta delibera (Cass. 9140/2020)
E' vero che la pronuncia di incostituzionalità ha riguardato esclusivamente la validazione delle clausole anatocistiche inserite nei vecchi contratti e non ha intereSSto il procedimento di loro adeguamento al nuovo regime .
Nondimeno il descritto meccanismo di traghettamento dei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera si collocava in un contesto giuridico in cui la capitalizzazione era da ritenere legittima per effetto della sanatoria introdotta dall'art. 25 cit.
Una volta affermatane la nullità, invece, il criterio posto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della delibera ,
“che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse , risulta
essere inapplicabile con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso
prima dell'entrata in vigore dell'art. 25 comma 2 d.lgs. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi
anatocistici è neceSSrio addivenire ad una nuova pattuizione “ (Cass.cit.)
In definitiva tanto nell'ipotesi di stipula di un contratto che le parti intendano munire di clausola anatocistica , tanto in quella in cui le parti vogliano inserire siffatta clausola in un vecchio contratto
è neceSSrio che il correntista esprima la propria volontà.
Ne deriva che, in assenza di tale pattuizione, la capitalizzazione di interessi anatocistici prevista in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000
- a differenza della mera determinazione di interessi a un tasso ultra-legale o della c.m.s. - è prassi di per sé illegittima, indipendentemente dall'essere conseguenza di pattuizione negoziale nulla.
“Quanto all'anatocismo, deve considerarsi che ove - come nella presente fattispecie - non vengano
in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c. (interessi
maturati dal giorno della domanda giudiziale e convenzione posteriore alla scadenza, sempre che si
tratti di interessi maturati per almeno sei mesi), il correntista attore in ripetizione dell'indebito che
si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto a dare dimostrazione delle
condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delib.
CICR 9 febbraio 2000; infatti, nel periodo indicato, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente
in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione (salvo che nei casi sopra richiamati), posto che
le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da
considerare nulle per violazione del cit. art. 1283 c.c. (Cass. 20 dicembre 2023, n. 35605, non
massimata in CED). Anche in questo caso, dunque, l'acquisizione del documento contrattuale era
superflua ai fini della rilevazione dell'illegittimità degli addebiti” (cfr. CaSSzione civile sez. I,
16/10/2024, (ud. 18/09/2024, dep. 16/10/2024), n.26867).
Ciò posto, deve, però, osservarsi che – come già anticipato -,alla riconosciuta fondatezza della domanda attorea in punto di illegittima applicazione dell'anatocismo non può seguire l'integrale recepimento delle conclusioni rassegnate in parte qua dal c.t.u.
Ciò in quanto, come si evince dal fascicolo di parte appellante, sono stati prodotti i gli estratti conto all. parte appellante del 27.02.2023), di guisa che la rideterminazione del saldo, previa espunzione degli addebiti a titolo di capitalizzazione, non può che riguardare il periodo documentato (
dall'1.07.1995 al 31.03.2002 ) e partire dal saldo del primo degli estratti conto.
Invero, nei rapporti di conto corrente bancario ,qualora il correntista agisce per la ripetizione di somme a suo dire indebitamente percette dalla banca in costanza di rapporto, previa la rideterminazione del saldo, sulla scorta dell'invocata nullità di talune clausole contrattuali che avevano condotto a quel saldo, l'onere probatorio – consistente nella produzione degli estratti – non può che gravare, in ossequio ai principi dettati dall'art. 2697 cod. civ., sullo stesso correntista, con la conseguenza che, qualora gli estratti siano prodotti a far data da un certo momento del rapporto, in cui vi siano appostazioni negative, in mancanza di diversa prova, occorre prendere a riferimento, ai fini dell'effettuazione della c.t.u., proprio quel saldo.
In altri termini, ove non siano stati depositati tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto,
come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti( Cass. n.37800/2022)
Fondato è pure il profilo di doglianza che riguarda l'indeterminatezza della clausola con cui è stata convenuta la c.m.s.
GI , in proposito, rilevare che il c.t.u. ha accertato che, secondo le previsioni contrattuali, la c.m.s.
era pari allo 0,75%
Ebbene , secondo il consolidato orientamento della Corte di CaSSzione, a cui il Collegio intende assicurare continuità, deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale,
senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della steSS, posto che, in tal caso, il correntista non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.
Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (Cass.n. 19825/2022 Ne discende che il saldo deve essere rideterminato previa eliminazione delle appostazioni effettuate a titolo di c.m.s.
Infondato è, infine, il profilo di doglianza che riguarda il preteso superamento del tasso soglia.
Sotto un primo profilo, non può non rilevarsi l'estrema genericità dell'allegazione contenuta nell'atto introduttivo, che non risulta in linea con gli oneri gravanti sulla parte che lamenti l'applicazione di interessi usurari.
La Suprema Corte , infatti, addoSS alla parte che intenda far valere il superamento del c.d. tasso soglia l'onere “di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto
applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con
gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento” (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n.
19597/2020).
Sotto altro e più dirimente profilo, va osservato che il contratto in questione è stato stipulato nel dicembre 1994 e, dunque, anteriormente all'entrata in vigore della L.108/1996, che ha previsto la fiSSzione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari.
Va premesso che le Sezioni Unite della Corte di CaSSzione con il noto arresto di cui alla sentenza n.
24675/2017 hanno superato il contrasto che si era registrato circa la sorte della pattuizione di un tasso di interesse che, a seguito dell'operatività del meccanismo previsto dalla steSS legge, si fosse rivelato superiore alla soglia.
Facendo riferimento tanto ai contratti di mutuo stipulati anteriormente all'entrata in vigore della L.
108/1996, quanto a quelli stipulati successivamente, originariamente recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata , però, nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi di mercato, che sono alla base del meccanismo di determinazione legale dei tassi usurari di cui all'art. 2 legge cit.(
basato sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie ), le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui allorchè il tasso degli interessi superi nel corso di svolgimento del rapporto la soglia dell'usura , come determinata in base alla L. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interesse stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato,
può essere qualificata , per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Hanno, altresì, precisato che ”far salva la validità ed efficacia della clausola contrattuale non
significa negare la praticabilità di altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge ove ne
ricorrano specifici presupposti;
significa soltanto negare che uno di tali strumenti sia costituito dalla
invalidità o inefficacia della clausola in questione”
Muovendosi nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, anche con una più recente pronuncia la Corte di
CaSSzione ha precisato che “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra
mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come
determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia
della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore
della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia
al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso
validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di
detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.”(Cass. 24743/2023) .
La legittimità iniziale del tasso convenzionalmente pattuito si protrae per tutta la durata del rapporto,
(anche ove, in corso di giudizio fosse accertato l'eventuale sopravvenuto contrasto di una residua parte di esso con a disposizione imperativa ) e ciò in quanto la norma di interpretazione autentica ( 28
febbraio 2001 n. 24, di conversione del d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, di interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108) attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso come usurario, al momento della pattuizione. La Corte ben conosce il diverso principio, di recente enunciato dalla Corte di CaSSzione, secondo cui “ Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato superi nel corso dello
svolgimento del rapporto la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n.
108/1996, tali interessi costituiscono in ogni caso importi indebiti, sicché la pretesa del mutuante di
riscuoterli secondo il tasso validamente concordato, ma divenuto successivamente usurario, è
contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto per l'oggettiva sproporzione della
prestazione richiesta.” (Cass. n.27545/2023).
Tuttavia, tale pronuncia, che, nella parte in cui qualifica la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi come contraria a buona fede, non si uniforma al principio enunciato dalle SS.UU., è rimasta al momento isolata, a fronte di altre pronunce, anche più recenti, che hanno pienamente e interamente aderito al dictum delle SS.UU.
Al riguardo, è sufficiente menzionare, oltre alla già richiamata pronuncia del 17/08/2023, n.24743,
la sentenza n. 18013/2024, nella quale è stato ribadito che “In ogni caso il controricorrente evidenzia
correttamente che la presenza del tasso usurario va individuata con riferimento al
tasso soglia esistente al momento della conclusione del rapporto e il superamento del
tasso soglia individuato successivamente integra una ipotesi di usura sopravvenuta che questa Corte
ha più volte considerato irrilevante (ex multis Cass., n. 24743/2023) anche in tema di contratto di
conto corrente” nonché la sentenza n.2720/2025, in cui la Corte di CaSSzione ,dopo aver richiamato le pronunce precedenti anche nella parte in cui si era affermato che “… né la pretesa del
mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata,
per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede
nell'esecuzione del contratto" (Cass. Sez. Un. 24675/2017), ha, ancora una volta, ribadito che ” In
definitiva la clausola contrattuale è illecita e viola l'art. 644 c.p. se il tasso supera la soglia di legge
nel momento della sua "pattuizione", ma non può diventarlo per effetto di una sopravvenienza
successiva, salvo non intercorrono tra le parti, appunto, una nuova pattuizione”. Ne discende che, poiché nella specie, parte attrice ha invocato la nullità della clausola di determinazione dell'interesse, divenuto usurario in corso di causa, la domanda non può essere accolta,
attesa la mancata pattuizione di interessi superiori al c.d. tasso soglia.
Ragioni di completezza , inducono a segnalare che ormai da tempo, la Corte di CaSSzione ha ritenuto
“ privo di giuridico fondamento il rilievo che la L 28 febbraio 2001, n. 24 di interpretazione autentica
della L 1996, n. 108, si applichi solo ai contratti di mutuo (e non quindi a quelli di conto corrente).
Di vero, la norma prescinde dalla qualificazione del rapporto in cui siano convenuti interessi usurari
e il generale richiamo all'art. 644 c.p. ne estende il campo di applicazione a tutte le fattispecie
negoziali in concreto penalmente sanzionabili" ( Cass.civ. n. 27009/2008, n. 9532/2010,
n.11632/2010, n. 6550/2013, n.12965/2016).
§
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la causa va rimeSS sul ruolo, rendendosi neceSSria una integrazione della c.t.u.,che provveda alla corretta rideterminazione del saldo del rapporto di c/c n.
6501179/54, relativamente al periodo 1.07.1995-31.03.2002 .
Tale calcolo dovrà essere effettuato partendo dal saldo documentato dal primo estratto conto disponibile (1.07.1995), applicando i tassi di interesse convenzionalmente pattuiti -tenendo conto delle eventuali variazioni nel corso del rapporto se più favorevoli al cliente ex art. 118 TUB - ed eliminando le appostazioni a titolo di anatocismo e di c.m.s.
Alla sentenza definitiva va riservata la statuizione sulle spese processuali, compresa la questione della regolamentazione delle spese del primo grado, censurata dall'appellante con l'ultimo motivo di gravame e che solo in quella sede potrà e dovrà essere vagliata alla luce della definizione dell'intera contesa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 159/2023 R.G., sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 37/2022, emeSS dal Tribunale di Patti in data 26.01.2022 e pubblicata in pari data, in parziale riforma della steSS ,così provvede:
1)revoca la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
2) in accoglimento del primo motivo di appello, dichiara la nullità della sentenza n. 37/2022, emeSS
dal Tribunale di Patti in data 26.01.2022 e pubblicata in pari data;
3) dichiara la nullità della clausola anatocistica e di quella relativa alla c.m.s. e, conseuguentemente,
la illegittimità delle appostazioni a titolo di anatocismo e di c.m.s;
4) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'ulteriore corso in ordine alla concreta rideterminazione del saldo parziale;
5) riserva di provvedere sulle spese processuali con la sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino