Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/1979, n. 4614
CASS
Sentenza 8 agosto 1979

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La composizione dei collegi giudicanti e disposta dal Presidente dell'ufficio giudiziario, secondo le esigenze dell'ufficio stesso, e la circostanza che il collegio, cui e stata rimessa la causa per la decisione, sia composto in modo diverso da quello che, in precedente occasione, aveva preso in decisione la causa rimettendola sul ruolo per adempimenti istruttori, non importa alcuna nullita della decisione emessa.*

Ai sensi dell'art 7 del CCNL 25 novembre 1966, per i dipendenti delle esattorie, il conferimento, a norma dell'art 133 del tu 15 maggio 1963 n 858, dell'autorizzazione al rilascio e sottoscrizione delle quietanze di pagamento non costituisce, da solo, condizione per l'inquadramento nella categoria degli impiegati di prima categoria, dal momento che gli elementi distintivi di tale categoria sono piu complessi, consistendo nella responsabilita nell'esame e nello espletamento delle pratiche, nell'adeguata conoscenza delle Disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di riscossione delle imposte, nelle funzioni amministrative di controllo del personale.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/1979, n. 4614
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4614
    Data del deposito : 8 agosto 1979

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