Sentenza 8 agosto 1979
Massime • 2
La composizione dei collegi giudicanti e disposta dal Presidente dell'ufficio giudiziario, secondo le esigenze dell'ufficio stesso, e la circostanza che il collegio, cui e stata rimessa la causa per la decisione, sia composto in modo diverso da quello che, in precedente occasione, aveva preso in decisione la causa rimettendola sul ruolo per adempimenti istruttori, non importa alcuna nullita della decisione emessa.*
Ai sensi dell'art 7 del CCNL 25 novembre 1966, per i dipendenti delle esattorie, il conferimento, a norma dell'art 133 del tu 15 maggio 1963 n 858, dell'autorizzazione al rilascio e sottoscrizione delle quietanze di pagamento non costituisce, da solo, condizione per l'inquadramento nella categoria degli impiegati di prima categoria, dal momento che gli elementi distintivi di tale categoria sono piu complessi, consistendo nella responsabilita nell'esame e nello espletamento delle pratiche, nell'adeguata conoscenza delle Disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di riscossione delle imposte, nelle funzioni amministrative di controllo del personale.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/1979, n. 4614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4614 |
| Data del deposito : | 8 agosto 1979 |
Testo completo
La composizione dei collegi giudicanti e disposta dal Presidente dell'ufficio giudiziario, secondo le esigenze dell'ufficio stesso, e la circostanza che il collegio, cui e stata rimessa la causa per la decisione, sia composto in modo diverso da quello che, in precedente occasione, aveva preso in decisione la causa rimettendola sul ruolo per adempimenti istruttori, non importa alcuna nullita della decisione emessa.*