Articolo 2 della Legge 26 febbraio 1964, n. 119
Articolo 1
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10 aprile 1964
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1963-64, si provvedera' mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 10 aprile 1964