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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/12/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1186/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 17.11.1980, rappresentata e difesa dall'avv. MISIANI ALESSANDRO, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ROSSINI ANNA e dall'avv. BUCCI RICCARDO, elettivamente domiciliato come in atti,
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., ha allegato di avere contratto matrimonio Parte_1
Perso con in data 26.9.2021 e che dalla loro unione sono nati , il 13.2.2015, e il CP_1 Pt_1
27.6.2017.
1 La ricorrente ha dedotto che la famiglia ha fissato la residenza familiare dapprima ad Occhiobello
(RO), Via Palladio n. 11/A e poi, dal 2022, in un altro immobile acquistato dal CP_1
La ha fornito una ricostruzione degli eventi che hanno condotto all'attuale intollerabilità Pt_1 della convivenza, determinata, secondo la sua prospettazione, principalmente dalle relazioni extraconiugali intrattenute dal resistente.
La ricorrente ha precisato che, tuttavia, persiste una situazione di coabitazione che determina una situazione di forte conflitto tra le parti, alimentata dalle condotte denigratorie tenute dal nei CP_1 suoi confronti.
Dunque, la ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate.
1.1 Nel costituirsi, il ha contestato in fatto ed in diritto quanto ex adverso allegato e CP_1 dedotto.
In particolare, il resistente ha sostenuto che nell'agosto del 2023 i coniugi avevano sottoscritto un ricorso congiunto per la separazione consensuale, rispetto al quale, nel mese di settembre 2023, la odierna ricorrente ha revocato il consenso.
Il ha contestato di avere utilizzato espressioni denigratorie nei confronti della moglie e ha CP_1 confermato che la situazione di conflitto incide sulla serenità dei figli.
Il resistente ha evidenziato che svolge un'attività lavorativa caratterizzata da flessibilità e tanto consentirebbe di individuarlo quale genitore collocatario prevalente dei figli, dei quali si è sempre occupato anche per le questioni relative alla salute, e ha contestato di imporre loro la presenza di terze persone. Ha anche allegato una situazione di forte conflittualità tra la e la GL . Pt_1 Pt_1
Dunque, il ha chiesto adottarsi i provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni CP_1 rassegnate.
1.2 Le parti hanno poi svolto rispettivamente le ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c..
Emessi i provvedimenti provvisori, la ricorrente ha formulato istanza di modifica degli stessi ex art. 473.bis.23 c.p.c., chiedendo disporsi la collocazione prevalente dei figli presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, regolamentazione del diritto di visita paterno e delle ulteriori questioni economiche.
Rigettata la predetta istanza e tenuto conto delle deduzioni delle parti, è stata disposta l'acquisizione dal Pubblico Ministero di informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate nella memoria depositata dalla in data 30.5.2025 e nei documenti Pt_1 depositati il 14.5.2025, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p..
All'udienza del 2.12.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2
2. Conclusioni delle parti
La ricorrente ha così precisato le conclusioni: “Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare la separazione dei coniugi con addebito in capo a parte resistente, autorizzandoli a vivere separatamente e così disporre:
1. i minori e si intenderanno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Pt_1 Persona_2 collocazione prevalentemente presso la dimora della madre nella casa coniugale di cui si chiede
l'assegnazione con obbligo di immediato allontanamento del e la possibilità allo stesso di CP_1 asportare dalla casa i soli effetti personali;
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che per il futuro la eserciteranno separatamente per questioni di ordinaria amministrazione, mentre tutte le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli verranno prese di comune accordo, avuto riguardo al preminente interesse dei medesimi.
3. i genitori dovranno collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. Si garantirà un equilibrato rapporto con la nonna paterna previo specialistico accertamento dello stato di capacità della stessa di essere in grado in qualunque momento di mantenere i nipoti al sicuro senza esporli ad alcun rischio.
4. Il padre potrà frequentare i figli in qualsiasi momento in cui lo riterrà, previo preventivo accordo con la madre e avuto riguardo alle primarie esigenze ed agli impegni dei minori, nonché con le seguenti modalità e sempre salvo diverso accordo tra i genitori:
5. disporre che il padre possa trascorrere e tenere con sé i figli i fine settimana in modo alternato dal venerdi alle ore 16 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) al lunedi alle ore 9:30
(in periodo scolastico il padre li accompagnerà a scuola), nonché, nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con il padre, il pomeriggio del martedi dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21); nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre, il martedi dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) ed il giovedi dalle ore 16 alle ore 9:30 del venerdi (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola del giovedi al venerdi mattina quando il padre li riaccompagnerà a scuola);
6. il padre potrà stare con i figli per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
7. il padre potrà stare con i figli nel periodo pasquale per tre giorni consecutivi, ad anni alterni, dal giovedi alla domenica di Pasqua o dal lunedi in Albis al mercoledi successivo;
8. il padre potrà stare con i figli nel periodo estivo per venti giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio o di agosto previo accordi da effettuarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di
3 contrasti sulla individuazione del detto periodo di spettanza del padre, negli anni pari prevarrà la scelta della madre, mentre negli anni dispari quella del padre.
9. Indipendentemente dalla turnazione ivi prevista, i figli potranno trascorrere con i genitori la giornata del compleanno di questi così come la festa del papà e della mamma verrà trascorsa rispettivamente con il e con la Il giorno del compleanno dei bambini si dovrà CP_1 Pt_1 consentire ad entrambi i genitori, anche in modo alternato, di festeggiare con i figli.
10. Il padre contribuirà al mantenimento ordinario di figli, corrispondendo alla madre la somma di
€ 350,00 (euro trecentocinquanta//00) per ogni figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
l'importo del contributo sarà rivalutato annualmente come per legge.
11. Il sig. verserà alla moglie la somma mensile di €250 a titolo di mantenimento. Tale CP_1 somma verrà sottoposta alle rivalutazioni annuali previste per legge.
12. La sig.ra percepirà per la quota del 100% l'assegno unico familiare. In subordine Pt_1
l'assegno verrà diviso in parti uguali
13. Il padre e la madre contribuiranno al mantenimento straordinario dei figli nella misura del
70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, con tipologia e modalità così come previste dalle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” emanate dal CNF in data 29/11/2017 che si intende integralmente richiamato.
14. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà essere effettuato dal genitore cui è stato richiesto al più tardi entro trenta giorni dall'esibizione dei giustificativi di spesa.
15. la sig.ra dichiara di non essere al corrente dell'esistenza di altri procedimenti Parte_1 aventi ad oggetto le medesime domande o domande ad esse connesse e di non essere titolare di diritti reali su beni immobili o mobili registrati né di quote sociali;
16. si chiede che la casa coniugale venga assegnata alla ricorrente ove vivrà assieme ai figli che ivi manterranno la residenza.
17. Ai sensi dell'art. 151 co. 2 cc, accertata la responsabilità del in merito alla causa di CP_1 separazione, dichiarare la stessa a lui addebitata e disporre in via equitativa il risarcimento del danno da illecito endofamiliare;
18. Adottare ogni imposizione utile alla migliore tutela dei figli quando trascorrono il proprio tempo con il padre, chiedendo di voler escludere agli stessi l'imposizione della figura dell'amante del al fine di non turbarli ulteriormente”. CP_1
La difesa della ricorrente ha poi reiterato le istanze istruttorie formulate e non ammesse.
Il resistente ha così precisato le conclusioni: “Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione dei coniugi e alle seguenti condizioni: CP_1 Parte_1
4 Perso 1- disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_1 prevalente e stabile residenza presso il padre;
2- disporre che la madre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi, secondo le seguenti modalità:
- una prima settimana, dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola (o, in periodo extrascolastico, in orario equivalente) fino al giovedì mattina, allorché li ricondurrà a scuola (o, in periodo extrascolastico, presso l'abitazione paterna in orario equivalente);
- una seconda settimana, dal martedì pomeriggio (o, in periodo extrascolastico, in orario equivalente) fino al mercoledì mattina, allorché accompagnerà i figli a scuola (o, in periodo extrascolastico, presso l'abitazione paterna in orario equivalente), nonché dal venerdì all'uscita da scuola (o, in periodo extrascolastico, in orario equivalente) fino al lunedì mattina, allorché li accompagnerà a scuola (o, in periodo extrascolastico, presso l'abitazione paterna in orario equivalente).
- per le vacanze natalizie, sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il Natale e
Capodanno;
- per le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni la domenica di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- per le vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi da concordare tra i genitori entro il
31 maggio di ciascun anno.
3- disporre che la Sig.ra entro il giorno cinque di ciascun mese, versi in favore del Sig. Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 100,00 (€ 50,00 per ciascun CP_1 figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, o quella maggiore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria di causa;
4- disporre che ciascun genitore concorra, in ragione del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e
5 scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) corsi di specializzazione;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby-sitter; 2) campi estivi.
La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso.
Con vittoria di spese e competenze, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1bis, D.M.
55/2014, oltre accessori di legge. In via istruttoria, per mero zelo difensivo, si insiste per
l'ammissione dei mezzi istruttori precedentemente rassegnati e non precedentemente ammessi”.
3. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse dei figli, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno della tollerabilità della convivenza.
Le domande di addebito della separazione
La ricorrente ha formulato la domanda di addebito della separazione, ai sensi dell'art. 151, secondo comma, c.c., fondata anzitutto sulla relazione extraconiugale intrapresa dal marito in costanza di matrimonio e coltivata in maniera pubblica, favorendo anche la frequentazione dei figli con la nuova compagna.
6 Inoltre, la ha dedotto di essere destinataria di condotte denigratorie poste in essere dal Pt_1
il quale la accuserebbe di essere una “parassita” anche in presenza dei minori. CP_1
Il resistente ha contestato quanto allegato dalla ricorrente, evidenziando come la crisi matrimoniale si fosse manifestata e consolidata sin dall'inverno tra il 2022 ed il 2023, tanto che le parti avevano sostanzialmente raggiunto un accordo per una separazione consensuale, rispetto al quale la ricorrente ha improvvisamente revocato il consenso.
4.1 Ebbene, come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, e cioè, che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021; Cass. civ., Sez. I, 27 giugno
2006, n° 14840).
Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2001, n° 14162).
Ai fini dell'addebito della separazione, in altri termini, deve risultare che la frattura del rapporto coniugale - intesa come crisi della unione tra i coniugi - e gli eventuali gravi pregiudizi per l'educazione della LE siano riconducibili alle violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio oggetto di contestazione (obblighi di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione, di coabitazione, ecc.), quali indefettibili conseguenze della condotta trasgressiva di uno o di entrambi i coniugi.
Deve quindi emergere dagli atti la presenza di un autentico rapporto di causalità tra questo comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, fino ad allora inesistente. Solo nel caso in cui si raggiunga la prova che la inosservanza di tali obblighi sia stata la causa (esclusiva o prevalente) della frattura del rapporto, e non che questa sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa, dovrà pronunciarsi la separazione con addebito, non avendo alcuna rilevanza le condotte trasgressive successive, o comunque conseguenti, al verificarsi di una situazione di insostenibilità della convivenza in atto.
7 Nel caso di specie, nessuna delle condotte violative contestate appare - alla stregua di quanto precede - munita della necessaria efficacia dal punto di vista causale. Infatti, dall'istruttoria espletata non emergono adeguati riscontri circa l'effettiva riconducibilità della riscontrata crisi coniugale ai comportamenti infedeli tenuti dal resistente.
Peraltro, è sufficiente evidenziare come la stessa ricorrente abbia allegato che “da oltre un anno, il ha iniziato una nuova relazione con altra e diversa donna”, posto che il ricorso è CP_1 stato depositato il 17.7.2024.
Dunque, l'evento indicato come causa della crisi del vincolo coniugale è temporalmente collocabile in un momento in cui la stessa si era già da tempo consumata, tanto che le parti avevano seriamente valutato la possibilità di presentare un ricorso per la separazione consensuale.
In tal senso, risulta inequivoca la produzione documentale del il quale ha depositato copia CP_1 del ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la separazione consensuale finanche sottoscritto dalla ricorrente e collocabile in data anteriore al settembre 2023, momento in cui la ha conferito Pt_1 mandato a difensore diverso da quello originariamente nominato insieme al (cfr. doc. n. 2, 7 CP_1
e 8 di parte resistente).
Dunque, non è provato che i comportamenti dedotti dalla e riferiti al siano stati la Pt_1 CP_1 causa efficiente della crisi coniugale, dato che queste condotte sono state poste in essere quando i rapporti tra i coniugi si erano già ampiamente incrinati.
5. Domanda di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari
Si rileva che la ha formulato domanda di risarcimento del danno per violazione dei doveri Pt_1 familiari.
Il Collegio, anche al fine di vagliare la fondatezza della stessa, reputa opportuno individuarne il perimetro, ricavabile dalle conclusioni precisate: “Ai sensi dell'art. 151 co. 2 cc, accertata la responsabilità del in merito alla causa di separazione, dichiarare la stessa a lui addebitata CP_1
e disporre in via equitativa il risarcimento del danno da illecito endofamiliare”.
In altri termini, la ricorrente ha inteso far derivare dalla riferibilità causale al comportamento del non solo il venir meno della tollerabilità della convivenza, ma anche un danno da illecito CP_1 endofamiliare.
Ciò posto, il Tribunale reputa sufficiente fare richiamo alle argomentazioni sopra espresse, posto che, come emerso, le condotte contestate dalla al coniuge, individuate come causa e della Pt_1 separazione e del danno, sono state dalla stessa collocate in un momento in cui la frattura del rapporto tra i coniugi si era di fatto già realizzata.
Pertanto, si opina che le dette condotte siano prive di efficacia causale rispetto al danno, per vero, genericamente dedotto dalla stessa ricorrente e comunque non provato, atteso che all'interno
8 dell'atto introduttivo non una parola è stata spesa in relazione al danno asseritamente patito, evocato per la prima volta esclusivamente nelle conclusioni rassegnate.
Dunque, la domanda è infondata.
6. L'affidamento dei figli minori
A parere del Tribunale, allo stato, non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso dei minori.
A tal proposito, si osserva che entrambi i genitori hanno manifestato pieno e concreto interesse circa le questioni che attengono ai figli minori e mai hanno abdicato al rispettivo ruolo genitoriale.
È infatti pacifico che entrambi sono in grado di prendersi cura autonomamente dei figli, rispettivamente di dieci e di sette anni.
Inoltre, vale rilevare che entrambe le parti, nel rassegnare le conclusioni, hanno chiesto l'affido condiviso di e Pt_1 Per_3
, non si trascura quanto prospettato da entrambe le parti, ossia l'esistenza di una situazione di
[...] conflittualità, inizialmente esacerbata dalla persistenza della coabitazione, tale da incidere sulla serenità dei figli minori, e successivamente non del tutto superata in ragione delle difficoltà di comunicazione tra le parti, esasperata dalle vicende giudiziarie anche penali che hanno visto coinvolte le stesse.
A parere di questo Collegio, tuttavia, non si verte in una condizione tale da arrecare un serio pregiudizio ai minori, rispetto ai quali comunque tanto la quanto il hanno Pt_1 CP_1 pienamente esercitato le funzioni genitoriali;
dunque, non sono emersi elementi tali da giustificare la deroga al diritto alla c.d. bigenitorialità, che non appare consona al caso di specie.
6.1 Sul punto, giova porre in rilievo come nel corso del processo la abbia sporto querela nei Pt_1 confronti del poi integrata in più occasioni, lamentando: CP_1
- di essere stata destinataria di offese in presenza dei figli;
- che il resistente eserciti un potere di controllo della famiglia, soprattutto di carattere economico;
- che il ha installato in casa una videocamera a sua insaputa;
CP_1
- di non avere riferito di tali condotte nell'ambito del giudizio di separazione per timore di ritorsioni;
- di subire violenza psicologica e verbale da parte del marito;
- che, successivamente alla pronuncia dei provvedimenti provvisori, il le avrebbe CP_1 arbitrariamente impedito di trascorrere la notte con i figli (cfr. doc. depositati dalla ricorrente il
14.5.2025).
9 Da dette querele ha avuto origine un procedimento penale e, all'esito delle indagini, il P.M. ha chiesto disporsi l'archiviazione con una argomentata richiesta, di cui appare opportuno riportare i passaggi salienti:
Anche i file audio depositati dalla ricorrente sono sintomatici del clima di elevata tensione tra le parti, come detto, verosimilmente esacerbata dal protrarsi della convivenza nonostante la sua intollerabilità, in ragione dell'incertezza sulle sorti della casa familiare.
È poi opportuno evidenziare come il Tribunale non trascuri di considerare i toni certamente aspri delle conversazioni, in particolare tenuti dal nei confronti della ricorrente, alla quale, CP_1 tuttavia, egli ha contestato talune scelte relative alla gestione dei figli, ma senza mai trasmodare in condotte violente (cfr. doc. depositati l'11.9.2025 dalla ricorrente).
Pertanto, i minori vanno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori.
10 Perso
6.3 Con riferimento alla collocazione prevalente di e si osserva come sia pacifico che Pt_1 fosse il padre ad occuparsi in maniera preponderante della loro cura e gestione anche durante la convivenza, non già per il fatto che la ricorrente si sia mai sottratta ai suoi doveri in tal senso, quanto piuttosto perché quest'ultima, anche per ragioni lavorative, risultava assente anche in orario serale.
In particolare, la ricorrente ha dichiarato: “[…] Lavoro dalle 18 alle 23, ma a volte mi capita di rimanere anche più a lungo. […] Solitamente io accompagno nostro figlio a scuola, mentre nostra GL viene accompagnata dal padre. A volte vado a prenderli io e restano con me fino a quando non rientra il padre, altre volte va direttamente lui. Poi io vado a lavoro e quando rientro li trovo già a letto. Io lavoro da mercoledì a sabato, gli altri giorni sono a casa. Capita anche che la mia titolare mi chieda di andare altri giorni a lavoro. Io informo sempre prima mio marito per capire se riusciamo ad organizzarci ed eventualmente faccio questi giorni in più. Posso dire che il padre sa occuparsi dei bambini, tanto che per i giorni di cui ho detto restano con lui tutto il pomeriggio e vanno anche a letto senza che io sia a casa”.
Invece il nella comparsa di risposta, ha precisato di svolgere attività lavorativa CP_1 prevalentemente da remoto, salvi i casi in cui è impegnato in trasferte (cfr. verbale del 4.12.2024).
Nel corso del processo, la ha dedotto di avere reperito una diversa attività lavorativa, che le Pt_1 consentirebbe di prendersi prevalentemente cura dei figli e, sulla scorta di tanto, ha chiesto disporsi presso di sé la collocazione prevalente dei minori, a modifica di quanto previsto dai provvedimenti provvisori.
Ebbene, come già osservato dal giudice designato con ordinanza del 27.5.2025, la collocazione prevalente dei minori presso il padre si fonda:
- sulle valutazioni relative alla effettiva situazione di fatto, alle capacità ed alle possibilità di ciascuno dei genitori di garantire ai minori una maggiore stabilità anche rispetto a quella che era la situazione esistente al momento della disgregazione del nucleo familiare;
- sulla pacifica circostanza per cui il era ordinariamente solito occuparsi dei figli per gran CP_1 parte della settimana, tenendoli con sé nell'orario pomeridiano sino al momento in cui andavano a dormire;
Perso
- sulla prospettiva di garantire a e a nei limiti del possibile, una continuità di abitudini. Pt_1
Peraltro, come si ricava dalle deduzioni e dalle dichiarazioni delle parti, la situazione, anche nel corso del processo, è risultata sostanzialmente immutata per la ricorrente, la quale comunque è impegnata al lavoro anche nel fine settimana (“Quando devo tenere i bambini di pomeriggio, dall'uscita da scuola alle 21, faccio il turno di mattina. Le altre volte lavoro di pomeriggio, con
11 chiusura alle 20.30. Quindi alle 21 ho finito. Lavoro dal lunedì alla domenica e ho un giorno di riposo, che non è fisso”; cfr, verbale del 27.5.2025).
6.3 E ancora, è opportuno precisare che, nonostante quanto già rilevato nella citata ordinanza, la ha persistito nel chiedere la collocazione prevalente dei minori presso di sé e l'assegnazione Pt_1 della casa familiare, ancora una volta disvelando come a tale richiesta sia sotteso il proprio interesse ad ottenere una soluzione abitativa e non quello dei minori.
Tanto appare in evidente contrasto con il consolidato principio per il quale l'assegnazione della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della LE e risponde all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 33610 del 11/11/2021).
Infatti, sia nei provvedimenti provvisori sia con ordinanza del 27.5.2025 è stato evidenziato che la casa, indicata dalla ricorrente come casa familiare e ove hanno vissuto i coniugi ed i minori, non possa essere qualificata come tale.
In particolare, nei provvedimenti ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c. si legge: “Nulla deve essere disposto in ordine alla assegnazione della casa familiare, posto che il ha dedotto di avere CP_1 reperito una soluzione abitativa nuova e diversa rispetto a quella attuale (cfr. doc. n. 9 e 21 di parte resistente), in relazione alla quale, peraltro, neppure appare potersi affermare ragionevolmente che i minori abbiano maturato un legame consolidato, tanto da individuarlo come habitat prevalente;
infatti, è pacifico che il nucleo familiare si è trasferito nella attuale abitazione solo nel corso del 2022”.
Nondimeno, non può trascurarsi che il resistente ha documentato:
- di avere anche stipulato il contratto definitivo di compravendita, avente ad oggetto l'immobile in questione, per il quale era stato già stipulato un contratto preliminare di vendita prima dell'introduzione del giudizio (cfr. doc. n. 46 del resistente);
- di avere acquistato un altro e diverso immobile, nel quale attualmente vive con i figli (cfr. doc. n.
47 e n. 49 di parte resistente).
6.4 Tanto premesso, si osserva che la bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli e nella cooperazione dei medesimi, nell'osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore. Perso Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza di e Pt_1 presso la madre, si rammenta che essa deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di
12 permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la LE (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021).
Come noto, pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle
"restrizioni supplementari", ossia quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU 9.2.2017, Solarino c. Italia). Nell'interesse superiore del minore, infatti, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della LE. (Nella specie la corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado secondo cui la frequentazione tra il padre e la GL di cinque anni, affidata ad entrambi i genitori e collocata prevalentemente presso la madre, sarebbe avvenuta soltanto a fine settimana alterni, e la S.C. ha cassato la decisione osservando che la corte territoriale non aveva illustrato le ragioni che la inducevano ad escludere frequentazioni infrasettimanali tra il genitore e la bambina, sebbene avesse affermato che occorreva mantenere e semmai intensificare i rapporti della GL con il padre) (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9764 del 08/04/2019).
Nel caso di specie, la transeunte difficoltà relazionale tra la e la GL non può Pt_1 Pt_1 giustificare una compressione della facoltà sia per il genitore di esercitare il diritto di visita senza particolari restrizioni, sia per la GL di intrattenere una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con la madre. Perso Dunque, tenuto conto dell'età di e della necessità di preservare i rapporti tra madre e Pt_1 figli, anche nella prospettiva teleologica di un consolidamento di una relazione con la figura genitoriale materna, allo stato appare opportuno che, salvi migliori accordi tra le parti, compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti, la madre possa vedere e tenere con sé i figli:
- nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, due pomeriggi durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) e nel giovedì dalle ore 16 alle ore 9.30
13 del venerdì (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola del giovedì al venerdì mattina, quando la madre li accompagnerà a scuola);
- nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, un pomeriggio durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21);
- a fine settimana alternati, dalle ore 16 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) del venerdì al lunedì mattina alle ore 9.30 (in periodo scolastico la madre li accompagnerà a scuola);
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- per venti giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- i minori, poi, trascorreranno con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi.
6.5 Per completezza, si precisa che non si è ritenuto necessario ed opportuno procedere all'ascolto di , sia in ragione delle univoche emergenze dell'istruttoria svolta, sia al fine di evitare un Pt_1 ulteriore motivo di stress alla minore, di età inferiore a dodici anni e già direttamente coinvolta nella traumatica esperienza della disgregazione del nucleo familiare.
7. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali della , quest'ultima ha dichiarato: di lavorare come Pt_1 cameriera in una pizzeria;
di percepire una retribuzione netta mensile media pari a circa 850-900,00 euro;
di essere onerata del pagamento di una rata di 30,00 euro mensili per l'acquisto di un'aspirapolvere; di coabitare ancora con il resistente.
Nel corso del processo, la ricorrente ha mutato la sua situazione lavorativa, in quanto nell'aprile
2025 ha cominciato a lavorare come barista presso alle dipendenze di Dolce Segreto Srl, con sede in
Occhiobello (RO), Via Eridania 70/A (cfr. doc. depositato il 30.4.2025); tuttavia, detto contratto a tempo determinato non è stato rinnovato alla scadenza, tanto che la ricorrente ha formulato istanza per l'ottenimento della PI (cfr. doc. depositato dalla ricorrente il 16.10.2025).
Nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 2.12.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, la difesa della ha dato atto che quest'ultima ha reperito una soluzione abitativa Pt_1 stabile e idonea ad ospitare i figli, senza tuttavia documentare la circostanza.
14 Dalle C.U. depositate si ricava che la ricorrente è stata titolare di un reddito netto pari a circa: euro
6.835,47 per l'anno di imposta 2021; euro 10.704,09 per l'anno di imposta 2022; euro 9.803,21 per l'anno di imposta 2023; 10.706,76 euro per l'anno di imposta 2024.
Il ha invece dichiarato: di lavorare come responsabile service per un'impresa e di percepire CP_1 una retribuzione mensile netta, pari a circa 3.200-3.300 euro al mese, oltre alla tredicesima;
di avere in uso un'auto aziendale, per la quale gli viene trattenuta la somma di 200 euro al mese, già conteggiata nella somma netta sopra indicata;
di ricevere buoni-pasto del valore di 8 euro quando non è in visita dai clienti;
di percepire per intero l'assegno unico universale relativo ai figli, pari a
114 euro totali;
di avere risparmi per circa 8.000,00 euro;
di essere onerato del pagamento della rata di 604,00 euro relativa al mutuo per l'acquisto della casa, della rata di 236 euro per un finanziamento acceso per l'acquisto di mobili, della rata di 223,00 euro per l'acquisto di altre cose necessarie per la casa;
di pagare un canone di locazione di 550,00 euro mensili per l'immobile individuato quale nuova soluzione abitativa a seguito della separazione.
Il ha allegato di avere stipulato un contratto preliminare per la vendita dell'immobile in cui CP_1 attualmente vive con i figli e con la moglie, anche in ragione dell'accordo che era stato raggiunto tra le parti nel settembre del 2023 (Cfr. doc. n. 5 di parte resistente).
Successivamente, il resistente ha documentato:
- di avere stipulato il contratto definitivo di vendita dell'immobile (cfr. doc. n. 46 di parte resistente) per il prezzo di 220.000,00 euro;
- di avere acquistato un altro immobile sito in Occhiobello, per il prezzo di 190.000,00 euro (cfr. doc. n. 46 e n. 49 di parte resistente);
- di avere stipulato altro contratto di mutuo per l'acquisto di tale ultima abitazione, cui consegue il pagamento di una rata mensile pari a circa 650,00 euro (cfr. doc. n. 50 di parte resistente).
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate si ricava che il resistente è stato titolare di un reddito netto pari a circa: euro 50.984,00 per l'anno di imposta 2021; euro 40.769,00 per l'anno di imposta 2022; euro 43.626,00 per l'anno di imposta 2023; 48.028,00 per l'anno di imposta 2024.
Dalle buste paga depositate, si ricava che per il periodo dall'aprile al settembre 2025, il resistente ha percepito una retribuzione mensile netta di circa 3.235,00 euro.
Orbene, per quanto i dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi non siano vincolanti, in assenza di elementi univocamente contrastanti con le stesse questo Collegio reputa comunque necessario utilizzarli quale parametro di riferimento per valutare le potenzialità reddituali del ricorrente.
Quanto alle altre voci negative incidenti sul reddito (rata mutuo, prestiti e cessioni del quinto) deve ritenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che
15 hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese anche personali (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 10380 del 2012).
Ciò posto, si osserva che è notorio che la scissione del nucleo familiare riduce anche le possibilità economiche dei coniugi, poiché vengono meno quelle economie di scala, in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse, e gli altri risparmi connessi a consuetudini di vita comune.
8. Il mantenimento in favore dei figli
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Alla luce del disposto dell'art. 316 bis che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della LE. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che la si trova in età lavorativa, non risulta essere Pt_1 affetta da problemi fisici e di salute, ha manifestato di essere titolare di capacità lavorativa generica e specifica, si ritiene che sia tenuta a porre in essere un reale impegno per reperire un impiego retribuito tale da consentirle di far fronte all'assolvimento dei predetti obblighi di mantenimento.
Tutto quanto premesso, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, della ripartizione dell'assegno unico universale tra i genitori affidatari, nonché del tempo verosimilmente trascorso da ciascuno con i figli, il Tribunale ritiene equo, allo stato, porre a carico della ricorrente un assegno per il mantenimento dei figli, da corrispondersi al entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
16 pari a euro 50,00 (25,00 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT FOI e da corrispondersi con decorrenza dal mese di aprile 2025, momento dal quale è sostanzialmente cessata la coabitazione tra le parti.
Inoltre, va posto a carico della ricorrente anche l'onere delle spese straordinarie, nella misura del
30%, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
9. Il mantenimento tra i coniugi
Dunque, va esaminata la richiesta, formulata dalla avente ad oggetto l'accertamento del Pt_1 diritto a un contributo al proprio mantenimento.
Come noto, l'obiettivo della conservazione dello stesso tenore di vita va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c. (v. tra le tante sul punto Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2006, n° 9878).
Inoltre, per analizzare la domanda di mantenimento proposta dalla va premesso che per Pt_1 giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre
Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
E ancora, il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I
n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649; Cfr. Cass.
14081/2009; Cass. 29779/2008; Cass. 2937/2003; 3974/2002).
Pertanto, il giudice è chiamato a verificare il tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
ad accertare, poi, se i mezzi economici del coniuge richiedente glielo garantiscano;
17 quindi, in caso di esito negativo, ad effettuare una valutazione comparativa dei mezzi di ciascun coniuge (Cfr. Cass. 12196/2017; Cass. 5792/1997).
9.1 Nel caso di specie, è certamente sussistente una disparità reddituale tra le parti, nei termini sopra esaminati.
Inoltre, è agevolmente presumibile che la coppia, in costanza di matrimonio, avesse un agiato tenore di vita.
In tal senso, significativa è la circostanza per cui il resistente avesse acquistato l'immobile adibito a casa familiare e, ancor prima di stipulare il contratto definitivo di vendita, avesse già sottoscritto un altro contratto di locazione.
In altri termini, con riferimento al tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio, proprio la situazione patrimoniale e reddituale delle parti e, in particolare del resistente, lascia agevolmente presumere come detto tenore di vita garantisse una discreta serenità economica e finanziaria alle parti.
Si osserva che la ricorrente ha chiesto l'attribuzione di un assegno di mantenimento di 250,00 euro mensili, mentre il alla luce delle conclusioni rassegnate, ha sostanzialmente manifestato la CP_1 disponibilità a corrispondere la somma di 200,00 euro.
Dunque, tenuto conto delle dichiarazioni delle parti, di quanto riscontrabile dalle dichiarazioni dei redditi depositate, dei documenti depositati, nonché della durata del vincolo coniugale, appare congruo fissare in capo al resistente un assegno di mantenimento in favore di , Parte_1 con decorrenza dal mese di aprile 2025 (momento in cui è sostanzialmente cessata la coabitazione), nella misura di euro 250,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI.
10. Il regime delle spese
Le spese di lite vanno compensate nella misura di metà, tenuto conto dell'interesse di entrambe le parti alla pronuncia di separazione e dell'accoglimento della domanda di mantenimento ex art. 156
c.c. della , ma della sua soccombenza rispetto alle altre domande, che conduce alla condanna Pt_1 della ricorrente al pagamento della quota residua in favore del convenuto.
Le spese del giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a. che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b. che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello di valore indeterminabile, complessità bassa;
c. dell'assenza di contrasti giurisprudenziali in materia;
d. dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
18 e. degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi e come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
RIGETTA la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
Perso AFFIDA i figli minori e in via condivisa, con collocazione prevalente presso il padre Pt_1
CP_1
DISPONE che salvi migliori accordi tra le parti, compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti, possa vedere e tenere con sé i figli: Parte_1
- nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, due pomeriggi durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) e nel giovedì dalle ore 16 alle ore 9.30 del venerdì (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola del giovedì al venerdì mattina, quando la madre li accompagnerà a scuola);
- nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, un pomeriggio durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21);
- a fine settimana alternati, dalle ore 16 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) del venerdì al lunedì mattina alle ore 9.30 (in periodo scolastico la madre li accompagnerà a scuola);
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- per venti giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- i minori, poi, trascorreranno con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
DICHIARA tenuta a corrispondere, con decorrenza dalla data della domanda, Parte_1
a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1
19 Perso
e la somma di euro 50,00 (25,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo Pt_1
l'indice Istat Foi, oltre alla quota del 30% delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
DICHIARA tenuto a corrispondere, con decorrenza dal mese di aprile 2025, a CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 stessa, la somma di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat Foi;
DICHIARA compensate le spese del giudizio per la quota di metà e CONDANNA Parte_1
al pagamento in favore di della residua quota di metà, che si liquida in €
[...] CP_1
3.356,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 5.12.2025
Il Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1186/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 17.11.1980, rappresentata e difesa dall'avv. MISIANI ALESSANDRO, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ROSSINI ANNA e dall'avv. BUCCI RICCARDO, elettivamente domiciliato come in atti,
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., ha allegato di avere contratto matrimonio Parte_1
Perso con in data 26.9.2021 e che dalla loro unione sono nati , il 13.2.2015, e il CP_1 Pt_1
27.6.2017.
1 La ricorrente ha dedotto che la famiglia ha fissato la residenza familiare dapprima ad Occhiobello
(RO), Via Palladio n. 11/A e poi, dal 2022, in un altro immobile acquistato dal CP_1
La ha fornito una ricostruzione degli eventi che hanno condotto all'attuale intollerabilità Pt_1 della convivenza, determinata, secondo la sua prospettazione, principalmente dalle relazioni extraconiugali intrattenute dal resistente.
La ricorrente ha precisato che, tuttavia, persiste una situazione di coabitazione che determina una situazione di forte conflitto tra le parti, alimentata dalle condotte denigratorie tenute dal nei CP_1 suoi confronti.
Dunque, la ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate.
1.1 Nel costituirsi, il ha contestato in fatto ed in diritto quanto ex adverso allegato e CP_1 dedotto.
In particolare, il resistente ha sostenuto che nell'agosto del 2023 i coniugi avevano sottoscritto un ricorso congiunto per la separazione consensuale, rispetto al quale, nel mese di settembre 2023, la odierna ricorrente ha revocato il consenso.
Il ha contestato di avere utilizzato espressioni denigratorie nei confronti della moglie e ha CP_1 confermato che la situazione di conflitto incide sulla serenità dei figli.
Il resistente ha evidenziato che svolge un'attività lavorativa caratterizzata da flessibilità e tanto consentirebbe di individuarlo quale genitore collocatario prevalente dei figli, dei quali si è sempre occupato anche per le questioni relative alla salute, e ha contestato di imporre loro la presenza di terze persone. Ha anche allegato una situazione di forte conflittualità tra la e la GL . Pt_1 Pt_1
Dunque, il ha chiesto adottarsi i provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni CP_1 rassegnate.
1.2 Le parti hanno poi svolto rispettivamente le ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c..
Emessi i provvedimenti provvisori, la ricorrente ha formulato istanza di modifica degli stessi ex art. 473.bis.23 c.p.c., chiedendo disporsi la collocazione prevalente dei figli presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, regolamentazione del diritto di visita paterno e delle ulteriori questioni economiche.
Rigettata la predetta istanza e tenuto conto delle deduzioni delle parti, è stata disposta l'acquisizione dal Pubblico Ministero di informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate nella memoria depositata dalla in data 30.5.2025 e nei documenti Pt_1 depositati il 14.5.2025, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p..
All'udienza del 2.12.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2
2. Conclusioni delle parti
La ricorrente ha così precisato le conclusioni: “Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare la separazione dei coniugi con addebito in capo a parte resistente, autorizzandoli a vivere separatamente e così disporre:
1. i minori e si intenderanno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Pt_1 Persona_2 collocazione prevalentemente presso la dimora della madre nella casa coniugale di cui si chiede
l'assegnazione con obbligo di immediato allontanamento del e la possibilità allo stesso di CP_1 asportare dalla casa i soli effetti personali;
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che per il futuro la eserciteranno separatamente per questioni di ordinaria amministrazione, mentre tutte le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli verranno prese di comune accordo, avuto riguardo al preminente interesse dei medesimi.
3. i genitori dovranno collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. Si garantirà un equilibrato rapporto con la nonna paterna previo specialistico accertamento dello stato di capacità della stessa di essere in grado in qualunque momento di mantenere i nipoti al sicuro senza esporli ad alcun rischio.
4. Il padre potrà frequentare i figli in qualsiasi momento in cui lo riterrà, previo preventivo accordo con la madre e avuto riguardo alle primarie esigenze ed agli impegni dei minori, nonché con le seguenti modalità e sempre salvo diverso accordo tra i genitori:
5. disporre che il padre possa trascorrere e tenere con sé i figli i fine settimana in modo alternato dal venerdi alle ore 16 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) al lunedi alle ore 9:30
(in periodo scolastico il padre li accompagnerà a scuola), nonché, nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con il padre, il pomeriggio del martedi dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21); nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre, il martedi dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) ed il giovedi dalle ore 16 alle ore 9:30 del venerdi (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola del giovedi al venerdi mattina quando il padre li riaccompagnerà a scuola);
6. il padre potrà stare con i figli per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
7. il padre potrà stare con i figli nel periodo pasquale per tre giorni consecutivi, ad anni alterni, dal giovedi alla domenica di Pasqua o dal lunedi in Albis al mercoledi successivo;
8. il padre potrà stare con i figli nel periodo estivo per venti giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio o di agosto previo accordi da effettuarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di
3 contrasti sulla individuazione del detto periodo di spettanza del padre, negli anni pari prevarrà la scelta della madre, mentre negli anni dispari quella del padre.
9. Indipendentemente dalla turnazione ivi prevista, i figli potranno trascorrere con i genitori la giornata del compleanno di questi così come la festa del papà e della mamma verrà trascorsa rispettivamente con il e con la Il giorno del compleanno dei bambini si dovrà CP_1 Pt_1 consentire ad entrambi i genitori, anche in modo alternato, di festeggiare con i figli.
10. Il padre contribuirà al mantenimento ordinario di figli, corrispondendo alla madre la somma di
€ 350,00 (euro trecentocinquanta//00) per ogni figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
l'importo del contributo sarà rivalutato annualmente come per legge.
11. Il sig. verserà alla moglie la somma mensile di €250 a titolo di mantenimento. Tale CP_1 somma verrà sottoposta alle rivalutazioni annuali previste per legge.
12. La sig.ra percepirà per la quota del 100% l'assegno unico familiare. In subordine Pt_1
l'assegno verrà diviso in parti uguali
13. Il padre e la madre contribuiranno al mantenimento straordinario dei figli nella misura del
70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, con tipologia e modalità così come previste dalle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” emanate dal CNF in data 29/11/2017 che si intende integralmente richiamato.
14. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà essere effettuato dal genitore cui è stato richiesto al più tardi entro trenta giorni dall'esibizione dei giustificativi di spesa.
15. la sig.ra dichiara di non essere al corrente dell'esistenza di altri procedimenti Parte_1 aventi ad oggetto le medesime domande o domande ad esse connesse e di non essere titolare di diritti reali su beni immobili o mobili registrati né di quote sociali;
16. si chiede che la casa coniugale venga assegnata alla ricorrente ove vivrà assieme ai figli che ivi manterranno la residenza.
17. Ai sensi dell'art. 151 co. 2 cc, accertata la responsabilità del in merito alla causa di CP_1 separazione, dichiarare la stessa a lui addebitata e disporre in via equitativa il risarcimento del danno da illecito endofamiliare;
18. Adottare ogni imposizione utile alla migliore tutela dei figli quando trascorrono il proprio tempo con il padre, chiedendo di voler escludere agli stessi l'imposizione della figura dell'amante del al fine di non turbarli ulteriormente”. CP_1
La difesa della ricorrente ha poi reiterato le istanze istruttorie formulate e non ammesse.
Il resistente ha così precisato le conclusioni: “Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione dei coniugi e alle seguenti condizioni: CP_1 Parte_1
4 Perso 1- disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_1 prevalente e stabile residenza presso il padre;
2- disporre che la madre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi, secondo le seguenti modalità:
- una prima settimana, dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola (o, in periodo extrascolastico, in orario equivalente) fino al giovedì mattina, allorché li ricondurrà a scuola (o, in periodo extrascolastico, presso l'abitazione paterna in orario equivalente);
- una seconda settimana, dal martedì pomeriggio (o, in periodo extrascolastico, in orario equivalente) fino al mercoledì mattina, allorché accompagnerà i figli a scuola (o, in periodo extrascolastico, presso l'abitazione paterna in orario equivalente), nonché dal venerdì all'uscita da scuola (o, in periodo extrascolastico, in orario equivalente) fino al lunedì mattina, allorché li accompagnerà a scuola (o, in periodo extrascolastico, presso l'abitazione paterna in orario equivalente).
- per le vacanze natalizie, sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il Natale e
Capodanno;
- per le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni la domenica di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- per le vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi da concordare tra i genitori entro il
31 maggio di ciascun anno.
3- disporre che la Sig.ra entro il giorno cinque di ciascun mese, versi in favore del Sig. Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 100,00 (€ 50,00 per ciascun CP_1 figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, o quella maggiore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria di causa;
4- disporre che ciascun genitore concorra, in ragione del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e
5 scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) corsi di specializzazione;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby-sitter; 2) campi estivi.
La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso.
Con vittoria di spese e competenze, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1bis, D.M.
55/2014, oltre accessori di legge. In via istruttoria, per mero zelo difensivo, si insiste per
l'ammissione dei mezzi istruttori precedentemente rassegnati e non precedentemente ammessi”.
3. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse dei figli, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno della tollerabilità della convivenza.
Le domande di addebito della separazione
La ricorrente ha formulato la domanda di addebito della separazione, ai sensi dell'art. 151, secondo comma, c.c., fondata anzitutto sulla relazione extraconiugale intrapresa dal marito in costanza di matrimonio e coltivata in maniera pubblica, favorendo anche la frequentazione dei figli con la nuova compagna.
6 Inoltre, la ha dedotto di essere destinataria di condotte denigratorie poste in essere dal Pt_1
il quale la accuserebbe di essere una “parassita” anche in presenza dei minori. CP_1
Il resistente ha contestato quanto allegato dalla ricorrente, evidenziando come la crisi matrimoniale si fosse manifestata e consolidata sin dall'inverno tra il 2022 ed il 2023, tanto che le parti avevano sostanzialmente raggiunto un accordo per una separazione consensuale, rispetto al quale la ricorrente ha improvvisamente revocato il consenso.
4.1 Ebbene, come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, e cioè, che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021; Cass. civ., Sez. I, 27 giugno
2006, n° 14840).
Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2001, n° 14162).
Ai fini dell'addebito della separazione, in altri termini, deve risultare che la frattura del rapporto coniugale - intesa come crisi della unione tra i coniugi - e gli eventuali gravi pregiudizi per l'educazione della LE siano riconducibili alle violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio oggetto di contestazione (obblighi di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione, di coabitazione, ecc.), quali indefettibili conseguenze della condotta trasgressiva di uno o di entrambi i coniugi.
Deve quindi emergere dagli atti la presenza di un autentico rapporto di causalità tra questo comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, fino ad allora inesistente. Solo nel caso in cui si raggiunga la prova che la inosservanza di tali obblighi sia stata la causa (esclusiva o prevalente) della frattura del rapporto, e non che questa sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa, dovrà pronunciarsi la separazione con addebito, non avendo alcuna rilevanza le condotte trasgressive successive, o comunque conseguenti, al verificarsi di una situazione di insostenibilità della convivenza in atto.
7 Nel caso di specie, nessuna delle condotte violative contestate appare - alla stregua di quanto precede - munita della necessaria efficacia dal punto di vista causale. Infatti, dall'istruttoria espletata non emergono adeguati riscontri circa l'effettiva riconducibilità della riscontrata crisi coniugale ai comportamenti infedeli tenuti dal resistente.
Peraltro, è sufficiente evidenziare come la stessa ricorrente abbia allegato che “da oltre un anno, il ha iniziato una nuova relazione con altra e diversa donna”, posto che il ricorso è CP_1 stato depositato il 17.7.2024.
Dunque, l'evento indicato come causa della crisi del vincolo coniugale è temporalmente collocabile in un momento in cui la stessa si era già da tempo consumata, tanto che le parti avevano seriamente valutato la possibilità di presentare un ricorso per la separazione consensuale.
In tal senso, risulta inequivoca la produzione documentale del il quale ha depositato copia CP_1 del ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la separazione consensuale finanche sottoscritto dalla ricorrente e collocabile in data anteriore al settembre 2023, momento in cui la ha conferito Pt_1 mandato a difensore diverso da quello originariamente nominato insieme al (cfr. doc. n. 2, 7 CP_1
e 8 di parte resistente).
Dunque, non è provato che i comportamenti dedotti dalla e riferiti al siano stati la Pt_1 CP_1 causa efficiente della crisi coniugale, dato che queste condotte sono state poste in essere quando i rapporti tra i coniugi si erano già ampiamente incrinati.
5. Domanda di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari
Si rileva che la ha formulato domanda di risarcimento del danno per violazione dei doveri Pt_1 familiari.
Il Collegio, anche al fine di vagliare la fondatezza della stessa, reputa opportuno individuarne il perimetro, ricavabile dalle conclusioni precisate: “Ai sensi dell'art. 151 co. 2 cc, accertata la responsabilità del in merito alla causa di separazione, dichiarare la stessa a lui addebitata CP_1
e disporre in via equitativa il risarcimento del danno da illecito endofamiliare”.
In altri termini, la ricorrente ha inteso far derivare dalla riferibilità causale al comportamento del non solo il venir meno della tollerabilità della convivenza, ma anche un danno da illecito CP_1 endofamiliare.
Ciò posto, il Tribunale reputa sufficiente fare richiamo alle argomentazioni sopra espresse, posto che, come emerso, le condotte contestate dalla al coniuge, individuate come causa e della Pt_1 separazione e del danno, sono state dalla stessa collocate in un momento in cui la frattura del rapporto tra i coniugi si era di fatto già realizzata.
Pertanto, si opina che le dette condotte siano prive di efficacia causale rispetto al danno, per vero, genericamente dedotto dalla stessa ricorrente e comunque non provato, atteso che all'interno
8 dell'atto introduttivo non una parola è stata spesa in relazione al danno asseritamente patito, evocato per la prima volta esclusivamente nelle conclusioni rassegnate.
Dunque, la domanda è infondata.
6. L'affidamento dei figli minori
A parere del Tribunale, allo stato, non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso dei minori.
A tal proposito, si osserva che entrambi i genitori hanno manifestato pieno e concreto interesse circa le questioni che attengono ai figli minori e mai hanno abdicato al rispettivo ruolo genitoriale.
È infatti pacifico che entrambi sono in grado di prendersi cura autonomamente dei figli, rispettivamente di dieci e di sette anni.
Inoltre, vale rilevare che entrambe le parti, nel rassegnare le conclusioni, hanno chiesto l'affido condiviso di e Pt_1 Per_3
, non si trascura quanto prospettato da entrambe le parti, ossia l'esistenza di una situazione di
[...] conflittualità, inizialmente esacerbata dalla persistenza della coabitazione, tale da incidere sulla serenità dei figli minori, e successivamente non del tutto superata in ragione delle difficoltà di comunicazione tra le parti, esasperata dalle vicende giudiziarie anche penali che hanno visto coinvolte le stesse.
A parere di questo Collegio, tuttavia, non si verte in una condizione tale da arrecare un serio pregiudizio ai minori, rispetto ai quali comunque tanto la quanto il hanno Pt_1 CP_1 pienamente esercitato le funzioni genitoriali;
dunque, non sono emersi elementi tali da giustificare la deroga al diritto alla c.d. bigenitorialità, che non appare consona al caso di specie.
6.1 Sul punto, giova porre in rilievo come nel corso del processo la abbia sporto querela nei Pt_1 confronti del poi integrata in più occasioni, lamentando: CP_1
- di essere stata destinataria di offese in presenza dei figli;
- che il resistente eserciti un potere di controllo della famiglia, soprattutto di carattere economico;
- che il ha installato in casa una videocamera a sua insaputa;
CP_1
- di non avere riferito di tali condotte nell'ambito del giudizio di separazione per timore di ritorsioni;
- di subire violenza psicologica e verbale da parte del marito;
- che, successivamente alla pronuncia dei provvedimenti provvisori, il le avrebbe CP_1 arbitrariamente impedito di trascorrere la notte con i figli (cfr. doc. depositati dalla ricorrente il
14.5.2025).
9 Da dette querele ha avuto origine un procedimento penale e, all'esito delle indagini, il P.M. ha chiesto disporsi l'archiviazione con una argomentata richiesta, di cui appare opportuno riportare i passaggi salienti:
Anche i file audio depositati dalla ricorrente sono sintomatici del clima di elevata tensione tra le parti, come detto, verosimilmente esacerbata dal protrarsi della convivenza nonostante la sua intollerabilità, in ragione dell'incertezza sulle sorti della casa familiare.
È poi opportuno evidenziare come il Tribunale non trascuri di considerare i toni certamente aspri delle conversazioni, in particolare tenuti dal nei confronti della ricorrente, alla quale, CP_1 tuttavia, egli ha contestato talune scelte relative alla gestione dei figli, ma senza mai trasmodare in condotte violente (cfr. doc. depositati l'11.9.2025 dalla ricorrente).
Pertanto, i minori vanno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori.
10 Perso
6.3 Con riferimento alla collocazione prevalente di e si osserva come sia pacifico che Pt_1 fosse il padre ad occuparsi in maniera preponderante della loro cura e gestione anche durante la convivenza, non già per il fatto che la ricorrente si sia mai sottratta ai suoi doveri in tal senso, quanto piuttosto perché quest'ultima, anche per ragioni lavorative, risultava assente anche in orario serale.
In particolare, la ricorrente ha dichiarato: “[…] Lavoro dalle 18 alle 23, ma a volte mi capita di rimanere anche più a lungo. […] Solitamente io accompagno nostro figlio a scuola, mentre nostra GL viene accompagnata dal padre. A volte vado a prenderli io e restano con me fino a quando non rientra il padre, altre volte va direttamente lui. Poi io vado a lavoro e quando rientro li trovo già a letto. Io lavoro da mercoledì a sabato, gli altri giorni sono a casa. Capita anche che la mia titolare mi chieda di andare altri giorni a lavoro. Io informo sempre prima mio marito per capire se riusciamo ad organizzarci ed eventualmente faccio questi giorni in più. Posso dire che il padre sa occuparsi dei bambini, tanto che per i giorni di cui ho detto restano con lui tutto il pomeriggio e vanno anche a letto senza che io sia a casa”.
Invece il nella comparsa di risposta, ha precisato di svolgere attività lavorativa CP_1 prevalentemente da remoto, salvi i casi in cui è impegnato in trasferte (cfr. verbale del 4.12.2024).
Nel corso del processo, la ha dedotto di avere reperito una diversa attività lavorativa, che le Pt_1 consentirebbe di prendersi prevalentemente cura dei figli e, sulla scorta di tanto, ha chiesto disporsi presso di sé la collocazione prevalente dei minori, a modifica di quanto previsto dai provvedimenti provvisori.
Ebbene, come già osservato dal giudice designato con ordinanza del 27.5.2025, la collocazione prevalente dei minori presso il padre si fonda:
- sulle valutazioni relative alla effettiva situazione di fatto, alle capacità ed alle possibilità di ciascuno dei genitori di garantire ai minori una maggiore stabilità anche rispetto a quella che era la situazione esistente al momento della disgregazione del nucleo familiare;
- sulla pacifica circostanza per cui il era ordinariamente solito occuparsi dei figli per gran CP_1 parte della settimana, tenendoli con sé nell'orario pomeridiano sino al momento in cui andavano a dormire;
Perso
- sulla prospettiva di garantire a e a nei limiti del possibile, una continuità di abitudini. Pt_1
Peraltro, come si ricava dalle deduzioni e dalle dichiarazioni delle parti, la situazione, anche nel corso del processo, è risultata sostanzialmente immutata per la ricorrente, la quale comunque è impegnata al lavoro anche nel fine settimana (“Quando devo tenere i bambini di pomeriggio, dall'uscita da scuola alle 21, faccio il turno di mattina. Le altre volte lavoro di pomeriggio, con
11 chiusura alle 20.30. Quindi alle 21 ho finito. Lavoro dal lunedì alla domenica e ho un giorno di riposo, che non è fisso”; cfr, verbale del 27.5.2025).
6.3 E ancora, è opportuno precisare che, nonostante quanto già rilevato nella citata ordinanza, la ha persistito nel chiedere la collocazione prevalente dei minori presso di sé e l'assegnazione Pt_1 della casa familiare, ancora una volta disvelando come a tale richiesta sia sotteso il proprio interesse ad ottenere una soluzione abitativa e non quello dei minori.
Tanto appare in evidente contrasto con il consolidato principio per il quale l'assegnazione della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della LE e risponde all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 33610 del 11/11/2021).
Infatti, sia nei provvedimenti provvisori sia con ordinanza del 27.5.2025 è stato evidenziato che la casa, indicata dalla ricorrente come casa familiare e ove hanno vissuto i coniugi ed i minori, non possa essere qualificata come tale.
In particolare, nei provvedimenti ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c. si legge: “Nulla deve essere disposto in ordine alla assegnazione della casa familiare, posto che il ha dedotto di avere CP_1 reperito una soluzione abitativa nuova e diversa rispetto a quella attuale (cfr. doc. n. 9 e 21 di parte resistente), in relazione alla quale, peraltro, neppure appare potersi affermare ragionevolmente che i minori abbiano maturato un legame consolidato, tanto da individuarlo come habitat prevalente;
infatti, è pacifico che il nucleo familiare si è trasferito nella attuale abitazione solo nel corso del 2022”.
Nondimeno, non può trascurarsi che il resistente ha documentato:
- di avere anche stipulato il contratto definitivo di compravendita, avente ad oggetto l'immobile in questione, per il quale era stato già stipulato un contratto preliminare di vendita prima dell'introduzione del giudizio (cfr. doc. n. 46 del resistente);
- di avere acquistato un altro e diverso immobile, nel quale attualmente vive con i figli (cfr. doc. n.
47 e n. 49 di parte resistente).
6.4 Tanto premesso, si osserva che la bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli e nella cooperazione dei medesimi, nell'osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore. Perso Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza di e Pt_1 presso la madre, si rammenta che essa deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di
12 permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la LE (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021).
Come noto, pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle
"restrizioni supplementari", ossia quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU 9.2.2017, Solarino c. Italia). Nell'interesse superiore del minore, infatti, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della LE. (Nella specie la corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado secondo cui la frequentazione tra il padre e la GL di cinque anni, affidata ad entrambi i genitori e collocata prevalentemente presso la madre, sarebbe avvenuta soltanto a fine settimana alterni, e la S.C. ha cassato la decisione osservando che la corte territoriale non aveva illustrato le ragioni che la inducevano ad escludere frequentazioni infrasettimanali tra il genitore e la bambina, sebbene avesse affermato che occorreva mantenere e semmai intensificare i rapporti della GL con il padre) (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9764 del 08/04/2019).
Nel caso di specie, la transeunte difficoltà relazionale tra la e la GL non può Pt_1 Pt_1 giustificare una compressione della facoltà sia per il genitore di esercitare il diritto di visita senza particolari restrizioni, sia per la GL di intrattenere una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con la madre. Perso Dunque, tenuto conto dell'età di e della necessità di preservare i rapporti tra madre e Pt_1 figli, anche nella prospettiva teleologica di un consolidamento di una relazione con la figura genitoriale materna, allo stato appare opportuno che, salvi migliori accordi tra le parti, compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti, la madre possa vedere e tenere con sé i figli:
- nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, due pomeriggi durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) e nel giovedì dalle ore 16 alle ore 9.30
13 del venerdì (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola del giovedì al venerdì mattina, quando la madre li accompagnerà a scuola);
- nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, un pomeriggio durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21);
- a fine settimana alternati, dalle ore 16 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) del venerdì al lunedì mattina alle ore 9.30 (in periodo scolastico la madre li accompagnerà a scuola);
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- per venti giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- i minori, poi, trascorreranno con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi.
6.5 Per completezza, si precisa che non si è ritenuto necessario ed opportuno procedere all'ascolto di , sia in ragione delle univoche emergenze dell'istruttoria svolta, sia al fine di evitare un Pt_1 ulteriore motivo di stress alla minore, di età inferiore a dodici anni e già direttamente coinvolta nella traumatica esperienza della disgregazione del nucleo familiare.
7. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali della , quest'ultima ha dichiarato: di lavorare come Pt_1 cameriera in una pizzeria;
di percepire una retribuzione netta mensile media pari a circa 850-900,00 euro;
di essere onerata del pagamento di una rata di 30,00 euro mensili per l'acquisto di un'aspirapolvere; di coabitare ancora con il resistente.
Nel corso del processo, la ricorrente ha mutato la sua situazione lavorativa, in quanto nell'aprile
2025 ha cominciato a lavorare come barista presso alle dipendenze di Dolce Segreto Srl, con sede in
Occhiobello (RO), Via Eridania 70/A (cfr. doc. depositato il 30.4.2025); tuttavia, detto contratto a tempo determinato non è stato rinnovato alla scadenza, tanto che la ricorrente ha formulato istanza per l'ottenimento della PI (cfr. doc. depositato dalla ricorrente il 16.10.2025).
Nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 2.12.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, la difesa della ha dato atto che quest'ultima ha reperito una soluzione abitativa Pt_1 stabile e idonea ad ospitare i figli, senza tuttavia documentare la circostanza.
14 Dalle C.U. depositate si ricava che la ricorrente è stata titolare di un reddito netto pari a circa: euro
6.835,47 per l'anno di imposta 2021; euro 10.704,09 per l'anno di imposta 2022; euro 9.803,21 per l'anno di imposta 2023; 10.706,76 euro per l'anno di imposta 2024.
Il ha invece dichiarato: di lavorare come responsabile service per un'impresa e di percepire CP_1 una retribuzione mensile netta, pari a circa 3.200-3.300 euro al mese, oltre alla tredicesima;
di avere in uso un'auto aziendale, per la quale gli viene trattenuta la somma di 200 euro al mese, già conteggiata nella somma netta sopra indicata;
di ricevere buoni-pasto del valore di 8 euro quando non è in visita dai clienti;
di percepire per intero l'assegno unico universale relativo ai figli, pari a
114 euro totali;
di avere risparmi per circa 8.000,00 euro;
di essere onerato del pagamento della rata di 604,00 euro relativa al mutuo per l'acquisto della casa, della rata di 236 euro per un finanziamento acceso per l'acquisto di mobili, della rata di 223,00 euro per l'acquisto di altre cose necessarie per la casa;
di pagare un canone di locazione di 550,00 euro mensili per l'immobile individuato quale nuova soluzione abitativa a seguito della separazione.
Il ha allegato di avere stipulato un contratto preliminare per la vendita dell'immobile in cui CP_1 attualmente vive con i figli e con la moglie, anche in ragione dell'accordo che era stato raggiunto tra le parti nel settembre del 2023 (Cfr. doc. n. 5 di parte resistente).
Successivamente, il resistente ha documentato:
- di avere stipulato il contratto definitivo di vendita dell'immobile (cfr. doc. n. 46 di parte resistente) per il prezzo di 220.000,00 euro;
- di avere acquistato un altro immobile sito in Occhiobello, per il prezzo di 190.000,00 euro (cfr. doc. n. 46 e n. 49 di parte resistente);
- di avere stipulato altro contratto di mutuo per l'acquisto di tale ultima abitazione, cui consegue il pagamento di una rata mensile pari a circa 650,00 euro (cfr. doc. n. 50 di parte resistente).
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate si ricava che il resistente è stato titolare di un reddito netto pari a circa: euro 50.984,00 per l'anno di imposta 2021; euro 40.769,00 per l'anno di imposta 2022; euro 43.626,00 per l'anno di imposta 2023; 48.028,00 per l'anno di imposta 2024.
Dalle buste paga depositate, si ricava che per il periodo dall'aprile al settembre 2025, il resistente ha percepito una retribuzione mensile netta di circa 3.235,00 euro.
Orbene, per quanto i dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi non siano vincolanti, in assenza di elementi univocamente contrastanti con le stesse questo Collegio reputa comunque necessario utilizzarli quale parametro di riferimento per valutare le potenzialità reddituali del ricorrente.
Quanto alle altre voci negative incidenti sul reddito (rata mutuo, prestiti e cessioni del quinto) deve ritenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che
15 hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese anche personali (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 10380 del 2012).
Ciò posto, si osserva che è notorio che la scissione del nucleo familiare riduce anche le possibilità economiche dei coniugi, poiché vengono meno quelle economie di scala, in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse, e gli altri risparmi connessi a consuetudini di vita comune.
8. Il mantenimento in favore dei figli
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Alla luce del disposto dell'art. 316 bis che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della LE. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che la si trova in età lavorativa, non risulta essere Pt_1 affetta da problemi fisici e di salute, ha manifestato di essere titolare di capacità lavorativa generica e specifica, si ritiene che sia tenuta a porre in essere un reale impegno per reperire un impiego retribuito tale da consentirle di far fronte all'assolvimento dei predetti obblighi di mantenimento.
Tutto quanto premesso, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, della ripartizione dell'assegno unico universale tra i genitori affidatari, nonché del tempo verosimilmente trascorso da ciascuno con i figli, il Tribunale ritiene equo, allo stato, porre a carico della ricorrente un assegno per il mantenimento dei figli, da corrispondersi al entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
16 pari a euro 50,00 (25,00 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT FOI e da corrispondersi con decorrenza dal mese di aprile 2025, momento dal quale è sostanzialmente cessata la coabitazione tra le parti.
Inoltre, va posto a carico della ricorrente anche l'onere delle spese straordinarie, nella misura del
30%, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
9. Il mantenimento tra i coniugi
Dunque, va esaminata la richiesta, formulata dalla avente ad oggetto l'accertamento del Pt_1 diritto a un contributo al proprio mantenimento.
Come noto, l'obiettivo della conservazione dello stesso tenore di vita va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c. (v. tra le tante sul punto Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2006, n° 9878).
Inoltre, per analizzare la domanda di mantenimento proposta dalla va premesso che per Pt_1 giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre
Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
E ancora, il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I
n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649; Cfr. Cass.
14081/2009; Cass. 29779/2008; Cass. 2937/2003; 3974/2002).
Pertanto, il giudice è chiamato a verificare il tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
ad accertare, poi, se i mezzi economici del coniuge richiedente glielo garantiscano;
17 quindi, in caso di esito negativo, ad effettuare una valutazione comparativa dei mezzi di ciascun coniuge (Cfr. Cass. 12196/2017; Cass. 5792/1997).
9.1 Nel caso di specie, è certamente sussistente una disparità reddituale tra le parti, nei termini sopra esaminati.
Inoltre, è agevolmente presumibile che la coppia, in costanza di matrimonio, avesse un agiato tenore di vita.
In tal senso, significativa è la circostanza per cui il resistente avesse acquistato l'immobile adibito a casa familiare e, ancor prima di stipulare il contratto definitivo di vendita, avesse già sottoscritto un altro contratto di locazione.
In altri termini, con riferimento al tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio, proprio la situazione patrimoniale e reddituale delle parti e, in particolare del resistente, lascia agevolmente presumere come detto tenore di vita garantisse una discreta serenità economica e finanziaria alle parti.
Si osserva che la ricorrente ha chiesto l'attribuzione di un assegno di mantenimento di 250,00 euro mensili, mentre il alla luce delle conclusioni rassegnate, ha sostanzialmente manifestato la CP_1 disponibilità a corrispondere la somma di 200,00 euro.
Dunque, tenuto conto delle dichiarazioni delle parti, di quanto riscontrabile dalle dichiarazioni dei redditi depositate, dei documenti depositati, nonché della durata del vincolo coniugale, appare congruo fissare in capo al resistente un assegno di mantenimento in favore di , Parte_1 con decorrenza dal mese di aprile 2025 (momento in cui è sostanzialmente cessata la coabitazione), nella misura di euro 250,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI.
10. Il regime delle spese
Le spese di lite vanno compensate nella misura di metà, tenuto conto dell'interesse di entrambe le parti alla pronuncia di separazione e dell'accoglimento della domanda di mantenimento ex art. 156
c.c. della , ma della sua soccombenza rispetto alle altre domande, che conduce alla condanna Pt_1 della ricorrente al pagamento della quota residua in favore del convenuto.
Le spese del giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a. che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b. che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello di valore indeterminabile, complessità bassa;
c. dell'assenza di contrasti giurisprudenziali in materia;
d. dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
18 e. degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi e come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
RIGETTA la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
Perso AFFIDA i figli minori e in via condivisa, con collocazione prevalente presso il padre Pt_1
CP_1
DISPONE che salvi migliori accordi tra le parti, compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti, possa vedere e tenere con sé i figli: Parte_1
- nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, due pomeriggi durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) e nel giovedì dalle ore 16 alle ore 9.30 del venerdì (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola del giovedì al venerdì mattina, quando la madre li accompagnerà a scuola);
- nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, un pomeriggio durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21);
- a fine settimana alternati, dalle ore 16 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) del venerdì al lunedì mattina alle ore 9.30 (in periodo scolastico la madre li accompagnerà a scuola);
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- per venti giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- i minori, poi, trascorreranno con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
DICHIARA tenuta a corrispondere, con decorrenza dalla data della domanda, Parte_1
a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1
19 Perso
e la somma di euro 50,00 (25,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo Pt_1
l'indice Istat Foi, oltre alla quota del 30% delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
DICHIARA tenuto a corrispondere, con decorrenza dal mese di aprile 2025, a CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 stessa, la somma di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat Foi;
DICHIARA compensate le spese del giudizio per la quota di metà e CONDANNA Parte_1
al pagamento in favore di della residua quota di metà, che si liquida in €
[...] CP_1
3.356,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 5.12.2025
Il Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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