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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/05/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1087 /2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 331/2023 del Tribunale della Spezia resa nel procedimento R.G. 1648/2019 e pubblicata in data 11-05-2023 tra
Parte_1
(P.I. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., assistita e difesa dagli Avv.ti Emanuela Venturoli e Laura Vatteroni come da mandato in atti appellante
e
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., assistta CP_1 P.IVA_2
e difesa dagi Avv.ti Tommaso Bonamini e Alessio Strenta appellata
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza
n. 331/2023 emessa dal Tribunale della Spezia Dott.ssa Lottini Tiziana, pubblicata in data 11 maggio 2023 e non notificata, pronunciata nella causa iscritta al numero R.G.
1648/2019, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di ex art. CP_1
1337 c.c., per l'interruzione ingiustificata delle trattative per cui è causa, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante come emersi dalla espletata istruttoria, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, e per l'effetto condannare alla refusione delle somme versate dall'odierna appellante in CP_1
ottemperanza a quanto statuito dal Giudice di prime cure oltre rivalutazione ed interessi dal di del dovuto al saldo. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, anche della fase della negoziazione assistita”
*
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, 1) Respingere l'appello proposto dall'appellante, rigettando siccome infondate, in fatto e in diritto, e siccome inammissibili, tutte le domande, eccezioni, deduzioni e pretese di parte attrice in appello. 2) Condannare parte attrice, vista l'infondatezza dell'appello, al pagamento di spese diritti e onorari inerenti al presente giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1
della Spezia la per sentirla condannare al risarcimento del danno da CP_1
responsabilità precontrattuale.
Esponeva che nei primi mesi dell'anno 2018 manifestava interesse a CP_1
condurre in locazione tre unità immobiliari site in Sarzana di proprietà dell' al fine di avviare un'attività di bar e ristorazione. Parte_1
Le trattative si svolgevano per otto mesi e si articolavano attraverso consulenze di varie figure professionali, sopralluoghi, scambio di documenti ed informazioni.
Nel marzo 2018 era predisposta una bozza in cui erano indicate le condizioni pattuite dalle parti in sede di trattative ed era fissata per l'aprile seguente la data di sottoscrizione del contratto definitivo. Poco prima della stipula, rendeva CP_1
noto che la propria banca non le avrebbe concesso la fideiussione a garanzia del pagamento dei canoni e pertanto chiedeva un differimento della data prevista per la stipula del contratto.
In seguito, domandava diversi rinvii della data suddetta adducendo varie CP_1
motivazioni, fino all'ottobre 2018, quando comunicava a mezzo di messaggio telefonico la volontà di abbandonare le trattative e di non concludere il contratto: ciò avveniva la notte precedente la data fissata per la sottoscrizione del contratto stesso.
Quanto al danno, allegava di aver dovuto sostenere spese per le consulenze professionali ricevute nell'ambito delle trattative, di aver perso diverse occasioni di locare gli immobili ad altri soggetti che avevano nel frattempo manifestato interesse, e di aver dovuto – su richiesta di – liberare i locali dagli arredi aziendali CP_1
(per uso bar ristorante) rendendoli così meno appetibili agli eventuali altri contraenti.
Concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità precontrattuale di CP_1
per l'improvviso e non corretto abbandono della trattativa, nonché per la lesione
[...]
dell'affidamento posto nella conclusione del contratto.
Si costituiva contestando integralmente l'addebito ed eccependo di aver CP_1
affrontato la trattativa con correttezza. Sosteneva che la trattativa era stata caratterizzata da notevoli criticità, sia di ordine materiale per lo stato dei locali, sia di ordine amministrativo per il fatto di essersi essa fatta carico in via esclusiva delle autorizzazioni necessarie per l'avvio dell'attività. In particolare, affermava la continua comunicazione delle criticità che via via sorgevano nel corso della trattativa e, conseguentemente, della comune conoscenza delle stesse.
La causa era istruita attraverso la produzione di documenti, con l'audizione di testimoni e con l'interrogatorio formale della rappresentante legale di CP_1
Il Tribunale decideva la vertenza con la sentenza in epigrafe indicata, così statuendo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunziando, - rigetta la domanda di condanna avanzata dall'attrice, società
[...]
- condanna la società Parte_1 Parte_1
, in persona del rappresentante legale p.t., a rimborsare alla società
[...]
le spese di lite, determinate in euro 5.000, oltre spese generali al 15%, CP_1
e accessori come per legge”
Ad avviso del Tribunale non aveva provato la violazione Parte_1
del dovere di buona fede da parte di con conseguente rigetto della CP_1
domanda.
Premessa la natura aquiliana della responsabilità precontrattuale, ripercorreva le fasi della trattativa come risultate dall'istruttoria orale espletata e concludeva per la sussistenza della buona fede in capo ad In particolare, dava rilievo alla CP_1
circostanza che i lavori ipotizzati dai rappresentanti di avevano una CP_1
peculiare finalità, ulteriore alla predisposizione di un normale esercizio di bar, volendosi creare un lounge bar con particolari caratteristiche ambientali. Tale circostanza era nota ai rappresentanti di così come era Parte_1
noto il fatto che per tale finalità avrebbe dovuto sostenere spese ingenti, CP_1
unitamente ai correlati oneri amministrativi.
Per tali ragioni il Tribunale riteneva esente da censure la scelta di abbandonare le trattative a causa della consapevolezza via via assunta dalla circa la non CP_1
convenienza dell'affare, negando anche rilievo al mezzo con cui tale scelta era comunicata alla controparte (messaggio telefonico poche ore prima dell'appuntamento fissato per la stipula del contratto).
Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo di appello lamentava l'omessa considerazione del contenuto confessorio dell'interrogatorio formale della legale rappresentante di CP_1
che aveva ammesso l'esistenza di trattative tra le parti.
Sosteneva poi che le deposizioni dei testimoni non fossero state adeguatamente valutate.
In particolare, si doleva della non corretta valutazione delle deposizioni dei testi avv.
Antonio PA, Testimone_1 Testimone_2 Ciò attribuiva alla vicenda un peso diverso perché la vicenda così ricostruita dal
Giudice di prime cure perdeva di concretezza.
La ricostruzione delle dichiarazioni dei testimoni unite, sintetizzate, parzialmente riportate, attribuiva alle stesse un peso e soprattutto un significato diverso rispetto a quello che realmente avevano, se esaminate correttamente e nel giusto contesto.
Laddove opportunamente valutate, le dichiarazioni testimoniali avrebbero portato alla conclusione che le trattive tra le parti in causa erano in corso e si erano protratte per ben 8 mesi.
Sosteneva, poi, non esserle opponibile il fatto che l'appellata intendesse effettuare lavori di particolare onerosità, considerato che i locali erano già pronti per le attività di bar o ristorante.
Con il secondo motivo di appello lamentava l'illogicità del percorso motivazionale della sentenza di primo grado che dapprima escludeva che vi fosse stata interruzione delle trattative e violazione della buona fede, per poi sostanzialmente giungere alla conclusione che le trattative si erano effettivamente interrotte.
Denunciava inoltre l'erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto l'appellante onerata della prova del fatto che sapeva – sin dall'inizio delle trattative CP_1
– di non avere le risorse per far fronte agli impegni.
Anche se sapeva di non avere la disponibilità economica per affittare i CP_1
tre fondi, non era onere dell'attrice dimostrarlo. Non può essere onere di una parte reperire informazioni circa la capacità patrimoniale dell'altra, né informarsi circa i rapporti patrimoniali che i soggetti hanno con gli Istituti di Credito, durante le trattive.
Il Giudice dunque imponeva, ingiustificatamente, in capo all'attrice una prova diabolica.
Infine, il primo giudice riteneva non sussistere la rottura ingiustificata delle trattative da parte di Il Giudice così precisava in sentenza: “…appare irrilevante la CP_1
circostanza che le trattive siano state interrotte con un messaggio telefonico di testo, atteso che tale condotta, al più potrebbe essere considerata spia di mala creanza…”. L'appellante osservava che se non si fosse sentita contrattualmente CP_1
impegnata con la , non avrebbe inviato a mezzanotte una Parte_1
comunicazione nella quale dichiarava di abbandonare la trattativa.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le domande risarcitorie disattese in primo grado.
Si costituiva contestando integralmente l'avversario appello e CP_1
chiedendone il rigetto, con la conferma della gravata sentenza.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte all'udienza del 15/4/2025 e veniva quindi trattenuta in decisione.
Il primo ed il secondo motivo di appello si trattano congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi;
essi non sono fondati.
Va premesso che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità la culpa in contrahendo è di natura extracontrattuale;
essa trova dunque fondamento nella violazione del generale principio del neminem laedere: la condotta scorretta durante le trattative è ritenuta illecita e lesiva degli interessi, giuridicamente protetti, dell'altra parte (cfr. Cass. n. 24738 del 2019; Cass., S.U., n. 9645 del 2001).
Anche il Regolamento Roma II qualifica come extracontrattuali le obbligazioni derivanti dalla violazione dei doveri di condotta in fase di trattativa (art. 12).
Ne discende che perché il danneggiante sia obbligato a risarcire il pregiudizio dallo stesso cagionato al danneggiato debbono concorrere i seguenti presupposti, che il danneggiato deve provare: il fatto;
l'illiceità del fatto;
l'imputabilità del fatto al danneggiante;
il dolo o la colpa del danneggiante;
il nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso;
il danno.
Pertanto, incombe su chi agisce in giudizio l'onere della prova che il recesso dalle trattative abbia esulato dai limiti della buona fede e della correttezza. Tanto premesso, l'appellante sostiene che durante l'interrogatorio formale la signora legale rappresentante di “ammetteva Controparte_2 CP_1
l'esistenza della trattativa e dunque confessava”, ciò dovendosi desumere dalla risposta data dall'interrogata al capitolo di prova n. 1 delle domande poste dal giudice all'udienza del 31.03.2022.
La risposta a quel capitolo, come peraltro esattamente rilevato dal Tribunale della
Spezia nella sentenza impugnata, così riferisce: “No, mio figlio” – ovverosia il signor
– “mi ha parlato di questo fondo e di una trattativa, però il fondo era messo Per_1
malissimo e mi disse che guardava come risolvere il problema”.
Appare evidente che da tale risposta non discende alcuna confessione, come del resto ritenuto dalla sentenza di primo grado, essendosi la limitata a riferire di aver CP_2
saputo dell'immobile e di una trattativa dal figlio, il quale però le aveva riferito che il bene era messo malissimo e che cercava di risolvere il problema.
In ogni caso, si osserva che l'esistenza di una trattativa condotta da non CP_1
è mai stata messa in dubbio dall'appellato.
L'appellante ritiene poi che non sia stata correttamente riportata la testimonianza dell'avv. Antonio PA.
Osserva la Corte che tale deposizione conferma con chiarezza come fosse emerso durante le trattative che “il locale non era in buone condizioni”.
Il teste avv. PA, che si occupava della questione come legale di il Persona_2
quale era creditore della società che in precedenza operava all'interno dell'immobile ed era intenzionato a dar vita ad una società con (figlio della signora CP_3
, infatti, ha affermato come “uno dei problemi del contratto era il fatto che CP_2
volesse sapere quanto il risanamento poteva venire a costare”. Va rilevato che CP_3
nel grado pregresso sono stati prodotti preventivi formulati da tecnici che quantificavano in una somma molto ingente il risanamento dell'immobile (doc. 2 convenuto, fascicolo di primo grado).
La deposizione del teste PA, dunque, prova che, durante le trattative, la società stava valutando l'importo dei lavori necessari per adibire l'immobile CP_1 all'attività da realizzare concretamente nel medesimo e che tale circostanza era nota alla controparte.
Infatti, il PA riferiva di un incontro nello studio dell'avv.to Venturoli (che assisteva l'attrice) nel quale si era parlato dei lavori da svolgere.
Il teste PA, rispondendo alle domande della convenuta, ha così risposto:
1) Vero che l'immobile, sito in Piazza San Giorgio a Sarzana, nell'arco del 2018, necessitava di lavori di ristrutturazione e adeguamento, tali da renderlo idoneo all'esercizio di attività di bar/pub/ristorante, emersi durante tutto il corso delle trattative? ADR: Sì, mi ricordo di aver visto che il locale non era in buone condizioni;
ho già risposto in merito all'accesso di cui abbiamo parlato prima;
2) Vero che i predetti lavori e/o opere erano necessari anche ai fini della occorrente autorizzazione sanitaria all'esercizio delle attività menzionate al
Capitolo n. 1? : ADR Presumo di sì; l'immobile oltre al bar aveva un locale a un piano parzialmente seminterrato, con dei divani, in cattiva condizione;
3) Vero che la necessità di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma, anche ai fini urbanistici e sanitari, dell'immobile, era nota a
[...]
”? Parte_1
ADR: la necessità era visibile;
4) Vero che gli aspetti igienico sanitari e urbanistici, riferiti all'immobile, erano ancora oggetto di trattative tra le parti nei mesi di agosto e ottobre 2018? ADR: Di ottobre non so nulla, come ho già detto;
m ricordo che in precedenza uno dei problemi del contratto era il fatto che volesse sapere quanto il risanamento poteva venire a costare;
in CP_3
quell'ottica, ricordo che la titolare dell' era disposta a venire incontro ad Parte_1
facendo decorrere l'obbligo di pagamento del canone da una data successiva CP_3
all'inizio della locazione;
5) Vero che l'asserito incontro del 10.10.2018 era stato proposto soltanto da
“ ”? ADR: Nulla Parte_1
so”. La deposizione del teste PA appare particolarmente attendibile, poiché egli è privo di interesse (anche di fatto) a qualsiasi ricostruzione della vicenda;
inoltre, ha riferito i fatti dettagliatamente, arricchendoli di particolari che ricordava, distinguendo i fatti che ricordava da quelli che, stante il decorso del tempo, non riusciva a rammentare (come le date esatte degli incontri, o i nomi di tutte le persone presenti ai medesimi).
Quanto dichiarato dal PA trova conferma nella deposizione del teste di parte attrice figlio dell'amministratrice di , Testimone_2 Parte_1 [...]
che ha dichiarato che voleva cambiare l'imprinting Parte_1 Per_1
dell'immobile.
Il PA ha inoltre affermato che l'appellante voleva che fosse rilasciata una fideiussione a garanzia degli obblighi nascenti dal contratto di locazione e anche tale circostanza ha trovato conferma nella deposizione del Pt_1
Gli altri testimoni escussi ( di cui sopra si è fatto cenno, e Per_2 Testimone_3
quest'ultima moglie di ) hanno confermato come
[...] CP_3
l'attività che intendeva esercitare nel bene immobile oggetto di locazione CP_1
necessitasse della preventiva esecuzione di opere di ristrutturazione e adeguamento, anche igienico-sanitarie, di costo rilevante e che di ciò l'appellante era a conoscenza.
Ciò esclude che abbia travalicato i limiti della buona fede e della CP_1
correttezza nello svolgimento delle trattative, atteso che era a Parte_1
conoscenza della ragione che aveva spinto a trattare, quella cioè di poter CP_1
svolgere nei locali l'attività di bar/pub/ristorante, con tutte le necessarie autorizzazioni amministrative, che l'immobile proposto in locazione non aveva, e che comunque era necessità di di poter verificare, anche al fine, eventualmente, di porvi rimedio, CP_1
accollandosi il relativo costo.
E' stato inoltre provato che il costo per rendere adeguato l'immobile era di importo tale da sconsigliare qualsiasi operatore del settore, dotato di normale diligenza, dal concludere il contratto. Di ciò era stata informata l'appellante e le trattative si sono concluse in modo conseguente allo stato di fatto dell'immobile, attesa l'inidoneità del bene proposto in locazione a perseguire lo scopo proposto e noto ai negoziatori.
Infine, è stato provato che la trattativa, al momento della sua interruzione, era ancora in discussione, anche a causa della necessità di verifiche circa la fideiussione di cui doveva dotarsi su richiesta dell'appellante, al fine di poter perfezionare CP_1
la locazione.
Anche la deposizione degli altri testimoni indicati dall'appellante ( e Pt_1 Tes_1
è stata correttamente riportata dal Tribunale.
Il teste così rispondeva alle domande del giudice: Testimone_1
“ho avuto rapporti professionali con affittando loro immobili”. Parte_1
Sul capitolo 12): ”Vero che nel periodo ricompreso tra gennaio 2018 e settembre 2018 riceveva contatti e proposte da parte di Aziende locali facenti parte del settore
Bar/Ristorazione volte a condurre in locazione i locali oggetto di causa ?” ADR:
Ricordo che ricevevo richieste di visionare i locali;
non portavo i richiedenti a vedere i locali perché la signora aveva detto che li aveva già affittati;
Pt_1
13) Vero che in considerazione degli impegni assunti con Parte_1
rifiutava tutte le proposte” ADR: Ho già risposto, mi diceva che era CP_1
impegnata;
14) “Vero che riusciva ad affittare l'immobile in data Parte_1
1.11.2019?” ADR: Ho visto in seguito che era stato affittato, non so esattamente quando e non me sono occupato io”.
Dunque il teste nulla ha riferito in merito allo svolgimento delle trattative tra Tes_1
le parti.
Il teste di parte attrice figlio dell'amministratrice di Testimone_2
, , così riferiva: Parte_1 Parte_1
3) “Vero che il 21 febbraio 2018 il sig. , eseguiva un successivo CP_3
sopralluogo nei predetti locali con i suoi tecnici di fiducia: un architetto, un elettricista ed un idraulico alla presenza della sig.ra e del di lei figlio Parte_1 [...] ” ADR: Mi ricordo che una mattina si fece tale sopralluogo con i vari Testimone_2
tecnici che portò ; a domanda della difesa risponde che Per_1 CP_1 Per_1
aveva una scarpa tennis bianca, una maglietta e un paio di jeans ed era abbronzato;
11)” Vero che con SMS inviato all'Avv. E. Venturoli nella notte del 9 ottobre 2018 mandava a monte la trattativa (doc.3)?”: è vero, me lo ha detto mia madre;
CP_1
12)”Vero che nel periodo ricompreso tra gennaio 2018 e settembre 2018 riceveva contatti e proposte da parte di Aziende locali facenti parte del settore Bar/ Ristorazione volte a condurre in locazione i locali oggetto di causa?”: ADR: Ricordo che io personalmente fui contattato da varie attività, tra i quali e erano i CP_4 CP_5
più interessati (quasi ogni due settimane); il fondo era in vista e molto richiesto;
13)” Vero che in considerazione degli impegni assunti con Parte_1
rifiutava tutte le proposte” ADR: Sì, è vero, venivano rifiutate;
erano CP_1
proprio proposte, perché addirittura taluni volevano offrire una caparra;
il motivo del rifiuto era legato alla circostanza che voleva locare tre fondi commerciali e CP_3 Per_1
si diceva certo di poter procedere;
[...]
14) “Vero che riusciva ad affittare l'immobile in data Parte_1
1.11.2019?” ADR: Non ricordo la data esatta, ma in quel periodo.
Sui capitoli a prova contraria
1) Vero che l'immobile, sito in Piazza San Giorgio a Sarzana, nell'arco del 2018, necessitava di lavori di ristrutturazione e adeguamento, tali da renderlo idoneo all'esercizio di attività di bar/pub/ristorante, emersi durante tutto il corso delle trattative?: ADR: è stato a voler cambiare completamente l'imprinting che Per_1
era stato dato al locale;
l'immobile e l'arredamento potevano essere usati per attivare una attività uguale a quella precedente;
2) Vero che i predetti lavori e/o opere erano necessari anche ai fini della occorrente autorizzazione sanitaria all'esercizio delle attività menzionate al Capitolo n. 1? : ADR:
Non ne sono a conoscenza, ma non credo, visto che in precedenza c'era un'altra analoga attività; 3) Vero che la necessità di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma, anche ai fini urbanistici e sanitari, dell'immobile, era nota a
[...]
”? Parte_1
ADR: No, non è vero;
preciso che ad oggi il fondo è affittato ad una attività analoga
(cocktail bar) e non è stato necessario nessun adeguamento;
hanno fatto i lavori che intendevano, senza alcun problema;
ricordo che ci disse che non era Per_1
interessati agli arredi presenti (il bancone e la macchina per il ghiaccio), tanto che ce ne disfacemmo;
4) Vero che gli aspetti igienico sanitari e urbanistici, riferiti all'immobile, erano ancora oggetto di trattative tra le parti nei mesi di agosto e ottobre 2018? ADR: C'erano trattative, ma non riguardavano tali aspetti;
aspettavamo solo la fideiussione;
5) Vero che l'asserito incontro del 10.10.2018 era stato proposto soltanto da
“ ”? ADR: Non Parte_1
ricordo la data, ricordo solo che noi cercavamo di stringere i tempi e volevamo una fideiussione”.
Anche la deposizione del teste che si è riportata per intero, è stata Pt_1
correttamente sintetizzata dal Tribunale.
Pur essendo il teste figlio dell'amministratrice della società appellante ( Parte_1
), e quindi portatore di un interesse (di fatto) all'esito favorevole per l'attrice della
[...]
causa, ha comunque riconosciuto che voleva cambiare l'imprinting del locale Per_1
e che vi era la necessità di una fideiussione.
Non è vero quindi che il Tribunale abbia riportato le testimonianze in maniera disorganica, come affermato dall'appellante.
Quanto alla doglianza dell'appellante concernente il fatto che gli immobili andavano bene così come erano, la Corte osserva che il sig. voleva cambiare la tipologia Per_1
di attività svolta nei locali in questione, sicchè appare irrilevante che gli stessi potessero essere adibiti all'esercizio di un normale bar;
in ogni caso, quanto dichiarato sul punto dal teste è in contrasto con la ricostruzione operata dai testi PA e Pt_1 Per_2
di cui si è dato conto. Quanto all'invio del messaggio la notte prima della data fissata per la stipula del contratto, basti dire che era onere dell'appellante dimostrare che siffatto messaggio era l'epilogo di una condotta scorretta, già intrattenuta a monte. Onere, all'evidenza, non adempiuto.
Infine, con riferimento alla doglianza concernente la prova dell'incapacità dell'appellato di far fronte agli oneri economici per la ristrutturazione dell'immobile, si rileva che è sufficiente la constatazione, a fronte delle risultanze processuali, della correttezza del comportamento dell'appellato che, avvedutosi della non convenienza dell'affare, non lo portava a compimento.
Pertanto, è stato provato che stava valutando l'importo dei lavori CP_1
necessari per adibire l'immobile oggetto di trattativa all'attività che intendeva intraprendere, anche ricorrendo all'ausilio di tecnici, e che ciò era noto alla controparte;
che era emerso che i lavori da eseguire erano assai onerosi;
che una delle questioni oggetto di trattativa ancora aperte era quella relativa alla fideiussione richiesta dalla società appellante.
A fronte di ciò, incombeva sull'attrice la prova che le trattative non erano state condotte in buona fede dall'appellata.
Tale prova, tuttavia, non è stata raggiunta.
Per le ragioni che precedono l'appello deve essere respinto.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. d.m.
10.3.2014, n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello da euro 5.201 a euro 26.000.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado del giudizio in favore dell'appellata che liquida in euro 5.809,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene integralmente respinto.
Genova, 6 maggio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello BRUNO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1087 /2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 331/2023 del Tribunale della Spezia resa nel procedimento R.G. 1648/2019 e pubblicata in data 11-05-2023 tra
Parte_1
(P.I. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., assistita e difesa dagli Avv.ti Emanuela Venturoli e Laura Vatteroni come da mandato in atti appellante
e
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., assistta CP_1 P.IVA_2
e difesa dagi Avv.ti Tommaso Bonamini e Alessio Strenta appellata
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza
n. 331/2023 emessa dal Tribunale della Spezia Dott.ssa Lottini Tiziana, pubblicata in data 11 maggio 2023 e non notificata, pronunciata nella causa iscritta al numero R.G.
1648/2019, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di ex art. CP_1
1337 c.c., per l'interruzione ingiustificata delle trattative per cui è causa, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante come emersi dalla espletata istruttoria, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, e per l'effetto condannare alla refusione delle somme versate dall'odierna appellante in CP_1
ottemperanza a quanto statuito dal Giudice di prime cure oltre rivalutazione ed interessi dal di del dovuto al saldo. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, anche della fase della negoziazione assistita”
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Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, 1) Respingere l'appello proposto dall'appellante, rigettando siccome infondate, in fatto e in diritto, e siccome inammissibili, tutte le domande, eccezioni, deduzioni e pretese di parte attrice in appello. 2) Condannare parte attrice, vista l'infondatezza dell'appello, al pagamento di spese diritti e onorari inerenti al presente giudizio”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1
della Spezia la per sentirla condannare al risarcimento del danno da CP_1
responsabilità precontrattuale.
Esponeva che nei primi mesi dell'anno 2018 manifestava interesse a CP_1
condurre in locazione tre unità immobiliari site in Sarzana di proprietà dell' al fine di avviare un'attività di bar e ristorazione. Parte_1
Le trattative si svolgevano per otto mesi e si articolavano attraverso consulenze di varie figure professionali, sopralluoghi, scambio di documenti ed informazioni.
Nel marzo 2018 era predisposta una bozza in cui erano indicate le condizioni pattuite dalle parti in sede di trattative ed era fissata per l'aprile seguente la data di sottoscrizione del contratto definitivo. Poco prima della stipula, rendeva CP_1
noto che la propria banca non le avrebbe concesso la fideiussione a garanzia del pagamento dei canoni e pertanto chiedeva un differimento della data prevista per la stipula del contratto.
In seguito, domandava diversi rinvii della data suddetta adducendo varie CP_1
motivazioni, fino all'ottobre 2018, quando comunicava a mezzo di messaggio telefonico la volontà di abbandonare le trattative e di non concludere il contratto: ciò avveniva la notte precedente la data fissata per la sottoscrizione del contratto stesso.
Quanto al danno, allegava di aver dovuto sostenere spese per le consulenze professionali ricevute nell'ambito delle trattative, di aver perso diverse occasioni di locare gli immobili ad altri soggetti che avevano nel frattempo manifestato interesse, e di aver dovuto – su richiesta di – liberare i locali dagli arredi aziendali CP_1
(per uso bar ristorante) rendendoli così meno appetibili agli eventuali altri contraenti.
Concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità precontrattuale di CP_1
per l'improvviso e non corretto abbandono della trattativa, nonché per la lesione
[...]
dell'affidamento posto nella conclusione del contratto.
Si costituiva contestando integralmente l'addebito ed eccependo di aver CP_1
affrontato la trattativa con correttezza. Sosteneva che la trattativa era stata caratterizzata da notevoli criticità, sia di ordine materiale per lo stato dei locali, sia di ordine amministrativo per il fatto di essersi essa fatta carico in via esclusiva delle autorizzazioni necessarie per l'avvio dell'attività. In particolare, affermava la continua comunicazione delle criticità che via via sorgevano nel corso della trattativa e, conseguentemente, della comune conoscenza delle stesse.
La causa era istruita attraverso la produzione di documenti, con l'audizione di testimoni e con l'interrogatorio formale della rappresentante legale di CP_1
Il Tribunale decideva la vertenza con la sentenza in epigrafe indicata, così statuendo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunziando, - rigetta la domanda di condanna avanzata dall'attrice, società
[...]
- condanna la società Parte_1 Parte_1
, in persona del rappresentante legale p.t., a rimborsare alla società
[...]
le spese di lite, determinate in euro 5.000, oltre spese generali al 15%, CP_1
e accessori come per legge”
Ad avviso del Tribunale non aveva provato la violazione Parte_1
del dovere di buona fede da parte di con conseguente rigetto della CP_1
domanda.
Premessa la natura aquiliana della responsabilità precontrattuale, ripercorreva le fasi della trattativa come risultate dall'istruttoria orale espletata e concludeva per la sussistenza della buona fede in capo ad In particolare, dava rilievo alla CP_1
circostanza che i lavori ipotizzati dai rappresentanti di avevano una CP_1
peculiare finalità, ulteriore alla predisposizione di un normale esercizio di bar, volendosi creare un lounge bar con particolari caratteristiche ambientali. Tale circostanza era nota ai rappresentanti di così come era Parte_1
noto il fatto che per tale finalità avrebbe dovuto sostenere spese ingenti, CP_1
unitamente ai correlati oneri amministrativi.
Per tali ragioni il Tribunale riteneva esente da censure la scelta di abbandonare le trattative a causa della consapevolezza via via assunta dalla circa la non CP_1
convenienza dell'affare, negando anche rilievo al mezzo con cui tale scelta era comunicata alla controparte (messaggio telefonico poche ore prima dell'appuntamento fissato per la stipula del contratto).
Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo di appello lamentava l'omessa considerazione del contenuto confessorio dell'interrogatorio formale della legale rappresentante di CP_1
che aveva ammesso l'esistenza di trattative tra le parti.
Sosteneva poi che le deposizioni dei testimoni non fossero state adeguatamente valutate.
In particolare, si doleva della non corretta valutazione delle deposizioni dei testi avv.
Antonio PA, Testimone_1 Testimone_2 Ciò attribuiva alla vicenda un peso diverso perché la vicenda così ricostruita dal
Giudice di prime cure perdeva di concretezza.
La ricostruzione delle dichiarazioni dei testimoni unite, sintetizzate, parzialmente riportate, attribuiva alle stesse un peso e soprattutto un significato diverso rispetto a quello che realmente avevano, se esaminate correttamente e nel giusto contesto.
Laddove opportunamente valutate, le dichiarazioni testimoniali avrebbero portato alla conclusione che le trattive tra le parti in causa erano in corso e si erano protratte per ben 8 mesi.
Sosteneva, poi, non esserle opponibile il fatto che l'appellata intendesse effettuare lavori di particolare onerosità, considerato che i locali erano già pronti per le attività di bar o ristorante.
Con il secondo motivo di appello lamentava l'illogicità del percorso motivazionale della sentenza di primo grado che dapprima escludeva che vi fosse stata interruzione delle trattative e violazione della buona fede, per poi sostanzialmente giungere alla conclusione che le trattative si erano effettivamente interrotte.
Denunciava inoltre l'erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto l'appellante onerata della prova del fatto che sapeva – sin dall'inizio delle trattative CP_1
– di non avere le risorse per far fronte agli impegni.
Anche se sapeva di non avere la disponibilità economica per affittare i CP_1
tre fondi, non era onere dell'attrice dimostrarlo. Non può essere onere di una parte reperire informazioni circa la capacità patrimoniale dell'altra, né informarsi circa i rapporti patrimoniali che i soggetti hanno con gli Istituti di Credito, durante le trattive.
Il Giudice dunque imponeva, ingiustificatamente, in capo all'attrice una prova diabolica.
Infine, il primo giudice riteneva non sussistere la rottura ingiustificata delle trattative da parte di Il Giudice così precisava in sentenza: “…appare irrilevante la CP_1
circostanza che le trattive siano state interrotte con un messaggio telefonico di testo, atteso che tale condotta, al più potrebbe essere considerata spia di mala creanza…”. L'appellante osservava che se non si fosse sentita contrattualmente CP_1
impegnata con la , non avrebbe inviato a mezzanotte una Parte_1
comunicazione nella quale dichiarava di abbandonare la trattativa.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le domande risarcitorie disattese in primo grado.
Si costituiva contestando integralmente l'avversario appello e CP_1
chiedendone il rigetto, con la conferma della gravata sentenza.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte all'udienza del 15/4/2025 e veniva quindi trattenuta in decisione.
Il primo ed il secondo motivo di appello si trattano congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi;
essi non sono fondati.
Va premesso che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità la culpa in contrahendo è di natura extracontrattuale;
essa trova dunque fondamento nella violazione del generale principio del neminem laedere: la condotta scorretta durante le trattative è ritenuta illecita e lesiva degli interessi, giuridicamente protetti, dell'altra parte (cfr. Cass. n. 24738 del 2019; Cass., S.U., n. 9645 del 2001).
Anche il Regolamento Roma II qualifica come extracontrattuali le obbligazioni derivanti dalla violazione dei doveri di condotta in fase di trattativa (art. 12).
Ne discende che perché il danneggiante sia obbligato a risarcire il pregiudizio dallo stesso cagionato al danneggiato debbono concorrere i seguenti presupposti, che il danneggiato deve provare: il fatto;
l'illiceità del fatto;
l'imputabilità del fatto al danneggiante;
il dolo o la colpa del danneggiante;
il nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso;
il danno.
Pertanto, incombe su chi agisce in giudizio l'onere della prova che il recesso dalle trattative abbia esulato dai limiti della buona fede e della correttezza. Tanto premesso, l'appellante sostiene che durante l'interrogatorio formale la signora legale rappresentante di “ammetteva Controparte_2 CP_1
l'esistenza della trattativa e dunque confessava”, ciò dovendosi desumere dalla risposta data dall'interrogata al capitolo di prova n. 1 delle domande poste dal giudice all'udienza del 31.03.2022.
La risposta a quel capitolo, come peraltro esattamente rilevato dal Tribunale della
Spezia nella sentenza impugnata, così riferisce: “No, mio figlio” – ovverosia il signor
– “mi ha parlato di questo fondo e di una trattativa, però il fondo era messo Per_1
malissimo e mi disse che guardava come risolvere il problema”.
Appare evidente che da tale risposta non discende alcuna confessione, come del resto ritenuto dalla sentenza di primo grado, essendosi la limitata a riferire di aver CP_2
saputo dell'immobile e di una trattativa dal figlio, il quale però le aveva riferito che il bene era messo malissimo e che cercava di risolvere il problema.
In ogni caso, si osserva che l'esistenza di una trattativa condotta da non CP_1
è mai stata messa in dubbio dall'appellato.
L'appellante ritiene poi che non sia stata correttamente riportata la testimonianza dell'avv. Antonio PA.
Osserva la Corte che tale deposizione conferma con chiarezza come fosse emerso durante le trattative che “il locale non era in buone condizioni”.
Il teste avv. PA, che si occupava della questione come legale di il Persona_2
quale era creditore della società che in precedenza operava all'interno dell'immobile ed era intenzionato a dar vita ad una società con (figlio della signora CP_3
, infatti, ha affermato come “uno dei problemi del contratto era il fatto che CP_2
volesse sapere quanto il risanamento poteva venire a costare”. Va rilevato che CP_3
nel grado pregresso sono stati prodotti preventivi formulati da tecnici che quantificavano in una somma molto ingente il risanamento dell'immobile (doc. 2 convenuto, fascicolo di primo grado).
La deposizione del teste PA, dunque, prova che, durante le trattative, la società stava valutando l'importo dei lavori necessari per adibire l'immobile CP_1 all'attività da realizzare concretamente nel medesimo e che tale circostanza era nota alla controparte.
Infatti, il PA riferiva di un incontro nello studio dell'avv.to Venturoli (che assisteva l'attrice) nel quale si era parlato dei lavori da svolgere.
Il teste PA, rispondendo alle domande della convenuta, ha così risposto:
1) Vero che l'immobile, sito in Piazza San Giorgio a Sarzana, nell'arco del 2018, necessitava di lavori di ristrutturazione e adeguamento, tali da renderlo idoneo all'esercizio di attività di bar/pub/ristorante, emersi durante tutto il corso delle trattative? ADR: Sì, mi ricordo di aver visto che il locale non era in buone condizioni;
ho già risposto in merito all'accesso di cui abbiamo parlato prima;
2) Vero che i predetti lavori e/o opere erano necessari anche ai fini della occorrente autorizzazione sanitaria all'esercizio delle attività menzionate al
Capitolo n. 1? : ADR Presumo di sì; l'immobile oltre al bar aveva un locale a un piano parzialmente seminterrato, con dei divani, in cattiva condizione;
3) Vero che la necessità di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma, anche ai fini urbanistici e sanitari, dell'immobile, era nota a
[...]
”? Parte_1
ADR: la necessità era visibile;
4) Vero che gli aspetti igienico sanitari e urbanistici, riferiti all'immobile, erano ancora oggetto di trattative tra le parti nei mesi di agosto e ottobre 2018? ADR: Di ottobre non so nulla, come ho già detto;
m ricordo che in precedenza uno dei problemi del contratto era il fatto che volesse sapere quanto il risanamento poteva venire a costare;
in CP_3
quell'ottica, ricordo che la titolare dell' era disposta a venire incontro ad Parte_1
facendo decorrere l'obbligo di pagamento del canone da una data successiva CP_3
all'inizio della locazione;
5) Vero che l'asserito incontro del 10.10.2018 era stato proposto soltanto da
“ ”? ADR: Nulla Parte_1
so”. La deposizione del teste PA appare particolarmente attendibile, poiché egli è privo di interesse (anche di fatto) a qualsiasi ricostruzione della vicenda;
inoltre, ha riferito i fatti dettagliatamente, arricchendoli di particolari che ricordava, distinguendo i fatti che ricordava da quelli che, stante il decorso del tempo, non riusciva a rammentare (come le date esatte degli incontri, o i nomi di tutte le persone presenti ai medesimi).
Quanto dichiarato dal PA trova conferma nella deposizione del teste di parte attrice figlio dell'amministratrice di , Testimone_2 Parte_1 [...]
che ha dichiarato che voleva cambiare l'imprinting Parte_1 Per_1
dell'immobile.
Il PA ha inoltre affermato che l'appellante voleva che fosse rilasciata una fideiussione a garanzia degli obblighi nascenti dal contratto di locazione e anche tale circostanza ha trovato conferma nella deposizione del Pt_1
Gli altri testimoni escussi ( di cui sopra si è fatto cenno, e Per_2 Testimone_3
quest'ultima moglie di ) hanno confermato come
[...] CP_3
l'attività che intendeva esercitare nel bene immobile oggetto di locazione CP_1
necessitasse della preventiva esecuzione di opere di ristrutturazione e adeguamento, anche igienico-sanitarie, di costo rilevante e che di ciò l'appellante era a conoscenza.
Ciò esclude che abbia travalicato i limiti della buona fede e della CP_1
correttezza nello svolgimento delle trattative, atteso che era a Parte_1
conoscenza della ragione che aveva spinto a trattare, quella cioè di poter CP_1
svolgere nei locali l'attività di bar/pub/ristorante, con tutte le necessarie autorizzazioni amministrative, che l'immobile proposto in locazione non aveva, e che comunque era necessità di di poter verificare, anche al fine, eventualmente, di porvi rimedio, CP_1
accollandosi il relativo costo.
E' stato inoltre provato che il costo per rendere adeguato l'immobile era di importo tale da sconsigliare qualsiasi operatore del settore, dotato di normale diligenza, dal concludere il contratto. Di ciò era stata informata l'appellante e le trattative si sono concluse in modo conseguente allo stato di fatto dell'immobile, attesa l'inidoneità del bene proposto in locazione a perseguire lo scopo proposto e noto ai negoziatori.
Infine, è stato provato che la trattativa, al momento della sua interruzione, era ancora in discussione, anche a causa della necessità di verifiche circa la fideiussione di cui doveva dotarsi su richiesta dell'appellante, al fine di poter perfezionare CP_1
la locazione.
Anche la deposizione degli altri testimoni indicati dall'appellante ( e Pt_1 Tes_1
è stata correttamente riportata dal Tribunale.
Il teste così rispondeva alle domande del giudice: Testimone_1
“ho avuto rapporti professionali con affittando loro immobili”. Parte_1
Sul capitolo 12): ”Vero che nel periodo ricompreso tra gennaio 2018 e settembre 2018 riceveva contatti e proposte da parte di Aziende locali facenti parte del settore
Bar/Ristorazione volte a condurre in locazione i locali oggetto di causa ?” ADR:
Ricordo che ricevevo richieste di visionare i locali;
non portavo i richiedenti a vedere i locali perché la signora aveva detto che li aveva già affittati;
Pt_1
13) Vero che in considerazione degli impegni assunti con Parte_1
rifiutava tutte le proposte” ADR: Ho già risposto, mi diceva che era CP_1
impegnata;
14) “Vero che riusciva ad affittare l'immobile in data Parte_1
1.11.2019?” ADR: Ho visto in seguito che era stato affittato, non so esattamente quando e non me sono occupato io”.
Dunque il teste nulla ha riferito in merito allo svolgimento delle trattative tra Tes_1
le parti.
Il teste di parte attrice figlio dell'amministratrice di Testimone_2
, , così riferiva: Parte_1 Parte_1
3) “Vero che il 21 febbraio 2018 il sig. , eseguiva un successivo CP_3
sopralluogo nei predetti locali con i suoi tecnici di fiducia: un architetto, un elettricista ed un idraulico alla presenza della sig.ra e del di lei figlio Parte_1 [...] ” ADR: Mi ricordo che una mattina si fece tale sopralluogo con i vari Testimone_2
tecnici che portò ; a domanda della difesa risponde che Per_1 CP_1 Per_1
aveva una scarpa tennis bianca, una maglietta e un paio di jeans ed era abbronzato;
11)” Vero che con SMS inviato all'Avv. E. Venturoli nella notte del 9 ottobre 2018 mandava a monte la trattativa (doc.3)?”: è vero, me lo ha detto mia madre;
CP_1
12)”Vero che nel periodo ricompreso tra gennaio 2018 e settembre 2018 riceveva contatti e proposte da parte di Aziende locali facenti parte del settore Bar/ Ristorazione volte a condurre in locazione i locali oggetto di causa?”: ADR: Ricordo che io personalmente fui contattato da varie attività, tra i quali e erano i CP_4 CP_5
più interessati (quasi ogni due settimane); il fondo era in vista e molto richiesto;
13)” Vero che in considerazione degli impegni assunti con Parte_1
rifiutava tutte le proposte” ADR: Sì, è vero, venivano rifiutate;
erano CP_1
proprio proposte, perché addirittura taluni volevano offrire una caparra;
il motivo del rifiuto era legato alla circostanza che voleva locare tre fondi commerciali e CP_3 Per_1
si diceva certo di poter procedere;
[...]
14) “Vero che riusciva ad affittare l'immobile in data Parte_1
1.11.2019?” ADR: Non ricordo la data esatta, ma in quel periodo.
Sui capitoli a prova contraria
1) Vero che l'immobile, sito in Piazza San Giorgio a Sarzana, nell'arco del 2018, necessitava di lavori di ristrutturazione e adeguamento, tali da renderlo idoneo all'esercizio di attività di bar/pub/ristorante, emersi durante tutto il corso delle trattative?: ADR: è stato a voler cambiare completamente l'imprinting che Per_1
era stato dato al locale;
l'immobile e l'arredamento potevano essere usati per attivare una attività uguale a quella precedente;
2) Vero che i predetti lavori e/o opere erano necessari anche ai fini della occorrente autorizzazione sanitaria all'esercizio delle attività menzionate al Capitolo n. 1? : ADR:
Non ne sono a conoscenza, ma non credo, visto che in precedenza c'era un'altra analoga attività; 3) Vero che la necessità di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma, anche ai fini urbanistici e sanitari, dell'immobile, era nota a
[...]
”? Parte_1
ADR: No, non è vero;
preciso che ad oggi il fondo è affittato ad una attività analoga
(cocktail bar) e non è stato necessario nessun adeguamento;
hanno fatto i lavori che intendevano, senza alcun problema;
ricordo che ci disse che non era Per_1
interessati agli arredi presenti (il bancone e la macchina per il ghiaccio), tanto che ce ne disfacemmo;
4) Vero che gli aspetti igienico sanitari e urbanistici, riferiti all'immobile, erano ancora oggetto di trattative tra le parti nei mesi di agosto e ottobre 2018? ADR: C'erano trattative, ma non riguardavano tali aspetti;
aspettavamo solo la fideiussione;
5) Vero che l'asserito incontro del 10.10.2018 era stato proposto soltanto da
“ ”? ADR: Non Parte_1
ricordo la data, ricordo solo che noi cercavamo di stringere i tempi e volevamo una fideiussione”.
Anche la deposizione del teste che si è riportata per intero, è stata Pt_1
correttamente sintetizzata dal Tribunale.
Pur essendo il teste figlio dell'amministratrice della società appellante ( Parte_1
), e quindi portatore di un interesse (di fatto) all'esito favorevole per l'attrice della
[...]
causa, ha comunque riconosciuto che voleva cambiare l'imprinting del locale Per_1
e che vi era la necessità di una fideiussione.
Non è vero quindi che il Tribunale abbia riportato le testimonianze in maniera disorganica, come affermato dall'appellante.
Quanto alla doglianza dell'appellante concernente il fatto che gli immobili andavano bene così come erano, la Corte osserva che il sig. voleva cambiare la tipologia Per_1
di attività svolta nei locali in questione, sicchè appare irrilevante che gli stessi potessero essere adibiti all'esercizio di un normale bar;
in ogni caso, quanto dichiarato sul punto dal teste è in contrasto con la ricostruzione operata dai testi PA e Pt_1 Per_2
di cui si è dato conto. Quanto all'invio del messaggio la notte prima della data fissata per la stipula del contratto, basti dire che era onere dell'appellante dimostrare che siffatto messaggio era l'epilogo di una condotta scorretta, già intrattenuta a monte. Onere, all'evidenza, non adempiuto.
Infine, con riferimento alla doglianza concernente la prova dell'incapacità dell'appellato di far fronte agli oneri economici per la ristrutturazione dell'immobile, si rileva che è sufficiente la constatazione, a fronte delle risultanze processuali, della correttezza del comportamento dell'appellato che, avvedutosi della non convenienza dell'affare, non lo portava a compimento.
Pertanto, è stato provato che stava valutando l'importo dei lavori CP_1
necessari per adibire l'immobile oggetto di trattativa all'attività che intendeva intraprendere, anche ricorrendo all'ausilio di tecnici, e che ciò era noto alla controparte;
che era emerso che i lavori da eseguire erano assai onerosi;
che una delle questioni oggetto di trattativa ancora aperte era quella relativa alla fideiussione richiesta dalla società appellante.
A fronte di ciò, incombeva sull'attrice la prova che le trattative non erano state condotte in buona fede dall'appellata.
Tale prova, tuttavia, non è stata raggiunta.
Per le ragioni che precedono l'appello deve essere respinto.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. d.m.
10.3.2014, n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello da euro 5.201 a euro 26.000.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado del giudizio in favore dell'appellata che liquida in euro 5.809,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene integralmente respinto.
Genova, 6 maggio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello BRUNO