Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 28/08/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00778/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00687/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 687 del 2023, proposto da:
GI AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Filoia, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Firenze Lungarno Amerigo Vespucci 18 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio fisico presso l’Avvocatura Distrettuale dell’INPS in Milano Via M. e G. Savarè 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 22 settembre 2023 e depositato in pari data, il ricorrente espone di essere stato dipendente del Ministero della Difesa, cessato dal servizio a domanda con almeno 55 anni e età e 35 anni di servizio utile.
2. Ciò nonostante l’INPS, nel computo del calcolo del TFS, aveva omesso di calcolare i sei scatti biennali ai sensi dell’art. 6 bis. D. L. 387 del 1987.
La diffida trasmessa all’Istituto era rimasta senza esito nonostante dalla normativa applicabile emergesse con chiarezza che il diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali sussistesse anche per chi era stato collocato in quiescenza a domanda a condizione di aver compiuto 55 anni e 35 anni di servizio.
Sulla questione era anche intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n.1231 del 2019 in senso favorevole alla tesi di parte ricorrente.
3. L’INPS si è costituito in giudizio rilevando l’infondatezza del ricorso. In subordine, riteneva che dovesse configurarsi l’intervenuta decadenza del diritto vantato dal ricorrente.
Chiedeva, pertanto, che il ricorso fosse dichiarato nullo e/o inammissibile e comunque rigettato.
4. Parte ricorrente in data 3 novembre 2023 depositava documenti.
In vista dell’udienza pubblica del 21 maggio 2025, depositava memoria nonché istanza di riunione con altro analogo ricorso chiamato alla stessa udienza.
5. All’udienza del 21 maggio 2025 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
L’istanza di riunione
6. In via preliminare va scrutinata l’istanza di riunione del presente ricorso ad altro analogo avanzata dal ricorrente.
Il Collegio ritiene che la stessa vada respinta.
A questo proposito, può osservarsi come il potere di riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., sia espressione di una facoltà ampiamente discrezionale del giudice (cfr. ex multis C. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2024 n. 4008).
Nel caso di specie, pur a fronte di una connessione oggettiva, manca invece una analoga connessione soggettiva che è solo parziale.
In ogni caso, non si ravvisa l’utilità della riunione, atteso che le ragioni di economia processuale, normalmente sottese a tale istituto, possono essere soddisfatte ampiamente anche senza ricorrere all’istituto previsto dall’art. 70 c.p.a. che, nel caso di specie, non porterebbe alcuna particolare utilità.
7. Passando al merito del ricorso questo è fondato e deve essere accolto.
Oggetto del ricorso
8. Oggetto del ricorso è la domanda di accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, computando nella base di calcolo della stessa i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis D.L. 387 del 1987 conv. con modificazione in L. 20 novembre 1987 n. 472.
In altri termini, l’oggetto dell’odierno giudizio attiene al regime di attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare.
Il ricorrente afferma di averne diritto in quanto dipendente del Ministero della Difesa cessato dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Tale presupposto di fatto non è stato oggetto di contestazione ed è del tutto pacifico.
Il merito
9. Come già rilevato, il ricorso deve essere accolto alla luce dei principi già affermati da questo Tribunale in recenti decisioni pronunciate su casi analoghi a quello qui in esame, uniformandosi all’indirizzo del tutto prevalente e ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR SC, Sez. II, sentenze 27 febbraio 2025 n. 151, 3 febbraio 2025, n. 72, 31 ottobre 2024, n. 877; 23 ottobre 2024, n. 830; Sez. I, sentenze 23 luglio 2024, n. 655; 27 maggio 2024, n. 464; 7 maggio 2024, n. 389; 6 maggio 2024 n. 382).
10. Vengono in rilievo le seguenti disposizioni:
- l'art. 6-bis D.L. 387/1987 (convertito con legge n. 472/1987), così come modificato dall'art. 21 Legge n. 232/1990, che - per quanto d'interesse - prevede: " 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio [...] 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile [...] ";
- l'art. 1, co. 15-bis, del D.L. n. 379/1987 (convertito con modificazioni in Legge n. 468/1987), così come modificato dall'art. 11, co. 1 Legge n. 231/1990, che stabilisce: " 15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 ";
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997, che - per quanto d'interesse - prevede: " 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9- bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15- bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito "
- l'art. 1911 codice ordinamento militare. (come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20), che prevede: " 1. In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. 2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076, comma 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione". 3. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ";
- l'art. 2268, co. 1 lett. 872) cod. ord. mil., che prevede: " 1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni: [...] 872) legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10 ".
10. In virtù delle disposizioni sopra indicate, la prevalente giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide (in senso contrario, tuttavia, ex multis T.A.R. Valle d’Aosta, 16 febbraio 2022, n. 14; T.A.R. Reggio Calabria, 28 marzo 2022, n. 223; T.R.G.A. Trento, 1° luglio 2021, n. 114) è giunta al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 6-bis D.L. 387/1987 a tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia, di ordinamento civile e militare (T.A.R. Roma, sez. V, 5 settembre 2022, n. 11398, T.A.R. Milano, sez. IV, 15 aprile 2022, n. 866, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 22 marzo 2022, n. 158, T.A.R. Catania, sez. III, 15 marzo 2022, n. 765; CGARS, 19 agosto 2022, n. 926; Consiglio di Stato , sez. II , 15 maggio 2023 , n. 4844; Consiglio di Stato , sez. II , 18 aprile 2023 , n. 3914; Consiglio di Stato, sez. II , 18 aprile 2023 , n. 3913; Consiglio di Stato , sez. II , 23 marzo 2023 , n. 2985 e da ultimo Consiglio di Stato , sez. II , 11 aprile 2024, n. 3317) con argomentazioni che possono essere così sintetizzate:
a) l'art. 4 del D.Lgs. 165/1997, che assoggetta ad un regime oneroso il beneficio degli scatti di anzianità per il personale posto in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è pertanto inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio;
b) il beneficio dell'attribuzione di sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio è disciplinato dall'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, modificato da ultimo dall'art. 21 comma 1 della Legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza;
c) l'abrogazione dell'art. 11 della Legge n. 231/1990, per effetto dell'art. 2268 comma 1 n. 872 cod. ord. mil., non comporta la reviviscenza dell'art. 1 comma 15-bis del D.L. n. 379/1987 nella sua formulazione previgente, poiché - per consolidato principio - l'abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme che erano state a loro volta precedentemente abrogate, salvo espressa indicazione in tal senso da parte del Legislatore. Non può dunque ritenersi in vigore la norma (art. 1 comma 15-bis del D.L. n. 379/1987) che limita l'applicazione del beneficio degli scatti di anzianità ai fini del calcolo del TFS ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. Nella stessa prospettiva, acquista piena coerenza il disposto dell'art. 1911 co. 3 cod. ord. mil, a tenore del quale l'art. 6-bis D.L. n. 387/1987 " continua ad applicarsi " alle forze di polizia a ordinamento militare;
d) quanto all'ambito di applicazione soggettivo dell'istituto, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 121 del 1981, oltre alla Polizia di Stato, sono forze di polizia, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
11. In ordine all’eccezione sollevata dall’I.N.P.S. in via subordinata nel caso di eventuale fondatezza della domanda, va detto che, al contrario, nessuna conseguenza decadenziale può farsi derivare dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis, comma 2, secondo periodo, che prevede che “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
Per la giurisprudenza prevalente l’ambiguità della disposizione osta alla chiarezza ed alla perspicuità dei presupposti determinanti la decadenza (Consiglio di Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 gennaio 2022, n. 193).
In ogni caso, la norma fa testuale riferimento ai presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio de quo (ergo, alle categorie di personale cui esso è destinato), piuttosto che alle relative condizioni procedimentali: ciò in quanto il rinvio alle “ condizioni ”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico.
12. Alla luce delle sopra indicate considerazioni il ricorso deve essere accolto.
13. Per l’effetto, il Tribunale accerta il diritto dell’odierno ricorrente a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987 e condanna l'I.N.P.S. a provvedere alla rideterminazione, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata: a tal fine è del tutto irrilevante, attenendo ai rapporti interni tra l’Ente previdenziale e l’Amministrazione di precedente appartenenza dei dipendenti, che quest’ultima, nel formare la documentazione relativa alla posizione pensionistica degli stessi, non abbia espressamente riconosciuto il beneficio al ricorrente, ad egli direttamente dovuto in forza della citata disposizione di legge.
14. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario e con rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’INPS –Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre oneri accessori se previsti dalla legge e rimborso del contributo unificato, il tutto da distrarsi a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Laura Marchio', Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marchio' | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO