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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8299/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Vitale;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 30/05/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 29 giugno 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 11959/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento della cecità totale o, in subordine, della cecità parziale fin dalla data di presentazione della domanda. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u., nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per la cecità totale o parziale, in quanto “la valutazione sottesa al giudizio espresso dalla dott.ssa è risultata lacunosa e Per_1
1 superficiale, in aperto contrasto con la documentazione versata in atti e con l'anamnesi raccolta”
(cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria del 28 giugno 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza e in considerazione delle patologie della ricorrente, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in oculistica (cfr. ordinanza del 12 luglio 2024).
Ciò detto l'opposizione va parzialmente accolta perché se entrambi gli esperti hanno negato la sussistenza di una condizione di cecità totale, il secondo esperto (specializzato in oculistica) ha riconosciuto alla lo status di cieco parziale a decorrere dal 10 marzo Pt_1
2022 (cfr. le due relazioni).
Le conclusioni del secondo c.t.u., invero, meritano di essere preferite non soltanto per la già evidenziata specializzazione in oculistica della dott.ssa ma anche per Per_2
l'accuratezza della disamina compiuta da quest'ultima (cfr. relazione depositata il 29 novembre 2024: “pur non potendo quantificare soggettivamente il grado di acutezza visiva, si può comunque affermare che le condizioni cliniche oftalmologiche sono tali da aver determinato una grave riduzione dell'acuità visiva, quantificabile in un residuo visivo pari a 1/100. Il danno anatomo – funzionale dell'occhio destro è documentato e validato sia dalla documentazione di parte ricorrente che dell' Il danno funzionale dell'occhio sinistro è oggetto di controversia, in CP_1 particolare sulla tempistica in cui si sia verificato. Per poter definire la decorrenza della condizione di deficit visivo dell'occhio sinistro occorre analizzare la documentazione versata. In particolare, l'unico documento che quantifica l'acuità visiva dell'occhio sinistro è quello della OT CI, redatto nel marzo 2022. La collega descrive in occhio sinistro un visus residuo pari a 3/50. Tale notazione dell'acuità visiva non viene normalmente utilizzata nel sistema italiano ed europeo, il che la rende di difficile comprensione. Esistono tuttavia delle tabelle di conversione fra le varie scale che quantificano l'acuità visiva (Snellen, EDTRS, LogMar, decimi). Effettuando la conversione dei 3/50, misurazione espressa nella scala di Snellen, si ottiene che questo equivale a 1,22 nella scala LogMar, e a 1/20 nella scala decimale. Ne deriva che il visus pari a 1/20 è già documentato in data 10 marzo 2022.” Pertanto, “considerato che a norma di legge si definiscono ciechi parziali “coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento”, la OR , stante quanto sopra, deve essere considerata Parte_1 cieco civile parziale”).
2 Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va parzialmente accolto e, per l'effetto, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per Parte_1 il riconoscimento dello status di cieco parziale a decorrere dal 10 marzo 2022, mentre non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della cecità totale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore della ricorrente giusta dichiarazione Parte_1 ex art. 93 c.p.c.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di cieco parziale a decorrere dal 10 marzo 2022, mentre non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della cecità totale;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Angelo Vitale, nella qualità di CP_1 procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle spese di lite di Parte_1 quest'ultima, che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 30/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8299/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Vitale;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 30/05/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 29 giugno 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 11959/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento della cecità totale o, in subordine, della cecità parziale fin dalla data di presentazione della domanda. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u., nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per la cecità totale o parziale, in quanto “la valutazione sottesa al giudizio espresso dalla dott.ssa è risultata lacunosa e Per_1
1 superficiale, in aperto contrasto con la documentazione versata in atti e con l'anamnesi raccolta”
(cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria del 28 giugno 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza e in considerazione delle patologie della ricorrente, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in oculistica (cfr. ordinanza del 12 luglio 2024).
Ciò detto l'opposizione va parzialmente accolta perché se entrambi gli esperti hanno negato la sussistenza di una condizione di cecità totale, il secondo esperto (specializzato in oculistica) ha riconosciuto alla lo status di cieco parziale a decorrere dal 10 marzo Pt_1
2022 (cfr. le due relazioni).
Le conclusioni del secondo c.t.u., invero, meritano di essere preferite non soltanto per la già evidenziata specializzazione in oculistica della dott.ssa ma anche per Per_2
l'accuratezza della disamina compiuta da quest'ultima (cfr. relazione depositata il 29 novembre 2024: “pur non potendo quantificare soggettivamente il grado di acutezza visiva, si può comunque affermare che le condizioni cliniche oftalmologiche sono tali da aver determinato una grave riduzione dell'acuità visiva, quantificabile in un residuo visivo pari a 1/100. Il danno anatomo – funzionale dell'occhio destro è documentato e validato sia dalla documentazione di parte ricorrente che dell' Il danno funzionale dell'occhio sinistro è oggetto di controversia, in CP_1 particolare sulla tempistica in cui si sia verificato. Per poter definire la decorrenza della condizione di deficit visivo dell'occhio sinistro occorre analizzare la documentazione versata. In particolare, l'unico documento che quantifica l'acuità visiva dell'occhio sinistro è quello della OT CI, redatto nel marzo 2022. La collega descrive in occhio sinistro un visus residuo pari a 3/50. Tale notazione dell'acuità visiva non viene normalmente utilizzata nel sistema italiano ed europeo, il che la rende di difficile comprensione. Esistono tuttavia delle tabelle di conversione fra le varie scale che quantificano l'acuità visiva (Snellen, EDTRS, LogMar, decimi). Effettuando la conversione dei 3/50, misurazione espressa nella scala di Snellen, si ottiene che questo equivale a 1,22 nella scala LogMar, e a 1/20 nella scala decimale. Ne deriva che il visus pari a 1/20 è già documentato in data 10 marzo 2022.” Pertanto, “considerato che a norma di legge si definiscono ciechi parziali “coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento”, la OR , stante quanto sopra, deve essere considerata Parte_1 cieco civile parziale”).
2 Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va parzialmente accolto e, per l'effetto, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per Parte_1 il riconoscimento dello status di cieco parziale a decorrere dal 10 marzo 2022, mentre non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della cecità totale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore della ricorrente giusta dichiarazione Parte_1 ex art. 93 c.p.c.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di cieco parziale a decorrere dal 10 marzo 2022, mentre non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della cecità totale;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Angelo Vitale, nella qualità di CP_1 procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle spese di lite di Parte_1 quest'ultima, che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 30/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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