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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5934 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Udienza del 21/11/14
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 2483/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 21.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2483/2022 R.G ad oggetto: lesione personale
T R A
, nata ad [...] il [...], e residente in Parte_1
RA (NA), alla via P. Cirillo, 6 - c. f. , C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Graziano, con il quale elettivamente domicilia nel di lui studio legale in Palma Campania (NA), alla via Nuova Nola, 215; appellante C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la Parte_2 carica in Piazzolla di Nola (NA) alla Via Castellammare n. 152 (P. IVA ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv.to Teresa Nuzzo C.F. con C.F._2 studio in Santa Maria a Vico (CE), Via Macello n.74 (fax:0823/808697 - indirizzo di posta certificata: ; Email_1
1 appellata in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Occhiuto e Alessandro Vecchione, con i quali elettivamente domiciliata in Napoli, alla Galleria Vanvitelli, 26 (fax 081287799 – pec – Email_2
; Email_3
appellata
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 998/2022 del Tribunale ordinario di Nola, prima sezione civile, pubblicata il 10.05.2022 e notificata il 12.05.2022;
CONCLUSIONI
- per l'appellante “L'avv. Salvatore Graziano, procuratore e Parte_1 difensore della parte attorea - odierna appellante si riporta Parte_1 interamente all'atto di citazione in appello e conclude per l'accoglimento integrale dell'appello e delle conclusione tutte in esso formulate, che ivi si richiamano e si hanno per integralmente trascritte e precisate in via definitiva anche nei confronti della
come terzo chiamato in causa a titolo di garanzia dalla Controparte_2 parte convenuta - odierna appellata Controparte_3
e contesta punto per pu fese e conclusioni delle controparti
[...] appellate negli atti di costituzione e risposta in giudizio, perché infondate sia in fatto sia in diritto alla luce dell'istruttoria documentale, orale e tecnica di causa. Chiede, infine, pronunciarsi sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Riproponendo le difese già svolte osserva quanto appresso in evidenza. Evidenzia l'inesigibilità della condotta alternativa da parte della danneggiata, atteso che la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. esiste indipendentemente da ogni valutazione in merito alla condotta dell'utente nell'uso della cosa in custodia. Nel caso di specie, la situazione di pericolo percepita dalla solo l'accesso ai Parte_1 bagni era oggettivamente inevitabile, non potendo l ro che uscire con attenzione dal bagno con il pavimento interamente bagnato, come ha effettivamente fatto, non risultando agli atti informazione probatoria contraria”.
- per l'appellata “L'avv. Teresa Nuzzo, procuratore e difensore Parte_2 dell'appellata ta a tutte le eccezioni e difese formulate nella Parte_2 comparsa di atto di appello, opponendosi sin da ora a tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto. L'Avv. Nuzzo insiste in via preliminare sulla eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello non essendo incorso un alcun errore il Giudice di Prime Cure. All'uopo, si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta. In particolare, nel merito, in via principale Voglia l'Adito Giudice rigettare l'atto di appello avanzato dall'odierna appellante e confermare la sentenza n. 998/2022 del Tribunale di Nola, I Sez. Civ., emessa in data 10/05/2022 per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta del sottoscritto difensore;
in via gradata dichiararsi la -, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., tenuta a garantire e mantenere indenne, per quanto di ragione, la
2 comparente da ogni responsabilità e/o esborso;
sempre in via gradata e nella denegata ipotesi in cui venga accolta la domanda dell'appellante, dichiararsi la corresponsabilità delle parti in causa con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio;
condannare, altresì, l'appellante al pagamento dei diritti delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Altresì chiede decidersi la causa con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”.
Per l'appellata : “…, insiste sulle seguenti conclusioni: Controparte_1
Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Napoli: − rigettare l'appello proposto dalla sig.ra siccome inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per Parte_1 tutti i mparsa di costituzione e risposta, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
− stante la palese infondatezza dell'appello, condannare la sig.ra alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi Pt_1 compreso il 15% per rimborso spese generali;
− in via del tutto subordinata, nella denegata e, allo stato, non credibile ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, rigettare la domanda di garanzia spiegata dalla per le ragioni Parte_2 esposte in comparsa, con condanna di detta società al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”. Svolgimento del processo Primo grado
Con atto ritualmente notificato, adiva innanzi al Tribunale di Parte_1
Nola, la in persona dell'amministratore in carica e legale Parte_2 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di titolare del locale “Bloomà” in Piazzolla di Nola - Comune di Nola (NA), al fine di sentirla condannare all'integrale risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, in suo favore, subiti in conseguenza della caduta, avvenuta la notte del 25 dicembre 2013, alle ore 04,30, nell'ambiente bagno del citato locale a causa del pavimento bagnato non visibile, non segnalato e non protetto nell'evenienza sinistrosa, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1. Dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva della nella causazione Parte_2 dell'evento-danno connesso all'anomalia e/o insidia in l . Condannare la
in persona dell'amministratore in carica e legale rappresentante pro Parte_2 egrale risarcimento dei danni tutti a persona, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenza diretta ed immediata dell'illecito in rilievo, mediante il pagamento in favore della della somma di euro 148.405,28, Parte_1
(centoquarantottomilaquattrocentoecinque/28), così distinta: euro 80.842,60, a titolo di integrale risarcimento dei danni non patrimoniali di tipo biologico [I.P. (pregiudizio estetico) + I.T.T. + , di natura morale soggettivo o subiettivo e di tipo CP_4 esistenziale, giusta Tabella Tribunale di Milano, 2014), euro 64.685,39, a titolo di integrale risarcimento del danno patrimoniale futuro da lucro cessante (danno CP_ reddituale parziale futuro per da giusta criterio della capitalizzazione della CP_5 rendita ex tabelle R.D. n. 140 e, ecie, della quota di reddito corrispondente alla diminuzione della capacità lavorativa specifica (c.d. criterio della Incapacità Lavorativa Specifica o criterio di liquidazione del Danno Lavorativo in astratto), avendo a base di calcolo nella determinazione del “danno lavorativo”, il reddito figurativo del triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, ed, infine, in euro 2.966,00, a titolo
3 di risarcimento di danno patrimoniale emergente (spese documentate e spese generiche non rigorosamente documentate), ovvero, nella diversa maggiore o minore misura che il Tribunale riterrà dovuta e secondo giustizia, oltre il risarcimento di ogni altro ulteriore e diverso pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale in rapporto di causalità all'illecito in rilievo;
al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, a far data dall'accaduto all'effettivo soddisfo;
3 - Vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. - Sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”.
Iscritta la causa al Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi del Tribunale Ordinario di Nola con n. 7316/2014 R.G., si costituiva in giudizio, la Parte_2
a mezzo i suoi procuratori e difensori Avv. Teresa Nuzzo e Avv. Maria
[...]
EL ES, impugnando integralmente l'assunto nell'atto introduttivo, chiedendone il rigetto, eccependo la nullità della domanda per assoluta indeterminatezza della editio actionis e la sua manifesta infondatezza in fatto e di diritto e chiedeva la chiamata in causa a titolo di garanzia della
[...]
come assicuratore, all'epoca dei fatti per cui è causa, della Controparte_2 per i rischi da responsabilità civile, al fine di essere mantenuta Parte_2 indenne dalla terza chiamata in garanzia, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, da ogni responsabilità e/o esborso, giusta polizza offerta in comunicazione. Il Giudice autorizzava, rinviando per tale incombenza all'udienza del 20.10.2015.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato in causa a titolo di garanzia,
impugnando e contestando la domanda attrice Controparte_2 per sua nullità, insussistenza dei fatti così come descritti in citazione, la sua infondatezza nell'an e quantum, eccependo l'inoperatività della polizza, perché non rientrante per modalità dell'incidente l'evento come ricompreso tra i rischi assicurati, oltre che per difetto di denuncia per la gestione del sinistro.
Istruita la causa col deposito di documenti, l'assunzione delle prove testimoniali e l'espletamento di C.T.U. medico-legale, all'udienza del 10.05.2022 tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies, veniva depositata sentenza 998/2022 pubblicata il 10.05.2022, con la quale il Tribunale di Nola così statuiva:
“a) rigetta la domanda;
b) Compensa integralmente le spese di giudizio;
c) Pone le spese di CTU definitivamente a (carico) della parte attrice”.
GIUDIZIO DI APPELLO Con atto notificato in data 31.05.2022, interponeva gravame Parte_1 avverso la prefata sentenza, in ragione di un unico ed articolato motivo di censura, chiedendone l'accoglimento onde : I. - Riformare in toto la sentenza di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla nei confronti della in persona Parte_1 Parte_2 dell'amministratore in carica e legale rappresentante pro tempore, perché erronea, ingiusta e, pertanto, illegittima.
4 II. - Dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva della in persona Parte_2 dell'amministratore in carica e legale rappresentante pro tempore, nella produzione dell'evento di danno a persona in pregiudizio della a causa Parte_1 dell'illecito in questione;
III. - Condannare la in persona dell'amministratore in carica e legale Parte_2 rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni tutti a persona, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenza dell'evento-dannoso di cui all'illecito sub iudice, mediante il pagamento in favore della della complessiva Parte_1 capitale somma di euro 77.902,17, (settantasettemilanovecentoedue/17), ovvero, nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta dovuta e secondo giustizia;
oltre interessi al saggio equitativamente determinato e rivalutazione monetaria, come per legge, sull'ammontare complessivo di credito risarcitorio in ordine all'intero danno- conseguenza, a far data dall'accadimento dell'evento alla liquidazione del danno in sentenza;
IV. – Condannare, la in persona dell'amministratore in carica e legale Parte_2 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite, nonché al pagamento delle competenze professionali di giudizio di primo grado, oltre il 15% per spese forfettarie ex art. 2 D.M. 55/2014, rivalsa I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
V. - Condannare, la in persona dell'amministratore in carica e legale Parte_2 rappresentante pro te sione delle spese di lite, nonché al pagamento delle competenze professionali di giudizio di secondo grado, oltre il 15% come rimborso per spese forfettarie ex art. 2 D.M. 55/ 2014, rivalsa I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 2483/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva rinviata d'ufficio al 21.10.2022.
In data 27.09.2022 si costituiva la quale, chiedeva l'accoglimento Parte_2 delle seguenti conclusioni: A) in via preliminare accogliere le eccezioni sollevate per i motivi esposti nella comparsa;
B) nel merito, in via principale rigettare l'atto di appello avanzato dall'odierna appellante e confermare la sentenza n. 998/2022 del Tribunale di Nola, I Sez. Civ., emessa dal Giudice Unico Dott.ssa V.Ferraro, in data 10/05/2022 per i motivi di cui alla presente comparsa;
C) in via gradata dichiararsi la -, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., tenuta a ga er quanto di ragione, la comparente da ogni responsabilità e/o esborso;
D) sempre in via gradata dichiararsi la corresponsabilità delle parti in causa con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio;
E) condannare, altresì, l'appellante al pagamento dei diritti delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva, altresì, in data 03.10.2022, chiedendo rigettare Controparte_7 integralmente l'appello e, in subordine, la domanda di garanzia sollevata dalla
Parte_2
5 Rinviata più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 21.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con notificato il 31.05.2022 a fronte della sentenza n. 998/2022, pubblicata il 10.05.2022, notificata il 12.05.2022, il cui termine ex art 325 cpc sarebbe spirato il 13.06.2022.
Orbene, in via preliminare occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da parte appellata.
Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc. Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, con preclusione dell'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016).
Con riferimento all'esame nel merito dell' unico motivo l'appellante censura la sentenza di primo per “ Errore di giudizio nella valutazione della realtà processuale di riferimento;
Erronea, inesatta e/o incoerente interpretazione degli elementi di giudizio nella valutazione di risultanze istruttorie di causa;
Omesso apprezzamento di circostanze di fatto emerse dall'istruttoria; Vizio e/o difetto di motivazione per sua manifesta illogicità e/o irrazionalità nella ratio decidendi della sentenza appellata;
Violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c.; Violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.; Violazione o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.; Violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.”. Deduce l'errore cui il Giudice di prima istanza è incorso laddove il Tribunale ha ravvisato l'incauto comportamento della vittima senza tener conto:
6 in primo luogo, della inesigibilità, per la di una diversa Parte_1 condotta nella circostanza sinistrosa;
in secondo luogo, che non esiste agli atti di causa la prova della negligente condotta dell'infortunata nella circostanza sinistrosa;
in terzo luogo, che lo stato della cosa in custodia integra, una situazione di fatto di elevata e totale pericolosità anche nello sforzo di diligenza dell'infortunata circostanze, nel loro insieme, incapaci d'integrare il “caso Parte_1 fortuito” per escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta.
Ciò posto, l'appello nel suo complesso è fondato. Invero, secondo l'art. 2051 c.c. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Secondo l'unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la nozione di custodia si sostanzia in una mera situazione di appartenenza della res ad un determinato soggetto in via esclusiva e comporta l'affermazione di responsabilità per chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti la cosa, le sue modalità d'uso e di conservazione. Trattasi di una forma di responsabilità a carattere oggettivo (o presunta), integrata dalla sussistenza di due distinti presupposti individuati: da un lato, nella necessità che il soggetto la cui responsabilità si vuole affermare disponga di un effettivo potere fisico sulla cosa e, dall'altro, nella circostanza, che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella causazione del danno. Invero, secondo la Cass. Civ., SS.UU. (ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943) l'art. 2051 c.c., nel qualificare come responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. Ne segue che nel caso di responsabilità extra-contrattuale azionata ai sensi dell'art. 2051 c.c. il riparto dell'onere probatorio è indubbiamente agevolato per chi agisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno, atteso che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito la cui prova grava, invece, sulla parte convenuta. (v. Cass. n. 8229/2010; Cass. n. 4476/2011, cfr. Cass. n. 27724/2018 e, più recentemente, da Cass. n. 4588/2022). Mette conto precisare che il fortuito attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno ed estraneo alla sfera di custodia, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (v. Cass. 2006 n. 2284; Cass. 28811/2008; Cass. 8229/2010) secondo un giudizio di regolarità causale (o della causalità adeguata), senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode. Il fortuito può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere il nesso eziologico intercorrente fra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 15383/06; Cass. 4279/2008).
7 Qualora esso discenda dalla condotta del danneggiato, quest'ultima potrà rilevare sul grado di incidenza causale dell'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, (concorso del danneggiato ai fini della ripartizione della responsabilità quale espressione del principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. ) Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, capace anche d'interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, qualora esso, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. In tale prospettiva, l'attore in primo grado ha dimostrato il dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa (pavimento del bagno del locale gestito dalla convenuta) mentre si trovava all'interno del locale “Bloomà”. In sede di istruttoria la teste (cfr., verbale di udienza Testimone_1 del 20/12/2016) ha riferito che la sera tra il 24 ed il 25/12/13 si trovava, nel bagno del locale per cui è causa, in compagnia della sua amica Pt_1 precisando che “ (…) quando siamo entrate abbiamo trovato i lavandini
[...] completamente otturati, tant'è vero che da questi lavandini fuoriusciva l'acqua. C'era acqua ovunque e quindi la uscendo dal bagno e scivolata ed è caduta in terra. Pt_1
Ricordo che la portava degli anfibi senza tacco mentre io indossavo scarpe Pt_1 aperte con tacch Secondo l'iter logico seguito dal Giudice di prime cure “la caduta è avvenuta su un pavimento interamente invaso dall'acqua e tanto, non all'entrata del bagno, ma in uscita, vale a dire quando l'attrice era già pienamente edotta delle condizioni del locale e quindi perfettamente in grado di adeguare la propria condotta alla situazione di potenziale pericolo. Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dalla circostanza che la teste, pur indossando scarpe con i tacchi - a differenza della la quale, secondo quanto Pt_1 riferito dalla stessa testimone, indossava scarpe se o - non ha subito alcuna caduta, ciò induce fondatamente a ritenere che la caduta dell'attrice sia interamente riconducibile più che alla presenza dell'acqua sul pavimento, ad una condotta distratta tenuta dalla stessa. Da quanto esposto deve, quindi, desumersi, che l'evento dannoso sia imputabile alla negligente condotta tenuta dalla stessa. che l'evento dannoso sia imputabile alla negligente condotta tenuta dalla stessa considerata anche la giovane età dell'attrice, che all'epoca dell'evento aveva 24 anni, e la non allegata, né documentata presenza di patologie, in grado di alterarne le normali capacità di movimento e di percezione. Infatti, è verosimile che, qualora essa avesse prestato la dovuta attenzione nel camminare sull'acqua presente sul pavimento (circostanza, si ribadisce, già nota all'attrice, secondo quanto risulta dalla deposizione testimoniale), sarebbe riuscita ad evitare la caduta. (cfr. pag. 4 e 5 sentenza gravata).
8 Orbene, ha errato il Tribunale laddove non ha fatto corretta applicazione degli oneri probatori incombenti sulle parti come enucleati dalla Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943 citata. Si è detto, invero, come ai fini dell'affermazione della responsabilità del custode, l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre residua a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito ovvero fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito inteso come fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta inevitabilità che si sostanzia nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Orbene, nel caso di specie mentre la danneggiata ha adempiuto all'onere sulla medesima incombente, egualmente non può dirsi per la convenuta società. Tanto più che sono prive di pregio le considerazioni del giudicante secondo cui: a) l'acqua a terra è stata scoperta all'entrata del bagno e non al momento dell'uscita (con incidenza sulla prevedibilità dell'evento dannoso); b) la testimone accompagnatrice pur indossando scarpe con i tacchi ed usando l'ordinaria diligenza è riuscita a non scivolare (al contrario della che Pt_1 indossava anfibi, senza tuttavia considerare che tale tipologia di calzature - solitamente in gomma- dovrebbe di per sé essere antiscivolo); c) la giovane età della danneggiata (che all'epoca dei fatti aveva 24 anni); Secondo il Collegio, trattasi di circostanze tutte incapaci di neutralizzare la responsabilità del custode accertata secondo l'orientamento della Giurisprudenza di Legittimità, quale ipotesi di responsabilità oggettiva o senza colpa.
Le conseguenze dannose del sinistro in parola sono state accertate dal CTU nominato in primo grado e consistite nella FRATTURA TRANS-CERVICALE FEMORE SINISTRO TRATTATA CON IMPIANTO DI CON CP_8
RESIDUATA LIMITAZIONE FUNZIONALE” da cui abilità temporanea totale (ITT) di giorni 50 (cinquanta), di inabilità temporanea parziale (ITP) di giorni 30 (trenta) al 75%, di giorni 30 (trenta) al 50% e di ulteriori giorni 40 (quaranta) al 25% necessari per la completa riabilitazione, con esiti permanenti del 12% (DODICI PERCENTO); le Spese mediche documentate: euro 1.600,00 (milleseicento/00); si ritiene che i postumi presentati dalla periziata incidano sulla capacità lavorativa specifica nella misura del 5% (CINQUE PERCENTO). (cfr. conclusioni CTU in primo grado). A proposito dell'incapacità lavorativa specifica, il suo riconoscimento non è fondato sotto il profilo probatoria. Invero, alla luce dei principi già ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (Suprema Corte sentenza n. 28988/2020) diversamente dal danno alla capacità lavorativa generica, che rientra nella sfera concettuale “unitaria” del danno non patrimoniale, quello alla capacità lavorativa specifica, attinente cioè alla peculiare attività lavorativa svolta dal danneggiato e costituito dalla perdita, totale o parziale, del reddito generato da quest'ultima, integra invece un danno 9 patrimoniale che, come ricorda la Suprema Corte, deve essere risarcito mediante la liquidazione di una somma da calcolarsi “ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima”. Come tale, la liquidazione presuppone, quindi, non già solo la prova (sul piano medico- legale) dell'effettiva incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa del danneggiato, ma altresì l'allegazione e la prova, da parte di quest'ultimo, della perdita reddituale subita. Ovviamente tale accertamento è più difficile quando, come nel caso dei minori,
“la vittima non aveva un lavoro né potrà più averlo a causa della invalidità: anche questo è un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito” (Cass. 28988/2020). Tuttavia, se la prova dell'eventuale “reddito futuro”, dovrà darsi mediante
“presunzioni gravi, precise e concordanti”, sicché “ove l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, il Giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima, e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi (Cass. 3° civ., 15/05/2019, n. 11750)” (Così Cass. 3° civ. n. 32935/2022 del 9 novembre 2022). Nel caso di specie le circostanze capaci d'incidere negativamente sulla capacità reddituale specifica della danneggiata non sono state né allegate né provate, (trattavasi all'epoca di studentessa nell'accademia di costume e di moda). Tanto più che la generica incidenza del danno sulle complessive attività svolte dal soggetto, è già stata ampiamente ricompresa nella percentuale riconosciuta a titolo di danno biologico. (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908) Invero, quanto alla questione della liquidazione del danno patrimoniale futuro di soggetti non ancora produttivi di reddito a causa della giovane (o giovanissima) età, la Corte di Legittimità ha ribadito che “è indubbia la validità generale (e quindi anche nelle fattispecie come quella in esame) del principio dell'onere della prova (art. 2697 e.e.) e del principio secondo cui (ex art. 1226 cod. civ.) è consentita la liquidazione equitativa del danno solo se quest'ultimo è provato (o non contestato) nella sua esistenza e non dimostrabile, se non con grande difficoltà, nel suo preciso ammontare (Cass. n. 12545 del 08/07/2004)”. Nel caso in esame vi è incertezza con riguardo alla stessa esistenza del danno, che, si ripete non è stato neppure dedotto ed allegato da parte attorea.
Ciò posto, all'esito della CTU è stato accertato che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea totale (ITT) di giorni 50 (cinquanta), di inabilità temporanea parziale (ITP) di giorni 30 (trenta) al 75%, di giorni 30 (trenta) al 50% e di ulteriori giorni 40 (quaranta) al 25% necessari per la completa riabilitazione. Si procede pertanto alla liquidazione del danno secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il 2024: Età del danneggiato alla data del sinistro 24 anni
10 Percentuale di invalidità permanente 12% Punto danno biologico € 2.851,87 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52 Punto danno non patrimoniale € 3.650,39 Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40 Danno biologico risarcibile € 30.287,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 38.767,00
Invalidità temporanea totale € 5.750,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00 Totale danno biologico temporaneo € 11.212,50 Totale generale: € 49.979,50 cui bisogna aggiungere Spese mediche € 1.600,00.
Ciò posto, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cui la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto valore para-normativo perché capaci di uniformare i risarcimenti danni in tutto il territorio nazionale), si deve procede ora a liquidare il danno riportato dall'odierna appellante. A tal proposito, in applicazione del principio della devalutazione quando si utilizzano tabelle successive al momento del sinistro, il calcolo degli interessi liquidato a titolo risarcitorio “varia a seconda la tipologia del danno che, se applicato in ambito extracontrattuale, deve essere calcolato dal fatto illecito, mentre da inadempimento contrattuale dalla data della domanda giudiziale. Ne segue che occorre procedere alla rivalutazione degli interessi sulla somma risarcitoria liquidata e rivalutata di anno per anno”. (fra le tante Corte di cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 5 marzo – 28 luglio 2020, n. 16039) Si procede al calcolo secondo il seguente schema: Importo da Devalutare: € 49.979,50 Dal mese di: ottobre 2025 Al mese di: dicembre 2013 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice ottobre 2025: 121,4 Indice dicembre 2013: 107,1 Raccordo Indici: 1,071 Indice di Devalutazione: 0,824 Totale Devalutazione: € 8.810,22 Importo Devalutato: € 41.169,28 Occorre ora applicare l'interessi legali al capitale rivalutato anno per anno sino all'attualità secondo lo schema di calcolo: Capitale Iniziale: € 41.169,28 Data Iniziale: 25/12/2013 11 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: dicembre 2013 Scadenza Rivalutazione: ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 107,1 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,214 Totale Rivalutazione: € 8.810,23 Capitale Rivalutato: € 49.979,51 Totale Colonna Giorni: 4328 Totale Interessi: € 6.377,04 Rivalutazione + Interessi: € 15.187,27 Capitale Rivalutato + Interessi: € 56.356,55 oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo. L'importo va maggiorato di € 1600,00 per spese mediche oltre interessi legali dal singolo esborso al soddisfo. Quanto alla chiamata in garanzia della in virtù della polizza RC n. CP_2
0812800074737, formulata dalla società occorre rilevare Parte_2
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta compagnia assicuratrice atteso che risulta provato che l'assicurata, in data 3.03.2015 comunicava alla compagnia Parte_3 ora (a mezzo comunicazione fax) l'esistenza del sinistro, ponendo la CP_2 compagnia di assicurazioni nella condizione di acquisire con la necessaria tempestività tutti gli elementi utili per l'adempimento della sua propria obbligazione nonché di accertare le cause del sinistro e la sua entità. La circostanza non è stata contestata dalla col primo Controparte_2 atto successivo alle difese della Parte_2
Egualmente è a dirsi con riguardo alla pretesa non operatività della polizza quanto al rischio specifico (danni riportati da terzi dall'uso de fabbricato oggetto di garanzia). Invero, a pag 4 paragr. 5 delle condizioni di polizza allegate in primo grado rubricato Responsabilità civile è precisato che : L'assicurato è garantito, se civilmente responsabile, per danni fisici e materiali accidentalmente provocati ad animali, cose, in relazione a: ➢ svolgimento dell'attività principale ➢ conduzione dei locali e svolgimento di attività complementari ➢ partecipazione a fiere e mostre ➢ impiego di macchinari e impianti ➢ proprietà di insegne pubblicitarie ➢ responsabilità dei collaboratori ➢ infortuni subiti dai dipendenti (Garanzia RCO) (…)
L'eccezione merita il rigetto.
12 Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico della e Parte_2 liquidate in favore di (e per essa del procuratore antistatario Parte_1 avv.to Salvatore Graziano) come segue: per il primo grado : € 786,00 per spese vive nonché € 14.103 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per l'appello : € 1.165,5 per spese vive nonché € 14.317,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Le spese di CTU liquidate in primo grado sono poste definitivamente a carico della Parte_2
La invece va condannata a mallevare la Controparte_2 Parte_2
[... da tutti gli effetti pregiudizievoli conseguenti al presente giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 998/2022 del Tribunale ordinario di Nola, pubblicata il 10.05.2022 e notificata il 12.05.2022, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto condanna la in persona del Parte_2
l.r.p.t. a risarcire il danno patito da in conseguenza dei Parte_1 fatti per cui è causa che liquida in € 56.356,55 oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo, oltre ad € 1600,00 per spese mediche che vanno maggiorati degli interessi legali dal singolo esborso al soddisfo;
2) Condanna la in persona del l.r.p.t. a rifondere a Parte_2 Pt_1
(e per essa del procuratore distrattario avv.to Graziano Salvatore)
[...] liquidate: per il primo grado : € 786,00 per spese vive nonché € 14.103 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per l'appello : € 1.165,5 per spese vive nonché € 14.317,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge. 3) Le spese di CTU liquidate in primo grado sono poste definitivamente a carico della Parte_2
4) condanna la in persona del l.r.p.t. a mallevare la Controparte_1 da tutti gli effetti pregiudizievoli conseguenti al presente Parte_2 giudizio.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
13 14
VIII sezione civile
Udienza del 21/11/14
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 2483/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 21.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2483/2022 R.G ad oggetto: lesione personale
T R A
, nata ad [...] il [...], e residente in Parte_1
RA (NA), alla via P. Cirillo, 6 - c. f. , C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Graziano, con il quale elettivamente domicilia nel di lui studio legale in Palma Campania (NA), alla via Nuova Nola, 215; appellante C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la Parte_2 carica in Piazzolla di Nola (NA) alla Via Castellammare n. 152 (P. IVA ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv.to Teresa Nuzzo C.F. con C.F._2 studio in Santa Maria a Vico (CE), Via Macello n.74 (fax:0823/808697 - indirizzo di posta certificata: ; Email_1
1 appellata in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Occhiuto e Alessandro Vecchione, con i quali elettivamente domiciliata in Napoli, alla Galleria Vanvitelli, 26 (fax 081287799 – pec – Email_2
; Email_3
appellata
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 998/2022 del Tribunale ordinario di Nola, prima sezione civile, pubblicata il 10.05.2022 e notificata il 12.05.2022;
CONCLUSIONI
- per l'appellante “L'avv. Salvatore Graziano, procuratore e Parte_1 difensore della parte attorea - odierna appellante si riporta Parte_1 interamente all'atto di citazione in appello e conclude per l'accoglimento integrale dell'appello e delle conclusione tutte in esso formulate, che ivi si richiamano e si hanno per integralmente trascritte e precisate in via definitiva anche nei confronti della
come terzo chiamato in causa a titolo di garanzia dalla Controparte_2 parte convenuta - odierna appellata Controparte_3
e contesta punto per pu fese e conclusioni delle controparti
[...] appellate negli atti di costituzione e risposta in giudizio, perché infondate sia in fatto sia in diritto alla luce dell'istruttoria documentale, orale e tecnica di causa. Chiede, infine, pronunciarsi sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Riproponendo le difese già svolte osserva quanto appresso in evidenza. Evidenzia l'inesigibilità della condotta alternativa da parte della danneggiata, atteso che la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. esiste indipendentemente da ogni valutazione in merito alla condotta dell'utente nell'uso della cosa in custodia. Nel caso di specie, la situazione di pericolo percepita dalla solo l'accesso ai Parte_1 bagni era oggettivamente inevitabile, non potendo l ro che uscire con attenzione dal bagno con il pavimento interamente bagnato, come ha effettivamente fatto, non risultando agli atti informazione probatoria contraria”.
- per l'appellata “L'avv. Teresa Nuzzo, procuratore e difensore Parte_2 dell'appellata ta a tutte le eccezioni e difese formulate nella Parte_2 comparsa di atto di appello, opponendosi sin da ora a tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto. L'Avv. Nuzzo insiste in via preliminare sulla eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello non essendo incorso un alcun errore il Giudice di Prime Cure. All'uopo, si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta. In particolare, nel merito, in via principale Voglia l'Adito Giudice rigettare l'atto di appello avanzato dall'odierna appellante e confermare la sentenza n. 998/2022 del Tribunale di Nola, I Sez. Civ., emessa in data 10/05/2022 per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta del sottoscritto difensore;
in via gradata dichiararsi la -, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., tenuta a garantire e mantenere indenne, per quanto di ragione, la
2 comparente da ogni responsabilità e/o esborso;
sempre in via gradata e nella denegata ipotesi in cui venga accolta la domanda dell'appellante, dichiararsi la corresponsabilità delle parti in causa con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio;
condannare, altresì, l'appellante al pagamento dei diritti delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Altresì chiede decidersi la causa con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”.
Per l'appellata : “…, insiste sulle seguenti conclusioni: Controparte_1
Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Napoli: − rigettare l'appello proposto dalla sig.ra siccome inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per Parte_1 tutti i mparsa di costituzione e risposta, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
− stante la palese infondatezza dell'appello, condannare la sig.ra alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi Pt_1 compreso il 15% per rimborso spese generali;
− in via del tutto subordinata, nella denegata e, allo stato, non credibile ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, rigettare la domanda di garanzia spiegata dalla per le ragioni Parte_2 esposte in comparsa, con condanna di detta società al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”. Svolgimento del processo Primo grado
Con atto ritualmente notificato, adiva innanzi al Tribunale di Parte_1
Nola, la in persona dell'amministratore in carica e legale Parte_2 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di titolare del locale “Bloomà” in Piazzolla di Nola - Comune di Nola (NA), al fine di sentirla condannare all'integrale risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, in suo favore, subiti in conseguenza della caduta, avvenuta la notte del 25 dicembre 2013, alle ore 04,30, nell'ambiente bagno del citato locale a causa del pavimento bagnato non visibile, non segnalato e non protetto nell'evenienza sinistrosa, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1. Dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva della nella causazione Parte_2 dell'evento-danno connesso all'anomalia e/o insidia in l . Condannare la
in persona dell'amministratore in carica e legale rappresentante pro Parte_2 egrale risarcimento dei danni tutti a persona, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenza diretta ed immediata dell'illecito in rilievo, mediante il pagamento in favore della della somma di euro 148.405,28, Parte_1
(centoquarantottomilaquattrocentoecinque/28), così distinta: euro 80.842,60, a titolo di integrale risarcimento dei danni non patrimoniali di tipo biologico [I.P. (pregiudizio estetico) + I.T.T. + , di natura morale soggettivo o subiettivo e di tipo CP_4 esistenziale, giusta Tabella Tribunale di Milano, 2014), euro 64.685,39, a titolo di integrale risarcimento del danno patrimoniale futuro da lucro cessante (danno CP_ reddituale parziale futuro per da giusta criterio della capitalizzazione della CP_5 rendita ex tabelle R.D. n. 140 e, ecie, della quota di reddito corrispondente alla diminuzione della capacità lavorativa specifica (c.d. criterio della Incapacità Lavorativa Specifica o criterio di liquidazione del Danno Lavorativo in astratto), avendo a base di calcolo nella determinazione del “danno lavorativo”, il reddito figurativo del triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, ed, infine, in euro 2.966,00, a titolo
3 di risarcimento di danno patrimoniale emergente (spese documentate e spese generiche non rigorosamente documentate), ovvero, nella diversa maggiore o minore misura che il Tribunale riterrà dovuta e secondo giustizia, oltre il risarcimento di ogni altro ulteriore e diverso pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale in rapporto di causalità all'illecito in rilievo;
al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, a far data dall'accaduto all'effettivo soddisfo;
3 - Vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. - Sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”.
Iscritta la causa al Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi del Tribunale Ordinario di Nola con n. 7316/2014 R.G., si costituiva in giudizio, la Parte_2
a mezzo i suoi procuratori e difensori Avv. Teresa Nuzzo e Avv. Maria
[...]
EL ES, impugnando integralmente l'assunto nell'atto introduttivo, chiedendone il rigetto, eccependo la nullità della domanda per assoluta indeterminatezza della editio actionis e la sua manifesta infondatezza in fatto e di diritto e chiedeva la chiamata in causa a titolo di garanzia della
[...]
come assicuratore, all'epoca dei fatti per cui è causa, della Controparte_2 per i rischi da responsabilità civile, al fine di essere mantenuta Parte_2 indenne dalla terza chiamata in garanzia, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, da ogni responsabilità e/o esborso, giusta polizza offerta in comunicazione. Il Giudice autorizzava, rinviando per tale incombenza all'udienza del 20.10.2015.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato in causa a titolo di garanzia,
impugnando e contestando la domanda attrice Controparte_2 per sua nullità, insussistenza dei fatti così come descritti in citazione, la sua infondatezza nell'an e quantum, eccependo l'inoperatività della polizza, perché non rientrante per modalità dell'incidente l'evento come ricompreso tra i rischi assicurati, oltre che per difetto di denuncia per la gestione del sinistro.
Istruita la causa col deposito di documenti, l'assunzione delle prove testimoniali e l'espletamento di C.T.U. medico-legale, all'udienza del 10.05.2022 tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies, veniva depositata sentenza 998/2022 pubblicata il 10.05.2022, con la quale il Tribunale di Nola così statuiva:
“a) rigetta la domanda;
b) Compensa integralmente le spese di giudizio;
c) Pone le spese di CTU definitivamente a (carico) della parte attrice”.
GIUDIZIO DI APPELLO Con atto notificato in data 31.05.2022, interponeva gravame Parte_1 avverso la prefata sentenza, in ragione di un unico ed articolato motivo di censura, chiedendone l'accoglimento onde : I. - Riformare in toto la sentenza di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla nei confronti della in persona Parte_1 Parte_2 dell'amministratore in carica e legale rappresentante pro tempore, perché erronea, ingiusta e, pertanto, illegittima.
4 II. - Dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva della in persona Parte_2 dell'amministratore in carica e legale rappresentante pro tempore, nella produzione dell'evento di danno a persona in pregiudizio della a causa Parte_1 dell'illecito in questione;
III. - Condannare la in persona dell'amministratore in carica e legale Parte_2 rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni tutti a persona, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenza dell'evento-dannoso di cui all'illecito sub iudice, mediante il pagamento in favore della della complessiva Parte_1 capitale somma di euro 77.902,17, (settantasettemilanovecentoedue/17), ovvero, nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta dovuta e secondo giustizia;
oltre interessi al saggio equitativamente determinato e rivalutazione monetaria, come per legge, sull'ammontare complessivo di credito risarcitorio in ordine all'intero danno- conseguenza, a far data dall'accadimento dell'evento alla liquidazione del danno in sentenza;
IV. – Condannare, la in persona dell'amministratore in carica e legale Parte_2 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite, nonché al pagamento delle competenze professionali di giudizio di primo grado, oltre il 15% per spese forfettarie ex art. 2 D.M. 55/2014, rivalsa I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
V. - Condannare, la in persona dell'amministratore in carica e legale Parte_2 rappresentante pro te sione delle spese di lite, nonché al pagamento delle competenze professionali di giudizio di secondo grado, oltre il 15% come rimborso per spese forfettarie ex art. 2 D.M. 55/ 2014, rivalsa I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 2483/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva rinviata d'ufficio al 21.10.2022.
In data 27.09.2022 si costituiva la quale, chiedeva l'accoglimento Parte_2 delle seguenti conclusioni: A) in via preliminare accogliere le eccezioni sollevate per i motivi esposti nella comparsa;
B) nel merito, in via principale rigettare l'atto di appello avanzato dall'odierna appellante e confermare la sentenza n. 998/2022 del Tribunale di Nola, I Sez. Civ., emessa dal Giudice Unico Dott.ssa V.Ferraro, in data 10/05/2022 per i motivi di cui alla presente comparsa;
C) in via gradata dichiararsi la -, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., tenuta a ga er quanto di ragione, la comparente da ogni responsabilità e/o esborso;
D) sempre in via gradata dichiararsi la corresponsabilità delle parti in causa con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio;
E) condannare, altresì, l'appellante al pagamento dei diritti delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva, altresì, in data 03.10.2022, chiedendo rigettare Controparte_7 integralmente l'appello e, in subordine, la domanda di garanzia sollevata dalla
Parte_2
5 Rinviata più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 21.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con notificato il 31.05.2022 a fronte della sentenza n. 998/2022, pubblicata il 10.05.2022, notificata il 12.05.2022, il cui termine ex art 325 cpc sarebbe spirato il 13.06.2022.
Orbene, in via preliminare occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da parte appellata.
Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc. Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, con preclusione dell'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016).
Con riferimento all'esame nel merito dell' unico motivo l'appellante censura la sentenza di primo per “ Errore di giudizio nella valutazione della realtà processuale di riferimento;
Erronea, inesatta e/o incoerente interpretazione degli elementi di giudizio nella valutazione di risultanze istruttorie di causa;
Omesso apprezzamento di circostanze di fatto emerse dall'istruttoria; Vizio e/o difetto di motivazione per sua manifesta illogicità e/o irrazionalità nella ratio decidendi della sentenza appellata;
Violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c.; Violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.; Violazione o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.; Violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.”. Deduce l'errore cui il Giudice di prima istanza è incorso laddove il Tribunale ha ravvisato l'incauto comportamento della vittima senza tener conto:
6 in primo luogo, della inesigibilità, per la di una diversa Parte_1 condotta nella circostanza sinistrosa;
in secondo luogo, che non esiste agli atti di causa la prova della negligente condotta dell'infortunata nella circostanza sinistrosa;
in terzo luogo, che lo stato della cosa in custodia integra, una situazione di fatto di elevata e totale pericolosità anche nello sforzo di diligenza dell'infortunata circostanze, nel loro insieme, incapaci d'integrare il “caso Parte_1 fortuito” per escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta.
Ciò posto, l'appello nel suo complesso è fondato. Invero, secondo l'art. 2051 c.c. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Secondo l'unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la nozione di custodia si sostanzia in una mera situazione di appartenenza della res ad un determinato soggetto in via esclusiva e comporta l'affermazione di responsabilità per chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti la cosa, le sue modalità d'uso e di conservazione. Trattasi di una forma di responsabilità a carattere oggettivo (o presunta), integrata dalla sussistenza di due distinti presupposti individuati: da un lato, nella necessità che il soggetto la cui responsabilità si vuole affermare disponga di un effettivo potere fisico sulla cosa e, dall'altro, nella circostanza, che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella causazione del danno. Invero, secondo la Cass. Civ., SS.UU. (ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943) l'art. 2051 c.c., nel qualificare come responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. Ne segue che nel caso di responsabilità extra-contrattuale azionata ai sensi dell'art. 2051 c.c. il riparto dell'onere probatorio è indubbiamente agevolato per chi agisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno, atteso che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito la cui prova grava, invece, sulla parte convenuta. (v. Cass. n. 8229/2010; Cass. n. 4476/2011, cfr. Cass. n. 27724/2018 e, più recentemente, da Cass. n. 4588/2022). Mette conto precisare che il fortuito attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno ed estraneo alla sfera di custodia, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (v. Cass. 2006 n. 2284; Cass. 28811/2008; Cass. 8229/2010) secondo un giudizio di regolarità causale (o della causalità adeguata), senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode. Il fortuito può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere il nesso eziologico intercorrente fra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 15383/06; Cass. 4279/2008).
7 Qualora esso discenda dalla condotta del danneggiato, quest'ultima potrà rilevare sul grado di incidenza causale dell'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, (concorso del danneggiato ai fini della ripartizione della responsabilità quale espressione del principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. ) Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, capace anche d'interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, qualora esso, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. In tale prospettiva, l'attore in primo grado ha dimostrato il dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa (pavimento del bagno del locale gestito dalla convenuta) mentre si trovava all'interno del locale “Bloomà”. In sede di istruttoria la teste (cfr., verbale di udienza Testimone_1 del 20/12/2016) ha riferito che la sera tra il 24 ed il 25/12/13 si trovava, nel bagno del locale per cui è causa, in compagnia della sua amica Pt_1 precisando che “ (…) quando siamo entrate abbiamo trovato i lavandini
[...] completamente otturati, tant'è vero che da questi lavandini fuoriusciva l'acqua. C'era acqua ovunque e quindi la uscendo dal bagno e scivolata ed è caduta in terra. Pt_1
Ricordo che la portava degli anfibi senza tacco mentre io indossavo scarpe Pt_1 aperte con tacch Secondo l'iter logico seguito dal Giudice di prime cure “la caduta è avvenuta su un pavimento interamente invaso dall'acqua e tanto, non all'entrata del bagno, ma in uscita, vale a dire quando l'attrice era già pienamente edotta delle condizioni del locale e quindi perfettamente in grado di adeguare la propria condotta alla situazione di potenziale pericolo. Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dalla circostanza che la teste, pur indossando scarpe con i tacchi - a differenza della la quale, secondo quanto Pt_1 riferito dalla stessa testimone, indossava scarpe se o - non ha subito alcuna caduta, ciò induce fondatamente a ritenere che la caduta dell'attrice sia interamente riconducibile più che alla presenza dell'acqua sul pavimento, ad una condotta distratta tenuta dalla stessa. Da quanto esposto deve, quindi, desumersi, che l'evento dannoso sia imputabile alla negligente condotta tenuta dalla stessa. che l'evento dannoso sia imputabile alla negligente condotta tenuta dalla stessa considerata anche la giovane età dell'attrice, che all'epoca dell'evento aveva 24 anni, e la non allegata, né documentata presenza di patologie, in grado di alterarne le normali capacità di movimento e di percezione. Infatti, è verosimile che, qualora essa avesse prestato la dovuta attenzione nel camminare sull'acqua presente sul pavimento (circostanza, si ribadisce, già nota all'attrice, secondo quanto risulta dalla deposizione testimoniale), sarebbe riuscita ad evitare la caduta. (cfr. pag. 4 e 5 sentenza gravata).
8 Orbene, ha errato il Tribunale laddove non ha fatto corretta applicazione degli oneri probatori incombenti sulle parti come enucleati dalla Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943 citata. Si è detto, invero, come ai fini dell'affermazione della responsabilità del custode, l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre residua a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito ovvero fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito inteso come fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta inevitabilità che si sostanzia nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Orbene, nel caso di specie mentre la danneggiata ha adempiuto all'onere sulla medesima incombente, egualmente non può dirsi per la convenuta società. Tanto più che sono prive di pregio le considerazioni del giudicante secondo cui: a) l'acqua a terra è stata scoperta all'entrata del bagno e non al momento dell'uscita (con incidenza sulla prevedibilità dell'evento dannoso); b) la testimone accompagnatrice pur indossando scarpe con i tacchi ed usando l'ordinaria diligenza è riuscita a non scivolare (al contrario della che Pt_1 indossava anfibi, senza tuttavia considerare che tale tipologia di calzature - solitamente in gomma- dovrebbe di per sé essere antiscivolo); c) la giovane età della danneggiata (che all'epoca dei fatti aveva 24 anni); Secondo il Collegio, trattasi di circostanze tutte incapaci di neutralizzare la responsabilità del custode accertata secondo l'orientamento della Giurisprudenza di Legittimità, quale ipotesi di responsabilità oggettiva o senza colpa.
Le conseguenze dannose del sinistro in parola sono state accertate dal CTU nominato in primo grado e consistite nella FRATTURA TRANS-CERVICALE FEMORE SINISTRO TRATTATA CON IMPIANTO DI CON CP_8
RESIDUATA LIMITAZIONE FUNZIONALE” da cui abilità temporanea totale (ITT) di giorni 50 (cinquanta), di inabilità temporanea parziale (ITP) di giorni 30 (trenta) al 75%, di giorni 30 (trenta) al 50% e di ulteriori giorni 40 (quaranta) al 25% necessari per la completa riabilitazione, con esiti permanenti del 12% (DODICI PERCENTO); le Spese mediche documentate: euro 1.600,00 (milleseicento/00); si ritiene che i postumi presentati dalla periziata incidano sulla capacità lavorativa specifica nella misura del 5% (CINQUE PERCENTO). (cfr. conclusioni CTU in primo grado). A proposito dell'incapacità lavorativa specifica, il suo riconoscimento non è fondato sotto il profilo probatoria. Invero, alla luce dei principi già ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (Suprema Corte sentenza n. 28988/2020) diversamente dal danno alla capacità lavorativa generica, che rientra nella sfera concettuale “unitaria” del danno non patrimoniale, quello alla capacità lavorativa specifica, attinente cioè alla peculiare attività lavorativa svolta dal danneggiato e costituito dalla perdita, totale o parziale, del reddito generato da quest'ultima, integra invece un danno 9 patrimoniale che, come ricorda la Suprema Corte, deve essere risarcito mediante la liquidazione di una somma da calcolarsi “ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima”. Come tale, la liquidazione presuppone, quindi, non già solo la prova (sul piano medico- legale) dell'effettiva incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa del danneggiato, ma altresì l'allegazione e la prova, da parte di quest'ultimo, della perdita reddituale subita. Ovviamente tale accertamento è più difficile quando, come nel caso dei minori,
“la vittima non aveva un lavoro né potrà più averlo a causa della invalidità: anche questo è un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito” (Cass. 28988/2020). Tuttavia, se la prova dell'eventuale “reddito futuro”, dovrà darsi mediante
“presunzioni gravi, precise e concordanti”, sicché “ove l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, il Giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima, e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi (Cass. 3° civ., 15/05/2019, n. 11750)” (Così Cass. 3° civ. n. 32935/2022 del 9 novembre 2022). Nel caso di specie le circostanze capaci d'incidere negativamente sulla capacità reddituale specifica della danneggiata non sono state né allegate né provate, (trattavasi all'epoca di studentessa nell'accademia di costume e di moda). Tanto più che la generica incidenza del danno sulle complessive attività svolte dal soggetto, è già stata ampiamente ricompresa nella percentuale riconosciuta a titolo di danno biologico. (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908) Invero, quanto alla questione della liquidazione del danno patrimoniale futuro di soggetti non ancora produttivi di reddito a causa della giovane (o giovanissima) età, la Corte di Legittimità ha ribadito che “è indubbia la validità generale (e quindi anche nelle fattispecie come quella in esame) del principio dell'onere della prova (art. 2697 e.e.) e del principio secondo cui (ex art. 1226 cod. civ.) è consentita la liquidazione equitativa del danno solo se quest'ultimo è provato (o non contestato) nella sua esistenza e non dimostrabile, se non con grande difficoltà, nel suo preciso ammontare (Cass. n. 12545 del 08/07/2004)”. Nel caso in esame vi è incertezza con riguardo alla stessa esistenza del danno, che, si ripete non è stato neppure dedotto ed allegato da parte attorea.
Ciò posto, all'esito della CTU è stato accertato che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea totale (ITT) di giorni 50 (cinquanta), di inabilità temporanea parziale (ITP) di giorni 30 (trenta) al 75%, di giorni 30 (trenta) al 50% e di ulteriori giorni 40 (quaranta) al 25% necessari per la completa riabilitazione. Si procede pertanto alla liquidazione del danno secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il 2024: Età del danneggiato alla data del sinistro 24 anni
10 Percentuale di invalidità permanente 12% Punto danno biologico € 2.851,87 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52 Punto danno non patrimoniale € 3.650,39 Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40 Danno biologico risarcibile € 30.287,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 38.767,00
Invalidità temporanea totale € 5.750,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00 Totale danno biologico temporaneo € 11.212,50 Totale generale: € 49.979,50 cui bisogna aggiungere Spese mediche € 1.600,00.
Ciò posto, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cui la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto valore para-normativo perché capaci di uniformare i risarcimenti danni in tutto il territorio nazionale), si deve procede ora a liquidare il danno riportato dall'odierna appellante. A tal proposito, in applicazione del principio della devalutazione quando si utilizzano tabelle successive al momento del sinistro, il calcolo degli interessi liquidato a titolo risarcitorio “varia a seconda la tipologia del danno che, se applicato in ambito extracontrattuale, deve essere calcolato dal fatto illecito, mentre da inadempimento contrattuale dalla data della domanda giudiziale. Ne segue che occorre procedere alla rivalutazione degli interessi sulla somma risarcitoria liquidata e rivalutata di anno per anno”. (fra le tante Corte di cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 5 marzo – 28 luglio 2020, n. 16039) Si procede al calcolo secondo il seguente schema: Importo da Devalutare: € 49.979,50 Dal mese di: ottobre 2025 Al mese di: dicembre 2013 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice ottobre 2025: 121,4 Indice dicembre 2013: 107,1 Raccordo Indici: 1,071 Indice di Devalutazione: 0,824 Totale Devalutazione: € 8.810,22 Importo Devalutato: € 41.169,28 Occorre ora applicare l'interessi legali al capitale rivalutato anno per anno sino all'attualità secondo lo schema di calcolo: Capitale Iniziale: € 41.169,28 Data Iniziale: 25/12/2013 11 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: dicembre 2013 Scadenza Rivalutazione: ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 107,1 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,214 Totale Rivalutazione: € 8.810,23 Capitale Rivalutato: € 49.979,51 Totale Colonna Giorni: 4328 Totale Interessi: € 6.377,04 Rivalutazione + Interessi: € 15.187,27 Capitale Rivalutato + Interessi: € 56.356,55 oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo. L'importo va maggiorato di € 1600,00 per spese mediche oltre interessi legali dal singolo esborso al soddisfo. Quanto alla chiamata in garanzia della in virtù della polizza RC n. CP_2
0812800074737, formulata dalla società occorre rilevare Parte_2
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta compagnia assicuratrice atteso che risulta provato che l'assicurata, in data 3.03.2015 comunicava alla compagnia Parte_3 ora (a mezzo comunicazione fax) l'esistenza del sinistro, ponendo la CP_2 compagnia di assicurazioni nella condizione di acquisire con la necessaria tempestività tutti gli elementi utili per l'adempimento della sua propria obbligazione nonché di accertare le cause del sinistro e la sua entità. La circostanza non è stata contestata dalla col primo Controparte_2 atto successivo alle difese della Parte_2
Egualmente è a dirsi con riguardo alla pretesa non operatività della polizza quanto al rischio specifico (danni riportati da terzi dall'uso de fabbricato oggetto di garanzia). Invero, a pag 4 paragr. 5 delle condizioni di polizza allegate in primo grado rubricato Responsabilità civile è precisato che : L'assicurato è garantito, se civilmente responsabile, per danni fisici e materiali accidentalmente provocati ad animali, cose, in relazione a: ➢ svolgimento dell'attività principale ➢ conduzione dei locali e svolgimento di attività complementari ➢ partecipazione a fiere e mostre ➢ impiego di macchinari e impianti ➢ proprietà di insegne pubblicitarie ➢ responsabilità dei collaboratori ➢ infortuni subiti dai dipendenti (Garanzia RCO) (…)
L'eccezione merita il rigetto.
12 Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico della e Parte_2 liquidate in favore di (e per essa del procuratore antistatario Parte_1 avv.to Salvatore Graziano) come segue: per il primo grado : € 786,00 per spese vive nonché € 14.103 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per l'appello : € 1.165,5 per spese vive nonché € 14.317,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Le spese di CTU liquidate in primo grado sono poste definitivamente a carico della Parte_2
La invece va condannata a mallevare la Controparte_2 Parte_2
[... da tutti gli effetti pregiudizievoli conseguenti al presente giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 998/2022 del Tribunale ordinario di Nola, pubblicata il 10.05.2022 e notificata il 12.05.2022, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto condanna la in persona del Parte_2
l.r.p.t. a risarcire il danno patito da in conseguenza dei Parte_1 fatti per cui è causa che liquida in € 56.356,55 oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo, oltre ad € 1600,00 per spese mediche che vanno maggiorati degli interessi legali dal singolo esborso al soddisfo;
2) Condanna la in persona del l.r.p.t. a rifondere a Parte_2 Pt_1
(e per essa del procuratore distrattario avv.to Graziano Salvatore)
[...] liquidate: per il primo grado : € 786,00 per spese vive nonché € 14.103 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per l'appello : € 1.165,5 per spese vive nonché € 14.317,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge. 3) Le spese di CTU liquidate in primo grado sono poste definitivamente a carico della Parte_2
4) condanna la in persona del l.r.p.t. a mallevare la Controparte_1 da tutti gli effetti pregiudizievoli conseguenti al presente Parte_2 giudizio.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
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