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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1356 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da con gli Avv.ti Andrea Miglio e Luigi Miglio Parte_1
appellante nei confronti di
e in proprio e in CP_1 CP_2 Controparte_3 qualità di eredi della Sig.ra , con gli Avv.ti Giorgio Persona_1
Petrocchi e Matteo Guerri
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 530/2021 del Tribunale di
Pistoia, pubblicata in data 9 giugno 2021, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello, respingendo ogni diversa o contraria istanza, richiesta o deduzione, dichiarare cessata la procedura NRGEs 1156/2017 in corso avanti il giudice delle esecuzioni del Tribunale di Pistoia per
1 intervenuta transazione della stessa tra le parti del procedimento esecutivo e, di conseguenza, estinta la procedura predetta stante
l'accordo intervenuto, con ogni conseguente decisione in ordine alle spese del procedimento di primo grado e di quello di appello, con condanna degli appellati alla restituzione di quanto eventualmente pagato dalla sig.ra in forza della sentenza impugnata”; Parte_1 per gli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, rigettare le doglianze di cui all'atto di appello e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di
Pistoia Reg. Sent. n. 530/2021, pubblicata il 9 giugno 2021 e notificata il 29 giugno 2021, emessa nel giudizio innanzi al
Tribunale di Pistoia rubricato al RG n. 383/2020. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Depositando ricorso in opposizione all'esecuzione, Parte_1 si rivolgeva al Tribunale di Pistoia perché, previa sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva n. 1156/2017 R.G.E., fosse dichiarata l'estinzione della pendente procedura per intervenuto accordo transattivo.
Il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 06/12/2019 rigettava l'istanza di sospensione, non ravvisando i gravi motivi necessari per deliberarla, ma concedendo alle parti il termine di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
Quindi, con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
ha introdotto il giudizio di merito, convenendo Parte_1 [...]
, e per Per_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 sentir dichiarare estinta la procedura esecutiva n. 1156/2017
R.G.E., per intervenuta transazione tra le parti.
L'opponente ha premesso di essere stata condannata con sentenza definitiva della Corte d'Appello di Firenze n. 2043/2016, pubblicata il 09/12/2016, ad arretrare la propria autorimessa ,sita nel Comune di Uzzano, di metri cinque dal lato del confine con la proprietà
2 degli opposti;
che, successivamente, sono state avviate trattative tra le parti per prevenire la lite avente ad oggetto l'esecuzione forzata del detto titolo giudiziale, mentre parte CP_1 depositava ricorso ex art. 612 c.p.c. per la determinazione delle modalità dell'esecuzione dell'obbligo di fare (causa iscritta al n.
1156/2017 R.G.E.).
allegava che le parti, che stavano comunque trattando a Parte_1 latere il componimento bonario della lite insorgenda, avevano concluso un accordo transattivo novativo, perfezionato, secondo la difesa , tramite accettazione scritta da parte della Parte_1 stessa opponente della proposta finale formulata dai convenuti per il tramite del proprio difensore , che sarebbe stata confermata alla successiva udienza del 10/05/2018 avanti al Giudice dell'esecuzione, in occasione della quale i procuratori delle parti avevano chiesto un rinvio, poi reiterato in data 06/07/2018, per formalizzare l'accordo raggiunto, o meglio, l'adempimento dell'accordo raggiunto.
, confidando in tale accordo, in data 18/01/2020 aveva Parte_1 formalizzato l'offerta reale di pagamento della somma di € 15.000,00-
, e aveva dato avvio all'esecuzione delle opere murarie come concordate.
ha quindi insistito perché il Tribunale dichiarasse Parte_1
l'estinzione della procedura esecutiva e la cessazione, conseguente, della materia del contendere. I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ma, in particolare, negando che fosse stato raggiunto un accordo transattivo, insistendo che tra i procuratori originari erano in corso trattative, poi fallite e chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
Tenutasi la prima udienza di trattazione, su istanza congiunta delle parti il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
3 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale comincia la sua disamina valutando che l'unico motivo di opposizione all'esecuzione svolto da parte consiste Parte_1 nell' allegazione del fatto che tra le parti era intervenuto un accordo novativo, che aveva anche contenuto economico, perfezionato per evitare di dover demolire l'autorimessa di proprietà Parte_1 che secondo la sentenza, passata in giudicato, della Corte d'appello di Firenze doveva essere arretrata fino a 5 m dal confine con la proprietà di controparte. Il Tribunale ha rilevato in maniera assorbente rispetto alle altre questioni, il difetto di prova di questa transazione. Ha chiarito che il titolo giudiziale rappresentato dalla sentenza della Corte d'appello di Firenze n.
2043/2016 ha cristallizzato l'obbligo dell'opponente di Parte_1 arretrare la propria autorimessa di metri 5 rispetto al lato del confine con la proprietà degli opposti. Invece, la procedura esecutiva successivamente avviata da parte ex art. 612 CP_1
c.p.c., aveva ad oggetto solo la determinazione delle modalità dell'obbligo di fare. In questo contesto il giudice non ha rilevato la presenza di un accordo tra le parti in causa, ma solamente l'avvio di trattative tra i legali delle parti, che anche a mezzo di rinvii d'udienza condivisi, cercavano di non far fallire la possibilità di una soluzione transattiva alla quale senz'altro avevano lavorato. Il giudice di prime cure, tuttavia, non ritiene che le parti siano addivenute ad una soluzione concordata circa il quomodo dell'adempimento. Il Tribunale ha valutato che nonostante il difensore di parte abbia espresso la volontà della sua Parte_1 cliente di accettare la proposta ultimativa di parte ha CP_1 poi ritenuto di dover chiedere un rinvio in attesa delle determinazioni della banca circa l'erogazione del mutuo necessario per pagare i 15.000 € che parte aveva chiesto per addivenire CP_1 alla transazione e comunque per il tempo necessario allo svolgimento delle opere che parte aveva richiesto di effettuare a parte CP_1
4 , per rinunciare poi all'esecuzione. Il Tribunale ha Parte_1 valutato altresì il fatto che sono stati richiesti svariati rinvii congiunti nei mesi successivi e che nella corrispondenza fra i procuratori, svoltasi nei mesi di luglio e agosto 2018, non si rinviene traccia di accordo, ma solo di trattative in divenire.
Inoltre, nel novembre del 2018 le parti organizzavano un sopralluogo e qualche giorno dopo il procuratore di parte scriveva al CP_1 collega che riteneva sfumata la possibilità di accordo. Questi fatti avvenivano ben prima di quando parte dava corso Parte_1 all'offerta reale della somma che era stata ipotizzata per transigere. Il Tribunale ha quindi respinto l'opposizione e condannato parte alla rifusione delle spese di lite a Parte_1 favore degli opposti.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha Parte_1 impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'illogicità della sentenza dato che il Tribunale non ha correttamente valutato la rilevanza e la natura giuridica della corrispondenza intercorsa tra le parti, in particolare i documenti 1- 3 e 4, che sono atti prenegoziali che fusi insieme hanno dato vita al contratto di transazione e ha inoltre errato, interpretando espressioni poste al di fuori dell'accettazione in senso illogico rispetto al contesto e totalmente difforme da quello reale e da quello illustrato dal legale da cui provenivano, giungendo ad una conclusione che si pone in contrasto anche col principio di conservazione del contratto.
Col secondo motivo d'appello ha lamentato la violazione dell'art. 1183 c.c., laddove il Tribunale ha ritenuto che nella trattativa tra le parti non fosse stato stabilito il quomodo dell'adempimento, mentre in realtà le parti si erano accordate sugli elementi essenziali del contratto come richiesti dall'art. 1325 c.c. e il tempo dell'adempimento può essere regolato dall'art. 1183 c.c..
5 Con ordinanza n. cronol. 257/2024 del 23.01.2024, la Corte, rilevata l'irregolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, il quale risultava consegnato a persona diversa dal difensore delle parti convenute in giudizio, reperita presso uno studio legale posto nel medesimo immobile del destinatario della notifica e ritenuto necessario, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, procedere al rinnovo della notifica suddetta, disponeva il rinnovo della notifica dell'atto di appello, assegnando a parte appellante termine di giorni trenta. Parte appellante ottemperava a tale disposizione.
Si costituivano in giudizio e CP_1 CP_2 [...]
, in proprio e nella qualità di eredi di , CP_3 Persona_1 contestando analiticamente i motivi d'appello proposti e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 18 giugno 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali ex art. 190 c.p.c..
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello è fondato e merita di essere accolto. Si rileva, anzitutto, che entrambe le parti in causa avevano rilasciato ai rispettivi difensori (si allude agli Avv.ti Giuseppe Petrocchi e
Luigi Miglio, che hanno a suo tempo condotto le trattative) una procura alle liti in termini ampi e omnicomprensivi, con la quale ai medesimi veniva espressamente conferito il potere di transigere la controversia. Dunque, l'Avv. Petrocchi e l'Avv. Miglio, in forza della procura ad essi rilasciata, erano titolati a trattare nell'interesse dei propri assistiti per raggiungere un accordo transattivo che poi si è perfezionato. La valutazione dello scambio
6 epistolare intercorso tra gli anzidetti legali operata dal giudice di prime cure non può essere condivisa. La proposta transattiva (non può essere altrimenti qualificata, atteso il chiaro tenore della medesima) contenuta nella e-mail dell'Avv. Giuseppe Petrocchi del
23.02.2017 (ove vengono elencate in maniera analitica le condizioni alle quali i Sig.ri erano disponibili a Persona_2 rinunciare all'esecuzione promossa), definita poi nella successiva comunicazione del 16.04.2018 come “ultimativa” (doc. 1 e doc. 3 prodotti dalla odierna appellante in primo grado), risulta essere stata accettata, come si evince dalla e-mail dell'Avv. Luigi Miglio del 27.04.2018, ove si legge quanto segue: “facendo riferimento alle intercorse trattative, Ti significo che la sig.ra Parte_1 intende accettare, come accetta, tutte le richieste formulata dai
Tuoi assistiti per rinunciare all'esecuzione specifica, richieste già illustrate nella Tua del 23.2 e da ultimo nella Tua del 16 corrente mese e tanto mi ha chiesto di comunicarTi”. Ferma restando la sussistenza – pacifica – di una res litigiosa (lite già sorta tra le parti), posto che ai sensi dell'art. 1326 c.c. un contratto deve considerarsi concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e che la transazione è un contratto consensuale, nel senso che per il suo perfezionamento è sufficiente il semplice consenso manifestato dalle parti, deve ritenersi, alla luce della corrispondenza offerta in comunicazione e sopra richiamata, che nel caso di specie sia stato concluso, per l'appunto, un contratto di transazione ex art. 1965 c.c.. L'accordo raggiunto ha un chiaro ed obiettivo contenuto novativo rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2043/2016 (in particolare rispetto al suo dispositivo), divenuta definitiva tra le parti. Quest'ultima recava, infatti, il comando/l'ordine di arretrare l'autorimessa della parte (sita nel Comune di Parte_1
Uzzano) di 5 m rispetto al confine con l'immobile di proprietà
. Per evitare questo arretramento (il quale Persona_3 avrebbe comportato inevitabilmente la totale demolizione della
7 struttura), le parti hanno trattato (per il tramite dei rispettivi legali) e concepito un accordo senza ombra di dubbio novativo, perché, a fronte di diverse specifiche tecniche da applicare allo stato dei luoghi, in modo da evitare l'abbattimento del manufatto,
e del pagamento di una somma una tantum di € 15.000,00, l'autorimessa sarebbe rimasta nella posizione iniziale, senza necessità di dare esecuzione alla pronuncia della Corte d'Appello. La parte Parte_2
aveva dunque assunto l'obbligazione di rinunciare alla
[...] procedura ex art. 612 c.p.c. avente ad oggetto la determinazione delle modalità di esecuzione dell'obbligo di fare posto a carico di dalla sentenza della Corte distrettuale, a fronte Parte_1 delle obbligazioni novative assunte da quest'ultima. In definitiva, gli elementi essenziali del contratto di transazione così come richiesti dall'art. 1325 c.c., in combinato disposto con l'art. 1965
c.c., erano quindi soddisfatti mediante il recepimento della proposta e l'accettazione della medesima, in forma scritta, attraverso lo scambio epistolare e l'autorizzazione a transigere conferita dai clienti ai procuratori nel mandato.
Il secondo motivo d'appello è parimenti fondato e merita accoglimento. L'avv. Giuseppe Petrocchi, con la già citata e-mail del 23/02/2017 (doc. n. 1) seguita dalla precisazione di cui alla successiva e-mail del 16/04/2018 (doc. n.3), stabilisce le richieste della parte da lui assistita e cioè:
1. abbassamento del muro di confine in cement- block di cinque file di blocchi e demolizione parziale del muretto in prosecuzione così da riportare il passo a ml 3,70;
2. ribassamento del passo “arrotondando” il dosso per migliorare la transitabilità;
3. fissare l'albero sulla terrazza a ml. 3 dal confine come per legge;
4. versare la somma di € 15.000,00 a titolo di parziale risarcimento.
Il Tribunale di Pistoia erra laddove ritiene che la transazione sia invalida perché mancante del quomodo. Esso in realtà è ben
8 specificato proprio nella e-mail dell'Avv. Petrocchi appena richiamata, la quale detta esplicitamente le condizioni richieste da parte integralmente accettate dalla controparte. Persona_3
Inoltre, l'apposizione di un termine per l'adempimento delle obbligazioni nel contratto di transazione non è elemento essenziale per la validità dello stesso e qualora esso nulla prescriva relativamente al tempo dell'adempimento, la regola generale è che il creditore possa pretendere immediatamente la prestazione secondo il principio della immediata esigibilità della medesima.
Contrariamente a quanto asserito dal Tribunale nella sentenza oggi impugnata, il “quomodo” dell'adempimento non è elemento essenziale del contratto ai sensi dell'art. 1325 c.c. e la mancanza dell'apposizione del tempo entro cui eseguire le prestazioni pattuite comporta semplicemente l'applicazione dell'art. 1183 c.c.
e l'attribuzione del diritto al creditore di esigere immediatamente l'adempimento, non incidendo sulla validità o efficacia del negozio.
Il Tribunale ha altresì erroneamente interpretato il comportamento delle parti alla luce delle e-mail scambiate tra i difensori nel
2018. Esse sono senz'altro sintomatiche di un accordo raggiunto, accordo novativo perché pone nel nulla il comando definitivo di cui alla sentenza e cioè l'arretramento dell'autorimessa a 5 m dal confine. Infatti, i difensori esprimono osservazioni circa l'andamento dell'esecuzione degli obblighi assunti, presupponendo logicamente l'esistenza di un accordo già perfezionatosi e pienamente efficace. Lo stesso avviene in sede di sopralluogo alla presenza dei rispettivi tecnici di fiducia (geometri), sopralluogo concordato per verificare l'effettiva esecuzione dell'accordo. Da ciò si può inferire la circostanza per cui, per l'appunto, l'accordo era stato raggiunto, tanto che nell'estate 2018 venivano eseguiti i lavori richiesti da parte a parte per Persona_2 Parte_1 evitare di mettere in esecuzione la sentenza definitiva. Nel frattempo, che sin da subito aveva chiarito di Parte_1 avere bisogno di ricorrere al credito bancario, si adoperava per
9 ottenere dall'istituto il prestito necessario al pagamento di quanto si era obbligata a corrispondere. Questa Corte, in conclusione, ritiene raggiunta la prova del perfezionamento di una transazione novativa, anche alla luce del comportamento concludente delle parti, emergente persino dai verbali di udienza della procedura esecutiva
(v., ad esempio, verbale dell'udienza del 06.07.2018), dove entrambe le parti fanno riferimento all' adempimento degli accordi presi e alla mera “formalizzazione” dell'accordo raggiunto, nonché dal messaggio di posta elettronica certificata del 7.07.2018, con cui l'avv. Miglio invia all'avv. Petrocchi documentazione fotografica raffigurante l'avanzamento dei lavori (“Ti invio in allegato, come ti avevo anticipato in occasione dell'udienza di ieri, le foto che rappresentato l'attività in corso della mia assistita per
l'esecuzione dell'accordo transattivo raggiunto”), mai contestata.
Pertanto, a seguito della intercorsa transazione novativa, è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della procedura n.
R.G.Es. 1156/2017 dinanzi al Tribunale Ordinario di Pistoia – Sezione
Esecuzioni Mobiliari, rispetto alla quale, quindi, in accoglimento dell'opposizione proposta da occorre dare atto Parte_1 della cessazione della materia del contendere e della conseguente estinzione.
L'accoglimento dell'appello, cui consegue la riforma della impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia, impone a questa Corte di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali che tenga conto dell'esito finale del giudizio.
Questa Corte ritiene di dover porre le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022 in relazione alle sole spese del giudizio di appello) a carico degli odierni appellati (controversia di valore indeterminabile, complessità bassa, adozione dei valori minimi, escluso il compenso per la sola fase istruttoria con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, attesa, tra l'altro, la mancata concessione dei termini
10 di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. in primo grado).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• ACCOGLIE l'appello come in atti proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 530/2021 del Tribunale Ordinario di Pistoia, pubblicata in data 9 giugno 2021, sentenza che così riforma: in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta da
[...]
, DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE nella Parte_1 procedura R.G.Es. n. 1156/2017 pendente dinanzi al Tribunale
Ordinario di Pistoia – Sezione Esecuzioni Mobiliari per intervenuta transazione novativa;
• CONDANNA e in CP_1 CP_2 Controparte_3 proprio e in qualità di eredi della Sig.ra al Persona_1 rimborso, a favore di delle spese di lite, che Parte_1 liquida, per il primo grado di giudizio, in € 2.768,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e, per il giudizio di appello, in € 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Firenze,27 maggio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da con gli Avv.ti Andrea Miglio e Luigi Miglio Parte_1
appellante nei confronti di
e in proprio e in CP_1 CP_2 Controparte_3 qualità di eredi della Sig.ra , con gli Avv.ti Giorgio Persona_1
Petrocchi e Matteo Guerri
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 530/2021 del Tribunale di
Pistoia, pubblicata in data 9 giugno 2021, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello, respingendo ogni diversa o contraria istanza, richiesta o deduzione, dichiarare cessata la procedura NRGEs 1156/2017 in corso avanti il giudice delle esecuzioni del Tribunale di Pistoia per
1 intervenuta transazione della stessa tra le parti del procedimento esecutivo e, di conseguenza, estinta la procedura predetta stante
l'accordo intervenuto, con ogni conseguente decisione in ordine alle spese del procedimento di primo grado e di quello di appello, con condanna degli appellati alla restituzione di quanto eventualmente pagato dalla sig.ra in forza della sentenza impugnata”; Parte_1 per gli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, rigettare le doglianze di cui all'atto di appello e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di
Pistoia Reg. Sent. n. 530/2021, pubblicata il 9 giugno 2021 e notificata il 29 giugno 2021, emessa nel giudizio innanzi al
Tribunale di Pistoia rubricato al RG n. 383/2020. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Depositando ricorso in opposizione all'esecuzione, Parte_1 si rivolgeva al Tribunale di Pistoia perché, previa sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva n. 1156/2017 R.G.E., fosse dichiarata l'estinzione della pendente procedura per intervenuto accordo transattivo.
Il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 06/12/2019 rigettava l'istanza di sospensione, non ravvisando i gravi motivi necessari per deliberarla, ma concedendo alle parti il termine di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
Quindi, con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
ha introdotto il giudizio di merito, convenendo Parte_1 [...]
, e per Per_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 sentir dichiarare estinta la procedura esecutiva n. 1156/2017
R.G.E., per intervenuta transazione tra le parti.
L'opponente ha premesso di essere stata condannata con sentenza definitiva della Corte d'Appello di Firenze n. 2043/2016, pubblicata il 09/12/2016, ad arretrare la propria autorimessa ,sita nel Comune di Uzzano, di metri cinque dal lato del confine con la proprietà
2 degli opposti;
che, successivamente, sono state avviate trattative tra le parti per prevenire la lite avente ad oggetto l'esecuzione forzata del detto titolo giudiziale, mentre parte CP_1 depositava ricorso ex art. 612 c.p.c. per la determinazione delle modalità dell'esecuzione dell'obbligo di fare (causa iscritta al n.
1156/2017 R.G.E.).
allegava che le parti, che stavano comunque trattando a Parte_1 latere il componimento bonario della lite insorgenda, avevano concluso un accordo transattivo novativo, perfezionato, secondo la difesa , tramite accettazione scritta da parte della Parte_1 stessa opponente della proposta finale formulata dai convenuti per il tramite del proprio difensore , che sarebbe stata confermata alla successiva udienza del 10/05/2018 avanti al Giudice dell'esecuzione, in occasione della quale i procuratori delle parti avevano chiesto un rinvio, poi reiterato in data 06/07/2018, per formalizzare l'accordo raggiunto, o meglio, l'adempimento dell'accordo raggiunto.
, confidando in tale accordo, in data 18/01/2020 aveva Parte_1 formalizzato l'offerta reale di pagamento della somma di € 15.000,00-
, e aveva dato avvio all'esecuzione delle opere murarie come concordate.
ha quindi insistito perché il Tribunale dichiarasse Parte_1
l'estinzione della procedura esecutiva e la cessazione, conseguente, della materia del contendere. I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ma, in particolare, negando che fosse stato raggiunto un accordo transattivo, insistendo che tra i procuratori originari erano in corso trattative, poi fallite e chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
Tenutasi la prima udienza di trattazione, su istanza congiunta delle parti il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
3 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale comincia la sua disamina valutando che l'unico motivo di opposizione all'esecuzione svolto da parte consiste Parte_1 nell' allegazione del fatto che tra le parti era intervenuto un accordo novativo, che aveva anche contenuto economico, perfezionato per evitare di dover demolire l'autorimessa di proprietà Parte_1 che secondo la sentenza, passata in giudicato, della Corte d'appello di Firenze doveva essere arretrata fino a 5 m dal confine con la proprietà di controparte. Il Tribunale ha rilevato in maniera assorbente rispetto alle altre questioni, il difetto di prova di questa transazione. Ha chiarito che il titolo giudiziale rappresentato dalla sentenza della Corte d'appello di Firenze n.
2043/2016 ha cristallizzato l'obbligo dell'opponente di Parte_1 arretrare la propria autorimessa di metri 5 rispetto al lato del confine con la proprietà degli opposti. Invece, la procedura esecutiva successivamente avviata da parte ex art. 612 CP_1
c.p.c., aveva ad oggetto solo la determinazione delle modalità dell'obbligo di fare. In questo contesto il giudice non ha rilevato la presenza di un accordo tra le parti in causa, ma solamente l'avvio di trattative tra i legali delle parti, che anche a mezzo di rinvii d'udienza condivisi, cercavano di non far fallire la possibilità di una soluzione transattiva alla quale senz'altro avevano lavorato. Il giudice di prime cure, tuttavia, non ritiene che le parti siano addivenute ad una soluzione concordata circa il quomodo dell'adempimento. Il Tribunale ha valutato che nonostante il difensore di parte abbia espresso la volontà della sua Parte_1 cliente di accettare la proposta ultimativa di parte ha CP_1 poi ritenuto di dover chiedere un rinvio in attesa delle determinazioni della banca circa l'erogazione del mutuo necessario per pagare i 15.000 € che parte aveva chiesto per addivenire CP_1 alla transazione e comunque per il tempo necessario allo svolgimento delle opere che parte aveva richiesto di effettuare a parte CP_1
4 , per rinunciare poi all'esecuzione. Il Tribunale ha Parte_1 valutato altresì il fatto che sono stati richiesti svariati rinvii congiunti nei mesi successivi e che nella corrispondenza fra i procuratori, svoltasi nei mesi di luglio e agosto 2018, non si rinviene traccia di accordo, ma solo di trattative in divenire.
Inoltre, nel novembre del 2018 le parti organizzavano un sopralluogo e qualche giorno dopo il procuratore di parte scriveva al CP_1 collega che riteneva sfumata la possibilità di accordo. Questi fatti avvenivano ben prima di quando parte dava corso Parte_1 all'offerta reale della somma che era stata ipotizzata per transigere. Il Tribunale ha quindi respinto l'opposizione e condannato parte alla rifusione delle spese di lite a Parte_1 favore degli opposti.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha Parte_1 impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'illogicità della sentenza dato che il Tribunale non ha correttamente valutato la rilevanza e la natura giuridica della corrispondenza intercorsa tra le parti, in particolare i documenti 1- 3 e 4, che sono atti prenegoziali che fusi insieme hanno dato vita al contratto di transazione e ha inoltre errato, interpretando espressioni poste al di fuori dell'accettazione in senso illogico rispetto al contesto e totalmente difforme da quello reale e da quello illustrato dal legale da cui provenivano, giungendo ad una conclusione che si pone in contrasto anche col principio di conservazione del contratto.
Col secondo motivo d'appello ha lamentato la violazione dell'art. 1183 c.c., laddove il Tribunale ha ritenuto che nella trattativa tra le parti non fosse stato stabilito il quomodo dell'adempimento, mentre in realtà le parti si erano accordate sugli elementi essenziali del contratto come richiesti dall'art. 1325 c.c. e il tempo dell'adempimento può essere regolato dall'art. 1183 c.c..
5 Con ordinanza n. cronol. 257/2024 del 23.01.2024, la Corte, rilevata l'irregolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, il quale risultava consegnato a persona diversa dal difensore delle parti convenute in giudizio, reperita presso uno studio legale posto nel medesimo immobile del destinatario della notifica e ritenuto necessario, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, procedere al rinnovo della notifica suddetta, disponeva il rinnovo della notifica dell'atto di appello, assegnando a parte appellante termine di giorni trenta. Parte appellante ottemperava a tale disposizione.
Si costituivano in giudizio e CP_1 CP_2 [...]
, in proprio e nella qualità di eredi di , CP_3 Persona_1 contestando analiticamente i motivi d'appello proposti e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 18 giugno 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali ex art. 190 c.p.c..
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
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La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello è fondato e merita di essere accolto. Si rileva, anzitutto, che entrambe le parti in causa avevano rilasciato ai rispettivi difensori (si allude agli Avv.ti Giuseppe Petrocchi e
Luigi Miglio, che hanno a suo tempo condotto le trattative) una procura alle liti in termini ampi e omnicomprensivi, con la quale ai medesimi veniva espressamente conferito il potere di transigere la controversia. Dunque, l'Avv. Petrocchi e l'Avv. Miglio, in forza della procura ad essi rilasciata, erano titolati a trattare nell'interesse dei propri assistiti per raggiungere un accordo transattivo che poi si è perfezionato. La valutazione dello scambio
6 epistolare intercorso tra gli anzidetti legali operata dal giudice di prime cure non può essere condivisa. La proposta transattiva (non può essere altrimenti qualificata, atteso il chiaro tenore della medesima) contenuta nella e-mail dell'Avv. Giuseppe Petrocchi del
23.02.2017 (ove vengono elencate in maniera analitica le condizioni alle quali i Sig.ri erano disponibili a Persona_2 rinunciare all'esecuzione promossa), definita poi nella successiva comunicazione del 16.04.2018 come “ultimativa” (doc. 1 e doc. 3 prodotti dalla odierna appellante in primo grado), risulta essere stata accettata, come si evince dalla e-mail dell'Avv. Luigi Miglio del 27.04.2018, ove si legge quanto segue: “facendo riferimento alle intercorse trattative, Ti significo che la sig.ra Parte_1 intende accettare, come accetta, tutte le richieste formulata dai
Tuoi assistiti per rinunciare all'esecuzione specifica, richieste già illustrate nella Tua del 23.2 e da ultimo nella Tua del 16 corrente mese e tanto mi ha chiesto di comunicarTi”. Ferma restando la sussistenza – pacifica – di una res litigiosa (lite già sorta tra le parti), posto che ai sensi dell'art. 1326 c.c. un contratto deve considerarsi concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e che la transazione è un contratto consensuale, nel senso che per il suo perfezionamento è sufficiente il semplice consenso manifestato dalle parti, deve ritenersi, alla luce della corrispondenza offerta in comunicazione e sopra richiamata, che nel caso di specie sia stato concluso, per l'appunto, un contratto di transazione ex art. 1965 c.c.. L'accordo raggiunto ha un chiaro ed obiettivo contenuto novativo rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2043/2016 (in particolare rispetto al suo dispositivo), divenuta definitiva tra le parti. Quest'ultima recava, infatti, il comando/l'ordine di arretrare l'autorimessa della parte (sita nel Comune di Parte_1
Uzzano) di 5 m rispetto al confine con l'immobile di proprietà
. Per evitare questo arretramento (il quale Persona_3 avrebbe comportato inevitabilmente la totale demolizione della
7 struttura), le parti hanno trattato (per il tramite dei rispettivi legali) e concepito un accordo senza ombra di dubbio novativo, perché, a fronte di diverse specifiche tecniche da applicare allo stato dei luoghi, in modo da evitare l'abbattimento del manufatto,
e del pagamento di una somma una tantum di € 15.000,00, l'autorimessa sarebbe rimasta nella posizione iniziale, senza necessità di dare esecuzione alla pronuncia della Corte d'Appello. La parte Parte_2
aveva dunque assunto l'obbligazione di rinunciare alla
[...] procedura ex art. 612 c.p.c. avente ad oggetto la determinazione delle modalità di esecuzione dell'obbligo di fare posto a carico di dalla sentenza della Corte distrettuale, a fronte Parte_1 delle obbligazioni novative assunte da quest'ultima. In definitiva, gli elementi essenziali del contratto di transazione così come richiesti dall'art. 1325 c.c., in combinato disposto con l'art. 1965
c.c., erano quindi soddisfatti mediante il recepimento della proposta e l'accettazione della medesima, in forma scritta, attraverso lo scambio epistolare e l'autorizzazione a transigere conferita dai clienti ai procuratori nel mandato.
Il secondo motivo d'appello è parimenti fondato e merita accoglimento. L'avv. Giuseppe Petrocchi, con la già citata e-mail del 23/02/2017 (doc. n. 1) seguita dalla precisazione di cui alla successiva e-mail del 16/04/2018 (doc. n.3), stabilisce le richieste della parte da lui assistita e cioè:
1. abbassamento del muro di confine in cement- block di cinque file di blocchi e demolizione parziale del muretto in prosecuzione così da riportare il passo a ml 3,70;
2. ribassamento del passo “arrotondando” il dosso per migliorare la transitabilità;
3. fissare l'albero sulla terrazza a ml. 3 dal confine come per legge;
4. versare la somma di € 15.000,00 a titolo di parziale risarcimento.
Il Tribunale di Pistoia erra laddove ritiene che la transazione sia invalida perché mancante del quomodo. Esso in realtà è ben
8 specificato proprio nella e-mail dell'Avv. Petrocchi appena richiamata, la quale detta esplicitamente le condizioni richieste da parte integralmente accettate dalla controparte. Persona_3
Inoltre, l'apposizione di un termine per l'adempimento delle obbligazioni nel contratto di transazione non è elemento essenziale per la validità dello stesso e qualora esso nulla prescriva relativamente al tempo dell'adempimento, la regola generale è che il creditore possa pretendere immediatamente la prestazione secondo il principio della immediata esigibilità della medesima.
Contrariamente a quanto asserito dal Tribunale nella sentenza oggi impugnata, il “quomodo” dell'adempimento non è elemento essenziale del contratto ai sensi dell'art. 1325 c.c. e la mancanza dell'apposizione del tempo entro cui eseguire le prestazioni pattuite comporta semplicemente l'applicazione dell'art. 1183 c.c.
e l'attribuzione del diritto al creditore di esigere immediatamente l'adempimento, non incidendo sulla validità o efficacia del negozio.
Il Tribunale ha altresì erroneamente interpretato il comportamento delle parti alla luce delle e-mail scambiate tra i difensori nel
2018. Esse sono senz'altro sintomatiche di un accordo raggiunto, accordo novativo perché pone nel nulla il comando definitivo di cui alla sentenza e cioè l'arretramento dell'autorimessa a 5 m dal confine. Infatti, i difensori esprimono osservazioni circa l'andamento dell'esecuzione degli obblighi assunti, presupponendo logicamente l'esistenza di un accordo già perfezionatosi e pienamente efficace. Lo stesso avviene in sede di sopralluogo alla presenza dei rispettivi tecnici di fiducia (geometri), sopralluogo concordato per verificare l'effettiva esecuzione dell'accordo. Da ciò si può inferire la circostanza per cui, per l'appunto, l'accordo era stato raggiunto, tanto che nell'estate 2018 venivano eseguiti i lavori richiesti da parte a parte per Persona_2 Parte_1 evitare di mettere in esecuzione la sentenza definitiva. Nel frattempo, che sin da subito aveva chiarito di Parte_1 avere bisogno di ricorrere al credito bancario, si adoperava per
9 ottenere dall'istituto il prestito necessario al pagamento di quanto si era obbligata a corrispondere. Questa Corte, in conclusione, ritiene raggiunta la prova del perfezionamento di una transazione novativa, anche alla luce del comportamento concludente delle parti, emergente persino dai verbali di udienza della procedura esecutiva
(v., ad esempio, verbale dell'udienza del 06.07.2018), dove entrambe le parti fanno riferimento all' adempimento degli accordi presi e alla mera “formalizzazione” dell'accordo raggiunto, nonché dal messaggio di posta elettronica certificata del 7.07.2018, con cui l'avv. Miglio invia all'avv. Petrocchi documentazione fotografica raffigurante l'avanzamento dei lavori (“Ti invio in allegato, come ti avevo anticipato in occasione dell'udienza di ieri, le foto che rappresentato l'attività in corso della mia assistita per
l'esecuzione dell'accordo transattivo raggiunto”), mai contestata.
Pertanto, a seguito della intercorsa transazione novativa, è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della procedura n.
R.G.Es. 1156/2017 dinanzi al Tribunale Ordinario di Pistoia – Sezione
Esecuzioni Mobiliari, rispetto alla quale, quindi, in accoglimento dell'opposizione proposta da occorre dare atto Parte_1 della cessazione della materia del contendere e della conseguente estinzione.
L'accoglimento dell'appello, cui consegue la riforma della impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia, impone a questa Corte di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali che tenga conto dell'esito finale del giudizio.
Questa Corte ritiene di dover porre le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022 in relazione alle sole spese del giudizio di appello) a carico degli odierni appellati (controversia di valore indeterminabile, complessità bassa, adozione dei valori minimi, escluso il compenso per la sola fase istruttoria con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, attesa, tra l'altro, la mancata concessione dei termini
10 di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. in primo grado).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• ACCOGLIE l'appello come in atti proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 530/2021 del Tribunale Ordinario di Pistoia, pubblicata in data 9 giugno 2021, sentenza che così riforma: in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta da
[...]
, DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE nella Parte_1 procedura R.G.Es. n. 1156/2017 pendente dinanzi al Tribunale
Ordinario di Pistoia – Sezione Esecuzioni Mobiliari per intervenuta transazione novativa;
• CONDANNA e in CP_1 CP_2 Controparte_3 proprio e in qualità di eredi della Sig.ra al Persona_1 rimborso, a favore di delle spese di lite, che Parte_1 liquida, per il primo grado di giudizio, in € 2.768,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e, per il giudizio di appello, in € 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Firenze,27 maggio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
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