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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/06/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini nella causa RG 4824/2024 promossa da nel procedimento iscritto al n. 3572/2024 R.G. promosso da
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Parte_1 C.F._1
Brasile, il 29/03/1951, residente in [...]/DF Condomínio Solar da Serra 2; C.F._2 Parte_2
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il
[...] C.F._3
20/06/1979, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Persona_1 C.F._4
Brasile, il 14/09/2007, residenti in [...], 2099, Ap 23, Jardim Tres Marias, São
Bernardo do Campo, São UL, Brasile;
(Cod. Fisc. ) nata Parte_3 C.F._5
a Belo Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile, il 22/05/1982, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (Cod. Fisc. Persona_2
) nato a [...], Distrito Federal, Brasile, il 15/02/2016, e C.F._6 Parte_4
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Distrito Federal, Brasile, il
[...] C.F._7
15/02/2016, residenti in [...]/DF Quadra Conjunto J S/N, Santa Maria;
C.F._8 Parte_5
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Gerais,
[...] C.F._9
Brasile, il 27/09/1986, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
(Cod. Fisc. nato a [...], Persona_3 C.F._10
Stato di Minas Gerais, Brasile, il 28/08/2010, (Cod. Fisc. Persona_4
) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 21/03/2015 e C.F._11 [...]
(Cod. Fisc. ) nata a [...], Stato Parte_6 C.F._12
di Minas Gerais, Brasile, il 30/01/2023, residenti in [...]78, casa Santa Lucia, Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brasile;
(Cod. Fisc. nato Parte_7 C.F._13
a Belo Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile, il 10/03/1996 e residente in [...]
Silverio, 921, Apt 402, Coração Eucaristico, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasile;
Parte_8
Pag. 1 di 13 (Cod. Fisc. ) nata a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il Per_5 C.F._14
29/07/1982 e residente in [...], n° 400, Apto 901, Blocco 02, Buritis, Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brasile;
(Cod. Fisc. ) nata a [...] Parte_9 C.F._15
Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile, il 15/10/1982, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (Cod. Fisc. ) nato Persona_6 C.F._16
a São UL, Stato di São UL, Brasile, il 16/06/2013 e (Cod. Persona_7
Fisc. ) nato a [...], Stato di São UL, Brasile, il 27/03/2017, residenti C.F._17
in Rua N, Estância Bom Repouso, 204, B2 Q21 L11, Mogi das Cruzes, São UL, Brasile;
[...]
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Parte_10 C.F._18
Gerais, Brasile, il 25/12/1971, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (Cod. Fisc. nato a [...], Persona_8 C.F._19
Stato di Minas Gerais, Brasile, il 03/10/2006, residenti in [...], n° 75, Aparecida Sétima
Seção, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasile;
(Cod. Fisc. Parte_11
) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 24/11/1979, C.F._20
residente in [...], n° 75, Aparecida Sétima Seção, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasile;
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Parte_12 C.F._21
Gerais, Brasile, l'08/03/1982 e residente in [...], n.° 75, Aparecida Sétima Seçao, Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brasile;
(Cod. Fisc. ) Parte_13 C.F._22
nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 23/04/1975, (Cod. Parte_14
Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 28/12/1998 e C.F._23
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Stato di Parte_15 C.F._24
Minas Gerais, Brasile, il 10/09/2001, tutti residenti in [...], 67, Satélite, Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brasile;
(Cod. Fisc. ) nato a Parte_16 C.F._25
Belo Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile, il 26/07/1977, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (Cod. Fisc. Persona_9
) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 17/05/2013 (doc. C.F._26
48) e (Cod. Fisc. ) nata a [...], Parte_17 C.F._27
Stato di Minas Gerais, Brasile il 07/11/2017, residenti in [...]15, CS, Satélite, Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brasile;
(Cod. Fisc. Parte_18
nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 07/07/1983, in C.F._28
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_10
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il C.F._29
Per_1 07/04/2012 e AN (Cod. Fisc. ) nata a [...] Persona_10 C.F._30
Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile, il 23/04/2014 tutti residenti in [...]125,
Pag. 2 di 13 , Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasile;
(Cod. Fisc. Pt_19 Parte_20
) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 23/11/1981 e C.F._31
residente in [...]de Sá, 195, Ouro Preto, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasile;
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Parte_21 C.F._32
Gerais, Brasile, il 26/04/1985 e residente in [...]da Conceição 58, cx.03, Praia do
Morro, Guarapari, Espírito Santo, Brasile;
(Cod. Fisc. Parte_22
nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, l'08/04/1987, in C.F._33
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_12
(Cod. Fisc. nata a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il C.F._34
17/05/2022 residenti in 87 Glin Drive, Coolock, Dublino, Irlanda;
(Cod. Parte_23
Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 14/12/1993, C.F._35
residente in [...], 166, Santa Clara, Vespasiano, Minas Gerais, Brasile, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela de Souza, Cod. Fisc. , come da procure speciali in C.F._36
atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione o istanza reietta, giudicando secondo equità, previo accertamento dei fatti in premessa indicati, accertare e dichiarare che nato a [...]
Belo Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile, il 29/03/1951; nato a [...]_2
Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile, il 20/06/1979, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a Belo Horizonte, Stato di Persona_1
Minas Gerais, Brasile, il 14/09/2007; nata a [...], Stato di Minas Parte_3
Gerais, Brasile, il 22/05/1982, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nato a [...], Distrito Federal, Brasile, il 15/02/2016, e Persona_2
nato a [...], Distrito Federal, Brasile, il 15/02/2016; Parte_4 [...] nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 27/09/1986, in proprio e Parte_5 quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nato Persona_3
a Belo Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile, il 28/08/2010, Persona_4 nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 21/03/2015 e Parte_6 nata a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 30/01/2023;
[...] [...] nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il nato il [...]; Parte_7 Pt_8
Pag. 3 di 13 nata a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 29/07/1982; Persona_13 Pt_9 nata a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 15/10/1982, in proprio e Parte_9 quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nato a [...]
São UL, Stato di São UL, Brasile, il 16/06/2013 e nato a [...]_7
UL, Stato di São UL, Brasile, il 27/03/2017; nato a [...]_10
Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile, il 25/12/1971, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...], Persona_8
Stato di Minas Gerais, Brasile, il 03/10/2006; nato a [...], Parte_11
Stato di Minas Gerais, Brasile, il 24/11/1979; nato a [...], Stato Parte_12 di Minas Gerais, Brasile l'08/03/1982; nato a [...], Stato di Parte_13
Minas Gerais, Brasile, il 23/04/1975; nato a [...], Stato di Minas Parte_14
Gerais, Brasile, il 28/12/1998; nato a [...], Stato di Minas Parte_15
Gerais, Brasile, il 10/09/2001; nato a [...], Stato di Minas Parte_16
Gerais, Brasile, il 26/07/1977, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il Persona_9
17/05/2013 e nata a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile Parte_17 il 07/11/2017; nato a [...], Stato di Minas Gerais, Parte_18
Brasile, il 07/07/1983, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 07/04/2012 e Persona_10 nata a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il23/04/2014; Persona_14
nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il23/11/1981; Parte_20
nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 26/04/1985; Parte_21
nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, Parte_22
l'08/04/1987, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...] nata a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 17/05/2022 e Persona_12 nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile,il 14/12/1993, sono Parte_23 cittadini italiani per nascita e per l'effetto ordinare all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della loro cittadinanza. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 25/03/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di Persona_15
cittadino italiano, nato il [...] nel Comune di Piazza al Serchio (Provincia di Lucca)
[...]
ed in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita né naturalizzarsi brasiliano, (docc.1-2).
Con decreto del 30/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 4/04/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. All'esito, previa declaratoria di contumacia del convenuto, con ordinanza del 5/04/2025 veniva chiesto di indicare le residenze estere dei CP_1
Pag. 4 di 13 numerosi ricorrenti con fissazione di una nuova udienza di trattazione, successivamente anticipata al
6/06/2025. A tale richiesta la difesa ha tempestivamente provveduto.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 28/05/2025.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite per il tramite Persona_15
della figlia nata in [...] nel 1883 ed ivi coniugatasi nel 1899, ai due figli Persona_16
Pag. 5 di 13 e nati anch'essi anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione Parte_1 Parte_22
repubblicana.
Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte una trasmissione della linea di discendenza per via femminile intervenuta in epoca precostituzionale, gli stessi hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale i ricorrenti hanno dedotto di discendere e di cui non è nota la data di emigrazione nacque nel 1857, quindi prima della unificazione del Regno d'Italia.
Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente
Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che abbia Persona_15 acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861.
Al fine di delibare la domanda dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei suddetti elementi si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato
Pag. 6 di 13 la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di per i quali si è registrato Persona_15
un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Pag. 7 di 13 Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia del capostipite italiano, non solo ha acquisito alla Persona_16
nascita la cittadinanza trasmessale dal padre, ma è stata anche in grado di trasmetterla ai suoi due figli che, in seguito, avrebbero dato vita ai distinti rami familiari ai quali i ricorrenti hanno dedotto di appartenere.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzione.
Risulta infatti che da una relazione di fatto del capostipite con Persona_15 [...]
, nasceva in Brasile, in data 12/05/1883, la figlia riconosciuta CP_2 Persona_16
come tale dal padre con dichiarazione resa davanti a pubblico ufficiale (doc.3), che coniugatasi con il 24/06/1899 (doc.4), generava i figli nato il [...] (doc. Parte_24 Parte_1
5) e nato il [...] (doc 6), nati entrambi in Brasile. Parte_22
- Ricorrenti ramo familiare di Parte_1
il predetto si univa in matrimonio con in data 06/05/1950 (doc.7) e da questa Persona_17
unione nascevano in Brasile: A) nato il [...], odierno ricorrente (doc. 8); Parte_1
B) nata il [...] (doc. 9) e C) nata il [...] (doc. 10). Parte_25 Persona_18
A) dalla relazione more uxorio di con nascevano in Brasile: Parte_1 Persona_19
i) il 20/06/1979, odierno ricorrente, (doc.11), che coniugatosi con Parte_2 Persona_20
il 13/12/2006 (doc. 12), ha generato il ricorrente nato il
[...] Persona_1
14/09/2007, minorenne rappresentato dal padre con il consenso della madre espresso nella procura rilasciata al difensore (doc.13); ii) nata il [...], ricorrente (doc.14), Parte_3
coniugatasi con il 18/06/2014 (doc. 15), ha generato i Persona_21
Pag. 8 di 13 gemelli (doc. 16) e (doc. 17) nati il Persona_2 Parte_4
15/02/2016, ricorrenti rappresentati dalla madre con il consenso del padre contenuto nella procura al difensore.
Da una successiva convivenza more uxorio di con nasceva Parte_1 Persona_22
il ricorrente il 27/09/1986 (doc. 18), che sposandosi con Parte_5 [...]
il 26/07/2007 (doc. 19) ha generato i ricorrenti: Controparte_3 Persona_3
nato il [...] (doc. 20), nato il [...] (doc. 21) e Persona_4 [...]
nata il [...] (doc.22), ancora minorenni e rappresentati Parte_6
dal padre con il consenso materno come da procura in atti. Da una successiva convivenza more uxorio di con nasceva il ricorrente Parte_1 Persona_23 Parte_7
il 10/03/1996 (doc.23).
[...]
B) a sua volta, si sposava con in data 06/10/1975 (doc. 24) Parte_25 Persona_24
generando la ricorrente nata il [...] (doc. 25). Persona_25
C) generava la ricorrente nata il [...], (doc. 26), Persona_18 Parte_9
che, sposandosi con il 22/11/2008 (doc.27) ha dato alla luce i ricorrenti Persona_26
nato il [...] (doc.28), e Persona_6 Persona_7
nato il [...] (doc. 29), minorenni rappresentati nel presente giudizio dalla madre con il consenso dell'altro genitore espresso nella procura al difensore.
- Ricorrenti ramo familiare di Parte_22
il predetto si sposava con il 06/07/1946 (doc.30) generando quattro Persona_27
figli: A) nata il [...] (doc.31), B) nata il [...] (doc. Parte_26 Parte_27
32), C) nato il [...] (doc. 33) e D) nato il Parte_28 Parte_29
21/03/1963 (doc. 34).
A) generava il ricorrente nato il [...] Parte_26 Parte_10
e riconosciuto giudizialmente quale figlio di con sentenza del 3/03/1975 Persona_28
(doc. 35). , a sua volta, si sposava con Parte_10 Persona_29
il 22/11/1996 (doc. 36) con la quale generava il ricorrente
[...] Persona_8
nato il [...] (doc.37), rappresentato nel presente giudizio dal padre.
successivamente, si univa in matrimonio con il Parte_26 Parte_11
29/06/1978 (doc.38) generando i ricorrenti nato il [...] (doc. Parte_11
39) e nato il [...] (doc.40). Parte_12
Pag. 9 di 13 B) si coniugava con , il 15/03/1974 (doc.41), generando tre figli: Parte_27 Controparte_4
i) , nato il [...], odierno ricorrente, (doc. 42), che si sposava con Parte_13
in data 26/09/1997 (doc.43) con la quale generava i ricorrenti Persona_30 Parte_14
nato il [...] (doc. 44) e nato il [...] (doc. 45); ii)
[...] Parte_15
UL , nato il [...], odierno ricorrente, (doc.46), che si sposava con Parte_16
in data 30/11/2006 (doc. 47) e generava i ricorrenti Persona_31 Persona_9
nato il [...] (doc. 48) e nata il [...]
[...] Pt_13 Parte_17
(doc. 49), minorenni rappresentati dal padre con il consenso della madre espresso nella procura rilasciata al difensore;
iii) , nato il [...] e ricorrente (doc. Parte_18
50), che si sposava con in data 18/01/2008 (doc.51) generava i ricorrenti Persona_32
nato il [...] (doc. 52) e nata il Persona_10 Persona_14
23/04/2014 (doc. 53), minorenni rappresentati dal padre con il consenso materno espresso nella procura rilasciata al difensore.
C) coniugatosi con il 24/05/1978 (doc.54) generava Parte_28 Persona_33
i ricorrenti nato il [...] (doc.55) e nato il Parte_20 Parte_21
26/04/1985 (doc.56).
D) coniugatosi con il 04/12/1986 (doc.57) Parte_29 Persona_34
generava due figli entrambi ricorrenti: i) nato l'[...] Parte_22
(doc.58), che unitosi in convivenza more uxorio con ha generato la ricorrente Controparte_5
nata il [...] (doc.59), minorenne rappresentata dal padre con il Persona_12
consenso materno espresso nella procura al difensore;
ii) nato il [...] Parte_23
(doc. 60).
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come Persona_15
risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.2), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865 ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia la quale, a sua volta, ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 ha Persona_16
trasmesso la cittadinanza ai suoi due figli e che hanno dato vita ai due Parte_1 Parte_22
distinti rami di discendenza ai quali i ricorrenti hanno provato di appartenere.
Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della
Pag. 10 di 13 cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal capostipite italiano Persona_15
[...]
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1
impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una
Pag. 11 di 13 cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_6 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani jure sanguinis;
Pag. 12 di 13 • ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1
giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 18.6.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini nella causa RG 4824/2024 promossa da nel procedimento iscritto al n. 3572/2024 R.G. promosso da
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Parte_1 C.F._1
Brasile, il 29/03/1951, residente in [...]/DF Condomínio Solar da Serra 2; C.F._2 Parte_2
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il
[...] C.F._3
20/06/1979, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Persona_1 C.F._4
Brasile, il 14/09/2007, residenti in [...], 2099, Ap 23, Jardim Tres Marias, São
Bernardo do Campo, São UL, Brasile;
(Cod. Fisc. ) nata Parte_3 C.F._5
a Belo Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile, il 22/05/1982, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (Cod. Fisc. Persona_2
) nato a [...], Distrito Federal, Brasile, il 15/02/2016, e C.F._6 Parte_4
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Distrito Federal, Brasile, il
[...] C.F._7
15/02/2016, residenti in [...]/DF Quadra Conjunto J S/N, Santa Maria;
C.F._8 Parte_5
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Gerais,
[...] C.F._9
Brasile, il 27/09/1986, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
(Cod. Fisc. nato a [...], Persona_3 C.F._10
Stato di Minas Gerais, Brasile, il 28/08/2010, (Cod. Fisc. Persona_4
) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 21/03/2015 e C.F._11 [...]
(Cod. Fisc. ) nata a [...], Stato Parte_6 C.F._12
di Minas Gerais, Brasile, il 30/01/2023, residenti in [...]78, casa Santa Lucia, Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brasile;
(Cod. Fisc. nato Parte_7 C.F._13
a Belo Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile, il 10/03/1996 e residente in [...]
Silverio, 921, Apt 402, Coração Eucaristico, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasile;
Parte_8
Pag. 1 di 13 (Cod. Fisc. ) nata a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il Per_5 C.F._14
29/07/1982 e residente in [...], n° 400, Apto 901, Blocco 02, Buritis, Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brasile;
(Cod. Fisc. ) nata a [...] Parte_9 C.F._15
Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile, il 15/10/1982, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (Cod. Fisc. ) nato Persona_6 C.F._16
a São UL, Stato di São UL, Brasile, il 16/06/2013 e (Cod. Persona_7
Fisc. ) nato a [...], Stato di São UL, Brasile, il 27/03/2017, residenti C.F._17
in Rua N, Estância Bom Repouso, 204, B2 Q21 L11, Mogi das Cruzes, São UL, Brasile;
[...]
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Parte_10 C.F._18
Gerais, Brasile, il 25/12/1971, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (Cod. Fisc. nato a [...], Persona_8 C.F._19
Stato di Minas Gerais, Brasile, il 03/10/2006, residenti in [...], n° 75, Aparecida Sétima
Seção, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasile;
(Cod. Fisc. Parte_11
) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 24/11/1979, C.F._20
residente in [...], n° 75, Aparecida Sétima Seção, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasile;
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Parte_12 C.F._21
Gerais, Brasile, l'08/03/1982 e residente in [...], n.° 75, Aparecida Sétima Seçao, Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brasile;
(Cod. Fisc. ) Parte_13 C.F._22
nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 23/04/1975, (Cod. Parte_14
Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 28/12/1998 e C.F._23
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Stato di Parte_15 C.F._24
Minas Gerais, Brasile, il 10/09/2001, tutti residenti in [...], 67, Satélite, Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brasile;
(Cod. Fisc. ) nato a Parte_16 C.F._25
Belo Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile, il 26/07/1977, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (Cod. Fisc. Persona_9
) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 17/05/2013 (doc. C.F._26
48) e (Cod. Fisc. ) nata a [...], Parte_17 C.F._27
Stato di Minas Gerais, Brasile il 07/11/2017, residenti in [...]15, CS, Satélite, Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brasile;
(Cod. Fisc. Parte_18
nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 07/07/1983, in C.F._28
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_10
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il C.F._29
Per_1 07/04/2012 e AN (Cod. Fisc. ) nata a [...] Persona_10 C.F._30
Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile, il 23/04/2014 tutti residenti in [...]125,
Pag. 2 di 13 , Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasile;
(Cod. Fisc. Pt_19 Parte_20
) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 23/11/1981 e C.F._31
residente in [...]de Sá, 195, Ouro Preto, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasile;
(Cod. Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Parte_21 C.F._32
Gerais, Brasile, il 26/04/1985 e residente in [...]da Conceição 58, cx.03, Praia do
Morro, Guarapari, Espírito Santo, Brasile;
(Cod. Fisc. Parte_22
nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, l'08/04/1987, in C.F._33
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_12
(Cod. Fisc. nata a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il C.F._34
17/05/2022 residenti in 87 Glin Drive, Coolock, Dublino, Irlanda;
(Cod. Parte_23
Fisc. ) nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 14/12/1993, C.F._35
residente in [...], 166, Santa Clara, Vespasiano, Minas Gerais, Brasile, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela de Souza, Cod. Fisc. , come da procure speciali in C.F._36
atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione o istanza reietta, giudicando secondo equità, previo accertamento dei fatti in premessa indicati, accertare e dichiarare che nato a [...]
Belo Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile, il 29/03/1951; nato a [...]_2
Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile, il 20/06/1979, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a Belo Horizonte, Stato di Persona_1
Minas Gerais, Brasile, il 14/09/2007; nata a [...], Stato di Minas Parte_3
Gerais, Brasile, il 22/05/1982, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nato a [...], Distrito Federal, Brasile, il 15/02/2016, e Persona_2
nato a [...], Distrito Federal, Brasile, il 15/02/2016; Parte_4 [...] nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 27/09/1986, in proprio e Parte_5 quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nato Persona_3
a Belo Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile, il 28/08/2010, Persona_4 nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 21/03/2015 e Parte_6 nata a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 30/01/2023;
[...] [...] nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il nato il [...]; Parte_7 Pt_8
Pag. 3 di 13 nata a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 29/07/1982; Persona_13 Pt_9 nata a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 15/10/1982, in proprio e Parte_9 quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nato a [...]
São UL, Stato di São UL, Brasile, il 16/06/2013 e nato a [...]_7
UL, Stato di São UL, Brasile, il 27/03/2017; nato a [...]_10
Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile, il 25/12/1971, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...], Persona_8
Stato di Minas Gerais, Brasile, il 03/10/2006; nato a [...], Parte_11
Stato di Minas Gerais, Brasile, il 24/11/1979; nato a [...], Stato Parte_12 di Minas Gerais, Brasile l'08/03/1982; nato a [...], Stato di Parte_13
Minas Gerais, Brasile, il 23/04/1975; nato a [...], Stato di Minas Parte_14
Gerais, Brasile, il 28/12/1998; nato a [...], Stato di Minas Parte_15
Gerais, Brasile, il 10/09/2001; nato a [...], Stato di Minas Parte_16
Gerais, Brasile, il 26/07/1977, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il Persona_9
17/05/2013 e nata a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile Parte_17 il 07/11/2017; nato a [...], Stato di Minas Gerais, Parte_18
Brasile, il 07/07/1983, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 07/04/2012 e Persona_10 nata a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il23/04/2014; Persona_14
nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il23/11/1981; Parte_20
nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 26/04/1985; Parte_21
nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, Parte_22
l'08/04/1987, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...] nata a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, il 17/05/2022 e Persona_12 nato a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile,il 14/12/1993, sono Parte_23 cittadini italiani per nascita e per l'effetto ordinare all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della loro cittadinanza. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 25/03/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di Persona_15
cittadino italiano, nato il [...] nel Comune di Piazza al Serchio (Provincia di Lucca)
[...]
ed in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita né naturalizzarsi brasiliano, (docc.1-2).
Con decreto del 30/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 4/04/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. All'esito, previa declaratoria di contumacia del convenuto, con ordinanza del 5/04/2025 veniva chiesto di indicare le residenze estere dei CP_1
Pag. 4 di 13 numerosi ricorrenti con fissazione di una nuova udienza di trattazione, successivamente anticipata al
6/06/2025. A tale richiesta la difesa ha tempestivamente provveduto.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 28/05/2025.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite per il tramite Persona_15
della figlia nata in [...] nel 1883 ed ivi coniugatasi nel 1899, ai due figli Persona_16
Pag. 5 di 13 e nati anch'essi anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione Parte_1 Parte_22
repubblicana.
Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte una trasmissione della linea di discendenza per via femminile intervenuta in epoca precostituzionale, gli stessi hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale i ricorrenti hanno dedotto di discendere e di cui non è nota la data di emigrazione nacque nel 1857, quindi prima della unificazione del Regno d'Italia.
Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente
Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che abbia Persona_15 acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861.
Al fine di delibare la domanda dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei suddetti elementi si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato
Pag. 6 di 13 la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di per i quali si è registrato Persona_15
un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Pag. 7 di 13 Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia del capostipite italiano, non solo ha acquisito alla Persona_16
nascita la cittadinanza trasmessale dal padre, ma è stata anche in grado di trasmetterla ai suoi due figli che, in seguito, avrebbero dato vita ai distinti rami familiari ai quali i ricorrenti hanno dedotto di appartenere.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzione.
Risulta infatti che da una relazione di fatto del capostipite con Persona_15 [...]
, nasceva in Brasile, in data 12/05/1883, la figlia riconosciuta CP_2 Persona_16
come tale dal padre con dichiarazione resa davanti a pubblico ufficiale (doc.3), che coniugatasi con il 24/06/1899 (doc.4), generava i figli nato il [...] (doc. Parte_24 Parte_1
5) e nato il [...] (doc 6), nati entrambi in Brasile. Parte_22
- Ricorrenti ramo familiare di Parte_1
il predetto si univa in matrimonio con in data 06/05/1950 (doc.7) e da questa Persona_17
unione nascevano in Brasile: A) nato il [...], odierno ricorrente (doc. 8); Parte_1
B) nata il [...] (doc. 9) e C) nata il [...] (doc. 10). Parte_25 Persona_18
A) dalla relazione more uxorio di con nascevano in Brasile: Parte_1 Persona_19
i) il 20/06/1979, odierno ricorrente, (doc.11), che coniugatosi con Parte_2 Persona_20
il 13/12/2006 (doc. 12), ha generato il ricorrente nato il
[...] Persona_1
14/09/2007, minorenne rappresentato dal padre con il consenso della madre espresso nella procura rilasciata al difensore (doc.13); ii) nata il [...], ricorrente (doc.14), Parte_3
coniugatasi con il 18/06/2014 (doc. 15), ha generato i Persona_21
Pag. 8 di 13 gemelli (doc. 16) e (doc. 17) nati il Persona_2 Parte_4
15/02/2016, ricorrenti rappresentati dalla madre con il consenso del padre contenuto nella procura al difensore.
Da una successiva convivenza more uxorio di con nasceva Parte_1 Persona_22
il ricorrente il 27/09/1986 (doc. 18), che sposandosi con Parte_5 [...]
il 26/07/2007 (doc. 19) ha generato i ricorrenti: Controparte_3 Persona_3
nato il [...] (doc. 20), nato il [...] (doc. 21) e Persona_4 [...]
nata il [...] (doc.22), ancora minorenni e rappresentati Parte_6
dal padre con il consenso materno come da procura in atti. Da una successiva convivenza more uxorio di con nasceva il ricorrente Parte_1 Persona_23 Parte_7
il 10/03/1996 (doc.23).
[...]
B) a sua volta, si sposava con in data 06/10/1975 (doc. 24) Parte_25 Persona_24
generando la ricorrente nata il [...] (doc. 25). Persona_25
C) generava la ricorrente nata il [...], (doc. 26), Persona_18 Parte_9
che, sposandosi con il 22/11/2008 (doc.27) ha dato alla luce i ricorrenti Persona_26
nato il [...] (doc.28), e Persona_6 Persona_7
nato il [...] (doc. 29), minorenni rappresentati nel presente giudizio dalla madre con il consenso dell'altro genitore espresso nella procura al difensore.
- Ricorrenti ramo familiare di Parte_22
il predetto si sposava con il 06/07/1946 (doc.30) generando quattro Persona_27
figli: A) nata il [...] (doc.31), B) nata il [...] (doc. Parte_26 Parte_27
32), C) nato il [...] (doc. 33) e D) nato il Parte_28 Parte_29
21/03/1963 (doc. 34).
A) generava il ricorrente nato il [...] Parte_26 Parte_10
e riconosciuto giudizialmente quale figlio di con sentenza del 3/03/1975 Persona_28
(doc. 35). , a sua volta, si sposava con Parte_10 Persona_29
il 22/11/1996 (doc. 36) con la quale generava il ricorrente
[...] Persona_8
nato il [...] (doc.37), rappresentato nel presente giudizio dal padre.
successivamente, si univa in matrimonio con il Parte_26 Parte_11
29/06/1978 (doc.38) generando i ricorrenti nato il [...] (doc. Parte_11
39) e nato il [...] (doc.40). Parte_12
Pag. 9 di 13 B) si coniugava con , il 15/03/1974 (doc.41), generando tre figli: Parte_27 Controparte_4
i) , nato il [...], odierno ricorrente, (doc. 42), che si sposava con Parte_13
in data 26/09/1997 (doc.43) con la quale generava i ricorrenti Persona_30 Parte_14
nato il [...] (doc. 44) e nato il [...] (doc. 45); ii)
[...] Parte_15
UL , nato il [...], odierno ricorrente, (doc.46), che si sposava con Parte_16
in data 30/11/2006 (doc. 47) e generava i ricorrenti Persona_31 Persona_9
nato il [...] (doc. 48) e nata il [...]
[...] Pt_13 Parte_17
(doc. 49), minorenni rappresentati dal padre con il consenso della madre espresso nella procura rilasciata al difensore;
iii) , nato il [...] e ricorrente (doc. Parte_18
50), che si sposava con in data 18/01/2008 (doc.51) generava i ricorrenti Persona_32
nato il [...] (doc. 52) e nata il Persona_10 Persona_14
23/04/2014 (doc. 53), minorenni rappresentati dal padre con il consenso materno espresso nella procura rilasciata al difensore.
C) coniugatosi con il 24/05/1978 (doc.54) generava Parte_28 Persona_33
i ricorrenti nato il [...] (doc.55) e nato il Parte_20 Parte_21
26/04/1985 (doc.56).
D) coniugatosi con il 04/12/1986 (doc.57) Parte_29 Persona_34
generava due figli entrambi ricorrenti: i) nato l'[...] Parte_22
(doc.58), che unitosi in convivenza more uxorio con ha generato la ricorrente Controparte_5
nata il [...] (doc.59), minorenne rappresentata dal padre con il Persona_12
consenso materno espresso nella procura al difensore;
ii) nato il [...] Parte_23
(doc. 60).
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come Persona_15
risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.2), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865 ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia la quale, a sua volta, ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 ha Persona_16
trasmesso la cittadinanza ai suoi due figli e che hanno dato vita ai due Parte_1 Parte_22
distinti rami di discendenza ai quali i ricorrenti hanno provato di appartenere.
Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della
Pag. 10 di 13 cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal capostipite italiano Persona_15
[...]
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1
impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una
Pag. 11 di 13 cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_6 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani jure sanguinis;
Pag. 12 di 13 • ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1
giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 18.6.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 13 di 13