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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24250/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24250/2022 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA CIPRO, Parte_1 C.F._1 7 20137 MILANO presso l'Avvocato LO GIUDICE ANTONIO, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
¿ Controparte_1 Controparte_2
GIÀ , (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA
[...] CP_3 8 MILANO presso l'Avvocato NESPOLI MASSIMO
CONVENUTO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in presso Controparte_4 C.F._2 l'Avvocato
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – divenuta Parte_1 CP_3
ed ora giusta Controparte_1 Controparte_2
atto di fusione per incorporazione in data 20.11.2024 - e per conseguire la condanna Controparte_4
in via solidale ex artt. 31 TUF e 2049 c.c. al risarcimento dei danni quantificati in € 80.000,00, oltre agli interessi commerciali dalla data del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione, previo accertamento dell'illegittimità della condotta di e della responsabilità solidale della CP_4 CP_3
Quest'ultima costituendosi ha contestato l'applicabilità del principio di responsabilità solidale ex artt.
31 c. 3 D. Lgs. n. 58/98 e 2049 c.c. ed ha concluso per il rigetto della domanda. In subordine ha chiesto ridursi l'entità del risarcimento ex art. 1227 c.c. In via riconvenzionale ha svolto domanda di manleva nei confronti di al fine di essere tenuta indenne da qualsiasi onere o responsabilità Controparte_4
che dovesse derivarle dall'accoglimento delle domande con condanna dello stesso a versare direttamente all'attrice e/o a rifonderle tutti gli esborsi.
Il convenuto è rimasto contumace ed allo stesso è stata notificata la domanda di manleva. CP_4
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, previa concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata limitatamente al convenuto CP_4
L'attrice ha esposto le seguenti circostanze: verso la fine del mese di aprile del 2017 volendo effettuare investimenti finanziari – accompagnata da un amico – si era recata presso la sede della in Milano per conoscere il convenuto di CP_3 CP_5
cui le era stata rappresentata dal suo conoscente l'abilità quale promotore finanziario;
il convenuto – che operava nella banca sin dall'aprile 2014 - le aveva prospettato un programma di investimenti diversificati e, dopo averle consegnato il proprio biglietto da visita (recante il ruolo rivestito presso la le aveva fornito un foglietto ove erano presenti le istruzioni per effettuare i CP_3
bonifici necessari agli investimenti;
tale foglietto recava il suo nominativo quale beneficiario, l'IBAN e la causale prestito infruttifero;
in conformità a tali istruzioni essa attrice aveva eseguito due bonifici, rispettivamente, di € 40.000 in data 21.4. 17 ed € 30.0000 in data 24.5.17; dopo diversi incontri con – tutti avvenuti all'interno della filiale - aveva eseguito due ulteriori CP_4
bonifici di € 5.000 ciascuno in data 13 e 19.6.17;
pagina 2 di 5 tuttavia, il successivo 14.11.17 – dopo aver appreso dell'avvenuto tentativo di suicidio del consulente - si era recata a trovarlo in ospedale ove questi le aveva riferito testualmente che i soldi degli investimenti si erano persi: recatasi presso la filiale della banca, aveva altresì scoperto che l'istituto non era a conoscenza delle operazioni asseritamente effettuate;
successivamente – per il tramite dei procuratori – aveva appreso che l'IBAN comunicatole dallo per i bonifici era riferibile alla ID e non alla CP_4 CP_3
Così sinteticamente ricostruiti i fatti, rileva il Tribunale come risulti acclarata la responsabilità del convenuto contumace.
Le copie dei bonifici allegati dall'attrice riscontrano la coincidenza tra il numero del conto corrente indicato nel biglietto da visita consegnatole dal promotore e quello a favore del quale i bonifici sono stati eseguiti. Gli stessi, pur recando causali non riferibili all'attività finanziaria, evidenziano il versamento di tali importi a favore del convenuto.
A ciò deve aggiungersi che con delibera Consob è stata disposta prima la sospensione del promotore
(delibera 20563/2018) e poi la radiazione dello stesso (con delibera 971/2018). Provvedimenti esitati all'istruttoria che ha accertato apprensioni consistenti in danno di diversi soggetti durante lo svolgimento dell'incarico presso nonchè la violazione delle regole di condotta relative CP_3 all'attività di consulenza finanziaria e investimento di somme di terzi, anche con distrazione, violative dell'art. 158 Regolamento Intermediari (Reg. Consob 16190/2007).
Pertanto, non può dubitarsi della responsabilità del convenuto quale promotore finanziario infedele.
Consegue, pertanto, la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 80.000 pari alla totalità delle somme bonificategli. Su tale somma - annualmente rivalutata secondo l'indice medio Istat dei prezzi al consumo dalla data delle singole operazioni alla data odierna - vanno calcolati gli interessi anno per anno ex art. 1284 comma 4 c.c. fino alla data odierna oltre agli ulteriori interessi legali da tale data sino al soddisfo
Diversa conclusione si impone riguardo alla convenuta Controparte_2
non essendo integrati i presupposti dell'invocata responsabilità solidale.
[...]
All'anomalia inerente le modalità pattuite dalle parti – ossia il versamento della provvista sul conto corrente personale dell'intermediario – ed a quella relativa al singolare utilizzo della causale “prestito infruttifero” in sede di esecuzione dei bonifici, si associa la circostanza che le operazioni esulino da qualsivoglia rapporto con l'istituto bancario.
Non risultano sottoscritti dall'attrice i consueti contratti di negoziazione, conto corrente e deposito titoli
- da reputarsi imprescindibili non solo per la realizzazione di un programma di investimento finanziario pagina 3 di 5 ma per l'identificazione dell'operato della nel contesto della banca parimenti convenuta. E' CP_4
peculiare che l'attrice non si sia attivata esigendo - in origine - la regolamentazione del rapporto con l'istituto attraverso la sottoscrizione di moduli adeguati e, successivamente, l'invio dei rendiconto ovvero delle comunicazioni afferenti lo svolgimento del rapporto.
L'assenza – protratta per mesi - di qualsivoglia riscontro formale da parte dell'istituto di credito avrebbe dovuto destare sospetto sì da indurla a richiedere un'interlocuzione con la banca.
Al di là del profilo soggettivo, tuttavia, è assorbente quello oggettivo dell'omissione riportata la cui valenza recide l'allegato collegamento tra l'attività del consulente e quella dell'istituto bancario.
Pur dandosi atto della scarsa dimestichezza con la normativa di riferimento per essere l'attrice di nazionalità estera e del livello indubbiamente confidenziale che, sin dall'inizio, risulta aver connotato il rapporto con il convenuto – come documentato dai messaggi scambiati dalle parti mediante CP_4
l'utilizzo della messagistica whatsapp per attuare le operazioni – non può obliterarsi tale dato.
In sostanza, le modalità, la causale e l'assenza di rapporti con la banca ostano alla riferibilità delle operazioni compiute dal promotore all'attività svolta per conto della convenuta CP_3
Non vale a confortare la tesi attorea la documentata circostanza che il convenuto sia stato CP_4
condannato all'esito del procedimento penale come riscontrato dalla sentenza allegata.
E' evidente che, nello svolgimento della pluriennale attività di consulente presso diversi istituti, il convenuto abbia posto in essere reiteratamente condotte fraudolente in danno di una pluralità di investitori: ciò non toglie, tuttavia, che ciascun episodio vada valutato singolarmente imponendosi uno scrutinio adeguato degli elementi idonei a riscontrare la condotta contestata in via solidale.
Primo fra tutti, il nesso di occasionalità necessaria: requisito, questo, che risulta ampiamente smentito.
Consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo nei valori medi eccezion fatta per la fase istruttoria liquidata nei minimi attesa la sua valenza documentale – seguono la soccombenza e vanno così ripartite: il convenuto deve rifonderle all'attrice mentre quest'ultima deve rifonderle alla CP_4
convenuta Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna a Controparte_4
risarcire a il danno quantificato in € 80.000 importo da rivalutarsi Parte_1
pagina 4 di 5 annualmente secondo l'indice medio Istat dei prezzi al consumo dalla data dei singoli bonifici ad oggi oltre agli interessi su tale somma da calcolarsi anno per anno ex art. 1284 comma 4 c.c. fino alla data odierna oltre agli ulteriori interessi legali sino al soddisfo;
1) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di Controparte_4 Parte_1
lite liquidate in € 11.268 per compensi ed € 786 per esborsi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa nonché l'attrice a rifondere tali Parte_1
spese alla convenuta nella misura di € Controparte_2
11.268 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa.
Milano, 13 febbraio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24250/2022 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA CIPRO, Parte_1 C.F._1 7 20137 MILANO presso l'Avvocato LO GIUDICE ANTONIO, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
¿ Controparte_1 Controparte_2
GIÀ , (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA
[...] CP_3 8 MILANO presso l'Avvocato NESPOLI MASSIMO
CONVENUTO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in presso Controparte_4 C.F._2 l'Avvocato
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – divenuta Parte_1 CP_3
ed ora giusta Controparte_1 Controparte_2
atto di fusione per incorporazione in data 20.11.2024 - e per conseguire la condanna Controparte_4
in via solidale ex artt. 31 TUF e 2049 c.c. al risarcimento dei danni quantificati in € 80.000,00, oltre agli interessi commerciali dalla data del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione, previo accertamento dell'illegittimità della condotta di e della responsabilità solidale della CP_4 CP_3
Quest'ultima costituendosi ha contestato l'applicabilità del principio di responsabilità solidale ex artt.
31 c. 3 D. Lgs. n. 58/98 e 2049 c.c. ed ha concluso per il rigetto della domanda. In subordine ha chiesto ridursi l'entità del risarcimento ex art. 1227 c.c. In via riconvenzionale ha svolto domanda di manleva nei confronti di al fine di essere tenuta indenne da qualsiasi onere o responsabilità Controparte_4
che dovesse derivarle dall'accoglimento delle domande con condanna dello stesso a versare direttamente all'attrice e/o a rifonderle tutti gli esborsi.
Il convenuto è rimasto contumace ed allo stesso è stata notificata la domanda di manleva. CP_4
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, previa concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata limitatamente al convenuto CP_4
L'attrice ha esposto le seguenti circostanze: verso la fine del mese di aprile del 2017 volendo effettuare investimenti finanziari – accompagnata da un amico – si era recata presso la sede della in Milano per conoscere il convenuto di CP_3 CP_5
cui le era stata rappresentata dal suo conoscente l'abilità quale promotore finanziario;
il convenuto – che operava nella banca sin dall'aprile 2014 - le aveva prospettato un programma di investimenti diversificati e, dopo averle consegnato il proprio biglietto da visita (recante il ruolo rivestito presso la le aveva fornito un foglietto ove erano presenti le istruzioni per effettuare i CP_3
bonifici necessari agli investimenti;
tale foglietto recava il suo nominativo quale beneficiario, l'IBAN e la causale prestito infruttifero;
in conformità a tali istruzioni essa attrice aveva eseguito due bonifici, rispettivamente, di € 40.000 in data 21.4. 17 ed € 30.0000 in data 24.5.17; dopo diversi incontri con – tutti avvenuti all'interno della filiale - aveva eseguito due ulteriori CP_4
bonifici di € 5.000 ciascuno in data 13 e 19.6.17;
pagina 2 di 5 tuttavia, il successivo 14.11.17 – dopo aver appreso dell'avvenuto tentativo di suicidio del consulente - si era recata a trovarlo in ospedale ove questi le aveva riferito testualmente che i soldi degli investimenti si erano persi: recatasi presso la filiale della banca, aveva altresì scoperto che l'istituto non era a conoscenza delle operazioni asseritamente effettuate;
successivamente – per il tramite dei procuratori – aveva appreso che l'IBAN comunicatole dallo per i bonifici era riferibile alla ID e non alla CP_4 CP_3
Così sinteticamente ricostruiti i fatti, rileva il Tribunale come risulti acclarata la responsabilità del convenuto contumace.
Le copie dei bonifici allegati dall'attrice riscontrano la coincidenza tra il numero del conto corrente indicato nel biglietto da visita consegnatole dal promotore e quello a favore del quale i bonifici sono stati eseguiti. Gli stessi, pur recando causali non riferibili all'attività finanziaria, evidenziano il versamento di tali importi a favore del convenuto.
A ciò deve aggiungersi che con delibera Consob è stata disposta prima la sospensione del promotore
(delibera 20563/2018) e poi la radiazione dello stesso (con delibera 971/2018). Provvedimenti esitati all'istruttoria che ha accertato apprensioni consistenti in danno di diversi soggetti durante lo svolgimento dell'incarico presso nonchè la violazione delle regole di condotta relative CP_3 all'attività di consulenza finanziaria e investimento di somme di terzi, anche con distrazione, violative dell'art. 158 Regolamento Intermediari (Reg. Consob 16190/2007).
Pertanto, non può dubitarsi della responsabilità del convenuto quale promotore finanziario infedele.
Consegue, pertanto, la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 80.000 pari alla totalità delle somme bonificategli. Su tale somma - annualmente rivalutata secondo l'indice medio Istat dei prezzi al consumo dalla data delle singole operazioni alla data odierna - vanno calcolati gli interessi anno per anno ex art. 1284 comma 4 c.c. fino alla data odierna oltre agli ulteriori interessi legali da tale data sino al soddisfo
Diversa conclusione si impone riguardo alla convenuta Controparte_2
non essendo integrati i presupposti dell'invocata responsabilità solidale.
[...]
All'anomalia inerente le modalità pattuite dalle parti – ossia il versamento della provvista sul conto corrente personale dell'intermediario – ed a quella relativa al singolare utilizzo della causale “prestito infruttifero” in sede di esecuzione dei bonifici, si associa la circostanza che le operazioni esulino da qualsivoglia rapporto con l'istituto bancario.
Non risultano sottoscritti dall'attrice i consueti contratti di negoziazione, conto corrente e deposito titoli
- da reputarsi imprescindibili non solo per la realizzazione di un programma di investimento finanziario pagina 3 di 5 ma per l'identificazione dell'operato della nel contesto della banca parimenti convenuta. E' CP_4
peculiare che l'attrice non si sia attivata esigendo - in origine - la regolamentazione del rapporto con l'istituto attraverso la sottoscrizione di moduli adeguati e, successivamente, l'invio dei rendiconto ovvero delle comunicazioni afferenti lo svolgimento del rapporto.
L'assenza – protratta per mesi - di qualsivoglia riscontro formale da parte dell'istituto di credito avrebbe dovuto destare sospetto sì da indurla a richiedere un'interlocuzione con la banca.
Al di là del profilo soggettivo, tuttavia, è assorbente quello oggettivo dell'omissione riportata la cui valenza recide l'allegato collegamento tra l'attività del consulente e quella dell'istituto bancario.
Pur dandosi atto della scarsa dimestichezza con la normativa di riferimento per essere l'attrice di nazionalità estera e del livello indubbiamente confidenziale che, sin dall'inizio, risulta aver connotato il rapporto con il convenuto – come documentato dai messaggi scambiati dalle parti mediante CP_4
l'utilizzo della messagistica whatsapp per attuare le operazioni – non può obliterarsi tale dato.
In sostanza, le modalità, la causale e l'assenza di rapporti con la banca ostano alla riferibilità delle operazioni compiute dal promotore all'attività svolta per conto della convenuta CP_3
Non vale a confortare la tesi attorea la documentata circostanza che il convenuto sia stato CP_4
condannato all'esito del procedimento penale come riscontrato dalla sentenza allegata.
E' evidente che, nello svolgimento della pluriennale attività di consulente presso diversi istituti, il convenuto abbia posto in essere reiteratamente condotte fraudolente in danno di una pluralità di investitori: ciò non toglie, tuttavia, che ciascun episodio vada valutato singolarmente imponendosi uno scrutinio adeguato degli elementi idonei a riscontrare la condotta contestata in via solidale.
Primo fra tutti, il nesso di occasionalità necessaria: requisito, questo, che risulta ampiamente smentito.
Consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo nei valori medi eccezion fatta per la fase istruttoria liquidata nei minimi attesa la sua valenza documentale – seguono la soccombenza e vanno così ripartite: il convenuto deve rifonderle all'attrice mentre quest'ultima deve rifonderle alla CP_4
convenuta Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna a Controparte_4
risarcire a il danno quantificato in € 80.000 importo da rivalutarsi Parte_1
pagina 4 di 5 annualmente secondo l'indice medio Istat dei prezzi al consumo dalla data dei singoli bonifici ad oggi oltre agli interessi su tale somma da calcolarsi anno per anno ex art. 1284 comma 4 c.c. fino alla data odierna oltre agli ulteriori interessi legali sino al soddisfo;
1) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di Controparte_4 Parte_1
lite liquidate in € 11.268 per compensi ed € 786 per esborsi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa nonché l'attrice a rifondere tali Parte_1
spese alla convenuta nella misura di € Controparte_2
11.268 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa.
Milano, 13 febbraio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 5 di 5