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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/11/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1192 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1192 /2025
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 27/11/2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. ZAMPIERI NICOLA l'Avv. Marchesini Antonio Parte_1
Per la dott.ssa Beatrice Alessandra Controparte_1
Parte ricorrente da atto dell'immissione in ruolo dall'1.9.25, da atto dell'avvenuto pagamento del beneficio per l'a/s 2023/2024 e limita pertanto la domanda all'a/s 2021/2022 e 2024/2025 per il quale limita la domanda all'accertamento del diritto. Parte resistente si riporta alla memoria.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri n. 1192 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1192 /2025 RG Lav. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPIERI Parte_1 C.F._1 NICOLA ed elettivamente domiciliata in Schio, Viale XXIX Aprile n.27
PARTE RICORRENTE contro
(CF. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t., rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dai Dott.ri
[...]
e BI NI, elettivamente domiciliata Controparte_2 presso l' sito in Borgo Scroffa n. 2 – Controparte_3 CP_3
PARTE RESISTENTE
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 27/11/2025. Oggetto: Carta del docente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di CP_1 docente e domanda, per le predette annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per Controparte_1 ciascuna annualità sopra indicata, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
- il si è costituito in giudizio, contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso;
in particolare ha eccepito la non debenza del beneficio in relazione agli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, in quanto già erogato;
- all'udienza del 27.11.2025, parte ricorrente ha rinunciato all'annualità 2023/2024 ed ha limitato la domanda all'a/s 2021/2021, nonché all'accertamento del diritto con riferimento all'a/s 2024/2025; rilevato che: - l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_4 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso (si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c., i seguenti precedenti sentt. nn. 486/2024, 515/2024, 635/2024, 611/2024), a cui si intende dar seguito, anche della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui, pure, si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.; - la pronuncia della S.C. in parola ha sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1 il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- ebbene, risulta provato che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni scolastici citati in CP_1 premessa, con contratti di lavoro prevedenti tutti il servizio fino al termine dell'a.s. (cfr. stato matricolare depositato sub doc. 1 ric. e 2 res.);
- in relazione a tali contratti, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente ricorrente è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo, anche ai sensi della Direttiva 1999/70/Ce che, con particolare riferimento alla clausola 4 del relativo allegato, vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e che, come noto, è da tempo considerata direttamente applicabile nel nostro ordinamento (cfr. sent. CGUE Gaviero
, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul Pt_2 lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
- deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente è oggi dipendente del convenuto in ruolo (come risulta dalla documentazione rifluita in CP_1 atti), ed è pertanto titolare della carta in cui è caricata la somma per l'anno scolastico in corso. Parte ricorrente domanda, tuttavia, il riconoscimento delle somme riferite agli anni scolastici 2021/2022 e ss. in cui ha svolto il proprio servizio in forza di contratti a termine;
- nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- Con riferimento all'a/s 2024/2025, deve darsi atto che parte resistente non ha fornito prova dell'effettivo adempimento dell'obbligazione, né ha altrimenti dedotto e provato l'impossibilità di accedere al sistema telematico per procedere alle verifiche sull'effettiva erogazione del bonus per l'a.s. in questione, con conseguente sussistenza del diritto al beneficio anche per la predetta annualità, posta la rinuncia di parte ricorrente alla domanda di condanna, formulata all'udienza odierna;
- il deve quindi essere condannato all'accredito sulla Carta di cui la ricorrente è già CP_1 in possesso della somma pari a complessivi euro 500,00 per l'a/s 2021/2022. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015;
- Le spese di lite, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa, possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il all'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la CP_1 formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015 in dotazione al ricorrente della somma pari ad euro 500,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- dichiara il diritto alla carta docente per l'a/s 2024/2025;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 349,00, di cui € 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario.
Sentenza resa ex. art. 429 c.p.c.
Vicenza, 27/11/2025 Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1192 /2025
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 27/11/2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. ZAMPIERI NICOLA l'Avv. Marchesini Antonio Parte_1
Per la dott.ssa Beatrice Alessandra Controparte_1
Parte ricorrente da atto dell'immissione in ruolo dall'1.9.25, da atto dell'avvenuto pagamento del beneficio per l'a/s 2023/2024 e limita pertanto la domanda all'a/s 2021/2022 e 2024/2025 per il quale limita la domanda all'accertamento del diritto. Parte resistente si riporta alla memoria.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri n. 1192 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1192 /2025 RG Lav. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPIERI Parte_1 C.F._1 NICOLA ed elettivamente domiciliata in Schio, Viale XXIX Aprile n.27
PARTE RICORRENTE contro
(CF. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t., rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dai Dott.ri
[...]
e BI NI, elettivamente domiciliata Controparte_2 presso l' sito in Borgo Scroffa n. 2 – Controparte_3 CP_3
PARTE RESISTENTE
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 27/11/2025. Oggetto: Carta del docente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di CP_1 docente e domanda, per le predette annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per Controparte_1 ciascuna annualità sopra indicata, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
- il si è costituito in giudizio, contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso;
in particolare ha eccepito la non debenza del beneficio in relazione agli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, in quanto già erogato;
- all'udienza del 27.11.2025, parte ricorrente ha rinunciato all'annualità 2023/2024 ed ha limitato la domanda all'a/s 2021/2021, nonché all'accertamento del diritto con riferimento all'a/s 2024/2025; rilevato che: - l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_4 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso (si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c., i seguenti precedenti sentt. nn. 486/2024, 515/2024, 635/2024, 611/2024), a cui si intende dar seguito, anche della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui, pure, si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.; - la pronuncia della S.C. in parola ha sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1 il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- ebbene, risulta provato che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni scolastici citati in CP_1 premessa, con contratti di lavoro prevedenti tutti il servizio fino al termine dell'a.s. (cfr. stato matricolare depositato sub doc. 1 ric. e 2 res.);
- in relazione a tali contratti, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente ricorrente è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo, anche ai sensi della Direttiva 1999/70/Ce che, con particolare riferimento alla clausola 4 del relativo allegato, vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e che, come noto, è da tempo considerata direttamente applicabile nel nostro ordinamento (cfr. sent. CGUE Gaviero
, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul Pt_2 lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
- deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente è oggi dipendente del convenuto in ruolo (come risulta dalla documentazione rifluita in CP_1 atti), ed è pertanto titolare della carta in cui è caricata la somma per l'anno scolastico in corso. Parte ricorrente domanda, tuttavia, il riconoscimento delle somme riferite agli anni scolastici 2021/2022 e ss. in cui ha svolto il proprio servizio in forza di contratti a termine;
- nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- Con riferimento all'a/s 2024/2025, deve darsi atto che parte resistente non ha fornito prova dell'effettivo adempimento dell'obbligazione, né ha altrimenti dedotto e provato l'impossibilità di accedere al sistema telematico per procedere alle verifiche sull'effettiva erogazione del bonus per l'a.s. in questione, con conseguente sussistenza del diritto al beneficio anche per la predetta annualità, posta la rinuncia di parte ricorrente alla domanda di condanna, formulata all'udienza odierna;
- il deve quindi essere condannato all'accredito sulla Carta di cui la ricorrente è già CP_1 in possesso della somma pari a complessivi euro 500,00 per l'a/s 2021/2022. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015;
- Le spese di lite, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa, possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il all'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la CP_1 formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015 in dotazione al ricorrente della somma pari ad euro 500,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- dichiara il diritto alla carta docente per l'a/s 2024/2025;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 349,00, di cui € 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario.
Sentenza resa ex. art. 429 c.p.c.
Vicenza, 27/11/2025 Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri