Ordinanza 4 novembre 2024
Massime • 1
Se la morte dell'unico difensore della parte costituita interviene nel corso del giudizio, si determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza e ogni ulteriore attività processuale è preclusa, con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; se anche il decesso si verifica in pendenza del termine per il deposito della memoria di replica, la parte colpita dall'evento interruttivo (ed interessata a far valere la nullità della sentenza deliberata nonostante il mancato deposito di tale atto processuale) non ha l'onere di dimostrare di avere subito un "pregiudizio effettivo", perché quest'ultimo è insito nell'impedita facoltà di svolgere con completezza il diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 04/11/2024, n. 28257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28257 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |