Articolo 11 della Legge 23 giugno 1970, n. 503
Articolo 10Articolo 12
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1 agosto 1970
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2 maggio 1974
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18 agosto 1993
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24 dicembre 1996
Art. 11.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente e presiede il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva.
Il presidente e' eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione e' composto di 11 membri di cui 8 eletti, con voto limitato, dal consiglio regionale due e uno rispettivamente dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto.
Nel caso in cui l'attivita' degli istituti zooprofilattici interessi due regioni, ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato, 4 consiglieri; i consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto eleggono, rispettivamente, due e un consigliere.
Nel caso in cui l'attivita' degli istituti zooprofilattici interessi tre regioni, ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato, tre consiglieri; un rappresentante ciascuno e' eletto dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto.
I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici sperimentali debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra le persone estranee ai consigli stessi; i rappresentanti delle regioni a statuto speciale sono designati dall'organo competente a norma dei rispettivi statuti.
Fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione anche due rappresentanti del Ministero della sanita' appartenenti l'uno alla carriera direttiva dei veterinari, l'altro alla carriera direttiva del ruolo amministrativo. Il Ministro per la sanita' nomina anche due componenti supplenti.
La giunta esecutiva e' composta dal presidente dello istituto e da due membri designati dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.
Il direttore dell'istituto partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.
Il presidente e il consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.
Nei casi in cui il consiglio non sia in grado di poter funzionare regolarmente oppure violi persistentemente, nonostante diffida, le norme di legge e di regolamento, pregiudicando gravemente gli interessi dell'ente, il Ministro per la sanita' puo' sciogliere, con proprio decreto, il consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine non superiore a sei mesi entro il quale il consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.
Le attribuzioni del presidente, le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle della giunta esecutiva sono stabilite nei singoli statuti previsti dal successivo articolo 17. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993 , in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993 , in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1996