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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente rel. est. dott.ssa Francesca Mammone Consigliere dott.ssa Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1519/2024 promossa in grado d'appello DA
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
MARIO CICCARELLI e PIETRO MASSAROTTO (C.F. e P.IVA
), elettivamente domiciliata in Milano, Via della Commenda n. 35, P.IVA_2 presso i predetti difensori;
APPELLANTE CONTRO
(P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_3
LORENZO MOSSO (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._1 in Milano, Via Cosimo del Fante n. 16, presso il predetto difensore, APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 23 Sulle seguenti conclusioni Per “Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, Parte_1 così giudicare: in accoglimento dell'appello riformare l'impugnata decisione, per tutti i motivi dedotti nel primo grado di giudizio e nel presente grado di appello e conseguentemente così giudicare: in via preliminare assumersi ogni opportuno provvedimento in merito al difetto di rappresentanza della ricorrente, nel merito rigettarsi l'appello incidentale proposto da parte appellata;
nel merito, in via pregiudiziale valutarsi e ove ritenuto di giustizia pronunciarsi la nullità parziale della scrittura transattiva, con riferimento al punto 4.4 e all'impossibilità per “ di darvi adempimento, Parte_1 segnatamente con riguardo all'obbligo di “fare sì che eventuali versamenti eccedenti il capitale di
, disponibili come riserve (o partita contabile equivalente) siano assegnati a CP_2 P_
VR, pro quota (i.e. Nella misura di 28/72. 28/72 e 16/72 rispettivamente)”; CP_3 nell'ipotesi di esito positivo del giudizio di validità della scrittura transattiva secondo la conclusione che precede nel merito, in via principale: dato atto e accertato l'adempimento, da parte di , alla scrittura transattiva Parte_1 stessa e segnatamente all'obbligazione di cui all'articolo 4.4, dato atto ed accertato l'inadempimento di EX VA TE (ora P_
) al punto 3.5.c della scrittura transattiva in data 11 febbraio 2016 di cui è causa ed in
[...] ogni caso la mancata realizzazione, anche sotto il profilo della condizione, di quanto ivi dedotto, dato atto e accertato il rilievo di tale obbligazione per “ anche per la sua Parte_1 qualità di cessionaria parziale del credito di cui all'obbligazione ivi dedotta, dato atto e accertato l'inadempimento di EX VA TE (ora P_
) all'obbligo di contrattazione e/o esecuzione della scrittura transattiva secondo criteri di
[...] correttezza e buona fede, rigettarsi la domanda formulata in giudizio da (quale società scissa di P_
“EX VA OL L”); nel merito, in via subordinata e riconvenzionale: dato atto ed accertata la sussistenza e il compimento di raggiro, da parte di “EX VA OL L” (ora ), nei confronti di “LT YE L”, rilevante a P_
pagina 2 di 23 norma degli artt. 1427 e 1439 c.c., tale per cui quest'ultima non avrebbe contrattato e sottoscritto la scrittura transattiva in data 11 febbraio 2016 di cui è causa, dato atto e accertata la temerarietà della pretesa soggiacente alla scrittura transattiva in capo a
“EX VA OL L” (ora ), rilevante ai sensi dell'art. P_
1971 c.c., rigettarsi la domanda formulata in giudizio da nei confronti di “LT- P_
YE L”, pronunziare, anche ai sensi degli artt. 1427, 1439 c.c. e/o 1971 c.c., l'annullamento della scrittura transattiva medesima, limitatamente alle odierne parti in causa ovvero - ove ritenuto di giustizia e previa ogni opportuna declaratoria e statuizione anche in ordine all'integrità del contraddittorio - nei confronti di tutte le parti firmatarie della scrittura transattiva;
in via di estremo e gradato subordine: nella denegatissima ipotesi in cui fosse riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla percezione del credito di cui alla clausola penale di cui all'articolo 5 della scrittura transattiva in data 11 febbraio 2016 di cui è causa, confermata la statuizione della sentenza di primo grado che, accertata la natura di obbligazione parziaria portata dalla clausola penale ha conseguentemente determinato l'importo dovuto in ragione del numero delle parti di cui alla clausola all'articolo 4.4, procedere in ogni caso alla riduzione della clausola penale, stante l'importo manifestamente eccessivo, a norma dell'art. 1384 c.c., in via istruttoria: si chiede per tuziorismo che venga ammesso l'interrogatorio formale, sui capitoli 1, 2 e 7, del legale rappresentante di NO domiciliato presso la sede P_ Testimone_1 sociale, che si chieda venga in ogni caso sentito quale teste qualora gli subentri altro soggetto nella legale rappresentanza della ricorrente, nonché prova testimoniale sui capitoli di prova n.ri 1, 2, 3 qui di seguito capitolati indicandosi a teste il NO , domiciliato a Testimone_2
Milano Via Novaro n. 16:
1) vero che in data 24 luglio 2015 ho ricevuto dall'Avv. Roberto Mangione la comunicazione mail che mi si rammostra in copia fotografica (doc. 8 di parte resistente);
2) vero che la comunicazione mail dell'Avv. Roberto Mangione in data 24 luglio 2015 che mi si rammostra in copia fotografica aveva ad oggetto la società Qualta SpA;
pagina 3 di 23 3) vero che il 20 maggio 2016 ho inviato all'Avv. Dante De Benedetti la comunicazione mail che mi si rammostra in copia fotografica (doc. 8 bis di parte resistente). Chiede altresì l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale:
4) vero che la comunicazione pec con il relativo allegato che mi si rammostrano (doc. 4 di parte convenuta) è stata ricevuta da Qualta SpA il 25 aprile 2016 indicandosi a teste il Curatore del fallimento di Qualta Srl in liquidazione (già Qualta SpA), Avv. Jacopo Marzetti, domiciliato presso la sede della predetta società;
5) “vero che la comunicazione pec che mi si rammostra (doc. 6 di parte convenuta) è stata da me ricevuta in data 24 maggio 2016” indicandosi a testi il NO Testimone_3
(domiciliato in Torre del Greco Via Giovanni XXIII n. 99), l'Avv. Claudio De Feo (domiciliato in Napoli Via dei Mille n. 40), nonché il NO Tes_4 Parte_2
6) “vero che la comunicazione pec che mi si rammostra (doc. 14 di parte convenuta) è stata ricevuta da Qualta SpA il 17 agosto 2016” indicandosi a teste il Curatore del fallimento di
Srl in liquidazione (già Qualta SpA), Avv. Jacopo Marzetti, domiciliato presso la CP_2 sede della predetta società; 7) “vero che la comunicazione pec che mi si rammostra (doc. 15 di parte convenuta) è stata ricevuta da VR Srl e EX VA OL Srl in data 26 agosto 2016” indicandosi a teste il NO come sopra domiciliato;
Testimone_3
8) “vero che la comunicazione pec che mi si rammostra (doc. 16 di parte convenuta) è stata inviata dalla casella pec di Qualta SpA il 1° settembre 2016” indicandosi a teste il Curatore del fallimento di Qualta Srl in liquidazione (già Qualta SpA), Avv. Jacopo Marzetti, domiciliato presso la sede della predetta società. Si chiede che il Giudice voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 cpc: quanto alle comunicazioni di posta elettronica prodotte da questa difesa sub docc. 4, 5, 6, 14, 15, 16, al provider delle caselle di posta elettronica: la Email_1 Email_2 Email_3 documentazione attestante l'invio e la ricezione delle comunicazioni pec in data 25.4.2016 (doc. 4), in data 17.8.2016 e 25.4.2016 (doc. 5), in data 24.5.2016 (doc. 6), in data 17.8.2016 (doc. 14), in data 26.8.2016 (doc. 5), in data 1 settembre 2016 (doc. 17); quanto alle comunicazioni di posta elettronica prodotte da questa difesa sub docc. 8 e 8 bis, al provider delle caselle di posta elettronica: Email_4
la documentazione attestante Email_5 Email_6
l'invio e la ricezione delle comunicazioni mail in data 24.7.2015 (doc. 8) e 20.5.2016 (doc. 8 bis). pagina 4 di 23 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio.
Per “Nel merito
1. Rigettare l'appello proposto da LT Controparte_1
YE Srl e tutte le domande dalla stessa formulate, per i motivi articolati, e, per l'effetto, confermare, con ogni declaratoria dovesse rendersi necessaria, le statuizioni rese in primo grado dal Tribunale di Milano, con la sentenza del 20 marzo 2024 n. 3073/2024 a definizione del giudizio RG 20001/2020, Rep. n. 2339/2024, notificata il 15 aprile 2024, e con l'esclusione del capo della predetta Sentenza relativo alla quantificazione economica della penale a carico di LT YE Srl, oggetto di appello incidentale. In via incidentale
2. Riformare parzialmente, per le ragioni in narrativa, il capo della Sentenza che dispone
“condanna la società convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 83.333,33 a titolo di penale, oltre interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda al saldo” e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la resistente LT YE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a in persona del P_ legale rappresentante pro tempore, l'importo di Euro 250.000,00, stabilito a titolo di penale in forza dell'art. 5 della Scrittura Transattiva sopra richiamata, oltre interessi legali e rivalutazione, o la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame avversario, ai fini di cui all'art. 346 c.p.c.
3. Accertare e dichiarare, per i motivi in atti, l'inadempimento di LT YE Srl alla pattuizione di cui all'art.
4.4. della Scrittura Transattiva (come definita); e, dato atto della sussistenza della clausola penale di cui all'art. 5 della Scrittura Transattiva in data 11 febbraio 2016 di cui sopra (fatta salva la determinazione e la richiesta del maggior danno),
4. dichiarare tenuta e condannare LT YE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a in persona del legale rappresentanti pro tempore, P_
l'importo di Euro 500.000,00, stabilito a titolo di penale in forza dell'art. 5 della Scrittura Transattiva sopra richiamata, oltre interessi legali e rivalutazione ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia 5. Rigettare tutte le domande proposte da LT YE Srl nei confronti di nel P_ giudizio di primo grado RG 20001/2020 e richiamate in appello, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi indicati in atti. pagina 5 di 23
6. Rigettare tutte le ulteriori domande e istanze avversarie, formulate nei confronti dell'esponente a qualsiasi titolo. In via istruttoria Con ogni più ampia riserva, l'esponente insiste per l'ammissione delle produzioni documentali effettuate, a prova diretta e contraria, e si oppone all'ammissione di tutte le prove articolate da LT, per le ragioni esposte negli atti depositati e da intendersi qui ritrascritti e in particolare della prova orale, vertendo la stessa su circostanze inconferenti con la materia del contendere del presente giudizio e, in ogni caso, documentali, nonché delle ulteriori istanze istruttorie formulate delle produzioni documentali effettuate da controparte, ivi incluse quelle successive allo spirare dei termini per il deposito delle memorie istruttorie in primo grado, per i motivi articolati in atti Con ogni più ampia riserva, ci si riporta alle produzioni effettuate con gli atti depositati. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge” Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§.
1. Il giudizio di I grado Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la società (di seguito Controparte_1 P_ agì in giudizio nei confronti della società LT YE S.r.l. (di seguito LT) per l'accertamento e la dichiarazione di inadempimento da parte di LT della pattuizione di cui all'art.
4.4 della transazione sottoscritta in data 11.02.2016, nonché, per la condanna della medesima società al pagamento della penale di € 500.000,00, di cui all'art. 5 della transazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Dedusse al riguardo che:
- e LT, quali azioniste di Qualta Spa, in data 11.02.2016 avevano P_ sottoscritto, insieme alla restante compagine sociale di e ad altri soggetti CP_2 che avevano intrattenuto rapporti con una transazione per la definizione CP_2 tombale dei contenziosi pendenti;
- l'art.
4.4 della transazione prevedeva che: “VR, , , e Tes_3 CP_3 CP_4 CP_5
ciascuno per quanto di propria competenza e facoltà, si impegnano a fare sì che Tes_4 eventuali versamenti eccedenti il capitale di , disponibili come riserve (o partita contabile CP_2 equivalente) siano assegnati a VR e pro quota (i.e. nella misura di P_ CP_3
28/72, 28/72 e 16/72 rispettivamente)”. La finalità di tale clausola era quella di ratificare quanto già deliberato dall'assemblea degli azionisti della società (comprensiva di LT) che, in data 08.06.2012, aveva deciso all'unanimità un pagina 6 di 23 aumento di capitale da effettuarsi in parte mediante utilizzo dei versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale e aveva stabilito allo stesso tempo, sempre con l'unanimità degli azionisti, che la rimanente parte fosse “da assegnare ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni”, come confermato anche dall'ultimo bilancio approvato alla data di sottoscrizione della transazione dal quale risultava che il fondo finanziamento soci infruttifero era stato ripartito tra gli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale e che, pertanto, LT era titolare di un credito verso dell'importo di € CP_2
19.200,00;
- nonostante l'impegno assunto con la sottoscrizione della transazione, LT aveva, invece, agito nei confronti di dinanzi al Tribunale di Roma, per CP_2 ottenere il pagamento del maggior importo di €168.200,00, asseritamente dovutale a titolo di rimborso finanziamento soci in precedenza effettuato in favore della stessa Inoltre, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Milano CP_2 proposto nei confronti di per il risarcimento di un preteso danno, LT P_ aveva ribadito di essere titolare di un credito verso per finanziamento CP_2 soci, di € 168.200,00 e non già del minore importo di € 19.200,00 riportato in bilancio ed accettato con la sottoscrizione della transazione;
- a fronte dell'inadempimento dell'art.
4.4 della transazione da parte di LT, aveva, quindi, proposto il ricorso ex art. 702-bis cpc per la condanna di P_
LT al pagamento di una penale di €500.000,00 ai sensi dell'art. 5 della medesima transazione in base al quale: “nell'ipotesi di inadempimento rispetto agli obblighi reciprocamente assunti mediante la presente Scrittura Privata (con particolare riferimento agli impegni tutti di cui agli articoli 3 e 4 del presente atto, la Parte inadempiente si impegna a versare alle altre l'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) a titolo di penale, fatta salva la determinazione e la richiesta del maggior danno. La presente penale viene indicata sin d'ora come irriducibile ex art. 1384 cod. civ. siccome ritenuta equa e poiché le Parti hanno inteso regolare in tal modo il trasferimento del rischio connesso ad iniziative giudiziali future”. Con comparsa del 25/02/2021 si costituì in giudizio LT evidenziando che: il giudizio instaurato da era stato proposto sulla scorta di una procura P_ rilasciata da un soggetto ( che alla data del deposito del ricorso Testimone_1 era sprovvisto del potere di conferire il mandato ad litem in quanto, pur essendo il Presidente del Consiglio di Amministrazione di risultava privo di P_ deleghe;
gli impegni di cui all'art. 4 della transazione stipulata in data 11/02/2016 erano condizionati al compimento, anche da parte di degli P_ impegni di cui all'art. 3 della medesima transazione e non aveva P_ adempiuto alle previsioni contenute nell'art. 3.5, lett. c (che prevedevano il suo pagina 7 di 23 impegno ad esprimere parere favorevole affinché transigesse CP_2 definitivamente la controversia con la e disponesse il Controparte_6 pagamento in suo favore di € 150.000,00 o in favore del soggetto a cui quest'ultima dovesse cedere il credito); l'inadempimento di era rilevante P_ anche per LT, quale cessionaria parziale del credito vantato da CP_6 nei confronti di che, pertanto, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non
[...] CP_2 era tenuta a dare esecuzione agli impegni di cui all'art.
4.4 della transazione;
peraltro LT non poteva dirsi inadempiente all'obbligo di cui all'art.
4.4 della transazione poiché vi aveva dato esecuzione mediante la richiesta di utilizzare le somme di cui risultava creditrice in base al predetto art. 4.4 (ritenute pari a € 26.000,00 e non già a € 19.200,00 come dichiarato da per la copertura P_ delle perdite e la ricapitalizzazione di ma che tale richiesta era stata CP_2 respinta dall'amministratore di per motivi formali e discutibili al solo CP_2 scopo di estromettere LT dalla compagine sociale di con il concorso di CP_2
aveva tenuto un comportamento fraudolento che aveva indotto P_ P_
LT alla sottoscrizione della transazione che, pertanto, doveva essere annullata ai sensi degli artt. 1427 e 1439 c.c., ovvero si sensi dell'art. 1971 c.c.; in ogni caso, la clausola penale di cui all'art. 5 della transazione prevedeva una obbligazione parziaria, e non già solidale dal lato attivo, sicché, l'importo di € 500.000,00 richiesto da avrebbe dovuto essere suddiviso tra le dodici
P_ parti che avevano sottoscritto la transazione (con conseguente riconoscimento a del minore importo di € 41.666,66), o quanto meno tra le sei parti
P_ interessate dalla clausola di cui all'art. 4.4 (con conseguente riconoscimento a dell'importo di € 83.333,33), e ridotto ai sensi dell'art. 1384 c.c. poiché la
P_ clausola penale era manifestamente eccessiva rispetto all'interesse di al
P_ suo adempimento. Alla luce di tali premesse LT concluse chiedendo: in via preliminare, di assumere ogni opportuno provvedimento in merito al difetto di rappresentanza della ricorrente;
nel merito, di rigettare la domanda a fronte dell'inadempimento della clausola di cui all'art. 3.5, lett. c, della transazione da parte di e della
P_ violazione ad opera della ricorrente degli obblighi di correttezza e buona fede nella contrattazione/esecuzione della transazione;
in via subordinata e riconvenzionale, di dichiarare l'annullamento della transazione ai sensi degli artt. 1427, 1439 c.c. e/o 1971 c.c., limitatamente alle parti in causa ovvero - previa integrazione del contraddittorio - nei confronti di tutte le parti firmatarie della transazione;
in estremo subordine, di rideterminare l'importo dovuto a in
P_
€ 41.666,66 ovvero - in via di ulteriore subordine - in € 83.333,33, procedendo in ogni caso alla riduzione della penale a norma dell'art. 1384 c.c.. pagina 8 di 23 Disposto il mutamento di rito, il giudice assegnò i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.. Ultimata la fase di trattazione, il giudice respinse le istanze istruttorie delle parti e dispose la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Con sentenza n. 3073/2024, pubblicata il 20/03/2024, il Tribunale di Milano respinse tutte le domande, anche riconvenzionali, proposte da LT e in parziale accoglimento di quelle proposte dalla ricorrente condannò LT al pagamento in favore di della somma di € 83.333,33 a titolo di penale, oltre interessi P_ di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al saldo, nonché, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 14.103,00 per compensi e € 607,00 per spese, oltre spese generali (15%), IVA, se dovuta, e CPA. Motivò la propria decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'eccezione difetto di rappresentanza in capo al firmatario della Tes_1 procura ad litem di (rilasciata il 11.5.2019), era infondata poiché dall'esame P_ della visura e dello statuto di risultava che avesse il P_ Testimone_1 potere di rappresentanza della società al momento del rilascio della procura e che avesse mantenuto tale potere anche a seguito della modifica dell'organo rappresentativo di avendo assunto successivamente la carica di P_ presidente del consiglio di amministrazione al quale competeva il potere di rappresentanza della società in base all'art. 31 dello statuto;
- l'assunto della società convenuta - secondo cui le pattuizioni di cui agli artt. 3.5, lett. c), e 4.4. della transazione erano legate da un nesso di interdipendenza, sicché l'inadempimento di una avrebbe fatto cadere l'obbligo di adempiere all'altra a norma dell'art. 1460 c.c. - era infondato poiché dall'esame della transazione nel suo complesso e delle citate clausole non risultava che l'adempimento della previsione di cui all'art.
4.4 fosse condizionato all'adempimento delle altre previsioni contrattuali, ivi inclusa quella di cui all'art. 3.5., lett. c). Peraltro, la prestazione di cui all'art. 3.5, lett. c, riguardava una società ( , rimasta estranea alla transazione e diversa da LT;
CP_6 pertanto, doveva escludersi l'esistenza di un collegamento tra l'adempimento della prestazione di cui al punto 4.4. e di quella di cui al punto 3.5, lett. c, tale da condizionare l'adempimento della prima a quello della seconda, dovendosi ritenere irrilevante a tal fine anche la cessione parziale a LT del credito vantato da ai sensi dell'art. 3.5, lett. c, in quanto intervenuta CP_6 successivamente alla transazione e, dunque, non incidente sulla interpretazione delle clausole in questione. Per tali motivi LT non poteva invocare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.; pagina 9 di 23 - LT dal canto suo non aveva dimostrato di aver adempiuto agli obblighi previsti dall'art.
4.4 della transazione atteso che tale articolo non prevedeva la possibilità di consentire l'assegnazione dei versamenti eccedenti il capitale di mediante la copertura di perdite o partecipando alla ricapitalizzazione di CP_2
ovvero, con le modalità con cui LT aveva dichiarato di aver CP_2 adempiuto alla citata clausola. Inoltre, la stessa convenuta aveva riferito che la sua richiesta di partecipazione alla copertura delle perdite e alla ricapitalizzazione di era stata respinta dagli organi gestori della predetta società. Il che CP_2 confermava che, in ogni caso, non vi era stato l'adempimento degli obblighi di cui all'art.
4.4 nemmeno con le modalità dichiarate dalla convenuta e che, comunque, l'impedita partecipazione alla ricapitalizzazione di non era CP_2 dipesa da bensì all'organo gestorio della stessa P_ CP_2
Infine, l'inadempimento di LT risultava dalla documentazione prodotta in giudizio da dalla quale emergeva che la convenuta, tanto nel giudizio P_ monitorio azionato nei confronti di quanto nel giudizio promosso nei CP_2 confronti di si affermava titolare di un credito dell'ammontare di € P_
168.200,00 (anziché del diverso importo di € 19.200,00 riportato nel bilancio 2014) a titolo di rimborso finanziamento soci, in contrasto con gli CP_2 obblighi assunti a norma dell'art.
4.4. della transazione;
- del pari infondate risultavano le ulteriori doglianze sollevate da LT quanto alla presunta violazione da parte di dei canoni di buona fede e correttezza P_ nel corso delle trattative e al presunto raggiro ad opera di che la avrebbe P_ condotta a sottoscrivere la scrittura transattiva, poiché tutte le contestazioni sollevate al riguardo non concernevano condotte direttamente imputabili a bensì, giudizi promossi da LT nei confronti di o dei suoi P_ CP_2 organi gestori. Pertanto, non sussistevano i presupposti per l'annullamento della transazione ai sensi degli artt. 1427 e 1439 c.c. e nemmeno per l'annullamento a norma dell'art. 1971 c.c., non essendo stata fornita alcuna prova circa la totale infondatezza della pretesa di e tanto meno della sua mala fede;
P_
- quanto alla penale di cui all'art. 5 della transazione, che prevedeva la corresponsione di un'unica somma a titolo di penale e non l'obbligo di corrispondere la somma di € 500.000,00 in favore di ciascuna delle parti, il relativo pagamento doveva intendersi come obbligazione di carattere parziario. Pertanto, essendo sei i soggetti parti della clausola inadempiuta ed essendo l'obbligazione parziaria dal lato attivo, spettava a la somma di euro P_
83.333,33 a titolo di penale;
somma che non poteva essere ridotta sia in ragione della espressa previsione, contenuta nell'art. 5 della transazione, circa l'irriducibilità ex art 1384 c.c. della penale “siccome ritenuta equa e poiché le Parti pagina 10 di 23 hanno inteso regolare in tal modo il trasferimento del rischio connesso ad iniziative giudiziali future”, sia per la mancata dimostrazione del carattere eccessivo della penale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello LT chiedendone l'integrale riforma. Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello, in quanto P_ infondato in fatto e in diritto, e, con appello incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha liquidato la penale nell'importo di € 83.333,33. All'udienza del 03/10/2024 la Consigliera Istruttrice, dato atto dell'impossibilità di conciliare la lite, ha fissato l'udienza del 16/01/2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.. A tale udienza, rilevato il rituale deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata spedita in decisione ed è poi stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22.01.2025
***
§. 2 I Motivi di Impugnazione 2.1 L'appello principale Con il primo motivo LT censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione relativa al difetto della procura ad litem rilasciata per la rappresentanza in giudizio di sul presupposto che il che aveva P_ Tes_1 rilasciato la procura, avesse il potere di rappresentanza della società tanto alla data del rilascio del mandato, quanto in epoca successiva a seguito della modifica dell'organo rappresentativo di P_
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza in parte qua poiché il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. sarebbe stato proposto sulla scorta di procura sottoscritta da soggetto che, all'epoca del deposito del medesimo ricorso, era sprovvisto del potere di conferire la procura ad litem. A tale riguardo il Tribunale non avrebbe considerato che: a) alla data di rilascio della procura ad litem (recante la data dell'11/05/2019) il quale Amministratore Delegato di era dotato solo di poteri di Tes_1 P_ ordinaria amministrazione, come risulterebbe dalla visura prodotta dalla ricorrente (doc. 8 che attribuiva all'Amministratore Delegato poteri da P_ esercitarsi: quanto a disposizioni per tasse di ogni tipo, stipendi e contributi obbligatori, con firma disgiunta fino a € 500.000,00 e senza limitazioni a firma congiunta con altro componente del Consiglio di Amministrazione;
in ogni altro caso con firma disgiunta sino al valore di € 200.000,00. Pertanto, il Tes_1 non avrebbe potuto rilasciare la procura per l'instaurazione del giudizio in esame pagina 11 di 23 il cui valore, in base alla domanda di primo grado, era di € 500.000,00 (oltre interessi e spese); b) dalla visura camerale di aggiornata al 24.9.2020 (doc. 2 P_
risulta che il sVanacore a decorrere dal 28.6.2019 aveva assunto la carica P_ di Presidente del Consiglio di Amministrazione senza deleghe. Pertanto, in assenza di specifica delega, il potere di rappresentanza sostanziale con riferimento al rapporto in questione era di competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale di EX (doc. 8 EX). Di conseguenza, al momento della proposizione del ricorso (recante la data del 17/06/2020) il risultava sprovvisto dei poteri per il conferimento della Tes_1 procura per l'instaurazione del giudizio in assenza di specifica delega del Consiglio di Amministrazione. Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inadempimento di alla scrittura transattiva, con P_ specifico riferimento alla violazione dell'art.
3.5.c, e laddove, ha escluso l'interdipendenza delle clausole 3.5, lett. c, e 4.4 della transazione. L'appellante sostiene che il Tribunale:
- avrebbe applicato erroneamente i canoni ermeneutici di interpretazione del contratto poiché, pur avendo affermato che gli artt. 1362 e 1363 c.c. impongono di ricercare la comune volontà delle parti alla luce delle pattuizioni contrattuali nel loro complesso, avrebbe disatteso tali principi motivando la sentenza sulla scorta di una interpretazione parziale, e non complessiva, della transazione e, quindi, senza considerare che l'intento comune delle parti era quello di consentire la sopravvivenza della società sicché le obbligazioni dedotte CP_2 nella transazione dovevano essere considerate unitariamente, indipendentemente dal condizionamento di alcune clausole all'adempimento di altre;
- avrebbe escluso l'inadempimento di alla clausola dell'art. 3.5, lett. c, P_ della transazione sull'erroneo presupposto dell'insussistenza di alcuna interdipendenza tra tale clausola e quella di cui all'art. 4.4, sebbene nel giudizio di primo grado LT avesse evidenziato ampiamente il condizionamento degli impegni di cui all'art. 4 al compimento, anche da parte di degli impegni P_ previsti dal precedente art. 3;
- avrebbe errato nel sostenere l'inopponibilità da parte di LT dell'inadempimento della previsione di cui all'art. 3.5, lett. c, ad opera di P_ poiché non avrebbe considerato che l'impegno, ivi previsto, di prestare l'assenso alla transazione da stipularsi tra e era stato assunto CP_2 Controparte_6
pagina 12 di 23 da proprio nei confronti di LT, come risulterebbe dall'incipit della P_ clausola 3.5;
- avrebbe erroneamente dichiarato l'estraneità di all'accordo CP_6 transattivo e non avrebbe correttamente valorizzato l'interesse di LT all'adempimento della previsione di cui all'art. 3.5, lett. c, nella sua qualità di cessionaria parziale del credito vantato da non avendo Controparte_6 considerato che tale clausola prevedeva espressamente che il pagamento era destinato anche ai cessionari del credito vantato da Controparte_6
- avrebbe errato nell'affermare l'irrilevanza della cessione del credito - in quanto successiva alla sottoscrizione della transazione - ai fini della interpretazione della clausola dell'art.
3.5 non avendo tenuto conto del fatto che il citato articolo contemplava espressamente la cessione del credito e, pertanto, attribuiva rilievo all'interesse del cessionario all'esatto adempimento della clausola de quo. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto l'esistenza dell'inadempimento di LT alla previsione contenuta nella clausola di cui all'art.
4.4 della transazione. Sul punto l'appellante sostiene che:
- la sentenza gravata sarebbe illogica, laddove, afferma che la previsione di cui all'art.
4.4 non consentiva di conseguire i versamenti eccedenti il capitale sociale mediante la partecipazione alle perdite e alla sottoscrizione del capitale sociale di poiché non avrebbe tenuto conto del fatto che, a fronte della situazione CP_2 deficitaria di tale modalità rappresentava per LT l'unico modo per CP_2 ottenere l'assegnazione delle somme in discorso e ottemperare alla precitata disposizione;
- sarebbe inconferente l'affermazione secondo cui secondo cui: “l'asserita impedita partecipazione alla ricapitalizzazione della società non è dipesa da bensì CP_2 P_ all'organo gestorio di , di conseguenza la condotta che secondo la prospettazione della CP_2 convenuta avrebbe impedito l'adempimento dell'obbligazione non è riferibile alla società attrice” poiché inserita in un contesto in cui non si discuteva dell'eccezione di inadempimento di bensì dell'adempimento di LT;
P_
- sarebbe erroneo il passo della sentenza dove si ribadisce che: “nessuna prova ha offerto la società convenuta, che si è resa cessionaria in data successiva alla stipulazione della scrittura transattiva di parte del credito di cui al punto 3.5.lett. c (per l'importo di euro 100.000 cfr atti di cessione sub doc. 4 e doc. 5 di parte convenuta) dell'impossibilità di partecipare con fondi alla ricapitalizzazione della società LT, così da adempiere alle obbligazioni di cui al punto 4.4 della scrittura transattiva”, poiché LT non ha mai incassato il credito di cui era cessionaria e, quand'anche avesse ottenuto la pagina 13 di 23 somma oggetto della cessione di credito, ciò non le avrebbe consentito di ottenere da l'assegnazione dei fondi di bilancio;
CP_2
- infine, nel sostenere l'inadempimento di LT a fronte delle azioni dalla stessa intraprese per l'ottenimento a titolo di finanziamento soci della somma di € 168.200,00, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che tali circostanze si sarebbero verificate a seguito dell'inadempimento dell'art. 3.5, lett. c, della transazione e della violazione degli obblighi di buona fede da parte di P_
Con il quarto motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso sia la violazione degli obblighi di buona fede da parte di che la P_ sussistenza dei presupposti per l'annullamento della transazione. Sul punto il Tribunale si sarebbe limitato a rilevare che “le contestazioni e le censure svolte dalla convenuta da p. 11 a p. 17 della comparsa a dimostrazione della violazione del canone di correttezza e buona fede in fase di trattative e nell'esecuzione del contratto non sono pertinenti in quanto riguardano giudizi promossi da LT nei confronti della società CP_2
(giudizio ex art. 2409 c.c. che è stato abbandonato in ragione della stipulazione della scrittura transattiva;
giudizio n. 4563/2019 di impugnativa delle delibere di approvazione dei bilanci 2015 e 2016 di )” e che le censure sollevate da LT in merito alla CP_2 esecuzione della delibera di aumento del capitale di e alla azione penale CP_2 intrapresa nei confronti del suo Amministratore Unico sarebbero inconferenti
“in quanto non coinvolgono direttamente la società attrice”. Tali affermazioni sarebbero, tuttavia, erronee ed apodittiche poiché:
- il procedimento ex art. 2049 c.c. era stato definito grazie alla sottoscrizione della transazione, la cui violazione avrebbe inficiato lo spirito conciliativo e la sopravvivenza di e in ogni caso l'abbandono di tale procedimento non CP_2 comporterebbe l'irrilevanza dei fatti contestati;
- contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le contestazioni sollevate da LT riguardano che, con l'intento di affossare e di escludere P_ CP_2
LT dalla compagine sociale di aveva provveduto ad approvare il CP_2 bilancio ordinario al 31.12.2015 e il bilancio straordinario al 31.5.2016, aveva sottoscritto in via fittizia l'aumento di capitale di aveva assorbito la CP_2 quota di versamenti di competenza di LT e aveva alienato la partecipazione azionaria così acquisita al prezzo di € 490.000,00. Pertanto, il Tribunale non avrebbe dovuto escludere la sussistenza del requisito del dolo in capo a né l'esistenza dei presupposti per l'annullamento della P_ transazione ai sensi dell'art. 1971 c.c. poiché la temerarietà esisteva all'epoca della stipula della transazione e “va individuata sul piano oggettivo nell'evidenza dei comportamenti, individuabili a posteriori, di e sul piano soggettivo negli intendimenti P_ evidenziati dai documenti prodotti e che hanno trovato conferma nei loro effetti, sostanziatisi pagina 14 di 23 nell'esclusione di LT YE dalla compagine sociale di e, successivamente, nel suo CP_2 fallimento”. Con il quinto motivo si censura il capo della sentenza in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. sia perché la possibilità di riduzione è espressamente esclusa dall'art. 5 della transazione sia perché non sarebbe stato dimostrato il carattere eccessivo della penale. Ad avviso dell'appellante le motivazioni addotte dal Tribunale per respingere anche tale domanda sarebbero erronee poiché, in base alla giurisprudenza della Cassazione, il potere di riduzione della penale, esercitabile d'ufficio, non sarebbe impedito dall'accordo delle parti circa l'irriducibilità della medesima penale, né dalla circostanza che le parti abbiano definito equa la penale. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, LT avrebbe dimostrato come non abbia patito alcun danno a seguito della mancata P_ esecuzione della transazione, avendo incassato una cospicua somma a seguito della alienazione della partecipazione detenuta nella società CP_2
2.2 L'appello incidentale Con un unico motivo di appello incidentale censura la sentenza gravata P_ nella parte in cui ha liquidato a titolo di penale l'importo di € 83.333,33. Deduce al riguardo che il Tribunale avrebbe correttamente dichiarato che la penale in questione è parziaria ma avrebbe erroneamente calcolato l'importo da liquidare in favore di P_
Infatti, dopo aver correttamente affermato che “l'obbligo di pagamento della penale grava sul soggetto inadempiente in favore dei soggetti che avrebbero dovuto beneficiare della prestazione oggetto della clausola rimasta inadempiuta e non verso tutti i firmatari dell'accordo transattivo”, il Tribunale ha suddiviso l'importo complessivo della penale (€ 500.000,00) tra tutte le parti interessate dalla clausola di cui all'art.
4.4 della transazione, ovvero per sei, senza considerare che i soggetti beneficiari della medesima clausola sono solo tre (i.e. VR e LT), ovvero i soli soci di P_ che potevano avere interesse alle modalità di ripartizione delle riserve. CP_2
Pertanto, alla luce del principio enunciato dal Tribunale, l'importo della penale avrebbe dovuto essere ripartito solo tra i beneficiari della clausola in questione (i.e. e VR), con esclusione di LT in quanto parte inadempiente, con P_ conseguente condanna della appellata al pagamento in favore di P_ dell'importo di euro 250.000,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, cod. civ. dalla domanda al saldo, a titolo di penale. In subordine, quand'anche LT dovesse essere inclusa nel novero dei beneficiari, la quota dovuta a a titolo di penale non avrebbe dovuto P_
pagina 15 di 23 essere inferiore a 166.666,66 (500.000,00/3), oltre interessi ex art. 1284, co. 4, cod. civ. dalla domanda al saldo.
§.3 L'Opinione della Corte 3.1 Il primo motivo dell'appello principale è infondato. La tesi per cui che ha rilasciato la procura per la proposizione Testimone_1 del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., fosse privo del potere di conferire il mandato ad litem al momento della proposizione del predetto ricorso è priva di pregio. Dalla visura camerale del 24/09/2020 (doc. 2 risulta che il P_ Tes_1 aveva assunto il ruolo di Presidente del consiglio di amministratore di a P_ decorrere dal 28/06/2019 e che allo stesso era stata attribuita la qualifica di
“Rappresentante dell'Impresa”. Pertanto, al momento della proposizione del ricorso de quo (17/06/2020) il era pienamente legittimato a conferire il mandato ad litem nella sua Tes_1 qualità di Presidente del consiglio di amministrazione di e di legale P_ rappresentante della società, come previsto espressamente dall'art. 31 dello statuto societario in base al quale: “La rappresentanza della società è attribuita al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, se nominati”. Va da sé che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nessuna delega doveva essere rilasciata al Presidente del consiglio di amministrazione ai fini della rappresentanza in giudizio della società non solo poiché tale presupposto non è contemplato dal precitato art. 31 ma soprattutto perché non è previsto dall'art. 28 dello statuto, citato da LT. Tale ultimo articolo si limita a stabilire che: “Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione il consiglio elegge fra i propri membri un presidente, quando non vi abbia provveduto l'assemblea. Può anche eleggere uno o più consiglieri delegati, determinandone i poteri”. Quindi, l'attribuzione della delega è prevista solo nel caso in cui il consiglio di amministrazione decida di eleggere uno o più consiglieri delegati per lo svolgimento di specifiche funzioni. Tale non è il caso che ci occupa dato che al era stato attribuito il Tes_1 diverso ruolo di Presidente del consiglio di amministrazione al quale l'art. 31 dello statuto affida, di default e senza limitazioni di sorta, la rappresentanza generale della società, in conformità a quanto previsto dall'art. dell'art. 2475-bis c.c.. 3.2 Del pari infondato è il secondo motivo dell'appello principale. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, le pattuizioni di cui agli artt. 3.5, lett. c), e 4.4. della transazione non sono legate da un nesso di pagina 16 di 23 interdipendenza tale per cui l'inadempimento di una farebbe cadere l'obbligo di adempiere all'altra a norma dell'art. 1460 c.c.. Sul punto il Tribunale ha evidenziato che: «Dall'esame della scrittura transattiva nel suo complesso e dal tenore letterale delle clausole in esame non emerge una specifica volontà delle parti di condizionare l'adempimento delle prestazioni di cui all'art.
4.4. del contratto a quelle di cui all'art.
3.5. lett. c. Più precisamente, l'art. 4.4. (doc. 2 attore) prevede che i sottoscrittori
“ciascuno per quanto di propria competenza e facoltà i impegnano a fare sì che eventuali versamenti eccedenti il capitale di QUALTA, disponibili come riserve (o partita contabile equivalente) siano assegnati a VR e TA pro quota (i.e. nella misura di P_
28/72, 28/72 e 16/72 rispettivamente)”. Tale impegno, diversamente da quanto previsto per le obbligazioni sancite dalle disposizioni di cui ai punti 4.1. e 4.2. della scrittura - che contengono clausole espressamente condizionali, statuendo obblighi in capo alle parti del contratto “A condizione che adempia…” ( art. 4.1. ) o “Non appena sottoscritta P_ la presente scrittura ed eseguito il pagamento della somma di cui al punto “d”, nonché non appena espresso il consenso in assemblea affinché si trasferiscano efficacemente gli importi…” ( art. 4.2.) - non è stato condizionato agli adempimenti previsti dall'art.
3.5 lett c del contratto. Dunque dall'esame complessivo della scrittura emerge la volontà delle parti di condizionare l'adempimento solo di alcune previsioni all'adempimento di altre. L'adempimento della pattuizione prevista dal punto 4.4. della scrittura risulta indipendente e non condizionato all'adempimento delle altre previsioni contrattuali, tra cui quella prevista dal punto 3.5. lett. c) che prevedeva a carico sia di che di l'impegno a esprimere parere P_ CP_3 favorevole affinché il nuovo Amministratore Unico di QUALTA procedesse alla transazione della “controversia con la società e disponga il pagamento di euro 150.000 CP_6
(centociquantamila) in suo favore o in favore del soggetto a cui quest'ultimo dovesse cedere il credito….”, pagamento che invece condizionava la prestazione prevista dal punto 4.2». Tali rigorose e condivisibili considerazioni, che si basano su di una valutazione complessiva dell'atto di transazione, non sono state minimamente contestate da LT. Il che è di per sé sufficiente ad attestare l'inconsistenza delle censure mosse dall'appellante al capo di sentenza in esame. Privo di rilievo è poi il tentativo di accreditare la tesi secondo cui avrebbe P_ assunto nei confronti di LT l'impegno di esprimere parere favore alla conclusione della transazione tra e CP_2 CP_6
L'art. 3.5, lett. c), della transazione stabilisce che: “EX, VR e CP_3 esprimono in questa sede e altresì si impegnano, fino alla approvazione del bilancio 2016, ad esprimere quanto prima e senza indugio parere favorevole fuori del consesso assembleare o nelle assemblee dei soci di che dovessero essere convocate a tale scopo, affinché appena CP_2 possibile e senza indugio il nuovo AU per conto di : […] c. transiga definitivamente la CP_2
pagina 17 di 23 controversia con e disponga il pagamento di Euro 150.000,00 CP_6
(centocinquantamila) in suo favore (o in favore del soggetto a cui quest'ultima dovesse cedere il credito), da corrispondersi in massimo 36 rate mensili con scadenza e termine essenziale il giorno 1 di ciascun mese a decorrere dal giorno 1 del primo mese successivo a quello nel quale avviene la sottoscrizione della presente Scrittura Privata, a saldo e tacitazione di qualsiasi pretesa da parte della medesima nei confronti di . Controparte_7 CP_2
Correlativamente non appena sottoscritto l'accordo di rimborso Controparte_8
e iniziato il pagamento rateale (anche una sola rata), si impegna a rinunciare alla pretesa come da nota del 23 luglio 2015 ricevuta da in data 29 luglio 2015”. CP_2
Dal tenore letterale dell'art. 3.5, lett. c, emerge pacificamente che VR e P_
LT non hanno assunto reciprocamente l'obbligo di rilasciare il proprio benestare alla conclusione della transazione tra e ma si CP_2 CP_6 sono impegnate a prestare il consenso alla transazione nei confronti della sola ovvero nei confronti della beneficiaria della clausola in esame. CP_6
Peraltro, l'inesistenza di un alcun obbligo di nei confronti di LT è
P_ confermata, come puntualmente evidenziato dall'appellata, dal comportamento tenuto dalla stessa appellante che non ha mai agito in giudizio per l'accertamento dell'inadempimento di all'art. 3.5, lett. c, della transazione,
P_ come risulta dalla documentazione prodotta in primo grado da LT (docc. 33 e 34 LT) dalla quale emerge che l'inadempimento di è stato contestato
P_ giudizialmente solo da ovvero dall'unico soggetto realmente CP_6 interessato all'espressione del parere favorevole di
P_
Quanto alle ulteriori censure dedotte con il secondo motivo si osserva che l'errore commesso dal giudice di primo grado nell'affermare l'estraneità di
[...] alla transazione non inficia in alcun modo l'irrilevanza, rilevata dal CP_6 medesimo giudice, della parziale cessione a LT del credito vantato da
[...] rispetto all'obbligo imposto a dall'art. 3.5, lett. c, della CP_6 P_ transazione. Infatti, dalla previsione di cui all'art.
3.5c risulta per tabulas che l'obbligazione assunta da VR e LT consisteva unicamente nel prestare il proprio P_ parere favorevole affinché l'AU di concludesse l'accordo transattivo con CP_2
ovvero con il soggetto che risultava essere creditore di CP_6 CP_2
Tale obbligo è stato assunto nei soli confronti di che era parte CP_6 della transazione, e non anche rispetto ai suoi eventuali aventi causa, peraltro inesistenti alla data di stipula della transazione. Pertanto, come emerge dalla citata previsione, la cessione a terzi del credito vantato da assumeva rilievo solo nei rapporti tra tale società e CP_6
la quale ultima in via transattiva avrebbe dovuto corrispondere a LT CP_2
pagina 18 di 23 “o in favore del soggetto cui quest'ultima dovesse cedere il credito” l'importo di € CP_6
150.000,00 con le modalità ivi stabilite. Il che comporta che LT, quale cessionaria parziale del credito vantato da avrebbe potuto agire CP_6 nei confronti di per il relativo pagamento ma giammai avrebbe potuto CP_2 pretendere da l'adempimento dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 3.5 P_
c, tanto vero che non ha mai esercitato nessuna azione nei confronti della odierna appellata. 3.3 Non merita accoglimento nemmeno il terzo motivo dell'appello principale. L'appellante si duole del fatto che il Tribunale ha accertato e dichiarato l'inadempimento di LT agli obblighi previsti dall'art.
4.4.. Tale articolo prevede testualmente che: “VR, LT, e Tes_3 CP_9 Tes_4 ciascuno per quanto di propria competenza e facoltà si impegnano a fare sì che eventuali versamenti eccedenti il capitale di , disponibili come riserve (o partita contabile CP_2 equivalente) siano assegnati a VR e LT pro quota (i.e. nella misura di 28/72, P_
28/72 e 16/72 rispettivamente)”. L'obiettivo della clausola in esame era quello di risolvere in via definitiva la questione concernente la ripartizione tra gli azionisti di degli importi CP_2 versati a titolo di finanziamento soci e non utilizzati negli anni per l'aumento di capitale di evitando ulteriori contestazioni in merito alla ripartizione tra i CP_2 soci delle eccedenze risultanti dal bilancio del 2014 e dalla relativa nota integrativa, che evidenziavano un debito verso soci per finanziamenti di € 120.000,00 e un corrispondente credito di LT per l'importo di € 19.200,00 (docc. 4 e 5 . P_
Pertanto, in ottemperanza dell'art.
4.4 LT avrebbe potuto chiedere a la CP_2 liquidazione della quota di sua spettanza nella misura stabilita dalla transazione. L'appellante sostiene di aver dato esecuzione all'art.
4.4 mediante la richiesta di utilizzazione del credito vantato nei confronti di per la sottoscrizione CP_2 dell'aumento di capitale della medesima società e per la partecipazione alle relative perdite, richiesta che, tuttavia, era stata respinta dall'AU di CP_2
Ebbene, pur volendo ammettere che tale richiesta fosse coerente con le previsioni di cui all'art.
4.4 della transazione (che di fatto prevedono la sola liquidazione in favore dei soci delle riserve eccedenti il capitale di in CP_2 proporzione alla quota spettante ad ogni socio), il rifiuto opposto dall'AU di alla sottoscrizione dell'aumento di capitale della medesima società non CP_2 impediva all'appellante di dare esecuzione all'articolo in commento chiedendo la liquidazione del suo credito nella misura stabilita dalla transazione.
pagina 19 di 23 Al contrario LT, per sua stessa ammissione, ha agito in giudizio tanto nei confronti di quanto nei confronti di affermando di essere titolare CP_2 P_ di un maggior credito di €168.200,00 a titolo di rimborso finanziamento soci effettuato in favore di CP_2
Il che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, contrasta inequivocabilmente con gli obblighi assunti a norma dell'art.
4.4. della scrittura transattiva, la cui violazione non può in alcun modo essere giustificata con il preteso ed insussistente inadempimento di agli obblighi scaturenti P_ dall'art.
3.5c della transazione. 3.4 Prive di rilievo risultano anche le censure mosse alla sentenza gravata con il quarto motivo dell'appello principale con cui LT ha riproposto buona parte delle argomentazioni già spese in primo grado per suffragare la tesi della mala fede e del dolo di onde pervenire ad una sentenza di annullamento P_ della transazione ex artt. 1427 e 1439 c.c. o dell'art. 1971 c.c.. In buona sostanza l'appellante sostiene che non avrebbe mai inteso P_ salvaguardare la sopravvivenza di poiché il suo scopo era in realtà quello CP_2
“di procedere all'affossamento di per poi giungere alla ricapitalizzazione e, in tale CP_2 occasione, all'esclusione dei soci, tra cui LT YE, di cui era nota la difficoltà economica, se non impossibilità, di parteciparvi secondo la propria quota di partecipazione nel capitale sociale” (cfr. atto di appello pag. 18). A tal fine avrebbe: P_
- approvato bilanci invalidi e sulla base degli stessi deliberato la ricapitalizzazione della società (come risulterebbe dalla sentenza n. 4563/2019 con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato l'invalidità - in considerazione delle irregolarità di bilancio - della delibera di approvazione del bilancio ordinario al 31.12.2015 e del bilancio straordinario al 31.5.2016, nonché di ricapitalizzazione della società e di aumento del capitale sociale); ricapitalizzazione alla quale sarebbe stato illegittimamente impedito di partecipare a LT;
- sottoscritto l'aumento di capitale inscindibile solo parzialmente e fittiziamente, senza procedere ai dovuti versamenti a liberazione del capitale sociale;
- alienato a terzi, per il corrispettivo di € 490.000,00 il pacchetto azionario acquisito, sebbene si fosse impegnata in caso mancata esecuzione completa dell'aumento di capitale, di fatto verificatosi, a porre in liquidazione la società, con ripristino delle partecipazioni azionarie secondo le quote anteriori alla ricapitalizzazione, oltretutto sottraendo a LT i diritti della propria partecipazione azionaria ed assorbendo (anche) la quota di 16/72 dei versamenti eccedenti il capitale spettante alla stessa ai sensi dell'art.
4.4 della transazione. A tale riguardo si rileva che: pagina 20 di 23 i) le irregolarità di bilancio che hanno condotto alla dichiarazione di invalidità della delibera di approvazione del bilancio ordinario al 31.12.2015 e del bilancio straordinario al 31.5.2016, nonché di ricapitalizzazione della società e di aumento del capitale sociale, non sono imputabili a bensì all'organo P_ gestorio di CP_2
ii) la mancata partecipazione di LT alla ricapitalizzazione di che ha CP_2 comportato la sua estromissione dalla compagine sociale, non è imputabile a bensì all'AU di come dichiarato dalla stessa appellante (cfr. atto
P_ CP_2 di appello pag. 14); iii) le ulteriori condotte contestate a sono successive alla stipulazione
P_ della transazione e, dunque, del tutto inidonee a dimostrare il dolo della appellata in fase di negoziazione e sottoscrizione della transazione e men che meno l'intento di di “affossare” e/o di estromettere LT dalla
P_ CP_2 compagine sociale. In definitiva, come correttamente affermato dal primo giudice, nessuna delle censure mosse da LT è idonea a dimostrare l'esistenza di una condotta dolosa in capo a che possa giustificare l'annullamento della transazione ai sensi
P_ degli artt. ex artt. 1427 e 1439 c.c.. Analogamente è a dirsi per quanto attiene alla domanda di annullamento per temerarietà della pretesa dato che anche nella presente sede l'appellante non è stata in grado di dimostrare né la totale infondatezza della pretesa di né
P_ la sua mala fede.
3.5 Il quinto motivo dell'appello principale e l'appello incidentale vengono esaminati qui di seguito in via congiunta per evidenti ragioni di connessione, dato che vertono entrambi sull'entità della penale riconosciuta in favore di dal Tribunale di Milano.
P_
In particolare, con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ha chiesto la condanna P_ di LT al pagamento di una penale di €500.000,00, ai sensi dell'art. 5 della transazione, a fronte dell'inadempimento dell'art.
4.4 della medesima transazione da parte della odierna appellante. LT, dal canto suo, nel giudizio di primo grado ha evidenziato che l'obbligazione di pagamento della penale, stabilita nell'importo di € 500.000,00 dall'art. 5 della transazione, avrebbe dovuto essere qualificata come obbligazione parziaria, da suddividere tra tutti i firmatari della scrittura transattiva o, quanto meno, tra i soggetti interessati dalla clausola rimasta inadempiuta, e ha chiesto che la penale fosse ridotta ai sensi dell'art. 1384 c.c.. Il Tribunale ha riconosciuto il carattere parziario dell'obbligazione in discorso pagina 21 di 23 sul presupposto che la transazione prevede obblighi diversi in capo ai soggetti firmatari dell'accordo con la conseguenza che il pagamento della penale grava sul soggetto inadempiente “in favore dei soggetti che avrebbero dovuto beneficiare della prestazione oggetto della clausola rimasta inadempiuta e non verso tutti i firmatari dell'accordo transattivo”. Sulla base di tale premessa il giudice di primo grado ha statuito che: “essendo sei i soggetti parti della clausola inadempiuta ed essendo l'obbligazione parziaria dal lato attivo, spetta alla società attrice la somma di euro 83.333,33 a titolo di penale”, respingendo la domanda di riduzione della penale sia perché non consentita dal precitato art. 5, sia perché LT non aveva dimostrato il carattere eccessivo della penale. Con l'appello incidentale non ha contestato il carattere parziario P_ dell'obbligazione prevista dall'art. 5, sicché, in parte qua la sentenza gravata è passata in giudicato, ma si è limitata a rilevare l'errore commesso dal Tribunale nella individuazione dei soggetti interessati dall'adempimento della clausola di cui all'art. 4.4 - che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, sarebbero solo due (i.e. e VR) o al più tre se si include anche LT - tra i P_ quali andrebbe suddiviso l'ammontare della penale che ha quindi chiesto nella misura di €250.000,00. L'appellante con il quinto motivo ha, invece, reiterato la domanda di riduzione della penale ex art. 1384 c.c.. Tanto premesso, l'appello incidentale è fondato poiché i soggetti che avrebbero dovuto beneficiare del corretto adempimento della clausola di cui all'art.
4.4 della transazione sono solo e VR dato che l'inadempimento è imputabile P_
a LT. Ne consegue che l'importo della penale spettante a ammonta a € P_
250.00,00. Deve, invece, essere rigettato il quinto motivo dell'appello principale poiché la penale liquidata in favore di non risulta né eccessiva, né sproporzionata. P_
Tale sarebbe stata ove l'appellante non avesse rinunciato ad esigere il pagamento della maggiore somma di €500.000,00 di cui all'art. 5 della transazione ma, a fronte della rinuncia di a contestare la sentenza sotto tale profilo e la P_ richiesta di condanna al minore importo di € 250.000,00, non sussiste il requisito della eccessività che non è stato dimostrato da LT che si è limitata a lamentarne l'eccessività.
* * * Al rigetto dell'appello principale e all'accoglimento dell'appello incidentale consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri pagina 22 di 23 medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto della non espletata fase istruttoria e/o di trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3073/2024, Controparte_1 così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2. accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in Controparte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, condanna LT YE S.r.l. al pagamento in favore di del diverso e maggiore importo di € Controparte_1
250.000,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda al saldo;
3. condanna a rifondere le spese di lite del grado a favore di Parte_1 che si liquidano nell'importo complessivo di € 9.991,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali (15%);
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012 a carico dell'appellante principale. Così deciso in Milano il 22 gennaio 2025
Il Presidente est.
Maria Teresa Brena
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente rel. est. dott.ssa Francesca Mammone Consigliere dott.ssa Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1519/2024 promossa in grado d'appello DA
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
MARIO CICCARELLI e PIETRO MASSAROTTO (C.F. e P.IVA
), elettivamente domiciliata in Milano, Via della Commenda n. 35, P.IVA_2 presso i predetti difensori;
APPELLANTE CONTRO
(P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_3
LORENZO MOSSO (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._1 in Milano, Via Cosimo del Fante n. 16, presso il predetto difensore, APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 23 Sulle seguenti conclusioni Per “Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, Parte_1 così giudicare: in accoglimento dell'appello riformare l'impugnata decisione, per tutti i motivi dedotti nel primo grado di giudizio e nel presente grado di appello e conseguentemente così giudicare: in via preliminare assumersi ogni opportuno provvedimento in merito al difetto di rappresentanza della ricorrente, nel merito rigettarsi l'appello incidentale proposto da parte appellata;
nel merito, in via pregiudiziale valutarsi e ove ritenuto di giustizia pronunciarsi la nullità parziale della scrittura transattiva, con riferimento al punto 4.4 e all'impossibilità per “ di darvi adempimento, Parte_1 segnatamente con riguardo all'obbligo di “fare sì che eventuali versamenti eccedenti il capitale di
, disponibili come riserve (o partita contabile equivalente) siano assegnati a CP_2 P_
VR, pro quota (i.e. Nella misura di 28/72. 28/72 e 16/72 rispettivamente)”; CP_3 nell'ipotesi di esito positivo del giudizio di validità della scrittura transattiva secondo la conclusione che precede nel merito, in via principale: dato atto e accertato l'adempimento, da parte di , alla scrittura transattiva Parte_1 stessa e segnatamente all'obbligazione di cui all'articolo 4.4, dato atto ed accertato l'inadempimento di EX VA TE (ora P_
) al punto 3.5.c della scrittura transattiva in data 11 febbraio 2016 di cui è causa ed in
[...] ogni caso la mancata realizzazione, anche sotto il profilo della condizione, di quanto ivi dedotto, dato atto e accertato il rilievo di tale obbligazione per “ anche per la sua Parte_1 qualità di cessionaria parziale del credito di cui all'obbligazione ivi dedotta, dato atto e accertato l'inadempimento di EX VA TE (ora P_
) all'obbligo di contrattazione e/o esecuzione della scrittura transattiva secondo criteri di
[...] correttezza e buona fede, rigettarsi la domanda formulata in giudizio da (quale società scissa di P_
“EX VA OL L”); nel merito, in via subordinata e riconvenzionale: dato atto ed accertata la sussistenza e il compimento di raggiro, da parte di “EX VA OL L” (ora ), nei confronti di “LT YE L”, rilevante a P_
pagina 2 di 23 norma degli artt. 1427 e 1439 c.c., tale per cui quest'ultima non avrebbe contrattato e sottoscritto la scrittura transattiva in data 11 febbraio 2016 di cui è causa, dato atto e accertata la temerarietà della pretesa soggiacente alla scrittura transattiva in capo a
“EX VA OL L” (ora ), rilevante ai sensi dell'art. P_
1971 c.c., rigettarsi la domanda formulata in giudizio da nei confronti di “LT- P_
YE L”, pronunziare, anche ai sensi degli artt. 1427, 1439 c.c. e/o 1971 c.c., l'annullamento della scrittura transattiva medesima, limitatamente alle odierne parti in causa ovvero - ove ritenuto di giustizia e previa ogni opportuna declaratoria e statuizione anche in ordine all'integrità del contraddittorio - nei confronti di tutte le parti firmatarie della scrittura transattiva;
in via di estremo e gradato subordine: nella denegatissima ipotesi in cui fosse riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla percezione del credito di cui alla clausola penale di cui all'articolo 5 della scrittura transattiva in data 11 febbraio 2016 di cui è causa, confermata la statuizione della sentenza di primo grado che, accertata la natura di obbligazione parziaria portata dalla clausola penale ha conseguentemente determinato l'importo dovuto in ragione del numero delle parti di cui alla clausola all'articolo 4.4, procedere in ogni caso alla riduzione della clausola penale, stante l'importo manifestamente eccessivo, a norma dell'art. 1384 c.c., in via istruttoria: si chiede per tuziorismo che venga ammesso l'interrogatorio formale, sui capitoli 1, 2 e 7, del legale rappresentante di NO domiciliato presso la sede P_ Testimone_1 sociale, che si chieda venga in ogni caso sentito quale teste qualora gli subentri altro soggetto nella legale rappresentanza della ricorrente, nonché prova testimoniale sui capitoli di prova n.ri 1, 2, 3 qui di seguito capitolati indicandosi a teste il NO , domiciliato a Testimone_2
Milano Via Novaro n. 16:
1) vero che in data 24 luglio 2015 ho ricevuto dall'Avv. Roberto Mangione la comunicazione mail che mi si rammostra in copia fotografica (doc. 8 di parte resistente);
2) vero che la comunicazione mail dell'Avv. Roberto Mangione in data 24 luglio 2015 che mi si rammostra in copia fotografica aveva ad oggetto la società Qualta SpA;
pagina 3 di 23 3) vero che il 20 maggio 2016 ho inviato all'Avv. Dante De Benedetti la comunicazione mail che mi si rammostra in copia fotografica (doc. 8 bis di parte resistente). Chiede altresì l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale:
4) vero che la comunicazione pec con il relativo allegato che mi si rammostrano (doc. 4 di parte convenuta) è stata ricevuta da Qualta SpA il 25 aprile 2016 indicandosi a teste il Curatore del fallimento di Qualta Srl in liquidazione (già Qualta SpA), Avv. Jacopo Marzetti, domiciliato presso la sede della predetta società;
5) “vero che la comunicazione pec che mi si rammostra (doc. 6 di parte convenuta) è stata da me ricevuta in data 24 maggio 2016” indicandosi a testi il NO Testimone_3
(domiciliato in Torre del Greco Via Giovanni XXIII n. 99), l'Avv. Claudio De Feo (domiciliato in Napoli Via dei Mille n. 40), nonché il NO Tes_4 Parte_2
6) “vero che la comunicazione pec che mi si rammostra (doc. 14 di parte convenuta) è stata ricevuta da Qualta SpA il 17 agosto 2016” indicandosi a teste il Curatore del fallimento di
Srl in liquidazione (già Qualta SpA), Avv. Jacopo Marzetti, domiciliato presso la CP_2 sede della predetta società; 7) “vero che la comunicazione pec che mi si rammostra (doc. 15 di parte convenuta) è stata ricevuta da VR Srl e EX VA OL Srl in data 26 agosto 2016” indicandosi a teste il NO come sopra domiciliato;
Testimone_3
8) “vero che la comunicazione pec che mi si rammostra (doc. 16 di parte convenuta) è stata inviata dalla casella pec di Qualta SpA il 1° settembre 2016” indicandosi a teste il Curatore del fallimento di Qualta Srl in liquidazione (già Qualta SpA), Avv. Jacopo Marzetti, domiciliato presso la sede della predetta società. Si chiede che il Giudice voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 cpc: quanto alle comunicazioni di posta elettronica prodotte da questa difesa sub docc. 4, 5, 6, 14, 15, 16, al provider delle caselle di posta elettronica: la Email_1 Email_2 Email_3 documentazione attestante l'invio e la ricezione delle comunicazioni pec in data 25.4.2016 (doc. 4), in data 17.8.2016 e 25.4.2016 (doc. 5), in data 24.5.2016 (doc. 6), in data 17.8.2016 (doc. 14), in data 26.8.2016 (doc. 5), in data 1 settembre 2016 (doc. 17); quanto alle comunicazioni di posta elettronica prodotte da questa difesa sub docc. 8 e 8 bis, al provider delle caselle di posta elettronica: Email_4
la documentazione attestante Email_5 Email_6
l'invio e la ricezione delle comunicazioni mail in data 24.7.2015 (doc. 8) e 20.5.2016 (doc. 8 bis). pagina 4 di 23 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio.
Per “Nel merito
1. Rigettare l'appello proposto da LT Controparte_1
YE Srl e tutte le domande dalla stessa formulate, per i motivi articolati, e, per l'effetto, confermare, con ogni declaratoria dovesse rendersi necessaria, le statuizioni rese in primo grado dal Tribunale di Milano, con la sentenza del 20 marzo 2024 n. 3073/2024 a definizione del giudizio RG 20001/2020, Rep. n. 2339/2024, notificata il 15 aprile 2024, e con l'esclusione del capo della predetta Sentenza relativo alla quantificazione economica della penale a carico di LT YE Srl, oggetto di appello incidentale. In via incidentale
2. Riformare parzialmente, per le ragioni in narrativa, il capo della Sentenza che dispone
“condanna la società convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 83.333,33 a titolo di penale, oltre interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda al saldo” e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la resistente LT YE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a in persona del P_ legale rappresentante pro tempore, l'importo di Euro 250.000,00, stabilito a titolo di penale in forza dell'art. 5 della Scrittura Transattiva sopra richiamata, oltre interessi legali e rivalutazione, o la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame avversario, ai fini di cui all'art. 346 c.p.c.
3. Accertare e dichiarare, per i motivi in atti, l'inadempimento di LT YE Srl alla pattuizione di cui all'art.
4.4. della Scrittura Transattiva (come definita); e, dato atto della sussistenza della clausola penale di cui all'art. 5 della Scrittura Transattiva in data 11 febbraio 2016 di cui sopra (fatta salva la determinazione e la richiesta del maggior danno),
4. dichiarare tenuta e condannare LT YE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a in persona del legale rappresentanti pro tempore, P_
l'importo di Euro 500.000,00, stabilito a titolo di penale in forza dell'art. 5 della Scrittura Transattiva sopra richiamata, oltre interessi legali e rivalutazione ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia 5. Rigettare tutte le domande proposte da LT YE Srl nei confronti di nel P_ giudizio di primo grado RG 20001/2020 e richiamate in appello, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi indicati in atti. pagina 5 di 23
6. Rigettare tutte le ulteriori domande e istanze avversarie, formulate nei confronti dell'esponente a qualsiasi titolo. In via istruttoria Con ogni più ampia riserva, l'esponente insiste per l'ammissione delle produzioni documentali effettuate, a prova diretta e contraria, e si oppone all'ammissione di tutte le prove articolate da LT, per le ragioni esposte negli atti depositati e da intendersi qui ritrascritti e in particolare della prova orale, vertendo la stessa su circostanze inconferenti con la materia del contendere del presente giudizio e, in ogni caso, documentali, nonché delle ulteriori istanze istruttorie formulate delle produzioni documentali effettuate da controparte, ivi incluse quelle successive allo spirare dei termini per il deposito delle memorie istruttorie in primo grado, per i motivi articolati in atti Con ogni più ampia riserva, ci si riporta alle produzioni effettuate con gli atti depositati. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge” Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§.
1. Il giudizio di I grado Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la società (di seguito Controparte_1 P_ agì in giudizio nei confronti della società LT YE S.r.l. (di seguito LT) per l'accertamento e la dichiarazione di inadempimento da parte di LT della pattuizione di cui all'art.
4.4 della transazione sottoscritta in data 11.02.2016, nonché, per la condanna della medesima società al pagamento della penale di € 500.000,00, di cui all'art. 5 della transazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Dedusse al riguardo che:
- e LT, quali azioniste di Qualta Spa, in data 11.02.2016 avevano P_ sottoscritto, insieme alla restante compagine sociale di e ad altri soggetti CP_2 che avevano intrattenuto rapporti con una transazione per la definizione CP_2 tombale dei contenziosi pendenti;
- l'art.
4.4 della transazione prevedeva che: “VR, , , e Tes_3 CP_3 CP_4 CP_5
ciascuno per quanto di propria competenza e facoltà, si impegnano a fare sì che Tes_4 eventuali versamenti eccedenti il capitale di , disponibili come riserve (o partita contabile CP_2 equivalente) siano assegnati a VR e pro quota (i.e. nella misura di P_ CP_3
28/72, 28/72 e 16/72 rispettivamente)”. La finalità di tale clausola era quella di ratificare quanto già deliberato dall'assemblea degli azionisti della società (comprensiva di LT) che, in data 08.06.2012, aveva deciso all'unanimità un pagina 6 di 23 aumento di capitale da effettuarsi in parte mediante utilizzo dei versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale e aveva stabilito allo stesso tempo, sempre con l'unanimità degli azionisti, che la rimanente parte fosse “da assegnare ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni”, come confermato anche dall'ultimo bilancio approvato alla data di sottoscrizione della transazione dal quale risultava che il fondo finanziamento soci infruttifero era stato ripartito tra gli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale e che, pertanto, LT era titolare di un credito verso dell'importo di € CP_2
19.200,00;
- nonostante l'impegno assunto con la sottoscrizione della transazione, LT aveva, invece, agito nei confronti di dinanzi al Tribunale di Roma, per CP_2 ottenere il pagamento del maggior importo di €168.200,00, asseritamente dovutale a titolo di rimborso finanziamento soci in precedenza effettuato in favore della stessa Inoltre, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Milano CP_2 proposto nei confronti di per il risarcimento di un preteso danno, LT P_ aveva ribadito di essere titolare di un credito verso per finanziamento CP_2 soci, di € 168.200,00 e non già del minore importo di € 19.200,00 riportato in bilancio ed accettato con la sottoscrizione della transazione;
- a fronte dell'inadempimento dell'art.
4.4 della transazione da parte di LT, aveva, quindi, proposto il ricorso ex art. 702-bis cpc per la condanna di P_
LT al pagamento di una penale di €500.000,00 ai sensi dell'art. 5 della medesima transazione in base al quale: “nell'ipotesi di inadempimento rispetto agli obblighi reciprocamente assunti mediante la presente Scrittura Privata (con particolare riferimento agli impegni tutti di cui agli articoli 3 e 4 del presente atto, la Parte inadempiente si impegna a versare alle altre l'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) a titolo di penale, fatta salva la determinazione e la richiesta del maggior danno. La presente penale viene indicata sin d'ora come irriducibile ex art. 1384 cod. civ. siccome ritenuta equa e poiché le Parti hanno inteso regolare in tal modo il trasferimento del rischio connesso ad iniziative giudiziali future”. Con comparsa del 25/02/2021 si costituì in giudizio LT evidenziando che: il giudizio instaurato da era stato proposto sulla scorta di una procura P_ rilasciata da un soggetto ( che alla data del deposito del ricorso Testimone_1 era sprovvisto del potere di conferire il mandato ad litem in quanto, pur essendo il Presidente del Consiglio di Amministrazione di risultava privo di P_ deleghe;
gli impegni di cui all'art. 4 della transazione stipulata in data 11/02/2016 erano condizionati al compimento, anche da parte di degli P_ impegni di cui all'art. 3 della medesima transazione e non aveva P_ adempiuto alle previsioni contenute nell'art. 3.5, lett. c (che prevedevano il suo pagina 7 di 23 impegno ad esprimere parere favorevole affinché transigesse CP_2 definitivamente la controversia con la e disponesse il Controparte_6 pagamento in suo favore di € 150.000,00 o in favore del soggetto a cui quest'ultima dovesse cedere il credito); l'inadempimento di era rilevante P_ anche per LT, quale cessionaria parziale del credito vantato da CP_6 nei confronti di che, pertanto, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non
[...] CP_2 era tenuta a dare esecuzione agli impegni di cui all'art.
4.4 della transazione;
peraltro LT non poteva dirsi inadempiente all'obbligo di cui all'art.
4.4 della transazione poiché vi aveva dato esecuzione mediante la richiesta di utilizzare le somme di cui risultava creditrice in base al predetto art. 4.4 (ritenute pari a € 26.000,00 e non già a € 19.200,00 come dichiarato da per la copertura P_ delle perdite e la ricapitalizzazione di ma che tale richiesta era stata CP_2 respinta dall'amministratore di per motivi formali e discutibili al solo CP_2 scopo di estromettere LT dalla compagine sociale di con il concorso di CP_2
aveva tenuto un comportamento fraudolento che aveva indotto P_ P_
LT alla sottoscrizione della transazione che, pertanto, doveva essere annullata ai sensi degli artt. 1427 e 1439 c.c., ovvero si sensi dell'art. 1971 c.c.; in ogni caso, la clausola penale di cui all'art. 5 della transazione prevedeva una obbligazione parziaria, e non già solidale dal lato attivo, sicché, l'importo di € 500.000,00 richiesto da avrebbe dovuto essere suddiviso tra le dodici
P_ parti che avevano sottoscritto la transazione (con conseguente riconoscimento a del minore importo di € 41.666,66), o quanto meno tra le sei parti
P_ interessate dalla clausola di cui all'art. 4.4 (con conseguente riconoscimento a dell'importo di € 83.333,33), e ridotto ai sensi dell'art. 1384 c.c. poiché la
P_ clausola penale era manifestamente eccessiva rispetto all'interesse di al
P_ suo adempimento. Alla luce di tali premesse LT concluse chiedendo: in via preliminare, di assumere ogni opportuno provvedimento in merito al difetto di rappresentanza della ricorrente;
nel merito, di rigettare la domanda a fronte dell'inadempimento della clausola di cui all'art. 3.5, lett. c, della transazione da parte di e della
P_ violazione ad opera della ricorrente degli obblighi di correttezza e buona fede nella contrattazione/esecuzione della transazione;
in via subordinata e riconvenzionale, di dichiarare l'annullamento della transazione ai sensi degli artt. 1427, 1439 c.c. e/o 1971 c.c., limitatamente alle parti in causa ovvero - previa integrazione del contraddittorio - nei confronti di tutte le parti firmatarie della transazione;
in estremo subordine, di rideterminare l'importo dovuto a in
P_
€ 41.666,66 ovvero - in via di ulteriore subordine - in € 83.333,33, procedendo in ogni caso alla riduzione della penale a norma dell'art. 1384 c.c.. pagina 8 di 23 Disposto il mutamento di rito, il giudice assegnò i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.. Ultimata la fase di trattazione, il giudice respinse le istanze istruttorie delle parti e dispose la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Con sentenza n. 3073/2024, pubblicata il 20/03/2024, il Tribunale di Milano respinse tutte le domande, anche riconvenzionali, proposte da LT e in parziale accoglimento di quelle proposte dalla ricorrente condannò LT al pagamento in favore di della somma di € 83.333,33 a titolo di penale, oltre interessi P_ di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al saldo, nonché, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 14.103,00 per compensi e € 607,00 per spese, oltre spese generali (15%), IVA, se dovuta, e CPA. Motivò la propria decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'eccezione difetto di rappresentanza in capo al firmatario della Tes_1 procura ad litem di (rilasciata il 11.5.2019), era infondata poiché dall'esame P_ della visura e dello statuto di risultava che avesse il P_ Testimone_1 potere di rappresentanza della società al momento del rilascio della procura e che avesse mantenuto tale potere anche a seguito della modifica dell'organo rappresentativo di avendo assunto successivamente la carica di P_ presidente del consiglio di amministrazione al quale competeva il potere di rappresentanza della società in base all'art. 31 dello statuto;
- l'assunto della società convenuta - secondo cui le pattuizioni di cui agli artt. 3.5, lett. c), e 4.4. della transazione erano legate da un nesso di interdipendenza, sicché l'inadempimento di una avrebbe fatto cadere l'obbligo di adempiere all'altra a norma dell'art. 1460 c.c. - era infondato poiché dall'esame della transazione nel suo complesso e delle citate clausole non risultava che l'adempimento della previsione di cui all'art.
4.4 fosse condizionato all'adempimento delle altre previsioni contrattuali, ivi inclusa quella di cui all'art. 3.5., lett. c). Peraltro, la prestazione di cui all'art. 3.5, lett. c, riguardava una società ( , rimasta estranea alla transazione e diversa da LT;
CP_6 pertanto, doveva escludersi l'esistenza di un collegamento tra l'adempimento della prestazione di cui al punto 4.4. e di quella di cui al punto 3.5, lett. c, tale da condizionare l'adempimento della prima a quello della seconda, dovendosi ritenere irrilevante a tal fine anche la cessione parziale a LT del credito vantato da ai sensi dell'art. 3.5, lett. c, in quanto intervenuta CP_6 successivamente alla transazione e, dunque, non incidente sulla interpretazione delle clausole in questione. Per tali motivi LT non poteva invocare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.; pagina 9 di 23 - LT dal canto suo non aveva dimostrato di aver adempiuto agli obblighi previsti dall'art.
4.4 della transazione atteso che tale articolo non prevedeva la possibilità di consentire l'assegnazione dei versamenti eccedenti il capitale di mediante la copertura di perdite o partecipando alla ricapitalizzazione di CP_2
ovvero, con le modalità con cui LT aveva dichiarato di aver CP_2 adempiuto alla citata clausola. Inoltre, la stessa convenuta aveva riferito che la sua richiesta di partecipazione alla copertura delle perdite e alla ricapitalizzazione di era stata respinta dagli organi gestori della predetta società. Il che CP_2 confermava che, in ogni caso, non vi era stato l'adempimento degli obblighi di cui all'art.
4.4 nemmeno con le modalità dichiarate dalla convenuta e che, comunque, l'impedita partecipazione alla ricapitalizzazione di non era CP_2 dipesa da bensì all'organo gestorio della stessa P_ CP_2
Infine, l'inadempimento di LT risultava dalla documentazione prodotta in giudizio da dalla quale emergeva che la convenuta, tanto nel giudizio P_ monitorio azionato nei confronti di quanto nel giudizio promosso nei CP_2 confronti di si affermava titolare di un credito dell'ammontare di € P_
168.200,00 (anziché del diverso importo di € 19.200,00 riportato nel bilancio 2014) a titolo di rimborso finanziamento soci, in contrasto con gli CP_2 obblighi assunti a norma dell'art.
4.4. della transazione;
- del pari infondate risultavano le ulteriori doglianze sollevate da LT quanto alla presunta violazione da parte di dei canoni di buona fede e correttezza P_ nel corso delle trattative e al presunto raggiro ad opera di che la avrebbe P_ condotta a sottoscrivere la scrittura transattiva, poiché tutte le contestazioni sollevate al riguardo non concernevano condotte direttamente imputabili a bensì, giudizi promossi da LT nei confronti di o dei suoi P_ CP_2 organi gestori. Pertanto, non sussistevano i presupposti per l'annullamento della transazione ai sensi degli artt. 1427 e 1439 c.c. e nemmeno per l'annullamento a norma dell'art. 1971 c.c., non essendo stata fornita alcuna prova circa la totale infondatezza della pretesa di e tanto meno della sua mala fede;
P_
- quanto alla penale di cui all'art. 5 della transazione, che prevedeva la corresponsione di un'unica somma a titolo di penale e non l'obbligo di corrispondere la somma di € 500.000,00 in favore di ciascuna delle parti, il relativo pagamento doveva intendersi come obbligazione di carattere parziario. Pertanto, essendo sei i soggetti parti della clausola inadempiuta ed essendo l'obbligazione parziaria dal lato attivo, spettava a la somma di euro P_
83.333,33 a titolo di penale;
somma che non poteva essere ridotta sia in ragione della espressa previsione, contenuta nell'art. 5 della transazione, circa l'irriducibilità ex art 1384 c.c. della penale “siccome ritenuta equa e poiché le Parti pagina 10 di 23 hanno inteso regolare in tal modo il trasferimento del rischio connesso ad iniziative giudiziali future”, sia per la mancata dimostrazione del carattere eccessivo della penale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello LT chiedendone l'integrale riforma. Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello, in quanto P_ infondato in fatto e in diritto, e, con appello incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha liquidato la penale nell'importo di € 83.333,33. All'udienza del 03/10/2024 la Consigliera Istruttrice, dato atto dell'impossibilità di conciliare la lite, ha fissato l'udienza del 16/01/2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.. A tale udienza, rilevato il rituale deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata spedita in decisione ed è poi stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22.01.2025
***
§. 2 I Motivi di Impugnazione 2.1 L'appello principale Con il primo motivo LT censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione relativa al difetto della procura ad litem rilasciata per la rappresentanza in giudizio di sul presupposto che il che aveva P_ Tes_1 rilasciato la procura, avesse il potere di rappresentanza della società tanto alla data del rilascio del mandato, quanto in epoca successiva a seguito della modifica dell'organo rappresentativo di P_
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza in parte qua poiché il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. sarebbe stato proposto sulla scorta di procura sottoscritta da soggetto che, all'epoca del deposito del medesimo ricorso, era sprovvisto del potere di conferire la procura ad litem. A tale riguardo il Tribunale non avrebbe considerato che: a) alla data di rilascio della procura ad litem (recante la data dell'11/05/2019) il quale Amministratore Delegato di era dotato solo di poteri di Tes_1 P_ ordinaria amministrazione, come risulterebbe dalla visura prodotta dalla ricorrente (doc. 8 che attribuiva all'Amministratore Delegato poteri da P_ esercitarsi: quanto a disposizioni per tasse di ogni tipo, stipendi e contributi obbligatori, con firma disgiunta fino a € 500.000,00 e senza limitazioni a firma congiunta con altro componente del Consiglio di Amministrazione;
in ogni altro caso con firma disgiunta sino al valore di € 200.000,00. Pertanto, il Tes_1 non avrebbe potuto rilasciare la procura per l'instaurazione del giudizio in esame pagina 11 di 23 il cui valore, in base alla domanda di primo grado, era di € 500.000,00 (oltre interessi e spese); b) dalla visura camerale di aggiornata al 24.9.2020 (doc. 2 P_
risulta che il sVanacore a decorrere dal 28.6.2019 aveva assunto la carica P_ di Presidente del Consiglio di Amministrazione senza deleghe. Pertanto, in assenza di specifica delega, il potere di rappresentanza sostanziale con riferimento al rapporto in questione era di competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale di EX (doc. 8 EX). Di conseguenza, al momento della proposizione del ricorso (recante la data del 17/06/2020) il risultava sprovvisto dei poteri per il conferimento della Tes_1 procura per l'instaurazione del giudizio in assenza di specifica delega del Consiglio di Amministrazione. Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inadempimento di alla scrittura transattiva, con P_ specifico riferimento alla violazione dell'art.
3.5.c, e laddove, ha escluso l'interdipendenza delle clausole 3.5, lett. c, e 4.4 della transazione. L'appellante sostiene che il Tribunale:
- avrebbe applicato erroneamente i canoni ermeneutici di interpretazione del contratto poiché, pur avendo affermato che gli artt. 1362 e 1363 c.c. impongono di ricercare la comune volontà delle parti alla luce delle pattuizioni contrattuali nel loro complesso, avrebbe disatteso tali principi motivando la sentenza sulla scorta di una interpretazione parziale, e non complessiva, della transazione e, quindi, senza considerare che l'intento comune delle parti era quello di consentire la sopravvivenza della società sicché le obbligazioni dedotte CP_2 nella transazione dovevano essere considerate unitariamente, indipendentemente dal condizionamento di alcune clausole all'adempimento di altre;
- avrebbe escluso l'inadempimento di alla clausola dell'art. 3.5, lett. c, P_ della transazione sull'erroneo presupposto dell'insussistenza di alcuna interdipendenza tra tale clausola e quella di cui all'art. 4.4, sebbene nel giudizio di primo grado LT avesse evidenziato ampiamente il condizionamento degli impegni di cui all'art. 4 al compimento, anche da parte di degli impegni P_ previsti dal precedente art. 3;
- avrebbe errato nel sostenere l'inopponibilità da parte di LT dell'inadempimento della previsione di cui all'art. 3.5, lett. c, ad opera di P_ poiché non avrebbe considerato che l'impegno, ivi previsto, di prestare l'assenso alla transazione da stipularsi tra e era stato assunto CP_2 Controparte_6
pagina 12 di 23 da proprio nei confronti di LT, come risulterebbe dall'incipit della P_ clausola 3.5;
- avrebbe erroneamente dichiarato l'estraneità di all'accordo CP_6 transattivo e non avrebbe correttamente valorizzato l'interesse di LT all'adempimento della previsione di cui all'art. 3.5, lett. c, nella sua qualità di cessionaria parziale del credito vantato da non avendo Controparte_6 considerato che tale clausola prevedeva espressamente che il pagamento era destinato anche ai cessionari del credito vantato da Controparte_6
- avrebbe errato nell'affermare l'irrilevanza della cessione del credito - in quanto successiva alla sottoscrizione della transazione - ai fini della interpretazione della clausola dell'art.
3.5 non avendo tenuto conto del fatto che il citato articolo contemplava espressamente la cessione del credito e, pertanto, attribuiva rilievo all'interesse del cessionario all'esatto adempimento della clausola de quo. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto l'esistenza dell'inadempimento di LT alla previsione contenuta nella clausola di cui all'art.
4.4 della transazione. Sul punto l'appellante sostiene che:
- la sentenza gravata sarebbe illogica, laddove, afferma che la previsione di cui all'art.
4.4 non consentiva di conseguire i versamenti eccedenti il capitale sociale mediante la partecipazione alle perdite e alla sottoscrizione del capitale sociale di poiché non avrebbe tenuto conto del fatto che, a fronte della situazione CP_2 deficitaria di tale modalità rappresentava per LT l'unico modo per CP_2 ottenere l'assegnazione delle somme in discorso e ottemperare alla precitata disposizione;
- sarebbe inconferente l'affermazione secondo cui secondo cui: “l'asserita impedita partecipazione alla ricapitalizzazione della società non è dipesa da bensì CP_2 P_ all'organo gestorio di , di conseguenza la condotta che secondo la prospettazione della CP_2 convenuta avrebbe impedito l'adempimento dell'obbligazione non è riferibile alla società attrice” poiché inserita in un contesto in cui non si discuteva dell'eccezione di inadempimento di bensì dell'adempimento di LT;
P_
- sarebbe erroneo il passo della sentenza dove si ribadisce che: “nessuna prova ha offerto la società convenuta, che si è resa cessionaria in data successiva alla stipulazione della scrittura transattiva di parte del credito di cui al punto 3.5.lett. c (per l'importo di euro 100.000 cfr atti di cessione sub doc. 4 e doc. 5 di parte convenuta) dell'impossibilità di partecipare con fondi alla ricapitalizzazione della società LT, così da adempiere alle obbligazioni di cui al punto 4.4 della scrittura transattiva”, poiché LT non ha mai incassato il credito di cui era cessionaria e, quand'anche avesse ottenuto la pagina 13 di 23 somma oggetto della cessione di credito, ciò non le avrebbe consentito di ottenere da l'assegnazione dei fondi di bilancio;
CP_2
- infine, nel sostenere l'inadempimento di LT a fronte delle azioni dalla stessa intraprese per l'ottenimento a titolo di finanziamento soci della somma di € 168.200,00, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che tali circostanze si sarebbero verificate a seguito dell'inadempimento dell'art. 3.5, lett. c, della transazione e della violazione degli obblighi di buona fede da parte di P_
Con il quarto motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso sia la violazione degli obblighi di buona fede da parte di che la P_ sussistenza dei presupposti per l'annullamento della transazione. Sul punto il Tribunale si sarebbe limitato a rilevare che “le contestazioni e le censure svolte dalla convenuta da p. 11 a p. 17 della comparsa a dimostrazione della violazione del canone di correttezza e buona fede in fase di trattative e nell'esecuzione del contratto non sono pertinenti in quanto riguardano giudizi promossi da LT nei confronti della società CP_2
(giudizio ex art. 2409 c.c. che è stato abbandonato in ragione della stipulazione della scrittura transattiva;
giudizio n. 4563/2019 di impugnativa delle delibere di approvazione dei bilanci 2015 e 2016 di )” e che le censure sollevate da LT in merito alla CP_2 esecuzione della delibera di aumento del capitale di e alla azione penale CP_2 intrapresa nei confronti del suo Amministratore Unico sarebbero inconferenti
“in quanto non coinvolgono direttamente la società attrice”. Tali affermazioni sarebbero, tuttavia, erronee ed apodittiche poiché:
- il procedimento ex art. 2049 c.c. era stato definito grazie alla sottoscrizione della transazione, la cui violazione avrebbe inficiato lo spirito conciliativo e la sopravvivenza di e in ogni caso l'abbandono di tale procedimento non CP_2 comporterebbe l'irrilevanza dei fatti contestati;
- contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le contestazioni sollevate da LT riguardano che, con l'intento di affossare e di escludere P_ CP_2
LT dalla compagine sociale di aveva provveduto ad approvare il CP_2 bilancio ordinario al 31.12.2015 e il bilancio straordinario al 31.5.2016, aveva sottoscritto in via fittizia l'aumento di capitale di aveva assorbito la CP_2 quota di versamenti di competenza di LT e aveva alienato la partecipazione azionaria così acquisita al prezzo di € 490.000,00. Pertanto, il Tribunale non avrebbe dovuto escludere la sussistenza del requisito del dolo in capo a né l'esistenza dei presupposti per l'annullamento della P_ transazione ai sensi dell'art. 1971 c.c. poiché la temerarietà esisteva all'epoca della stipula della transazione e “va individuata sul piano oggettivo nell'evidenza dei comportamenti, individuabili a posteriori, di e sul piano soggettivo negli intendimenti P_ evidenziati dai documenti prodotti e che hanno trovato conferma nei loro effetti, sostanziatisi pagina 14 di 23 nell'esclusione di LT YE dalla compagine sociale di e, successivamente, nel suo CP_2 fallimento”. Con il quinto motivo si censura il capo della sentenza in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. sia perché la possibilità di riduzione è espressamente esclusa dall'art. 5 della transazione sia perché non sarebbe stato dimostrato il carattere eccessivo della penale. Ad avviso dell'appellante le motivazioni addotte dal Tribunale per respingere anche tale domanda sarebbero erronee poiché, in base alla giurisprudenza della Cassazione, il potere di riduzione della penale, esercitabile d'ufficio, non sarebbe impedito dall'accordo delle parti circa l'irriducibilità della medesima penale, né dalla circostanza che le parti abbiano definito equa la penale. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, LT avrebbe dimostrato come non abbia patito alcun danno a seguito della mancata P_ esecuzione della transazione, avendo incassato una cospicua somma a seguito della alienazione della partecipazione detenuta nella società CP_2
2.2 L'appello incidentale Con un unico motivo di appello incidentale censura la sentenza gravata P_ nella parte in cui ha liquidato a titolo di penale l'importo di € 83.333,33. Deduce al riguardo che il Tribunale avrebbe correttamente dichiarato che la penale in questione è parziaria ma avrebbe erroneamente calcolato l'importo da liquidare in favore di P_
Infatti, dopo aver correttamente affermato che “l'obbligo di pagamento della penale grava sul soggetto inadempiente in favore dei soggetti che avrebbero dovuto beneficiare della prestazione oggetto della clausola rimasta inadempiuta e non verso tutti i firmatari dell'accordo transattivo”, il Tribunale ha suddiviso l'importo complessivo della penale (€ 500.000,00) tra tutte le parti interessate dalla clausola di cui all'art.
4.4 della transazione, ovvero per sei, senza considerare che i soggetti beneficiari della medesima clausola sono solo tre (i.e. VR e LT), ovvero i soli soci di P_ che potevano avere interesse alle modalità di ripartizione delle riserve. CP_2
Pertanto, alla luce del principio enunciato dal Tribunale, l'importo della penale avrebbe dovuto essere ripartito solo tra i beneficiari della clausola in questione (i.e. e VR), con esclusione di LT in quanto parte inadempiente, con P_ conseguente condanna della appellata al pagamento in favore di P_ dell'importo di euro 250.000,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, cod. civ. dalla domanda al saldo, a titolo di penale. In subordine, quand'anche LT dovesse essere inclusa nel novero dei beneficiari, la quota dovuta a a titolo di penale non avrebbe dovuto P_
pagina 15 di 23 essere inferiore a 166.666,66 (500.000,00/3), oltre interessi ex art. 1284, co. 4, cod. civ. dalla domanda al saldo.
§.3 L'Opinione della Corte 3.1 Il primo motivo dell'appello principale è infondato. La tesi per cui che ha rilasciato la procura per la proposizione Testimone_1 del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., fosse privo del potere di conferire il mandato ad litem al momento della proposizione del predetto ricorso è priva di pregio. Dalla visura camerale del 24/09/2020 (doc. 2 risulta che il P_ Tes_1 aveva assunto il ruolo di Presidente del consiglio di amministratore di a P_ decorrere dal 28/06/2019 e che allo stesso era stata attribuita la qualifica di
“Rappresentante dell'Impresa”. Pertanto, al momento della proposizione del ricorso de quo (17/06/2020) il era pienamente legittimato a conferire il mandato ad litem nella sua Tes_1 qualità di Presidente del consiglio di amministrazione di e di legale P_ rappresentante della società, come previsto espressamente dall'art. 31 dello statuto societario in base al quale: “La rappresentanza della società è attribuita al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, se nominati”. Va da sé che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nessuna delega doveva essere rilasciata al Presidente del consiglio di amministrazione ai fini della rappresentanza in giudizio della società non solo poiché tale presupposto non è contemplato dal precitato art. 31 ma soprattutto perché non è previsto dall'art. 28 dello statuto, citato da LT. Tale ultimo articolo si limita a stabilire che: “Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione il consiglio elegge fra i propri membri un presidente, quando non vi abbia provveduto l'assemblea. Può anche eleggere uno o più consiglieri delegati, determinandone i poteri”. Quindi, l'attribuzione della delega è prevista solo nel caso in cui il consiglio di amministrazione decida di eleggere uno o più consiglieri delegati per lo svolgimento di specifiche funzioni. Tale non è il caso che ci occupa dato che al era stato attribuito il Tes_1 diverso ruolo di Presidente del consiglio di amministrazione al quale l'art. 31 dello statuto affida, di default e senza limitazioni di sorta, la rappresentanza generale della società, in conformità a quanto previsto dall'art. dell'art. 2475-bis c.c.. 3.2 Del pari infondato è il secondo motivo dell'appello principale. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, le pattuizioni di cui agli artt. 3.5, lett. c), e 4.4. della transazione non sono legate da un nesso di pagina 16 di 23 interdipendenza tale per cui l'inadempimento di una farebbe cadere l'obbligo di adempiere all'altra a norma dell'art. 1460 c.c.. Sul punto il Tribunale ha evidenziato che: «Dall'esame della scrittura transattiva nel suo complesso e dal tenore letterale delle clausole in esame non emerge una specifica volontà delle parti di condizionare l'adempimento delle prestazioni di cui all'art.
4.4. del contratto a quelle di cui all'art.
3.5. lett. c. Più precisamente, l'art. 4.4. (doc. 2 attore) prevede che i sottoscrittori
“ciascuno per quanto di propria competenza e facoltà i impegnano a fare sì che eventuali versamenti eccedenti il capitale di QUALTA, disponibili come riserve (o partita contabile equivalente) siano assegnati a VR e TA pro quota (i.e. nella misura di P_
28/72, 28/72 e 16/72 rispettivamente)”. Tale impegno, diversamente da quanto previsto per le obbligazioni sancite dalle disposizioni di cui ai punti 4.1. e 4.2. della scrittura - che contengono clausole espressamente condizionali, statuendo obblighi in capo alle parti del contratto “A condizione che adempia…” ( art. 4.1. ) o “Non appena sottoscritta P_ la presente scrittura ed eseguito il pagamento della somma di cui al punto “d”, nonché non appena espresso il consenso in assemblea affinché si trasferiscano efficacemente gli importi…” ( art. 4.2.) - non è stato condizionato agli adempimenti previsti dall'art.
3.5 lett c del contratto. Dunque dall'esame complessivo della scrittura emerge la volontà delle parti di condizionare l'adempimento solo di alcune previsioni all'adempimento di altre. L'adempimento della pattuizione prevista dal punto 4.4. della scrittura risulta indipendente e non condizionato all'adempimento delle altre previsioni contrattuali, tra cui quella prevista dal punto 3.5. lett. c) che prevedeva a carico sia di che di l'impegno a esprimere parere P_ CP_3 favorevole affinché il nuovo Amministratore Unico di QUALTA procedesse alla transazione della “controversia con la società e disponga il pagamento di euro 150.000 CP_6
(centociquantamila) in suo favore o in favore del soggetto a cui quest'ultimo dovesse cedere il credito….”, pagamento che invece condizionava la prestazione prevista dal punto 4.2». Tali rigorose e condivisibili considerazioni, che si basano su di una valutazione complessiva dell'atto di transazione, non sono state minimamente contestate da LT. Il che è di per sé sufficiente ad attestare l'inconsistenza delle censure mosse dall'appellante al capo di sentenza in esame. Privo di rilievo è poi il tentativo di accreditare la tesi secondo cui avrebbe P_ assunto nei confronti di LT l'impegno di esprimere parere favore alla conclusione della transazione tra e CP_2 CP_6
L'art. 3.5, lett. c), della transazione stabilisce che: “EX, VR e CP_3 esprimono in questa sede e altresì si impegnano, fino alla approvazione del bilancio 2016, ad esprimere quanto prima e senza indugio parere favorevole fuori del consesso assembleare o nelle assemblee dei soci di che dovessero essere convocate a tale scopo, affinché appena CP_2 possibile e senza indugio il nuovo AU per conto di : […] c. transiga definitivamente la CP_2
pagina 17 di 23 controversia con e disponga il pagamento di Euro 150.000,00 CP_6
(centocinquantamila) in suo favore (o in favore del soggetto a cui quest'ultima dovesse cedere il credito), da corrispondersi in massimo 36 rate mensili con scadenza e termine essenziale il giorno 1 di ciascun mese a decorrere dal giorno 1 del primo mese successivo a quello nel quale avviene la sottoscrizione della presente Scrittura Privata, a saldo e tacitazione di qualsiasi pretesa da parte della medesima nei confronti di . Controparte_7 CP_2
Correlativamente non appena sottoscritto l'accordo di rimborso Controparte_8
e iniziato il pagamento rateale (anche una sola rata), si impegna a rinunciare alla pretesa come da nota del 23 luglio 2015 ricevuta da in data 29 luglio 2015”. CP_2
Dal tenore letterale dell'art. 3.5, lett. c, emerge pacificamente che VR e P_
LT non hanno assunto reciprocamente l'obbligo di rilasciare il proprio benestare alla conclusione della transazione tra e ma si CP_2 CP_6 sono impegnate a prestare il consenso alla transazione nei confronti della sola ovvero nei confronti della beneficiaria della clausola in esame. CP_6
Peraltro, l'inesistenza di un alcun obbligo di nei confronti di LT è
P_ confermata, come puntualmente evidenziato dall'appellata, dal comportamento tenuto dalla stessa appellante che non ha mai agito in giudizio per l'accertamento dell'inadempimento di all'art. 3.5, lett. c, della transazione,
P_ come risulta dalla documentazione prodotta in primo grado da LT (docc. 33 e 34 LT) dalla quale emerge che l'inadempimento di è stato contestato
P_ giudizialmente solo da ovvero dall'unico soggetto realmente CP_6 interessato all'espressione del parere favorevole di
P_
Quanto alle ulteriori censure dedotte con il secondo motivo si osserva che l'errore commesso dal giudice di primo grado nell'affermare l'estraneità di
[...] alla transazione non inficia in alcun modo l'irrilevanza, rilevata dal CP_6 medesimo giudice, della parziale cessione a LT del credito vantato da
[...] rispetto all'obbligo imposto a dall'art. 3.5, lett. c, della CP_6 P_ transazione. Infatti, dalla previsione di cui all'art.
3.5c risulta per tabulas che l'obbligazione assunta da VR e LT consisteva unicamente nel prestare il proprio P_ parere favorevole affinché l'AU di concludesse l'accordo transattivo con CP_2
ovvero con il soggetto che risultava essere creditore di CP_6 CP_2
Tale obbligo è stato assunto nei soli confronti di che era parte CP_6 della transazione, e non anche rispetto ai suoi eventuali aventi causa, peraltro inesistenti alla data di stipula della transazione. Pertanto, come emerge dalla citata previsione, la cessione a terzi del credito vantato da assumeva rilievo solo nei rapporti tra tale società e CP_6
la quale ultima in via transattiva avrebbe dovuto corrispondere a LT CP_2
pagina 18 di 23 “o in favore del soggetto cui quest'ultima dovesse cedere il credito” l'importo di € CP_6
150.000,00 con le modalità ivi stabilite. Il che comporta che LT, quale cessionaria parziale del credito vantato da avrebbe potuto agire CP_6 nei confronti di per il relativo pagamento ma giammai avrebbe potuto CP_2 pretendere da l'adempimento dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 3.5 P_
c, tanto vero che non ha mai esercitato nessuna azione nei confronti della odierna appellata. 3.3 Non merita accoglimento nemmeno il terzo motivo dell'appello principale. L'appellante si duole del fatto che il Tribunale ha accertato e dichiarato l'inadempimento di LT agli obblighi previsti dall'art.
4.4.. Tale articolo prevede testualmente che: “VR, LT, e Tes_3 CP_9 Tes_4 ciascuno per quanto di propria competenza e facoltà si impegnano a fare sì che eventuali versamenti eccedenti il capitale di , disponibili come riserve (o partita contabile CP_2 equivalente) siano assegnati a VR e LT pro quota (i.e. nella misura di 28/72, P_
28/72 e 16/72 rispettivamente)”. L'obiettivo della clausola in esame era quello di risolvere in via definitiva la questione concernente la ripartizione tra gli azionisti di degli importi CP_2 versati a titolo di finanziamento soci e non utilizzati negli anni per l'aumento di capitale di evitando ulteriori contestazioni in merito alla ripartizione tra i CP_2 soci delle eccedenze risultanti dal bilancio del 2014 e dalla relativa nota integrativa, che evidenziavano un debito verso soci per finanziamenti di € 120.000,00 e un corrispondente credito di LT per l'importo di € 19.200,00 (docc. 4 e 5 . P_
Pertanto, in ottemperanza dell'art.
4.4 LT avrebbe potuto chiedere a la CP_2 liquidazione della quota di sua spettanza nella misura stabilita dalla transazione. L'appellante sostiene di aver dato esecuzione all'art.
4.4 mediante la richiesta di utilizzazione del credito vantato nei confronti di per la sottoscrizione CP_2 dell'aumento di capitale della medesima società e per la partecipazione alle relative perdite, richiesta che, tuttavia, era stata respinta dall'AU di CP_2
Ebbene, pur volendo ammettere che tale richiesta fosse coerente con le previsioni di cui all'art.
4.4 della transazione (che di fatto prevedono la sola liquidazione in favore dei soci delle riserve eccedenti il capitale di in CP_2 proporzione alla quota spettante ad ogni socio), il rifiuto opposto dall'AU di alla sottoscrizione dell'aumento di capitale della medesima società non CP_2 impediva all'appellante di dare esecuzione all'articolo in commento chiedendo la liquidazione del suo credito nella misura stabilita dalla transazione.
pagina 19 di 23 Al contrario LT, per sua stessa ammissione, ha agito in giudizio tanto nei confronti di quanto nei confronti di affermando di essere titolare CP_2 P_ di un maggior credito di €168.200,00 a titolo di rimborso finanziamento soci effettuato in favore di CP_2
Il che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, contrasta inequivocabilmente con gli obblighi assunti a norma dell'art.
4.4. della scrittura transattiva, la cui violazione non può in alcun modo essere giustificata con il preteso ed insussistente inadempimento di agli obblighi scaturenti P_ dall'art.
3.5c della transazione. 3.4 Prive di rilievo risultano anche le censure mosse alla sentenza gravata con il quarto motivo dell'appello principale con cui LT ha riproposto buona parte delle argomentazioni già spese in primo grado per suffragare la tesi della mala fede e del dolo di onde pervenire ad una sentenza di annullamento P_ della transazione ex artt. 1427 e 1439 c.c. o dell'art. 1971 c.c.. In buona sostanza l'appellante sostiene che non avrebbe mai inteso P_ salvaguardare la sopravvivenza di poiché il suo scopo era in realtà quello CP_2
“di procedere all'affossamento di per poi giungere alla ricapitalizzazione e, in tale CP_2 occasione, all'esclusione dei soci, tra cui LT YE, di cui era nota la difficoltà economica, se non impossibilità, di parteciparvi secondo la propria quota di partecipazione nel capitale sociale” (cfr. atto di appello pag. 18). A tal fine avrebbe: P_
- approvato bilanci invalidi e sulla base degli stessi deliberato la ricapitalizzazione della società (come risulterebbe dalla sentenza n. 4563/2019 con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato l'invalidità - in considerazione delle irregolarità di bilancio - della delibera di approvazione del bilancio ordinario al 31.12.2015 e del bilancio straordinario al 31.5.2016, nonché di ricapitalizzazione della società e di aumento del capitale sociale); ricapitalizzazione alla quale sarebbe stato illegittimamente impedito di partecipare a LT;
- sottoscritto l'aumento di capitale inscindibile solo parzialmente e fittiziamente, senza procedere ai dovuti versamenti a liberazione del capitale sociale;
- alienato a terzi, per il corrispettivo di € 490.000,00 il pacchetto azionario acquisito, sebbene si fosse impegnata in caso mancata esecuzione completa dell'aumento di capitale, di fatto verificatosi, a porre in liquidazione la società, con ripristino delle partecipazioni azionarie secondo le quote anteriori alla ricapitalizzazione, oltretutto sottraendo a LT i diritti della propria partecipazione azionaria ed assorbendo (anche) la quota di 16/72 dei versamenti eccedenti il capitale spettante alla stessa ai sensi dell'art.
4.4 della transazione. A tale riguardo si rileva che: pagina 20 di 23 i) le irregolarità di bilancio che hanno condotto alla dichiarazione di invalidità della delibera di approvazione del bilancio ordinario al 31.12.2015 e del bilancio straordinario al 31.5.2016, nonché di ricapitalizzazione della società e di aumento del capitale sociale, non sono imputabili a bensì all'organo P_ gestorio di CP_2
ii) la mancata partecipazione di LT alla ricapitalizzazione di che ha CP_2 comportato la sua estromissione dalla compagine sociale, non è imputabile a bensì all'AU di come dichiarato dalla stessa appellante (cfr. atto
P_ CP_2 di appello pag. 14); iii) le ulteriori condotte contestate a sono successive alla stipulazione
P_ della transazione e, dunque, del tutto inidonee a dimostrare il dolo della appellata in fase di negoziazione e sottoscrizione della transazione e men che meno l'intento di di “affossare” e/o di estromettere LT dalla
P_ CP_2 compagine sociale. In definitiva, come correttamente affermato dal primo giudice, nessuna delle censure mosse da LT è idonea a dimostrare l'esistenza di una condotta dolosa in capo a che possa giustificare l'annullamento della transazione ai sensi
P_ degli artt. ex artt. 1427 e 1439 c.c.. Analogamente è a dirsi per quanto attiene alla domanda di annullamento per temerarietà della pretesa dato che anche nella presente sede l'appellante non è stata in grado di dimostrare né la totale infondatezza della pretesa di né
P_ la sua mala fede.
3.5 Il quinto motivo dell'appello principale e l'appello incidentale vengono esaminati qui di seguito in via congiunta per evidenti ragioni di connessione, dato che vertono entrambi sull'entità della penale riconosciuta in favore di dal Tribunale di Milano.
P_
In particolare, con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ha chiesto la condanna P_ di LT al pagamento di una penale di €500.000,00, ai sensi dell'art. 5 della transazione, a fronte dell'inadempimento dell'art.
4.4 della medesima transazione da parte della odierna appellante. LT, dal canto suo, nel giudizio di primo grado ha evidenziato che l'obbligazione di pagamento della penale, stabilita nell'importo di € 500.000,00 dall'art. 5 della transazione, avrebbe dovuto essere qualificata come obbligazione parziaria, da suddividere tra tutti i firmatari della scrittura transattiva o, quanto meno, tra i soggetti interessati dalla clausola rimasta inadempiuta, e ha chiesto che la penale fosse ridotta ai sensi dell'art. 1384 c.c.. Il Tribunale ha riconosciuto il carattere parziario dell'obbligazione in discorso pagina 21 di 23 sul presupposto che la transazione prevede obblighi diversi in capo ai soggetti firmatari dell'accordo con la conseguenza che il pagamento della penale grava sul soggetto inadempiente “in favore dei soggetti che avrebbero dovuto beneficiare della prestazione oggetto della clausola rimasta inadempiuta e non verso tutti i firmatari dell'accordo transattivo”. Sulla base di tale premessa il giudice di primo grado ha statuito che: “essendo sei i soggetti parti della clausola inadempiuta ed essendo l'obbligazione parziaria dal lato attivo, spetta alla società attrice la somma di euro 83.333,33 a titolo di penale”, respingendo la domanda di riduzione della penale sia perché non consentita dal precitato art. 5, sia perché LT non aveva dimostrato il carattere eccessivo della penale. Con l'appello incidentale non ha contestato il carattere parziario P_ dell'obbligazione prevista dall'art. 5, sicché, in parte qua la sentenza gravata è passata in giudicato, ma si è limitata a rilevare l'errore commesso dal Tribunale nella individuazione dei soggetti interessati dall'adempimento della clausola di cui all'art. 4.4 - che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, sarebbero solo due (i.e. e VR) o al più tre se si include anche LT - tra i P_ quali andrebbe suddiviso l'ammontare della penale che ha quindi chiesto nella misura di €250.000,00. L'appellante con il quinto motivo ha, invece, reiterato la domanda di riduzione della penale ex art. 1384 c.c.. Tanto premesso, l'appello incidentale è fondato poiché i soggetti che avrebbero dovuto beneficiare del corretto adempimento della clausola di cui all'art.
4.4 della transazione sono solo e VR dato che l'inadempimento è imputabile P_
a LT. Ne consegue che l'importo della penale spettante a ammonta a € P_
250.00,00. Deve, invece, essere rigettato il quinto motivo dell'appello principale poiché la penale liquidata in favore di non risulta né eccessiva, né sproporzionata. P_
Tale sarebbe stata ove l'appellante non avesse rinunciato ad esigere il pagamento della maggiore somma di €500.000,00 di cui all'art. 5 della transazione ma, a fronte della rinuncia di a contestare la sentenza sotto tale profilo e la P_ richiesta di condanna al minore importo di € 250.000,00, non sussiste il requisito della eccessività che non è stato dimostrato da LT che si è limitata a lamentarne l'eccessività.
* * * Al rigetto dell'appello principale e all'accoglimento dell'appello incidentale consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri pagina 22 di 23 medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto della non espletata fase istruttoria e/o di trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3073/2024, Controparte_1 così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2. accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in Controparte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, condanna LT YE S.r.l. al pagamento in favore di del diverso e maggiore importo di € Controparte_1
250.000,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda al saldo;
3. condanna a rifondere le spese di lite del grado a favore di Parte_1 che si liquidano nell'importo complessivo di € 9.991,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali (15%);
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012 a carico dell'appellante principale. Così deciso in Milano il 22 gennaio 2025
Il Presidente est.
Maria Teresa Brena
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