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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano esaminate le conclusioni delle parti, precisate all'udienza odierna pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8542 2023 R.G.
TRA
P. IVA Parte_1
, rapp.ta e difesa giusta procura allegata al presente atto dall'Avv. Vito P.IVA_1
Mazzella, C.F. presso cui elettivamente domicilia in C.F._1
Casamicciola Terme al Corso Luigi Manzi n. 12B 80074 (NA), il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente al presente procedimento a mezzo del proprio indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
OPPONENTE
E
, ( CF Controparte_1 PartitaIVA_2
), con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore P.IVA_3 rappresentato e difeso dall' Avv. Cristina Grappone (CF. ) in C.F._2 virtu' di procura generale alle liti del 23.01.2023, Notaio di Fiumicino Persona_1
Rep. n. 37590 Racc. n. 7131, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla via A. De Gasperi 55 con il sottoscritto procuratore che si CP_2
dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 0823 425336 e/o all'indirizzo PEC t Email_2
OPPOSTO
1
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/05/2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001979540.371 2019
00246804 65, che diceva essere stata notificata in data 24.04.2023 per le seguenti ragioni:
1. NULLITA' DELL'INGIUNZIONE PER OMESSA NOTIFICA ATTI
PRESUPPOSTI – ESTINZIONE DELLA VIOLAZIONE EX ART 14 L 689/81;
2. DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO PERCHE' NOTIFICATO OLTRE IL
TERMINE DI LEGGE DI 90 GIORNI - VIOLAZIONE DEL TERMINE DI CUI
ALL'ART. 14 L. 689/81
3. DIFETTO DI MOTIVAZIONE – IN VIA SUBORDINATA ANDAVA APPLICATA
LA SANZIONE DI € 10.000 MINIMO EDITTALE - CARENZA DEI
PRESUPPOSTI DELLA SANZIONE APPLICATA – SANZIONE
AMMINISTRATIVA ANNULLABILE PER OMESSA APPLICAZIONE MINIMO
EDITTALE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE – SVIAMENTO
4. NEL MERITO: CARENZA PROBATORIA – INESISTENZA DELLA PRETESA
CONTRIBUTIVA
5. ANNULLABILITA' PER VIOLAZIONE DI LEGGE: OMESSO AVVIO DEL
PROCEDIMENTO VIOLAZIONE L 240/90 E SS MOD – CARENZA DI
MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE L. 689/81
6. SPROPORZIONE DELLA SANZIONE – VIOLAZIONE NORMATIVA
COMUNITARIA – QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
Chiedeva:
“In via preliminare ed urgente, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione de qua, anche inaudita altera parte;
2. In via principale accogliersi il proposto ricorso per tutti i motivi sopra introdotti e pronunciare declaratoria di estinzione/decadenza/annullabilità/nullità/ prescrizione
2 e/o illegittimità dell'atto opposto e dichiarare non dovuto il credito portato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, come indicata in epigrafe e, per l'effetto, annullare il carico debitorio portato da detto avviso opposto ed ogni altro atto presupposto, dichiarando non dovuti tali importi ed ordinando la cancellazione immediata;
3. con vittoria di spese e dei compensi del presente giudizio, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore.”
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l si costituiva tempestivamente in giudizio deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione depositata oltre il termine di 30 giorni dalla notifica. All'uopo rilevava che l' ordinanza ingiunzione di che trattasi è stata notificata in data 23.03.2023 presso la sede legale della società ed il ricorso in opposizione è stato depositato in data 04.05.2023.
Sosteneva, in ogni caso, la infondatezza della domanda e chiedeva:
“In via preliminare ed assorbente dichiarare la presente opposizione inammissibile in quanto tardiva per le premesse causali;
In via subordinata
- disporre un rinvio dell'udienza al fine di verificare accettazione e pagamento da parte della società ricorrente della sanzione così come rideterminata;
- rigettare ogni domanda proposta nei confronti dell' , anche di natura cautelare, CP_1
in quanto infondata per i motivi tutti di cui sopra, dichiarando che la somma come rideterminata è dovuta e confermare l'obbligo della società ricorrente al versamento. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Alla odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. esaminate le note di trattazione scritta la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
L'opposizione è inammissibile.
A parere del giudicante, nel decidere il presente giudizio è assorbente l'eccezione di l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva impugnazione.
Ciò in quanto è documentato che l'ordinanza ingiunzione è stata inviata a mezzo
3 raccomandata A/R n. 380500553819 ma il destinatario risultava temporaneamente
CP_ Parte assente. L provava l'avvenuto invio della con racc. A.r. n. 260500553814 in data 23.03.2023.
Rilevato che, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'atto impositivo, la notificazione si ritiene eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza;
che la Suprema Corte ha escluso che il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l'Ufficio Postale;
che il ricorso a questo G.L. è stato depositato il 4.5.23, dunque il 42mo giorno successivo all'invio della raccomandata
A.r. n. 260500553814.
Rilevato che, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'atto impositivo, la notificazione si ritiene eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza;
che la Suprema Corte ha escluso che il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l'Ufficio Postale, ne deriva la inammissibilità della opposizione e la revoca dell'ordinanza di sospensione del titolo opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
Dichiara la inammissibilità della opposizione
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in €.1800,00 .
Così deciso in Napoli, il 05/05/2025 IL GIUDICE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano esaminate le conclusioni delle parti, precisate all'udienza odierna pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8542 2023 R.G.
TRA
P. IVA Parte_1
, rapp.ta e difesa giusta procura allegata al presente atto dall'Avv. Vito P.IVA_1
Mazzella, C.F. presso cui elettivamente domicilia in C.F._1
Casamicciola Terme al Corso Luigi Manzi n. 12B 80074 (NA), il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente al presente procedimento a mezzo del proprio indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
OPPONENTE
E
, ( CF Controparte_1 PartitaIVA_2
), con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore P.IVA_3 rappresentato e difeso dall' Avv. Cristina Grappone (CF. ) in C.F._2 virtu' di procura generale alle liti del 23.01.2023, Notaio di Fiumicino Persona_1
Rep. n. 37590 Racc. n. 7131, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla via A. De Gasperi 55 con il sottoscritto procuratore che si CP_2
dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 0823 425336 e/o all'indirizzo PEC t Email_2
OPPOSTO
1
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/05/2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001979540.371 2019
00246804 65, che diceva essere stata notificata in data 24.04.2023 per le seguenti ragioni:
1. NULLITA' DELL'INGIUNZIONE PER OMESSA NOTIFICA ATTI
PRESUPPOSTI – ESTINZIONE DELLA VIOLAZIONE EX ART 14 L 689/81;
2. DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO PERCHE' NOTIFICATO OLTRE IL
TERMINE DI LEGGE DI 90 GIORNI - VIOLAZIONE DEL TERMINE DI CUI
ALL'ART. 14 L. 689/81
3. DIFETTO DI MOTIVAZIONE – IN VIA SUBORDINATA ANDAVA APPLICATA
LA SANZIONE DI € 10.000 MINIMO EDITTALE - CARENZA DEI
PRESUPPOSTI DELLA SANZIONE APPLICATA – SANZIONE
AMMINISTRATIVA ANNULLABILE PER OMESSA APPLICAZIONE MINIMO
EDITTALE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE – SVIAMENTO
4. NEL MERITO: CARENZA PROBATORIA – INESISTENZA DELLA PRETESA
CONTRIBUTIVA
5. ANNULLABILITA' PER VIOLAZIONE DI LEGGE: OMESSO AVVIO DEL
PROCEDIMENTO VIOLAZIONE L 240/90 E SS MOD – CARENZA DI
MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE L. 689/81
6. SPROPORZIONE DELLA SANZIONE – VIOLAZIONE NORMATIVA
COMUNITARIA – QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
Chiedeva:
“In via preliminare ed urgente, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione de qua, anche inaudita altera parte;
2. In via principale accogliersi il proposto ricorso per tutti i motivi sopra introdotti e pronunciare declaratoria di estinzione/decadenza/annullabilità/nullità/ prescrizione
2 e/o illegittimità dell'atto opposto e dichiarare non dovuto il credito portato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, come indicata in epigrafe e, per l'effetto, annullare il carico debitorio portato da detto avviso opposto ed ogni altro atto presupposto, dichiarando non dovuti tali importi ed ordinando la cancellazione immediata;
3. con vittoria di spese e dei compensi del presente giudizio, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore.”
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l si costituiva tempestivamente in giudizio deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione depositata oltre il termine di 30 giorni dalla notifica. All'uopo rilevava che l' ordinanza ingiunzione di che trattasi è stata notificata in data 23.03.2023 presso la sede legale della società ed il ricorso in opposizione è stato depositato in data 04.05.2023.
Sosteneva, in ogni caso, la infondatezza della domanda e chiedeva:
“In via preliminare ed assorbente dichiarare la presente opposizione inammissibile in quanto tardiva per le premesse causali;
In via subordinata
- disporre un rinvio dell'udienza al fine di verificare accettazione e pagamento da parte della società ricorrente della sanzione così come rideterminata;
- rigettare ogni domanda proposta nei confronti dell' , anche di natura cautelare, CP_1
in quanto infondata per i motivi tutti di cui sopra, dichiarando che la somma come rideterminata è dovuta e confermare l'obbligo della società ricorrente al versamento. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Alla odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. esaminate le note di trattazione scritta la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
L'opposizione è inammissibile.
A parere del giudicante, nel decidere il presente giudizio è assorbente l'eccezione di l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva impugnazione.
Ciò in quanto è documentato che l'ordinanza ingiunzione è stata inviata a mezzo
3 raccomandata A/R n. 380500553819 ma il destinatario risultava temporaneamente
CP_ Parte assente. L provava l'avvenuto invio della con racc. A.r. n. 260500553814 in data 23.03.2023.
Rilevato che, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'atto impositivo, la notificazione si ritiene eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza;
che la Suprema Corte ha escluso che il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l'Ufficio Postale;
che il ricorso a questo G.L. è stato depositato il 4.5.23, dunque il 42mo giorno successivo all'invio della raccomandata
A.r. n. 260500553814.
Rilevato che, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'atto impositivo, la notificazione si ritiene eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza;
che la Suprema Corte ha escluso che il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l'Ufficio Postale, ne deriva la inammissibilità della opposizione e la revoca dell'ordinanza di sospensione del titolo opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
Dichiara la inammissibilità della opposizione
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in €.1800,00 .
Così deciso in Napoli, il 05/05/2025 IL GIUDICE
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