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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/10/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1656/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. NO IL Presidente dott.ssa EN Piccinni Giudice dott. AN NZ Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1656/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 16 settembre 2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] lett. A, rappresentato difeso dall'avv.
TO HI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, via delle Pappe n. 12, giu sta procura in atti e
C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. EN
LD ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia, via delle Pappe
n. 12, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso congiunto depositato in data 16 settembre 2025 i signori e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 16 luglio 2022 in Pistoia CP_1
e precisando che dall'unione è nata la figlia EN (il 21 gennaio 2024), essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione (r.g. n. 1291/2024 v.g.), svoltosi con modalità cartolare e definito con sentenza di omologazione n. 45/2025 del Tribunale di Pistoia, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1. I coniugi vivranno divorziati serbandosi reciproco rispetto ed osservando il dovere di solidarietà reciproca derivante dalla loro trascorsa unione coniugale, in modo che la condotta dell'uno non leda la dignità dell'altro, il tutto nell'interesse personale delle parti ed in particolare della prole;
2. La casa coniugale posta in Pistoia (PT) - 51100, alla Via Domenico Cirillo n. 19 rimarrà in assegnazione alla Sig.ra che qui ha la residenza assieme alla figlia minore, CP_1 nell'interesse della prole, che manterrà con essa dimora prevalente.
Come previsto in sede di separazione a fronte delle spese di ristrutturazione sostenute dal Sig. la Sig.ra verserà la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) su un Persona_1 CP_1 conto o su di un libretto postale intestato alla figlia minore sì divisi: Persona_2
• € 5.000,00 (cinquemila/00) già corrisposti prima e comunque all'atto di separazione;
• € 10.000,00 (diecimila/00) in rate mensili da pagarsi entro il 31.10.2028; a tacitazione di ogni pendenza tra le parti.
3. Il Sig. anterrà la residenza presso un altro alloggio sito in Pistoia (PT), alla Parte_2
Via Castel Dei Guidi n. 1, Lett. A;
4. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente le loro eventuali variazioni di residenza, che dovessero in futuro intervenire e comunque gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la piccola Persona_3
5. La figlia ene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Persona_3 collocazione prevalente presso la madre presso l'ex casa coniugale sita in Pistoia (PT) - 51100, alla Via Domenico Cirillo n. 19.
Il padre, in assenza di ulteriori accordi, terrà la figlia con sé con le seguenti modalità:
A. Due volte a settimana, dalle 18:30 fino a dopo cena, (ore 22:00) a seconda dei turni di lavoro;
B. Un weekend al mese senza pernotto presso il padre o il sabato o la domenica;
i pernottamenti verranno introdotti dopo il quinto anno d'età;
C. Dopo il quinto anno d'età la minore starà con il padre per 7 giorni durante le ferie estive, da concordarsi preventivamente ogni anno, con congruo anticipo, entro la fine del mese di maggio;
2 D. Per 03 giorni a Natale e Pasqua alternativamente, in modo che la bambina trascorra la festività natalizia (Natale e ano - fine anno e primo dell'anno) e pasquale (Pasqua e pasquetta) Per_4 con un genitore diverso da quello con cui ha trascorso la medesima festività l'anno precedente.
6. Il Sig. far data dalla sottoscrizione del presente accordo, continuerà a Parte_2 corrispondere, alla Sig.ra entro il 12 (dodici) di ogni mese la somma di € 150/00 CP_1
(centocinquanta/00) per la figlia, a titolo di contributo per il mante nimento, come già previsto nella Sentenza di separazione dei coniugi. Somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente senza comunicazione scritta secondo gli indici ISTAT come per legge;
7. Le parti concordano che l'assegno unico stabilito dalla legge, spetterà alla moglie per l'intero;
8. Il Sig. i contribuirà alle spese straordinarie per la figlia minore nella misura del CP_2 Pt_2
(cinquanta per cento) 50% (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche, spese scolastiche, le spese per centri estivi, attività extra scolastiche e sportive necessarie così come meglio descritti nel protocollo famiglia siglato dal Tribunale di Pistoia in data 01/10/2018, di cui i genitori dichiarano di averne ricevuto una copia);
9. I coniugi dichiarano di essere autonomamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro;
10. Le parti si danno preventivamente il consenso ai fini del rilascio e rinnovazione del passaporto personale;
11. I ricorrenti chiedono, altresì, ed acconsentono, alla trascrizione nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pistoia;
12. Ogni altra questione economica tra le parti è stata risolta prima e fuori del deposito del presente ricorso;
13. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
14. I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scrit ta;
15. Le spese legali relative alla presente procedura saranno sostenute in modo solidale tra le parti, Par si fa presente che il Sig. ni è ammesso al Patrocinio gratuito”. Pt_2
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Cont Pt_ Sussistono i presupposti di cui all'art. 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo
3 matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e in Parte_1 CP_1 data 16 luglio 2022 in Pistoia, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pistoia al n. 85 P.I, anno 2022, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Pistoia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Giudice est Il Presidente
AN NZ NO IL
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. NO IL Presidente dott.ssa EN Piccinni Giudice dott. AN NZ Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1656/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 16 settembre 2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] lett. A, rappresentato difeso dall'avv.
TO HI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, via delle Pappe n. 12, giu sta procura in atti e
C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. EN
LD ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia, via delle Pappe
n. 12, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso congiunto depositato in data 16 settembre 2025 i signori e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 16 luglio 2022 in Pistoia CP_1
e precisando che dall'unione è nata la figlia EN (il 21 gennaio 2024), essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione (r.g. n. 1291/2024 v.g.), svoltosi con modalità cartolare e definito con sentenza di omologazione n. 45/2025 del Tribunale di Pistoia, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1. I coniugi vivranno divorziati serbandosi reciproco rispetto ed osservando il dovere di solidarietà reciproca derivante dalla loro trascorsa unione coniugale, in modo che la condotta dell'uno non leda la dignità dell'altro, il tutto nell'interesse personale delle parti ed in particolare della prole;
2. La casa coniugale posta in Pistoia (PT) - 51100, alla Via Domenico Cirillo n. 19 rimarrà in assegnazione alla Sig.ra che qui ha la residenza assieme alla figlia minore, CP_1 nell'interesse della prole, che manterrà con essa dimora prevalente.
Come previsto in sede di separazione a fronte delle spese di ristrutturazione sostenute dal Sig. la Sig.ra verserà la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) su un Persona_1 CP_1 conto o su di un libretto postale intestato alla figlia minore sì divisi: Persona_2
• € 5.000,00 (cinquemila/00) già corrisposti prima e comunque all'atto di separazione;
• € 10.000,00 (diecimila/00) in rate mensili da pagarsi entro il 31.10.2028; a tacitazione di ogni pendenza tra le parti.
3. Il Sig. anterrà la residenza presso un altro alloggio sito in Pistoia (PT), alla Parte_2
Via Castel Dei Guidi n. 1, Lett. A;
4. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente le loro eventuali variazioni di residenza, che dovessero in futuro intervenire e comunque gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la piccola Persona_3
5. La figlia ene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Persona_3 collocazione prevalente presso la madre presso l'ex casa coniugale sita in Pistoia (PT) - 51100, alla Via Domenico Cirillo n. 19.
Il padre, in assenza di ulteriori accordi, terrà la figlia con sé con le seguenti modalità:
A. Due volte a settimana, dalle 18:30 fino a dopo cena, (ore 22:00) a seconda dei turni di lavoro;
B. Un weekend al mese senza pernotto presso il padre o il sabato o la domenica;
i pernottamenti verranno introdotti dopo il quinto anno d'età;
C. Dopo il quinto anno d'età la minore starà con il padre per 7 giorni durante le ferie estive, da concordarsi preventivamente ogni anno, con congruo anticipo, entro la fine del mese di maggio;
2 D. Per 03 giorni a Natale e Pasqua alternativamente, in modo che la bambina trascorra la festività natalizia (Natale e ano - fine anno e primo dell'anno) e pasquale (Pasqua e pasquetta) Per_4 con un genitore diverso da quello con cui ha trascorso la medesima festività l'anno precedente.
6. Il Sig. far data dalla sottoscrizione del presente accordo, continuerà a Parte_2 corrispondere, alla Sig.ra entro il 12 (dodici) di ogni mese la somma di € 150/00 CP_1
(centocinquanta/00) per la figlia, a titolo di contributo per il mante nimento, come già previsto nella Sentenza di separazione dei coniugi. Somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente senza comunicazione scritta secondo gli indici ISTAT come per legge;
7. Le parti concordano che l'assegno unico stabilito dalla legge, spetterà alla moglie per l'intero;
8. Il Sig. i contribuirà alle spese straordinarie per la figlia minore nella misura del CP_2 Pt_2
(cinquanta per cento) 50% (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche, spese scolastiche, le spese per centri estivi, attività extra scolastiche e sportive necessarie così come meglio descritti nel protocollo famiglia siglato dal Tribunale di Pistoia in data 01/10/2018, di cui i genitori dichiarano di averne ricevuto una copia);
9. I coniugi dichiarano di essere autonomamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro;
10. Le parti si danno preventivamente il consenso ai fini del rilascio e rinnovazione del passaporto personale;
11. I ricorrenti chiedono, altresì, ed acconsentono, alla trascrizione nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pistoia;
12. Ogni altra questione economica tra le parti è stata risolta prima e fuori del deposito del presente ricorso;
13. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
14. I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scrit ta;
15. Le spese legali relative alla presente procedura saranno sostenute in modo solidale tra le parti, Par si fa presente che il Sig. ni è ammesso al Patrocinio gratuito”. Pt_2
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Cont Pt_ Sussistono i presupposti di cui all'art. 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo
3 matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e in Parte_1 CP_1 data 16 luglio 2022 in Pistoia, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pistoia al n. 85 P.I, anno 2022, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Pistoia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Giudice est Il Presidente
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