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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 4240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4240 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 6433/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 6433/2025 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. GALVAN CARLOTTA , Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), , Controparte_1 C.F._2
resistente contumace,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex 473bis.29 c.p.c.
Conclusioni del ricorrente: come da ricorso.
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla Parte_1
sentenza n. 2350/2021 pronunciata dal Tribunale di Venezia, depositata in data 15 dicembre 2021, passata in giudicato, e in particolare di disporsi che i figli minori , nato a [...] il 26 aprile Per_1
2015, ed nata a [...] il [...], restino affidati in via super esclusiva alla madre, Per_2
presso la quale continueranno ad avere la residenza anagrafica, autorizzando, in ogni caso, la sig.ra ad assumere, in autonomia e senza necessità del consenso del signor Pt_1 Controparte_1
tutte le decisioni di maggior interesse per i figli minori, con particolare riferimento alle scelte medico- sanitarie e scolastiche;
di determinarsi eventuali tempi e modalità di frequentazione dei minori con il padre, tenuto conto delle esigenze e dell'interesse degli stessi, laddove il sig. ne facesse richiesta, CP_1
previa verifica dell'adeguatezza dei comportamenti dello stesso nello svolgimento del suo ruolo genitoriale;
frequentazioni che, allo stato, dovranno avvenire con la supervisione dell'odierna ricorrente o di altre persone di fiducia della stessa;
di determinare l'importo mensile che il resistente dovrà corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore ad Euro 300,00 per ciascun figlio, importo rivalutabile secondo gli indici Istat, fermo il resto.
La ricorrente in punto di fatto ha allegato in particolare che:
- il procedimento di separazione, inizialmente contenzioso, è stato definito consensualmente anche in ragione dell'impegno assunto dal signor nella scrittura privata di data 5 Controparte_1
novembre 2020 (doc. 5, fasc. ricorrente) “ad intraprendere un percorso terapeutico al fine di migliorare le proprie condizioni di salute e conseguentemente …..trascorrere serenamente il tempo con i propri figli”;
- detto impegno non è stato rispettato e l'odierno resistente – per quanto risulta – ha ripreso ad abusare di sostanze stupefacenti e detto “stile di vita” mal si concilia con le esigenze e l'accudimento dei due figli minori e le modalità concordate in sede di separazione prima ed in sede divorzile poi non hanno trovato attuazione;
- il sig. in questi anni ha visto i figli presso l'abitazione del proprio padre e di due zie di ramo CP_1
paterno ogni due o tre settimane presso la casa del padre sempre in presenza di familiari dello stesso, non li chiama mai né si preoccupa in alcun modo delle loro esigenze e non ha mai chiesto di poter vedere i figli di più;
- della quotidianità di ed della loro educazione, della loro istruzione e della loro salute si è Per_1 Per_2
occupata e continua ad occuparsi la madre in via esclusiva poiché il sig. ha altre Controparte_1
“priorità” e ed sino ad ora, hanno potuto contare solo sulla madre. Per_1 Per_2
Il resistente non si è costituito e non è comparso, seppure ritualmente notiziato del procedimento, ed è perciò rimasto contumace.
La causa viene in decisione senza istruzione alcuna, la difesa di parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 3.7.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Le domande di parte ricorrente vanno accolte.
Infatti il quadro sopra descritto trova un'indiretta conferma nella stessa condotta “processuale” tenuta dal sig. – rimasto contumace e non comparso all'udienza 3.7.2025, seppure regolarmente CP_1
evocato in giudizio – è tale da giustificare, l'affidamento in via esclusiva dei minori alla madre, con l'attribuzione alla sig.ra dell'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con Pt_1
riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative in particolare alla salute dei figli, oltre a quelle inerenti all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale della stessa.
Com'è noto, l'affidamento “condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone ad oggi come regola;
rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore"; l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale. Occorre, viceversa, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, per cui l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso deve essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (v. Cass. n. 16953 del 18/06/2008 e n. 1777 del 08/02/2012; in tema di affidamento di figli nati fuori del matrimonio, v. specificatamente Cass. n. 24526 del
02/12/2010).
Nel caso di specie sono emersi elementi tali da indurre a formulare, da un lato, un giudizio positivo circa la capacità genitoriale della madre, dall'altro una prognosi negativa in ordine all'idoneità del padre di farsi carico della crescita dei figli, rendendo ipotizzabile un regime diverso e più favorevole a quest'ultimo solo allorquando questi dimostri di essere in grado di esercitare in maniera responsabile e fattiva il proprio ruolo genitoriale. L'eventuale frequentazione tra padre e figli, dato che non si ha contezza se il sig. abbia CP_1
intrapreso e concluso il percorso terapeutico che si era impegnato a seguire, potranno avvenire, come nell'attuale prassi, alla presenza della ricorrente o di altre persone di fiducia della stessa.
Quanto alla richiesta di adeguamento del contributo per il mantenimento indiretto dei figli richiesto dalla sig.ra , anch'essa va accolta dato che si tratta di un modesto incremento (dagli attuali Pt_1
complessivi €574,11 alla somma di €600,00) ed essa trova comunque giustificazione nella circostanza sopravvenuta che attualmente il diritto/dovere di visita del padre con i figli stabilito dalla sentenza n.
2350/2021 è del tutto disatteso, per cui gli oneri per il loro mantenimento diretto sono a totale carico della madre.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, considerata la limitata attività svolta, per cui si attestano sui minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
A modifica della sentenza n. 2350/2021 pronunciata dal Tribunale di Venezia, depositata in data 15 dicembre 2021,
- Dispone l'affidamento esclusivo dei minori nato a [...] il [...], ed Persona_3 [...]
nata a [...] il [...], anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse Per_4
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli.
- Dispone che eventuali incontri tra il padre e i figli si svolgano esclusivamente alla presenza della ricorrente o di altre persone di fiducia della stessa.
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1
di ciascun mese, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, la somma di €600,00 (€300,00, ciascuno) soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del
50% al pagamento delle spese straordinarie così come regolamentate dal Protocollo del Tribunale di
Venezia del 20.9.2019.
- Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1
€2.906,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di Consiglio del 9/9/2025
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca