Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4706 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
28.03.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Parte_1 C.F._1
Merenda, presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano in Campania
(NA), al Rione Palumbo n.31, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Rosa Merenda, presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano in
Campania (NA), al Rione Palumbo n.31, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 04.12.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Giugliano in
Campania (NA) il 04.10.2008, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale, e precisando che dalla loro unione era nata una IG, minorenne, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 13.03.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM apposto in data 02.04.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante n. cron.
188/2024) emessa in data 02.01.2024 e pubblicata il 10.01.2024 con attestazione del passaggio in giudicato del 30.09.2024; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire, oltre al piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo (che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto), l'accordo che di seguito si trascrive: a. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e , presso l'ufficio dello stato civile, del Parte_1 Controparte_1
Comune di Giugliano in Campania (Na), atto di matrimonio dell'anno 281, P.II, s. A, anno 2008;
b. Affidare la IG ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1 residenza materna;
c. Assegnare la casa coniugale sita in Giugliano in Campania (Na), al corso Campano
n. 400, con tutto quanto l'arredo alla IG.ra , perché la stessa possa Parte_1 continuare a viverci con la IG;
d. Confermare il piano genitoriale sottoscritto dalle parti;
c) Porre a carico del IG. il versamento della somma di € 250,00 Controparte_1 mensile per il mantenimento della IG , che corrisponderà entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o pagamenti alternativi alla IG.ra
[...]
, che gestisce le spese. L'assegno sarà ogni anno automaticamente adeguato Pt_1 secondo gli indici ISTAT del costo nazionale della vita.
f) Riconoscere in favore della IG.ra il 100% dell'assegno unico Parte_1 universale spettante per la IG , sino al compimento del 21° anno di età Per_1 della stessa;
g) Porre a carico del IG. nella misura del 50% tutte le spese Controparte_1 straordinarie di carattere medico, ludico e scolastico, concernenti la IG , Per_1 fino a quando non diventerà economicamente autosufficiente;
h) Disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: il padre potrà vedere liberamente la IG e comunque non meno di due volte alla settimana dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21:00; concorderà di volta in volta le giornate con la madre.
Terrà inoltre la IG a week end alterni dal Sabato mattina alle 11:00 alla domenica sera alle 18:00 con pernottamento presso di lui. La minore inoltre trascorrerà il primo novembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
l'8 dicembre con la madre negli anni dispari e con il padre gli anni pari. Durante le vacanze la IG trascorrerà, secondo il criterio dell'alternanza, con il padre il 24 dicembre il 1°
Gennaio ed il 6 Gennaio e con la madre il 25 dicembre, il 26 dicembre ed il 31 dicembre. La IG inoltre trascorrerà Pasqua con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari e Pasquetta con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari. La minore trascorrerà il 25 aprile con la madre negli anni pari e con il padre anni dispari;
il Primo maggio con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
il 2 giugno la IG trascorrerà questa festa con la madre ad anni pari
e con il padre negli anni dispari. trascorrerà poi il Compleanno ed Per_1 onomastico della madre con la stessa, il compleanno ed onomastico del padre con quest'ultimo. La minore trascorrerà il proprio compleanno ed il proprio onomastico con entrambi i genitori e trascorrerà con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà. La IG trascorrerà 2 settimane consecutive del mese di luglio o di agosto con il padre anche in luogo diverso dal domicilio paterno e con pernottamento presso di lui. La minore trascorrerà inoltre 2 settimane consecutive del mese di luglio
o di agosto con la madre, anche in luogo diverso dalla residenza materna, senza diritto di visita del padre. Ciascun genitore terrà informato l'altro della località dove la minore sarà condotta al di fuori delle rispettive residenze ed assicurerà il contatto telefonico quotidiano con il genitore non presente.
j) Le sottoscritte parti dichiarano di essere integralmente soddisfatte di ogni diritto e pretesa e di aver definito tra loro ogni rapporto di contenuto economico e di non aver più null'altro a pretendere ad alcun titolo, ragione o causa, rinunciando esplicitamente ciascuna ad ogni ulteriore pretesa anche futura nei confronti dell'altra;
k) I ricorrenti, consapevoli delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, rinunciano sin da ora alla partecipazione alla stessa in presenza, dichiarano altresì di non aver intenzione di riconciliarsi e di voler divorziare alle condizioni indicate nel presente ricorso e nell'allegato piano genitoriale, chiedendo che l'udienza di prima comparizione avvenga attraverso il deposito di note scritte.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse della minore;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), contratto in Giugliano in Campania (NA) il 04.10.2008 C.F._2
(atto n.281, Parte II, Serie A, anno 2008)
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di conIGlio del 13.5.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro