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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 6106/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 09.04.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 6106/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. SIANI FABIO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
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400202400051566362000 notificato il 15.11.2024, a mezzo del quale era stato intimato il pagamento di € 1.238,45 per il mancato pagamento contributi gestione artigiani anno 2018. Eccepiva, con un unico articolato
CP_ motivo, la prescrizione dell di richiedere la contribuzione, tenuto conto finanche della sospensione prescritta in ragione della pandemia da Covid-
19.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 26.02.2025, concludendo per il rigetto del ricorso e la validità del credito impositivo.
Sulla questione in oggetto va fatta una breve premessa in diritto.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3,
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commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto
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della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.
Tornando al caso che qui occupa, la pretesa impositiva veicolata con l'avviso di addebito impugnato, ovvero la contribuzione dovuta in favore della Gestione Artigiani per il periodo intercorso da gennaio a dicembre
2018 calcolata sul minimale di reddito (cfr. dettaglio degli addebiti dell'avviso in oggetto) vede come scadenza del saldo - e quindi come dies
a quo - il 18.02.2019. Tuttavia, la prescrizione quinquennale, che maturerebbe in via ordinaria il 18.02.2024, deve contemplare i periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale emessa in periodo di pandemia da Covid-19, pari a 311 giorni complessivi (art. 37 d.l. 18/20 e art. 11 d.l. 183/20).
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per
i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta una ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al
30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n.
183, convertito dalla legge 26.02.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
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sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Di conseguenza, sommando i 311 giorni al 18.02.2024 si arriva ad accertare che la prescrizione, nel caso di specie, sarebbe maturata soltanto in data 27.12.2024 e che l'avviso di addebito odiernamente impugnato, come detto notificato il 15.11.2024, appare allo stato affatto idoneo a costituire un tempestivo atto interruttivo.
L'eccezione attorea, pertanto, deve ritenersi infondata e non meritevole di accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali CP_ sostenute dall , liquidate in € 886,00 per compensi professionali oltre spese forfetarie.
Nocera Inferiore, 09.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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