Art. 4. (Integrazione delle domande) 1. L'integrazione spontanea della domanda, di cui all'articolo 148, ((comma 3)) del Codice, puo' essere fatta dal richiedente prima di ricevere dall'Ufficio italiano brevetti e marchi la comunicazione, di cui al comma 2 del medesimo articolo 148. 2. La traduzione di cui all'articolo 148, comma 5 del Codice deve essere depositata entro il termine di due mesi dalla data di deposito della domanda. Detto termine non e' prorogabile per il deposito della traduzione della descrizione e delle rivendicazioni di una domanda di brevetto per invenzione industriale o modello di utilita' nel qual caso il mancato deposito della traduzione entro detto termine determina il rifiuto della domanda e si applica l'articolo 173, comma 7 del Codice. (( 2-bis. L'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del Codice, determina la sospensione del termine di cui all'articolo 198, comma 6, del Codice. )) 3. Il termine di cui al comma 2 per il deposito della traduzione si applica anche quando la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo Stato in cui e' avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente. 4. Se la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore depositata presso un ufficio estero e non soggetta a pubblicazione, deve essere presentata copia autentica della domanda estera. Detta copia autentica e la traduzione devono essere depositati entro il termine di cui al comma 2. (( 4-bis. Il mancato deposito delle rivendicazioni entro il termine di due mesi di cui all'articolo 160, comma 4, del Codice comporta l'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del Codice. ))
Versione
9 settembre 2010
9 settembre 2010
>
Versione
9 settembre 2021
9 settembre 2021
Commentari • 42
- 1. Disavanzo presunto da motivare e assorbireGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 31 agosto 2020
[…] Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 60
- 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 21/09/2021, n. 272Provvedimento: […] la declaratoria di nullità e/o inefficacia - disapplicazione dei seguenti atti: - quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) deliberazione della Giunta comunale del Comune di BO, n. 560 del 23.09.2019 (adozione del piano di attuazione per la zona residenziale di espansione C2 - via Cadorna); b) dell'ivi richiamato parere favorevole della commissione edilizia comunale; c) deliberazione della Giunta comunale del Comune di BO, n. 667 del 18.11.2019 (approvazione del piano di attuazione per la zona residenziale di espansione C2 - via Cadorna);Leggi di più...
- interesse pubblico e privato·
- compatibilità idraulica·
- Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP)·
- art. 87-bis L.P. n. 13/1998·
- deroga vincoli paesaggistici·
- diritto alla sicurezza·
- norme di attuazione del piano urbanistico comunale·
- edilizia abitativa agevolata·
- ne bis in idem·
- fascia di rispetto fluviale·
- art. 15 L.P. n. 35/1975·
- piano di attuazione·
- art. 9 del DM n. 1444/1968·
- giurisdizione·
- principio di precauzione