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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1504/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
La Corte di Appello di Firenze nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente relatore dott.Daniela Lococo Giudice dott. Alessandra Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1504/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DEL Parte_1 C.F._1 BU NR ( ) VIA DI TEMPAGNANO 150/B 55100 LUCCA , C.F._2 elettivamente dom nsore avv.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTI CP_1 C.F._3 nte do RIO VENETO 37/A 55100 LUCCA presso il difensore avv. ROBERTI GIULIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTI Parte_2 C.F._4 te dom IO VENETO 37/A 55100 LUCCA presso il difensore avv. ROBERTI GIULIO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“Previa reiezione di ogni domanda, eccezione, istanza, anche istruttoria, e conclusione avversaria:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento delle motivazioni riportate nella presente impugnazione, in riforma parziale della sentenza non definitiva n. 82/2022, pronunciata dal Tribunale di Lucca in composizione collegiale, nella camera di consiglio del 25.01.2022 e pubblicata il 28.01.2022, dichiarare che le somme di € 15.900,00 ed € 17.800,00, per così complessivi € 33.700,00, non devono essere comprese nell'asse ereditario della signora madre delle parti in causa, Persona_1
1 deceduta il giorno 08.09.2015. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio e spese di CTU e ausiliari del Giudice”.
Parte appellata in via istruttoria: disporre l'acquisizione di tutti gli estratti conto del conto corrente n. 2605/334346 intestato alla Sig.ra presso la Cassa di Risparmio di Lucca dal Persona_1 01.01.2007 alla data della nomina ratore di sostegno;
- nel merito: rigettare il gravame proposto da in quanto infondato in fatto Parte_1 e in diritto e confermare i relativi capi oggetto di impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Lucca ha pronunciato sentenza non definitiva N. 5195/2017, con la quale ha dichiarato la nullità ex artt. 651 e 652 c.c. della disposizione del testamento olografo datato 4/4/2010 relativo alla concessione del diritto di usufrutto a favore del convenuto e della disposizione del testamento olografo del 16/3/2009, inerente la concessione del diritto di abitazione al medesimo convenuto;
ha rigettato la domanda di invalidità delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile;
ha rigettato la domanda di riduzione delle donazioni eccedenti la quota disponibile;
ha rigettato la domanda di condanna al rimborso delle spese sostenute dalle attrici per il mantenimento della madre;
ha condannato il convenuto al pagamento della somma di euro 636,15 oltre interessi dalla domanda al saldo a favore di ciascun attrice. Ha dichiarato compensate le spese tra le parti.
Ha premesso che e figlie di e avevano CP_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 citato in giudizio il fratello per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria Pt_1 sul fabbricato per civile abitazione del terreno pertinenziale e dei tre piccoli annessi siti in
Lucca, dei quali sono comproprietari per 1/3 ciascuno a seguito dell'apertura della successione legittima del padre in data 14/4/1983 originario proprietario esclusivo e della madre l'8/9/2015. Avevano altresì dedotto che il convenuto si era appropriato indebitamente di euro 19.400 essendo delegato ad operare sul conto presso il Banco popolare di Lucca intestato alla madre ed avevano chiesto la restituzione di detta somma all'asse ereditario o, in subordine l'imputazione della somma di 5533,33 oltre rivalutazione e interessi alle porzioni di eredità loro spettanti. Nello stesso periodo la madre aveva emesso a favore del figlio assegni per euro 16.000 costituenti donazioni nulle perché priva di forma scritta con conseguente recupero al patrimonio ereditario;
in subordine hanno domandato di imputare l'importo di euro 6466,67 alle porzioni di eredità
2 loro spettanti. Avevano inoltre dedotto che nell'aprile del 2014 la madre era stata ricoverata presso una struttura residenziale, con un costo di 2850 € mensili e godendo ella di un trattamento pensionistico di euro 1632,53 ciascun figlio aveva dovuto contribuire con 400 corrispondendo esse attrici da aprile 2014 fino al decesso della madre l'importo di 4350 €, ciascuna mentre il fratello non aveva mai versato acconti.
Avevano sostenuto spese funerarie di successione per euro 3816,89 e il fratello non aveva contribuito. Qualificate dette spese come debiti ereditari avevano chiesto la condanna del convenuto la restituzione di 2086,15 € oltre rivalutazione ed interessi;
subordine di imputare detta somma alla porzione di eredità loro spettanti. Lo Pt_1 costituendosi, aveva contestato la domanda rilevando quanto alle somme di cui si sarebbe indebitamente appropriato e a quella asseritamente costituenti donazioni, che in quel periodo abitava con la madre e provvedeva alle sue cure e bisogni sia personali che per l'immobile e che pertanto detti danari erano da lui utilizzati per effettuare pagamenti per conto della madre: per retribuire la badanti, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione, per il pagamento delle utenze domestiche, farmaci, vitto e vestiario. Aveva poi dedotto il recente rinvenimento di un testamento olografo redatto il
16/3/2009 pubblicato il 20/9/2017, con il quale era stata concessa la disponibilità del immobile vita natural durante e la quota disponibile, riservando la legittima alle attrici.
Con rettifica 4/4/2010 in via integrativa gli era stato concesso l'usufrutto della casa di
. Con la memoria successiva le parti attrici avevano chiesto di accertare la CP_2 invalidità delle donazioni eccedenti la quota disponibile e delle disposizioni testamentarie inerenti i diritti di abitazione.
Riteneva il giudice che le disposizioni testamentarie erano nulle ai sensi degli articoli 652
651 c.c. risultando la volontà di legare il diritto per l'intero e la assenza parziale di titolarità della disponente. Ciò valeva tanto per la disposizione di usufrutto nel testamento olografo 4/4/2010 quanto per la disposizione inerente alla concessione del diritto di abitazione di cui al precedente testamento, la quale rivive a seguito della caducazione di quella successiva ed assorbente. La domanda di invalidità delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile era pertanto infondata non essendovi a seguito della nullità della disposizione di ultima volontà di cui sopra, ulteriori elementi che ledevano la quota di riserva delle attrici, risolvendosi la successione testamentaria nell'attribuzione della disponibile al convenuto e della legittima secondo le quote.
3 Venendo alla domanda di riduzione delle donazioni che supera la quota disponibile occorreva calcolare ex articolo 556 c.c. l'ammontare di detta quota. Il patrimonio ereditario era costituito da compendio immobiliare valutato da parte del CTU. Non poteva tenersi conto dei beni mobili neppure indicati da parte attrice né a gioielli, e comunque il
CTU aveva escluso l'esistenza di mobili di pregio. Parte attrice non aveva indicato la presenza dei beni di qualche valore. Si assumeva pertanto il valore di euro 154.000 congruo e correttamente motivato. Doveva essere ricompresa la somma di 12.200 € di cui il convenuto si era appropriato tramite assegni operando quale delegato sul conto corrente della madre e di 5000 € tramite bonifici. Non era stata dimostrata l'utilizzazione del danaro per l'effettuazione di spese nell'interesse della madre convivente. Non era stata fornita prova né sulla retribuzione della badante per i motivi in sentenza indicati, né sulle spese sanitarie per le quali erano stati prodotti documenti di spesa irrilevanti ed insufficienti ed analogamente per le spese relative all'acquisto di generi alimentari.
Irrilevante la produzione delle fatture per le utenze mentre il pagamento della IMU, dell'assicurazione sulla casa, della tassa rifiuti, delle spese della linea telefonica non giustificavano per l'importo e il periodo temporale contestati i trasferimenti di danaro dalla madre al figlio. Né era stata fornita prova di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e del relativo importo. Era stata fornita solo la prova dell'esborso di 1300 € nell'agosto 2012, pagato tramite conto personale del convenuto e pertanto doveva considerarsi nel relitto l'importo di 15.900. Non vi erano debiti ereditari da sottrarre. All'importo doveva essere sommato il donato pari a 17.800 €, ravvisabili nella donazione di danaro fatte dalla madre al figlio tramite l'emissione di assegni dal conto corrente a questa intestato, ammontante a tale cifra nell'arco di tempo di sei mesi. Non vi era prova di altro utilizzo di detta somma. La quota di cui la de cuius poteva disporre era pari a 1/3 del relitto somma uguale ad euro 32.622,22 e la legittima spettante a ciascun figlio pari a 21.748. Pertanto le donazioni non avevano leso la quota di riserva delle attrici e la domanda di riduzione doveva essere rigettata. Similmente la domanda di condanna del convenuto al rimborso di quanto pagato dalle attrici per sostenere la retta della casa di riposo della madre. Il convenuto doveva essere condannato rimborso delle spese funerarie di successione pari in quota ad euro 1272,30.
Impugna deducendo che: Parte_1
4 a) dal relictum della de cuius dovessero essere detratte le somme prelevate (euro
19.400) dallo dal conto corrente della madre necessarie per la sua assistenza dal Pt_1 marzo 2000 7 gennaio 2014;
b) possono qualificarsi di non modico valore degli assegni per l'importo complessivo di
16.600 € fatti dalla madre al figlio. Si contesta delle somme non possono qualificarsi come obbligazione naturale.
Si sono costituite e le quali hanno concluso per il rigetto CP_1 Parte_2 dell'appello.
Le parti hanno concluso alla udienza del 15 ottobre 2024 con concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c.
L'appello deve essere rigettato.
lamenta che la sentenza abbia escluso dal relitto della madre le somme da Parte_1 lui prelevate per la di lei assistenza dal marzo 2007 al gennaio 2014 quantificate in
19.400 €.
In realtà il giudice motiva in ordine a 17.200 € dallo prelevate dal conto corrente Pt_1 intestato alla madre tramite assegni e bonifici. Il giudice aveva sostenuto la assenza di prova degli esborsi sulla base della seguente motivazione:
quanto alla retribuzione della badante il contratto di lavoro prodotto era successivo al periodo in contestazione ossia novembre 2012, ne' erano state chiarite le prestazioni svolte dalle sorelle per la madre. Le dichiarazioni delle stesse erano Per_2 contraddittorie su paga e orario e vi erano testi che confermavano che la de cuius era trascurata nell'aspetto nell'igiene nell'abbigliamento. Sulle spese sanitarie rilevava che il convenuto aveva solamente prodotto documenti di spesa per poche decine di euro nel
2012 2013 oltre all'esborso del contrassegno e agli esborsi mensili per la frequentazione di un centro diurno nel 2011, importi non giustificanti l'esborso del danaro in oggetto.
Analogamente doveva ritenersi per le spese di generi alimentari poiché gli scontrini non indicavano l'autore del pagamento e testimoni avevano riferito che la signora si recava accompagnata a fare la spesa e pagava con mezzi propri. Irrilevanti le produzione di bollette di utenze che venivano pagate tramite addebito diretto sul conto della madre mentre i pagamenti IMU, assicurazione sulla casa, tasse, rifiuti e spese per la linea telefonica non giustificavano nel periodo temporale i trasferimenti di danaro. Neppure
5 erano provati l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione e il relativo importo. Era irrilevante quanto prodotto come documento derivante dallo stesso convenuto e le dichiarazioni delle due “ badanti” erano generiche e inidonea a quantificare gli esborsi. Il consulente tecnico aveva valutato il pessimo stato di manutenzione dell'immobile rilevato che le ultime opere di manutenzione risalivano agli anni 80 stante la umidità e la muffa. L'unico importo provato pari a euro 1300 veniva detratto.
sulla motivazione che si è ora riportato contesta quanto segue: nel 2007 si era Pt_1 trasferito a vivere con la madre la quale aveva accolto con entusiasmo tale decisione come da documento 5. Si poteva presumere la dispensa dall'obbligo di rendiconto del mandatario dimostrata da ulteriori diverse elementi concordanti quali le dichiarazione della teste , ne' era contestato che la madre necessitasse di assistenza. Non vi Tes_1 erano ragioni per ritenere inattendibili le testimonianze e quindi la somma non era stata distratta, ma si trattava di mero rimborso delle spese sostenute da parte del comparente.
Richiamava l'ospitalità alle due sorelle che lo aiutavano nell'assistenza della madre nella di casa dietro modesto compenso mensile cui si aggiungeva vitto e alloggio e richiamava le loro deposizioni testimoniali sostanzialmente coerenti e quindi prova della donazione di un compenso. Ugualmente esse avevano deposto in relazione ai lavori effettuati nella casa. Richiamava gli estratti conto della madre con saldo iniziale e saldo finale, la regolarizzazione del contratto di badante, la dichiarazione dei redditi della madre. Quindi era da respingere la valutazione di inattendibilità dei testi seri e credibili. Vi era conferma dei fatti nel testamento olografo della madre. Invece inattendibili i testi di parte convenuta trattandosi dei figli delle stesse.
Deve in primo luogo rilevarsi che il periodo di interesse non è dal 2007 al 2014, ma come emerge dalla sentenza di primo grado non impugnata sul punto, dall'1/7/2011 al
31/10/2012 in cui quindi vi sono stati prelievi da parte del figlio sul conto corrente della madre, per un importo pari a 17.200 € ridotto a 15.900 in sentenza.
Lo nel corso della sua difesa in appello, fa riferimento alla dispensa dall'obbligo di Pt_1 rendiconto ai sensi dell'art. 1713 II c. c.c.. Deve in primo luogo rilevarsi che né in comparsa di costituzione né nelle memorieerano egli ha mai fatto riferimento a tale dispensa che quindi costituisce nuova eccezione inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.c..
6 In ogni caso la dispensa deve essere provata anche se per fatti concludenti. Tale prova non si rinviene nello scritto citato da parte appellante18 marzo 2007 in cui si legge “.. e lo autorizzo a utilizzare le mie risorse pensione e disponibilità bancarie per il bene comune. Può perciò disporre come crede… “ poiché una cosa è disporre dei beni di altra persona, altra cosa non dovere giustificare ex post in che modo si è utilizzato il denaro.
In ogni caso la dispensa dalla rendicontazione ha esclusivamente la efficacia di inversione dell'onere probatorio e nel caso di specie, la prova dell'inadempimento da parte dello merge dai fatti allegati dalle attrici, appellate. Pt_1
Quindi in sintesi: la eccezione non era stata formulata in I grado, in ogni caso dal testo non è rinvenibile una dispensa tacita;
la dispensa preventiva comporta inversione dell'onere della prova. Prova comunque raggiunta dalla attrici in I grado.
Ed infatti:
la censura nel merito riguarda in sostanza il non avere considerato attendibili le due sorelle le quali hanno riferito anche in ordine alle spese che il figlio faceva per la Tes_1 madre ed anche ai lavori effettuati sulla casa. In realtà il giudice di primo grado su queste due particolari voci ha motivato non tanto sulla inattendibilità dei testi quanto sull'assoluta genericità delle dichiarazioni in ordine alle spese, osservando anche che le spese documentate sia sanitarie che per generi alimentari eccetera erano di minimo importo, mentre quanto alle spese per asseriti lavori all'immobile ha richiamato espressamente il contenuto della CTU laddove ha escluso che fossero stati effettuati lavori oltre gli anni 80, certificando l'assoluta incuria in cui l'immobile era stato mantenuto. Deve in ogni caso notarsi che la affermazione effettuata da entrambe le sorelle, in ordine al fatto che le bollette pagate dal figlio, sono smentite non contestatamente , dalla decisione del giudice che ha rilevato come le bollette venissero pagate tramite conto corrente della de cuius. Le specifiche argomentazioni del Giudice di
I grado, di cui sopra, non sono affatto superate dal richiamo alle deposizioni delle due testi e non sono minimamente censurate di talché deve ritenersi che nessuna prova vi sia in ordine a spese genericamente riferibili alla de cuius . In ordine al salario dato “al nero” per le due sorelle che vivevano gratis all'interno dell'immobile il giudice ha motivato sulla incongruenza delle dichiarazioni del due stesse sorelle le quali hanno riferito somme discordanti (verbale di deposizione testimoniale 9 ottobre 2019 ) e hanno altresì dichiarato di lavorare per altri durante la settimana. Non vi è pertanto alcuna allegazione specifica sull'importo dalle stesse asseritamente percepito potendosi ben ritenere
7 sufficiente l'ospitalità, il vitto, quale contropartita per eventuali attività svolte in favore di madre e figlio. Infine deve rammentarsi, che la era ultranovantenne, che non Per_1 risulta provato essere affetta da malattie che necessitassero di cure mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, che era dotata di una propria pensione. Appare pertanto anche del tutto inverosimile che il figlio abbia speso della madre 16.000 € nel giro di poco più di un anno, somma che infatti è risultato del tutto priva di giustificazioni come sopra motivato.
La seconda censura riguarda il non avere ritenuto che le somme corrisposte dalla madre in favore di che il giudice ha determinato in euro 17.800 tramite Parte_1
l'emissione di assegni versati nell'arco di tempo di sei mesi, mentre esse dovevano essere qualificate come obbligazione naturale essendosi egli curato della madre per sette anni ed aiutato dalle sorelle dal settembre 2011 dicembre 2013 , dovendosi Tes_1 considerare l'intero arco temporale.
Oltre le somme ora indicate lo ha anche beneficiato nel medesimo periodo degli Pt_1 oltre 15.000 € distratti dal conto portando così l'importo ad oltre € 30.000 in un arco temporale di poco superiore all'anno. È principio dottrinale e giurisprudenziale quello a tenore del quale per aversi adempimento di obbligazione naturale si richiede un rapporto di proporzionalità tra la prestazione ed il dovere in questione ricadendosi in ipotesi contraria, nella figura della donazione. V. nel finitimo campo della convivenza di fatto da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/04/2025, n. 11337 L'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l'adempimento di un'obbligazione naturale, sempre che il giudice di merito, ad esito di un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, abbia ritenuto che l'attribuzione medesima sia adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens e, dunque, non travalichi i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
Proporzionalità che qui è assente perché trattasi di somme di denaro rilevanti data la scarsa capacità patrimoniale e reddituale della de cuius e elargite si ripete in un breve arco temporale. Non si può tenere conto della convivenza con la madre dal 2007 al 2014 perché non è dato sapere se nelle more siano stati elargiti altri danari, irrilevante essendo per la storia dell'andamento del conto corrente, il saldo iniziale e finale, mentre lo tace sul periodo antecedente le dazioni di denaro. Non vi è alcuna dimostrazione Pt_1 che certamente incombeva sullo che egli previamente agli anni di interesse nulla Pt_1
8 abbia ricevuto dalla madre, senza considerare che egli godeva della ospitalità e per quello che è dato di capire anche del pagamento delle bollette.
Le elargizioni in oggetto devono quindi essere considerate donazioni.
L'appello deve essere rigettato con condanna in punto di spese ( scaglione 26-52.000, valori medi, detratta istruttoria ) .
P.Q.M.
Rigetta l'appello avanzato da avverso la sentenza del Tribunale di Pistoiia Parte_1
5195/2022.
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da e Parte_1 CP_1
che liquida in €7000 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e Cap di Parte_2 legge.
Raddoppio del C.U..
Firenze 20 maggio 2025
La Presidente rel.
Isabella Mariani
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
La Corte di Appello di Firenze nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente relatore dott.Daniela Lococo Giudice dott. Alessandra Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1504/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DEL Parte_1 C.F._1 BU NR ( ) VIA DI TEMPAGNANO 150/B 55100 LUCCA , C.F._2 elettivamente dom nsore avv.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTI CP_1 C.F._3 nte do RIO VENETO 37/A 55100 LUCCA presso il difensore avv. ROBERTI GIULIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTI Parte_2 C.F._4 te dom IO VENETO 37/A 55100 LUCCA presso il difensore avv. ROBERTI GIULIO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“Previa reiezione di ogni domanda, eccezione, istanza, anche istruttoria, e conclusione avversaria:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento delle motivazioni riportate nella presente impugnazione, in riforma parziale della sentenza non definitiva n. 82/2022, pronunciata dal Tribunale di Lucca in composizione collegiale, nella camera di consiglio del 25.01.2022 e pubblicata il 28.01.2022, dichiarare che le somme di € 15.900,00 ed € 17.800,00, per così complessivi € 33.700,00, non devono essere comprese nell'asse ereditario della signora madre delle parti in causa, Persona_1
1 deceduta il giorno 08.09.2015. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio e spese di CTU e ausiliari del Giudice”.
Parte appellata in via istruttoria: disporre l'acquisizione di tutti gli estratti conto del conto corrente n. 2605/334346 intestato alla Sig.ra presso la Cassa di Risparmio di Lucca dal Persona_1 01.01.2007 alla data della nomina ratore di sostegno;
- nel merito: rigettare il gravame proposto da in quanto infondato in fatto Parte_1 e in diritto e confermare i relativi capi oggetto di impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Lucca ha pronunciato sentenza non definitiva N. 5195/2017, con la quale ha dichiarato la nullità ex artt. 651 e 652 c.c. della disposizione del testamento olografo datato 4/4/2010 relativo alla concessione del diritto di usufrutto a favore del convenuto e della disposizione del testamento olografo del 16/3/2009, inerente la concessione del diritto di abitazione al medesimo convenuto;
ha rigettato la domanda di invalidità delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile;
ha rigettato la domanda di riduzione delle donazioni eccedenti la quota disponibile;
ha rigettato la domanda di condanna al rimborso delle spese sostenute dalle attrici per il mantenimento della madre;
ha condannato il convenuto al pagamento della somma di euro 636,15 oltre interessi dalla domanda al saldo a favore di ciascun attrice. Ha dichiarato compensate le spese tra le parti.
Ha premesso che e figlie di e avevano CP_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 citato in giudizio il fratello per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria Pt_1 sul fabbricato per civile abitazione del terreno pertinenziale e dei tre piccoli annessi siti in
Lucca, dei quali sono comproprietari per 1/3 ciascuno a seguito dell'apertura della successione legittima del padre in data 14/4/1983 originario proprietario esclusivo e della madre l'8/9/2015. Avevano altresì dedotto che il convenuto si era appropriato indebitamente di euro 19.400 essendo delegato ad operare sul conto presso il Banco popolare di Lucca intestato alla madre ed avevano chiesto la restituzione di detta somma all'asse ereditario o, in subordine l'imputazione della somma di 5533,33 oltre rivalutazione e interessi alle porzioni di eredità loro spettanti. Nello stesso periodo la madre aveva emesso a favore del figlio assegni per euro 16.000 costituenti donazioni nulle perché priva di forma scritta con conseguente recupero al patrimonio ereditario;
in subordine hanno domandato di imputare l'importo di euro 6466,67 alle porzioni di eredità
2 loro spettanti. Avevano inoltre dedotto che nell'aprile del 2014 la madre era stata ricoverata presso una struttura residenziale, con un costo di 2850 € mensili e godendo ella di un trattamento pensionistico di euro 1632,53 ciascun figlio aveva dovuto contribuire con 400 corrispondendo esse attrici da aprile 2014 fino al decesso della madre l'importo di 4350 €, ciascuna mentre il fratello non aveva mai versato acconti.
Avevano sostenuto spese funerarie di successione per euro 3816,89 e il fratello non aveva contribuito. Qualificate dette spese come debiti ereditari avevano chiesto la condanna del convenuto la restituzione di 2086,15 € oltre rivalutazione ed interessi;
subordine di imputare detta somma alla porzione di eredità loro spettanti. Lo Pt_1 costituendosi, aveva contestato la domanda rilevando quanto alle somme di cui si sarebbe indebitamente appropriato e a quella asseritamente costituenti donazioni, che in quel periodo abitava con la madre e provvedeva alle sue cure e bisogni sia personali che per l'immobile e che pertanto detti danari erano da lui utilizzati per effettuare pagamenti per conto della madre: per retribuire la badanti, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione, per il pagamento delle utenze domestiche, farmaci, vitto e vestiario. Aveva poi dedotto il recente rinvenimento di un testamento olografo redatto il
16/3/2009 pubblicato il 20/9/2017, con il quale era stata concessa la disponibilità del immobile vita natural durante e la quota disponibile, riservando la legittima alle attrici.
Con rettifica 4/4/2010 in via integrativa gli era stato concesso l'usufrutto della casa di
. Con la memoria successiva le parti attrici avevano chiesto di accertare la CP_2 invalidità delle donazioni eccedenti la quota disponibile e delle disposizioni testamentarie inerenti i diritti di abitazione.
Riteneva il giudice che le disposizioni testamentarie erano nulle ai sensi degli articoli 652
651 c.c. risultando la volontà di legare il diritto per l'intero e la assenza parziale di titolarità della disponente. Ciò valeva tanto per la disposizione di usufrutto nel testamento olografo 4/4/2010 quanto per la disposizione inerente alla concessione del diritto di abitazione di cui al precedente testamento, la quale rivive a seguito della caducazione di quella successiva ed assorbente. La domanda di invalidità delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile era pertanto infondata non essendovi a seguito della nullità della disposizione di ultima volontà di cui sopra, ulteriori elementi che ledevano la quota di riserva delle attrici, risolvendosi la successione testamentaria nell'attribuzione della disponibile al convenuto e della legittima secondo le quote.
3 Venendo alla domanda di riduzione delle donazioni che supera la quota disponibile occorreva calcolare ex articolo 556 c.c. l'ammontare di detta quota. Il patrimonio ereditario era costituito da compendio immobiliare valutato da parte del CTU. Non poteva tenersi conto dei beni mobili neppure indicati da parte attrice né a gioielli, e comunque il
CTU aveva escluso l'esistenza di mobili di pregio. Parte attrice non aveva indicato la presenza dei beni di qualche valore. Si assumeva pertanto il valore di euro 154.000 congruo e correttamente motivato. Doveva essere ricompresa la somma di 12.200 € di cui il convenuto si era appropriato tramite assegni operando quale delegato sul conto corrente della madre e di 5000 € tramite bonifici. Non era stata dimostrata l'utilizzazione del danaro per l'effettuazione di spese nell'interesse della madre convivente. Non era stata fornita prova né sulla retribuzione della badante per i motivi in sentenza indicati, né sulle spese sanitarie per le quali erano stati prodotti documenti di spesa irrilevanti ed insufficienti ed analogamente per le spese relative all'acquisto di generi alimentari.
Irrilevante la produzione delle fatture per le utenze mentre il pagamento della IMU, dell'assicurazione sulla casa, della tassa rifiuti, delle spese della linea telefonica non giustificavano per l'importo e il periodo temporale contestati i trasferimenti di danaro dalla madre al figlio. Né era stata fornita prova di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e del relativo importo. Era stata fornita solo la prova dell'esborso di 1300 € nell'agosto 2012, pagato tramite conto personale del convenuto e pertanto doveva considerarsi nel relitto l'importo di 15.900. Non vi erano debiti ereditari da sottrarre. All'importo doveva essere sommato il donato pari a 17.800 €, ravvisabili nella donazione di danaro fatte dalla madre al figlio tramite l'emissione di assegni dal conto corrente a questa intestato, ammontante a tale cifra nell'arco di tempo di sei mesi. Non vi era prova di altro utilizzo di detta somma. La quota di cui la de cuius poteva disporre era pari a 1/3 del relitto somma uguale ad euro 32.622,22 e la legittima spettante a ciascun figlio pari a 21.748. Pertanto le donazioni non avevano leso la quota di riserva delle attrici e la domanda di riduzione doveva essere rigettata. Similmente la domanda di condanna del convenuto al rimborso di quanto pagato dalle attrici per sostenere la retta della casa di riposo della madre. Il convenuto doveva essere condannato rimborso delle spese funerarie di successione pari in quota ad euro 1272,30.
Impugna deducendo che: Parte_1
4 a) dal relictum della de cuius dovessero essere detratte le somme prelevate (euro
19.400) dallo dal conto corrente della madre necessarie per la sua assistenza dal Pt_1 marzo 2000 7 gennaio 2014;
b) possono qualificarsi di non modico valore degli assegni per l'importo complessivo di
16.600 € fatti dalla madre al figlio. Si contesta delle somme non possono qualificarsi come obbligazione naturale.
Si sono costituite e le quali hanno concluso per il rigetto CP_1 Parte_2 dell'appello.
Le parti hanno concluso alla udienza del 15 ottobre 2024 con concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c.
L'appello deve essere rigettato.
lamenta che la sentenza abbia escluso dal relitto della madre le somme da Parte_1 lui prelevate per la di lei assistenza dal marzo 2007 al gennaio 2014 quantificate in
19.400 €.
In realtà il giudice motiva in ordine a 17.200 € dallo prelevate dal conto corrente Pt_1 intestato alla madre tramite assegni e bonifici. Il giudice aveva sostenuto la assenza di prova degli esborsi sulla base della seguente motivazione:
quanto alla retribuzione della badante il contratto di lavoro prodotto era successivo al periodo in contestazione ossia novembre 2012, ne' erano state chiarite le prestazioni svolte dalle sorelle per la madre. Le dichiarazioni delle stesse erano Per_2 contraddittorie su paga e orario e vi erano testi che confermavano che la de cuius era trascurata nell'aspetto nell'igiene nell'abbigliamento. Sulle spese sanitarie rilevava che il convenuto aveva solamente prodotto documenti di spesa per poche decine di euro nel
2012 2013 oltre all'esborso del contrassegno e agli esborsi mensili per la frequentazione di un centro diurno nel 2011, importi non giustificanti l'esborso del danaro in oggetto.
Analogamente doveva ritenersi per le spese di generi alimentari poiché gli scontrini non indicavano l'autore del pagamento e testimoni avevano riferito che la signora si recava accompagnata a fare la spesa e pagava con mezzi propri. Irrilevanti le produzione di bollette di utenze che venivano pagate tramite addebito diretto sul conto della madre mentre i pagamenti IMU, assicurazione sulla casa, tasse, rifiuti e spese per la linea telefonica non giustificavano nel periodo temporale i trasferimenti di danaro. Neppure
5 erano provati l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione e il relativo importo. Era irrilevante quanto prodotto come documento derivante dallo stesso convenuto e le dichiarazioni delle due “ badanti” erano generiche e inidonea a quantificare gli esborsi. Il consulente tecnico aveva valutato il pessimo stato di manutenzione dell'immobile rilevato che le ultime opere di manutenzione risalivano agli anni 80 stante la umidità e la muffa. L'unico importo provato pari a euro 1300 veniva detratto.
sulla motivazione che si è ora riportato contesta quanto segue: nel 2007 si era Pt_1 trasferito a vivere con la madre la quale aveva accolto con entusiasmo tale decisione come da documento 5. Si poteva presumere la dispensa dall'obbligo di rendiconto del mandatario dimostrata da ulteriori diverse elementi concordanti quali le dichiarazione della teste , ne' era contestato che la madre necessitasse di assistenza. Non vi Tes_1 erano ragioni per ritenere inattendibili le testimonianze e quindi la somma non era stata distratta, ma si trattava di mero rimborso delle spese sostenute da parte del comparente.
Richiamava l'ospitalità alle due sorelle che lo aiutavano nell'assistenza della madre nella di casa dietro modesto compenso mensile cui si aggiungeva vitto e alloggio e richiamava le loro deposizioni testimoniali sostanzialmente coerenti e quindi prova della donazione di un compenso. Ugualmente esse avevano deposto in relazione ai lavori effettuati nella casa. Richiamava gli estratti conto della madre con saldo iniziale e saldo finale, la regolarizzazione del contratto di badante, la dichiarazione dei redditi della madre. Quindi era da respingere la valutazione di inattendibilità dei testi seri e credibili. Vi era conferma dei fatti nel testamento olografo della madre. Invece inattendibili i testi di parte convenuta trattandosi dei figli delle stesse.
Deve in primo luogo rilevarsi che il periodo di interesse non è dal 2007 al 2014, ma come emerge dalla sentenza di primo grado non impugnata sul punto, dall'1/7/2011 al
31/10/2012 in cui quindi vi sono stati prelievi da parte del figlio sul conto corrente della madre, per un importo pari a 17.200 € ridotto a 15.900 in sentenza.
Lo nel corso della sua difesa in appello, fa riferimento alla dispensa dall'obbligo di Pt_1 rendiconto ai sensi dell'art. 1713 II c. c.c.. Deve in primo luogo rilevarsi che né in comparsa di costituzione né nelle memorieerano egli ha mai fatto riferimento a tale dispensa che quindi costituisce nuova eccezione inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.c..
6 In ogni caso la dispensa deve essere provata anche se per fatti concludenti. Tale prova non si rinviene nello scritto citato da parte appellante18 marzo 2007 in cui si legge “.. e lo autorizzo a utilizzare le mie risorse pensione e disponibilità bancarie per il bene comune. Può perciò disporre come crede… “ poiché una cosa è disporre dei beni di altra persona, altra cosa non dovere giustificare ex post in che modo si è utilizzato il denaro.
In ogni caso la dispensa dalla rendicontazione ha esclusivamente la efficacia di inversione dell'onere probatorio e nel caso di specie, la prova dell'inadempimento da parte dello merge dai fatti allegati dalle attrici, appellate. Pt_1
Quindi in sintesi: la eccezione non era stata formulata in I grado, in ogni caso dal testo non è rinvenibile una dispensa tacita;
la dispensa preventiva comporta inversione dell'onere della prova. Prova comunque raggiunta dalla attrici in I grado.
Ed infatti:
la censura nel merito riguarda in sostanza il non avere considerato attendibili le due sorelle le quali hanno riferito anche in ordine alle spese che il figlio faceva per la Tes_1 madre ed anche ai lavori effettuati sulla casa. In realtà il giudice di primo grado su queste due particolari voci ha motivato non tanto sulla inattendibilità dei testi quanto sull'assoluta genericità delle dichiarazioni in ordine alle spese, osservando anche che le spese documentate sia sanitarie che per generi alimentari eccetera erano di minimo importo, mentre quanto alle spese per asseriti lavori all'immobile ha richiamato espressamente il contenuto della CTU laddove ha escluso che fossero stati effettuati lavori oltre gli anni 80, certificando l'assoluta incuria in cui l'immobile era stato mantenuto. Deve in ogni caso notarsi che la affermazione effettuata da entrambe le sorelle, in ordine al fatto che le bollette pagate dal figlio, sono smentite non contestatamente , dalla decisione del giudice che ha rilevato come le bollette venissero pagate tramite conto corrente della de cuius. Le specifiche argomentazioni del Giudice di
I grado, di cui sopra, non sono affatto superate dal richiamo alle deposizioni delle due testi e non sono minimamente censurate di talché deve ritenersi che nessuna prova vi sia in ordine a spese genericamente riferibili alla de cuius . In ordine al salario dato “al nero” per le due sorelle che vivevano gratis all'interno dell'immobile il giudice ha motivato sulla incongruenza delle dichiarazioni del due stesse sorelle le quali hanno riferito somme discordanti (verbale di deposizione testimoniale 9 ottobre 2019 ) e hanno altresì dichiarato di lavorare per altri durante la settimana. Non vi è pertanto alcuna allegazione specifica sull'importo dalle stesse asseritamente percepito potendosi ben ritenere
7 sufficiente l'ospitalità, il vitto, quale contropartita per eventuali attività svolte in favore di madre e figlio. Infine deve rammentarsi, che la era ultranovantenne, che non Per_1 risulta provato essere affetta da malattie che necessitassero di cure mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, che era dotata di una propria pensione. Appare pertanto anche del tutto inverosimile che il figlio abbia speso della madre 16.000 € nel giro di poco più di un anno, somma che infatti è risultato del tutto priva di giustificazioni come sopra motivato.
La seconda censura riguarda il non avere ritenuto che le somme corrisposte dalla madre in favore di che il giudice ha determinato in euro 17.800 tramite Parte_1
l'emissione di assegni versati nell'arco di tempo di sei mesi, mentre esse dovevano essere qualificate come obbligazione naturale essendosi egli curato della madre per sette anni ed aiutato dalle sorelle dal settembre 2011 dicembre 2013 , dovendosi Tes_1 considerare l'intero arco temporale.
Oltre le somme ora indicate lo ha anche beneficiato nel medesimo periodo degli Pt_1 oltre 15.000 € distratti dal conto portando così l'importo ad oltre € 30.000 in un arco temporale di poco superiore all'anno. È principio dottrinale e giurisprudenziale quello a tenore del quale per aversi adempimento di obbligazione naturale si richiede un rapporto di proporzionalità tra la prestazione ed il dovere in questione ricadendosi in ipotesi contraria, nella figura della donazione. V. nel finitimo campo della convivenza di fatto da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/04/2025, n. 11337 L'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l'adempimento di un'obbligazione naturale, sempre che il giudice di merito, ad esito di un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, abbia ritenuto che l'attribuzione medesima sia adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens e, dunque, non travalichi i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
Proporzionalità che qui è assente perché trattasi di somme di denaro rilevanti data la scarsa capacità patrimoniale e reddituale della de cuius e elargite si ripete in un breve arco temporale. Non si può tenere conto della convivenza con la madre dal 2007 al 2014 perché non è dato sapere se nelle more siano stati elargiti altri danari, irrilevante essendo per la storia dell'andamento del conto corrente, il saldo iniziale e finale, mentre lo tace sul periodo antecedente le dazioni di denaro. Non vi è alcuna dimostrazione Pt_1 che certamente incombeva sullo che egli previamente agli anni di interesse nulla Pt_1
8 abbia ricevuto dalla madre, senza considerare che egli godeva della ospitalità e per quello che è dato di capire anche del pagamento delle bollette.
Le elargizioni in oggetto devono quindi essere considerate donazioni.
L'appello deve essere rigettato con condanna in punto di spese ( scaglione 26-52.000, valori medi, detratta istruttoria ) .
P.Q.M.
Rigetta l'appello avanzato da avverso la sentenza del Tribunale di Pistoiia Parte_1
5195/2022.
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da e Parte_1 CP_1
che liquida in €7000 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e Cap di Parte_2 legge.
Raddoppio del C.U..
Firenze 20 maggio 2025
La Presidente rel.
Isabella Mariani
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