Sentenza 15 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/07/2003, n. 11055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11055 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro * Composta dagli Ill.mi Sigg Magistrati1 1 055/0 Dott. Vincenzo TREZZA 20202/00 24926 Consigliere MERCURIO | Dott. Ettore Cron. Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Ud.20/12/02 Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI, VINCENZO MORIELLI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BARNI SILVANO, BARTOLI MAURO, FERRARI BRUNO, VENTURI 2002 FAUSTO, GONFIANTINI SABRINA;
5703 intimati -1- avverso la sentenza n. 329/99 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 14/10/99 - R.G. N. 11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe | CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso | per il rigetto del ricorso. | -2- R.G. n. 20202/00 Svolgimento del processo Gli odierni intimati ottenevano dal Pretore giudice del lavoro di Pistoia distinti decreti in- giuntivi a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, quale gestore del Fondo di garanzia previsto dalla 1. n. 297/'82, per il pagamento degli interessi legali e della rivaluta- zione monetaria spettanti su quanto dovuto per TFR. Dopo la notifica dei decreti, l'Istituto provvedeva al pagamento degli interessi e, per quanto ancora interessa, si opponeva alla rivalutazione, sostenendo che, trattandosi di crediti di la- voro maturati in epoca successiva al 31 dicembre 1994, questa non era dovuta ai sensi del- l'art. 22, comma 32, della legge n. 724/94. Instaurato il contraddittorio, il Pretore respingeva le opposizioni proposte, confermando i decreti ingiuntivi opposti. Avverso quella sentenza l'Inps proponeva impugnazione, riba- dendo l'applicabilità al caso di specie dell'art. 22, comma 32, della L. 724/'94. Nel ricostituito contraddittorio, la causa era decisa dal Tribunale, che confermava la deci- sione di primo grado. La sentenza impugnata in questa sede ha argomentato che, in base alla disciplina del TFR, introdotta dalla 1. n. 297/'82, il fallimento rende immediatamente esigibile il credito di fine rapporto e, di conseguenza, dalla stessa data maturano gli accessori e ha condiviso la tesi della loro cumulabilità, perché la limitazione di cui all'art. 22, cit., riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro pubblico, ancorché di natura privatistica. Contro questa sentenza l'Istituto ricorre per cassazione prospettando la violazione di legge infra descritta. Le parti intimate non si sono costituite. Motivi della decisione L'Istituto ricorrente denuncia la violazione dell'art. 22, comma 36, della 1. 23 dicembre '94, n. 724, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc.civ., sostenendo che il principio d'incumula- bilità tra interessi e rivalutazione, introdotto per i crediti previdenziali dalla 1. n. 412/91, ed esteso ai crediti di lavoro dalla 1. 724, cit., opera non solo nell'ambito del pubblico im- piego, in cui comunque il datore di lavoro sia un ente pubblico, ma si applica anche ai di- pendenti da datori di lavoro privato, non potendo, tra l'altro, farsi leva sul titolo e sulla ru- brica (capo terzo) della legge, che fa riferimento alla finanza pubblica e all'impiego pubbli- CO. 3 Le sentenze n. 13988 del 26 settembre e n. 14220 del 3 ottobre 2002 delle Sezioni unite civili di questa Corte, alla quale questo Collegio intende aderire nel rispetto del principio di nomofilachia, sul contrasto insorto nell'ambito della "sezione lavoro" sulla natura previdenziale (sentenze nn. 5489/2000; 5663/2001 e 2877/2001) o di la- voro ( sentenze nn. 5036/89; 5043/94; 14761/99; 5658/2001 e 15995/2001) del cre- dito in discussione, anche ai fini della regolamentazione degli accessori, hanno af- fermato il seguente principio di diritto: Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti rela- tivi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982 n. 297 e del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, de- gli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto comma, legge 30 dicembre 1991 n. 412" Alla luce di questa valutazione e dalle motivazioni che la sostengono il ricorso deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Nulla devesi disporre a carico dell'Istituto soccombente in ordine alle spese giudizia- li non essendosi gli intimati costituiti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2002 Il consigliere est. Il Presidente A 0 3 S Vinceuso Gresse 1 S 3 . A 5 T T R , . I A A D ' N S , L E L 3 O P E L 7 S - L D I 8 O I N - S B 1 G be I N 1 O IL CANCELLIERE E D S A E A I D G T A E S G , O O E Depositato in Cancelleria O P L T R T T M I 15 LUG. 2003 I S A R I I L A G joggi L D E D E R E O CANCELCANCELLIERE D T N E S E